La previdenza complementare ed il TFR: le
novità del disegno di legge finanziaria
Gennaio 2007
Presentazione di Angelo Marinelli
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
1
Le variabili più rilevanti nel lungo periodo
2002
Speranza di vita
Maschi
Femmine
Tasso di dipendenza
degli anziani rapp.
Fra over 65/pop. 20
– 64
Tasso di dip. (over
65/pop. 15 – 64)
2010
2020
2040
ITALIA 79.5
media U.E. 73
76.6
82.9
29.8
2050
ITALIA 84.7
media U.E.80
77.9
84.4
79.6
86.2
81.4
88.1
81,4
88.1
34.1
40.3
64.9
68.8
(28 –UE 24.2 )
(61 – UE 49)
Popolazione in
età attiva
35.9
35.4
34.1
28.3
26.1
Tasso di
occupazione (20 –
64)
59 (UE 68)
62.9
63.6
67.3
69
Tasso occ. (55 -64)
28% (UE 38,8)
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Economica, Fisco e Previdenza
2
Fig. 1.5.1 Tassi di sostituzione lordi del sistema pubblico - Carriere
dinamiche
80,0%
% del reddito finale
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
60 dep
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
2004
20,0%
65 self
Fig. 1.5.2 Tassi di sostituzione lordo del sistema pubblico - Carriere piatte
80,0%
70,0%
% del reddito finale
Tasso di sostituzione
prev. Obbligatoria
Dep 60: lav.
Dipendente in
pensione a 60/65 anni
Self 60: lav.
Autonomo in
pensione a 60/65 anni
60,0%
50,0%
40,0%
•I coefficienti di
trasformazione del
sistema pubblico sono
stati aggiornati sulla
base delle ipotesi
sottostanti lo scenario
demografico Eurostat
centrale
30,0%
60 dep
N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
2004
20,0%
65 self
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Economica, Fisco e Previdenza
3
Fig. 1.5.5 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato Carriere dinamiche
Tasso di sostituzione
prev. obbligatoria e
complementare dopo
impatto demografico
e MDL
% del salario finale
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
60 dep
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
2004
40,0%
65 self
Fig. 1.5.6 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato Carriere piatte
100,0%
90,0%
80,0%
N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004
70,0%
60,0%
50,0%
60 dep
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
40,0%
2004
% del salario finale
110,0%
•crescita del PIL: 1,4%;
•crescita me salari: 1,8%;
•rendimento netto prev.
complementare: 2%;
•inflazione e deflatore del
PIL: 0%.
•Contrib. PC: 9,25%
65 self
4
MACRO AREE DELLA RIFORMA della
previdenza complementare
Liberalizzazione del settore
della previdenza complementare
(equiparazione fra le forme pens.)
Disciplina fiscale della
previdenza complementare
Norme a sostegno
dell’adesione
(silenzio – assenso)
Modificazioni al regime
Compensazioni alle imprese
delle prestazioni
per il conferimento del TFR
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5
I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007
Fondo chiuso
manifestare una SCELTA
ESPLICITA
Dal 1° gennaio
2007 il
lavoratore
dipendente del
settore privato
ha sei mesi di
tempo per
Decidere di mantenere
il TFR in azienda in
tutto (per i lavoratori
non iscritti ai fondi
pensione) o in parte
scegliere di destinare il tfr maturando ad
una forma pensionistica complementare,
collettiva o individuale (ed eventualmente il
suo contributo, attivando anche la
contribuzione del datore di lavoro prevista
dai CCNL)
N.B.: il contributo del datore di lavoro non
spetta nel caso un cui si scelga una forma
pensionistica diversa da quella prevista dai
medesimi accordi collettivi
PIP – Piano individuale
pensionistico
Fondo aperto con adesione individuale
Le forme pensionistiche ricevono il versamento del
TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle
adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1°
luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento
dell’adesione)
manifestare una SCELTA TACITA
(Silenzio – assenso)
Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1°
gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei
mesi dall’assunzione se successiva, il TFR
viene conferito:
- Se l’azienda ha almeno 50 addetti, il datore di
lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per
l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato
e gestito dall’INPS
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al Fondo chiuso,
o ad altra forma pensionistica complementare
eventualmente prevista da un accordo
collettivo aziendale (ma non si ha diritto al
contributo del datore di lavoro)
Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e
NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda
provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione
complementare residuale istituito presso l’Inps
(N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non
confondere con quello istituito presso tesoreria
di
6
Stato)
Il fondo per l’erogazione del TFR
ai lavoratori dipendenti del settore privato
Con effetto dal 1° gennaio 2007, I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50
addetti conferiscono al fondo per l’erogazione del TFR un contributo pari al 100 per cento della
quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per ciascun lavoratore interessato.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con
Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata
dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in
sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo
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7
La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria
•Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme
pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene
destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la
Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS
•Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007),
o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può:
Aderire ad una forma
pensionistica complementare,
collettiva o individuale
Manifestare il proprio dissenso
all’adesione
Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta
Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di
50 addetti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei
lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti
va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine
rapporto
1)
Non esprimere alcuna scelta
(silenzio)
2)
3)
TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale
per destinazione ad altra forma collettiva;
in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con
più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale)
nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il
TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi
con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di
previdenza complementare).
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8
Il silenzio assenso
LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93
A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono:
1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50
dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto)
2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione
IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE
B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono
1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti devono
conferire mensilmente il TFR dei propri dipendenti non destinato alla previdenza complementare al Fondo pubblico per
l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS)
2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare
50%-elevabile succ.)
(nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del
IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93
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9
Criteri di destinazione del TFR
A Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con meno di cinquanta addetti
1) Adesione esplicita a previdenza complementare entro il 30 giugno 2007 o entro
sei mesi dall’assunzione: TFR a fondi pensione con competenza dal periodo di paga
relativo al momento dell’adesione e con cassa dal 1° luglio 2007;
2) Silenzio – assenso: adesione alla previdenza complementare e conseguenti effetti sul
TFR daL 1° LUGLIO 2007, sia per competenza che per cassa;
3) No esplicito alla previdenza complementare: il TFR rimane in azienda
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10
Criteri di destinazione del TFR 2
B Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cinquanta addetti con
rapporto di lavoro già in essere al 31/12/2006
1) Adesione esplicita a previdenza complementare entro il 30 giugno 2007: TFR a
fondi pensione con competenza dal periodo di paga relativo al momento
dell’adesione e con cassa dal 1° luglio 2007; il TFR dal 1° gennaio fino all’adesione
rimane in azienda
2) Silenzio – assenso: adesione alla previdenza complementare e conseguenti effetti sul
TFR daL 1° LUGLIO 2007, sia per competenza che per cassa. Il TFR dal 1° gennaio
al 30 giugno rimane in azienda;
3) No esplicito alla previdenza complementare: il TFR va al Fondo della Tesoreria di
Stato, gestito dall’INPS dal 1° gennaio 2007.
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11
Criteri di destinazione del TFR 3
B Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cinquanta addetti con
rapporto di lavoro iniziato dopo il 31/12/2006
1) Adesione esplicita a previdenza complementare entro il 30 giugno 2007 o entro
sei mesi dall’assunzione: TFR a fondi pensione con competenza dal periodo di paga
relativo al momento dell’adesione e con cassa dal 1° luglio 2007; il TFR
dall’assunzione fino all’adesione va al fondo della Tesoreria di Stato
2) Silenzio – assenso: adesione alla previdenza complementare dopo sei mesi
dall’assunzione e conseguenti effetti di cassa sul TFR dal 1° LUGLIO 2007. Il TFR
del semestre precedente alla scelta tacita va al fondo della Tesoreria di Stato;
3) No esplicito alla previdenza complementare: il TFR va al Fondo della Tesoreria di
Stato, gestito dall’INPS dal giorno dell’assunzione.
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12
Il silenzio –assenso: la tempistica probabile
Dal 1° gennaio 2007
Il datore di lavoro deve informare
ciascun dipendente delle scelte disponibili
Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni
relative al Tfr
un mese prima della
scadenza dei sei mesi
Dopo il periodo dei sei mesi
utili per esercitare una
scelta esplicita (dal 1°
luglio 2007)
Le quote di TFR maturando
non destinate alla previdenza
complementare
il datore di lavoro deve comunicare ai
dipendenti che non abbiano ancora optato
il fondo di destinazione del Tfr alla
scadenza del semestre
Scade il termine per esercitare le opzioni
ed il Tfr inizia ad essere versato al
fondo pensione di riferimento
il Tfr maturando non optato resta in
azienda se il datore di lavoro ha meno di 50
addetti; va al fondo per l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto se il datore di
lavoro ha almeno 50 addetti
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13
Economica, Fisco e Previdenza
• Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il
TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione
del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato
• Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio
2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR
dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno
di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la
gestione dei trattamenti di fine rapporto;
•Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di
garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR;
•Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al
quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche
complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6
per cento per le imprese con meno di 50 addetti);
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14
Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR
verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo
per l’erogazione del TFR
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15
OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMETARI
prospetto informativo per la raccolta
delle adesioni dove è evidenziato
l’indicatore sintetico dei costi
• Nota informativa
•Scheda sintetica – che ha lo scopo, in
modo semplice, di introdurre l’aderente ai
meccanismi di funzionamento e alle
condizioni di partecipazione alla forma
pensionistica complementare
•Progetto esemplificativo – da mettere a
disposizione dell’aderente in forme e con
modalità idonee, incluso l’utilizzo di
strumenti informatici anche
successivamente all’adesione
accessibilità, sinteticità e
immediatezza delle informazioni
fornite sui meccanismi di
funzionamento e sulle condizioni di
partecipazione
fornire all’aderente un’indicazione
dell’evoluzione nel tempo della
posizione individuale e l’importo iniziale
della prestazione complementare,
consentendogli di avere un’idea delle
conseguenze che tali scelte avranno nel
tempo
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16
Il trattamento fiscale della contribuzione dopo
l’attuazione della legge delega
•La deducibilità oggi…
12%
r
e
d.
c
o
m
p.
la deducibilità prevista dal
decreto, a partire dal 1° gennaio
2007
5.
1
6
4,
5
7
5.
1
6
4,
5
7
•Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del
reddito complessivo e i 5.164 euri,
fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche
collettive
Il decreto legislativo prevede una deducibilità
riferita esclusivamente al limite espresso in
cifra fissa: potrò dedurre dal reddito
complessivo contributi versati al F.P. fino a
5.164 euri annui.
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17
LA TASSAZIONE dei rendimenti
Rendimenti fondi pensione
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tassazione con
imposta sostitutiva
pari all’11%
18
LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Prestazione in forma di capitale
(max 50% del montante*)
Prestazione in forma di rendita
tassazione con
ritenuta d’imposta
(15%) ridotta per ogni
anno di iscrizione
eccedente il 15° fino
ad un minimo del 9%)
* È possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il
70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale
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19
Capitale all’incirca necessario per superare il 50%
dell’assegno sociale
Sesso
Età
Capitale €
U
55
77.000
U
57
74.000
U
62
65.000
U
65
59.000
D
55
84.000
D
57
81.000
D
60
76.000
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20
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia
• Coefficienti per la trasformazione in rendita vitalizia, certa per i
primi 10 anni, al tasso tecnico del 2%
Età di pensionamento
Coefficienti per gli
uomini(*)
Coefficienti per le
donne(*)
57
60
63
65
4,828%
5,226%
5,704%
6,072%
4,269%
4,578%
4,954%
5,249%
(*) per gli uomini nati dal 1942 al 1951 e per le donne nate dal 1944 al 1950
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21
La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale
N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta





il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48,
ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;
il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un
terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non
può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti
La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento
Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette
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Ritenuta
d’imposta a titolo
definitivo pari al
15% meno lo
0.30% x ogni
anno eccedente
il quindicesimo
(riduzione max
6%) su una base
imponibile al
netto dei redditi
già assoggettati
ad imposta
23%
22
LE ANTICIPAZIONI
Oggi
Dal 01.01.2007
• Per spese sanitarie
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 100% del capitale
- tassazione separata (tassazione
separata min. 23%)
• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 100% del capitale
- tassazione separata (tassazione
separata min. 23%)
• Per spese sanitarie gravissime
- in qualsiasi momento
- fino al 75% del capitale
- aliquota fissa (min. 9% max. 15%)
• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 75% del capitale
- aliquota fissa (23%)
• Per “ulteriori esigenze”
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 30% del capitale
- aliquota fissa (23%)
Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare
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23
I risultati
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24
I risultati
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25
I Costi dei Fondi Pensione negoziali
Stima delle commissioni per l’anno 2004
Tipologia
Spese/contribuzione
Spese/patrimonio
Gestione amministrativa
1,40%
0,27 %
Banca depositaria
0,11%
0,05 %
Comm. Gest. finanziaria
0,36%
0,15 %
Totale
1,72%
0,47 %
* Fonte Relazione Annuale A.
COVIP
2005- Dip. Democrazia
Marinelli
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26
I Costi di Mercato
Fondi Pensione Aperti.
Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)
N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia
Tipologia
Numero comp.
Commissione media
Azionario
74
Bilanciato
95
Obbligaz.
154
Totale
251
2,2 %
1,8 %
1,7 %
1,9 %
Polizze Pensionistiche Individuali.
Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)
media semplice fra unit linked e tradizionale
Tipologia
Numero Linee
Commissione media a 3 anni
47
6,5 %
Caricamento non previsto
132
4,6 %
Totale
179
5,1 %
Caricamento sul I° premio previsto
* Fonte Relazione Annuale COVIP 2005
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27
Attenti ai costi!!
Ipotesi:
Capitale investito 1500 Euro/anno
Incremento salario 3% annuo Permanenza: 35 anni
Rendimento annuo: 4%
Fondo
Costi medi dati
Covip
Totale spese
Capitale finale
Fondo chiuso
0,46%
€ 5.066
€ 164.767
Fondo Aperto
1,9%
€ 27.928
€ 141.905
F.i.p.
2,30%
€49.412
€ 120.421
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28
Le aree oggetto di
implementazione
• Le prestazioni accessorie (premorienza, invalidità, long
term care, dread desease);
• L’erogazione delle rendite (tramite il mercato assicurativo
e/o gli enti previdenziali);
• I servizi accessori per l’iscritto (ruolo dei patronati,
proselitismo sindacale);
• La democrazia economica e l’investimento nei mercati dei
capitali (finanza etica, sviluppo locale, ecc.);
• La previdenza complementare per il lavoro non standard
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29
Soggetti deboli del mercato del lavoro
§
Copertura assicurativa per i periodi non lavorati. In presenza di forte
discontinuità e frammentarietà lavorativa si pone la questione della copertura
assicurativa dei periodi non lavorati. La questione talvolta è risolta tramite una copertura
figurativa, ma per lo più è consentito al lavoratore di provvedere tramite prosecuzione
volontaria o riscatti dei periodi non lavorati, una soluzione onerosa in situazioni di
evidenti carenze di reddito da parte del lavoratore;
§
Una rete (o un sistema) di tutele. Le nuove tipologie del lavoro sono
sostanzialmente sprovviste di tutele fondamentali, legate ai periodi di assenza dal lavoro.
Anche la riforma degli ammortizzatori sociali dovrebbe avere una attenzione particolare
per tali tipologie di lavoro
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Economica, Fisco e Previdenza
30
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TFR_ 2