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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
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Tfr e previdenza complementare:
ancora dubbi sulla scelta
Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi
A pochi giorni dalla scadenza del semestre, a di­
sposizione del lavoratore per operare la scelta,
rimangono ancora aperti alcuni dubbi legati alle
diverse interpretazioni fornite dal Ministero del
lavoro e dalla Covip
Decorrenza degli effetti della scelta
Il lavoratore in forza al 31.12.2006 per operare le
propria scelta esplicita deve consegnare al datore
il mod. TFR1 debitamente compilato, datato e
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Il prossimo 30 giugno scade il semestre a disposi­
zione dei lavoratori dipendenti, con rapporto di
lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2006,
per operare la scelta sulla destinazione del proprio
Tfr maturando, vale a dire:
q scelta di mantenere il Tfr in azienda (totale o
residuo, se già conferiva parte del Tfr alla previ­
denza complementare);
q scelta di destinare l’intero Tfr alla previdenza
complementare o di destinare una quota (minima
nella misura prevista dal contratto collettivo; in
mancanza, minima nella misura del 50%) se può
far valere l’iscrizione alla previdenza obbligatoria
ante 29.4.1993;
q scelta tacita di destinare l’intero Tfr alla previ­
denza complementare (vale a dire mancata scelta
entro il citato termine del 30 giugno).
Non devono operare la scelta i lavoratori che al
31.12.2006 già conferivano l’intero Tfr alla previ­
denza complementare. In base alla scelta del lavo­
ratore, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i
necessari adempimenti, in particolare:
q versare il Tfr alla previdenza complementare
scelta dal lavoratore;
q versare il Tfr alla previdenza complementare,
negoziale o aziendale o regionale o, in mancanza,
in via residuale al FondInps, dei lavoratori silenti;
q versare il Tfr dei dipendenti che hanno optato
per tenerlo in azienda al fondo tesoreria Inps,
sempre che l’azienda occupi almeno 50 dipen­
denti (media 2006), tenendo conto delle eccezio­
ni previste dalla norma e dalla circolare Inps n.
70/2007.
Per alcuni casi particolari, risulta ancora incerta la
possibile scelta del lavoratore e il conseguente
adempimento del datore di lavoro.
sottoscritto. Il Dm 30.1.2007 ha stabilito che:
a) in caso di conferimento esplicito, il datore di
lavoro provvede al versamento del Tfr dal 1°
luglio 2007, anche con riferimento al periodo
compreso tra la data della scelta del lavorato­
re e il 30 giugno 2007 (con la maggiorazione
pari alla rivalutazione del 2,74% calcolata dalla
data della scelta e il 30.6.2007);
b) in caso di scelta tacita (mancata manifestazione
della propria volontà entro il 30.6.2007), il dato­
re di lavoro provvede al versamento del Tfr matu­
rando del lavoratore interessato alla forma pensio­
nistica complementare negoziale o aziendale o
regionale o, in mancanza, al FondInps, a decorre­
re dal 1° luglio 2007 (il Tfr maturato da gennaio
a giugno rimane in azienda a prescindere dall’or­
ganico aziendale).
Escludendo quanto regolamentato nel precedente
punto b), che risulta chiaro, occorre invece verifi­
care la corretta decorrenza degli effetti delle scel­
te operate esplicitamente (di cui alla lettera a).
La Covip, con la delibera 21.3.2007 (G.U. del
28.3.2007) ha precisato che, per i lavoratori as­
sunti entro il 31.12.2006, gli effetti del conferi­
mento decorrono dal periodo di paga in corso al
momento della scelta (compilazione del TFR1) e
il versamento deve avvenire nel mese di luglio
(concetto successivamente ripreso dall’Inps con il
msg. n. 10577 del 26.4.2007).
Il Ministero del lavoro, rispondendo a uno specifi­
co quesito sulla decorrenza della scelta, posto du­
rante il forum del 25.5.2007, ha risposto che per
detta decorrenza «rileva la data di consegna al
datore di lavoro dei modd. TFR1 (e TFR2)». In­
terpretazione fatta propria anche dal principio n.
8 dei consulenti del lavoro. In considerazione del
fatto che potrebbe succedere (anche frequente­
mente) che la data di consegna del TFR1 possa
non coincidere con il momento dell’effettiva scelta
del lavoratore (sottoscrizione del modello) e viste
le diverse interpretazioni, il datore di lavoro si
potrebbe trovare ora ad operare senza avere la
certezza della data dell’effettiva decorrenza del
versamento da eseguire al fondo pensione. Si ritie­
ne comunque di dover propendere per l’interpre­
tazione Covip in quanto posizione ufficiale e quin­
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
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di valida ad espletare i suoi effetti, rispetto a una
semplice risposta a un quesito formulato durante
un forum (con quale valenza giuridica?). Il proble­
ma si pone anche con i lavoratori assunti dopo il
31.12.2006 i cui sei mesi a disposizione per la
scelta (sempre che il lavoratore non abbia già
operato la scelta nel rapporto di lavoro preceden­
te) decorrono dalla data di assunzione.
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La scelta tacita in presenza di più fondi
Il Dm 30.1.2007 e l’art. 8, comma 7, Dlgs n.
252/2005 hanno stabilito che in caso di scelta
tacita (mancata manifestazione della volontà del
lavoratore), in presenza di più forme pensionisti­
che complementari di riferimento (negoziale, ac­
cordo aziendale, territoriale), il Tfr maturando è
trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quel­
la alla quale abbia aderito il maggior numero di
lavoratori all’azienda (non rileva il fondo derivan­
te dall’accordo individuale plurimo). Qualora non
siano applicabili le predette disposizioni, il datore
di lavoro trasferisce il Tfr maturando (in via resi­
duale) al FondInps. Al riguardo, nell’opuscolo dif­
fuso dal Ministero del lavoro «Le 100 risposte alle
domande ricorrenti» si rileva:
1. il FondInps è la forma pensionistica comple­
mentare istituita presso l’Inps, alla quale si appli­
cano le stesse regole di funzionamento delle altre
forme di previdenza complementare. In tale for­
ma confluiranno i versamenti di coloro che aderi­
ranno tacitamente e per i quali o non è attiva
alcuna forma pensionistica collettiva di riferimen­
to o tra più forme collettive di riferimento non è
individuabile quella di destinazione;
2. il FondInps serve a raccogliere il Tfr maturando
che non è stato conferito esplicitamente ad una
forma pensionistica complementare collettiva od
individuale e non può nemmeno essere conferito
tacitamente ad alcuna forma pensionistica com­
plementare collettiva per mancanza di una esplici­
ta previsione contrattuale riferita ad un intero set­
tore, ovvero per la mancata previsione della inclu­
sione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari
del fondo pensione collettivo;
3. il lavoratore non può aderire esplicitamente al
FondInps. In tale forma confluiranno i versamenti
di coloro che aderiranno tacitamente e per i quali
o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva
di riferimento o tra più forme collettive di riferi­
mento non è individuabile quella di destinazione;
4. se esistono più forme pensionistiche collettive
applicabili all’azienda, il Tfr viene conferito tacita­
mente alla forma pensionistica cui ha aderito il
maggior numero di dipendenti dell’azienda in
questione, a meno che non esista un accordo
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aziendale che disponga diversamente. Quando
non è possibile applicare neppure tale criterio il
datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla
forma pensionistica complementare residuale isti­
tuita presso l’Inps (FondInps).
Dalle predette risposte emerge un dubbio che
riguarda la corretta individuazione della forma
pensionistica complementare a cui conferire il Tfr
in modalità tacita quando ci si trova, per esempio,
nella seguente situazione:
q impresa artigiana con sede in Veneto;
q 7 dipendenti;
q forme di previdenza complementare negoziali:
Artifond (Fondi di categoria nazionale) e Solida­
rietà veneta (fondo intercategoriale negoziale);
q assenza di accordo aziendale;
q 5 dipendenti hanno scelto di tenere il Tfr in
azienda;
q 2 dipendenti sono silenti.
Applicando la norma di riferimento, il Tfr matu­
rando dal mese di luglio 2007 dei due dipendenti
silenti dovrà essere versato al fondo negoziale al
quale si è iscritto il maggior numero dei dipenden­
ti dell’azienda. Non essendo però possibile indivi­
duare tale parametro (in quanto risultano: zero
iscritti a Solidarietà veneta e zero iscritti a Arti­
fond, il Tfr, secondo quanto precisato dal Ministe­
ro, dovrà essere versato al FondInps. Si ritiene
anche tale situazione non conforme con lo spirito
della legge (il FondInps dovrebbe essere del tutto
residuale): ad avviso di chi scrive risulterebbe più
coerente versare il Tfr al fondo di categoria.
Fondi preesistenti
L’art. 20, Dlgs n. 252/2005 e il relativo decreto
attuativo regolamentano le disposizioni di adegua­
mento delle forme pensionistiche complementari
preesistenti. Per quanto riguarda il Tfr, la Finan­
ziaria 2007 ha stabilito che le forme pensionisti­
che complementari istituite alla data di entrata in
vigore della legge n. 421/1992 possono ricevere
nuove adesioni anche con riferimento al finanzia­
mento tramite conferimento del Tfr a far data dal
1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferi­
mento del Tfr, sono tenute ad adeguarsi alle di­
sposizioni contenute nel Dlgs n. 252, art. 20.
Ai vecchi fondi, i lavoratori (cd. vecchi iscritti)
potevano contribuire alla costruzione della pro­
pria posizione individuale, con la sola contribuzio­
ne (più quella del datore di lavoro). Per detti lavo­
ratori, la Covip (direttiva del 21.3.2007) ha preci­
sato che il lavoratore può decidere di conferire
l’intero Tfr al solo fondo cui è iscritto.
Il Ministero del lavoro, rispondendo ad alcuni
quesiti durante il forum del 25.5.2007, ha preci­
sato quanto segue:
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1. il lavoratore già iscritto al Fondo Mario Negri
può decidere di versare il Tfr solo al fondo pensio­
ne a contribuzione definita al quale è gia iscritto;
2. un dipendente già iscritto a un fondo pensione
al quale non conferisce alcuna quota di Tfr e
vuole destinare il Tfr alla previdenza complemen­
tare: a. nel caso di adesione a una forma collettiva
(negoziale o fondo aperto ad adesione collettiva) il
Tfr può essere versato solo a questa stessa forma;
b. nel caso di adesione a forme individuali (Pip o
fondi aperti con adesione individuale), l’aderente
è libero di destinare il proprio Tfr a una qualsiasi
forma di previdenza complementare;
3. un lavoratore di prima iscrizione alla previden­
za obbligatoria antecedente il 29.4.1993 aderen­
te a una forma pensionistica collettiva a contribu­
zione definita con il solo contributo proprio e del
datore di lavoro e senza versare il Tfr può decide­
re il mantenimento del Tfr stesso in azienda o di
conferirlo alla forma pensionistica complementare
alla quale ha già aderito.
Secondo il sindacato dei dirigenti e secondo il
Fondo Mario Negri, il dirigente del commercio,
riguardo al Tfr, può decidere di: a) destinarlo espli­
citamente al Mario Negri (fondo contrattuale); b)
in alternativa, destinarlo esplicitamente al fondo
aperto o a un Pip; c) mantenerlo in azienda; d)
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non operare alcuna scelta esplicita (in tale caso
andrà al Mario Negri o altro fondo aziendale).
Anche in tale situazione ci si trova davanti a un
contrasto interpretativo. Si ritiene che risulti più
coerente (con le disposizioni sopra citate) il confe­
rimento esplicito al solo fondo di categoria (Mario
Negri), così come precisato dalla Covip e dal Mini­
stero del lavoro, in quanto il Dlgs n. 252/2005
prevede altresì che è consentito aderire a più for­
me di previdenza complementare solo nelle ipote­
si in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga
più attività lavorative di diversa natura o sia titola­
re di più rapporti (quindi è escluso il caso prece­
dentemente descritto). È altresì evidente che il
datore di lavoro, a seguito dell’interpretazione sin­
dacale, potrebbe ricevere i modd. TFR1 (e TFR2)
con la destinazione dal Tfr a un fondo diverso da
quello negoziale. Non è chiaro, a questo punto, se
nascono conseguenze nei confronti del datore di
lavoro che ottemperi alla richiesta del lavoratore.
Sospensione del termine di 6 mesi
La Covip (delibera del 21.3.2007) ha precisato
che il termine di 6 mesi a disposizione dei dipen­
denti per operare la scelta si sospende per i soli
lavoratori assenti senza retribuzione e senza ma­
turazione del Tfr.
Ccnl Chimica, farmaceutica e settori affini: le istruzioni per il Fondo Fonchim
FONCHIM - CIRCOLARE 4 GIUGNO 2007, N. 5
Nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre dovranno essere versati i contributi di coloro che si
sono iscritti durante il primo semestre dell’anno.
2. Mese di agosto
In agosto si iniziano a versare i primi denari dei «silenti», i cui importi vanno indicati sulla distinta di
competenza di luglio. Al gruppo dei «silenti con contribuzione agosto» fanno capo coloro che:
q ricevono entro fine luglio la retribuzione di luglio;
q non hanno comunicato all’azienda, entro il 30 giugno, che cosa fare del loro Tfr e quindi non hanno
deciso né di destinarlo al fondo di categoria né di lasciarlo in azienda. Anche chi, già iscritto a
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1. Mese di luglio
Devono essere versati i contributi relativi ai nuovi iscritti Espliciti (cioè coloro che hanno regolarmente
compilato il modulo di adesione) del primo semestre 2007.
I contributi dei nuovi iscritti riguardano il periodo che va dal mese di iscrizione al mese di giugno
compresi.
Sulla distinta di competenza del mese di giugno, da trasmettere entro il 5 di luglio, dovranno essere
riportati, oltre ai normali contributi del mese per i vecchi aderenti, i contributi più la quota di iscrizione
di euro 16 per ognuno dei nuovi.
Sempre nella distinta di competenza del mese di giugno dovranno essere riportati gli incrementi di
Tfr così come decisi, nel corso del primo semestre, da coloro che al 31.12.2006 erano già iscritti e
versavano solo il 33 per cento o il 50 per cento.
Come per i nuovi iscritti, il versamento dovrà coprire il periodo che va dal mese di scelta dell’incremento al mese di giugno compresi.
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Fonchim con il 33% di Tfr, non ha deciso dove destinare il 67% rimanente, entra, per la quota del
67% rimanente, a far parte dei «silenti».
Il Tfr dei silenti, compreso quindi il 67% non allocato, verrà destinato al comparto cd. «garantito» che
prevede la sola garanzia di restituzione del capitale.
Anche per i silenti che non hanno aderito esplicitamente al Fondo va versata la quota di iscrizione di
16 euro secondo le modalità seguite per gli altri: 4 euro a carico dell’associato e 12 a carico
dell’azienda.
Per i «silenti» che versano tutto o parte del loro trattamento di fine rapporto - Tfr, i contributi dovranno
essere indicati nella distinta nel campo appositamente predisposto. Inoltre, per permettere la comunicazione con i «silenti» che versano il 100% di trattamento di fine rapporto - Tfr, in distinta dovrà
essere indicato il loro recapito postale dal momento che questi soggetti non compilano il modulo di
adesione.
3. Mese di settembre
In questo mese dovrà essere versato il «Tfr silente» di coloro che:
q ricevono in agosto la retribuzione di luglio;
q non hanno comunicato all’azienda, entro il 30 giugno, che cosa fare del proprio Tfr e quindi non
hanno deciso né di destinarlo al fondo di categoria né di lasciarlo in azienda.
q sono stati assunti nel mese di febbraio e non hanno comunicato all’azienda, entro il 31 luglio, che
cosa fare del proprio Tfr e ricevono in agosto la retribuzione di agosto.
Come detto in precedenza, per i «silenti 67%» vale quanto previsto per i «silenti 100%»: i loro
contributi vengono destinati al comparto a garanzia di capitale.
4. Rivalutazione Tfr
Il Tfr inserito nella distinta di competenza giugno, versato a luglio oppure ad agosto, in seguito ad
iscrizioni o scelte di incremento effettuate nel primo semestre, dovrà essere rivalutato ad un tasso del
2,74% annuo, secondo lo schema che segue:
q quota di competenza gennaio: rivalutazione (2,74%/12) x 6;
q quota di competenza febbraio: rivalutazione (2,74%/12) x 5;
q quota di competenza marzo: rivalutazione (2,74%/12) x 4;
q quota di competenza aprile: rivalutazione (2,74%/12) x 3;
q quota di competenza maggio: rivalutazione (2,74%/12) x 2;
q quota di competenza giugno: rivalutazione (2,74%/12) x 1.
Sul fatto che la rivalutazione debba essere considerata al lordo o al netto delle imposte sono ancora
attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Li comunicheremo il giorno stesso in cui ne verremo a conoscenza.
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5. Inserimento in distinta della rivalutazione
La rivalutazione del Tfr sarà comunicata al fondo secondo due modalità:
q per chi inserisce manualmente i dati direttamente sul sito sarà previsto un campo ad hoc;
q per facilitare coloro che non hanno molti aderenti per i quali calcolare la rivalutazione, sarà
possibile inserire manualmente quell’importo on line in uno specifico campo. L’azienda dovrà accedere alla distinta di competenza giugno, subito dopo la conferma dell’accettazione, e modificarla
inserendo i nuovi totali e, successivamente, le rivalutazioni per ogni singolo aderente.
Per evitare una modifica dei tracciati a coloro che hanno tanti importi da inserire, modifica che si
renderebbe utile soltanto per quest’occasione, sarà predisposto un tracciato record in formato excel
in cui dovrà essere indicato: denominazione azienda, codice fiscale azienda, codice Fonchim
azienda, nome, cognome, codice fiscale dell’aderente e rivalutazione.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate decida, cosa che per il momento non ha fatto, di equiparare la
rivalutazione ad una normale quota di trattamento di fine rapporto - Tfr, non ci sarà bisogno né di
distinguerla né di indicarla.
Anche su questo punto vi terremo al corrente appena ne saremo informati.
Il tracciato record in formato excel dovrà essere inviato all’indirizzo [email protected] secondo
i termini di trasmissione della distinta di competenza giugno.
6. Nuovi iscritti
Per le nuove iscrizioni, successive al 30 giugno 2007, la prima contribuzione decorre dal mese
successivo alla data d’iscrizione riportata sul modulo di adesione.
I referenti di ciascuna società sono visualizzabili sul sito www.fonchim.it alla pagina dell’azienda.
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