La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR SCHEMA DI LEGGE DELEGA (dicembre 2001) LEGGE DELEGA n. 243/2004 (luglio 2004) AVVISO COMUNE DELLE PARTI SOCIALI (febbraio e luglio 2005) DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 in vigore dal 1° gennaio 2008 VALUTAZIONI CONFINDUSTRIA Adeguatezza delle compensazioni per le imprese Coerenza tra l’assetto della previdenza complementare collettiva e il sistema di relazioni industriali Conferma della centralità della contrattazione collettiva nella definizione dei limiti e delle modalità della portabilità del contributo dell’impresa La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR SITUAZIONE FINO AL 1° GENNAIO 2008 Utilizzo del TFR per il finanziamento dei fondi pensione i contratti prevedono la destinazione di una quota annuale di TFR ai fondi pensione per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993 che aderiscano ai fondi pensione il versamento del TFR è integrale La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR SITUAZIONE SINO AL 1° GENNAIO 2008 Misure di “compensazione”: L’unica forma di “compensazione” per le imprese è la possibilità di dedurre dal reddito il 3% delle quote di TFR versate ai fondi Il versamento del TFR ai fondi pensione non fa venire meno l’obbligo per l’azienda di versare il contributo al fondo di garanzia presso l’INPS (0,15% della retribuzione lorda) La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 La riforma entra in vigore il 1° gennaio 2008 Per le piccole e medie imprese, che non rispettino i requisiti di accesso al credito agevolato previsti dall’istituendo Fondo di Garanzia, il meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari è spostato al 1° gennaio 2009 (cd.“moratoria”) La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR L’utilizzo del TFR nel decreto di attuazione RIGUARDA I FLUSSI IN MATURAZIONE (non lo stock!) E’ VOLONTARIO La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR POSSIBILI OPZIONI PER IL LAVORATORE mantenere il TFR in azienda versare il TFR al fondo pensione previsto dai contratti collettivi versare il TFR ad un fondo pensione aperto o ad una polizza assicurativa previdenziale La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR “SILENZIO-ASSENSO” Se entro sei mesi dal 1 gennaio 2008 o dall’assunzione, il lavoratore non esercita una delle possibili opzioni, il suo TFR sarà destinato: al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale in assenza di fondi contrattuali, al fondo che sarà istituito presso l’INPS INFORMATIVA DELL’IMPRESA AL LAVORATORE Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informativa: a tutti i lavoratori, prima dell’avvio del periodo di 6 mesi, in merito alle diverse forme complementari disponibili al lavoratore silente, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, in merito alla forma pensionistica complementare alla quale verrà conferito il TFR maturando PORTABILITA’ DEL CONTRIBUTO Dopo 2 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, il lavoratore può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, con il diritto al conferimento nella forma prescelta : del TFR maturando dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR Misure di compensazione per le imprese Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le imprese con meno di 50 addetti) dell’importo annuo di TFR conferito alle forme pensionistiche complementari Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR (0,15% della retribuzione) Istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014) FONDO DI GARANZIA Articolo 8 decreto legge 203/2005 Garantisce i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese a fronte del conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare Concessione del finanziamento: Automatica per le imprese garantite dal Fondo (Protocollo ABI-Ministero del Lavoro-Ministero dell’Economia) Concessione della garanzia: Automatica se rispettati determinati criteri di valutazione FONDO DI GARANZIA Criteri di valutazione REQUISITI GENERALI di ammissione al Fondo: • assenza di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o pignoramenti • assenza, presso la Centrale dei Rischi, di posizioni irregolari o anomale in termini di sofferenze e/o debiti scaduti da più di 180 giorni REQUISITI Fondo: ECONOMICO-FINANZIARI di ammissione al • imprese in contabilità semplificata: utile o pareggio negli ultimi due esercizi • imprese in contabilità ordinaria: patrimonio netto non inferiore al 5% del totale del passivo oneri finanziari non superiori al 5% del fatturato negli ultimi due bilanci approvati NUOVE IMPRESE: richiesto solo il rispetto dei requisiti generali FONDO DI GARANZIA Caratteristiche • Operazioni ammesse alla garanzia: finanziamenti a mediolungo termine di durata compresa tra 3 e 10 anni • Soggetti beneficiari: tutte le imprese • Copertura della garanzia: 100% dei finanziamenti (capitale, interessi e ogni altro onere e spesa) • Costo della garanzia: nessun costo • Caratteristiche della garanzia: adeguata a “Basilea 2” (diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, “a prima richiesta”)