Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Articoli
Il parere del consulente
Gabriele Bonati
Fondi pensione: si può conferire il Tfr
ceduto a garanzia del credito
Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito
durante il Forum del 25 maggio 2007, ha chiarito
la vicenda legata alla possibile scelta sulla destina­
zione del Tfr in presenza di cessione di credito a
garanzia di un finanziamento. In particolare, è stato
precisato che il dipendente che ha ceduto il Tfr a
garanzia di un finanziamento è comunque libero di
aderire a una forma di previdenza complementare
attraverso il conferimento dal Tfr maturando, pos­
sibilità che non necessita ­ secondo il Ministero ­ di
alcuna preventiva autorizzazione da parte della fi­
nanziaria che gli ha concesso il finanziamento stes­
so. Nessuna preclusione anche per quanto riguarda
il conferimento del Tfr in modalità tacita. Al verifi­
carsi delle predette situazioni, il datore di lavoro
provvederà a darne comunicazione alla citata fi­
nanziaria, che potrà decidere, a tutela dei propri
interessi, di trasferire il vincolo del Tfr al fondo
pensione. Detta problematica è stata altresì analiz­
zata dalla Covip nel documento 31 maggio 2007
con il quale la Commissione conferma il concetto
espresso dal Ministero con la risposta sopra richia­
mata. Il problema, in ogni caso, non si pone quan­
do il Tfr maturato al 31.12.2006 (presente in
azienda) è più che sufficiente a garantire il debito
del dipendente, vale a dire che in tale situazione
non si innesca (a mio parere) alcuna procedura
(dipendente­finanziaria; azienda­finanziaria) al ve­
rificarsi del conferimento del Tfr al Fondo pensio­
ne maturando dall’1.1.2007).
Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
delle prestazioni previdenziali
L’art. 10, comma 11, Dlgs n. 252/2005 prevede
che, ferma l’intangibilità delle posizioni individua­
li costituite presso i fondi pensione nella fase di
accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale
e in rendita, e le anticipazioni per motivi sanitari,
sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, se­
questrabilità e pignorabilità in vigore per le pen­
sioni a carico della previdenza obbligatoria. Men­
tre i crediti dell’aderente al fondo, relativi alle
somme oggetto di riscatto totale o parziale, e le
anticipazioni (diverse da quelle per motivi sanita­
ri) non sono soggetti ad alcun vincolo di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità. Con riferimento a
detta normativa il Ministero del lavoro, risponden­
do a un altro quesito (pubblicato nell’opuscolo
«Le 100 risposte alle domande ricorrenti»), ha
precisato (e quindi confermato) quanto fissato dal­
la predetta normativa: sono liberamente cedibili,
sequestrabili e pignorabili soltanto le somme og­
getto di riscatto totale e parziale e le somme og­
getto di anticipazioni diverse da quelle richieste
N. 25 - 15 giugno 2007
Cessione dello stipendio e del Tfr
La legge n. 311/2004, art. 1, comma 137, ha
esteso al settore privato le norme previste per i
dipendenti pubblici (Dpr n. 180/1950) riguardan­
ti la cessione di un quinto dello stipendio per
estinguere prestiti contratti con società finanziarie
autorizzate. L’art. 1, comma 346, legge n. 266/
2005 ha stabilito che, dal 1.1.2006, anche i lavo­
ratori con contratto a tempo indeterminato posso­
no cedere interamente (e non più limitatamente a
un quinto) il Tfr maturato e maturando a garanzia
del finanziamento ottenuto. Per la Cassazione
(sent. n. 4930/2003) si applica l’art. 1260 c.c.,
che prevede: «il debitore può trasferire a titolo
oneroso o gratuito il suo credito anche senza il
consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento
non sia vietato dalla legge. Le parti possono esclu­
dere la cedibilità del credito; ma il fatto non è
opponibile al cessionario, se non si prova che egli
lo conosceva al tempo della cessione». La predetta
normativa permette quindi ai lavoratori dipen­
denti di poter ottenere un finanziamento tramite
la cessione di 1/5 dello stipendio e la cessione del
Tfr a garanzia dell’intero debito contratto.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
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Conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro - Operatività
All’atto della cessazione del rapporto, se il debito contratto dal dipendente non è ancora estinto, il
datore di lavoro provvederà a pagare la finanziaria con il Tfr dato a garanzia dal lavoratore. Per
quanto riguarda invece le modalità operative riferite al rapporto «lavoratore-finanziaria-fondo pensione», la Covip ha precisato che occorre distinguere due ipotesi, in particolare:
q Ipotesi 1) - Cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per la prestazione di
previdenza complementare: a) il lavoratore cede al mutuante i diritti patrimoniali verso il fondo; b)
’istituto mutuante notifica la cessione al fondo; c) l’iscritto, in presenza dei necessari requisiti, chiede
il riscatto della posizione; d) il fondo chiede al mutuante il benestare alla liquidazione (il debito
potrebbe essersi estinto), o il benestare è portato a conoscenza del fondo direttamente dall’iscritto
all’atto della richiesta; e) nel caso in cui il debito non sia ancora estinto, il fondo liquida (salvo non
intervengano accordi diversi) la prestazione al mutuante fino a concorrenza del credito vantato (tale
riscatto è cedibile senza vincoli).
q Ipotesi 2) - Cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato il diritto alla prestazione di
previdenza complementare: a) il lavoratore cede al mutuante i diritti patrimoniali verso il fondo; b)
l’istituto mutuante notifica la cessione al fondo; c) l’iscritto, in presenza dei necessari requisiti,
presenta al fondo domanda volta ad ottenere la prestazione; d) il fondo chiede al mutuante il
benestare alla liquidazione (il debito potrebbe essersi estinto), o il benestare è portato a conoscenza
del fondo direttamente dall’iscritto all’atto della richiesta; e) nel caso in cui il debito non sia ancora
estinto, il fondo liquida (salvo non intervengano accordi diversi) al mutuante 1/5 della prestazione in
capitale, in rendita o in entrambe le formule, fino a concorrenza del credito residuo (tali prestazioni
sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni).
per spese sanitarie. Gli altri casi sono soggetti ai
limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
in vigore per le pensioni pubbliche. La posizione
individuale in fase di accumulo è invece intangibi­
le, vale a dire intoccabile.
N. 25 - 15 giugno 2007
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L’intervento della Covip
Con documento approvato il 31 maggio 2007 la
Covip ha fornito importanti precisazioni volte a
risolvere le relative problematiche e quindi per­
mettere ai datori di lavoro di muoversi con più
tranquillità nel gestire le scelte dei lavoratori. La
Covip ritiene, in via di principio, non preclusa la
possibilità di conferire il Tfr alle forme pensioni­
stiche complementari sia in forma esplicita sia in
forma tacita, da parte del lavoratore che ha cedu­
to a garanzia il Tfr. Sarà compito dello stesso
lavoratore (precisa la Covip) valutare quali conse­
guenze può avere detta scelta in funzione di clau­
sole che lo stesso ha sottoscritto con la finanziaria
all’atto dell’acquisizione del finanziamento. Vale a
dire che si dovrà assumere le eventuali responsa­
bilità sulle clausole di inadempimento contrattua­
le e sugli effetti delle possibili riduzioni della ga­
ranzia prestata (che potrebbero anche essere pe­
santi per il lavoratore stesso). Per quanto riguarda
il datore di lavoro, la Coviop (così come precisato
dal Ministero) segnala l’opportunità di quest’ulti­
mo di informare la finanziaria della scelta del
lavoratore di conferire (anche in modalità tacita) il
Tfr al fondo di previdenza (si ritiene opportuno
che venga segnalata anche la denominazione del
fondo a cui si andrà a versare il Tfr del lavoratore
interessato). In tale situazione, il lavoratore, attra­
verso un nuovo accordo (patto accessorio), potrà
cedere (con riferimento ai limiti sopra evidenziati)
alla società finanziaria i diritti patrimoniali (quindi
non solo il Tfr) che vanta e vanterà nei confronti
della previdenza complementare cui è iscritto. La
Società finanziaria mutuante provvederà, di con­
seguenza, a notificare la cessione del credito alla
forma di previdenza complementare interessata.
Conclusioni
Sciolto il dubbio riguardante la possibilità di con­
ferire il Tfr alla previdenza complementare anche
in presenza della cessione dello stesso Tfr a garan­
zia di un finanziamento, occorre verificare se ciò
non implica problematiche che possono coinvol­
gere il datore di lavoro. La società finanziaria con
la garanzia del Tfr può, al verificarsi della cessa­
zione del rapporto, riscuotere immediatamente il
credito residuo (il Tfr è immediatamente disponi­
bile) mentre nei confronti del fondo pensione po­
trà riscuotere il credito solo se il lavoratore eserci­
terà, ricorrendone i presupposti (di legge e statuta­
ri), il diritto di riscatto. Conseguentemente, la fi­
nanziaria potrebbe, in mancanza dell’esercizio
della facoltà di riscatto, rimanere scoperta. Situa­
zione questa che potrebbe generare un rifiuto da
parte della finanziaria a spostare la garanzia dal
datore di lavoro al fondo pensione, innescando
così un’eventuale contenzioso con il lavoratore
(oltre all’eventuale applicazione di clausole con­
trattuali legate alla riduzione delle garanzie), coin­
volgendo probabilmente e indirettamente anche il
datore di lavoro.
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