La Previdenza Complementare
ed il TFR: le novità della
LEGGE FINANZIARIA 2007
E dei decreti attuativi
L’accelerazione della riforma
La Legge Finanziaria per il 2007:
Ha introdotto la destinazione
del Tfr all’Inps
A decorrere dal 1°gennaio 2007 se
l’azienda ha almeno 50 dipendenti, il
datore di lavoro deve conferire il TFR
maturando inoptato, al Fondo per
l’erogazione dei TFR presso la
tesoreria di Stato, gestito dall’INPS
Ha anticipato di un anno
l’entrata in vigore della “riforma
Maroni” (Dlgs n. 252/2005)
dal 1° gennaio 2007 scatta l’avvio del
silenzio-assenso I lavoratori avranno
tempo fino al 30 Giugno 2007 per
decidere se conferire il TFR
maturando ai fondi pensione
complementare o lasciarlo in azienda.
Le novità della Legge Finanziaria per il 2007:
Azienda con almeno 50 dipendenti
Dipendente
INPS
50%
o
quota
residua
T
F
R
INPS
INPS
T
F
R
100%
T
F
R
50% o quota
contrattuale
Fondo
aderisce al fondo
pensione destinandovi
il 50% del Tfr o la
quota prevista dal
CCNL
aderisce al fondo
pensione
destinandovi il
100% del Tfr
100%
Fondo
Fondo
NON aderisce al
fondo pensione
ovvero
(“vecchio” iscritto)
NON vi destina il
suo Tfr
Il versamento del Tfr all’Inps: gli effetti per il lavoratore
Il dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro o intende chiedere
un’anticipazione sul Tfr presenta la domanda all’azienda..
.. l’azienda liquida al dipendente il Tfr o l’anticipazione, compresa la
quota versata all’Inps..
Per le compensazioni l’azienda utilizzerà:
 in via prioritaria le quote mensili di TFR da versare al Fondo INPS,
 successivamente gli importi dei contributi dovuti per quel mese agli enti Previdenziali
 in caso di incapienza nel mese di riferimento il datore di lavoro dovrà comunicare al
Fondo INPS l’importo residuo da pagare e l’INPS lo erogherà al lavoratore entro 30
giorni.
Il computo del limite dei 50 addetti
Per le aziende in attività al 31.12.06, il limite dimensionale viene calcolato sulla media annuale
dei lavoratori in forza nell’anno 2006.
Per le aziende che iniziano l’attività successivamente, si considera la media dei lavoratori in
forza nell’anno solare di inizio attività.
Ai fini di questo calcolo devono essere considerati:
1.
2.
3.
i lavoratori con contratto di lavoro
considerati:
subordinato;
1. i lavoratori parasubordinati;
i lavoratori che abbiano conservato il
2. i lavoratori assenti (a patto che sia stato
regime di Tfs;
assunto un sostituto).
i lavoratori con contratto part – time (in
proporzione all’orario svolto);
4.
Ai fini di questo calcolo NON devono essere
i lavoratori con contratto a tempo
determinato (in relazione alla durata del
contratto).
Dati pubblicati dal “sole 24 ore” il 20 novembre 2006
TFR totale
19 miliardi
TFR medio per
Impresa
4.520 euro
di euro
10.566.192
dipendenti
99,43%
4.181.703
da 1 a 49
addetti
(54,3)
4.205.826
imprese
0,57%
24.159
oltre 50
addetti
(45.7%)
PERCHE’ SONO STATE FATTE LE RIFORME
DELLE PENSIONI
• Mutamento scenario demografico
(vita
media più lunga – rapporto tra natalità e mortalità)
• Rapporto fra occupati e pensionati
• Conseguente aumento spesa pensioni
1995
2001
2040
100 occupati = 85 pensioni
100 occupati = 100 pensioni
100 occupati = 132 pensioni
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PUBBLICO A RIPARTIZIONE
CONTRIBUTI VERSATI SERVONO PER PAGARE LE PENSIONI A CHI E’
GIA’ PENSIONATO
(SOLIDARIETA’ GENERAZIONALE)
RIDURRE CONTRIBUTI
CON CONTRIBUTI
CON CONTRIBUTI
A PENSIONI: SI PUO’
A PENSIONI: SI DEVE
OPPURE
AUMENTARE LE PENSIONI
AUMENTARE CONTRIBUTI
OPPURE
RIDURRE PENSIONI
Perché bisogna aderire ad un fondo
PENSIONI
•
Perché le pensioni del futuro sono già state ridotte a partire dal 1.1.1996
con l’entrata in vigore il “sistema contributivo” al posto del sistema
retributivo
–
SISTEMA RETRIBUTIVO lavoratori che al 31/12/1995 hanno superato 18 anni di
anzianità contributiva.
–
SISTEMA MISTO lavoratori che al 31/12/1995 non hanno maturato 18 anni di contributi e
quindi avranno:
• Retributivo per gli anni maturati fino al 31-12-95
• Contributivo per gli anni che decorrono dal 1/1/1996
(Le regole di accesso alla pensione sono quelle del sistema retributivo)
–
•
SISTEMA CONTRIBUTIVO lavoratori che , a partire dal 1 gennaio 1996, accedono per la
prima volta ad un rapporto di lavoro e conseguentemente ad una posizione previdenziale
Perché per i nuovi assunti dopo il 1.1.1996 la pensione viene calcolata sui
contributi effettivamente versati nell’arco di tutta la vita lavorativa
anziché sulle ultime retribuzioni
COVIP
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
RELAZIONE PER L’ANNO 2002 – Maggio 2003
TASSO DI SOSTITUZIONE (rapporto pensione / ultima retribuzione)
(Dipendente privato, 60 anni di età, 35 anni di contribuzione; valori percentuali)
80
70
71,8
67,3
67,3
67,1
65,4
64,1
65,2
64,8
49,6
48,5
48,1
16,7
16,7
60
56
50
40
30
20
14,5
10
9,4
4,7
0
0
2000
2010
2020
PREVIDENZA PUBBLICA (obbligatoria)
2030
2040
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2050
TOTALE
Tassi di sostituzione medi previsti - lavoratori dipendenti
- (63 anni età e 35 ctb)
ANNI
Tasso di sostituzione
2010
69%
2020
61,8%
2030
56,6%
2040
53%
2050
51%
Fonte: Ragioneria Gen. dello Stato –7.12.2005
Quali sono i vantaggi di chi aderisce alla
previdenza complementare
Il primo vantaggio è il contributo a carico dell'azienda
previsto dai Contratti di lavoro
• in tutti i settori dell'industria il contributo e previsto nella
misura dell’ 1%-1,2%-1,35%.
Il secondo vantaggio è quello fiscale
• il contributo trattenuto dalla retribuzione del dipendente e
versato al Fondo Pensione viene dedotto dal reddito
imponibile fiscale.
Con questo sistema il lavoratore percepisce ogni mese in
busta paga uno "sconto fiscale“ minimo del 24,5%
(23% + aliquote regionali e comunali) oppure, sopra un
certo limite di reddito, anche di oltre il 30% rapportato
alla cifra versata.
Il terzo vantaggio è che il TFR trasferito ad un fondo pensione
negoziale può rendere molto di più di quello che rende in
azienda.
I VANTAGGI
Contributo azienda e Risparmio Fiscali sul versamento del lavoratore
Versamento del lavoratore…
non è soggetto ad Irpef
Contributo azienda………..
1,1%
azienda
Risparmio fiscale IRPEF…………aliquota marginale 23%, 27%, 38%, 41%, 43% (*)
IRPEF Reg. 0,9% (fino a 29.000 €) e Comun.
Comun
(varia tra 0,5 – 0,6%)
Es. Retribuzione annua lorda:
Valore lordo annuo 1%
aliquota marginale Irpef : 27
Risparmio fiscale 27 + 1,5 = 28,5%
18.592,49
185,93 52,99 =
132,94
con 132,94+
132,94 si ottiene :
52,99 + Fisco
204,52 = Az. (1,1%)
390,45 versamento al
Fondo al quale si aggiunge
la quota di TFR ( € 1284,3)
Costo effettivo per lavoratore
(Salario netto che avrebbe percepito in busta paga)
(*) Dall’ 1.1.2007: fino a 15.000 euro = 23% ; da 15.001 a 28.000 = 27% ;
da 28.001 a 55.000 = 38% ; da 55.001 a 75.000 = 41%; oltre 43%
Trattamento fiscale contributi previdenza
complementare (dal 01.01.2007)
Massimo 12% del
reddito complessivo
Forme
pensionistiche
individuali
Massimo euro 5.164,57
Forme
pensionistiche
collettive
N.B. per i neo-occupati dopo 1/1/2007: altri € 25.882,85 meno contributi versati primi 5 anni con
tetto annuo 2.582,29 dal 6° al 25° anno
I rendimenti del Fondi Pensione e del TFR
(dati COVIP)
Periodi di
riferimento
Dal 31.12.2002
al 30.09.2006
(45 mesi)
dal 31.12. 2004
al 30.09.2006
(21mesi)
dal 31.12.2005
al 31.12.2006
(12 mesi)
20,7%
10,1%
4%
Rendimento dei
fondi pensione
negoziali
Rivalutazione
netta del TFR
*
Dati Corriereconomia 15.1.2007
10,5%
4,8%
*
2,5%
*
FONDI PENSIONE E PIP - COSTI DI GESTIONE
 Fondi chiusi: costo di gestione medio pari allo 0,47%
 Fondi aperti: costo di gestione medio pari all’1,9% (con 3 anni
di permanenza), pari all’1,4% (con 10 anni di permanenza), pari
all’1,2% (con 35 anni di permanenza)
 Pip: costo di gestione medio pari al 5,1% (con 3 anni di
permanenza), pari al 3% (con 10 anni di permanenza), pari al 2,3%
(con 35 anni di permanenza)
FONTE COVIP – RELAZIONE ANNUALE 2005
Cosa può fare il lavoratore da 1.1.2007
Il lavoratore
Può lasciare il TFR in Azienda
(il 100% va al fondo della
Tesoreria dello Stato presso
l’INPS per la gestione del TFR
se l’azienda ha più di 50
dipendenti)
Può destinare il TFR a Previdenza Complementare
– questa scelta una volta fatta è irreversibile-
Silenzio assenso
Scelta esplicita
Fondi contrattuali salvo diverso accordo tra le parti
In caso di più forme, accordo tra le parti per individuare il fondo
FONDO
PENSIONE
CHIUSO
Fondo
Aperto con
adesione
individuale
PIP
Piano
Individuale
Pensionistico
In caso di mancato accordo, fondo cui ha aderito il maggior
numero di lavoratori
In caso di mancato accordo e in assenza di un fondo collettivo,
al “FONDINPS“ che è un fondo di Previdenza
complementare da non confondere con quello per la
gestione del TFR
- Lavoratori non iscritti all’1.1.2007Con anzianità contributiva
succ. 28.04.93 (100% TFR)
• Adesione esplicita
Con anzianità contributiva
ant. 28.04.93 (% prevista dai
CCNL - 50% TFR se non
prevista - 100% TFR)
Contributo lavoratore
Contributo azienda
• Silenzio/assenso
(da 1.1.2007 a 30.6.2007)
100% TFR
Nessun altra componente
contributiva
La norma del silenzio/assenso varrà sempre per tutte le nuove assunzioni
successive all’ 1.1.2007
- Lavoratori già iscritti all’1.1.2007 -
• Con anzianità contributiva
succ. 28.04.93 (100% TFR)
Nessuna variazione
• Con anzianità contributiva
ant. 28.04.93 (33% o 36% o
altra % TFR prevista da CCNL)
Facoltà di passare al
100% - il passaggio è
automatico in caso di
silenzio/assenso
LAVORATORI ESCLUSI DAL SILENZIO ASSENSO E DAL
VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO INPS
- LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE DI DURATA INFERIORE A 3
MESI (il TFR rimane sempre in azienda qualunque sia il n° lavoratori dip. In azienda)
- LAVORATORI DOMESTICI
- LAVORATORI A DOMICILIO
- LAVORATORI CON CCL CHE PREVEDONO IL VERSAMENTO DEL TFR A
SOGGETTI TERZI (es. impiegati agricoli che versano all’EMPAIA) O IL
VERSAMENTO DEL TFR MENSILMENTE IN BUSTA PAGA
- I LAVORATORI EDILI PER I QUALI SIA PREVISTO L’ACCANTONAMENTO
DEL TFR NELLE CASSE EDILI
Il silenzio –assenso: la tempistica probabile
Entro il 31.12.2006
Dal 1° gennaio 2007
un mese prima della
scadenza dei sei mesi
Dopo il periodo dei sei
mesi utili per esercitare
una scelta esplicita (dal
1° luglio 2007)
Le quote di TFR maturando
non destinate alla
previdenza complementare
Il datore di lavoro avrebbe dovuto
informare ciascun dipendente delle
scelte disponibili
Sono scattati i 6 mesi per esercitare le
opzioni relative al Tfr
il datore di lavoro deve comunicare ai
dipendenti che non abbiano ancora
optato il fondo di destinazione del
Tfr alla scadenza del semestre
Scade il termine per esercitare le
opzioni ed il Tfr inizia ad essere
versato al fondo pensione di
riferimento
il Tfr maturando non optato resta in
azienda se l’impresa ha meno di 50
dipendenti; va al fondo per l’erogazione
dei trattamenti di fine rapporto se
l’impresa ha almeno 50 dipendenti
DESTINAZIONE DEL TFR NEL PERIODO PRIMA DELLA
SCELTA
LAVORATORI IN FORZA AL 31-12-2006 -DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SCELTA:
(SI) IL TFR VA AL FONDO SCELTO, E PER I MESI PRECEDENTI RESTA IN AZIENDA
(NO) IL TFR RESTA IN AZIENDA ….. ma se l’AZIENDA HA ALMENO
50 DIP., CON DECORENZA DALL’1.1.2007, VA ALL’INPS A
DISPOSIZIONE DELLA TESORERIA DI STATO.
(SILENTE) IL TFR VA, CON DECORENZA 1.7.2007 AL FONDO
CONTRATTUALE oppure a “FONDINPS”, e per I MESI
PRECEDENTI RESTA IN AZIENDA
LAVORATORI ASSUNTI DAL 1-1-2007 O SUCCESSIVAMENTE
(SI) IL TFR VA AL FONDO SCELTO, dal mese della scelta PER I MESI PRECEDENTI RESTA IN
AZIENDA … ma se l’AZIENDA HA ALMENO 50 DIP., VA ALL’INPS A DISPOSIZIONE DELLA
TESORERIA DI STATO.
(NO) IL TFR RESTA IN AZIENDA ….. ma se l’AZIENDA HA ALMENO 50 DIP.,
CON DECORENZA DALLA DATA DI ASSUNZIONE, VA ALL’INPS A DISPOSIZIONE
DELLA TESORERIA DI STATO.
(SILENTE) IL TFR ALLO SCADERE DEI 6 MESI VA, AL FONDO
CONTRATTUALE oppure a “FONDINPS”, e per I MESI PRECEDENTI RESTA
IN AZIENDA ma se l’AZIENDA HA ALMENO 50 DIP., CON DECORENZA
DALLA DATA DI ASSUNZIONE, VA ALL’INPS A DISPOSIZIONE DELLA
TESORERIA DI STATO.
La destinazione del Tfr alla previdenza
complementare: la modulistica
Il lavoratore deve esprimere la propria scelta in ordine al Tfr esclusivamente tramite i
moduli allegati al Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007.
In particolare:
1. i lavoratori già in servizio alla data del 31.12.2006 devono utilizzare il modulo
TFR1;
2. i lavoratori assunti successivamente a tale data devono compilare il modulo
TFR2.
NB: per chi avesse già chiesto di destinare il Tfr alla previdenza complementare, la
decorrenza del versamento coincide con la data della scelta già compiuta, a patto che
questa venga confermata compilando il modulo TFR1 o TFR2 entro il 1°
marzo 2007.
Il modulo TFR1
Il modulo TFR2
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
 Consegna a ciascun dipendente il modulo TFR1 o TFR2
 Raccoglie il modulo sottoscritto dal lavoratore e gliene rilascia una
copia controfirmata per ricevuta
 Comunica all’Inps le informazioni circa
le scelte effettuate esplicitamente dai lavoratori
 Comunica all’Inps le indicazioni dei lavoratori
che al 31.12.2006 versavano già il 100% del Tfr
alla previdenza complementare
 Al termine del semestre, comunica all’Inps
le generalità dei lavoratori “silenti”
Si costituisce
così presso
l’INPS
Il casellario
degli iscritti
alla previdenza
complementare
Quando si può uscire dal fondo?
In costanza del rapporto di lavoro la facoltà di
trasferimento della propria posizione da una forma
pensionistica complementare ad un’altra può avvenire
dopo almeno 2 anni di iscrizione al fondo
La posizione creata in “FONDINPS” per versamento
Silente del TFR si può trasferire dopo un anno
Le nuove prospettive del multicomparto: la linea con
garanzia destinata al Tfr dei lavoratori “silenti”
In caso di conferimento tacito del Tfr, le forme di previdenza
devono prevedere l’investimento di tali somme in una linea di
investimento:
• che preveda la garanzia di restituzione del capitale;
• che sia idonea a realizzare con “elevata probabilità”
rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr,
perlomeno in un orizzonte temporale pluriennale.
versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative dal fondo anche
se non si aderisce con la propria quota e quindi non si riceve quella aziendale.
Il multicomparto nel nuovo scenario
Il fondo pensione può consentire all’aderente la possibilità
di suddividere la propria posizione individuale tra le
diverse linee di investimento, secondo diverse modalità
preconfigurate.
Questa scelta rientra però nella discrezionalità degli organi
del fondo, che possono continuare ad ammettere la
partecipazione dell’iscritto ad un’unica linea di
investimento
Le anticipazioni dall’ 01/01/2007
• Per spese sanitarie
(aderente, coniuge, figli)
• Per l’acquisto o
ristrutturazione della
prima casa
- in qualsiasi momento
fino al 75%
tassazione agevolata al 15%
- dopo 8 anni
fino al 75%
tassazione al 23%
(aderente, figli)
• Per altre esigenze
- dopo 8 anni
fino al 30%
tassazione al 23%
Facoltà di reintegro anche tramite contribuzioni annuali che superino € 5.164,57, con credito
di imposta pari all’imposta pagata sugli importi anticipati.
Ai fini dell’anzianità valgono tutti i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare
Trasferimenti e riscatti
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo prima del
pensionamento, l’ aderente può chiedere:
1.
il trasferimento dell’intera posizione individuale presso un’altra forma di previdenza
complementare;
2.
di mantenere la posizione individuale presso il fondo, anche in assenza di
contribuzione;
3.
di riscattare il 50% della posizione individuale (in caso di mobilità o CIG o
disoccupazione per almeno 1 anno);
4.
di riscattare il 100% della posizione individuale (in caso di invalidità
permanente o disoccupazione per almeno 4 anni);
5.
di riscattare il 100% della posizione individuale agli effetti dell’articolo
14, comma 5 del Dlgs n. 252/2005 (se previsto dai regolamenti dei singoli
fondi).
Novità nel caso di perdita dei requisiti:
- riscatto -
• Riscatto parziale
(50%)
• Riscatto totale
- inoccupazione da 1 a 4 anni
o mobilità/cassa integrazione
tassazione agevolata al 15%
- invalidità permanente e
inoccupazione oltre 4 anni
tassazione agevolata al 15%
- altre cause previste dai
regolamenti dei fondi
tassazione al 23%
I riscatti in caso di premorienza
Dal
01.01.2007
•i beneficiari sono:
- gli eredi ovvero i soggetti designati dall’iscritto;
- il Fondo pensione.
•fino al 100% del capitale
• tassazione con aliquota fissa (min. 9% max. 15%)
Prestazioni
Si può avere la pensione dopo 5 anni di partecipazione al fondo con i
requisiti previsti per le prestazioni dell’AGO.
Al momento del
pensionamento
la prestazione può essere
riscossa sotto forma di
capitale nella misura max
del 50% e l’altro 50%
viene trasformato in
rendita
Se la conversione in rendita del
70% della posizione maturata dà
luogo
rendita < 50% assegno sociale
(2007 = € 389,36: 2 = €194,68)
si può riscuotere tutto in capitale
50%
100%
PRESTAZIONI
POSSIBILITA’ DI AVERE LA RENDITA ANCHE
SE NON SI SONO RAGGIUNTI I REQUISITI
PER LA PENSIONE MA SI E’ DISOCCUPATI
DA OLTRE 48 MESI. (MASSIMO 5 ANNI
PRIMA DELL’ETA’ PENSIONABILE)
• N.B:le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e
le anticipazioni comprese quelle per il sostenimento di
spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni sono
sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità
e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli
istituti di previdenza obbligatoria
LA TASSAZIONE dei rendimenti
Rendimenti fondi pensione
tassazione con
imposta sostitutiva
pari all’11%
La tassazione delle prestazioni
Prestazione in forma di
capitale
(max 50% del montante*)
Prestazione in forma di
rendita
tassazione con
aliquota fissa
(15%) ridotta del
0,3% per ogni anno
di iscrizione
eccedente il 15°
fino ad un minimo
(9%)
Scarica

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