TFR E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
E’ il momento di scegliere
A cura della Struttura di Comparto
Scuola non statale



Dal 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le
nuove
norme
su
TFR
e
Previdenza
Complementare.
Da ora in avanti ogni lavoratore e lavoratrice
dipendente deve decidere cosa fare del proprio
TFR e se avviare la costruzione di una pensione
complementare investendovi il TFR stesso.
Si tratta di scelte importanti e non facili, che
richiedono una informazione completa e corretta.
DESTINARE IL TFR
COS’E’ IL TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto
come “liquidazione”) è la somma che viene
corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al
termine del rapporto di lavoro dipendente
Il TFR si costituisce accantonando per ogni anno
di lavoro ratei che corrispondono al 6,91% della
retribuzione lorda (o, ugualmente, sommando i
ratei ottenuti dividendo per 13,5 la retribuzione
lorda globale di ogni anno di lavoro). Gli importi
accantonati sono rivalutati al 31 dicembre di ogni
anno nella misura fissa dell’1,5% + il 75%
dell’aumento dei prezzi al consumo ISTAT.
Cosa è cambiato con le nuove norme?

Il TFR può essere utilizzato in modi
diversi, definiti dalla legge.
 Il lavoratore decide se:
 Lasciare in azienda il TFR che
accantonerà dal 1° gennaio 2007 in poi
 Destinare il medesimo TFR ad un fondo di
previdenza complementare

Il TFR accantonato fino al 31 dicembre 2006 non
subisce nessuna modifica o intervento.

Il lavoratore può:

Esprimere esplicitamente la propria scelta

Non esprimere alcuna scelta
(c.d. silenzio/assenso).

N.B. In questo secondo caso, il TFR viene
comunque
destinato
alla
previdenza
complementare secondo i criteri previsti dalla
legge.
IL TEMPO PER DECIDERE
6 MESI

Per chi è già in servizio: dal 1° gennaio
2007 al 30 giugno 2007

Per chi è assunto dopo il 1° gennaio 2007:
entro 6 mesi dalla data dell’assunzione.

CHI RIGUARDA LA RIFORMA?
 Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato,
esclusi i lavoratori domestici
COME DEVE ESSERE ESPRESSA LA SCELTA?
 Attraverso la compilazione dei moduli forniti dal
Ministero del Lavoro
n.b.
Modulo TFR1: lavoratori assunti entro il 31/12/2006
Modulo TFR2: lavoratori assunti dopo il 31/12/2006



I moduli devono essere messi a disposizione del
lavoratore dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve conservare il modulo
contenente
l’espressione
di
volontà
del
dipendente,
al quale
ne
rilascia
copia
controfirmata per ricevuta.
Sono esclusi dalla compilazione del modulo solo
i lavoratori che al 31/12/2006 hanno già scelto di
aderire ad un fondo di previdenza complementare
al quale già versano integralmente il TFR.
Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza
obbligatoria
LE
SCELTE
prima del 29.4.1993
non iscritto al 1.1.2007 a forme pensionistiche
complementari
SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI:
(c.d. “modalità esplicita”)
Mantenere il
TFR
maturato in
azienda. Se
l’azienda ha
almeno 50
dipendenti il
datore di
lavoro deve
trasferirlo
nel Fondo
dello Stato
gestito
dall’INPS
Trasferire il TFR
maturando ad un
fondo di
previdenza
complementare
nella
misura
prevista
dal CCNL
o da
accordi
collettivi
o, in
assenza di
criteri
collettivi,
in una
quota non
inferiore al
50%
NON ESPRIME UNA SCELTA
(c.d. “silenzio-assenso”)
Il DATORE DI
LAVORO deve
trasferire il TFR
maturando a
1)
fondo
negoziale
previsto
dal CCNL
3)
FONDINPS
2)
fondo
con il
maggior
numero
di
adesion
i in
azienda
Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria
dopo il 28.4.1993
LE
SCELTE
non iscritto al 1.1.2007 a forme pensionistiche complementari
SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI:
(c.d. “modalità esplicita”)
Mantenere
il TFR
maturato in
azienda. Se
l’azienda ha
almeno 50
dipendenti
il datore di
lavoro deve
trasferirlo
nel Fondo
dello Stato
gestito
dall’INPS
Trasferire tutto il
TFR maturando ad
un fondo di
previdenza
complementare
NON ESPRIME UNA SCELTA
(c.d. “silenzio-assenso)
Il DATORE DI
LAVORO deve
trasferire il TFR
maturando a
1)
fondo
negozial
e
previsto
dal
CCNL
3)
2)
fondo
con il
maggior
numero
di
adesion
i in
azienda
FONDINPS
LE
SCELTE
Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza
obbligatoria
Prima del 29.4.1993
già iscritto al 1.1.2007 ad una forma pensionistica
complementare alla quale già versa una quota del TFR
SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI:
(c.d. “modalità esplicita”)
CONFERMARE
la scelta già
fatta
mantenendo il
versamento in
quota (il TFR
residuo verrà
gestito con la
modalità
“azienda”)
CONFERIRE
al fondo già
scelto anche
il resto del
TFR
maturando
NON ESPRIME UNA SCELTA
(c.d. “silenzio-assenso)
Il TFR
maturando verrà
destinato
integralmente
alla forma
pensionistica
complementare
cui il lavoratore
ha già aderito e
cui versa già una
quota del TFR.
COSA E’



Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile”?
è un fondo della Tesoreria dello Stato, istituito dal
1° gennaio 2007 e gestito dall’INPS, cui ogni
datore di lavoro che occupa almeno 50 addetti
deve versare mensilmente tutto il TFR non
destinato alla previdenza complementare;
Le risorse reperite vanno a finanziare
investimenti di pubblica utilità.
COSA SIGNIFICA ”ALMENO 50 ADDETTI”?

ART. 1 c. 757 L. 296/2006; art. 1 c. 7 D.M. 30 gennaio 2007

“Tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario
di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di
cui all’art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di
lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa
di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei
dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato
assunto un altro lavoratore.”

“Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite
dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2006.
QUINDI DEVONO ESSERE COMPUTATI:








Gli assunti a tempo indeterminato;
Gli apprendisti;
Gli assunti con contratto di inserimento;
Gli assunti con contratto intermittente;
Gli occupati in regime di telelavoro;
Gli assunti con contratto ripartito;
Gli assunti part-time
I lavoratori a domicilio (anche se il TFR
non viene loro accantonato)
 Gli assunti a tempo determinato.
NON DEVONO ESSERE COMPUTATI:

i lavoratori somministrati;
 I co.co.co. e i co.co.pro.;
 I tirocinanti e gli stagisti.

Il limite minimo delle 50 unità è riferito al
datore
di
lavoro
nel
complesso
dell’impresa e non rispetto al dato
occupazionale della singola attività
produttiva.
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE SE IL TFR
VIENE VERSATO A QUESTO FONDO?



Nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione
al termine del rapporto di lavoro continuano ad
essere erogati con le stesse disposizioni
normative e contrattuali.
Tutte le prestazioni relative al TFR devono essere
richieste al datore di lavoro ed erogate da lui
stesso.
Qualunque sia la data della scelta fatta dal
lavoratore, il datore versa tutto l’importo a partire
dal 1° gennaio 2007.
COSA E’
“FONDINPS”?
 E’ un fondo di previdenza complementare
costituito presso l’INPS.
 Il TFR maturando vi confluisce solo in assenza di
qualunque scelta esplicita del lavoratore entro i 6
mesi e in mancanza di una forma pensionistica
collettiva utilizzabile.


La decisione di mantenere il TFR in
azienda non dovrà essere rinnovata
successivamente
ma
potrà
essere
revocata in qualsiasi momento.
 Invece l’opzione per il fondo pensione è
irrevocabile;
trascorsi
due
anni
dall’iscrizione è però possibile trasferire
l’intera posizione ad un altro fondo.
LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
LA PENSIONE INTEGRATIVA


La legge prevede che il lavoratore dipendente del
settore privato o il lavoratore autonomo possa
aderire ad un fondo pensione complementare nel
quale, come si è visto, può essere trasferito ed
investito anche il TFR.
I fondi per la previdenza complementare sono
finalizzati all’integrazione, tramite le prestazioni
pensionistiche, della pensione di base erogata
dagli Enti di previdenza obbligatoria (INPS,
INPDAP, ecc.) che, in particolare per i lavoratori
entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio
1996 o con pochi anni di servizio a quella data,
potrebbe essere sensibilmente inferiore all’ultima
retribuzione.
LE NORME DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 124/93 (Previdenza
complementare)
 D. Lgs. 252/2006
 D. Lgs. 279/2006
 L. 296/2006 art. 1 c. 755 ss. (legge
finanziaria 2007)

I Fondi pensione sono sottoposti alla vigilanza
della Co.vi.p. (Commissione di vigilanza sui
fondi pensione) e costituiscono un sistema
nato in Italia nel 1993 con il D. Lgs. 124/93 cui
vanno ad aggiungersi le recenti norme di
riforma.
I Fondi pensione complementari sono di 3 tipi:
 Fondi pensione negoziali (o chiusi) di categoria
 Fondi pensione aperti
 Polizze individuali (Pip, Fip)
I FONDI NEGOZIALI



Sono istituiti dalle parti (OO.SS/datori di lavoro)
con un accordo e sono destinati solo ai lavoratori
di quella categoria.
Le parti stabiliscono le modalità di adesione e
l’attribuzione delle risorse raccolte ad un gestore
esterno.
Le funzioni sono rigidamente distinte e separate:
 IL FONDO: il C.D.A. decide il tipo di investimenti e
controlla la gestione;
 IL GESTORE FINANZIARIO: attua le scelte di
investimento
 LA BANCA DEPOSITARIA: ha in deposito e
gestione le risorse.

Il Fondo dispone di tre organismi, composti
pariteticamente dalle Parti:
 L’Assemblea;
 Il Consiglio di amministrazione;
 Il Collegio dei revisori contabili.
I FONDI APERTI

Sono fondi istituiti e gestiti direttamente da
compagnie di assicurazione, società di gestione
del risparmio, banche ecc. ma hanno piena
autonomia
patrimoniale,
esclusivamente
destinata
all’erogazione
delle
prestazioni
previdenziali. Mentre la gestione è nelle mani
della società o banca che istituisce il fondo, i
capitali devono essere depositati presso una
banca esterna e diversa.
L’adesione a questi fondi può essere individuale
ma anche collettiva, in quanto sindacati,
lavoratori e datori di lavoro possono concordare
di aderire ad uno di questi fondi invece di istituire
un fondo chiuso.
LE POLIZZE INDIVIDUALI

Sono
forme
previdenziali
realizzate
attraverso
specifiche
tipologie
di
assicurazione sulla vita.
 Vengono anche individuate con le sigle
FIP o PIP
La pensione integrativa si costruisce con le risorse che
vengono da due fonti principali:
 i contributi di lavoratori e datori di lavoro;
 Il TFR.
 Per aderire ad un fondo pensione si può anche versare
soltanto la quota di TFR.
 Se però il lavoratore versa ad un fondo collettivo anche il
contributo a proprio carico, il datore di lavoro deve fare
altrettanto con le modalità previste dal fondo stesso.
 Se invece si sceglie un fondo diverso da quello negoziale
previsto per il proprio comparto o azienda, non si ha diritto
al contributo del datore di lavoro, che può comunque
scegliere di versarlo.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI



Sarà possibile dedurre interamente dal reddito
IRPEF tutti i contributi versati alla previdenza
complementare (ad esclusione del TFR), fino al
massimo di Euro 5.164,67 all’anno
In funzione dell’applicazione del limite massimo
di deducibilità, verranno conteggiati anche i
contributi versati dal datore di lavoro.
i rendimenti saranno sottoposti all’imposta
sostitutiva dell’11%, che è più bassa di quella
applicata alle altre forme di investimento
finanziario (12,50%)

La
tassazione
prevista
per
le
prestazioni
pensionistiche complementari è più vantaggiosa di
quella applicata al TFR.
 Il TFR è tassato con l’aliquota media di tassazione del
lavoratore e quindi ad oggi essa non potrà essere
inferiore alla più bassa, cioè al 23%.
 La parte imponibile delle prestazioni previdenziali
sarà invece tassata al massimo fino al 15% sui
montanti delle prestazioni a partire dal 1/1/2007, per
scendere poi in determinate condizioni fino al 6%.

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e
riscatto saranno tassate unicamente per la parte già
dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le
somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come
le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello
0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di
previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino
ad un massimo di riduzione del 6%.

In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria
per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si
terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di
previdenza complementare che non siano stati riscattati.
Le anticipazioni percepite per altre esigenze del lavoratore
saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.
LA RENDITA

Si ha diritto alla pensione complementare dopo la
maturazione dei requisiti di accesso alla pensione
obbligatoria e con almeno cinque
anni di
iscrizione alla previdenza complementare stessa.
 Le due condizioni devono sussistere insieme.
 Se non si hanno i requisiti per la pensione
pubblica, non si può chiedere la complementare;
 Il lavoratore che abbia raggiunto tutti i requisiti
può scegliere che la prestazione pensionistica sia
erogata o interamente in rendita, come pensione
complementare, o parte in rendita e parte, al
massimo il 50%, in capitale.

E’
possibile
anticipare
le
prestazioni
pensionistiche
complementari
prima
della
pensione pubblica, con un anticipo di 5 anni
rispetto all’accesso al regime obbligatorio, solo in
due casi particolari:
 Cessazione dell’attività lavorativa e
inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi.
 Invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità lavorativa a meno di un terzo.
LE ANTICIPAZIONI: come per il TFR





L’iscritto alla previdenza complementare può ottenere
l’anticipazione della sua posizione individuale (ossia del
capitale versato e relativi rendimenti) fino al 75% del
maturato.
E’ possibile ottenere tre tipi di anticipazioni dal fondo:
In qualsiasi momento: fino ad un massimo del 75% della
posizione individuale maturata per spese sanitarie a
seguito di situazioni gravissime per sé, per il coniuge e per
i figli;
dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino ad un massimo del
75% e per l’acquisto della prima casa per sé e per i propri
figli;
dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino ad un massimo del
30% e per ulteriori esigenze dell’iscritto

Per la determinazione dell’anzianità di
iscrizione al Fondo, sono conteggiabili e
utili tutti i periodi di partecipazione
maturati per i quali non è stato esercitato
il riscatto totale
SE CAMBIO LAVORO O IL LAVORO SI
INTERROMPE?

I lavoratori che si trovano a non avere più i
requisiti per partecipare al fondo previdenziale
cui hanno aderito possono:
 In caso di cambio del comparto lavorativo,
trasferire la propria posizione al fondo pensione
della nuova categoria.
 Mantenere la posizione individuale accantonata
nel primo fondo, anche in assenza di
contribuzione.
 Chiedere, se ricorrono le condizioni previste, il
riscatto della posizione individuale.
IL RISCATTO



Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima
della maturazione della pensione integrativa, il
lavoratore può riscattare la sua posizione nel
fondo pensione nelle seguenti misure:
Fino al 50% in caso di non occupazione per un
periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi
o nel caso di procedure di mobilità o cassa
integrazione. Tassazione pari al 15%
Fino al 100% in caso di non occupazione per un
periodo superiore ai 48 mesi o in caso di
invalidità permanente che comporti una riduzione
della capacità lavorativa di almeno un terzo.
Tassazione pari al 15%.
I COSTI DI GESTIONE

Per quanto riguarda i costi di gestione e delle
commissioni risulta accertato che i fondi
negoziali sono i più convenienti. I fondi aperti e
soprattutto le polizze continuano ad avere i costi
più alti senza tuttavia assicurare i rendimenti
migliori.
Costi medi annui di gestione riferiti al 2005
(fonte: COVIP)
 FONDI NEGOZIALI:
 FONDI APERTI:
costi medi annui di gestione a 3 anni
“
“
“
“
10 anni
“
“
“
“
35 anni
1,80%
1,40%
1,30%
 FIP
costi medi annui di gestione a 3 anni
“
“
“
“
10 anni
“
“
“
“
35 anni
8,10%
3,20%
2,30%
0,45%
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