Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Il parere del consulente Gabriele Bonati Fondi pensione: si può conferire il Tfr ceduto a garanzia del credito Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito durante il Forum del 25 maggio 2007, ha chiarito la vicenda legata alla possibile scelta sulla destina zione del Tfr in presenza di cessione di credito a garanzia di un finanziamento. In particolare, è stato precisato che il dipendente che ha ceduto il Tfr a garanzia di un finanziamento è comunque libero di aderire a una forma di previdenza complementare attraverso il conferimento dal Tfr maturando, pos sibilità che non necessita secondo il Ministero di alcuna preventiva autorizzazione da parte della fi nanziaria che gli ha concesso il finanziamento stes so. Nessuna preclusione anche per quanto riguarda il conferimento del Tfr in modalità tacita. Al verifi carsi delle predette situazioni, il datore di lavoro provvederà a darne comunicazione alla citata fi nanziaria, che potrà decidere, a tutela dei propri interessi, di trasferire il vincolo del Tfr al fondo pensione. Detta problematica è stata altresì analiz zata dalla Covip nel documento 31 maggio 2007 con il quale la Commissione conferma il concetto espresso dal Ministero con la risposta sopra richia mata. Il problema, in ogni caso, non si pone quan do il Tfr maturato al 31.12.2006 (presente in azienda) è più che sufficiente a garantire il debito del dipendente, vale a dire che in tale situazione non si innesca (a mio parere) alcuna procedura (dipendentefinanziaria; aziendafinanziaria) al ve rificarsi del conferimento del Tfr al Fondo pensio ne maturando dall’1.1.2007). Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni previdenziali L’art. 10, comma 11, Dlgs n. 252/2005 prevede che, ferma l’intangibilità delle posizioni individua li costituite presso i fondi pensione nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, e le anticipazioni per motivi sanitari, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, se questrabilità e pignorabilità in vigore per le pen sioni a carico della previdenza obbligatoria. Men tre i crediti dell’aderente al fondo, relativi alle somme oggetto di riscatto totale o parziale, e le anticipazioni (diverse da quelle per motivi sanita ri) non sono soggetti ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Con riferimento a detta normativa il Ministero del lavoro, risponden do a un altro quesito (pubblicato nell’opuscolo «Le 100 risposte alle domande ricorrenti»), ha precisato (e quindi confermato) quanto fissato dal la predetta normativa: sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili soltanto le somme og getto di riscatto totale e parziale e le somme og getto di anticipazioni diverse da quelle richieste N. 25 - 15 giugno 2007 Cessione dello stipendio e del Tfr La legge n. 311/2004, art. 1, comma 137, ha esteso al settore privato le norme previste per i dipendenti pubblici (Dpr n. 180/1950) riguardan ti la cessione di un quinto dello stipendio per estinguere prestiti contratti con società finanziarie autorizzate. L’art. 1, comma 346, legge n. 266/ 2005 ha stabilito che, dal 1.1.2006, anche i lavo ratori con contratto a tempo indeterminato posso no cedere interamente (e non più limitatamente a un quinto) il Tfr maturato e maturando a garanzia del finanziamento ottenuto. Per la Cassazione (sent. n. 4930/2003) si applica l’art. 1260 c.c., che prevede: «il debitore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono esclu dere la cedibilità del credito; ma il fatto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione». La predetta normativa permette quindi ai lavoratori dipen denti di poter ottenere un finanziamento tramite la cessione di 1/5 dello stipendio e la cessione del Tfr a garanzia dell’intero debito contratto. 15 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro - Operatività All’atto della cessazione del rapporto, se il debito contratto dal dipendente non è ancora estinto, il datore di lavoro provvederà a pagare la finanziaria con il Tfr dato a garanzia dal lavoratore. Per quanto riguarda invece le modalità operative riferite al rapporto «lavoratore-finanziaria-fondo pensione», la Covip ha precisato che occorre distinguere due ipotesi, in particolare: q Ipotesi 1) - Cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per la prestazione di previdenza complementare: a) il lavoratore cede al mutuante i diritti patrimoniali verso il fondo; b) ’istituto mutuante notifica la cessione al fondo; c) l’iscritto, in presenza dei necessari requisiti, chiede il riscatto della posizione; d) il fondo chiede al mutuante il benestare alla liquidazione (il debito potrebbe essersi estinto), o il benestare è portato a conoscenza del fondo direttamente dall’iscritto all’atto della richiesta; e) nel caso in cui il debito non sia ancora estinto, il fondo liquida (salvo non intervengano accordi diversi) la prestazione al mutuante fino a concorrenza del credito vantato (tale riscatto è cedibile senza vincoli). q Ipotesi 2) - Cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare: a) il lavoratore cede al mutuante i diritti patrimoniali verso il fondo; b) l’istituto mutuante notifica la cessione al fondo; c) l’iscritto, in presenza dei necessari requisiti, presenta al fondo domanda volta ad ottenere la prestazione; d) il fondo chiede al mutuante il benestare alla liquidazione (il debito potrebbe essersi estinto), o il benestare è portato a conoscenza del fondo direttamente dall’iscritto all’atto della richiesta; e) nel caso in cui il debito non sia ancora estinto, il fondo liquida (salvo non intervengano accordi diversi) al mutuante 1/5 della prestazione in capitale, in rendita o in entrambe le formule, fino a concorrenza del credito residuo (tali prestazioni sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni). per spese sanitarie. Gli altri casi sono soggetti ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche. La posizione individuale in fase di accumulo è invece intangibi le, vale a dire intoccabile. N. 25 - 15 giugno 2007 16 L’intervento della Covip Con documento approvato il 31 maggio 2007 la Covip ha fornito importanti precisazioni volte a risolvere le relative problematiche e quindi per mettere ai datori di lavoro di muoversi con più tranquillità nel gestire le scelte dei lavoratori. La Covip ritiene, in via di principio, non preclusa la possibilità di conferire il Tfr alle forme pensioni stiche complementari sia in forma esplicita sia in forma tacita, da parte del lavoratore che ha cedu to a garanzia il Tfr. Sarà compito dello stesso lavoratore (precisa la Covip) valutare quali conse guenze può avere detta scelta in funzione di clau sole che lo stesso ha sottoscritto con la finanziaria all’atto dell’acquisizione del finanziamento. Vale a dire che si dovrà assumere le eventuali responsa bilità sulle clausole di inadempimento contrattua le e sugli effetti delle possibili riduzioni della ga ranzia prestata (che potrebbero anche essere pe santi per il lavoratore stesso). Per quanto riguarda il datore di lavoro, la Coviop (così come precisato dal Ministero) segnala l’opportunità di quest’ulti mo di informare la finanziaria della scelta del lavoratore di conferire (anche in modalità tacita) il Tfr al fondo di previdenza (si ritiene opportuno che venga segnalata anche la denominazione del fondo a cui si andrà a versare il Tfr del lavoratore interessato). In tale situazione, il lavoratore, attra verso un nuovo accordo (patto accessorio), potrà cedere (con riferimento ai limiti sopra evidenziati) alla società finanziaria i diritti patrimoniali (quindi non solo il Tfr) che vanta e vanterà nei confronti della previdenza complementare cui è iscritto. La Società finanziaria mutuante provvederà, di con seguenza, a notificare la cessione del credito alla forma di previdenza complementare interessata. Conclusioni Sciolto il dubbio riguardante la possibilità di con ferire il Tfr alla previdenza complementare anche in presenza della cessione dello stesso Tfr a garan zia di un finanziamento, occorre verificare se ciò non implica problematiche che possono coinvol gere il datore di lavoro. La società finanziaria con la garanzia del Tfr può, al verificarsi della cessa zione del rapporto, riscuotere immediatamente il credito residuo (il Tfr è immediatamente disponi bile) mentre nei confronti del fondo pensione po trà riscuotere il credito solo se il lavoratore eserci terà, ricorrendone i presupposti (di legge e statuta ri), il diritto di riscatto. Conseguentemente, la fi nanziaria potrebbe, in mancanza dell’esercizio della facoltà di riscatto, rimanere scoperta. Situa zione questa che potrebbe generare un rifiuto da parte della finanziaria a spostare la garanzia dal datore di lavoro al fondo pensione, innescando così un’eventuale contenzioso con il lavoratore (oltre all’eventuale applicazione di clausole con trattuali legate alla riduzione delle garanzie), coin volgendo probabilmente e indirettamente anche il datore di lavoro.