Legge 80/1898 (governo Antonio Di Rudini - Umberto I) Con qualche scetticismo, nel lontano 1898 nasceva il sistema previdenziale italiano con l’introduzione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avvenuta con legge 17 marzo 1898, n.80 e con la successiva istituzione, con legge 17 luglio 1898, n.350 della Cassa nazionale per la vecchiaia e l’invalidità degli operai. Decreto legislativo 603/1919 (governo Francesco Nitti - Vittorio Emanuele III) Infatti per i datori di lavoro l’obbligo di finanziare la Cassa nazionale per la vecchiaia e l’invalidità degli operai si avrà solo nel 1919 con il decreto legislativo n. 603 del 21 aprile. E’ ufficialmente la nascita del nonno del Trattamento di Fine Rapporto, che per tutta la prima metà del secolo ventesimo non sarà disciplinato secondo il diritto civile, ma con una legislazione speciale per le assicurazioni sociali. Tale legislazione si dimostrerà insufficiente a rispondere ai rischi degli operai derivanti dai lavori nelle fabbriche e di fatto inizialmente sarà riservato soltanto agli impiegati. Contrattazione collettiva 1926 (governo Benito Mussolini - Vittorio Emanuele III) Grazie alla contrattazione collettiva del 1926 l’indennità di fine lavoro verrà estesa a tutti gli appartenenti delle categorie che già la prevedevano. Ma di nuovo, il TFR agli operai rimane a totale discrezione del datore di lavoro. Codice Civile del 1942 (governo Benito Mussolini) Il TFR viene introdotto nel nuovo Codice Civile istituito con il Decreto Regio n. 262 del 16 marzo 1942. Attulamente il primo comma dell’art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto) recita: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.” Legge 604/1966 (governo Aldo Moro) Nel 1966 nella legge che disciplina le “Norme sui licenziamenti individuali” finalmente il TFR diventa un’indennità garantita a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici. Legge 297/1982 (governo Amintore Fanfani) La legge 297 del 1982 riconosce al lavoratore il diritto ad un trattamento pecuniario di fine rapporto, computato come una somma di quote di retribuzione accantonate annualmente (proporzionalità con gli anni di servizio). Tale legge modifica radicalmente tre articoli del Codice Civile: l’articolo 2120 sull’indennità di anzianità; l’articolo 2121 sul computo delle indennità di preavviso di anzianità; l’articolo 2776 sulla collocazione sussidiaria sugli immobili del privilegio riconosciuto ai crediti di lavoro. Il trattamento di fine rapporto viene assicurato anche in caso di inadempienza del datore di lavoro. La legge del 1982 istituisce un apposito fondo di garanzia presso l’INPS con lo scopo di garantire al lavoratore la somma maturata. Decreto Legislativo 299/1999 (governo Massimo D’Alema) Il decreto legislativo 299/1999 si continua sulla scia della legge 335 del 1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (Riforma Dini) che introduceva l’omogeneizzazione del trattamento pensionistico tra lavoratori pubblici e privati e i lavoratori autonomi, l’adeguamento dei trattamenti pensionistici alla contribuzione e l’agevolazione delle forme pensionistiche complementari. Per le imprese significa la fine dell'autofinanziamento con il Tfr che verrà destinato alla previdenza complementare. In cambio saranno previsti prestiti bancari ad un tasso di interesse ridotto. Decreto Legislativo 299/1999 (governo Massimo D’Alema) Il decreto legislativo 299/1999 si continua sulla scia della legge 335 del 1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (Riforma Dini) che introduceva l’omogeneizzazione del trattamento pensionistico tra lavoratori pubblici e privati e i lavoratori autonomi, l’adeguamento dei trattamenti pensionistici alla contribuzione e l’agevolazione delle forme pensionistiche complementari. Per le imprese significa la fine dell'autofinanziamento con il Tfr che verrà destinato alla previdenza complementare. In cambio saranno previsti prestiti bancari ad un tasso di interesse ridotto. Decreto Legislativo 252/2005 (governo Silvio Berlusconi) Il Decreto legislativo del 5 dicembre 2005 (che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2008) prevede una disciplina differente per le aziende sotto i 50 dipendenti e le aziende con oltre 50 dipendenti. - Per le aziende con 50 o più dipendenti il Tfr che non andrà ai fondi pensione passerà ad un fondo istituito presso l’Inps. I dipendenti potranno decidere di versare ad un fondo pensione il Tfr maturando. In caso contrario, o di silenzioassenso, la quota resterà in azienda a costituire la liquidazione vera e propria. - Le aziende con meno di 50 dipendenti, quindi, dovranno rinunciare solo alle quote che i propri dipendenti decideranno di versare ai fondi poiché non dovranno versare quote all’Inps.