Legge 80/1898
(governo Antonio Di Rudini - Umberto I)
Con qualche scetticismo, nel lontano 1898 nasceva il
sistema previdenziale italiano con l’introduzione
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
avvenuta con legge 17 marzo 1898, n.80 e con la
successiva istituzione, con legge 17 luglio 1898, n.350
della Cassa nazionale per la vecchiaia e
l’invalidità degli operai.
Decreto legislativo 603/1919
(governo Francesco Nitti - Vittorio Emanuele III)
Infatti per i datori di lavoro l’obbligo di finanziare la Cassa nazionale
per la vecchiaia e l’invalidità degli operai si avrà solo nel 1919 con il
decreto legislativo n. 603 del 21 aprile.
E’ ufficialmente la nascita del nonno del Trattamento di Fine Rapporto,
che per tutta la prima metà del secolo ventesimo non sarà disciplinato
secondo il diritto civile, ma con una legislazione speciale per le
assicurazioni sociali.
Tale legislazione si dimostrerà insufficiente a rispondere ai rischi degli
operai derivanti dai lavori nelle fabbriche e di fatto inizialmente sarà
riservato soltanto agli impiegati.
Contrattazione collettiva 1926
(governo Benito Mussolini - Vittorio Emanuele III)
Grazie alla contrattazione collettiva del 1926 l’indennità di
fine lavoro verrà estesa a tutti gli appartenenti delle
categorie che già la prevedevano.
Ma di nuovo, il TFR agli operai rimane a totale discrezione
del datore di lavoro.
Codice Civile del 1942
(governo Benito Mussolini)
Il TFR viene introdotto nel nuovo Codice Civile istituito con il Decreto Regio n. 262 del
16 marzo 1942.
Attulamente il primo comma dell’art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto) recita: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.”
Legge 604/1966
(governo Aldo Moro)
Nel 1966 nella legge che disciplina le “Norme sui
licenziamenti individuali” finalmente il TFR diventa
un’indennità garantita a tutti i lavoratori
dipendenti privati e pubblici.
Legge 297/1982
(governo Amintore Fanfani)
La legge 297 del 1982 riconosce al lavoratore il diritto ad un trattamento
pecuniario di fine rapporto, computato come una somma di quote di
retribuzione accantonate annualmente (proporzionalità con gli anni di
servizio).
Tale legge modifica radicalmente tre articoli del Codice Civile: l’articolo 2120
sull’indennità di anzianità; l’articolo 2121 sul computo delle indennità di preavviso
di anzianità; l’articolo 2776 sulla collocazione sussidiaria sugli immobili del
privilegio riconosciuto ai crediti di lavoro.
Il trattamento di fine rapporto viene assicurato anche in caso di inadempienza
del datore di lavoro. La legge del 1982 istituisce un apposito fondo di garanzia
presso l’INPS con lo scopo di garantire al lavoratore la somma maturata.
Decreto Legislativo 299/1999
(governo Massimo D’Alema)
Il decreto legislativo 299/1999 si continua sulla scia della legge 335 del
1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”
(Riforma Dini) che introduceva l’omogeneizzazione del trattamento
pensionistico tra lavoratori pubblici e privati e i lavoratori autonomi,
l’adeguamento dei trattamenti pensionistici alla contribuzione e
l’agevolazione delle forme pensionistiche complementari.
Per le imprese significa la fine dell'autofinanziamento con il Tfr che
verrà destinato alla previdenza complementare. In cambio saranno
previsti prestiti bancari ad un tasso di interesse ridotto.
Decreto Legislativo 299/1999
(governo Massimo D’Alema)
Il decreto legislativo 299/1999 si continua sulla scia della legge 335 del
1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”
(Riforma Dini) che introduceva l’omogeneizzazione del trattamento
pensionistico tra lavoratori pubblici e privati e i lavoratori autonomi,
l’adeguamento dei trattamenti pensionistici alla contribuzione e
l’agevolazione delle forme pensionistiche complementari.
Per le imprese significa la fine dell'autofinanziamento con il Tfr che
verrà destinato alla previdenza complementare. In cambio saranno
previsti prestiti bancari ad un tasso di interesse ridotto.
Decreto Legislativo 252/2005
(governo Silvio Berlusconi)
Il Decreto legislativo del 5 dicembre 2005 (che entrerà in vigore a partire dal 1
gennaio 2008) prevede una disciplina differente per le aziende sotto i 50
dipendenti e le aziende con oltre 50 dipendenti.
- Per le aziende con 50 o più dipendenti il Tfr che non andrà ai fondi pensione
passerà ad un fondo istituito presso l’Inps. I dipendenti potranno decidere di
versare ad un fondo pensione il Tfr maturando. In caso contrario, o di silenzioassenso, la quota resterà in azienda a costituire la liquidazione vera e propria.
- Le aziende con meno di 50 dipendenti, quindi, dovranno rinunciare solo alle
quote che i propri dipendenti decideranno di versare ai fondi poiché non
dovranno versare quote all’Inps.
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La storia del TFR