IL BILANCIO D’ ESERCIZIO Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario Presentazione a cura di Giovanni Frisenda Alessandro Rizzo BILANCIO D’ ESERCIZIO art. 2423 cod. civ. Il bilancio d’esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta patrimoniale dell’impresa periodo la e al situazione finanziaria termine di un amministrativo e il risultato economico. FINALITÁ DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO Il bilancio d’esercizio è il principale mezzo di conoscenza della realtà aziendale e costituisce uno dei fondamentali strumenti di informazione e di comunicazione per l’impresa in funzionamento. CARATTERE GENERALE DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO Deve essere un prospetto di sintesi, idoneo a soddisfare contemporaneamente le esigenze informative: comuni a tutti gli utilizzatori destinatari; proprie di ciascun utilizzatore. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI VERSO L’IMPRESA Investitori (soci) Lavoratori dipendenti Finanziatori Fornitori Clienti Fisco Governo ed enti pubblici LE NORME DEL CODICE CIVILE Titolo V del Libro V Delle Società Testo originario del 1942 D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle direttive n. 78/660 CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria , relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 EFFETTI DELLA RIFORMA SOCIETARIA SUL BILANCIO D’ ESERCIZIO Il D.lgs della 17 gennaio 2003, n. 6, attuativo riforma del diritto societario, ha profondamente rinnovato la disciplina in tema di redazione del bilancio d’esercizio contenuta nel codice civile, introducendo importanti novità sui bilanci di esercizio. LE NOVITÁ La nuova normativa ha introdotto alcune modifiche alla struttura dei due schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), introducendo nuove poste di bilancio o una diversa articolazione di alcune già esistenti. Al tempo stesso, la Nota integrativa si arricchisce di nuove informazioni. ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI La modifica più significativa introdotta dalla riforma è costituita dalla eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio di esercizio. Ne discendono: il divieto d’inquinamento del bilancio con rettifiche di carattere tributario, prive di giustificazione civilistica; l’obbligo di disinquinamento del bilancio delle interferenze fiscali pregresse. LE PARTI DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO BILANCIO D’ ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE INDICAZIONE DI: • ATTIVITÁ • PASSIVITÁ • PATRIMONIO NETTO CONTO ECONOMICO INDICAZIONE DI: • RICAVI/PROVENTI • COSTI/ONERI • RISULTATO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA INFORMAZIONI SU: • VOCI DELLO S.P. • VOCI DEL C.E. VINCOLI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO Vincoli tecnico-contabili: circolari ASSONIME, principi contabili nazionali e principi contabili internazionali (IASIFRS) Vincoli giuridici: Codice civile, Decreti legislativi, regolamenti di esecuzione e giurisprudenza I PRINCIPI CONTABILI I principi contabili nazionali e i principi internazionali dello IASB (International Accounting Standards Board) si affiancano ai postulati di redazione del bilancio, interpretando la normativa in chiave maggiormente tecnica e integrandola affinché il bilancio possa raggiungere le proprie finalità. GLI OBIETTIVI DEI PRINCIPI CONTABILI Individuano i fatti di gestione da registrare Fissano le modalità di contabilizzazione degli eventi aziendali Interpretano e integrano i criteri di valutazione e i criteri di esposizione dei valori nello schema di bilancio LA PIRAMIDE NORMATIVA art. 2423 art. 2423 bis art. 2426 Clausola generale Principi di redazione Criteri di valutazione I PRINCIPI GENERALI art. 2423 - bis PRUDENZA CONTINUITÁ AZIENDALE PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA COMPETENZA VALUTAZIONE SEPARATA ELEMENTI ETEROGENEI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE I CRITERI DI VALUTAZIONE art. 2426 Uno dei criteri fondamentali per le valutazioni di bilancio è il criterio del costo. In base a tale criterio, gli elementi esposti in bilancio vengono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione, che comprende, rispettivamente, tutti gli oneri sostenuti per l’acquisizione dei beni e per la loro diretta produzione. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO art. 2423 - ter SCHEMA OBBLIGATORIO (struttura rigida) CONTENUTO MINIMO (voci con numeri arabi) POSSIBILITÁ ULTERIORE SUDDIVISIONE OBBLIGO AGGIUNTA VOCI CON NUMERI ARABI INDICAZIONE IMPORTI ANNO PRECEDENTE (stati comparati) DIVIETO COMPENSAZIONE DI PARTITE AGGREGAZIONI DELLE POSTE DI BILANCIO B. Immobilizzazioni Macro classe III. Immobilizzazioni finanziarie Classe 1. Partecipazioni in: Voce a. Imprese controllate Sotto voce LO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE art. 2424 ATTIVO PASSIVO A. Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti B. Immobilizzazioni C. Attivo circolante ………………………. II. Crediti 4. bis) crediti tributari (*) 4. ter) imposte anticipate (*) D. Ratei e risconti A. Patrimonio netto B. Fondi per rischi e oneri …………………………. 2. per imposte, anche differite C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D. Debiti ………………………. 3. debiti v/soci per finanziamenti (*) E. Ratei e risconti (*) nuove voci (*) nuove voci LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO art. 2425 = ± A. VALORE DELLA PRODUZIONE B. COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA (gestione della produzione) C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI ………………………………………………… 17. bis) utili perdite su cambi (*) = D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 23. imposte sul reddito d’esercizio, correnti,differite e anticipate (*) ± ± = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO ______________________________________________ (*) nuove voci LE NUOVE POSTE DI BILANCIO Le modifiche apportate alle voci di bilancio non intaccano la struttura fondamentale dello stesso, ma riguardano solo adattamenti e integrazioni relative ad alcune voci; i raggruppamenti maggiori, identificati da lettere alfabetiche maiuscole e da numeri romani, rimangono invariati, siano essi nello Stato patrimoniale o nel Conto economico. Le novità più rilevanti riguardano alcune voci a contenuto fiscale. STATO PATRIMONIALE La macro classe B) dell’Attivo, Immobilizzazioni, è stata integrata con la richiesta della separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria. Per evidenziare il fenomeno della fiscalità differita nella classe II.Crediti sono state inserite le voci:crediti tributari e imposte anticipate; mentre nel passivo la voce fondi per imposte comprende anche quelle differite (B. 2). La macro classe D) del Passivo è stata invece arricchita di una nuova voce: Debiti verso soci per finanziamenti, che ha assunto il numero 3, in precedenza riservato ai Debiti verso banche. Per tale motivo vi è stato uno slittamento dei numeri di tutte le altre voci, che attualmente risultano in totale quattordici. CONTO ECONOMICO Il raggruppamento C. Proventi e oneri finanziari è stato arricchito di una voce precedentemente non prevista, denominata Utile e perdite su cambi, alla quale però non è stata riservata una numerazione autonoma: il numero che la identifica è il 17. bis). La denominazione della voce 22 è stata modificata in imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. L’ utile (perdita) dell’esercizio è ora identificato dal numero 23, in maniera da non lasciare scoperti i numeri 23-24-25, rimasti tali a seguito della soppressione di alcune voci previste nella struttura originaria del 1991. LE NUOVE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA art. 2427 OGGETTO n. 3 bis Applicazione del criterio del fair value alle immobilizzazioni n. 6 Crediti: rischi paese n. 6- bis Cambi valutari n. 6 - ter Pronti contro termine n. 4 e n. 7- bis Voci di patrimonio netto n. 14 Imposte differite e anticipate n. 19 Strumenti finanziari n. 19- bis Finanziamenti effettuati dai soci n. 20 Patrimoni separati n. 21 Finanziamenti destinati a uno specifico affare n. 22 Leasing art. 2427- bis (dal 2005) Strumenti finanziari derivati (sono inclusi quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari) art. 2497- bis comma 4 Società soggette ad attività di direzione e coordinamento