Guida Guida al al Lavoro Lavoro IL ILSOLE SOLE24 24ORE ORE PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Tfr e previdenza complementare: ancora dubbi sulla scelta Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi A pochi giorni dalla scadenza del semestre, a di sposizione del lavoratore per operare la scelta, rimangono ancora aperti alcuni dubbi legati alle diverse interpretazioni fornite dal Ministero del lavoro e dalla Covip Decorrenza degli effetti della scelta Il lavoratore in forza al 31.12.2006 per operare le propria scelta esplicita deve consegnare al datore il mod. TFR1 debitamente compilato, datato e N. 26 - 22 giugno 2007 Il prossimo 30 giugno scade il semestre a disposi zione dei lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2006, per operare la scelta sulla destinazione del proprio Tfr maturando, vale a dire: q scelta di mantenere il Tfr in azienda (totale o residuo, se già conferiva parte del Tfr alla previ denza complementare); q scelta di destinare l’intero Tfr alla previdenza complementare o di destinare una quota (minima nella misura prevista dal contratto collettivo; in mancanza, minima nella misura del 50%) se può far valere l’iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29.4.1993; q scelta tacita di destinare l’intero Tfr alla previ denza complementare (vale a dire mancata scelta entro il citato termine del 30 giugno). Non devono operare la scelta i lavoratori che al 31.12.2006 già conferivano l’intero Tfr alla previ denza complementare. In base alla scelta del lavo ratore, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i necessari adempimenti, in particolare: q versare il Tfr alla previdenza complementare scelta dal lavoratore; q versare il Tfr alla previdenza complementare, negoziale o aziendale o regionale o, in mancanza, in via residuale al FondInps, dei lavoratori silenti; q versare il Tfr dei dipendenti che hanno optato per tenerlo in azienda al fondo tesoreria Inps, sempre che l’azienda occupi almeno 50 dipen denti (media 2006), tenendo conto delle eccezio ni previste dalla norma e dalla circolare Inps n. 70/2007. Per alcuni casi particolari, risulta ancora incerta la possibile scelta del lavoratore e il conseguente adempimento del datore di lavoro. sottoscritto. Il Dm 30.1.2007 ha stabilito che: a) in caso di conferimento esplicito, il datore di lavoro provvede al versamento del Tfr dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data della scelta del lavorato re e il 30 giugno 2007 (con la maggiorazione pari alla rivalutazione del 2,74% calcolata dalla data della scelta e il 30.6.2007); b) in caso di scelta tacita (mancata manifestazione della propria volontà entro il 30.6.2007), il dato re di lavoro provvede al versamento del Tfr matu rando del lavoratore interessato alla forma pensio nistica complementare negoziale o aziendale o regionale o, in mancanza, al FondInps, a decorre re dal 1° luglio 2007 (il Tfr maturato da gennaio a giugno rimane in azienda a prescindere dall’or ganico aziendale). Escludendo quanto regolamentato nel precedente punto b), che risulta chiaro, occorre invece verifi care la corretta decorrenza degli effetti delle scel te operate esplicitamente (di cui alla lettera a). La Covip, con la delibera 21.3.2007 (G.U. del 28.3.2007) ha precisato che, per i lavoratori as sunti entro il 31.12.2006, gli effetti del conferi mento decorrono dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR1) e il versamento deve avvenire nel mese di luglio (concetto successivamente ripreso dall’Inps con il msg. n. 10577 del 26.4.2007). Il Ministero del lavoro, rispondendo a uno specifi co quesito sulla decorrenza della scelta, posto du rante il forum del 25.5.2007, ha risposto che per detta decorrenza «rileva la data di consegna al datore di lavoro dei modd. TFR1 (e TFR2)». In terpretazione fatta propria anche dal principio n. 8 dei consulenti del lavoro. In considerazione del fatto che potrebbe succedere (anche frequente mente) che la data di consegna del TFR1 possa non coincidere con il momento dell’effettiva scelta del lavoratore (sottoscrizione del modello) e viste le diverse interpretazioni, il datore di lavoro si potrebbe trovare ora ad operare senza avere la certezza della data dell’effettiva decorrenza del versamento da eseguire al fondo pensione. Si ritie ne comunque di dover propendere per l’interpre tazione Covip in quanto posizione ufficiale e quin 13 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli di valida ad espletare i suoi effetti, rispetto a una semplice risposta a un quesito formulato durante un forum (con quale valenza giuridica?). Il proble ma si pone anche con i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 i cui sei mesi a disposizione per la scelta (sempre che il lavoratore non abbia già operato la scelta nel rapporto di lavoro preceden te) decorrono dalla data di assunzione. N. 26 - 22 giugno 2007 14 La scelta tacita in presenza di più fondi Il Dm 30.1.2007 e l’art. 8, comma 7, Dlgs n. 252/2005 hanno stabilito che in caso di scelta tacita (mancata manifestazione della volontà del lavoratore), in presenza di più forme pensionisti che complementari di riferimento (negoziale, ac cordo aziendale, territoriale), il Tfr maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quel la alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori all’azienda (non rileva il fondo derivan te dall’accordo individuale plurimo). Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando (in via resi duale) al FondInps. Al riguardo, nell’opuscolo dif fuso dal Ministero del lavoro «Le 100 risposte alle domande ricorrenti» si rileva: 1. il FondInps è la forma pensionistica comple mentare istituita presso l’Inps, alla quale si appli cano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale for ma confluiranno i versamenti di coloro che aderi ranno tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimen to o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione; 2. il FondInps serve a raccogliere il Tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica com plementare collettiva per mancanza di una esplici ta previsione contrattuale riferita ad un intero set tore, ovvero per la mancata previsione della inclu sione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo; 3. il lavoratore non può aderire esplicitamente al FondInps. In tale forma confluiranno i versamenti di coloro che aderiranno tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferi mento non è individuabile quella di destinazione; 4. se esistono più forme pensionistiche collettive applicabili all’azienda, il Tfr viene conferito tacita mente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda in questione, a meno che non esista un accordo Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale isti tuita presso l’Inps (FondInps). Dalle predette risposte emerge un dubbio che riguarda la corretta individuazione della forma pensionistica complementare a cui conferire il Tfr in modalità tacita quando ci si trova, per esempio, nella seguente situazione: q impresa artigiana con sede in Veneto; q 7 dipendenti; q forme di previdenza complementare negoziali: Artifond (Fondi di categoria nazionale) e Solida rietà veneta (fondo intercategoriale negoziale); q assenza di accordo aziendale; q 5 dipendenti hanno scelto di tenere il Tfr in azienda; q 2 dipendenti sono silenti. Applicando la norma di riferimento, il Tfr matu rando dal mese di luglio 2007 dei due dipendenti silenti dovrà essere versato al fondo negoziale al quale si è iscritto il maggior numero dei dipenden ti dell’azienda. Non essendo però possibile indivi duare tale parametro (in quanto risultano: zero iscritti a Solidarietà veneta e zero iscritti a Arti fond, il Tfr, secondo quanto precisato dal Ministe ro, dovrà essere versato al FondInps. Si ritiene anche tale situazione non conforme con lo spirito della legge (il FondInps dovrebbe essere del tutto residuale): ad avviso di chi scrive risulterebbe più coerente versare il Tfr al fondo di categoria. Fondi preesistenti L’art. 20, Dlgs n. 252/2005 e il relativo decreto attuativo regolamentano le disposizioni di adegua mento delle forme pensionistiche complementari preesistenti. Per quanto riguarda il Tfr, la Finan ziaria 2007 ha stabilito che le forme pensionisti che complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992 possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanzia mento tramite conferimento del Tfr a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferi mento del Tfr, sono tenute ad adeguarsi alle di sposizioni contenute nel Dlgs n. 252, art. 20. Ai vecchi fondi, i lavoratori (cd. vecchi iscritti) potevano contribuire alla costruzione della pro pria posizione individuale, con la sola contribuzio ne (più quella del datore di lavoro). Per detti lavo ratori, la Covip (direttiva del 21.3.2007) ha preci sato che il lavoratore può decidere di conferire l’intero Tfr al solo fondo cui è iscritto. Il Ministero del lavoro, rispondendo ad alcuni quesiti durante il forum del 25.5.2007, ha preci sato quanto segue: Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE 1. il lavoratore già iscritto al Fondo Mario Negri può decidere di versare il Tfr solo al fondo pensio ne a contribuzione definita al quale è gia iscritto; 2. un dipendente già iscritto a un fondo pensione al quale non conferisce alcuna quota di Tfr e vuole destinare il Tfr alla previdenza complemen tare: a. nel caso di adesione a una forma collettiva (negoziale o fondo aperto ad adesione collettiva) il Tfr può essere versato solo a questa stessa forma; b. nel caso di adesione a forme individuali (Pip o fondi aperti con adesione individuale), l’aderente è libero di destinare il proprio Tfr a una qualsiasi forma di previdenza complementare; 3. un lavoratore di prima iscrizione alla previden za obbligatoria antecedente il 29.4.1993 aderen te a una forma pensionistica collettiva a contribu zione definita con il solo contributo proprio e del datore di lavoro e senza versare il Tfr può decide re il mantenimento del Tfr stesso in azienda o di conferirlo alla forma pensionistica complementare alla quale ha già aderito. Secondo il sindacato dei dirigenti e secondo il Fondo Mario Negri, il dirigente del commercio, riguardo al Tfr, può decidere di: a) destinarlo espli citamente al Mario Negri (fondo contrattuale); b) in alternativa, destinarlo esplicitamente al fondo aperto o a un Pip; c) mantenerlo in azienda; d) PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Accordi non operare alcuna scelta esplicita (in tale caso andrà al Mario Negri o altro fondo aziendale). Anche in tale situazione ci si trova davanti a un contrasto interpretativo. Si ritiene che risulti più coerente (con le disposizioni sopra citate) il confe rimento esplicito al solo fondo di categoria (Mario Negri), così come precisato dalla Covip e dal Mini stero del lavoro, in quanto il Dlgs n. 252/2005 prevede altresì che è consentito aderire a più for me di previdenza complementare solo nelle ipote si in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titola re di più rapporti (quindi è escluso il caso prece dentemente descritto). È altresì evidente che il datore di lavoro, a seguito dell’interpretazione sin dacale, potrebbe ricevere i modd. TFR1 (e TFR2) con la destinazione dal Tfr a un fondo diverso da quello negoziale. Non è chiaro, a questo punto, se nascono conseguenze nei confronti del datore di lavoro che ottemperi alla richiesta del lavoratore. Sospensione del termine di 6 mesi La Covip (delibera del 21.3.2007) ha precisato che il termine di 6 mesi a disposizione dei dipen denti per operare la scelta si sospende per i soli lavoratori assenti senza retribuzione e senza ma turazione del Tfr. Ccnl Chimica, farmaceutica e settori affini: le istruzioni per il Fondo Fonchim FONCHIM - CIRCOLARE 4 GIUGNO 2007, N. 5 Nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre dovranno essere versati i contributi di coloro che si sono iscritti durante il primo semestre dell’anno. 2. Mese di agosto In agosto si iniziano a versare i primi denari dei «silenti», i cui importi vanno indicati sulla distinta di competenza di luglio. Al gruppo dei «silenti con contribuzione agosto» fanno capo coloro che: q ricevono entro fine luglio la retribuzione di luglio; q non hanno comunicato all’azienda, entro il 30 giugno, che cosa fare del loro Tfr e quindi non hanno deciso né di destinarlo al fondo di categoria né di lasciarlo in azienda. Anche chi, già iscritto a N. 26 - 22 giugno 2007 1. Mese di luglio Devono essere versati i contributi relativi ai nuovi iscritti Espliciti (cioè coloro che hanno regolarmente compilato il modulo di adesione) del primo semestre 2007. I contributi dei nuovi iscritti riguardano il periodo che va dal mese di iscrizione al mese di giugno compresi. Sulla distinta di competenza del mese di giugno, da trasmettere entro il 5 di luglio, dovranno essere riportati, oltre ai normali contributi del mese per i vecchi aderenti, i contributi più la quota di iscrizione di euro 16 per ognuno dei nuovi. Sempre nella distinta di competenza del mese di giugno dovranno essere riportati gli incrementi di Tfr così come decisi, nel corso del primo semestre, da coloro che al 31.12.2006 erano già iscritti e versavano solo il 33 per cento o il 50 per cento. Come per i nuovi iscritti, il versamento dovrà coprire il periodo che va dal mese di scelta dell’incremento al mese di giugno compresi. 15 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Accordi Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Fonchim con il 33% di Tfr, non ha deciso dove destinare il 67% rimanente, entra, per la quota del 67% rimanente, a far parte dei «silenti». Il Tfr dei silenti, compreso quindi il 67% non allocato, verrà destinato al comparto cd. «garantito» che prevede la sola garanzia di restituzione del capitale. Anche per i silenti che non hanno aderito esplicitamente al Fondo va versata la quota di iscrizione di 16 euro secondo le modalità seguite per gli altri: 4 euro a carico dell’associato e 12 a carico dell’azienda. Per i «silenti» che versano tutto o parte del loro trattamento di fine rapporto - Tfr, i contributi dovranno essere indicati nella distinta nel campo appositamente predisposto. Inoltre, per permettere la comunicazione con i «silenti» che versano il 100% di trattamento di fine rapporto - Tfr, in distinta dovrà essere indicato il loro recapito postale dal momento che questi soggetti non compilano il modulo di adesione. 3. Mese di settembre In questo mese dovrà essere versato il «Tfr silente» di coloro che: q ricevono in agosto la retribuzione di luglio; q non hanno comunicato all’azienda, entro il 30 giugno, che cosa fare del proprio Tfr e quindi non hanno deciso né di destinarlo al fondo di categoria né di lasciarlo in azienda. q sono stati assunti nel mese di febbraio e non hanno comunicato all’azienda, entro il 31 luglio, che cosa fare del proprio Tfr e ricevono in agosto la retribuzione di agosto. Come detto in precedenza, per i «silenti 67%» vale quanto previsto per i «silenti 100%»: i loro contributi vengono destinati al comparto a garanzia di capitale. 4. Rivalutazione Tfr Il Tfr inserito nella distinta di competenza giugno, versato a luglio oppure ad agosto, in seguito ad iscrizioni o scelte di incremento effettuate nel primo semestre, dovrà essere rivalutato ad un tasso del 2,74% annuo, secondo lo schema che segue: q quota di competenza gennaio: rivalutazione (2,74%/12) x 6; q quota di competenza febbraio: rivalutazione (2,74%/12) x 5; q quota di competenza marzo: rivalutazione (2,74%/12) x 4; q quota di competenza aprile: rivalutazione (2,74%/12) x 3; q quota di competenza maggio: rivalutazione (2,74%/12) x 2; q quota di competenza giugno: rivalutazione (2,74%/12) x 1. Sul fatto che la rivalutazione debba essere considerata al lordo o al netto delle imposte sono ancora attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Li comunicheremo il giorno stesso in cui ne verremo a conoscenza. N. 26 - 22 giugno 2007 16 5. Inserimento in distinta della rivalutazione La rivalutazione del Tfr sarà comunicata al fondo secondo due modalità: q per chi inserisce manualmente i dati direttamente sul sito sarà previsto un campo ad hoc; q per facilitare coloro che non hanno molti aderenti per i quali calcolare la rivalutazione, sarà possibile inserire manualmente quell’importo on line in uno specifico campo. L’azienda dovrà accedere alla distinta di competenza giugno, subito dopo la conferma dell’accettazione, e modificarla inserendo i nuovi totali e, successivamente, le rivalutazioni per ogni singolo aderente. Per evitare una modifica dei tracciati a coloro che hanno tanti importi da inserire, modifica che si renderebbe utile soltanto per quest’occasione, sarà predisposto un tracciato record in formato excel in cui dovrà essere indicato: denominazione azienda, codice fiscale azienda, codice Fonchim azienda, nome, cognome, codice fiscale dell’aderente e rivalutazione. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate decida, cosa che per il momento non ha fatto, di equiparare la rivalutazione ad una normale quota di trattamento di fine rapporto - Tfr, non ci sarà bisogno né di distinguerla né di indicarla. Anche su questo punto vi terremo al corrente appena ne saremo informati. Il tracciato record in formato excel dovrà essere inviato all’indirizzo [email protected] secondo i termini di trasmissione della distinta di competenza giugno. 6. Nuovi iscritti Per le nuove iscrizioni, successive al 30 giugno 2007, la prima contribuzione decorre dal mese successivo alla data d’iscrizione riportata sul modulo di adesione. I referenti di ciascuna società sono visualizzabili sul sito www.fonchim.it alla pagina dell’azienda.