Regione Autonoma Valle d’Aosta Presidenza della Regione Dipartimento politiche strutturali e affari europei Direzione Agenzia Regionale del Lavoro REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA-Trimestrale dell’Agenzia del Lavoro-Aut. Trib. 8/91 - Spediz. in Abb. postale art.2 comma 20/c legge 662/96 - filiale di Aosta - Tassa riscossa - Taxe perçue Région Autonome de la Vallée d’Aoste Présidence de la Région Département des politiques structurelles et des affaires européennes Direction de l’Agence Régionale de l’Emploi anno XV numero 2 2007 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE Presidenza della Regione Présidence de la Région Dipartimento politiche structturali e affari europei Direzione Agenzia Regionale del Lavoro Département des politiques structurelles et des affaires européennes Direction Agence Régionale de l’Emploi A cura del Servizio Informazione del Dipartimento Politiche del Lavoro Direzione e redazione: Agenzia Regionale del Lavoro Direttore Responsabile: Nadia Savoini Coordinamento e redazione: Daniele Chapellu Impaginazione: Les Jeunes Relieurs • Aosta Stampa: Musumeci Spa • Quart (AO) Obiettivo Lavoro n° 2 2007 Reg. Trib. Ao 8/91 • Spedizione in abb. postale Tassa Riscossa • Taxe Perçue È possibile riportare le informazioni qui pubblicate citandone la Fonte Chiuso in redazione nel mese di Gennaio 2007 La pubblicazione attraverso le pagine di tale elaborato di norme, atti, informazioni, dati e documenti pubblici in genere, ha semplice scopo informativo e, pertanto, non esonera il lettore dalla verifica degli stessi sulle rispettive fonti ufficiali. Dette informazioni, inoltre, non costituiranno in alcun caso pareri o consulenze specifiche di tipo professionale o legale. 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 1 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. INDICE ................................................................................................................................... 3 PARTE PRIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 IL PUNTO DI PARTENZA - Individuare la propria categoria di appartenenza. .................................. 4 SCHEDA 1 - Le scelte di un lavoratore dipendente del settore privato iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SCHEDA 2 - Le scelte di un lavoratore dipendente del settore privato iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 ed al 1° gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SCHEDA 3 - Le scelte di un lavoratore dipendente del settore privato iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 e al 1° gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 INTRODUZIONE SCHEDA 4 - La previdenza complementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 - Cosa si intende per previdenza complementare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 - Quali sono le forme di previdenza complementare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 - Chi può aderire a forme pensionistiche complementari? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 - Cosa sono e come si possono classificare i fondi pensione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 - Come si finanziano le forme pensionistiche complementari? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 - Come vengono utilizzati i contributi versati nella previdenza integrativa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 - Quali prestazioni nascono dall’adesione ad una pensione integrativa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 - È possibile ottenere in caso di adesione alla previdenza complementare delle anticipazioni come avviene per il TFR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9 - Quali sono le agevolazioni fiscali previste in caso di adesione a previdenza complementare? . . . . 8 8 8 8 9 10 10 11 PARTE SECONDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 GLOSSARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DOVE REPERIRE INFORMAZIONI ULTERIORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 FONTI E BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 12 12 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 2 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 3 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. INTRODUZIONE Questa pubblicazione vuole essere un breve manuale di orientamento per tutti quei lavoratori che dovranno effettuare una scelta importante in relazione alla loro futura situazione previdenziale. Con questo elaborato non si ha la presunzione di poter orientare le scelte individuali sulla tipologia di fondo da scegliere, ma semplicemente si vuole fornire un quadro generale e completo sulle varie strade percorribili. Non trovandosi tutti i lavoratori nella medesima situazione è indispensabile preliminarmente capire in quale categoria rientri la propria posizione e quali siano le conseguenze e le scelte che possono nascere a partire dalla stessa. Al fine di fornire uno strumento idoneo al lavoratore per meglio comprendere la propria posizione il manuale è così ripartito: 1. PARTE PRIMA: Definizioni delle varie categorie e suddivisione delle informazioni in relazione esclusivamente delle singole posizioni; 2. PARTE SECONDA: Glossario indicante le definizioni tecniche più ricorrenti caratterizzanti la materia (Quando durante la lettura si nota un asterisco (*) significa che è presente la spiegazione nel glossario). In primo luogo il lettore dovrà individuare la propria posizione ed in seguito, attraverso un percorso guidato caratterizzato da schede e schemi, potrà ottenere in modo agevole le informazioni che riguardano specificatamente la propria posizione. Si precisa, infine, che la riforma della Previdenza complementare, che con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252/2005 ha come destinatari una pluralità di soggetti, va distinta dalla specifica disciplina sul conferimento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.*) che trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. 3 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 4 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. PARTE PRIMA IL PUNTO DI PARTENZA - Individuare la propria categoria di appartenenza. Il primo passo che ogni lavoratore deve compiere per comprendere quali siano le scelte possibili che lo riguardano è individuare in quale delle seguenti categorie rientra la sua posizione lavorativa. A) I DESTINATARI DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DELLA DISCIPLINA SUL CONFERIMENTO DEL TFR SONO: LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO Iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria dal 29/04/1993 SCHEDE 1-4 LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO Iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 ➢ Al 1 gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari SCHEDE 2-4 LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO Iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 ➢ Al 1 gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari SCHEDE 3-4 B) I DESTINATARI DELLA SOLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SONO: LAVORATORI AUTONOMI LIBERI PROFESSIONISTI LAVORATORI CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE Lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste dal decreto legislativo 276 del 2003 (Riforma Biagi) SOCI LAVORATORI DI SOCIETÀ COOPERATIVE SCHEDA 4 SOGGETTI CHE SVOLGONO LAVORI DI CURA NON RETRIBUITI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ FAMIGLIARI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DIVERSO DA QUELLO DA LAVORO SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI PERCHÉ PRIVI DI REDDITO LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PUBBLICO 4 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 5 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. SCHEDA 1 - Le scelte di un lavoratore dipendente del settore privato iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria dal 29/04/1993 LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO Iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria dal 29/04/1993 SCELTA ESPLICITA* SCELTA TACITA* ➢ Entro il 30/06/2007 ➢ Entro il 30/06/2007 ➢ Entro 6 mesi dall’assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007. ➢ Entro 6 mesi dall’assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007. LAVORATORE ESPRIME LA VOLONTÀ DI: LAVORATORE NON ESPRIME ALCUNA VOLONTÀ: Conferire il TFR maturando* alla forma di previdenza complementare* prescelta. Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando* del dipendente a: Mantenere il TFR maturando* presso il datore di lavoro ! Per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito in un apposito fondo gestito dall’INPS* (1) Forma pensionistica collettiva* (Fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva) (2) Forma pensionistica con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accodo aziendale. (Solo nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche applicabili) 5 (3) Forma pensionistica istituita presso l’INPS* (Se non applicabili scelte (1) e (2)) 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 6 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. SCHEDA 2 - Le scelte di un lavoratore dipendente del settore privato iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 ed al 1° gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO Iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 ➢ Al 1 gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari SCELTA ESPLICITA* SCELTA TACITA* ➢ Entro il 30/06/2007 ➢ Entro il 30/06/2007 ➢ Entro 6 mesi dall’assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007. ➢ Entro 6 mesi dall’assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007. LAVORATORE ESPRIME LA VOLONTÀ DI: LAVORATORE NON ESPRIME ALCUNA VOLONTÀ: Mantenere il residuo TFR maturando* presso il datore di lavoro. ! Il datore di lavoro provvede a: Conferire il residuo TFR maturando* alla forma di previdenza complementare* alla quale già aderisce. Per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito in un apposito fondo gestito dall’INPS* 6 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 7 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. SCHEDA 3 - Le scelte di un lavoratore dipendente del settore privato iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 e al 1° gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO Iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 ➢ Al 1 gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari SCELTA ESPLICITA* SCELTA TACITA* ➢ Entro il 30/06/2007 ➢ Entro il 30/06/2007 ➢ Entro 6 mesi dall’assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007. ➢ Entro 6 mesi dall’assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007. LAVORATORE ESPRIME LA VOLONTÀ DI: LAVORATORE NON ESPRIME ALCUNA VOLONTÀ: Mantenere il TFR maturando* presso il datore di lavoro ! Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando* del dipendente a: Conferire il TFR maturando* ad una forma di previdenza complementare. Per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito in un apposito fondo gestito dall’INPS* (1) Forma pensionistica collettiva* In misura non inferiore al 50% ➾ (Se non vi sono previsioni da parte dei contratti e accordi collettivi). (Solo nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche applicabili) 7 (3) Forma pensionistica istituita presso l’INPS* ➾ ➾ Nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi. (Fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva) (2) Forma pensionistica con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accodo aziendale (Se non applicabili scelte (1) e (2)) 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 8 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. SCHEDA 4 - La previdenza complementare 4.1 - Cosa si intende per previdenza complementare? Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza che hanno la finalità di costituire una prestazione pensionistica integrativa a quella pubblica e che sono vigilate da un’apposita Autorità di vigilanza (COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione) istituita dallo Stato. 4.2 - Quali sono le forme di previdenza complementare? Le forme pensionistiche complementari si possono dividere in: Forme pensionistiche collettive*: 1. Fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale; 2. Fondi istituiti o promossi dalle Regioni; 3. Fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate; 4. Fondi preesistenti. Forme pensionistiche individuali: Sono forme di previdenza complementare che si attuano mediante l’adesione, su base individuale, ad un fondo aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. 4.3 - Chi può aderire a forme pensionistiche complementari? Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire: 1. Lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico; 2. Lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): ➢ Contratto di lavoro in somministrazione; ➢ Contratto di lavoro intermittente; ➢ Contratto di lavoro ripartito; ➢ Contratto di lavoro a tempo parziale; ➢ Contratto di apprendistato; ➢ Contratto di inserimento; ➢ Contratto di lavoro a progetto; ➢ Contratto di lavoro occasionale; 3. Lavoratori autonomi; 4. Liberi professionisti; 5. Soci lavoratori di cooperative; 6. Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; 7. Soggetti titolari di reddito diverso da quello da lavoro; 8. Soggetti fiscalmente a carico di altri perché privi di reddito. 8 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 9 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. 4.4 - Cosa sono e come si possono classificare i fondi pensione? I fondi pensione sono degli organismi che hanno lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria. I fondi pensione in base a come vengono istituiti si distinguono in: FONDI PENSIONE APERTI FONDI PENSIONE NEGOZIALI O CHIUSI I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, da compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. ➾ I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè dei soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese ad un determinato territorio (es. regione, provincia..). L’adesione può avvenire in: ➢ forma individuale ➢ forma collettiva (a seguito di accordi collettivi anche aziendali). I FONDI PENSIONE FONDI PENSIONE PREESISTENTI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON FINALITA’ PREVIDENZIALI Forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. ➾ Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita. In tal caso le regole che disciplinano il rapporto sono contenute oltre che nella polizza assicurativa anche in un apposito regolamento redatto in base alle direttive della COSIP. L’adesione a tale tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. 9 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 10 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. 4.5 - Come si finanziano le forme pensionistiche complementari? Le fonti di finanziamento delle forme pensionistiche previdenziali sono: 1. TFR futuro; 2. Contributi a carico del lavoratore; 3. Contributi a carico del datore di lavoro. FONTI DI FINANZIAMENTO CONTRIBUITI A CARICO DEL LAVORATORE TFR FUTURO CONTRIBUITI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Dipendente settore privati Altre categorie Dipendente settore pubblico Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. La decisione non comporta l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro. L’aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi. 4.6 - Come vengono utilizzati i contributi versati nella previdenza integrativa? Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi, gestiti dai gestori specializzati, costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori del gestore. Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP* vigila sull’osservanza e il rispetto di tali regole. 10 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 11 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto*) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria. In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto*), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. ➾ La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. 4.7 - Quali prestazioni nascono dall’adesione ad una pensione integrativa; Il compito principale di una pensione integrativa è quello di consentire al lavoratore di ottenere delle ulteriori prestazioni rispetto alla pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap o casse private di categoria). Con la riforma della previdenza complementare è possibile ottenere la pensione integrativa dopo aver maturato i requisiti di accesso a quella obbligatoria e con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Per ricevere la prestazione pensionistica le scelte alternative sono: 1. PRESTAZIONE EROGATA TOTALMENTE IN FORMA DI RENDITA: mediante l’erogazione della pensione complementare; 2. PRESTAZIONE EROGATA PARTE IN CAPITALE (fino al 50% della posizione maturata) PARTE IN RENDITA: il fondo pensione può, infatti, erogare anche prestazioni in forma capitale, secondo precise condizioni imposte dalla legge. ➾ Si potrà quindi percepire la metà del capitale accumulato in forma capitale e la restante parte sotto forma di assegno mensile. La riforma prevede inoltre la possibilità di richiedere il trasferimento, cioè lo spostare la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ed il riscatto, cioè la restituzione della propria posizione individuale accantonata presso il fondo pensione. Il TRASFERIMENTO ad altra forma pensionistica è ammesso in caso di: 1. PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa; 2. SCELTA VOLONTARIA: Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. Il RISCATTO, in alternativa al trasferimento, è ammesso in presenza di determinate condizioni e può essere parziale o totale: 11 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 12 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. 1. RISCATTO PARZIALE (Ossia fino al 50% della posizione maturata): può avvenire per accadimenti accidentali o personali che vengano a compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa, vale a dire, quando il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 2. RISCATTO TOTALE: è ammesso nel caso in cui il periodo di disoccupazione superi i 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; ➾ Nel caso di decesso, prima che raggiunga il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’iscritto. 4.8 - È possibile ottenere in caso di adesione alla previdenza complementare delle anticipazioni come avviene per il TFR? È possibile, analogamente a quanto avviene al TFR lasciato in azienda, in particolari condizioni richiedere delle anticipazioni della posizione maturata nei Fondi Pensioni. Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale: 1. In qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: ➢ fino al 75 % della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria; 2. Dopo 8 anni di iscrizione al fondo: ➢ fino al 75 % della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; ➢ fino al 30 % della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto. Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto. 4.9 - Quali sono le agevolazioni fiscali previste in caso di adesione a previdenza complementare? La partecipazione ad un fondo pensione da luogo a vantaggi fiscali, che non sono presenti in altre forme di risparmio, che si sviluppano nelle varie fasi del processo di adesione: 1. FASE DELLA CONTRIBUZIONE: In tale fase, grazie alla deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, l’aderente non pagherà l’IRPEF sui contributi destinati alla previdenza complementare. I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono, infatti, interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minor imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Es.: Ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.(Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono esse- 12 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 13 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. re conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico). 2. FASE DEI RENDIMENTI: I rendimenti che si maturano per anno sono soggetti ad un imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, più bassa rispetto a quella prevista per il TFR. 3. FASE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni sono soggette ad una imposizione sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi (per la parte che non è già stata tassata durante la fase di accumulo): TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA ➢ Prestazioni pensionistiche in capitale; 15% nei primi 15 anni e -0.3% per ogni anno successivo fino al minimo del 9% del 36° anno; ➢ Prestazioni pensionistiche in rendita; ➢ Anticipazione per spese sanitarie; ➢ Riscatto totali /parziali /premorienza; ➢ Anticipazione per acquisto/ristrutturazione prima casa; ➢ Anticipazioni per ulteriori esigenze; 23% ➢ Riscatti per altri motivi 13 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 14 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. PARTE SECONDA 1 - GLOSSARIO COVIP: Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari ed al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. FONDO GESTITI INPS: In tal caso cambia soltanto il soggetto che gestisce il TFR maturando che non è più l’azienda ma l’INPS per conto dello Stato, tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali. FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA: fondi pensione che nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè dei soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese ad un determinato territorio (es. regione, provincia..) FORMA PENSIONISTICA ISTITUITA PRESSO L’INPS: È la cosiddetta previdenza complementare residuale istituita presso l’INPS; Questa serve a raccogliere il tfr maturando che non è stato esplicitamente conferito ad una forma pensionistica complementare collettiva o individuale, e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore, ovvero, per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo. PREVIDENZA COMPLEMENTARE: Sistema di previdenza ad adesione volontaria per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. SCELTA ESPLICITA: Scelta effettuata dal lavoratore attraverso i moduli istituiti dal Ministero del Lavoro. SCELTA TACITA: In tal caso scatta il meccanismo del silenzio assenso ed il TFR viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione; TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO): Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6.91% della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1.5% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. TFR MATURANDO/FUTURO: Trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 01 gennaio 2007. La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite: ➢ riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; ➢ determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito; ➢ non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare. 14 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 15 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. 2 - DOVE REPERIRE INFORMAZIONI ULTERIORI? Sito Ministero del lavoro e della previdenza sociale http://www.lavoro.gov.it/lavoro Sito Riforma della previdenza complementare - Ministero del lavoro e della previdenza sociale http://www.tfr.gov.it/tfr Sito Regione Autonoma Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it/finanze/informativaTFR_i.asp 15 017/07 TFR Interno 2_2007 ESEC 27-04-2007 15:54 Pagina 16 TFR e previdenza complementare. Un manuale d’orientamento. FONTI E BIBLIOGRAFIA DOCUMENTI ➢ D.lgs n. 252/2005 “Discplina delle forme pensionistiche complementari” aggiornato con le novità apportate dalla finanziaria 2007; ➢ Legge 23 agosto 2004, n. 243 “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. ➢ Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. ➢ Direttive generali COVIP - Deliberazione del 28 giugno 2006. ➢ “Tfr, Scegliere oggi pensando al domani” Opuscolo sulla Riforma della Previdenza complementare e sull’utilizzo del Tfr realizzato dall’Inps in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Poste Italiane. SITI INTERNET ➢ Sito Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ➢ Sito Riforma della previdenza complementare - Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ➢ Sito de “Il Sole-24 Ore” - “Speciale TFR”. 16