IL BILANCIO D’ ESERCIZIO E LA
NORMATIVA CIVILISTICA
CLASSE 4° ITC
CONTI FINANZIARI
Valori
In cassa
Crediti
e debiti
Ratei,
Fondi rischi
e oneri
CONTI ECONOMICI
Conti di
Patrimonio
netto
Costi e
Ricavi
pluriennali
Costi e
Ricavi
Sospesi
Costi e
Ricavi
d’esercizio
Conti
Economici
d’esercizio
CONTI PATRIMONIALI
Situazione patrimoniale
Situazione economica
Stato patrimoniale
Conto economico
La situazione patrimoniale serve a costruire lo Stato patrimoniale (art. 2423 C.C.)
e la situazione economica serve a costruire il conto economico (art.2424 C.C.)
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Bilancio d’esercizio:
documento redatto dagli amministratori al termine
del periodo amministrativo rappresentante la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
Assolve a due importanti funzioni:
Funzione conoscitiva
Offre informazioni sulla
gestione, sul patrimonio,
sulle scelte strategiche
E’ lo strumento con cui i soci
controllano l’operato degli
amministratori
Funzione di controllo
Bilancio come strumento di informazione a:
Soggetti interni all’impresa:
soci o socio di maggioranza,
lavoratori dipendenti.
Soggetti esterni all’impresa:
investitori in capitale
di rischio
finanziatori
fornitori e creditori
clienti
uffici fiscali
Sono interessati al valore del dividendo,
alla puntualità nelle scadenze contrattuali,
alla continuità dell’attività aziendale,
al valore del reddito realizzato
Sono interessati alla
redditività degli investimenti
e alla stabilità dell’attività
aziendale
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FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
Bilancio e
Relazione
degli amministratori
Al collegio sindacale almeno
30 giorni prima della data
prevista per l’Assemblea
Bilancio, Relazione degli amministratori
e Relazione dei sindaci
DEPOSITO
presso la sede sociale
almeno 15 giorni prima
Se quotate anche alla CONSOB in
formato digitale almeno 20 giorni prima
Alla società di revisione almeno 45 giorni prima
Redazione e approvazione bilancio
Sistema ordinario
Sistema
dualistico
Sistema
monistico
Redazione
Amministratore unico o
consiglio di
amministrazione
Consiglio di gestione
Consiglio di
amministrazione
Approvazione
Assemblea ordinaria
Consiglio di
sorveglianza
Assemblea
ordinaria
Art. 2435 c.c.
Entro trenta giorni dall’approvazione,
una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione (redatta dagli amministratori o dal consiglio di gestione), dalla
relazione del collegio sindacale (se previsto), dalla
relazione del soggetto incaricato del controllo contabile e dal
verbale di approvazione dell’assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza,
deve essere depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese in via telematica o con supporto
magnetico.
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Clausola generale art. 2423 c.c.
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di
euro. “
Chiaro: quando sono rigorosamente osservate
le disposizioni del c.c. che ne disciplinano la struttura e
il contenuto, senza operare compensi di partite ed evitando
il “raggruppamento di voci” non espressamente consentito
Veritiero: applicazione di regole di valutazione
uniformi nel tempo e coerenti con i criteri stabiliti
dal
codice civile
I principi
generali
Corretto: assenza di arbitrio e applicazione
delle regole con
lealtà e buona fede da parte degli amministratori
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Art. 2423-bis
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati
da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
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COMPONENTI DEL BILANCIO
Il bilancio è formato da tre parti inscindibili:
Stato Patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Gli impieghi sono inseriti
secondo la loro
destinazione economica.
Criterio di
liquidità
al
contrario
E’ redatto in unità di euro.
Differenze tra valori di bilancio
e valori contabili vanno
iscritti in una
RISERVA DA ARROTONDAMENTO
(Gruppo VII Altre Riserve)
Le fonti sono inserite
secondo la provenienza.
Non c’è distinzione netta
tra fonti a breve e
fonti a medio
lungo termine.
Utilizza la configurazione
a valore e costi della produzione
Lo schema evidenzia:
il risultato della gestione operativa (A-B)
il risultato della gestione finanziaria
il risultato della gestione straordinaria
il risultato prima delle imposte
E’ redatto in unità di euro.
Le differenze tra valori di bilancio
e valori contabili vanno
iscritte nei
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
(Gruppo E – voce 20)
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
L’articolo 2427 codice civile sviluppa il contenuto in 18 punti
così sintetizzabili:
- illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1)
-movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di stato
patrimoniale (punti 2 e 4)
-dettagli e informazioni su alcune voci di stato patrimoniale e
di conto economico (punti 3 e punti da 5 a 14)
- varie (punti da 15 a 18)
Criteri di valutazione (art. 2426 c.c.)
TIPOLOGIA DI BENI
CRITERIO DI VALUTAZIONE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto
si computano anche i costi accessori.
IMMOBILIZZAZIONI COSTITUITE DA PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE
Costo di acquisto oppure criterio della frazione del
patrimonio netto.
CREDITI
Valore presunto di realizzo.
RIMANENZE
Costo di acquisto o di produzione ovvero valore di
realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, se
minore.
TITOLI E ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Costo di acquisto o di produzione ovvero valore di
realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, se
minore.
BENI FUNGIBILI (MERCI, PRODOTTI, ECC.)
Metodo della media aritmetica ponderata oppure FIFO o
LIFO.
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza.
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante
qualora siano costantemente rinnovate e
complessivamente di scarsa importanza rispetto all’attivo
di bilancio.
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Il bilancio in forma abbreviata
Art. 2435 bis c.c.
Le società che non abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio
In forma abbreviata solo quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi
non abbiano superato due dei limiti esposti nella tabella che segue:
Totale dell’attivo patrimoniale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Dipendenti occupati in media durante
l’esercizio
Limiti stabiliti dall’art.
2435 bis c.c.
Nuovi limiti proposti dalla
direttiva 2003/38/CE
€ 3.650.000
€ 7.300.000
50 unità
€ 4.400.000
€ 8.800.000
50 unità
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ATTIVO
PASSIVO
A)
A)
B)
C)
D)
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
Costi storici
- Fondi ammortamento e svalutazioni
II Immobilizzazioni materiali
Costi storici
- Fondi ammortamento e svalutazioni
III Immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
I Rimanenze
II Crediti
di cui esigibili oltre l’esercizio ……. Euro
III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
Ratei e risconti
B)
C)
D)
E)
Patrimonio netto
I Capitale sociale
II Riserve da sopraprezzo azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie in
portafoglio
VII Altre riserve
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio
Fondi per rischi e oneri
TFRL
Debiti
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
………………………….. Euro
Ratei e risconti
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Riepilogando…. la normativa sul bilancio d’esercizio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Principio della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta
Art. 2423 bis
Principi di redazione
Art. 2426
Criteri di valutazione
Art. 2423 ter
Struttura stato patrimoniale e conto economico
Art. 2424
Contenuto stato patrim.
Art. 2425
Contenuto conto econ.
Art. 2424 bis
Disposizioni a singole
voci di stato patr.
Art. 2425 bis
Iscrizione dei ricavi,
proventi, costi e oneri
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
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Controllo annuale sul bilancio
Spetta ai sindaci che devono:
Società non quotate


vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
accertare la regolare tenuta della contabilità

verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili
Spetta a due organi:
SINDACI
Devono verificare:
la regolare tenuta della contabilità e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione
che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e
alle norme che lo disciplinano
Società quotate
SOCIETA’ DI REVISIONE
Devono vigilare:
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
sull’adeguatezza della struttura organizzativa
sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate
La revisione contabile
Può essere:
LEGALE
VOLONTARIA
Si ricorre Non
a società
di revisione
che rilasciano
è imposta
ma è fatta
o da personale indipendente (società di revisione)
una relazione sul
bilancio.
E’ obbligatoria
per le
o da
personale
interno all’azienda.
società quotate
E’ utile per:
1.
verificare
l’operato
degli amministratori
La revisione
consente
di esprimere un giudizio sulla
2.
per dare maggioreattendibilità
attendibilitàdel
al bilancio
bilancio nei confronti dei terzi
3.
per ottenere l’ammissione alla quotazione di borsa
La revisione si conclude con una relazione da parte della
società di revisione preposta che può essere:
1. senza rilievi
2. con rilevi
3. negativo
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Bilancio d`esercizio