Federazione Energia Moda Chimica e Affini della Cisl aderente a ICEM – ITGLWF – EMCEF – ETUF-TCL La Previdenza Complementare dopo la riforma I principali cambiamenti P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale EVOLUZIONI NORMATIVE TESTO UNICO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005 (Attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004) Direttive COVIP del 28 giugno 2006 DDL FINANZIARIA 2007 Accordo 23 ottobre 2006 DLgs 279 del 13 novembre 2006 P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Applicazione • Il Governo ha adottato, in data 5 dicembre 2005, il decreto legislativo attuativo (Dlgs 252/2005) delle deleghe in materia di previdenza complementare previste dalla legge 243/04. • La COVIP, in data 28 giugno 2006, ha emanato le Direttive Generali alle forme pensionistiche complementari (previste dallo stesso Dlgs 252/2005) contenenti gli adempimenti per l’adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo. “Solo ad esito di tali adempimenti, previa iscrizione all’Albo, le forme pensionistiche complementari potranno raccogliere nuove adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad esse il TFR ed il Decreto potrà trovare piena applicazione”. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale • • • • Il DDL Finanziaria 2007 introduce una modifica sul TFR maturando tramite l’istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS tramite un apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato.(art. 84 – comma 2 DDL Finanziaria 2007) ed anticipa all’1.1.2007 l’entrata in vigore della riforma. A decorrere da tale data il DLgs 124/93 sarà integralmente sostituito dal DLgs 252/2005 In data 23 ottobre 2006 è stato siglato l’accordo tra il Governo, Confindustria e CGIL-CISL-UIL che anticipa al 1° gennaio 2007 la destinazione del TFR maturando ai fondi pensione. Per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato al fondo presso l’INPS il TFR che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito alla previdenza complementare. Questa disposizione è sperimentale e sarà ridiscussa nel 2008. In data 13 novembre 2006 il Governo ha adottato il DLgs 279 che completa le norme sull’anticipo all’1.1.2007 La definizione delle modalità di attuazione del meccanismo del silenzio-assenso è demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria 2007. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA • Equiparazione delle forme pensionistiche complementari. • Adesioni volontarie individuali e collettive. (FPc - FPa - Pip) • Conferimento del TFR alla previdenza complementare (scelta esplicita o tacita). • Portabilità “governata” del contributo datoriale. • Nuova disciplina fiscale della previdenza complementare. • Nuovo regime per prestazioni ed anticipazioni. • Misure compensative per le imprese. • Vigilanza unificata sotto COVIP. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale LIVELLI DI INFORMAZIONE • INFORMAZIONE ISTITUZIONALE Soggetti super partes (Governo – Ministero Lavoro – COVIP – MEFOP) • INFORMAZIONE DELLE AZIENDE Funzionale al conferimento del TFR tacito od esplicito. La legge pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di dare al dipendente una prima adeguata informativa scritta sulle varie opzioni possibili prima dell’avvio dei sei mesi entro cui il lavoratore è chiamato a decidere del proprio TFR maturando; qualora nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine il lavoratore non abbia effettuato alcuna scelta esplicita una seconda adeguata informativa scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare alla quale, perdurando il silenzio, verrà automaticamente destinato il suo TFR maturando. • INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI E DELLE OO.SS. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale A chi e destinata la riforma? A tutti i lavoratori privati già iscritti ad un fondo pensione che non destinino già integralmente il loro TFR maturando – ai lavoratori privati non iscritti ai fondi pensione – ai nuovi assunti dall’1 gennaio 2007 E per il pubblico impiego cosa cambia? Tutto è rinviato all’adozione dello specifico decreto legislativo, previsto dalla legge 243/04. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI • Viene confermato il principio della volontarietà dell’adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale. • Il principio della volontarietà troverà applicazione anche nell’ipotesi di devoluzione del TFR mediante il conferimento tacito (silenzioassenso) P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Cosa può fare il lavoratore da 1.1.2007 Il lavoratore Può lasciare il TFR in Azienda (il 100% va al fondo INPS per la gestione del TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti) Può destinare il TFR a Previdenza Complementare Silenzio assenso Scelta esplicita Fondi contrattuali salvo diverso accordo tra le parti In caso di più forme, accordo tra le parti per individuare il fondo FPc FPa PIP In caso di mancato accordo, fondo cui ha aderito il maggior numero di lavoratori In caso di mancato accordo e in assenza di un fondo collettivo, fondo residuale presso l’INPS Conferimento TFR maturando dall’ 1.1.2007 Entro il 30.6.2007 i lavoratori dovranno decidere se: Mantenere il TFR maturando in Azienda (La scelta può essere revocata in qualunque momento per aderire ad una forma pensionistica complementare) OPPURE Conferire il TFR maturando alla Previdenza Complementare (La scelta non può essere revocata) N.B L’adesione ad una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale - Lavoratori non iscritti all’1.1.2007Con anzianità contributiva succ. 28.04.93 (100% TFR) • Adesione esplicita Con anzianità contributiva ant. 28.04.93 (% prevista dai CCNL - 50% TFR se non prevista - 100% TFR) Contributo lavoratore Contributo azienda 100% TFR • Silenzio/assenso (da 1.1.2007 a 30.6.2007) Nessun altra componente contributiva La norma del silenzio/assenso varrà sempre per tutte le nuove assunzioni successive all’ 1.1.2007 P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale - Lavoratori già iscritti all’1.1.2007 - • Con anzianità contributiva succ. 28.04.93 (100% TFR) Nessuna variazione • Con anzianità contributiva ant. 28.04.93 (33% o 36% o altra % TFR prevista da CCNL) Facoltà di passare al 100% - il passaggio è automatico in caso di silenzio/assenso P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale MANTENIMENTO TFR IN AZIENDA IN MODO ESPLICITO Entro il termine dei 6 mesi (30.6.2007) il lavoratore comunica formalmente all’azienda la volontà di non adesione o di non conferimento del TFR residuo alla previdenza complementare. • Lavoratore non iscritto manterrà il 100% del TFR maturando presso l’azienda se questa ha meno di 50 dipendenti altrimenti il 100% del TFR maturando andrà al fondo INPS. • Lavoratore iscritto ad un Fondo Pensione che versa, ad esempio, il 33% del TFR manterrà il restante 67% in azienda se ha meno di 50 dipendenti, altrimenti andrà al fondo INPS. N.B: in entrambi i casi resta ferma la possibilità di versare l’intero TFR o di incrementarne la quota, alla previdenza complementare P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale maturando, Il fondo per la erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato gestito dall’INPS per conto dello Stato • Dal 1° gennaio 2007, da parte della aziende con più di 50 dipendenti, al Fondo affluisce un contributo pari al 100% della quota del TFR maturando (6,91%), non destinato alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 5 dicembre 2005, n° 252. • Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle finanze. • La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore, viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo presso l’INPS in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed al medesimo Fondo INPS • Il TFR che andrà al fondo presso l’INPS avrà le stesse regole di quello maturato giacente in azienda previste dall’art. 2120 del codice civile (anticipi – rivalutazioni- etc) P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale La possibilità di contribuire volontariamente alle forme pensionistiche anche oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile • La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare; • Il lavoratore che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di scegliere autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche a carico del fondo P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale La portabilità del contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva Il contributo del datore di lavoro previsto dai Contratti Collettivi, dagli accordi aziendali, regolamenti di enti ed aziende (qualora il lavoratore ne abbia diritto) Viene destinato alla forma pensionistica collettiva ed individuale scelta dal lavoratore nei limiti e modalità stabilite dai CCNL o accordi collettivi, anche aziendali P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Il Fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto • Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS. • La posizione individuale può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, in qualunque momento ad altra forma pensionistica. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Linea di investimento per il TFR conferito con silenzio/assenso Il Dlgs 252/2005 prevede che: “Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. • Le Direttive COVIP stabiliscono che: “le forme pensionistiche dovranno provvedere ai necessari adeguamenti nei tempi stabiliti prevedendo una linea di investimento con le caratteristiche di cui sopra. In caso contrario, le forme pensionistiche non potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita del TFR.” • “ Alla predetta linea dovranno confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito in via tacita, laddove il lavoratore risulti già iscritto ad altra linea, cui continueranno ad affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di TFR già in precedenza devolute a previdenza complementare). Il lavoratore potrà comunque decidere, attraverso esplicita manifestazione di volontà, di destinare anche le quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza prescelta. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Fondi pensione. Rendimenti pluriennali (dati COVIP 2005) Periodo di riferimento Dal 31.12.2001 al 31.12.2005 ( 4 anni) Dal 31.12.2002 al 31.12.2005 ( 3 anni) Dal 31.12.2003 al 31.12.2005 ( 2 anni) Dal 31.12.2004 al 31.12.2005 ( 1 anno) Rendimento Fondi Pensione Negoziali 13,7 17,8 12,2 7,4 Rivalutazion e netta del TFR 11,5 8,2 5,3 2,6 P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Le compensazioni previste per le imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare o al fondo INPS per la gestione del TFR • • • Il datore di lavoro è esonerato, dall’1.1.2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo INPS. Dal reddito di impresa, dall’1.1.2007, è deducibile il 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al fondo INPS. Per le imprese con meno di 50 dipendenti è elevato al 6%. Viene riconosciuto a decorrere dall’ 1.1.2008 l’ esonero dal versamento dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione e al fondo INPS, secondo le modalità previste da apposito allegato del DDL Finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al Fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto.; P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale LE NOVITA’ NELLE PRESTAZIONI P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale PRESTAZIONI Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni di previdenza complementare per anzianità e per vecchiaia sin qui contenute negli Statuti dei Fondi Pensionistici. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Caratteristiche della pensione complementare RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE ED EVENTUALMENTE REVERSIBILE Aspettativa di vita in rapporto all’età ed al sesso contributi azienda contributi lavoratore TFR Interessi maturati Prestazione in forma di capitale Al momento del pensionamento la prestazione può essere riscossa sotto forma di capitale nella misura max del 50% di quanto accantonato 50% Se la conversione in rendita del 70% della posizione maturata dà luogo rendita < 50% assegno sociale (2006 = € 381,72) si può riscuotere tutto in capitale 100% L’erogazione della pensione complementare Il Fondo eroga la pensione tramite una apposita convenzione con una compagnia di assicurazione La convenzione deve indicare I criteri generali per la reversibilità, nonchè I criteri di rivalutazione della rendita P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Perdita dei requisiti di partecipazione sino al 31.12.2006 Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro Mantengo la posizione anche in assenza di contribuzione Trasferisco la posizione presso: • altro fondo negoziale • altra forma pensionistica individuale Possibilità di riscattare tutto il capitale maturato P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Perdita dei requisiti di partecipazione da 1 gennaio 2007 A scelta dell’iscritto: Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in loro assenza a un beneficiario designato. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita al Fondo a) b) c) d) e) Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; Il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; Il riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli Statuti. Il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza) P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Prestazioni pensionistiche Anticipo massimo di 5 anni nel riconoscimento Cessazione attività lavorativa con inoccupazione per almeno 4 anni • Stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Fiscalità Aliquota unica del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° (aliquota minima 9% dopo 35 anni) Ai rendimenti dei fondi si continua ad applicare la tassazione dell’11% Il nuovo regime fiscale non si applica al tfr in azienda P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Il trattamento fiscale della contribuzione La deducibilità fiscale a partire dal 1° gennaio 2007 Potrò portare in deduzione dal reddito complessivo contributi versati al Fondo Pensione fino ad € 5.164,57 (eliminati i riferimenti al Tfr versato e alla % del reddito) • La contribuzione volontaria aggiuntiva per gli iscritti ai fondi che versano la contribuzione rimane in essere sino al massimo della deducibilità fiscale. Credito per l’utilizzo della massima deducibilità per i lavoratori con prima occupazione successiva a 1.1.2007 Coloro che nei primi 5 anni versano complessivamente una contribuzione inferiore a € 5.164,57 annui (€ 25.822,85) per i 20 anni successivi al 5° possono usufruire di una maggiore deduzione oltre il limite generale pari alla differenza tra € 25.822,85 e quanto versato effettivamente nei primi 5 anni di partecipazione. Il tetto annuo di deducibilità così maggiorato non può comunque superare € 7.746,86. La disciplina fiscale delle prestazioni • N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta • Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; • Il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari poiché nella circostanza è possibile l’accesso alle prestazioni pensionistiche. • Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; • Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti • La prestazione in forma capitale o rendita al momento del pensionamento Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette ( Es: perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli Statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.) P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) Dopo 35 anni 9% 23% Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a vecchi fondi” Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il nuovo limite di deducibilità; b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del nuovo regime fiscale sulle prestazioni. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Disciplina fiscale per gli iscritti ai fondi pensione all’1.1.2007 • Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari all’1.1.2007: a) le disposizioni previste dal Dlgs in materia di deducibilità e di regime fiscale delle prestazioni si applicano a decorrere da 1.1.2007 b) Sulle prestazioni maturate sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione delle norme che prevedono attualmente la riliquidazione dell’imposta pagata a seguito di tassazione separata.(es. riscatto per cessazione rapporto di lavoro volontario) Per le prestazioni erogate anteriormente all’1.1.2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dalle attuali norme.(L’amministrazione fiscale provvede a riliquidare l’imposta sulla base della tassazione media dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla prestazione) P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Le anticipazioni fino al 31/12/2006 Dopo 8 anni di associazione, il lavoratore può richiedere al fondo un anticipo fino al 100% dell’intero importo accantonato per: • acquisto o ristrutturazione della 1^ casa • spese mediche Tassazione separata con aliquota Tfr. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Le anticipazioni dall’ 01/01/2007 • Per spese sanitarie (aderente, coniuge, figli) • Per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa - in qualsiasi momento fino al 75% tassazione agevolata al 15% - dopo 8 anni fino al 75% tassazione agevolata al 23% (aderente, figli) • Per altre esigenze - dopo 8 anni fino al 30% tassazione agevolata al 23% Facoltà di reintegro anche tramite contribuzioni annuali che superino € 5.164,57, con credito di imposta pari all’imposta pagata sugli importi anticipati. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Novità nel caso di perdita dei requisiti: - riscatto - • Riscatto parziale (50%) • Riscatto totale - inoccupazione da 1 a 4 anni o mobilità/cassa integrazione tassazione agevolata al 15% - invalidità permanente e inoccupazione oltre 4 anni tassazione agevolata al 15% - altre cause tassazione agevolata al 23% P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Quando puoi uscire dal fondo? In costanza del rapporto di lavoro facoltà di trasferimento della propria posizione ad altra forma pensionistica complementare almeno 2 anni di iscrizione al fondo (3 anni fino a 31.12.2006) P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale NOVITA’ INTRODOTTE DAI CCNL • Il CCNL Energia ha introdotto la possibilità per gli iscritti a FONDENERGIA con prima occupazione antecedente al 29.4.1993, di poter portare la percentuale del TFR versata al fondo dal 36% al 100% a decorrere dall’1.7.2006. • Il CCNL chimico-farmaceutico prevede la stessa possibilità per gli iscritti a FONCHIM (dal 33% al 100%) a decorrere da 1.1.2007. • Il CCNL chimico-farmaceutico, sempre a decorrere da 1.1.2007, prevede che le Aziende versino uno 0,2% aggiuntivo per ogni iscritto a FONCHIM da destinarsi esclusivamente alla copertura assicurativa per i casi di invalidità permanente e premorienza. • Il CCNL piastrelle già prevedeva tale possibilità e la copertura assicurativa per gli iscritti a FONCER è già operativa dall’1.8.2005. P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale L’adesione esplicita alla Previdenza Complementare è la soluzione migliore Contributo aziendale Vantaggi rispetto al TFR in Azienda Minore tassazione . Deducibilità contributi . Aliquote vantaggiose (15% 23%) . Minore tassazione sui rendimenti ( 11% Vs 12,50%) Maggiori rendimenti Vantaggi rispetto ai Fondi Aperti e PIP Minori costi P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Comparazioni fondi: elaborazioni Covip • ELABORAZIONI SU DATI COVIP IPOTESI ADOTTATA versamento iniziale 1.000,00 incremento annuo del versamento 1,80% rendimento annuo al netto di imposte ed oneri di negoziazione 3,50% • FONDI NEGOZIALI costi medi annui di gestione 0,45% • FONDI APERTI costi medi annui di gestione a 3 anni 1,80% costi medi annui di gestione a 10 anni 1,40% costi medi annui di gestione a 35 anni 1,30% • PIP costi medi annui di gestione a 3 anni 8,10% costi medi annui di gestione a 10 anni 3,20% costi medi annui di gestione a 35 anni 2,30% P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale Comparazioni fondi: elaborazioni Covip CAPITALE MATURATO TOTALE VERSATO FONDI NEGOZIALI FONDI APERTI PIP 3° anno 3.054,32 3.242,30 3.154,81 2.767,25 10° anno 10.850,13 12.779,80 12.116,32 10.959,93 35° anno 48.173,33 81.782,69 69.611,81 58.050,32 P. Bicicchi Femca Cisl Nazionale