La riforma della previdenza
complementare
e
l’utilizzo del TFR
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
SCHEMA DI LEGGE DELEGA
(dicembre 2001)
LEGGE DELEGA n. 243/2004
(luglio 2004)
AVVISO COMUNE DELLE PARTI SOCIALI
(febbraio e luglio 2005)
DECRETO LEGISLATIVO
5 dicembre 2005, n. 252
in vigore dal 1° gennaio 2008
VALUTAZIONI CONFINDUSTRIA

Adeguatezza delle compensazioni per le
imprese
 Coerenza tra l’assetto della previdenza
complementare collettiva e il sistema di
relazioni industriali
 Conferma della centralità della contrattazione
collettiva nella definizione dei limiti e delle
modalità della portabilità del contributo
dell’impresa
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
SITUAZIONE FINO AL 1° GENNAIO 2008
Utilizzo del TFR per il finanziamento
dei fondi pensione
 i contratti prevedono la destinazione di una
quota annuale di TFR ai fondi pensione
 per i lavoratori assunti successivamente al
28 aprile 1993 che aderiscano ai fondi
pensione il versamento del TFR è integrale
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
SITUAZIONE SINO AL 1° GENNAIO 2008
Misure di “compensazione”:
 L’unica forma di “compensazione” per le imprese è
la possibilità di dedurre dal reddito il 3% delle
quote di TFR versate ai fondi
 Il versamento del TFR ai fondi pensione non fa
venire meno l’obbligo per l’azienda di versare il
contributo al fondo di garanzia presso l’INPS
(0,15% della retribuzione lorda)
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
DECRETO LEGISLATIVO
5 dicembre 2005, n. 252
 La riforma entra in vigore il 1° gennaio 2008
 Per le piccole e medie imprese, che non rispettino i
requisiti di accesso al credito agevolato previsti
dall’istituendo Fondo di Garanzia, il meccanismo del
silenzio-assenso per il conferimento del TFR alle
forme pensionistiche complementari è spostato al 1°
gennaio 2009 (cd.“moratoria”)
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
L’utilizzo del TFR nel decreto di attuazione
RIGUARDA I FLUSSI
IN MATURAZIONE
(non lo stock!)
E’ VOLONTARIO
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
POSSIBILI OPZIONI PER IL LAVORATORE
 mantenere il TFR in azienda
 versare il TFR al fondo pensione previsto
dai contratti collettivi
 versare il TFR ad un fondo pensione
aperto o ad una polizza assicurativa
previdenziale
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
“SILENZIO-ASSENSO”
Se entro sei mesi dal 1 gennaio 2008 o
dall’assunzione, il lavoratore non
esercita una delle possibili opzioni, il
suo TFR sarà destinato:
 al fondo pensione previsto dal
contratto collettivo, anche
territoriale o aziendale
 in assenza di fondi contrattuali, al
fondo che sarà istituito presso l’INPS
INFORMATIVA DELL’IMPRESA
AL LAVORATORE
Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata
informativa:
 a tutti i lavoratori, prima dell’avvio del
periodo di 6 mesi, in merito alle diverse
forme complementari disponibili
 al lavoratore silente, 30 giorni prima della
scadenza dei 6 mesi, in merito alla forma
pensionistica complementare alla quale
verrà conferito il TFR maturando
PORTABILITA’ DEL CONTRIBUTO
Dopo 2 anni di iscrizione ad una forma
pensionistica complementare, il lavoratore può
trasferire la posizione individuale maturata ad
altra forma pensionistica, con il diritto al
conferimento nella forma prescelta :
 del TFR maturando
 dell’eventuale contributo a carico del
datore di lavoro nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai contratti o accordi
collettivi, anche aziendali
La riforma della previdenza complementare e l’utilizzo del TFR
Misure di compensazione per le imprese
 Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo
pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al
6% (per le imprese con meno di 50 addetti)
dell’importo annuo di TFR conferito alle forme
pensionistiche complementari

Esonero dal versamento del contributo al Fondo di
garanzia del TFR (0,15% della retribuzione)
 Istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito
 Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della
retribuzione per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014)
FONDO DI GARANZIA
Articolo 8 decreto legge 203/2005
Garantisce i finanziamenti concessi dalle banche
alle imprese a fronte del conferimento del TFR alle
forme di previdenza complementare
 Concessione del finanziamento: Automatica per le imprese
garantite dal Fondo
(Protocollo ABI-Ministero del Lavoro-Ministero
dell’Economia)
 Concessione della garanzia: Automatica se rispettati determinati
criteri di valutazione
FONDO DI GARANZIA
Criteri di valutazione
REQUISITI GENERALI di ammissione al Fondo:
• assenza di procedure esecutive individuali o concorsuali, protesti o
pignoramenti
• assenza, presso la Centrale dei Rischi, di posizioni irregolari o anomale in
termini di sofferenze e/o debiti scaduti da più di 180 giorni
REQUISITI
Fondo:
ECONOMICO-FINANZIARI
di
ammissione
al
• imprese in contabilità semplificata: utile o pareggio negli ultimi due
esercizi
• imprese in contabilità ordinaria:
patrimonio netto non inferiore al 5% del totale del passivo
oneri finanziari non superiori al 5% del fatturato negli ultimi due
bilanci approvati
NUOVE IMPRESE: richiesto solo il rispetto dei requisiti generali
FONDO DI GARANZIA
Caratteristiche
• Operazioni ammesse alla garanzia: finanziamenti a mediolungo termine di durata compresa tra 3 e 10 anni
• Soggetti beneficiari: tutte le imprese
• Copertura della garanzia: 100% dei finanziamenti (capitale,
interessi e ogni altro onere e spesa)
• Costo della garanzia: nessun costo
• Caratteristiche della garanzia: adeguata a “Basilea 2”
(diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, “a prima richiesta”)
Scarica

previdenza complementare