a cura di Cesare Sandulli e Andrea Scaglioni
NAZIONALE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E CONFERIMENTO DEL TFR
SOMMARIO
LINKS ALLE SLIDES DISPONIBILI:
•
Previdenza complementare e conferimento del TFR
1
•
Forme di previdenza complementare
1
•
Conferimento del TFR alla previdenza complementare
1
2
3
•
Perche’ conviene aderire ad un Fondo Pensione
1
2
3
•
Contribuzione e Vigilanza
1
•
Anzianita’ di iscrizione e portabilita’
1
•
I Fondi chiusi negoziali, i loro rendimenti e linee di investim.
1
2
3
•
Costi di gestione dei Fondi pensione e PIP
1
•
Linea garantita per il conferimento del TFR “silente”
1
•
I Fondi preesistenti
1
2
3
•
Le prestazioni pensionistiche complementari
1
•
Il trattamento fiscale
1
•
Riscatti
1
•
Le anticipazioni
1
•
Contribuzione volontaria e reintegrazione
1
•
Le agevolazioni alle imprese
1
2
4
5
6
4
5
6
7
8
Scheda-01
SCHEDA 6
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E CONFERIMENTO DEL TFR
Decreto legislativo n. 252/2005
Decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006
Legge finanziaria 2007
FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Scheda-02
SCHEDA 6
(o chiusi). Nascono da contratti o
accordi collettivi o regolamenti aziendali
Fondi pensione negoziali
Forme
Pensionistiche
Collettive
Fondi pensione aperti ad adesione collettiva
Sono istituiti
direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare,
compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio
Fondi pensione preesistenti
già istituiti al 15 novembre 1992.
 Con personalità giuridica;
 Senza personalità giuridica
Fondi pensione aperti ad adesione individuale
Forme
Pensionistiche
Individuali
Sono istituiti
direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare,
compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio
Polizze Individuali Pensionistiche (PIP)
distribuite
da
Compagnie di assicurazione
Le forme previdenziali, entro maggio 2007, devono adeguarsi alla
normativa se vogliono accogliere il TFR maturando e nuove adesioni
CONFERIMENTO
DEL TFR ALLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I destinatari
del conferimento del
TFR
Entrata
in vigore
della legge
Cosa succede
dal 1° gennaio
2007
Scheda-03
SCHEDA 6
Tutti i lavoratori privati che non destinino già il TFR maturando
ad un fondo pensione
Il decreto legislativo, varato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre
2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, a seguito
dell’anticipazione decisa dalla Finanziaria 2007.
Nota: il DL 252/2005 prevedeva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008
I lavoratori possono effettuare, entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione
se successiva al 1° gennaio 2007), UNA SCELTA.
Questo periodo si prolunga in caso di astensione dal lavoro che non prevede
l’accantonamento del TFR
Esempio: in servizio fino al 30 marzo, dal 1° aprile in aspettativa fino al 30 agosto.
Riattivazione del semestre il 1° settembre e fino al 30 novembre.
ESPLICITA
TACITA
per destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica
complementare, collettiva o individuale;oppure per lasciarlo in
azienda, salvo, successivamente, destinarlo ad un Fondo
complementare;
cosiddetto silenzio-assenso. In tal caso il datore di lavoro,
trascorsi i sei (6) mesi, provvederà a trasferire il TFR
maturando ad un fondo contrattuale, ed in mancanza, al
Fondo pensione complementare costituito c/o l’INPS
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Scelta
esplicita
per la destinazione del TFR già prima del 2007
se al 31 dicembre 2006 si è già
destinato una quota del TFR alla
previdenza
complementare
(scelta congelata) si può (entro il
30 giugno 2007):
se al 31 dicembre 2006 NON si
è già destinato una quota del
TFR
alla
previdenza
complementare si può (entro il
30 giugno 2007):
Confermare la scelta precedente di una quota del TFR
(cioè quella in essere al 31.12.2006). Quindi si si è già
destinato il 100% al 31.12.2006, l’unica scelta è quella della
conferma
Destinare il 100% TFR alla previdenza complementare.
(alla quota già conferita nel 2006 si aggiunge il residuo)
Lasciare il TFR in azienda (vedi scheda 6 e 7/a)
Destinare il 100% del TFR a previdenza complementare
Destinare
una
quota
di
TFR
alla
complementare come previsto dagli accordi
previdenza
Scelta inibita dalla delibera Covip , punto 7 del 21 marzo 2007
Modulo
TFR1 sez. 3
Con accordo
del 29 aprile 1993
Modulo
TFR1 sez. 2
alla previdenza obbligatoria (AGO)
e a quella complementare
Scheda-04/A
SCHEDA 6
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SENZA accordo
del 29 aprile 1993
Scelta
esplicita
per la destinazione del TFR già prima del 2007
Lasciare il TFR in azienda (vedi scheda 6 e 7/a)
entro il 30
giugno 2007
Destinare il 100% del TFR a previdenza complementare
Destinare alla previdenza complementare una quota di TFR a scelta
tra il 50% ed il 100%
Modulo
TFR1 sez. 4
alla previdenza obbligatoria (AGO)
e a quella complementare
Scheda-04/B
SCHEDA 6
Scelta inibita dalla delibera Covip , punto 7 del 21 marzo 2007
I “vecchi iscritti” possono, entro il 30 giugno, effettuare una
Scelta
tacita
NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6)
mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma pensionistica a cui hanno già aderito,
INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede
SCELTA IRREVOCABILE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Scheda-05
SCHEDA 6
alla previdenza obbligatoria (AGO) e a quella complementare
Se versano (al 31 dicembre 2006) l’intero
TFR al fondo complementare
non devono effettuare
alcuna scelta
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ISCRITTI alla previdenza obbligatoria (AGO)
Scheda-06
SCHEDA 6
del 29 aprile 1993
Alla previdenza complementare
Modulo
TFR1 sez. 4
Conferendo il TFR maturando alla forma complementare SCELTA, nella misura del 100% o
in quella fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in loro mancanza, nella misura non
inferiore al 50%, con la possibilità di conferire il rimanente TFR in tempi successivi
(vedi scheda 04-bis)
Potranno, entro 6
MESI, effettuare una
scelta ESPLICITA
Il TFR non conferito rimane in azienda e segue la
procedura di cui sotto
OPPURE:
lasciando il TFR maturando in azienda
SCELTA REVOCABILE
SCELTA IRREVOCABILE
Aziende fino a 49 dipendenti
Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro
aziende con ALMENO 50 dipend.
Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello
Stato e gestito dall’Inps
Nota:
La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di
lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate
Potranno, entro 6
MESI, effettuare una
scelta TACITA
NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO,
decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale
prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il
Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS
(a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari)
SCELTA IRREVOCABILE
10
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ISCRITTI alla previdenza obbligatoria (AGO)
29 aprile 1993
Alla previdenza complementare
entro il 30 giugno
oppure 6 mesi
dall’assunzione
se successiva al
1° gennaio 2007
Scheda-07/A
Modulo
TFR1 sez. 1
Conferendo l’intero TFR maturando alla forma complementare PRESCELTA
(fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensioni territoriali, forme
pensionistiche individuali)
SCELTA IRREVOCABILE
Nota:
potranno effettuare
una scelta
ESPLICITA
Se si sceglie una forma pensionistica diversa da quella prevista contrattualmente non si ha diritto al
contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi stessi
OPPURE:
lasciando il TFR maturando in azienda
SCELTA REVOCABILE
Aziende fino a 49 dipendenti
Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro
aziende con ALMENO 50 dipend.
Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello
Stato e gestito dall’Inps
Nota:
La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di
lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate.
NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO,
potranno effettuare
una scelta
TACITA
decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale
prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il
Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS
(a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari)
SCELTA IRREVOCABILE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Lavoratori assunti
Scheda-07/B
il 31 dicembre 2006
PRIMA OCCUPAZIONE
NEO-ASSUNTI
e
ASSUNTI
dal
29 aprile 1993
La stessa scelta della scheda 7/A
SECONDA OCCUPAZIONE
La stessa scelta della scheda 7/A
Non opera il silenzio-assenso se già esercitato
Non devono
effettuare
alcuna
scelta
SECONDA OCCUPAZIONE
Già occupati al
28 aprile 1993
La stessa scelta della scheda 4/A e 4/B
Non opera il silenzio-assenso se già esercitato
Modulo TFR2
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Scheda-07/C
I versamenti delle quote di TFR all’INPS
in caso di scelta esplicita o tacita
Scelta di conferimeno del
TFR alla previdenza
complemtare
Le quote di TFR che maturano dal 1° gennaio e fino al
momento della scelta per il conferimento alla previdenza
complementare rimangono in azienda.
Scelta di mantenere il TFR
In caso di scelta per il mantenimento del TFR, le relative
quote maturate dal 1° gennaio vanno versate alla Tesoreria
dello Stato se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, se invece
ne ha meno di 50 rimangono presso il datore di lavoro c
Scelta tacita
(silenzio-assenso)
Quanto e cosa versare al
fondo complementare
Con la scelta tacita il TFR “silente” viene versato all’INPS
dal
1° luglio 2007. Le quote maturate fino a giugno
rimangono in azienda
Si
può
aderire
ad
un
fondo
complementare con il solo TFR
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?
Per
usufruire
del
contributo a carico
del datore di lavoro,
nella misura prevista
dagli
accordi
collettivi
Per beneficiare del
vantaggio
fiscale
applicato
sia
sui
contributi, sia sulle
prestazioni
(vedi
altre schede)
Perché le pensioni del
futuro saranno di importo
ridotto
per
effetto
dell’introduzione, a partire
dal 1.1.1996, del sistema di
calcolo
contributivo
al
posto di quello retributivo
Scheda-08
SCHEDA 6
CONTRIBUZIONE e VIGILANZA
Scheda-09
SCHEDA 6
1 Il TFR maturando
Forme di
contribuzione alla
previdenza
complementare
2
3
Vigilanza
Contributo a carico del datore di
lavoro nella misura prevista dagli
accordi collettivi
Contributo volontario a carico del
lavoratore nella misura prevista dagli
accordi collettivi
*In cifra fissa
Oppure
*In % della
retribuzione
Tutte le forme Previdenziali, comprese quelle interne a
Banche e Assicurazioni, sono controllate dall’autorità
denominata COVIP con il fine primario di garantire la
trasparenza, correttezza e confrontabilità fra le diverse
forme previdenziali
ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE e PORTABILITA’
(della posizione individuale)
Scheda-10
SCHEDA 6
Anzianità di
iscrizione al
Fondo
Complementare
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che
lo stesso abbia esercitato il riscatto. Ciò ha rilevanza ai fini
del trattamento fiscale e delle anticipazioni
Trasferimento
della posizione
individuale
Cambio di attività lavorativa. In questo caso l’iscritto può
Dal 1° gennaio 2007,
l’iscritto può trasferire la
posizione individuale
ad altro Fondo nei
seguenti casi:
trasferire la posizione individuale maturata alla forma
pensionistica complementare alla quale può accedere in base
alla nuova attività lavorativa
Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica
complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione
individuale presso un’altra forma pensionistica complementare
sia collettiva che individuale. (c.d. portabilità)
NOTA: TRASCORSO IL SEMESTRE a disposizione per la scelta della destinazione del TFR, se la forma
previdenziale non ottempera alle disposizioni normative di adeguamento, l’iscritto POTRA’
TRASFERIRE la propria posizione indipendentemente dall’anzianità di iscrizione
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE?
Tasso di sostituzione
Scheda-11
SCHEDA 6
Rapporto pensione/ultima retribuzione per un
dipendente con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione
Il grafico a fianco ci mostra come sia
importante, soprattutto per un giovane,
aderire ad una forma di previdenza
complementare.
Nel 2030, quindi fra 23 anni, la
previdenza pubblica potrà garantire
una pensione pari al 49,6% dell’ultima
retribuzione.
Con
l’aggiunta
dell’eventuale previdenza complementare si arriva ad avere una
pensione pari al 64, 1%
Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO CHIUSO NEGOZIALE?
Scheda-12
SCHEDA 6
I FONDI CHIUSI NEGOZIALI:
Sono organizzati sotto forma associativa, garantendo il
rispetto del principio di pariteticità nella rappresentanza dei
lavoratori e datori di lavoro nella composizione degli organismi di
amministrazione e di controllo
Non hanno scopo di lucro
Sono improntati a criteri di trasparenza, controllo
effettivo e prudenza nella gestione delle risorse, avendo un’unica
finalità, cioè la prestazione previdenziale. Inoltre presentano oneri e
spese per gli aderenti notevolmente più bassi rispetto alle altre
forme pensionistiche complementari
Sono promossi dalla contrattazione collettiva di
lavoro che, pur in un sistema di previdenza complementare a
capitalizzazione, è in grado di sviluppare elementi di equità sociale e
solidarietà
Scheda-13
SCHEDA 6
COSTI DI GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E PIP
Le percentuali si applicano al patrimonio (fonte Covip)
Fondi chiusi
Costo di gestione medio pari allo
0,47%
Costo di gestione medio:
con 3 anni di permanenza – pari all’
Fondi aperti
1,90%
con 10 anni di permanenza – pari all’
1,40%
con 35 anni di permanenza – pari all’
1,20%
Con adesione collettiva è possibile ottenere condizioni migliori
Pip
Costo di gestione medio:
con 3 anni di permanenza – pari al
5,10%
con 10 anni di permanenza – pari al
3,00%
con 35 anni di permanenza – pari al
2,30%
Rendimenti pluriennali
dei Fondi negoziali (anni: 1999-2005)
Scheda-14
SCHEDA 69
SCHEDA
30,40%
35,00%
30,00%
22,50%
25,00%
20,00%
15,50%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
inflazione
TFR
fondi
negoziali
Fonte Covip: relazione 2005
POSSIBILITA’ DI INVESTIMENTI SU PIU’ LINEE/COMPARTI
Scheda-15
SCHEDA 6
Monocomparto
Unico portafoglio di gestione. Unico tasso di rendimento uguale per
tutti gli aderenti al Fondo
Pluricomparto
I Fondi possono avere al proprio interno una o più linee/comparti di
investimento, tra cui una linea garantita per raccogliere
obbligatoriamente il TFR silente. Il Fondo pluricomparto ha
diversi portafogli con diversi profili di rischio, più tassi di
rendimento, uno per ciascuna linea di investimento. Inoltre gli
aderenti ad una forma di gestione pluricomparto possono aderire
simultaneamente a più linee/comparti, se previsto dallo statuto
Quale scelta di linea di investimento?
La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto:
•delle proprie condizioni socio-economiche;
•dell’età e della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento;
•della propensione personale al rischio finanziario.
I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento
più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma
anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo".
I lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito
in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.
LINEA GARANTITA
per il conferimento del TFR “silente”
Scheda-16
SCHEDA 6
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari
devono prevedere, in caso di conferimento TACITO del TFR,
l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale
tale da GARANTIRE:
RESTITUZIONE DEL CAPITALE
La garanzia sul capitale comprende i contributi versati meno gli oneri come le quote
associative, ma sono compresi gli oneri finanziari e/o della garanzia stessa
RENDIMENTI COMPARABILI AL TASSO DI
RIVALUTAZIONE DEL TFR
ULTERIORI EVENTI previsti dalle convenzioni
(quali la premorienza, licenziamenti, dimissioni, ecc)
Le garanzie comportano sempre costi aggiuntivi che incideranno sulle prestazioni
I FONDI PREESISTENTI
Con o senza personalità giuridica
A capitalizzazione o a prestazione definita
Monocomparto o pluricomparto
Con gestione finanziaria diretta, indiretta o
assicurativa
Entro il 31 maggio 2007
devono adeguarsi alla normativa
generale con le deroghe
specifiche, previste dalla
normativa in via di emanazione(*)
(*) al 24 gennaio non ancora disponibile
Scheda-17
SCHEDA 6
ADEGUAMENTI DEI FONDI PREESISTENTI
Scheda-17 bis
SCHEDA 6
I possibili adeguamenti, salvo alcune deroghe
stabilite nei prossimi decreti ministeriali
FORMA DI GOVERNANCE
Personalità
giuridica
e
Consiglio
d’Amministrazione,
adeguamento allo statuto standard della Covip
STUTTURA GESTIONALE
Fondo a capitalizzazione, pluricomparto o monocomparto, ma
con il comparto con garanzia sul capitale
STUTTURA
ORGANIZZATIVA
Separazione dalla gestione del patrimonio, della gestione delle
rendite, della Banca Depositaria, della gestione delle condizioni
accessorie, tutte attuate tramite gara pubblica e con
convenzioni apposite
PUBBLICIZZAZIONE
DELLA GARA
Per l’assegnazione delle convenzioni
CONFLITTI
Incompatibilità tra società dello stesso gruppo, ineleggibilità di
consiglieri dell’ azienda stessa
PORTABILITA’
Piena possibilità di uscire dalla Forma Previdenziale dopo 2 anni
INFORMATIVA
Previsione di uno schema standard di informativa agli iscritti, con
una pluralità di informazioni idonee alla scelta
COPERTURE ASSICURATIVE
Dovranno essere adeguate alle norme oppure il lavoratore avrà
la possibilità di recedere
I FONDI PREESISTENTI
Scheda-18
SCHEDA 6
A QUALE FORMA PREVIDENZIALE
VIENE CONFERITO IL TFR “SILENTE”?
Al fondo preesistente ADEGUATO e AUTORIZZATO
nota: con l’adesione si ottiene anche il contributo del datore di lavoro
In assenza l’alternativa possibile è un
Accordo di adesione in forma collettiva ad un fondo
aperto
con il contributo del datore di lavoro, se previsto dallo statuto
In assenza di altre possibilità
Al Fondo a capitalizzazione INPS
diverso dal Fondo per il Tfr mantenuto in azienda
I FONDI PREESISTENTI
Scheda-19
SCHEDA 6
SE LA FORMA PREVIDENZIALE
NON E’ ADEGUATA?
Se si è già iscritti :
è possibile il trasferimento della propria posizione
ad altro Fondo previdenziale senza dover attendere
i 2 anni di permanenza minima e senza
penalizzazioni
Nota: ciò vale anche per le adesioni a forme assicurative,
che dovranno adeguarsi entro l’anno, e che dovranno
garantire la possibilità di trasferire tutta la propria posizione
I FONDI PREESISTENTI
Scheda-20
SCHEDA 6
COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIA POSIZIONE?
•I contributi accumulati
Possono essere TRASFERITI ad una
previdenziale senza trattenuta fiscale
forma
+
•I relativi rendimenti
•Le spese
-
Per i fondi a Prestazione Definita (che garantiscono una quota o percentuale collegata alla
retribuzione – oggi non più possibile) il trasferimento della posizione è possibile solo se
questa è stata individuata e separabile, sulla base di criteri definibili, dalle altre
posizioni
Qualsiasi forma previdenziale (assicurative comprese) non può avere
limitative alla trasferibilità della posizione oltre quelle previste dalla legge
clausole
In caso di trasferimento della posizione saranno versati la quota di Tfr ed i contributi
del datore di lavoro secondo quanto stabilito dagli accordi
I FONDI PREESISTENTI
SE SI RIMANE ADERENTI AD UN FONDO
PREESISTENTE NON ADEGUATO?
Il fondo preesistente non potrà ricevere
Nuove iscrizioni
Il TFR maturando
In quanto
non sarà più definibile come forma previdenziale
con la perdita di ogni beneficio fiscale
Scheda21
SCHEDA 6
LE PRESTAZIONI
LE PRESTAZIONI
Scheda-22
SCHEDA 66
SCHEDA
Le prestazioni pensionistiche complementari verranno
erogate alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle
prestazioni del regime obbligatorio, con almeno 5 anni di
partecipazione ad un fondo complementare
al momento
della pensione
mediante
L’erogazione di una rendita
I vecchi iscritti
hanno 2 opzioni


la liquidazione della prestazione fino ad un
massimo del 50%
in forma di capitale e il
restante in rendita vitalizia
se richiesto, la liquidazione del 100% in forma
di capitale nel caso in cui la rendita derivante
dalla conversione di almeno il 70% del
montante finale accumulato presso il fondo
sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS
(nel 2006: € 381,72 mensili)
RISCATTARE il 100% del capitale con la tassazione precedente al 2007;
RICHIEDERE il 100% del capitale maturato fino al 2006 (con la tassazione prevista
fino al 2006) e la quota maturata dal 1° gennaio 2007 secondo le regole generali
(max 50% del capitale ed il resto rendita con la tassazione del 15% + abbattimento,
applicando – se possibile - la norma migliorativa del terzo riquadro di cui sopra)
IL TRATTAMENTO FISCALE
IL TRATTAMENTO FISCALE
sulla
contribuzione
NOTA: il limite
massimo esente di
5.164,57 euro annui
riguarda solo la
contribuzione del
lavoratore e del
datore di lavoro. E’
quindi escluso il TFR
al momento
della pensione
Scheda-23
SCHEDA 6
• La contribuzione massima annua in ESENZIONE FISCALE è pari a
5.164,57 euro
I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007
possono versare – in esenzione fiscale - in aggiunta al versamento
ordinario al fondo la differenza tra quanto versato nei primi 5 anni e
l’importo di € 25.822,85 (5.164,57 x 5 anni). Tale possibilità si può
esercitare nei 20 anni successivi ai primi 5 e per un importo non
superiore a 2.582,29 euro annui (in aggiunta ai 5.164,57 euro della
contribuzione annuale in esenzione)
Sulle somme erogate – sia in forma di capitale che di rendita al netto della parte già assoggettata ad imposta (cioè sui
rendimenti già assoggettati all’imposta sostitutiva dell’ 11%), si
applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo
0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di
partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
Durante tutto il periodo di accantonamento, annualmente vengono
tassati soltanto i rendimenti del Fondo, nella misura dell’11%
Il trattamento fiscale PRO-RATA
Scheda-24
SCHEDA 6
Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del
regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal
1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al
montante maturato:
PRIMA QUOTA
SECONDA QUOTA
fino al 31
dicembre 2000
RENDITA:
irpef
sull’87,5%
dell’ammontare
CAPITALE: in via separata con
modalità diverse per “vecchi” e
“nuovi” iscritti
dall’1.1.2001
al 31.12.2006
RENDITA: con irpef sui contributi
(dedotti) e TFR; tassazione al 12,5%
sulla rivalutazione della rendita
CAPITALE: in via separata senza la
riliquidazione
dell’imposta
sull’aliquota media degli ultimi 5 anni
RENDITA e CAPITALE:
TERZA QUOTA
dall’1.1.2007
tassati con aliquote dal 15% al 9%
(sulle prestazioni pensionistiche, riscatti e
anticipazioni spese sanitarie)
ovvero al 23% negli altri casi
RISCATTI
Scheda-25
SCHEDA 6
Il lavoratore potrà riscattare (con applicazione della tassazione agevolata del 15% +
abbattimento per i periodi di iscrizione lunghi)
parzialmente
per la perdita del posto di lavoro, nella misura massima del
50% di quanto maturato, nei casi di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e
non superiore ai 48 mesi, ovvero in caso di mobilità, CIG e CIGS
totalmente
la posizione nei casi di invalidità permanente (con
riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa con inoccupazione superiore ai 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso
alle prestazioni pensionistiche complementari in quanto, in tali casi, scatterebbe la
possibilità di anticipare la pensione pubblica obbligatoria
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sia
previsto dagli statuti dei fondi pensione, è possibile
riscattare l’intera posizione maturata presso la
propria forma pensionistica, anche al di fuori delle
condizioni suddette, ma con l’applicazione di una
ritenuta d’imposta pari al 23%
In caso di morte dell’iscritto al
Fondo avvenuta prima della
maturazione dei requisiti per le
prestazioni, l’intera posizione
maturata verrà riscattata dagli
eredi o beneficiari designati.
35
LE ANTICIPAZIONI
Scheda-26
SCHEDA 66
SCHEDA
I lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere
anticipazioni sulla propria intera posizione maturata (contributi + Tfr) per :
regime fiscale
Spese sanitarie
fino al 75% della posizione
individuale maturata per spese sanitarie, e a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture
pubbliche
In qualsiasi momento
Acquisto della casa
sulle somme erogate, al netto
della parte già assoggettata ad
imposta, si applica la ritenuta del
15%, ridotta di una quota pari
allo 0,30% per ogni anno
eccedente il quindicesimo di
partecipazione
a
forme
pensionistiche
complementari,
con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali.
per un importo non
superiore al 75% del maturato per l’acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di
ristrutturazione e riqualificazione edilizia (secondo le
disposizioni legislative)
dopo 8 anni di iscrizione al Fondo
Altre spese
per
un
importo
non
sulle somme erogate, al netto
della parte già assoggettata ad
imposta, si applica il 23%
superiore al 30% del maturato per ulteriori esigenze
dopo 8 anni di iscrizione al Fondo
36
contribuzione volontaria e reintegrazione
Scheda-27
SCHEDA 69
SCHEDA
Per coloro che sono già pensionati:
La
contribuzione
volontaria
La
reintegrazione
delle quote di
anticipazione
è
possibile
versare
(alla
forma
pensionistica
complementare) una contribuzione volontaria (per un
massimo di 5 anni) dopo aver maturato l’età pensionabile
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a
condizione che, alla data del pensionamento, si possa far
valere almeno 1 anno di contribuzione alla previdenza
complementare e non si abbia riscattata la propria
posizione.
Il lavoratore potrà decidere autonomamente quando fruire
della prestazione a carico del fondo.
E’ possibile reintegrare le somme relative ad
anticipazione in qualsiasi momento, anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57.
Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito
d’imposta pari a quanto versato all’erario.
Ciò permette di recuperare la maggiore tassazione (23%
anziché 15%) applicata all’anticipazione per l’acquisto della
prima casa e per spese varie
LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
Scheda-28
SCHEDA 6
La riforma prevede misure di compensazione alle imprese per bilanciare la
perdita derivante dall’utilizzo del TFR come forma di autofinanziamento.
Esse riguardano:
Deduzioni
fiscali
Esonero
contributivo
Riduzione
costo del
lavoro
del versamento ai fondi pensione - per le imprese
6%
fino a 49 addetti
del versamento ai fondi pensione - per le imprese
4%
OLTRE 49 addetti
Dal versamento contributivo Inps dello 0,20% al fondo di
garanzia tfr con riferimento al trf versato ai fondi pensione o
all’Inps
Dal 1° gennaio 2008 le imprese fruiranno di un’ulteriore
riduzione contributiva, variabile e crescente nel tempo:
0,19% dal 2008
0,25% dal 2011
0,28% dal 2014
0,21% dal 2009
0,26% dal 2012
0,23% dal 2010
0,27% dal 2013
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR
FIBA-CISL NAZIONALE
FINE
Scarica

- La FIBA in Friuladria