La previdenza complementare ed il TFR: le
novità del disegno di legge finanziaria
novembre 2006
Presentazione di Angelo Marinelli
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
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MACRO AREE DELLA RIFORMA della
previdenza complementare
Liberalizzazione del settore
della previdenza complementare
(equiparazione fra le forme pens.)
Disciplina fiscale della
previdenza complementare
Norme a sostegno
dell’adesione
(silenzio – assenso)
Modificazioni al regime
Compensazioni alle imprese
delle prestazioni
per il conferimento del TFR
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I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007
Fondo chiuso
manifestare una SCELTA
ESPLICITA
Dal 1° gennaio
2007 il
lavoratore
dipendente del
settore privato
ha sei mesi di
tempo per
Decidere di mantenere
il TFR in azienda in
tutto (per i lavoratori
non iscritti ai fondi
pensione) o in parte
scegliere di destinare il tfr maturando ad
una forma pensionistica complementare,
collettiva o individuale (ed eventualmente il
suo contributo, attivando anche la
contribuzione del datore di lavoro prevista
dai CCNL)
N.B.: il contributo del datore di lavoro non
spetta nel caso un cui si scelga una forma
pensionistica diversa da quella prevista dai
medesimi accordi collettivi
PIP – Piano individuale
pensionistico
Fondo aperto con adesione individuale
Le forme pensionistiche ricevono il versamento del
TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle
adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1°
luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento
dell’adesione)
manifestare una SCELTA TACITA
(Silenzio – assenso)
Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1°
gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei
mesi dall’assunzione se successiva, il TFR
viene conferito:
- Se l’azienda ha almeno 50 addetti, il datore di
lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per
l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato
e gestito dall’INPS
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al Fondo chiuso,
o ad altra forma pensionistica complementare
eventualmente prevista da un accordo
collettivo aziendale (ma non si ha diritto al
contributo del datore di lavoro)
Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e
NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda
provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione
complementare residuale istituito presso l’Inps
(N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non
confondere con quello istituito presso tesoreria
di
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Stato)
Il fondo per l’erogazione del TFR
ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84
DDL finanziaria 2007)
Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello
Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria
statale.
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Il fondo per l’erogazione del TFR
ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84
DDL finanziaria 2007)
Con effetto dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota
di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50
addetto.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con
Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata
dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in
sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo
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Il fondo per la gestione dei TFR (3)
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Verso l’inclusione della previdenza complementare nel
concetto di previdenza sociale…
La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede,
fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema
della previdenza complementare”
I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 (a
partire dal 1° gennaio 2007, in base alla novità che saranno introdotte con
apposito Decreto Legge ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica
collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico
individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità
previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa)
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Dal 1.1.2007
• Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee
d’investimento in contemporanea nello stesso fondo
• Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non
comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in
tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)!
* versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si
aderisce con la propria quota e quindi non si riceve quella aziendale.
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TFR: trasferimento dal 1.1.2007
Il Decreto legge approvato dal CdM il 10 novembre 2006 prevede che le forme pensionistiche ricevano il
versamento del TFR ( seguito di adesione tacita o esplicita) e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle
adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, a decorrere dal 1° luglio
2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione). Tale norma consente di iniziare la raccolta
delle adesioni il 1° gennaio 2007 ma di posticipare il momento del versamento al 1° luglio, in modo da
consentire alla Covip di verificare l’adeguamento dei fondi alla nuova disciplina.
IL FONDO è tenuto a:
•
adottare una linea che garantisca la restituzione del capitale versato per la raccolta del
TFR conferito tacitamente e che assicuri rendimenti pari o superiori allla rivalutazione del
TFR aziendale, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale
•
GARANZIA vuol dire:certezza della restituzione del capitale versato
* al netto di oneri (costi contenuti)
* al pensionamento e ad eventi definiti
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La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria
•Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme
pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene
destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la
Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS
•Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007),
o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può:
Aderire ad una forma
pensionistica complementare,
collettiva o individuale
Manifestare il proprio dissenso
all’adesione
Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta il 1° luglio
2007, con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione
Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di
50 addetti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei
lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti
va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine
rapporto
1)
Non esprimere alcuna scelta
(silenzio)
2)
3)
TFR NEI FONDI CONTRATTUALI il 1-07-07salvo accordo
aziendale per destinazione ad altra forma collettiva;
in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con
più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale)
nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il
TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi
con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di
previdenza complementare).
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Il silenzio assenso
LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93
A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono:
1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 addetti
verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto)
2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione
IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE
B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono
1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 addetti verrà destinato al Fondo
pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS)
2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare
50%-elevabile succ.)
(nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del
IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93
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TFR e “silenzio assenso”
Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le
parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il
silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere
notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale):
•ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni;
•ai fondi pensione “contrattuali”;
•ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA;
•ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di
cooperative
In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior
numero di lavoratori
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Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR
non altrimenti devoluto
Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto,
non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il
TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma
pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o
contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia
destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al
fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS.
* Con gli effetti di cui alla legge finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 addetti
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Il silenzio –assenso: la tempistica probabile
Dal 1° gennaio 2007
Il datore di lavoro deve informare
ciascun dipendente delle scelte disponibili
Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni
relative al Tfr
un mese prima della
scadenza dei sei mesi
Dopo il periodo dei sei mesi
utili per esercitare una
scelta esplicita (dal 1°
luglio 2007)
Le quote di TFR maturando
non destinate alla previdenza
complementare
il datore di lavoro deve comunicare ai
dipendenti che non abbiano ancora optato
il fondo di destinazione del Tfr alla
scadenza del semestre
Scade il termine per esercitare le opzioni
ed il Tfr inizia ad essere versato al
fondo pensione di riferimento
il Tfr maturando non optato resta in
azienda se l’impresa ha meno di 50 addetti;
va al fondo per l’erogazione dei trattamenti
di fine rapporto se l’impresa ha almeno 50
addetti
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Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR
maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme
pensionistiche complementari
Silenzio
nei 6 mesi
C’é una forma pensionistica complementare collettiva ?
Sì
Sì
C’é una sola forma collettiva di riferimento
(fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)?
No
C’é un accordo a livello aziendale
sulla forma di destinazione?
Sì
Il Tfr è devoluto
alla forma
Il Tfr è devoluto
alla forma
individuata dall’accordo
No
Esiste una forma con più iscritti in azienda?
No
No
Sì
Il Tfr è devoluto
alla forma
con più iscritti
Il Tfr è devoluto al fondo residuale INPS
In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 addetti decida esplicitamente la non
destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà
destinata al Fondo pubblico per l’erogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato
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• Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il
TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione
del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato
• Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, in relazione
ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri
dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge
finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione
dei trattamenti di fine rapporto;
•Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di
garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR;
•Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al
quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche
complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6
per cento per le imprese con meno di 50 addetti);
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Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR
verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo
per l’erogazione del TFR
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LIVELLI DI INFORMAZIONE
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE:
soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip,
Mefop)
INFORMAZIONE NELLE AZIENDE
(funzionale al silenzio-assenso/tacito conferimento del TFR)
INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI
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Obblighi informativi dei fondi pensione
I fondi pensione dovranno dotarsi per le adesioni successive al 1° gennaio
2008, di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni redatta in
conformità allo schema predisposto dalla COVIP
Obiettivi:
•omogeneità degli standard di rappresentazione delle informazioni
delle diverse forme pensionistiche (comparabilità delle diverse
offerte);
•definizione di un “Indicatore sintetico dei costi”, costruito in modo
da fornire, mediante ricorso ad unico valore, una rappresentazione
immediata dell’onerosità della partecipazione alle diverse forme
pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di ciascuna di
esse
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Obblighi informativi a carico
dei datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa
scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse
scelte disponibili, secondo la seguente tempistica:
•In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a
quella data;
•Contestualmente all’assunzione per i lavoratori assunti successivamente
all’entrata in vigore del decreto
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del
TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i
lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi
dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di
lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna
volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma
pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso
di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre
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OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMETARI
prospetto informativo per la raccolta
delle adesioni dove è evidenziato
l’indicatore sintetico dei costi
• Nota informativa
•Scheda sintetica – che ha lo scopo, in
modo semplice, di introdurre l’aderente ai
meccanismi di funzionamento e alle
condizioni di partecipazione alla forma
pensionistica complementare
•Progetto esemplificativo – da mettere a
disposizione dell’aderente in forme e con
modalità idonee, incluso l’utilizzo di
strumenti informatici anche
successivamente all’adesione
accessibilità, sinteticità e
immediatezza delle informazioni
fornite sui meccanismi di
funzionamento e sulle condizioni di
partecipazione
fornire all’aderente un’indicazione
dell’evoluzione nel tempo della
posizione individuale e l’importo iniziale
della prestazione complementare,
consentendogli di avere un’idea delle
conseguenze che tali scelte avranno nel
tempo
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Nota informativa
Obiettivo:
 Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche,
dettando disposizioni volte all’applicazione di “regole comuni”
Strumento:
 Schema unico rivolto a tutte le forme pensionistiche complementari
Metodologia:
 Allineamento degli standard di trasparenza, in riferimento sia ai contenuti che alla
struttura dell’informazione
Struttura:
 Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”
 Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo”
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Scheda sintetica
Obiettivo:
 Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche,
dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni
Strumento:
 Schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari
Metodologia:
 Allineamento degli standard di trasparenza sia per contenuti che per struttura
dell’informazione
 Simile ai “Key features” degli schemi pensionistici anglosassoni
 Privilegia accessibilità/ sinteticità/immediatezza delle informazioni: una sorta di
brochure del FP
Struttura:
 Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”
 Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo”
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Il progetto esemplificativo
• Il Progetto è volto a fornire un’indicazione dell’evoluzione
nel tempo della posizione individuale e dell’importo
iniziale della prestazione complementare.
• Lo stesso costituisce anche uno strumento utile
all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla
partecipazione (misura della contribuzione, linea di
investimento, ecc.), consentendogli di avere un’idea delle
conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo
• I parametri e le procedure di calcolo del Progetto saranno
stabilite da Covip
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