“Per una scelta consapevole”
Seminario su previdenza obbligatoria,
complementare e destinazione del TFR
A cura della Segreteria Nazionale SLP CISL
Previdenza obbligatoria: caratteristiche
Sistema a “ripartizione”
(solidarietà intergenerazionale)
Fattori che influenzano
il sistema
Le contribuzioni,
collettivamente
Intese, alimentano
le prestazioni pensionistiche in
essere.
In questo sistema hanno un peso rilevante:
a) Il flusso dei contributi b) l’entità delle
prestazioni c) la durata della vita, oggi
Pari a 79,5 e nel 2050 pari a 84,7.
Nel 2050 donne 88,1 uomini 81,4
2
Previdenza obbligatoria: caratteristiche
Fattori che influenzano
il sistema 2
In questo sistema ha inoltre un peso rilevante
Il tasso di dipendenza degli anziani,
La popolazione in età attiva,
Tasso di occupazione
3
Previdenza obbligatoria: la L. 243/2004
Requisiti per il pensionamento fino al 31.12.2007
Vecchiaia
-60/65 anni di età donna/uomo
Con 20 anni di contribuzione
(Retributivo)
Tra 57 e 65 anni con 5 anni di contributi
(Contributivo)
Anzianità
- 35 anni di contribuzione e 57 di età
- 39 anni di contribuzione
4
Previdenza obbligatoria: la L. 243/2004
…… e dopo il 1° gennaio 2008 (se non cambia)
Vecchiaia
Tra i 60 e i 65 anni di età con 5 anni di
contributi eff. (solo metodo contributivo)
60/65 anni di età, donna/uomo, con
20 anni di contributi (metodo retributivo)
Anzianità 1
- 35 anni di contributi e 60 di età
(61 nel 2010, 62 nel 2014)
- 40 anni di contributi
Anzianità 2
In via sperimentale, fino al 2015,
Per le DONNE è possibile la pensione
Di anzianità 35/57 se optano per
CONTRIBUTIVO
5
Previdenza obbligatoria: si cambia?
Una nuova riforma delle pensioni è probabile.
I temi oggetto di confronto:
ABBATTERE LO SCALONE;
INNALZARE L’ETA’ PENSIONABILE;
INCENTIVI – DISINCENTIVI;
…ED ANCORA:
REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI
CALCOLO (PER
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO)
6
Previdenza obbligatoria: sistemi di calcolo 1
Sistema retributivo
Target: lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato almeno
18 anni di anzianità contributiva (al 1.1.2007 hanno 29 anni)
Calcolo: per gli anni lavorati fino al 31.12.1992 calcolo su ultima
retribuzione;
per gli anni lavorati successivamente ultima retribuzione + media
delle retribuzioni degli ultimi anni;
si moltiplica la retribuzione annua pensionabile per la percentuale
di rendimento corrispondente agli anni assicurati (2% annuo più
maggiorazione del 18%)
7
Previdenza obbligatoria: sistemi di calcolo 2
Sistema contributivo
Target: lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996 (al 1.1.2007 hanno 11
anni di anzianità contributiva)
Calcolo: retribuzione annua x 33%;
montante (somma dei prodotti rivalutati sulla base dell’indice
ISTAT riferito alla variazione media quinquennale del PIL
nominale – andamento del reddito nazionale) x coefficiente di
trasformazione legato all’età anagrafica (da 4,720% a 57
anni a 6,136% a 65 anni); non può essere inferiore a assegno
sociale + 20% (fino a 65 anni, dopo questa regola non vale)
8
Previdenza obbligatoria: sistemi di calcolo 3
Sistema misto
Target: lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato meno di
18 anni di anzianità contributiva (al 1.1.2007 hanno meno di 29 e
più di 11 anni di servizio).
Calcolo: fino al 31 dicembre 1995 il calcolo è quello retributivo;
dal 1° gennaio 1996 si segue quello contributivo.
9
Previdenza obbligatoria: quale pensione?
Tasso di sostituzione medio previsto*
(dipendenti con 63 anni di età e 35 di contributi
Sistema contributivo)
Anni
Tasso di sostituzione
2020
2030
2040
2050
61,8%
56,6%
53%
51%
*Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (7.12.2005)
ADESSO: FINO AD UN MASSIMO DEL 94%
10
Previdenza obbligatoria: quale pensione?
Si è pertanto aperta nel nostro Paese,
rispetto alle future pensioni, una
“questione giovani”
11
Previdenza complementare:
caratteristiche 1
Sistema a “capitalizzazione”
con contribuzione definita
Fattori che influenzano
il sistema
La contribuzione
Del singolo viene
Investita e si rivaluta;
alimenterà la
sua prestazione pensionistica
In questo sistema hanno un peso rilevante:
a) Il flusso dei contributi b) il tempo
c) la rivalutazione dei contributi
12
Previdenza complementare:
caratteristiche 2
Finalità assegnate
E’ uno strumento…
La sua prestazione pensionistica tipica
è l’erogazione di una rendita
Integrativa di quella erogata dal
Sistema di previdenza obbligatoria
Di protezione sociale per le giovani
Generazioni di lavoratori;
Di risparmio previdenziale
13
Previdenza complementare:
caratteristiche 3
Quando nasce?
Perché nasce
Il secondo pilastro
Di un sistema ormai misto?
Una normativa organica sulla previdenza
Complementare nasce nel 1993
Con il decreto Lgs nr 124
Le riforme del sistema previdenziale
Obbligatorio intervenute
(riforma Amato e
riforma Dini) portano con se
Questa necessità
14
Previdenza complementare:
caratteristiche 4
Volontarietà
A differenza della previdenza pubblica
In quella complementare vige il
Principio della volontarietà
Dell’adesione
Finanziamento
Possono concorrere al finanziamento delle
Forme di previdenza complementare
Il TFR, il contributo del lavoratore,
Il contributo dell’azienda
15
La riforma della previdenza
complementare: il D. Lgs 252/’05
Perché nasce l’esigenza di una riforma della
previdenza complementare: la legge delega
243/’04 (riforma Maroni)


Effetti delle riforme della previdenza obbligatoria
Dare impulso ai Fondi pensione
16
Le novità del D. Lgs 252/’05

liberalizzazione del settore della previdenza
complementare attraverso:



L’equiparazione tra le diverse forme pensionistiche
complementari
La possibilità di cambiare Fondo pensione dopo solo 2 anni di
permanenza in luogo dei precedenti 5 anni (PORTABILITA’ della
posizione) senza oneri fiscali
Portabilità del contributo aziendale (ma solo nei limiti delle
previsioni contrattuali e quindi per noi postali ciò non è
possibile)
17
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 2

Disciplina fiscale più favorevole:



Deducibilità dei contributi dal reddito complessivo fino ad un
limite di 5164 euro (TASSAZIONE POSTICIPATA)
Conferma di una aliquota di capital gain più favorevole (11%)
Disciplina fiscale più favorevole sia sulle rendite che
sull’erogazione in forma capitale (tassazione al 15% ridotta
dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo pensione
successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6%)
18
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 3
Modifica al regime delle prestazioni:



E’ sempre ammesso il rimborso del proprio montante finale in
forma capitale nella misura del 50% delle somme accantonate
E’ ammesso il rimborso del montante finale in forma capitale
nella misura del 100% delle somme accantonate se
convertendo il 70% del montante la pensione che se ne
determina è inferiore al 50% dell’assegno sociale (oggi circa
381 euro) – AS= assegno a ultra 65 senza reddito pari o
superiore a pensione sociale
Le prestazioni del fondo si possono ottenere al momento in cui
si maturano i requisiti per la previdenza obbligatoria con
almeno 5 anni di partecipazione al fondo stesso; casi particolari
di anticipo delle prestazioni in caso di inoccupazione per + di
48 mesi
19
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 4
Modifica al regime delle prestazioni:
E’ ammessa l’anticipazione delle somme accantonate presso il
fondo:
 In qualsiasi momento e fino al 75% del capitale per spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al
nucleo familiare per terapie e interventi straordinari (ieri
100% capitale ma solo dopo 8 anni) – aliquota fiscale tra 9
e 15%, ieri 23%
 Dopo 8 anni di iscrizione al fondo sempre entro il limite del
75% per acquisto della prima casa o per interventi su essa
per il socio o per i figli (ieri 100%) aliquota fiscale identica
al 23%
 Dopo 8 anni di iscrizione al fondo e nella misura del 30%
del capitale per ulteriori esigenze degli iscritti – novità,
aliquota fiscale 23%
20
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 5
Modifica al regime delle prestazioni:
le anticipazioni delle somme accantonate presso il fondo non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei
versamenti (compreso TFR) e delle plusvalenze;
le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento da
parte dell’aderente anche per importi annui superiori a 5164 euro
(in questo caso sulle somme eccedenti il limite è riconosciuto
un credito di imposta pari a quanto versato al momento
dell’anticipazione);
l’anzianità per ottenere l’anticipazione si calcola avendo a riguardo
tutti i periodi di iscrizione ai fondi
21
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 6
Regime delle prestazioni in caso di premorienza:
In caso di morte dell’aderente prima della maturazione dei
requisiti per la prestazione, l’intera posizione è riscattata dagli
eredi oppure dai beneficiari designati.
In mancanza dei soggetti suddetti l’intera posizione rimane al
Fondo negoziale (per fondi aperti devoluzione per fini sociali).
22
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 7
Regime delle prestazioni in caso di morte:
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al
momento della maturazione dei requisiti per la previdenza
obbligatoria, con 5 anni di permanenza nei fondi.
Gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere,
in caso di morte del titolare della prestazione, la restituzione ai
beneficiari dallo stesso indicati del residuo montante o, in
alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in
base al montante residuale.
23
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 8
Pignorabilità della posizione individuale:
Le posizioni costituite presso i fondi pensione sono intangibili nella
fase di accumulo.
Le prestazioni in capitale ed in rendita e le anticipazioni per spese
mediche sono sottoposte alle stesse limitazioni di cedibilità, pignorabilità e
sequestrabilità delle pensioni ordinarie.
Le anticipazioni per la casa ed altre cause ed i riscatti totali o parziali
(riscatto parziale per inoccupazione tra 12 e 48 mesi, totale per
inoccupazione oltre 48 mesi e invalidità permanente oltre 66%) non sono
sottoposti ad alcun vincolo.
24
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 9

Istituzione del cosiddetto comparto GARANTITO

Il Decreto 252 prevede che le forme pensionistiche
complementari che vogliano accogliere il TFR dei lavoratori
attraverso il conferimento TACITO debbano dotarsi di una
linea di investimento che garantisca la restituzione del
capitale ed un rendimento almeno comparabile a quello che
viene corrisposto dal datore di lavoro per il TFR in azienda
(1,50% + 75% dell’indice ISTAT)
25
Le novità del D. Lgs 252/’05 - 10
Obblighi informativi dei fondi (comparabilità
dell’offerta) e dei datori di lavoro;




Nota informativa (prospetto per raccolta adesioni con indicatore
sintetico costi)
Scheda sintetica (semplice introduzione ai meccanismi di
funzionamento ed alle condizioni di partecipazione al Fondo)
Progetto esemplificativo (fornisce all’aderente una indicazione
dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale, consentendo di
avere una idea sulle conseguenze che le scelte avranno nel tempo)
Ruolo chiave della COVIP nel controllo di TUTTE
le forme pensionistiche
26
Trattamento fine rapporto


Il TFR è la somma che viene corrisposta dal datore di
lavoro di un’azienda privata al lavoratore al termine
del rapporto di lavoro dipendente.
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di
lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione utile
lorda (vedi CCNL): ha una rivalutazione dell’ 1,5% in
misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo ISTAT.
27
Trattamento fine rapporto 2



In base alla legge finanziaria dal 1° gennaio 2007 scatta
il meccanismo di conferimento del TFR previsto dal
decreto 252/’05 (anticipo di 1 anno)
i lavoratori dipendenti privati potranno scegliere di
destinare il TFR maturando (futuro) alle forme
pensionistiche complementari o mantenerlo presso il
datore di lavoro;
in questo caso per le imprese con almeno 50 addetti il
TFR affluisce ad un Fondo istituito presso la Tesoreria
dello Stato e gestito dall’INPS che finanzia opere
pubbliche; per il lavoratore non cambia nulla.
28
Scelta di destinazione del TFR
,
QUATTRO POSSIBILI SCELTE, A SECONDA CHE:
IL LAVORATORE SIA STATO ISCRITTO
PER LA PRIMA VOLTA ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
PRIMA/DOPO DEL 28.4.1993 E SIA
ISCRITTO/NON ISCRITTO A FONDOPOSTE
29
Scelta di destinazione del TFR 1
,
Dipendenti Poste Italiane assunti prima del 28.4.1993 iscritto a FONDOPOSTE
Scelta esplicita
Silenzio assenso
Mantenimento: il TFR maturando
residuo in azienda (poi confluisce nel Fondo
presso la
Tesoreria dello Stato, gestito
dall’INPS
Conferimento: il TFR maturando
Residuo (4,41%) confluisce a
FONDOPOSTE
30
Scelta di destinazione del TFR 2
.
Dipendenti Poste Italiane assunti prima del 1993 non iscritti a FONDOPOSTE
Scelta esplicita
Mantenimento: l’intero TFR
Resta in azienda e va nel Fondo c/o
La Tesoreria dello Stato, gestito
dall’INPS
Silenzio assenso
Conferimento: l’intero TFR
confluisce
nel FONDOPOSTE
EVENTUALE CONTR. INDIVIDUALE
Conferimento: il TFR / 2,50 o intero
confluisce a FONDOPOSTE, nei Fondi
Aperti oppure in P.I.P.
EVENTUALE CONTRIBUZIONE
INDIVIDUALE
31
Scelta di destinazione del TFR 3
.
Dipendenti Poste Italiane assunti dopo il 1993 non iscritti a FONDOPOSTE
Scelta esplicita
Silenzio assenso
Mantenimento: intero TFR
In azienda (va alla Tesoreria dello
Stato – conto gestito da INPS)
Conferimento
intero TFR maturando al
FONDOPOSTE
Conferimento: intero TFR
maturando a FONDOPOSTE,
ai Fondi aperti, a un P.I.P.
32
Scelta di destinazione del TFR 4
.
Dipendenti Poste Italiane assunti dopo il 1993 iscritti a FONDOPOSTE
Nessuna scelta
Il loro TFR è già interamente
Destinato a
FONDOPOSTE
33
Scelta di destinazione del TFR
.
LAVORATORI NON ISCRITTI A FONDOPOSTE
Il conferimento del TFR
Deve essere contestuale all’adesione a
FONDOPOSTE (oppure ad altro Fondo o PIP)
Il modulo di adesione deve essere allegato
Alla modulistica da utilizzare per il conferimento
34
Scelta di destinazione del TFR
.
CONSIGLI E ISTRUZIONI PER L’USO
La scelta deve essere meditata e non affrettata
(ci sono 6 mesi di tempo)
La scelta di conferimento è definitiva;
La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere
Sempre modificata dal lavoratore
E’ assolutamente necessario utilizzare la
Modulistica ufficiale messa a disposizione
Dal Governo con un apposito decreto
35
Scelta di destinazione del TFR
.
EFFETTI TEMPORALI DELLE SCELTE
La scelta DI DESTINAZIONE ESPLICITA produce i suoi
Effetti a partire dal momento delle scelta stessa
Il conferimento TACITO produce i suoi effetti
da 1 luglio
(dopo sei mesi per i nuovi assunti)
36
TFR e Fondi Pensione a confronto*
Periodi di riferimento
Rendimento Fondi
Pensione negoziali
Rivalutazione netta
TFR
dal 31.12.02
al 31.08.06
19,8%
10,3%
dal 31.12.04
al 31.08.06
9,2%
4,7%
*Fonte: Covip
37
Fondi pensione: i protagonisti
Responsabilità generale
(Consiglio d’Amministrazione, Sindaci,
Responsabile del Fondo)
Soggetti
Uno o più gestori (SGR, SIM, Banche)
(individuati dal C.d.A.)
Banca depositaria
(individuata dal C.d.A.)
Service amministrativo
38
Previdenza complementare
Fondi pensione
Aperti
Chiusi
(negoziali)
P.I.P.
39
Fondi pensione a confronto
Gestione orientata al fine previdenziale
(non ha fini di lucro)
Principali vantaggi
del Fondo negoziale
sul Fondo aperto
O sul P.I.P.
Minori costi di gestione (per
Fondoposte 0,…..)
Controllo dei soci sulla gestione
Contribuzione aggiuntiva dell’Azienda
40
Fondoposte
CHE COSA E’
E’ il fondo di previdenza complementare
Di natura negoziale dei lavoratori
Delle aziende del Gruppo Poste
Che applicano il CCNL
E’ stato istituito per volere delle OO.SS.
E di Poste Italiane Spa nel 2002
41
Fondoposte
COMPARTI PER LA GESTIONE FINANZIARIA
COMPARTO GARANTITO.
Accoglie il TFR
Conferito mediante silenzio/assenso.
È gestito da UNIPOL e JP MORGAN
COMPARTO BILANCIATO
Accoglie i contributi dei vecchi iscritti e
Dei nuovi che compiano una scelta esplicita.
Anche chi conferisce il TFR con il
Silenzio assenso può poi cambiare
È gestito da vari soggetti tra cui
MPS e ABN AMRO.
42
Fondoposte
Linee del COMPARTO BILANCIATO
Tre linee gestionali:
SICURA (ca 5% azionario)
BILANCIATA (ca 20% azionario)
DINAMICA (ca 40% azionario)
43
Previdenza complementare: concetti
chiave per la gestione finanziaria
Switch
Portafoglio
Profilo di rischio
Benchmark
44
TFR 1
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006
Il/La sottoscritto/a
…………………….......……………............................................................................,
nato/a a.............................................il....................., codice fiscale
......................................................, dipendente del…
…………………..……..................................................................................................,
Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene
SEZIONE 1
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del
31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE
o
che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal
periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica
complementare…………..………………………………………....…........................alla quale il sottoscritto ha aderito in data
...../...../….;
Allega: copia del modulo di adesione
o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque
ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1)
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica
complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.
SEZIONE 2
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31
dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005
DISPONE
oche venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione
………………………………………………….……….., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale
versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
oche venga conferita al fondo pensione ……………………………………….....……………, al quale il sottoscritto già aderisce alla
data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR
che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.
SEZIONE 3
Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del
31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e
ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005
DISPONE
oche il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque
ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1)
oche il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……....% prevista dai vigenti accordi o contratti
collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
………………………………………………………………….........., alla quale
il sottoscritto ha aderito in data
....…/...../........, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo
2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
oche il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
della presente, alla seguente forma pensionistica complementare................................................................., alla quale il
sottoscritto ha aderito in data ....../....../.......
Allega: copia del modulo di adesione
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine
rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica
complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.
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