Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE 24 ORE Tfr al Fondo di Tesoreria: le ultime istruzioni Inps Antonino Cannioto Esperto in materia previdenziale Giuseppe Maccarone Consulente del lavoro in Roma Facendo seguito a quanto precedentemente dispo sto con circolare n. 70/2007, in merito agli obbli ghi contributivi dovuti al Fondo di Tesoreria, l’Isti tuto (messaggio 26 aprile 2007, n. 10577) forni sce ulteriori e importanti integrazioni La riforma della previdenza complementare e in particolare le problematiche connesse al Fondo di Tesoreria Inps continuano ad essere al centro del l’attenzione degli addetti ai lavori. A pochi giorni dalla pubblicazione della circolare n. 70/2007, con cui ha provveduto a illustrare portata e funzionalità del Fondo e a fornire alle aziende le relative istruzioni operative, l’Istituto di previdenza ritorna, infatti, sull’argomento e, con il messaggio n. 10577/2007, fornisce ulteriori pre cisazioni e integrazioni riguardanti l’individuazio ne del Tfr da destinare al Fondo di Tesoreria e il calcolo della media dei lavoratori occupati; inoltre l’Inps rende noto che sarà implementato il flusso EMens con alcuni dati riguardanti la gestione del trattamento di fine rapporto. N. 19 19 -- 4 4 maggio maggio 2007 2007 N. Precisazioni sui criteri da seguire per il calcolo della media Come indicato nella circolare n. 70/2007, l’obbli go del trasferimento delle quote di Tfr allo speciale Fondo gestito dall’Inps riguarda le aziende del set tore privato (esclusi i datori di lavoro domestici), con un numero di dipendenti pari o superiore a 50. Per le aziende in essere al 31 dicembre 2006, la consistenza aziendale va determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nel l’anno 2006 ovvero nel minor periodo per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso del lo stesso anno a nulla rilevando le successive eventuali oscillazioni; mentre per quelle di succes siva costituzione la media dei lavoratori da consi derare è quella riferita all’anno solare (1° gennaio 31 dicembre) di inizio attività. (1) 10 Su questo specifico punto l’Inps chiarisce che, nel l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia titolare di più posizioni contributive ovvero operi avvalendosi di diverse sedi, stabilimenti ecc., la media va calcola ta avendo riguardo alla struttura aziendale nella sua interezza. Si consideri, ad esempio, un datore di lavoro che, nell’anno 2006, ha operato sul territorio avvalen dosi di tre filiali: Milano, Firenze e Roma in cui ha rispettivamente occupato in media 37, 42 e 90 lavoratori. Considerando le singole realtà, autono mamente individuate, l’obbligo nei riguardi del Fondo di Tesoreria sorgerebbe solamente con rife rimento ai lavoratori occupati nella filiale di Ro ma. In realtà, poiché la media va calcolata sull’in tera azienda, l’obbligo sussiste per i lavoratori operanti presso tutte e tre le filiali, ricorrendone i presupposti. Lavoratori assunti a partire dall’1.1.2007 e obblighi nei confronti del Fondo di Tesoreria Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro inizia in data successiva al 31 dicembre 2006 che entro sei mesi dall’assunzione conferiscono, con moda lità tacite o esplicite, il Tfr a forme pensionistiche complementari, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto dalla data di assunzione fino al mese precedente quello di conferimento. L’im porto da versare sarà corrispondente alla quota di Tfr maturata dai lavoratori a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni. Si ipotizzi il caso di un lavoratore(1) assunto in data 1° marzo 2007, il quale ad agosto 2007 conse gni il modulo TFR2 con la contestuale iscrizione a previdenza complementare e relativa destinazio ne del 60% del proprio Tfr. Gli obblighi nei confronti del Fondo di Tesoreria riguarderanno: q l’intero Tfr dalla data di assunzione al mese antecedente la scelta, rivalutato; Si tratta di un lavoratore «vecchio iscritto alla previdenza pubblica» con primo contributo obbligatorio entro il 28 aprile 1993. Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE 24 ORE Per chi si versa al Fondo di Tesoreria Lavoratori in forza al 31.12.2006 Periodo Cod. Periodo Cod. Cod. Tipologia Cosa si versa corrente DM10 arretrato DM10 Rival. DM10 Per chi resta Tutto il Tfr totalmente in Tfr dall’1.1.2007 in poi Dall’1.1.2007 al Tutto (*) il Tfr dall’1.1.2007 Dal mese (1) CF01 m e s e ( 1 ) p r e c e - CF02 SI CF11 (1) precedente la della scelta al mese Per chi rimane in dente la scelta Tfr parzialmente scelta e parte del Tfr dal mese(1) della scelta (*) O comunque il Tfr residuo per chi è già iscritto alla Previdenza Complementare. (1) Mese di scelta = mese di consegna del TFR1. Tipologia Per chi resta totalmente in Tfr Per chi decide di versare tutto il Tfr a Prev. Complementare Per chi decide di versare parte del Tfr a Prev. Complem. Per chi tace Per chi si versa al Fondo di Tesoreria Lavoratori assunti dall’1.1.2007 Periodo Codice Periodo Codice Riv. Cosa si versa corrente DM10 arretrato DM10 Tutto il Tfr dalla data D a l m e s e ( 1 ) Da data di assundi assunzione in poi post scelta CF01 zione al mese(1) di CF02 SI scelta Tfr da data di assunDa data di assunzione a mese ( 1 ) ante zione al mese (1) CF02 SI scelta ante scelta Tutto il Tfr da assun- Tfr parziale zione a mese ( 1 ) ante d a l m e s e ( 1 ) scelta e parte Tfr da scelta mese(1) scelta Tutto il Tfr da data di assunzione a mese ante scadenza semestre Codice DM10 CF11 CF11 CF01 Tfr totale da data di assunzione al mese(1) ante scelta CF02 SI CF11 - Tutto CF02 SI CF11 (1) mese di scelta = mese di consegna del TFR2. (2) Effetti delle scelte dei lavoratori Secondo quanto affermato dall’Inps con il messag gio in commento, la data di compilazione dei mo delli TFR1 e/o TFR2 assume rilievo ai fini dell’in dividuazione delle quote di Tfr da destinare al Fondo di Tesoreria. Con questa precisazione l’Istituto di previdenza si allinea a quanto indicato dalla Covip nella delibe ra del 21 marzo 2007. La precisazione risolve una difficoltà operativa che poteva sorgere in caso di mancata coincidenza della data indicata sui modelli di scelta con quella di ricezione da parte del datore di lavoro. Alla luce degli orientamenti espressi dagli organi competenti, gli obblighi datoriali nei riguardi del Fondo di Tesoreria, in relazione alle scelte effet tuate dai lavoratori, hanno determinato una riela borazione di alcune tabelle pubblicate su Guida al Lavoro n. 16/2007, che riportiamo qui in alto. Per meglio focalizzare la nuova situazione si consi deri il seguente esempio. N. 19 - 4 maggio 2007 q la quota pari al 40% del Tfr residuo, dal mese della scelta (agosto 2007). Seguendo le indicazioni contenute nel decreto, nonché le istruzioni riportate nella circolare n. 70/2007, il versamento al Fondo di Tesoreria va effettuato a partire dal periodo successivo alla consegna del TFR2. Poiché, tuttavia, per detti lavoratori gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano in ogni caso a prescindere dalla scelta operata dai lavoratori, con il messaggio in rassegna l’Inps ri corda ai datori di lavoro che il versamento può essere eseguito anche mensilmente, risparmiando così il 2,74% di rivalutazione. Appare utile, altresì, segnalare che se il datore di lavoro adotta questa soluzione e il rapporto di lavoro cessa nel semestre, senza che il lavoratore abbia manifestato la propria scelta, questi ha dirit to alla liquidazione del Tfr da parte del datore di lavoro(2) che potrà, quindi, recuperare gli importi versati al Fondo di Tesoreria. Deliberazione Covip 21 marzo 2007. 11 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Lavoratrice vecchia iscritta alla previdenza pubbli ca, assente per maternità, che decide di versare alla previdenza complementare il 40% del suo tratta mento di fine rapporto e rimanere in regime di Tfr per il restante 60%. Il datore di lavoro occupa almeno 50 dipendenti ed è obbligato a trasferire il Tfr al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps. La lavo ratrice si iscrive al Fondo di previdenza comple mentare e compila il modello TFR1 in data 30.4.2007, trasmettendolo all’azienda, tramite let tera raccomandata, il 3.5.2007. Nell’esempio, quin di, rilevano due momenti importanti: il mese di iscrizione a previdenza complementare e di relati va redazione del modello (aprile) e il mese in cui lo stesso è pervenuto al datore di lavoro (maggio). È opportuno tenere presente che il mese di rice zione del modello serve solo a identificare quando sorge per il datore di lavoro l’obbligo di versare il Tfr, mentre per l’individuazione del periodo di maturazione del Tfr stesso da trasferire vale la data indicata sul modello TFR1. In considerazio ne di quanto precede, quindi, l’azienda verserà: q dal mese di luglio alla forma pensionistica complementare prescelta il 40% del Tfr matura to dalla lavoratrice a partire dal mese di aprile (si noti che il versamento slitta a luglio per effetto dell’adeguamento dei fondi alla nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 252/2005); q il 16/7, con il DM10/2 di giugno, al Fondo di Tesoreria, l’intero Tfr maturato nel periodo 1.1.200731.3.2007 oltre al Tfr parziale residuo maturato da aprile in poi (cioè il 60%). Ai fini della compilazione del modello DM10/2 si deve considerare Tfr arretrato quello maturato da gennaio a maggio e che quindi va rivalutato. N. 19 - 4 maggio 2007 12 Conguaglio sul DM10/2 delle somme anticipate dal datore di lavoro In caso di liquidazione dell’intero Tfr (e/o di antici pazione dello stesso) quando vi sono somme accan tonate presso il Fondo di Tesoreria, il datore di lavo ro è chiamato ad anticiparle al lavoratore per conto del Fondo stesso. Il recupero di dette somme, come noto, avviene mediante il collaudato meccanismo del conguaglio dei contributi nel DM10/2, da effet tuarsi nella denuncia mensile riferita al mese di ero gazione del Tfr o delle anticipazioni. A tal fine, occorre utilizzare (diminuendo) prima i contributi/Tfr dovuti al Fondo di Tesoreria; se questi non sono sufficienti, si possono intaccare i contributi dovuti all’INPS, a diverso titolo e solo dopo aver esaurito anche quest’ultima tipologia di contribuzione si possono utilizzare i contributi eventualmente versati ad altri Enti previdenziali coinvolti nella gestione dei dipendenti (Enpals, Ipost, Inpgi, Inpdap). Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Come da noi anticipato su Guida al Lavoro n. 16/2007, l’Inps conferma che le operazioni di conguaglio devono avvenire a valere sui contribu ti a debito del datore di lavoro indicati nel quadro «BC» del DM10 e non sul saldo della denuncia. Restano quindi escluse da detto meccanismo di compensazione le eventuali somme non di com petenza dell’Istituto (quote associative). Non rile vano inoltre, a tal fine, le partite poste a congua glio nel quadro «D» del DM10 a titolo di anticipo di prestazioni (ad esempio malattia, maternità, Anf ecc.), che possono sempre originare un saldo a credito della denuncia mensile. Regolarizzazione dei periodi pregressi Nella circolare n. 70/2007, l’Inps ha concesso i con sueti tre mesi per la regolarizzazione dei periodi pregressi prevedendo una maggiorazione, a titolo di interesse, calcolata in base al 2,74%. I datori di lavo ro hanno così tempo per versare sino al 16 luglio 2007. Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, comprese quindi anche le somme riferite a periodi posteriori alla pubblicazione della citata circolare. Ciò a condi zione che il datore di lavoro abbia ricevuto i modelli di scelta. Qualora i moduli TFR1 o TFR2 gli perven gano nel mese di giugno, il Tfr da versare al Fondo confluirà nel DM10/2 relativo al periodo di paga «luglio 2007» la cui scadenza è il 16.8.2007 (salvo proroga estiva). La stessa cosa vale per i lavoratori silenti già in forza al 31.12.2006 (e per quelli assunti il 1.1.2007), il cui obbligo di versamento diventa esecutivo solo dopo giugno 2007. Per i lavoratori assunti a partire dal 2.1.2007 invece poiché il semestre a disposizione per le scelte è mobile, in funzione della data di assunzione, in caso di silenzio assenso il versamento delle quote di Tfr, degli arre trati e della rivalutazione avverrà con il DM10/2 relativo al primo mese seguente la fine del semestre. E-Mens Come peraltro previsto dal decreto interministe riale 30 gennaio 2007, l’Inps preannuncia una implementazione del flusso EMens. Già dal 30 aprile 2007 i datori di lavoro avranno a disposi zione un nuovo documento tecnico reperibile nel l’area Mensilizzazione del sito www.inps.it. Ovviamente le nuove informazioni da fornire ri guarderanno il Tfr. In particolare verrà aggiunto a quelli già esistenti un nuovo elemento denominato <GestioneTFR>. Questa nuova sezione troverà posto in quella più ampia chiamata <DenunciaIndividuale>. Il Tfr, accantonato al 31 dicembre dell’anno pre cedente a quello della denuncia, continuerà a Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE confluire nell’EMens. Il nuovo elemento <Ge stione TFR> sarà suddiviso in <DestinazioneT FR> e <MeseTFR>. L’elemento <DestinazioneT FR> è quello che più interessa la riforma della previdenza complementare in quanto è deputato a contenere le informazioni sulla scelta operata dai lavoratori in merito alla destinazione del pro prio Tfr. Tale informazione assume particolare ri lievo per l’Inps in quanto, sulla base di detta scel ta, l’Istituto potrà ottimizzare le attività connesse: q alla gestione delle misure compensative vigenti e future; q al riscontro con i versamenti al Fondo di Teso reria, ovviamente per i soggetti obbligati. Un altro degli elementi richiesti è costituito dalla base di calcolo (imponibile) del Tfr. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Circolari Articoli Si tratta dell’importo su cui il datore i lavoro de termina le quote di trattamento di fine rapporto e che risponde ai criteri ex articolo 2120 c.c. Nella nuova gestione del Tfr è opportuno che il datore di lavoro si abitui all’idea che i criteri per l’individuazione dell’imponibile di Tfr (per le aziende obbligate al versamento al Fondo di Teso reria) possano essere sottoposti a verifica da parte dell’Inps, stante la natura contributiva espressa mente attribuita dalla norma alle quote di Tfr da trasferire al Fondo. Altre modifiche sono previste per il nuovo EMens che sarà attivato nel corrente mese di maggio e che i datori di lavoro potranno utilizzare per trasmette re le comunicazioni riferite al mese di aprile 2007. Il testo del messaggio Facendo seguito a quanto reso noto con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, in materia di obblighi con tributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria, si for niscono le seguenti preci sazioni e integrazioni. Inps - Messaggio 26 aprile 2007, n. 10577 Oggetto: Circolare n. 70/2007. Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso E-Mens: esposizione delle informazioni 1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo Ai fini della determinazione del requisito occupaziona le (almeno 50 dipendenti) che, secondo i criteri illustra ti al punto 2, prima e seconda parte della circolare n. 70/2007, fa sorgere l’obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di Tesoreria, occorre tenere conto della strut tura aziendale complessivamente considerata, a pre scindere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata. 2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006 3. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del Tfr (punto 4 della direttiva Covip 21 marzo 2007) Con la direttiva in epigrafe, Covip ha tra l’altro precisa to, tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto ministeriale e nei relativi moduli TFR1 e TFR2, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destina re il Tfr ad una forma pensionistica complementare, così riassumendo: per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della Covip degli adegua menti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta; per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro, per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versa mento del Tfr non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007). Da quanto sopra deriva che, ai fini dell’individuazione dei periodi oggetto di versamento totale o parziale delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, assume rilievo la data di compilazione dei modelli TFR1/ TFR2. Pertanto: per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano conferito una quota di Tfr alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote ma turate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (com N. 19 - 4 maggio 2007 Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corri spondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, mag giorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella del l’effettivo versamento. Considerato, tuttavia, che per detti lavoratori il contribu to in parola, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modello TFR2. In detta ipotesi e con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente (da esporre con il codice CF01), non dovrà essere versato l’importo a titolo di rivalutazione del 2,74%. 13 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Circolari pilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale; nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero Tfr maturando a forme pensionistiche complementari; per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano espressamente o tacitamente la propria volontà di desti nare l’intero Tfr a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è co munque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso. In tal senso devono intendersi le istruzio ni riportate nella Parte Seconda della circolare n. 70/ 2007 al punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione manifestano la propria volontà di destinare una quota di Tfr alla previ denza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote matu rate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compila zione del TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale. 4. Conguaglio delle prestazioni per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria Come illustrato nella più volte richiamata circolare n. 70/2007, la liquidazione delle prestazioni viene effet tuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo. Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del Tfr ovvero delle anticipazioni, le aziende provvedo no al conguaglio delle quote di Tfr corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: 1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; 2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi Ivs e altri minori). A tale ultimo riguardo si precisa che i contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro «BC» del DM10/2, ad eccezione delle quote associative. 5. Regolarizzazione dei periodi pregressi N. 19 - 4 maggio 2007 14 Per effetto di quanto indicato nella citata circolare n. 70/ 2007, al punto 4.1. della Parte Seconda, ed in relazione ai chiarimenti richiesti, si precisa che le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno esse re utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007(1), termine di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga «giugno 2007». Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, sempreché entro tale data i lavoratori abbiano comunicato le scelte al datore di lavoro con la prevista modulistica (TFR1TFR2). Ove la conse gna della predetta modulistica avvenga entro il 30 giugno 2007 (TFR1) ovvero entro il semestre (TFR2), il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16 agosto 2007) ovvero il periodo di paga successivo alla consegna (TFR2), comprensivo degli arretrati. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento. 6. Esposizione delle informazioni nel flusso EMens La struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione <GestioneTFR> dove sono inserite le informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove troveranno posto anche le informazioni relative alla scelta di destinazione del Tfr, attualmente in corso di definizione. Per un esame integrale della nuova struttura si rinvia al Documento tecnico EMens vers. 2.1 del 30 aprile 2007, disponibile da tale data nell’area Mensilizzazio ne del sito Inps. Ad ogni buon conto se ne anticipano e riassumono gli aspetti principali. Il nuovo elemento <GestioneTfr>, inserito nella sezio ne <DenunciaIndividuale> in sequenza al nodo <TFR> nel quale continuerà ad essere esposto l’impor to di Tfr accantonato al 31 dicembre dell’anno prece dente quello della denuncia EMens, è suddiviso in <DestinazioneTFR> e <MeseTFR>. Il primo di tali elementi (in corso di definizione) conter rà le informazioni sulla scelta di destinazione del Tfr, mentre il secondo le informazioni mensili individuali. L’elemento <MeseTFR> è così composto: 1. <BaseCalcoloTFR> che contiene l’importo mensile preso a base per il calcolo del Tfr del mese; 2. <MeseTesoreria> a sua volta suddiviso in: 2a <Contribuzione> dove trovano posto gli importi versati al Fondo di Tesoreria; 2b <Prestazione> dove trovano posto gli importi recu perati in seguito a liquidazione o anticipazione di Tfr. L’elemento <Contribuzione> è ulteriormente suddiviso in <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso> corri spondenti, a livello individuale, rispettivamente a quan to esposto nel quadro BC del mod. DM10 con i codici CF01 e CF02. Nel flusso EMens non vengono invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggio razione indicate nel mod. DM10 con il codice CF11. Analogamente l’elemento <Prestazione> è ulterior mente suddiviso in <ImportoLiquidazione> che contie ne, a livello individuale, la somma dei recuperi per liquidazione del Tfr, esposti nel quadro D del mod. DM10 con i codici PF10 e/o PF20, e <ImportoAntici pazione> che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per anticipazione del Tfr, esposti con i codici PA10 e/o PA20. Il flusso EMens, così strutturato, sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio onde consentire la trasmissione delle denunce in competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesore ria. Qualora la predisposizione delle procedure informa tiche non consentisse l’aggiornamento del flusso EMens contestualmente a quello DM10 e quindi vi fossero im porti versati con il mod. DM10 e non documentati a livello individuale nel flusso EMens, questi potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell’ele mento <Contribuzione> <ImportoPregresso>, pur se esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01. Quanto prima sarà inoltre resa disponibile la struttura delle informazioni relative alla scelta di destinazione del Tfr ed alle informazioni mensili per la generalità dei lavoratori.