Funzione Pubblica CGIL
Dipartimento sindacale e ufficio studi
Corso di formazione sindacale
La Pensione complementare
Principi fondamentali della
previdenza italiana
Art. 38 Coituzione
•Art.Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
38 Costituzione
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
sociale.
Ogniall'assistenza
cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
•mantenimento
I lavoratori
hanno diritto
e all'assistenza
sociale.che siano preveduti ed assicurati
mezzihanno
adeguati
allesiano
loropreveduti
esigenze
di vita mezzi
in caso
di infortunio,
I lavoratori
diritto che
ed assicurati
adeguati
alle loro
malattia,
invalidità
e vecchiaia,
esigenze
di vita in
caso di infortunio,
malattia,disoccupazione
invalidità e vecchiaia,involontaria.
disoccupazione
•involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
Gli inabili
ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
all'avviamento
professionale.
previstiprevisti
in questoin
articolo
provvedono
ed istituti predisposti
o
•Ai compiti
Ai compiti
questo
articoloorgani
provvedono
organi ed
integrati
dallo
Stato.
istituti
predisposti
o integrati dallo Stato.
privata è libera.
•L'assistenza
L'assistenza
privata è libera.
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2
Le principali norme
Legge n. 421/1992
(legge collegata alla finanziaria per il 1993, contiene la delega per la previdenza complementare
D. Lgs. n. 124/1993
(disciplina della previdenza complementare)
L. 335/1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
Legge n. 243/2004 (legge delega per la riforma della previdenza obbligatoria e complementare)
D. Lgs. N. 252/2005 (riforma della previdenza complementare)
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La previdenza obbligatoria e quella
complementare
Previdenza obbligatoria
Previdenza complementare
1. Automaticità della
prestazione …
1. stretta corrispettività e
principio della
capitalizzazione
2. Obbligo diretto dello
Stato
3. Iscrizione
obbligatoria
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2. Libertà di attivazione
dei piani da parte delle
“fonti istitutive”
3.
Libertà di adesione al piano
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La previdenza complementare Destinatari
 Lavoratori dipendenti privati e pubblici
 Soci lavoratori cooperative di produzione e lavoro
 Lavoratori autonomi e liberi professionisti
 Soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565: soggetti che svolgono attività di cura non
retribuita in ambito familiare
 Titolari di redditi diversi da lavoro (capitale, impresa, ecc.) e
familiari a carico
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I soggetti della previdenza
complementare
Forme di previdenza complementare cui è possibile
aderire:
– Fondi pensione negoziali
– Fondi pensione preesistenti
– Fondi pensione aperti
– Piani individuali di previdenza mediante polizze
vita - PIP “nuovi” (conformi al d.lgs. 252/05)
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I Fondi di Previdenza Complementare
dopo il D.lgs 252/05
Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
•
•
•
•
•
•
Mediante contratti ed accordi collettivi di lavoro o, se mancanti,
regolamenti aziendali; da accordi tra lavoratori e datori di lavoro
(accordi plurimi)
Dalle regioni anche mediante leggi regionali
Da accordi tra liberi professionisti o lavoratori autonomi promossi
da sindacati o associazioni, da accordi tra soci di cooperative
promossi da associazioni di rappresentanza, da accordi di
associazioni di soggetti che svolgono attività di cura familiare non
retribuita iscritti a gestione speciale Inps
Da parte di Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato per
liberi professionisti
Società di gestione del risparmio, società di intermediazione
mobiliare, banche, compagnie assicurative, per Fondi aperti
Compagnie assicurative mediante contratti di assicurazione sulla
vita
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I soggetti della previdenza complementare
• Fondo aperto e Pip
• Fondo aperto
istituito nella forma di
patrimonio autonomo e separato ex art. 2117 c.c. da parte
degli stessi intermediari finanziari che possono gestire i
fondi pensione chiusi: Sim, banche, assicurazioni, Sgr.
• Pip
piano individuale di previdenza attuato
mediante la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese di assicurazioni a ciò autorizzate.
Sono istituiti unilateralmente dalle imprese di
assicurazione.
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I soggetti della previdenza complementare - I fondi
negoziali (e preesistenti)
• Il fondo pensione negoziale nasce da contratti o accordi collettivi
(anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base
dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo
di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia
autonoma).
• è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o
una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
• non ha scopo di lucro
• Accanto ai fondi negoziali, i fondi “preesistenti”, anch’essi in
prevalenza costituiti dalla contrattazione collettiva ma prima della
legge delega n. 421/1992 da cui è scaturita la disciplina della
previdenza complementare di cui al decreto n. 124/1993. Si sono
adeguati al modello previsto dal decreto n. 252/2005 per i fondi
negoziali.
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Iter per la costituzione di un Fondo
Statuto e
Regolamento
elettorale
Atto Costitutivo
Avvio Fondo
Accordo fra le parti per
l’istituzione Fondo di
Previdenza
complementare
Adesione Volontaria
Adesione individuale
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La contribuzione a un fondo pensione
Fonti di finanziamento
Lavoratore autonomo e/o libero
professionista
Contribuzioni del lavoratore
Lavoratore dipendente che aderisce
a un fondo negoziale
Tfr “maturando” (quote future)
Tfr “maturato” (solo dopo un accordo
con il datore di lavoro)
Contribuzioni del lavoratore
Contribuzioni del datore di lavoro
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La contribuzione a un fondo pensione
A contribuzione definita
è definita l’entità della contribuzione ma non l’ammontare
delle prestazioni che dipende da diversi fattori fra i quali
- gli anni di contribuzione,
- i rendimenti,
- l’entità della contribuzione,
- la rendita che si sceglierà al termine della fase di
accumulo
A prestazione definita
Solo i fondi dei lavoratori autonomi possono essere a prestazione
definita. La prestazione è predeterminata, la contribuzione varia in
funzione dell’importo della prestazione stessa.
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Come si alimenta il conto pensionistico del lavoratore
Quota lavoratore
Quota datore di
lavoro
Rendimenti gestione
finanziaria
Quota TFR
Conto
individuale
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I soggetti del Fondo Pensione
Lavoratori
Datori di
lavoro
Gestori
finanziari
Banca
depositaria
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pensionati
Fondo
pensione
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Assicurazione
(gestione
rendite)
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Organi del Fondo e composizione
Organi del Fondo
Assemblea dei Delegati (n. 60 delegati)
Consiglio di amministrazione (n. 18
componenti ) (per PERSEO 18 +2 - Presenza Medici + 2)
Presidente e Vice presidente
Collegio dei revisori contabili (n. 4
componenti effettivi e n. 2 supplenti)
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Organi del Fondo e modalità di composizione
Organi del Fondo
I “lavoratori associati” eleggono n. 30
rappresentanti; le “Amministrazioni”
designano n. 30 rappresentanti.
Le elezioni per l’insediamento della prima
Assemblea sono indette al raggiungimento
di n. 30.000 adesioni al Fondo.
Assemblea dei Delegati (n. 60
delegati)
I Delegati all’Assemblea eleggono il CdA.
I “rappresentanti dei lavoratori” eleggono 9
consiglieri; I “rappresentanti delle Amministrazioni”
eleggono 9 consiglieri. [È incompatibile la carica di
consigliere CdA e componente dell’Assemblea dei
delegati.]
Consiglio di amministrazione
(n. 18 componenti) (Perseo 18+2 - Presenza
Medici +2)
Il CdA elegge Presidente e Vice presidente,
rispettivamente ed alternativamente, tra i membri
del Cda rappresentanti le Amministrazioni ed i
Lavoratori associati.
Presidente e Vice presidente
L’Assemblea dei delegati, con liste disgiunte,
elegge i revisori: n. 2 effettivi e n. 1 supplente per
i lavoratori ; n. 2 effettivi e n. 1 supplente per le
Amministrazioni.
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Collegio dei revisori contabili
(n. 4 componenti effettivi e n. 2
supplenti)
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Gestione del Fondo Pensione: “Risorse” e “Amministrazione”
Patrimonio del Fondo Pensione
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Autorità di vigilanza
Ministero del
lavoro e
politiche sociali
COVIP Commissione
di vigilanza sui fondi
pensione
BANCA D’ITALIA
Fondi Pensione
Banca depositaria
CONSOB
(Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa)
Gestori finanziari
ISVAP (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo)
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Assicurazioni
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Spese per la gestione del Fondo
L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese
a) Quota di iscrizione “una tantum”
b) Spese relative alla fase di accumulo
b.1: In cifra fissa
b. 2: Indirettamente a carico dell’aderente
in percentuale del patrimonio del Fondo
c) Spese relative alla
erogazione delle rendite
fase
di
FONDO ESPERO
 Quota di iscrizione =
€ 2,58 una tantum;
 Quota associativa =
non può eccedere lo
0,12% della
retribuzione annua
utile per il calcolo della
contribuzione;
 I costi della gestione
finanziaria e della
banca depositaria
gravano direttamente
sul patrimonio del
Fondo.
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l’Inps ex gestione l’INPDAP, in fase di prima
attuazione, verserà una quota di iscrizione di € 2,75 pro-capite riferita al numero dei
dipendenti dei comparti aderenti al Fondo
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Denominazione di: “Associati”
Al Fondo si aderisce:
VOLONTARIAMENTE e INDIVIDUALMENTE
I Lavoratori che,
volontariamente, aderiscono al
Fondo o per i privati coloro che
aderiscono con tacito assenso
Le Amministrazioni (Enti e
Aziende dei Comparti delle Regioni
e AALL e del SSN) che abbiano alle
loro dipendenze lavoratori associati
al Fondo
I percettori di prestazioni
pensionistiche complementari
(“pensionati”) a carico del Fondo
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Se NON si aderisce al Fondo
Continuano in regime di TFS
calcolato dal 2011 col sistema
del Tfr
Dipendenti già
in servizio al
31/12/2000
Non ci sono vincoli per l’adesione, se
aderiscono dal terzo anno in poi non
beneficiano del contributo
aggiuntivo una tantum (1% o 0,5%)
Dipendenti
assunti dal
1/1/2001
Possono aderire in qualsiasi
momento
Continuano in regime di TFR
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Le fasi della previdenza complementare
1
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• Adesione
2
• Investimenti
• accumulo
3
• Erogazione delle prestazioni
• decumulo
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adesione
All’atto dell’ adesione ad una forma di
previdenza complementare queste sono
obbligate a fornire tutta la
documentazione informativa in formato
cartaceo
La documentazione informativa
può essere fatta su supporto
informatico (CD o chiavetta di
archiviazione di massa USB), fermo
restando in ogni caso l’obbligo per
il collocatore di tenere a
disposizione del potenziale
aderente copia cartacea della
stessa in sede di presentazione del
prodotto.
il modulo di adesione dovrà essere
integrato con un’apposita sezione
dedicata alla scelta della modalità
con cui ricevere la documentazione
informativa, rendendo chiaro,
tramite una specifica avvertenza,
che la documentazione relativa al
fondo è disponibile sul sito web
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Il dipendente pubblico e l’adesione a un fondo pensione
Le uniche forme collettive per le quali è possibile l’adesione per i
dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo
contrattuale ex d.lgs. 124/93
istituito
da
contrattazione
nazionale di comparto.
L’adesione ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il
contributo datoriale
Non si possono attivare adesioni collettive a fondi aperti. La
contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può
istituire forme pensionistiche complementari diverse dai fondi
pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di
categoria e di comparto
L’adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il
passaggio dal TFS al TFR per coloro che già lavoravano al 1.1.2001
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Figuratività del TFR
Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale
non viene versato al fondo tempo per tempo durante
la fase di accumulo ma solo al momento della
cessazione dal servizio
Le quote di TFR destinate a previdenza
complementare sono contabilizzate dall’Inpdap che le
rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un
paniere di fondi pensione
Data la sua natura figurativa non può nemmeno
essere oggetto di anticipazione
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La previdenza complementare nel pubblico
impiego
Dipendente a
tempo
indeterminato
In servizio al
31/12/2000
Opta per il TFR e
aderisce alla
Previdenza compl.re
Assunto dopo il
31/12/2000
Non aderisce alla
previdenza compl.re
TFR
26
La previdenza complementare nel pubblico impiego
l’opzione per il tfr
Viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento
dell’adesione e lo si trasforma in TFR. Quindi quanto
accumulato negli anni fino al momento dell’adesione viene
liquidato dall’Inpdap al termine del rapporto di lavoro previa
rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l’1,5%.
Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al
4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote,
contabilizzate presso Inpdap, vengono rivalutate
anch’esse, di anno in anno, del 75% del tasso di
inflazione + l’1,5%.
Per incentivare il passaggio da TFS a TFR è riconosciuto, per
tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari
all’1,5% della base contributiva di riferimento del TFS per il
personale iscritto all’Inpdap ai fini del TFS-TFR (questo
incentivo non vale per quello degli enti che erogano
direttamente il TFS)
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La previdenza complementare nel pubblico impiego
l’opzione per il tfr
al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000
- All’interessato, alla cessazione dal lavoro, l’importo di Tfr
derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione,
nonché il Tfr in misura intera (solo nel caso in cui in base alle regole
del Fondo quest’ultima data sia differita rispetto alla data di
adesione) relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e
quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue
di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare (di norma
il restante 4,91%) e maturato dall’adesione alla cessazione.
- Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella
quota non superiore al 2% della retribuzione utile Tfr, aumentata
dalle rivalutazioni
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La previdenza complementare nel pubblico impiego
l’opzione per il tfr
al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
Per gli assunti dal 1°/1/2001
- All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr
maturato dalla data di assunzione all’adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in
misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati
dall’adesione alla cessazione
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La previdenza complementare nel pubblico impiego
reale
virtuale
Contributo datore di
lavoro + eventuale
bonus d’avvio
TFR
Contributo del
lavoratore + eventuale
contribuzione
aggiuntiva
Quota aggiuntiva 1,5%
( solo optanti)
Fondo pensione
30
La previdenza complementare nel pubblico impiego
• La posizione individuale dell’aderente del pubblico impiego è
formata da due parti:
- “il montante presso il fondo” comprendente gli accantonamenti
fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria
del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la
contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l’eventuale
‘bonus’ spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei prima due anni
di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte
anche le quote di tfr provenienti dall’Inpdap quando si smette di
lavorare ma non si ha diritto al pensionamento;
- “il montante figurativo presso l’Inpdap” corrispondente agli
accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all’eventuale
accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile Tfs spettante
per coloro (iscritti Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il
diritto all’opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono
conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che
abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.
31
la gestione finanziaria
Dopo l’adesione gli iscritti versano i loro contributi e
il tfr. Queste risorse non vengono messe in un
salvadanaio e restituite così come sono alla fine della
vita lavorativa, ma sono investite per ottenere un
rendimento che punta ad essere mediamente pari o
superiore quello assicurato dal tfr con le sue
rivalutazioni (benchmark ombra).
Questo è il processo di investimento dei fondi pensione
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la gestione finanziaria
l’asset allocation strategica
il consiglio di amministrazione del fondo (CdA) individua
l’asset allocation (allocazione delle risorse) strategica
consistente nella ripartizione di lungo periodo delle risorse
tra le varie classi di attivi: obbligazioni, azioni, liquidità etc.
La procedura presuppone la preliminare individuazione
delle caratteristiche socio-demografiche, reddituali e di
propensione al rischio degli aderenti
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la gestione finanziaria
Il benchmark
Il CdA dopo l’AAS individua il benchmark di riferimento. Esso è il
parametro attraverso il quale valutare i risultati della gestione
finanziaria ed è costruito mediante indici che fanno riferimento
classi di attivo (titoli di debito o di capitali scambiati nei mercati
finanziari)
Il benchmark ombra è costituito dal rendimento del Tfr
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la gestione finanziaria
la distinzione dei ruoli
Fondo pensione
Gestore
finanziario
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Banca depositaria
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35
La gestione finanziaria
Struttura del Fondo
Gestione Monocomparto
Fase di avvio – primo esercizio
Gestione Pluricomparto
Esercizi successivi
Almeno 2 comparti differenziati per
profili di rischio e rendimento
Destinato ad accogliere il conferimento
tacito del TFR dei lavoratori settori privati,
il trasferimento ad altro comparto è
riconosciuta a prescindere dal periodo
minimo di permanenza di un anno.
Comparto garantito
Comparto “rischio 1”
Comparto “rischio 2”
Il lavoratore all’atto dell’adesione sceglie il comparto di investimento
nel quale far confluire i versamenti contributivi
In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo
L’aderente successivamente può variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno
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La gestione finanziaria
Da: Accordo Quadro 29/7/1999 e DPCM 20/12/1999
Sugli Accantonamenti figurativi c/o INPDAP
(o Ente di appartenenza nel caso EPNE)
In via transitoria, fino al consolidamento
della struttura finanziaria del Fondo
Si applicherà un Tasso di rendimento
Corrispondente alla media dei
rendimenti netti di un “paniere”
di fondi di previdenza
complementare presenti sul
mercato
“Paniere” individuato con
Decreto del Ministro
dell’economia sentite le
OO.SS.
Successivamente, consolidata la struttura finanziaria,
Si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione.
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la gestione finanziaria
il controllo
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1
• E’ un’attività che fa capo al Consiglio di
amministrazione (che può avvalersi di consulenti
esterni e) che verifica i risultati della gestione
• misurazione delle performance
2
• -scomposizione del rendimento in
sottocomponenti, per una verifica più
circostanziata
3
• confronto con gli altri portafogli omogenei
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38
La gestione finanziaria
possibilità di scelta di profili di
investimento da parte
dell’aderente
Il Life cycle è un meccanismo automatico di investimento, presente in
alcuni strumenti previdenziali, che colloca la posizione individuale del
lavoratore presso le diverse linee/comparti di investimento a seconda
dell’età anagrafica o delle fasi della vita lavorativa. Si parte con le linee
a maggiore contenuto di azioni ad inizio carriera per poi spostarsi
gradualmente verso linee obbligazionarie, monetarie e con minimo
garantito mano a mano che ci si avvicina al pensionamento.
Multilinea E' la possibilità offerta da alcuni fondi pensione in base alla
quale è possibile ripartire contemporaneamente, nell’ambito della
stessa posizione previdenziale, tra più linee di investimento i propri
contributi.
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Le prestazioni
Prima del
pensionamento
08/04/2011
Al momento della
pensione
Anticipazione
Prestazione in Capitale
Riscatto
Prestazione in Rendita
Trasferimento
Prestazione in Rendita
e in Capitale
VDB
40
prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
Le anticipazioni
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
Cosa prevede il d.lgs 252/05
•Spese sanitarie:
erogabile max 75% ed in
qualsiasi momento
•Prima casa per
lavoratori o loro figli o
ristrutturazione:
erogabile max 75% e
dopo 8 anni di iscrizione
•Altre esigenze: erogabile
max 30% e dopo 8 anni di
iscrizione
Prevista possibilità
reintegrazione
•Prevista anticipazione di
tutto il maturato, con 8 anni
di iscrizione, per spese
sanitarie, acquisto e
ristrutturazione prima casa
per lavoratori o figli
•Possibilità di anticipazioni
per congedi formazione e
parentali
Prevista possibilità
reintegrazione
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prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
Perdita requisiti di partecipazione: riscatto
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
•In mancanza del diritto a
prestazione può essere
chiesto il riscatto di tutto il
maturato (liquidazione entro
6 mesi)
•In caso di decesso, la
posizione stessa viene
riscattata dal coniuge, dai
figli, dai genitori a carico. In
mancanza di tali soggetti o di
diverse disposizioni la
posizione rimane al Fondo
contrattuale
•In caso di decesso, la
posizione agli eredi per gli
iscritti a forme pensionistiche
individuali
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Cosa prevede il d.lgs 252/05
•Riscatto totale in presenza di invalidità
con riduzione capacità lavorativa ad 1/3,
ovvero cessazione seguita da
inoccupazione superiore a 48 mesi (se non
c’è diritto a pensione anticipata)
•Riscatto parziale nella misura del 50% in
presenza di cessazione seguita da
inoccupazione superiore a 12 mesi, ovvero
in presenza di mobilità o cassa integrazione
•Possibili forme di riscatto totale connesse
alla perdita dei requisiti di partecipazione,
se e come previsti dagli statuti, con
tassazione meno favorevole
•In caso di riscatto a seguito decesso non
vi è differenza tra le diverse tipologie di
Fondi. In assenza di eredi e di diverse
disposizioni la posizione rimane acquisita
al Fondo se negoziale, ovvero viene
devoluta a finalità sociali se si tratta di
forme pensionistiche individuali
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42
prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
IL trasferimento
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
Cosa prevede il d.lgs 252/05
•Periodo permanenza
minimo ante
trasferimento: 3 anni;
• 5 anni nei primi 5 anni
di vita del Fondo
Periodo permanenza
minimo ante
trasferimento: anni 2
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prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
La pensione complementare (rendita)
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
•Prestazione pensionistica per
vecchiaia: 5 anni di
partecipazione al Fondo ed età
anagrafica sistema pensionistico
obbligatorio
•Prestazione pensionistica per
anzianità: 15 anni di
partecipazione al Fondo età
anagrafica inferiore all’obbligatoria
di max 10 anni e cessazione
attività lavorativa
•La liquidazione del maturato può
essere richiesta in capitale nella
misura max del 50%; se la rendita
ricavabile dal montante maturato
è inferiore all’assegno sociale
allora si può chiedere tutta la
prestazione in capitale
9/10/11 maggio 2012
Cosa prevede il d.lgs 252/05
Unica prestazione pensionistica: 5
anni di partecipazione al Fondo e
maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche
previste dal sistema obbligatorio
(anzianità e vecchiaia)
•Cessazione con successiva
inoccupazione superiore a 48 mesi,
anticipo accesso alla prestazione di
max 5 anni (pensione anticipata)
•Liquidazione in capitale di max 50%,
tranne che il 70% del maturato non
risulti inferiore al 50% dell’assegno
sociale; in tal caso possibile tutto in
capitale
•(assegno sociale 2012 € 429 mensili)
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44
Prestazione: “Rendita”
Rendita
pensionistica
Per l’erogazione il fondo stipula
apposite convenzioni con una o
più imprese di assicurazione
Vitalizia
Rivalutabile
Reversibile
08/04/2011
VDB
Al momento del pensionamento
l’iscritto ha facoltà di richiedere
la reversibilità della prestazione
in favore di un beneficiario da
lui nominato
45
Rendita: calcolo
RENDITA
(1^ annualità)
Coefficiente di conversione
(dipende da:)
08/04/2011
= Montante finale x Coefficiente di
conversione
Basi
demografiche
Strumenti che le Assicurazioni utilizzano per definire il
valore delle rendite da erogare. Si basano sulle
speranze di vita in relazione al sesso ed all’età al
momento della richiesta della rendita.
Tasso Tecnico
Nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che
viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata
sulla rata di rendita (accrescendone l’importo).
Caricamenti
Sono una parte significativa dei costi gestionali delle
imprese assicurative.
VDB
46
Tassi di sostituzione SENZA e CON previdenza complementare
(Fonte: Ragioneria Generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio-sanitario – aggiornamento 2009)
Il tasso di sostituzione esprime il rapporto fra
l’ultimo stipendio e la prima rata di pensione
Tasso di sostituzione SENZA complementare
70
60
68.7
68.7
64.1
Tasso di sostituzione CON complementare
63.3
63
62.3
60.1
52.4
55.0
50
62.2
50.8
51.8
40
30
20
10
0
2008
08/04/2011
2020
2030
2040
VDB
2050
2060
47
Fattori che influenzano il valore della rendita vitalizia
A parità di altre condizioni, i fattori che influenzano la rendita
vitalizia:
Diversità di genere - uomo / donna (un uomo prende di più di una donna)
Maggiore o minore età anagrafica (a maggiore età corrisponde una rendita
maggiore)
Caricamento (maggiori costi gestionali riducono il valore della rendita)
Tavola demografica (a maggiori aspettative di vita corrisponde una rendita
inferiore)
08/04/2011
VDB
48
I fondi nel pubblico impiego
08/04/2011
VDB
49
Normativa e Accordi di riferimento
Previdenza complementare






Dlgs 124/1993
L. 335/1995
L. 449/1997
Dlgs 47/2000
L. 243/2004
Dlgs 252/2005


Accordo Quadro 29/7/1999
DPCM 20/12/1999


Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007
Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007
Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010
Atto costitutivo Fondo Sirio 14/9/2011
9/10/11 maggio 2012
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50
Costituzione e tipologia dei fondi
 Costituzione del Fondo

9/10/11 maggio 2012
 Perseo: Accordo 14/5/2007 - Atto
costitutivo 21/12/2010
 Sirio: Accordo 1/10/2007 – Atto
costitutivo 14/9/2011
Tipologia di Fondo
 Negoziale
 Contribuzione definita
 Capitalizzazione individuale
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51
Destinatari
Lavoratori con:
Segretari
comunali e
provinciali
Comparto
Regioni e
AALL
Contratto a tempo
indeterminato
Contratto part-time a
tempo indeterminato
Dirigenti
SSN
Area
Dirigenziale
Regioni e
AALL
08/04/2011
Fondo
Perseo
Contratto a tempo
determinato anche parttime
Comparto
SSN
VDB
Ogni altra tipologia di
rapporto di lavoro
flessibile di durata pari o
superiore a tre mesi
continuativi
52
Altri Destinatari (appartenenti a settori affini)
A condizione che vengano stipulati dalle OO.SS.
appositi accordi per disciplinare l’adesione
Personale di Enti ed
organizzazioni regionali ed
interregionali
Contratto a tempo
indeterminato
Personale di ANCI, CINSEDO
e UNIONCAMERE
Contratto part-time a
tempo indeterminato
Personale Case di cura
private
Personale Strutture
ospedaliere gestite da Enti
religiosi
Fondo
Perseo
Personale dei servizi
esternalizzati secondo
l’ordinamento vigente
Personale dipendente di imprese
del privato e privato sociale
eroganti servizi socio-sanitari
assistenziali ed educativi
08/04/2011
Lavoratori con:
Dipendenti OO.SS. firmatarie accordo istitutivo Fondo o firmatari
CCNL Comparti AALL, SSN e Aree Dirigenziali (compresi quelli in
aspettativa ai sensi art. 31
L. 300/1970)
VDB
Contratto a tempo
determinato anche
part-time
Ogni altra tipologia di
rapporto di lavoro
flessibile di durata
pari o superiore a tre
mesi continuativi
53
Soggetti interessati
Sarà necessario
specifico Accordo
di adesione
Contratto a tempo
indeterminato
Enti Pubbl.
non
economici
Agenzie
Fiscali
Contratto part-time a
tempo indeterminato
CNEL
Contratto a tempo
determinato anche
part-time
Fondo SIRIO
Ministeri
ENAC
PCM
Ogni altra tipologia
di rapporto di lavoro
flessibile di durata
pari o superiore a tre
mesi continuativi
Altri destinatari
(vedi: Agenzie fiscali;
Agenzia del
Demanio; ecc..)
La convenienza:Capitale complessivo e capitale destinato a Prev_Complem
Lavoratore già in servizio al 31/12/2000
Se aderisce alla Previdenza Complementare
(su Retribuzione utile = € 25.000,00)
Aliquote
(si aggiunge al montante maturato e calcolato alla data di
adesione alla Prev_Compl)
Quota TFR Destinato a Prev. Complementare
Contributo Aggiuntivo (contabilizzato Inpdap) su 80%
Contributo Aggiuntivo Datore Lavoro
Contributo Aggiuntivo Lavoratore
Capitale
Prev_Compl
Rimane TFR
4,91%
2%
1,50%
1%
1%
€ 1.227,50
€ 500,00 €
€ 300,00 €
€ 250,00 €
€ 250,00 €
500,00
300,00
250,00
250,00
Totale
10,41% € 2.527,50 € 1.300,00
+82,9%
Rapporto con Valore accantonamento dall’anno 2011 (Con contributo lavoratore)
Rapporto con Valore accantonamento dall’anno 2011 (Senza contributo lavoratore) + 6 4 , 8 %
Lavoratore in servizio dal 1/1/2001
Se aderisce alla Previdenza Complementare
TFR Destinato a Prev. Complementare
Contributo Aggiuntivo (contabilizzato Inpdap) su 80%
Contributo Aggiuntivo Datore Lavoro
Contributo Aggiuntivo Lavoratore
Totale
(su Retribuzione utile = € 25.000,00)
Aliquote
6,91%
1%
1%
8,91%
Rapporto con Valore accantonamento dall’anno 2011 (Con contributo lavoratore)
Rapporto con Valore accantonamento dall’anno 2011 (Con contributo lavoratore)
Capitale
Prev_Compl
€ 1.727,50 € 1.727,50
€
€
250,00 €
250,00 €
250,00
250,00
€ 2.227,50 € 2.227,50
+28,9%
+14,5%
La comunicazione istituzionale
Regolamento Covip sulla raccolta delle adesioni
(Deliberazione del 29/05/2008)
A favore degli iscritti
Statuto/Regolamento, Nota informativa,
Comunicazione Periodica, Progetto esemplificativo
personalizzato
A favore dei potenziali aderenti
Statuto/Regolamento, Nota informativa, Progetto
esemplificativo standardizzato
A favore del mercato
Bilancio, Nota informativa
9/10/11 maggio 2012
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56
La comunicazione istituzionale
Nella Nota informativa e, in particolare,
nella parte relativa alle principali
caratteristiche della forma pensionistica
riportate nella scheda sintetica, si deve
riportare le informazioni riguardo ai costi,
alle opzioni di investimento e ai relativi
rischi, al fine di consentire di poter
effettuare scelte consapevoli e rispondenti
alle proprie esigenze (come previsto
dall’art. 11 reg. Covip)
9/10/11 maggio 2012
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57
Cosa fa l’ex gestione Inpdap
 Contabilizzazione e rivalutazione delle quote di TFR e
della quota aggiuntiva (1,5% su base Tfs)
 Conferimento al Fondo, al momento della cessazione
del rapporto di lavoro, del montante maturato
 Riparto delle risorse destinate a previdenza
complementare, stanziate per le amministrazioni statali
 Versamento ai Fondi pensione dei contributi a carico
delle amministrazioni statali per gli iscritti ai Fondi (non
più per i dipendenti scolastici dal 2008)
 Versamento delle risorse a copertura delle spese di
avvio dei fondi
9/10/11 maggio 2012
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58
Cosa fa l’ex gestione Inpdap
Gestione del montante figurativo
art. 2 del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche
Decreto Ministro economia e finanze del 23 dicembre 2005
accantona e rivaluta, figurativamente, le
quote di TFR (e dell’1,5% aggiuntivo per il
personale optante assunto prima del 1°
gennaio 2001) destinate a previdenza
complementare dai dipendenti pubblici
che aderiscono ai fondi pensione
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Cosa fa l’ex gestione Inpdap
La rivalutazione del montante figurativo avviene
sulla base della media ponderata dei risultati
conseguiti dai seguenti maggiori fondi pensione
negoziali, individuati con il decreto prima citato:
ALIFOND
ARCO
COMETA
COOPERLAVORO
FONCHIM
FONDENERGIA
FOPEN
LABORFONDS
PEGASO
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
QUADRI E CAPI FIAT
SOLIDARIETA' VENETO
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Cosa fa l’ex gestione Inpdap
Il conferimento
Il conferimento è la procedura di versamento a favore del
Fondo del montante dell’aderente, derivante dal TFR
accumulato ed incrementato dei rendimenti
La procedura del conferimento in Inpdap è resa possibile
alla cessazione dal servizio che abbia almeno un giorno
d’interruzione rispetto ad un eventuale successivo servizio
prestato con iscrizione all’Inpdap ai fini Tfs/Tfr
Le modalità stabilite dagli statuti dei Fondi pensione
adesso operativi per i pubblici dipendenti prevedono che i
Fondi stessi debbano provvedere alla liquidazione del
montante all’interessato e/o al trasferimento presso altro
Fondo della posizione nel termine di sei mesi a partire
dalla domanda
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Cosa fa l’ex gestione Inpdap
attività
in
convenzione
tramite convenzione l’Inpdap provvede a:
 Raccolta dei dati contributivi relativi alla quota del
lavoratore delle amministrazioni statali e della
contribuzione delle amministrazioni pubbliche non
statali
 Fornitura dati per consultazione protetta dei conti
individuali per gli associati
 Informazione ed assistenza per gli enti datori di
lavoro
 Informazione ed assistenza per i dipendenti
pubblici
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62
Appendice normativa
Legge n. 421/1992
(legge collegata alla finanziaria per il 1993, contiene la
delega per la previdenza complementare
D. Lgs. n. 124/1993
(disciplina della previdenza complementare)
L. 335/1995
(riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare)
D. Lgs. N. 47/2000 e s.m.
(attuazione delega fiscale ed introduzione delle forme
pensionistiche individuali)
T.U.I.R. D.P.R. n. 917/1986
(contiene anche il regime fiscale della previdenza
complementare – modificato ed integrato dai decreti
legislativi nn. 47/2000 e n. 168/2001)
Legge n. 243/2004
(legge delega per la riforma della previdenza obbligatoria e
complementare)
D. Lgs. N. 252/2005 e Finanziaria 2007
(riforma della previdenza complementare)
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Appendice normativa
Legge n. 133/1999 delega fiscale – ulteriore riordino previdenza
complementare
Accordo Quadro tra Aran e OO.SS. del 29/7/1999 per il
passaggio dal Tfs al Tfr nel PI
D.P.C.M. del 20/12/1999 e s. m. recepimento accordo quadro
– criteri di riparto per le somme stanziate
Legge finanziaria n. 388/2000 definisce il 2% del Tfr da
trasferire alla previdenza complementare
Legge finanziaria 2008 finanziamento delle spese d’avvio dei fondi pubblici.
Versamento dei contributi datoriali direttamente al fondo Espero
Legge 122/2010 finanziamento delle spese di avvio dei dipendenti pubblici non statali.
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4) perseo e sirio: previdenza complementare nel pubblico impiego