a cura di Cesare Sandulli e Andrea Scaglioni NAZIONALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR SOMMARIO LINKS ALLE SLIDES DISPONIBILI: • Previdenza complementare e conferimento del TFR 1 • Forme di previdenza complementare 1 • Conferimento del TFR alla previdenza complementare 1 2 3 • Perche’ conviene aderire ad un Fondo Pensione 1 2 3 • Contribuzione e Vigilanza 1 • Anzianita’ di iscrizione e portabilita’ 1 • I Fondi chiusi negoziali, i loro rendimenti e linee di investim. 1 2 3 • Costi di gestione dei Fondi pensione e PIP 1 • Linea garantita per il conferimento del TFR “silente” 1 • I Fondi preesistenti 1 2 3 • Le prestazioni pensionistiche complementari 1 • Il trattamento fiscale 1 • Riscatti 1 • Le anticipazioni 1 • Contribuzione volontaria e reintegrazione 1 • Le agevolazioni alle imprese 1 2 4 5 6 4 5 6 7 8 Scheda-01 SCHEDA 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR Decreto legislativo n. 252/2005 Decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006 Legge finanziaria 2007 FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Scheda-02 SCHEDA 6 (o chiusi). Nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali Fondi pensione negoziali Forme Pensionistiche Collettive Fondi pensione aperti ad adesione collettiva Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio Fondi pensione preesistenti già istituiti al 15 novembre 1992. Con personalità giuridica; Senza personalità giuridica Fondi pensione aperti ad adesione individuale Forme Pensionistiche Individuali Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio Polizze Individuali Pensionistiche (PIP) distribuite da Compagnie di assicurazione Le forme previdenziali, entro maggio 2007, devono adeguarsi alla normativa se vogliono accogliere il TFR maturando e nuove adesioni CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE I destinatari del conferimento del TFR Entrata in vigore della legge Cosa succede dal 1° gennaio 2007 Scheda-03 SCHEDA 6 Tutti i lavoratori privati che non destinino già il TFR maturando ad un fondo pensione Il decreto legislativo, varato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, a seguito dell’anticipazione decisa dalla Finanziaria 2007. Nota: il DL 252/2005 prevedeva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 I lavoratori possono effettuare, entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007), UNA SCELTA. Questo periodo si prolunga in caso di astensione dal lavoro che non prevede l’accantonamento del TFR Esempio: in servizio fino al 30 marzo, dal 1° aprile in aspettativa fino al 30 agosto. Riattivazione del semestre il 1° settembre e fino al 30 novembre. ESPLICITA TACITA per destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale;oppure per lasciarlo in azienda, salvo, successivamente, destinarlo ad un Fondo complementare; cosiddetto silenzio-assenso. In tal caso il datore di lavoro, trascorsi i sei (6) mesi, provvederà a trasferire il TFR maturando ad un fondo contrattuale, ed in mancanza, al Fondo pensione complementare costituito c/o l’INPS DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Scelta esplicita per la destinazione del TFR già prima del 2007 se al 31 dicembre 2006 si è già destinato una quota del TFR alla previdenza complementare (scelta congelata) si può (entro il 30 giugno 2007): se al 31 dicembre 2006 NON si è già destinato una quota del TFR alla previdenza complementare si può (entro il 30 giugno 2007): Confermare la scelta precedente di una quota del TFR (cioè quella in essere al 31.12.2006). Quindi si si è già destinato il 100% al 31.12.2006, l’unica scelta è quella della conferma Destinare il 100% TFR alla previdenza complementare. (alla quota già conferita nel 2006 si aggiunge il residuo) Lasciare il TFR in azienda (vedi scheda 6 e 7/a) Destinare il 100% del TFR a previdenza complementare Destinare una quota di TFR alla complementare come previsto dagli accordi previdenza Scelta inibita dalla delibera Covip , punto 7 del 21 marzo 2007 Modulo TFR1 sez. 3 Con accordo del 29 aprile 1993 Modulo TFR1 sez. 2 alla previdenza obbligatoria (AGO) e a quella complementare Scheda-04/A SCHEDA 6 DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SENZA accordo del 29 aprile 1993 Scelta esplicita per la destinazione del TFR già prima del 2007 Lasciare il TFR in azienda (vedi scheda 6 e 7/a) entro il 30 giugno 2007 Destinare il 100% del TFR a previdenza complementare Destinare alla previdenza complementare una quota di TFR a scelta tra il 50% ed il 100% Modulo TFR1 sez. 4 alla previdenza obbligatoria (AGO) e a quella complementare Scheda-04/B SCHEDA 6 Scelta inibita dalla delibera Covip , punto 7 del 21 marzo 2007 I “vecchi iscritti” possono, entro il 30 giugno, effettuare una Scelta tacita NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma pensionistica a cui hanno già aderito, INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede SCELTA IRREVOCABILE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Scheda-05 SCHEDA 6 alla previdenza obbligatoria (AGO) e a quella complementare Se versano (al 31 dicembre 2006) l’intero TFR al fondo complementare non devono effettuare alcuna scelta DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ISCRITTI alla previdenza obbligatoria (AGO) Scheda-06 SCHEDA 6 del 29 aprile 1993 Alla previdenza complementare Modulo TFR1 sez. 4 Conferendo il TFR maturando alla forma complementare SCELTA, nella misura del 100% o in quella fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in loro mancanza, nella misura non inferiore al 50%, con la possibilità di conferire il rimanente TFR in tempi successivi (vedi scheda 04-bis) Potranno, entro 6 MESI, effettuare una scelta ESPLICITA Il TFR non conferito rimane in azienda e segue la procedura di cui sotto OPPURE: lasciando il TFR maturando in azienda SCELTA REVOCABILE SCELTA IRREVOCABILE Aziende fino a 49 dipendenti Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro aziende con ALMENO 50 dipend. Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate Potranno, entro 6 MESI, effettuare una scelta TACITA NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari) SCELTA IRREVOCABILE 10 DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ISCRITTI alla previdenza obbligatoria (AGO) 29 aprile 1993 Alla previdenza complementare entro il 30 giugno oppure 6 mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 Scheda-07/A Modulo TFR1 sez. 1 Conferendo l’intero TFR maturando alla forma complementare PRESCELTA (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensioni territoriali, forme pensionistiche individuali) SCELTA IRREVOCABILE Nota: potranno effettuare una scelta ESPLICITA Se si sceglie una forma pensionistica diversa da quella prevista contrattualmente non si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi stessi OPPURE: lasciando il TFR maturando in azienda SCELTA REVOCABILE Aziende fino a 49 dipendenti Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro aziende con ALMENO 50 dipend. Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate. NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, potranno effettuare una scelta TACITA decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari) SCELTA IRREVOCABILE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Lavoratori assunti Scheda-07/B il 31 dicembre 2006 PRIMA OCCUPAZIONE NEO-ASSUNTI e ASSUNTI dal 29 aprile 1993 La stessa scelta della scheda 7/A SECONDA OCCUPAZIONE La stessa scelta della scheda 7/A Non opera il silenzio-assenso se già esercitato Non devono effettuare alcuna scelta SECONDA OCCUPAZIONE Già occupati al 28 aprile 1993 La stessa scelta della scheda 4/A e 4/B Non opera il silenzio-assenso se già esercitato Modulo TFR2 DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Scheda-07/C I versamenti delle quote di TFR all’INPS in caso di scelta esplicita o tacita Scelta di conferimeno del TFR alla previdenza complemtare Le quote di TFR che maturano dal 1° gennaio e fino al momento della scelta per il conferimento alla previdenza complementare rimangono in azienda. Scelta di mantenere il TFR In caso di scelta per il mantenimento del TFR, le relative quote maturate dal 1° gennaio vanno versate alla Tesoreria dello Stato se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, se invece ne ha meno di 50 rimangono presso il datore di lavoro c Scelta tacita (silenzio-assenso) Quanto e cosa versare al fondo complementare Con la scelta tacita il TFR “silente” viene versato all’INPS dal 1° luglio 2007. Le quote maturate fino a giugno rimangono in azienda Si può aderire ad un fondo complementare con il solo TFR PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE? Per usufruire del contributo a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi collettivi Per beneficiare del vantaggio fiscale applicato sia sui contributi, sia sulle prestazioni (vedi altre schede) Perché le pensioni del futuro saranno di importo ridotto per effetto dell’introduzione, a partire dal 1.1.1996, del sistema di calcolo contributivo al posto di quello retributivo Scheda-08 SCHEDA 6 CONTRIBUZIONE e VIGILANZA Scheda-09 SCHEDA 6 1 Il TFR maturando Forme di contribuzione alla previdenza complementare 2 3 Vigilanza Contributo a carico del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi collettivi Contributo volontario a carico del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi *In cifra fissa Oppure *In % della retribuzione Tutte le forme Previdenziali, comprese quelle interne a Banche e Assicurazioni, sono controllate dall’autorità denominata COVIP con il fine primario di garantire la trasparenza, correttezza e confrontabilità fra le diverse forme previdenziali ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE e PORTABILITA’ (della posizione individuale) Scheda-10 SCHEDA 6 Anzianità di iscrizione al Fondo Complementare Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Ciò ha rilevanza ai fini del trattamento fiscale e delle anticipazioni Trasferimento della posizione individuale Cambio di attività lavorativa. In questo caso l’iscritto può Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altro Fondo nei seguenti casi: trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. (c.d. portabilità) NOTA: TRASCORSO IL SEMESTRE a disposizione per la scelta della destinazione del TFR, se la forma previdenziale non ottempera alle disposizioni normative di adeguamento, l’iscritto POTRA’ TRASFERIRE la propria posizione indipendentemente dall’anzianità di iscrizione PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE? Tasso di sostituzione Scheda-11 SCHEDA 6 Rapporto pensione/ultima retribuzione per un dipendente con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione Il grafico a fianco ci mostra come sia importante, soprattutto per un giovane, aderire ad una forma di previdenza complementare. Nel 2030, quindi fra 23 anni, la previdenza pubblica potrà garantire una pensione pari al 49,6% dell’ultima retribuzione. Con l’aggiunta dell’eventuale previdenza complementare si arriva ad avere una pensione pari al 64, 1% Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO CHIUSO NEGOZIALE? Scheda-12 SCHEDA 6 I FONDI CHIUSI NEGOZIALI: Sono organizzati sotto forma associativa, garantendo il rispetto del principio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e datori di lavoro nella composizione degli organismi di amministrazione e di controllo Non hanno scopo di lucro Sono improntati a criteri di trasparenza, controllo effettivo e prudenza nella gestione delle risorse, avendo un’unica finalità, cioè la prestazione previdenziale. Inoltre presentano oneri e spese per gli aderenti notevolmente più bassi rispetto alle altre forme pensionistiche complementari Sono promossi dalla contrattazione collettiva di lavoro che, pur in un sistema di previdenza complementare a capitalizzazione, è in grado di sviluppare elementi di equità sociale e solidarietà Scheda-13 SCHEDA 6 COSTI DI GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E PIP Le percentuali si applicano al patrimonio (fonte Covip) Fondi chiusi Costo di gestione medio pari allo 0,47% Costo di gestione medio: con 3 anni di permanenza – pari all’ Fondi aperti 1,90% con 10 anni di permanenza – pari all’ 1,40% con 35 anni di permanenza – pari all’ 1,20% Con adesione collettiva è possibile ottenere condizioni migliori Pip Costo di gestione medio: con 3 anni di permanenza – pari al 5,10% con 10 anni di permanenza – pari al 3,00% con 35 anni di permanenza – pari al 2,30% Rendimenti pluriennali dei Fondi negoziali (anni: 1999-2005) Scheda-14 SCHEDA 69 SCHEDA 30,40% 35,00% 30,00% 22,50% 25,00% 20,00% 15,50% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% inflazione TFR fondi negoziali Fonte Covip: relazione 2005 POSSIBILITA’ DI INVESTIMENTI SU PIU’ LINEE/COMPARTI Scheda-15 SCHEDA 6 Monocomparto Unico portafoglio di gestione. Unico tasso di rendimento uguale per tutti gli aderenti al Fondo Pluricomparto I Fondi possono avere al proprio interno una o più linee/comparti di investimento, tra cui una linea garantita per raccogliere obbligatoriamente il TFR silente. Il Fondo pluricomparto ha diversi portafogli con diversi profili di rischio, più tassi di rendimento, uno per ciascuna linea di investimento. Inoltre gli aderenti ad una forma di gestione pluricomparto possono aderire simultaneamente a più linee/comparti, se previsto dallo statuto Quale scelta di linea di investimento? La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto: •delle proprie condizioni socio-economiche; •dell’età e della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento; •della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". I lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria. LINEA GARANTITA per il conferimento del TFR “silente” Scheda-16 SCHEDA 6 Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di conferimento TACITO del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da GARANTIRE: RESTITUZIONE DEL CAPITALE La garanzia sul capitale comprende i contributi versati meno gli oneri come le quote associative, ma sono compresi gli oneri finanziari e/o della garanzia stessa RENDIMENTI COMPARABILI AL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEL TFR ULTERIORI EVENTI previsti dalle convenzioni (quali la premorienza, licenziamenti, dimissioni, ecc) Le garanzie comportano sempre costi aggiuntivi che incideranno sulle prestazioni I FONDI PREESISTENTI Con o senza personalità giuridica A capitalizzazione o a prestazione definita Monocomparto o pluricomparto Con gestione finanziaria diretta, indiretta o assicurativa Entro il 31 maggio 2007 devono adeguarsi alla normativa generale con le deroghe specifiche, previste dalla normativa in via di emanazione(*) (*) al 24 gennaio non ancora disponibile Scheda-17 SCHEDA 6 ADEGUAMENTI DEI FONDI PREESISTENTI Scheda-17 bis SCHEDA 6 I possibili adeguamenti, salvo alcune deroghe stabilite nei prossimi decreti ministeriali FORMA DI GOVERNANCE Personalità giuridica e Consiglio d’Amministrazione, adeguamento allo statuto standard della Covip STUTTURA GESTIONALE Fondo a capitalizzazione, pluricomparto o monocomparto, ma con il comparto con garanzia sul capitale STUTTURA ORGANIZZATIVA Separazione dalla gestione del patrimonio, della gestione delle rendite, della Banca Depositaria, della gestione delle condizioni accessorie, tutte attuate tramite gara pubblica e con convenzioni apposite PUBBLICIZZAZIONE DELLA GARA Per l’assegnazione delle convenzioni CONFLITTI Incompatibilità tra società dello stesso gruppo, ineleggibilità di consiglieri dell’ azienda stessa PORTABILITA’ Piena possibilità di uscire dalla Forma Previdenziale dopo 2 anni INFORMATIVA Previsione di uno schema standard di informativa agli iscritti, con una pluralità di informazioni idonee alla scelta COPERTURE ASSICURATIVE Dovranno essere adeguate alle norme oppure il lavoratore avrà la possibilità di recedere I FONDI PREESISTENTI Scheda-18 SCHEDA 6 A QUALE FORMA PREVIDENZIALE VIENE CONFERITO IL TFR “SILENTE”? Al fondo preesistente ADEGUATO e AUTORIZZATO nota: con l’adesione si ottiene anche il contributo del datore di lavoro In assenza l’alternativa possibile è un Accordo di adesione in forma collettiva ad un fondo aperto con il contributo del datore di lavoro, se previsto dallo statuto In assenza di altre possibilità Al Fondo a capitalizzazione INPS diverso dal Fondo per il Tfr mantenuto in azienda I FONDI PREESISTENTI Scheda-19 SCHEDA 6 SE LA FORMA PREVIDENZIALE NON E’ ADEGUATA? Se si è già iscritti : è possibile il trasferimento della propria posizione ad altro Fondo previdenziale senza dover attendere i 2 anni di permanenza minima e senza penalizzazioni Nota: ciò vale anche per le adesioni a forme assicurative, che dovranno adeguarsi entro l’anno, e che dovranno garantire la possibilità di trasferire tutta la propria posizione I FONDI PREESISTENTI Scheda-20 SCHEDA 6 COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE? •I contributi accumulati Possono essere TRASFERITI ad una previdenziale senza trattenuta fiscale forma + •I relativi rendimenti •Le spese - Per i fondi a Prestazione Definita (che garantiscono una quota o percentuale collegata alla retribuzione – oggi non più possibile) il trasferimento della posizione è possibile solo se questa è stata individuata e separabile, sulla base di criteri definibili, dalle altre posizioni Qualsiasi forma previdenziale (assicurative comprese) non può avere limitative alla trasferibilità della posizione oltre quelle previste dalla legge clausole In caso di trasferimento della posizione saranno versati la quota di Tfr ed i contributi del datore di lavoro secondo quanto stabilito dagli accordi I FONDI PREESISTENTI SE SI RIMANE ADERENTI AD UN FONDO PREESISTENTE NON ADEGUATO? Il fondo preesistente non potrà ricevere Nuove iscrizioni Il TFR maturando In quanto non sarà più definibile come forma previdenziale con la perdita di ogni beneficio fiscale Scheda21 SCHEDA 6 LE PRESTAZIONI LE PRESTAZIONI Scheda-22 SCHEDA 66 SCHEDA Le prestazioni pensionistiche complementari verranno erogate alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del regime obbligatorio, con almeno 5 anni di partecipazione ad un fondo complementare al momento della pensione mediante L’erogazione di una rendita I vecchi iscritti hanno 2 opzioni la liquidazione della prestazione fino ad un massimo del 50% in forma di capitale e il restante in rendita vitalizia se richiesto, la liquidazione del 100% in forma di capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato presso il fondo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS (nel 2006: € 381,72 mensili) RISCATTARE il 100% del capitale con la tassazione precedente al 2007; RICHIEDERE il 100% del capitale maturato fino al 2006 (con la tassazione prevista fino al 2006) e la quota maturata dal 1° gennaio 2007 secondo le regole generali (max 50% del capitale ed il resto rendita con la tassazione del 15% + abbattimento, applicando – se possibile - la norma migliorativa del terzo riquadro di cui sopra) IL TRATTAMENTO FISCALE IL TRATTAMENTO FISCALE sulla contribuzione NOTA: il limite massimo esente di 5.164,57 euro annui riguarda solo la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro. E’ quindi escluso il TFR al momento della pensione Scheda-23 SCHEDA 6 • La contribuzione massima annua in ESENZIONE FISCALE è pari a 5.164,57 euro I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono versare – in esenzione fiscale - in aggiunta al versamento ordinario al fondo la differenza tra quanto versato nei primi 5 anni e l’importo di € 25.822,85 (5.164,57 x 5 anni). Tale possibilità si può esercitare nei 20 anni successivi ai primi 5 e per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (in aggiunta ai 5.164,57 euro della contribuzione annuale in esenzione) Sulle somme erogate – sia in forma di capitale che di rendita al netto della parte già assoggettata ad imposta (cioè sui rendimenti già assoggettati all’imposta sostitutiva dell’ 11%), si applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali Durante tutto il periodo di accantonamento, annualmente vengono tassati soltanto i rendimenti del Fondo, nella misura dell’11% Il trattamento fiscale PRO-RATA Scheda-24 SCHEDA 6 Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato: PRIMA QUOTA SECONDA QUOTA fino al 31 dicembre 2000 RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontare CAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti dall’1.1.2001 al 31.12.2006 RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della rendita CAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’aliquota media degli ultimi 5 anni RENDITA e CAPITALE: TERZA QUOTA dall’1.1.2007 tassati con aliquote dal 15% al 9% (sulle prestazioni pensionistiche, riscatti e anticipazioni spese sanitarie) ovvero al 23% negli altri casi RISCATTI Scheda-25 SCHEDA 6 Il lavoratore potrà riscattare (con applicazione della tassazione agevolata del 15% + abbattimento per i periodi di iscrizione lunghi) parzialmente per la perdita del posto di lavoro, nella misura massima del 50% di quanto maturato, nei casi di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore ai 48 mesi, ovvero in caso di mobilità, CIG e CIGS totalmente la posizione nei casi di invalidità permanente (con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione superiore ai 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in quanto, in tali casi, scatterebbe la possibilità di anticipare la pensione pubblica obbligatoria In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sia previsto dagli statuti dei fondi pensione, è possibile riscattare l’intera posizione maturata presso la propria forma pensionistica, anche al di fuori delle condizioni suddette, ma con l’applicazione di una ritenuta d’imposta pari al 23% In caso di morte dell’iscritto al Fondo avvenuta prima della maturazione dei requisiti per le prestazioni, l’intera posizione maturata verrà riscattata dagli eredi o beneficiari designati. 35 LE ANTICIPAZIONI Scheda-26 SCHEDA 66 SCHEDA I lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla propria intera posizione maturata (contributi + Tfr) per : regime fiscale Spese sanitarie fino al 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche In qualsiasi momento Acquisto della casa sulle somme erogate, al netto della parte già assoggettata ad imposta, si applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. per un importo non superiore al 75% del maturato per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (secondo le disposizioni legislative) dopo 8 anni di iscrizione al Fondo Altre spese per un importo non sulle somme erogate, al netto della parte già assoggettata ad imposta, si applica il 23% superiore al 30% del maturato per ulteriori esigenze dopo 8 anni di iscrizione al Fondo 36 contribuzione volontaria e reintegrazione Scheda-27 SCHEDA 69 SCHEDA Per coloro che sono già pensionati: La contribuzione volontaria La reintegrazione delle quote di anticipazione è possibile versare (alla forma pensionistica complementare) una contribuzione volontaria (per un massimo di 5 anni) dopo aver maturato l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, si possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla previdenza complementare e non si abbia riscattata la propria posizione. Il lavoratore potrà decidere autonomamente quando fruire della prestazione a carico del fondo. E’ possibile reintegrare le somme relative ad anticipazione in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d’imposta pari a quanto versato all’erario. Ciò permette di recuperare la maggiore tassazione (23% anziché 15%) applicata all’anticipazione per l’acquisto della prima casa e per spese varie LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE Scheda-28 SCHEDA 6 La riforma prevede misure di compensazione alle imprese per bilanciare la perdita derivante dall’utilizzo del TFR come forma di autofinanziamento. Esse riguardano: Deduzioni fiscali Esonero contributivo Riduzione costo del lavoro del versamento ai fondi pensione - per le imprese 6% fino a 49 addetti del versamento ai fondi pensione - per le imprese 4% OLTRE 49 addetti Dal versamento contributivo Inps dello 0,20% al fondo di garanzia tfr con riferimento al trf versato ai fondi pensione o all’Inps Dal 1° gennaio 2008 le imprese fruiranno di un’ulteriore riduzione contributiva, variabile e crescente nel tempo: 0,19% dal 2008 0,25% dal 2011 0,28% dal 2014 0,21% dal 2009 0,26% dal 2012 0,23% dal 2010 0,27% dal 2013 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR FIBA-CISL NAZIONALE FINE