Gennaio 2007 Informando A cura della FISAC CGIL R. S. A. Banca Credito Cooperativo di Roma Foglio interno di informazione agli iscritti Anno 1 — Numero 1 Speciale riforma della Previdenza complementare e del TFR 1 gennaio 2007 TFR che fare? Con all’avvio dal 1 gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare, attuata con il D.Lgs. 252/05, comprendente anche la riforma del Trattamento di Fine Rapporto, pertanto entro sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, o entro sei mesi dall’assunzione se successiva a tale data le lavoratrici ed i lavoratori dovranno scegliere se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda. Convinti che ogni lavoratrice/lavoratore dovrà effettuare una valutazione e scelta consapevole circa la destinazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto, con la presente pubblicazione cercheremo di fornire, seppur nella brevità, informazioni ed indicazioni utili a tale fine, con particolare riferimento alla situazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito Cooperativo. Riassumendo: Dal 1° gennaio 2007 ciascuna lavoratrice/lavoratore potrà scegliere di destinare il proprio TFR futuro al Fondo Pensione o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. La destinazione del TFR futuro al Fondo Pensione potrà avvenire, sia con modalità esplicite sia con modalità tacite (silenzio assenso): • riguarda esclusivamente il TFR futuro; il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; • se il lavoratore non è ancora iscritto al fondo pensione, con la devoluzione al Fondo Pensione, determina l’automatica iscrizione al Fondo stesso; • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata in favore della devoluzione al Fondo Pensione. Qualora il lavoratore decida di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro, in caso di aziende con più di 49 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall’INPS. Per il lavoratore non cambia nulla, in quanto il datore di lavoro dovrà comunque provvedere alle richieste di liquidazione e/o anticipo del TFR, con rivalsa nei confronti dell’Inps. La scelta deve essere esercitata entro sei mesi dal 1/01/2007 o dalla data di assunzione se successiva a tale data. La scelta deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. Segue a pagina 2 Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.fisacbccroma.org o contattare i rappresentanti della FISAC CGIL in azienda o presso le strutture territoriali della FISAC e della CGIL Sono disponibili: una breve nota sulla riforma della previdenza complementare e del TFR, il glossario della previdenza complementare, un modello di lettera tipo per il conferimento del TFR al Fondo Pensione. Lo stesso materiale informativo sarà a breve disponibile anche nella bacheca sindacale sulla intranet aziendale. Speciale riforma della Previdenza complementare e del TFR- 1 gennaio 2007 TFR che fare? Con riferimento alla vigente normativa ed in relazione alla anzianità contributiva maturata negli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse modalità e opportunità di scelta sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Ad oggi, nel settore del Credito Cooperativo, possiamo distinguere tre diverse tipologie di lavoratori, già iscritti al Fondo Pensione: “vecchi iscritti”, lavoratrici e lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare anteriormente il 28 aprile 1993, al momento non versano TFR al Fondo, “nuovi iscritti”, lavoratici e lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare posteriormente il 28 aprile 1993, ma già occupati prima di tale data, costoro nel nostro Fondo già versano una parte di TFR (pari la 50% della contribuzione complessiva annuale -dipendente + azienda). “iscritti di prima occupazione”, lavoratici e lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare successivamente al 28 aprile 1993, che alla data del 28 aprile 1993 non hanno una posizione previdenziale obbligatoria aperta (almeno una settimana di contributi versati), costoro già versano al nostro Fondo l’intero ammontare del TFR. MODALITA’ ESPLICITA Possibilità di scelta per il conferimento del TFR Vecchi Iscritti Lascia il TFR in azienda. Decide di conferire l’intero TFR al Fondo Pensione Nazionale Se l’azienda di appartenenza ha più di 49 dipendenti il TFR confluisce presso un fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS. Salvo successivo ripensamento in favore del conferimento al fondo pensione Nuovi iscritti Lascia il residuo TFR in azienda. Se l’azienda di appartenenza ha più di 49 dipendenti il residuo TFR confluisce presso il fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS. Salvo successivo ripensamento in favore del conferimento al fondo pensione Decide di conferire l’intero TFR (o al minimo il 50%) al Fondo Pensione Nazionale Segue a pagina 3 Foglio interno di informazione agli iscritti Anno 1 — Numero 1 Pagina 2 Speciale riforma della Previdenza complementare e del TFR- 1 gennaio 2007 TFR che fare? Segue da pag 2 MODALITA’ ESPLICITA Possibilità di scelta per il conferimento del TFR Iscritti di prima occupazione L’intero TFR viene conferito al Fondo Pensione Nazionale MODALITA’ TACITA (SILENZIO ASSENSO) Per tutti i lavoratori di qualsiasi tipologia che al 30 giugno 2007 non abbiano esercitato alcuna scelta, il relativo TFR verrà conferito al Fondo Pensione Nazionale. IMPORTANTE Le somme relative al Tfr di cui sopra saranno obbligatoriamente investite dal Fondo su di una linea di investimento garantita. Tale linea di investimento, a contenuto prudenziale, che dovrà essere prevista in ogni fondo, garantisce la restituzione del capitale. Nel rammentare che la devoluzione del TFR al Fondo avrà decorrenza dal momento in cui si esercita l’opzione (ad esempio: se l’opzione di adesione al fondo viene effettuata nel maggio 2007 il TFR relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2007 resta in azienda), ferma restando la libera scelta di ogni lavoratrice e lavoratore, ci permettiamo di suggerire di comunicare la volontà di conferimento del proprio TFR già entro gennaio 2007. Perché scegliere di conferire il TFR al Fondo Pensione Nazionale? Dopo la riforma del sistema previdenziale pubblico, con i nuovi criteri di calcolo della pensione INPS c.d. “metodo contributivo” la pensione che si percepirà alla fine del percorso lavorativo sarà circa il 50% dello stipendio, è quindi indispensabile prevedere, in particolare per i più giovani, sia l’adesione al Fondo Pensione sia la massima contribuzione allo stesso; Nei fondi negoziali, come nel caso del nostro Fondo Pensione, è prevista la presenza nei Comitati Amministratori la presenza dei rappresentanti degli iscritti; Minori costi di gestione rispetto alle forme di previdenza complementare individuale “fondi aperti” o polizze previdenziali; Gli iscritti ad un fondo pensione godono di benefici fiscali (deducibiltà dei contributi versati, tassazione agevolata dei rendimenti e delle prestazioni ed anche in caso di anticipazioni) – (per maggior dettaglio vedi l’opuscolo le parole della previdenza) Foglio interno di informazione agli iscritti Anno 1 — Numero 1 Pagina 3 A cura della FISAC CGIL R. S. A. Banca Credito 00185 - Roma - Via Buonarroti, 12 67100- L'Aquila - Via del Crocifisso 10 Riassumendo… Sono iscritto al Fondo Pensione e: RM Tel.: 064873579-667-681 Fax: 0648916728 AQ Tel.: 08626600208 Fax: 08626600250 E-mail: [email protected] Verso già il TFR alla previdenza complementare? Cosa posso fare? NO, (ho iniziato a lavorare e sono iscritto all’INPS prima del 29/4/1993) Posso lasciare il TFr in azienda, oppure versarlo, tutto o in parte, al Fondo Pensione SI, IN PARTE Posso lasciare il TFR residuo in azienda oppure versarlo, integralmente, al Fondo Pensione SI TUTTO Non devo fare nulla, ho già scelto in precedenza di versare tutto il TFR al Fondo Pensione Consulta il sito internet Www.fisacbccroma.org WWW.FISACBCCROMA.ORG "Si deve pensare oltre che a se stessi anche agli altri e oltre che al presente anche al futuro" Luciano Lama La rappresentanza sindacale della FISAC CGIL in Banca di Credito Cooperativo di Roma è composta da: Alcune note sul Fondo Pensione Nazionale Il Fondo Nazionale di Previdenza per il Personale delle Casse Rurali ed Artigiane, nasce in forza dell’accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 18 febbraio 1987 sottoscritto da Federcasse e dalle OO. SS. firmatarie del CCNL di categoria. Successivamente il 3 dicembre 1998, il Fondo ha assunto la denominazione Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane. Nel corso dei primi mesi del 2007 il Fondo è chiamato ad una serie di attività che vanno dalle modifiche statutarie, dovute per l’adeguamento anche dei fondi preesistenti alla nuova disciplina della previdenza complementare, alla istituzione ed avvio della gestione multicomparto, che permetterà ad ogni iscritto di poter scegliere tra le varie linee di investimento previste quella che più è rispondente alla sua propensione al rischio ed alle proprie esigenze future anche in riferimento alla anzianità. Ad oggi il Fondo conta oltre 26.000 iscritti, di cui il 34% donne e il 66% uomini. Amministra un patrimonio di circa 870 milioni di euro, con una gestione monocomparto, con un rendimento il linea con fondi equivalenti e con il benchmark . Comparazione dei tassi di interesse degli ultimi dieci anni dal 1995 al 2005: TASSI INTERESSE 1995/2005 60 57,53 50 40 30 28,43 36,17 20 10 0 INFLAZIONE FONDO 1 TFR TFR FONDO INFLAZIONE