Gennaio 2007
Informando
A cura della FISAC CGIL R. S. A. Banca Credito Cooperativo di Roma
Foglio interno di informazione agli iscritti
Anno 1 — Numero 1
Speciale riforma della Previdenza complementare e del TFR
1 gennaio 2007 TFR che fare?
Con all’avvio dal 1 gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare, attuata con il D.Lgs. 252/05, comprendente anche la riforma del Trattamento di Fine Rapporto, pertanto entro sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2007, o entro sei mesi dall’assunzione se successiva a tale data le lavoratrici ed i lavoratori
dovranno scegliere se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR maturando alla previdenza complementare o
lasciarlo in azienda.
Convinti che ogni lavoratrice/lavoratore dovrà effettuare una valutazione e scelta consapevole circa la destinazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto, con la presente pubblicazione cercheremo di fornire,
seppur nella brevità, informazioni ed indicazioni utili a tale fine, con particolare riferimento alla situazione
delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito Cooperativo.
Riassumendo:
Dal 1° gennaio 2007 ciascuna lavoratrice/lavoratore potrà scegliere di destinare il proprio TFR futuro al Fondo Pensione o mantenere il
TFR presso il datore di lavoro.
La destinazione del TFR futuro al Fondo Pensione potrà avvenire, sia con modalità esplicite sia con modalità tacite (silenzio assenso):
• riguarda esclusivamente il TFR futuro; il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione
resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le
rivalutazioni di legge;
• se il lavoratore non è ancora iscritto al fondo pensione, con la devoluzione al Fondo Pensione, determina l’automatica iscrizione al Fondo stesso;
• non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro
può in ogni momento essere revocata in favore della devoluzione al Fondo Pensione.
Qualora il lavoratore decida di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro, in caso di aziende
con più di 49 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del
TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall’INPS. Per il lavoratore non cambia nulla, in quanto il datore di lavoro dovrà comunque
provvedere alle richieste di liquidazione e/o anticipo del TFR, con rivalsa nei confronti dell’Inps.
La scelta deve essere esercitata entro sei mesi dal 1/01/2007 o dalla data di assunzione se successiva a tale data.
La scelta deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore
di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
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Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.fisacbccroma.org o contattare i rappresentanti della FISAC CGIL
in azienda o presso le strutture territoriali della FISAC e della CGIL
Sono disponibili: una breve nota sulla riforma della previdenza complementare e del TFR, il glossario della previdenza complementare, un modello di lettera tipo per il conferimento del TFR al Fondo Pensione.
Lo stesso materiale informativo sarà a breve disponibile anche nella bacheca sindacale sulla intranet aziendale.
Speciale riforma della Previdenza complementare e del TFR- 1 gennaio 2007 TFR che fare?
Con riferimento alla vigente normativa ed in relazione alla anzianità contributiva maturata negli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse modalità e opportunità di scelta sulla destinazione del Trattamento di Fine
Rapporto da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Ad oggi, nel settore del Credito Cooperativo, possiamo distinguere tre diverse tipologie di lavoratori, già iscritti al Fondo Pensione:
“vecchi iscritti”, lavoratrici e lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare anteriormente il 28 aprile
1993, al momento non versano TFR al Fondo,
“nuovi iscritti”, lavoratici e lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare posteriormente il 28 aprile
1993, ma già occupati prima di tale data, costoro nel nostro Fondo già versano una parte di TFR (pari la 50% della contribuzione complessiva annuale -dipendente + azienda).
“iscritti di prima occupazione”, lavoratici e lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare successivamente al 28 aprile 1993, che alla data del 28 aprile 1993 non hanno una posizione previdenziale obbligatoria aperta
(almeno una settimana di contributi versati), costoro già versano al nostro Fondo l’intero ammontare del TFR.
MODALITA’ ESPLICITA
Possibilità di scelta per il conferimento del TFR
Vecchi
Iscritti
Lascia il TFR in azienda.
Decide di conferire l’intero
TFR al Fondo Pensione Nazionale
Se l’azienda di appartenenza
ha più di 49 dipendenti il TFR
confluisce
presso un fondo
della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS. Salvo successivo ripensamento in favore del
conferimento al fondo pensione
Nuovi
iscritti
Lascia il residuo TFR in azienda. Se l’azienda di appartenenza ha più di 49 dipendenti il residuo TFR confluisce presso il fondo della Tesoreria dello Stato gestito
dall’INPS. Salvo successivo
ripensamento in favore del
conferimento al fondo pensione
Decide di conferire l’intero
TFR (o al minimo il 50%) al
Fondo Pensione Nazionale
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Foglio interno di informazione agli iscritti Anno 1 — Numero 1
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Speciale riforma della Previdenza complementare e del TFR- 1 gennaio 2007 TFR che fare?
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MODALITA’ ESPLICITA
Possibilità di scelta per il conferimento del TFR
Iscritti di
prima
occupazione
L’intero TFR viene conferito al
Fondo Pensione Nazionale
MODALITA’ TACITA (SILENZIO ASSENSO)
Per tutti i lavoratori di qualsiasi tipologia che al 30 giugno 2007 non abbiano esercitato alcuna scelta, il relativo TFR verrà conferito al Fondo Pensione Nazionale.
IMPORTANTE Le somme relative al Tfr di cui sopra saranno obbligatoriamente investite
dal Fondo su di una linea di investimento garantita. Tale linea di investimento, a contenuto prudenziale, che dovrà essere prevista in ogni fondo, garantisce la restituzione del capitale.
Nel rammentare che la devoluzione del TFR al Fondo avrà decorrenza dal momento in cui si esercita
l’opzione (ad esempio: se l’opzione di adesione al fondo viene effettuata nel maggio 2007 il TFR relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2007 resta in azienda), ferma restando la libera
scelta di ogni lavoratrice e lavoratore, ci permettiamo di suggerire di comunicare la
volontà di conferimento del proprio TFR già entro gennaio 2007.
Perché scegliere di conferire il TFR al Fondo Pensione Nazionale?
Dopo la riforma del sistema previdenziale pubblico, con i nuovi criteri di calcolo della pensione INPS c.d.
“metodo contributivo” la pensione che si percepirà alla fine del percorso lavorativo sarà circa il 50%
dello stipendio, è quindi indispensabile prevedere, in particolare per i più giovani, sia l’adesione al
Fondo Pensione sia la massima contribuzione allo stesso;
Nei fondi negoziali, come nel caso del nostro Fondo Pensione, è prevista la presenza nei Comitati
Amministratori la presenza dei rappresentanti degli iscritti;
Minori costi di gestione rispetto alle forme di previdenza complementare individuale “fondi aperti” o
polizze previdenziali;
Gli iscritti ad un fondo pensione godono di benefici fiscali (deducibiltà dei contributi versati, tassazione
agevolata dei rendimenti e delle prestazioni ed anche in caso di anticipazioni) – (per maggior dettaglio
vedi l’opuscolo le parole della previdenza)
Foglio interno di informazione agli iscritti Anno 1 — Numero 1
Pagina 3
A cura della FISAC CGIL R. S.
A. Banca Credito
00185 - Roma - Via Buonarroti, 12
67100- L'Aquila - Via del Crocifisso 10
Riassumendo… Sono iscritto al Fondo Pensione e:
RM Tel.: 064873579-667-681 Fax: 0648916728
AQ Tel.: 08626600208 Fax: 08626600250
E-mail: [email protected]
Verso già il TFR alla
previdenza complementare?
Cosa posso fare?
NO, (ho iniziato a lavorare e
sono iscritto all’INPS prima
del 29/4/1993)
Posso lasciare il TFr in azienda, oppure
versarlo, tutto o in parte, al Fondo Pensione
SI, IN PARTE
Posso lasciare il TFR residuo in azienda
oppure versarlo, integralmente, al Fondo
Pensione
SI TUTTO
Non devo fare nulla, ho già scelto in precedenza di versare tutto il TFR al Fondo
Pensione
Consulta il sito internet
Www.fisacbccroma.org
WWW.FISACBCCROMA.ORG
"Si deve pensare oltre che a se stessi anche agli
altri e oltre che al presente anche al
futuro"
Luciano Lama
La rappresentanza sindacale della FISAC CGIL in Banca di Credito Cooperativo di Roma è composta da:
Alcune note sul Fondo Pensione Nazionale
Il Fondo Nazionale di Previdenza per il Personale delle Casse Rurali ed Artigiane, nasce in forza dell’accordo collettivo
nazionale sottoscritto in data 18 febbraio 1987 sottoscritto da Federcasse e dalle OO. SS. firmatarie del CCNL di categoria. Successivamente il 3 dicembre 1998, il Fondo ha assunto la denominazione Fondo Pensione Nazionale per il Personale
delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane.
Nel corso dei primi mesi del 2007 il Fondo è chiamato ad una serie di attività che vanno dalle modifiche statutarie, dovute
per l’adeguamento anche dei fondi preesistenti alla nuova disciplina della previdenza complementare, alla istituzione ed
avvio della gestione multicomparto, che permetterà ad ogni iscritto di poter scegliere tra le varie linee di investimento
previste quella che più è rispondente alla sua propensione al rischio ed alle proprie esigenze future anche in riferimento
alla anzianità.
Ad oggi il Fondo conta oltre 26.000 iscritti, di cui il 34% donne e il 66% uomini. Amministra un patrimonio di circa 870
milioni di euro, con una gestione monocomparto, con un rendimento il linea con fondi equivalenti e con il benchmark .
Comparazione dei tassi di interesse degli ultimi dieci anni dal 1995 al 2005:
TASSI INTERESSE 1995/2005
60
57,53
50
40
30
28,43
36,17
20
10
0
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