LA CLAUSOLA GENERALE
La clausola generale, da individuare nel secondo comma dell’art. 2423
c.c., fissa il principio che sta alla base della nuova regolamentazione
del bilancio e lo individua:
nella “chiarezza” con cui esso deve esser redatto,
e nella “veridicità” e “correttezza” della rappresentazione:
a) della situazione patrimoniale e finanziaria della società,
b) del risultato economico d’esercizio.
I principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta (clausola
generale) costituiscono il punto centrale dell’intera normativa del bilancio e, al tempo stesso,
l’obiettivo da realizzare in ogni caso.
Il carattere di sovraordinazione della citata “clausola generale” si traduce nel dovere di rispettare in ogni caso la chiarezza, la correttezza e la
veridicità dei valori espressi in bilancio affinché quest’ultimo possa assolvere alla sua principale funzione di fornire ai destinatari del documento
un’obiettiva informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizio.
Tale risultato si consegue applicando le norme relative ai principi di redazione (art. 2423/bis c.c.), alle strutture di stato patrimoniale e conto
economico (artt. 2423/bis, 2424, 2424/bis, 2425 e 2425/bis), ai criteri di valutazione (art. 2426), ai criteri di redazione della nota
integrativa e della relazione sulla gestione (2427 e 2428 cod. civ), ove sufficienti a fornire una visione chiara e corretta dei valori aziendali. In
caso contrario, si dovranno fornire le “informazioni complementari necessarie allo scopo” e, in casi eccezionali, tali disposizioni dovranno essere
derogate se la loro applicazione contrasta con la “clausola generale”.
A tutela di tali principi, nel 3° e 4° comma dell’art. 2423 c.c., il legislatore dispone:
l’obbligo di fornire informazioni complementari quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti a
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale (3° c.) (vedi informativa
supplementare);
l’obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, con l’indicazione dei motivi nella Nota
integrativa, quando queste siano incompatibili con le descritte finalità (4° c.).
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