Federazione Energia Moda Chimica e Affini della Cisl
aderente a ICEM – ITGLWF – EMCEF – ETUF-TCL
La Previdenza Complementare
dopo la riforma
I principali cambiamenti
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
EVOLUZIONI NORMATIVE
TESTO UNICO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005
(Attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004)
Direttive COVIP del 28 giugno 2006
DDL FINANZIARIA 2007
Accordo 23 ottobre 2006
DLgs 279 del 13 novembre 2006
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Applicazione
•
Il Governo ha adottato, in data 5 dicembre 2005, il decreto legislativo
attuativo (Dlgs 252/2005) delle deleghe in materia di previdenza
complementare previste dalla legge 243/04.
•
La COVIP, in data 28 giugno 2006, ha emanato le Direttive Generali alle
forme pensionistiche complementari (previste dallo stesso Dlgs 252/2005)
contenenti gli adempimenti per l’adeguamento delle stesse al nuovo
assetto normativo.
“Solo ad esito di tali adempimenti, previa iscrizione all’Albo, le forme
pensionistiche complementari potranno raccogliere nuove adesioni, i
sottoscrittori potranno trasferire ad esse il TFR ed il Decreto potrà trovare
piena applicazione”.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
•
•
•
•
Il DDL Finanziaria 2007 introduce una modifica sul TFR maturando
tramite l’istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto,
gestito dall’INPS tramite un apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato.(art. 84 – comma 2 DDL Finanziaria 2007) ed
anticipa all’1.1.2007 l’entrata in vigore della riforma. A decorrere
da tale data il DLgs 124/93 sarà integralmente sostituito dal DLgs
252/2005
In data 23 ottobre 2006 è stato siglato l’accordo tra il Governo,
Confindustria e CGIL-CISL-UIL che anticipa al 1° gennaio 2007 la
destinazione del TFR maturando ai fondi pensione. Per tutte le
imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato al
fondo presso l’INPS il TFR che matura dal 1 gennaio 2007 e non
affluito alla previdenza complementare. Questa disposizione è
sperimentale e sarà ridiscussa nel 2008.
In data 13 novembre 2006 il Governo ha adottato il DLgs 279 che
completa le norme sull’anticipo all’1.1.2007
La definizione delle modalità di attuazione del meccanismo del
silenzio-assenso è demandata ad un apposito decreto del Ministro
del lavoro da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
Finanziaria 2007.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA
• Equiparazione delle forme pensionistiche complementari.
• Adesioni volontarie individuali e collettive. (FPc - FPa - Pip)
• Conferimento del TFR alla previdenza complementare (scelta
esplicita o tacita).
• Portabilità “governata” del contributo datoriale.
• Nuova disciplina fiscale della previdenza complementare.
• Nuovo regime per prestazioni ed anticipazioni.
• Misure compensative per le imprese.
• Vigilanza unificata sotto COVIP.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
LIVELLI DI INFORMAZIONE
•
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Soggetti super partes (Governo – Ministero Lavoro – COVIP – MEFOP)
•
INFORMAZIONE DELLE AZIENDE
Funzionale al conferimento del TFR tacito od esplicito.
La legge pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di dare al
dipendente una prima adeguata informativa scritta sulle varie opzioni
possibili prima dell’avvio dei sei mesi entro cui il lavoratore è
chiamato a decidere del proprio TFR maturando;
qualora nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine il
lavoratore non abbia effettuato alcuna scelta esplicita una seconda
adeguata informativa scritta diretta ad indicare la forma pensionistica
complementare alla quale, perdurando il silenzio, verrà
automaticamente destinato il suo TFR maturando.
•
INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI E DELLE OO.SS.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
A chi e destinata la riforma?
A tutti i lavoratori privati già iscritti ad un fondo pensione che non
destinino già integralmente il loro TFR maturando – ai lavoratori
privati non iscritti ai fondi pensione – ai nuovi assunti dall’1
gennaio 2007
E per il pubblico impiego cosa cambia?
Tutto è rinviato all’adozione dello specifico decreto
legislativo, previsto dalla legge 243/04.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI
•
Viene confermato il principio della volontarietà dell’adesione a
qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva che
individuale.
•
Il principio della volontarietà troverà applicazione anche nell’ipotesi di
devoluzione del TFR mediante il conferimento tacito (silenzioassenso)
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Cosa può fare il lavoratore da 1.1.2007
Il lavoratore
Può lasciare il TFR in Azienda
(il 100% va al fondo INPS
per la gestione del TFR se
l’azienda ha più di 50
dipendenti)
Può destinare il TFR a Previdenza Complementare
Silenzio assenso
Scelta esplicita
Fondi contrattuali salvo diverso accordo tra le parti
In caso di più forme, accordo tra le parti per individuare il fondo
FPc
FPa
PIP
In caso di mancato accordo, fondo cui ha aderito il maggior
numero di lavoratori
In caso di mancato accordo e in assenza di un fondo
collettivo, fondo residuale presso l’INPS
Conferimento TFR maturando dall’ 1.1.2007
Entro il 30.6.2007 i lavoratori dovranno decidere se:
Mantenere il TFR maturando in Azienda
(La scelta può essere revocata in qualunque momento per aderire ad una forma pensionistica
complementare)
OPPURE
Conferire il TFR maturando alla Previdenza Complementare
(La scelta non può essere revocata)
N.B L’adesione ad una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito
o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore
di lavoro.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
- Lavoratori non iscritti all’1.1.2007Con anzianità contributiva
succ. 28.04.93 (100% TFR)
• Adesione esplicita
Con anzianità contributiva
ant. 28.04.93 (% prevista dai
CCNL - 50% TFR se non
prevista - 100% TFR)
Contributo lavoratore
Contributo azienda
100% TFR
• Silenzio/assenso
(da 1.1.2007 a 30.6.2007)
Nessun altra componente
contributiva
La norma del silenzio/assenso varrà sempre per tutte le nuove assunzioni
successive all’ 1.1.2007
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
- Lavoratori già iscritti all’1.1.2007 -
• Con anzianità contributiva
succ. 28.04.93 (100% TFR)
Nessuna variazione
• Con anzianità contributiva
ant. 28.04.93 (33% o 36% o
altra % TFR prevista da CCNL)
Facoltà di passare al
100% - il passaggio è
automatico in caso di
silenzio/assenso
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
MANTENIMENTO TFR IN AZIENDA IN
MODO ESPLICITO
Entro il termine dei 6 mesi (30.6.2007)
il lavoratore comunica formalmente all’azienda la volontà di non
adesione o di non conferimento del TFR residuo alla previdenza
complementare.
•
Lavoratore non iscritto manterrà il 100% del TFR maturando presso
l’azienda se questa ha meno di 50 dipendenti altrimenti il 100% del TFR
maturando andrà al fondo INPS.
•
Lavoratore iscritto ad un Fondo Pensione che versa, ad esempio, il 33%
del TFR manterrà il restante 67% in azienda se ha meno di 50
dipendenti, altrimenti andrà al fondo INPS.
N.B: in entrambi i casi resta ferma la possibilità di versare l’intero TFR
o di incrementarne la quota, alla previdenza complementare
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
maturando,
Il fondo per la erogazione del TFR ai lavoratori
dipendenti del settore privato gestito dall’INPS per
conto dello Stato
•
Dal 1° gennaio 2007, da parte della aziende con più di 50 dipendenti, al
Fondo affluisce un contributo pari al 100% della quota del TFR
maturando (6,91%), non destinato alle forme pensionistiche
complementari di cui al Dlgs 5 dicembre 2005, n° 252.
•
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro
secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro delle finanze.
•
La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore,
viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a
conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo presso
l’INPS in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti
previdenziali ed al medesimo Fondo INPS
•
Il TFR che andrà al fondo presso l’INPS avrà le stesse regole di quello
maturato giacente in azienda previste dall’art. 2120 del codice civile
(anticipi – rivalutazioni- etc)
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
La possibilità di contribuire volontariamente alle
forme pensionistiche anche oltre il
raggiungimento del limite dell’età pensionabile
• La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può
proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a
condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far
valere almeno un anno di contribuzione continuativa a favore delle
forme di previdenza complementare;
• Il lavoratore che decide di proseguire volontariamente la
contribuzione ha la facoltà di scegliere autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche a carico del
fondo
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
La portabilità del contributo aziendale
previsto dalla contrattazione collettiva
Il contributo del datore
di lavoro previsto dai Contratti
Collettivi, dagli accordi aziendali,
regolamenti di enti ed aziende
(qualora il lavoratore ne abbia diritto)
Viene destinato alla
forma pensionistica
collettiva ed individuale
scelta dal lavoratore nei
limiti e modalità stabilite
dai CCNL o accordi
collettivi, anche aziendali
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Il Fondo residuale INPS per il conferimento del
TFR non altrimenti devoluto
•
Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto non
esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR
maturando in azienda e in assenza di una forma pensionistica
complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della
quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il
TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso
l’INPS.
•
La posizione individuale può essere trasferita, su richiesta del lavoratore,
in qualunque momento ad altra forma pensionistica.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Linea di investimento per il TFR conferito con silenzio/assenso
Il Dlgs 252/2005 prevede che:
“Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in
caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a
contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti
comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di
rivalutazione del TFR.
• Le Direttive COVIP stabiliscono che: “le forme pensionistiche dovranno provvedere
ai necessari adeguamenti nei tempi stabiliti prevedendo una linea di investimento
con le caratteristiche di cui sopra. In caso contrario, le forme pensionistiche non
potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita del TFR.”
• “ Alla predetta linea dovranno confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito
in via tacita, laddove il lavoratore risulti già iscritto ad altra linea, cui continueranno
ad affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di TFR già
in precedenza devolute a previdenza complementare).
Il lavoratore potrà comunque decidere, attraverso esplicita manifestazione di volontà,
di destinare anche le quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza
prescelta.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Fondi pensione. Rendimenti pluriennali
(dati COVIP 2005)
Periodo di
riferimento
Dal
31.12.2001
al
31.12.2005
( 4 anni)
Dal
31.12.2002
al
31.12.2005
( 3 anni)
Dal
31.12.2003
al
31.12.2005
( 2 anni)
Dal
31.12.2004
al
31.12.2005
( 1 anno)
Rendimento
Fondi
Pensione
Negoziali
13,7
17,8
12,2
7,4
Rivalutazion
e netta del
TFR
11,5
8,2
5,3
2,6
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Le compensazioni previste per le imprese che
conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza
complementare o al fondo INPS per la gestione del
TFR
•
•
•
Il datore di lavoro è esonerato, dall’1.1.2007, dal versamento del
contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28
maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo INPS.
Dal reddito di impresa, dall’1.1.2007, è deducibile il 4% dell’ammontare
del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e
al fondo INPS. Per le imprese con meno di 50 dipendenti è elevato al 6%.
Viene riconosciuto a decorrere dall’ 1.1.2008 l’ esonero dal versamento
dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, in relazione ai
maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento
del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione e al fondo INPS,
secondo le modalità previste da apposito allegato del DDL Finanziaria e
nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al Fondo
INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto.;
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
LE NOVITA’ NELLE
PRESTAZIONI
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
PRESTAZIONI
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare
si acquisisce al momento della maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni
di
partecipazione
alle
forme
pensionistiche
complementari.
Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni di
previdenza complementare per anzianità e per
vecchiaia sin qui contenute negli Statuti dei Fondi
Pensionistici.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Caratteristiche della pensione
complementare
RENDITA VITALIZIA
RIVALUTABILE ED
EVENTUALMENTE
REVERSIBILE
Aspettativa di vita in
rapporto
all’età ed al sesso
contributi azienda
contributi
lavoratore
TFR
Interessi maturati
Prestazione in forma di capitale
Al momento del
pensionamento
la prestazione può
essere riscossa sotto
forma di capitale nella
misura max del 50%
di quanto
accantonato
50%
Se la conversione in rendita
del 70% della posizione
maturata dà luogo
rendita < 50% assegno
sociale (2006 = € 381,72)
si può riscuotere tutto in
capitale
100%
L’erogazione della pensione
complementare
Il Fondo eroga la pensione tramite una apposita
convenzione con una compagnia di assicurazione
La convenzione deve indicare I criteri generali per la
reversibilità, nonchè I criteri di rivalutazione della rendita
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Perdita dei requisiti di partecipazione
sino al 31.12.2006
Prestazioni in caso
di cessazione del
rapporto di lavoro
Mantengo la posizione anche
in assenza di contribuzione
Trasferisco la posizione presso:
• altro fondo negoziale
• altra forma pensionistica individuale
Possibilità di riscattare tutto il
capitale maturato
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Perdita dei requisiti di partecipazione
da 1 gennaio 2007
A scelta dell’iscritto:
Prestazioni in caso
di cessazione del
rapporto di lavoro
In caso di morte
dell’iscritto prima del
pensionamento quanto
maturato verrà liquidato
ai beneficiari previsti
dalla legge o in loro
assenza a un beneficiario
designato. In mancanza di
tali soggetti la posizione
rimane acquisita al Fondo
a)
b)
c)
d)
e)
Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di
procedure di mobilità, CIG e CIGS;
Il riscatto totale della posizione individuale maturata
per i casi di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità lavorativa a meno di un
terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente la
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari;
Il riscatto totale per perdita dei requisiti di
partecipazione sin qui ammesse negli Statuti.
Il trasferimento della posizione ad altra forma
pensionistica complementare alla quale il lavoratore
acceda in relazione alla nuova attività
Il mantenimento della posizione presso il fondo (in
quiescenza)
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Prestazioni pensionistiche
Anticipo massimo di 5
anni nel riconoscimento
Cessazione attività lavorativa con
inoccupazione per almeno 4 anni
• Stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per
le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Fiscalità
Aliquota unica del 15%, ridotta
dello 0,30% per ogni anno
successivo al 15° (aliquota
minima 9% dopo 35 anni)
Ai rendimenti dei fondi si continua ad applicare la tassazione dell’11%
Il nuovo regime fiscale non si applica al tfr in azienda
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
LA NUOVA DISCIPLINA
FISCALE
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Il trattamento fiscale della contribuzione
La deducibilità fiscale
a partire dal 1° gennaio 2007
Potrò portare in
deduzione dal reddito
complessivo contributi
versati al Fondo
Pensione fino ad €
5.164,57
(eliminati i riferimenti al Tfr
versato e alla % del reddito)
•
La contribuzione volontaria
aggiuntiva per gli iscritti ai fondi
che versano la contribuzione
rimane in essere sino al
massimo della deducibilità
fiscale.
Credito per l’utilizzo della massima
deducibilità per i lavoratori con prima
occupazione successiva a 1.1.2007
Coloro che nei primi 5 anni versano
complessivamente una contribuzione
inferiore a € 5.164,57 annui (€ 25.822,85)
per i 20 anni successivi al 5° possono
usufruire di una maggiore deduzione
oltre il limite generale pari alla
differenza tra € 25.822,85 e quanto
versato effettivamente nei primi 5 anni
di partecipazione. Il tetto annuo di
deducibilità così maggiorato non può
comunque superare € 7.746,86.
La disciplina fiscale delle prestazioni
•
N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo
d’imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta
•
Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48,
ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;
•
Il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un
terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non
può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari poiché nella
circostanza è possibile l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
•
Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione;
•
Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti
•
La prestazione in forma capitale o rendita al momento del pensionamento
Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette
( Es: perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli Statuti e
regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione
collettiva.)
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
15% meno lo
0.30% x ogni
anno
eccedente
il
quindicesimo
(riduzione
max 6%)
Dopo 35 anni
9%
23%
Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”
Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro
tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applica il nuovo limite di deducibilità;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il
regime tributario vigente alla predetta data;
c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ferma
restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul
montante accumulato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del
nuovo regime fiscale sulle prestazioni.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Disciplina fiscale per gli iscritti ai fondi pensione
all’1.1.2007
•
Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche
complementari all’1.1.2007:
a) le disposizioni previste dal Dlgs in materia di deducibilità e di
regime fiscale delle prestazioni si applicano a decorrere da 1.1.2007
b) Sulle prestazioni maturate sino a tale data continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti ad eccezione delle norme che prevedono
attualmente la riliquidazione dell’imposta pagata a seguito di
tassazione separata.(es. riscatto per cessazione rapporto di lavoro
volontario) Per le prestazioni erogate anteriormente all’1.1.2007 per
le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data,
all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute non si dà
luogo all’attività di riliquidazione prevista dalle attuali
norme.(L’amministrazione fiscale provvede a riliquidare l’imposta
sulla base della tassazione media dei 5 anni precedenti a quello in
cui è maturato il diritto alla prestazione)
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
LE PRESTAZIONI PRIMA DEL
PENSIONAMENTO
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Le anticipazioni fino al 31/12/2006
Dopo 8 anni di associazione, il lavoratore può richiedere
al fondo un anticipo fino al 100% dell’intero importo
accantonato per:
• acquisto o ristrutturazione della 1^ casa
• spese mediche
Tassazione separata con aliquota Tfr.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Le anticipazioni dall’ 01/01/2007
• Per spese sanitarie
(aderente, coniuge, figli)
• Per l’acquisto o
ristrutturazione della
prima casa
- in qualsiasi momento
fino al 75%
tassazione agevolata al 15%
- dopo 8 anni
fino al 75%
tassazione agevolata al 23%
(aderente, figli)
• Per altre esigenze
- dopo 8 anni
fino al 30%
tassazione agevolata al 23%
Facoltà di reintegro anche tramite contribuzioni annuali che superino € 5.164,57,
con credito di imposta pari all’imposta pagata sugli importi anticipati.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Novità nel caso di perdita dei requisiti:
- riscatto -
• Riscatto parziale
(50%)
• Riscatto totale
- inoccupazione da 1 a 4 anni
o mobilità/cassa integrazione
tassazione agevolata al 15%
- invalidità permanente e
inoccupazione oltre 4 anni
tassazione agevolata al 15%
- altre cause
tassazione agevolata al 23%
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Quando puoi uscire dal fondo?
In costanza del rapporto di lavoro
facoltà di trasferimento della propria posizione
ad altra forma pensionistica complementare
almeno 2 anni di iscrizione al fondo
(3 anni fino a 31.12.2006)
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
NOVITA’ INTRODOTTE DAI CCNL
• Il CCNL Energia ha introdotto la possibilità per gli iscritti a
FONDENERGIA con prima occupazione antecedente al 29.4.1993,
di poter portare la percentuale del TFR versata al fondo dal 36% al
100% a decorrere dall’1.7.2006.
• Il CCNL chimico-farmaceutico prevede la stessa possibilità per gli
iscritti a FONCHIM (dal 33% al 100%) a decorrere da 1.1.2007.
• Il CCNL chimico-farmaceutico, sempre a decorrere da 1.1.2007,
prevede che le Aziende versino uno 0,2% aggiuntivo per ogni
iscritto a FONCHIM da destinarsi esclusivamente alla copertura
assicurativa per i casi di invalidità permanente e premorienza.
• Il CCNL piastrelle già prevedeva tale possibilità e la copertura
assicurativa per gli iscritti a FONCER è già operativa dall’1.8.2005.
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
L’adesione esplicita alla Previdenza
Complementare è la soluzione migliore
Contributo aziendale
Vantaggi rispetto
al TFR in Azienda
Minore tassazione
. Deducibilità contributi
. Aliquote vantaggiose (15% 23%)
. Minore tassazione sui rendimenti
( 11% Vs 12,50%)
Maggiori rendimenti
Vantaggi rispetto ai
Fondi Aperti e PIP
Minori costi
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Comparazioni fondi: elaborazioni Covip
•
ELABORAZIONI SU DATI COVIP IPOTESI ADOTTATA
versamento iniziale 1.000,00
incremento annuo del versamento 1,80%
rendimento annuo al netto di imposte ed oneri di negoziazione 3,50%
•
FONDI NEGOZIALI
costi medi annui di gestione 0,45%
•
FONDI APERTI
costi medi annui di gestione a 3 anni 1,80%
costi medi annui di gestione a 10 anni 1,40%
costi medi annui di gestione a 35 anni 1,30%
•
PIP
costi medi annui di gestione a 3 anni 8,10%
costi medi annui di gestione a 10 anni 3,20%
costi medi annui di gestione a 35 anni 2,30%
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Comparazioni fondi: elaborazioni Covip
CAPITALE
MATURATO
TOTALE
VERSATO
FONDI
NEGOZIALI
FONDI APERTI PIP
3° anno
3.054,32
3.242,30
3.154,81
2.767,25
10° anno
10.850,13
12.779,80
12.116,32
10.959,93
35° anno
48.173,33
81.782,69
69.611,81
58.050,32
P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale
Scarica

Seminario Femca-INAS 2006