Che cos’è il bilancio? 1. E’ il documento sul quale confluiscono le rilevazioni sistemiche effettuate tramite la CO.GE. 2. E’ il documento attraverso il quale è possibile determinare il reddito d’esercizio e il capitale di funzionamento. 3. E’ un documento prevalentemente finalizzato al soddisfacimento delle esigenze informative di un insieme eterogeneo di soggetti. 4. E’ lo strumento attraverso il quale si ricavano informazioni esaurienti ed attendibili sulle vicende economico-aziendali dell’impresa Chi deve redigere il bilancio? 1) Tutte le società di capitali e le società cooperative 2) Gli enti pubblici, gli enti creditizi e finanziari, le compagnie assicurative.(Il bilancio è redatto secondo specifici provvedimenti legislativi) Quali sono gli organi coinvolti nella redazione ed approvazione del bilancio? 1) Lo schema di bilancio deve essere redatto dagli amministratori della società. 2) L’assemblea della società ha il compito di approvarlo. Norme che disciplinano il bilancio Il bilancio d’esercizio è disciplinato: dal codice civile nel libro V “Del lavoro” , Titoli V delle società, agli articoli 2423 e seguenti. La normativa recepisce la IV Direttiva 78/660/CEE: Attraverso il D.Lgs. 127/91 che ha modificato il codice civile del 1942 Principi contabili nazionali emanati OIC Organismo Italiano di contabilità Principi Contabili Internazionali, per le società quotate, emanati dallo IASB Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Le disposizioni del codice civile sono state in parte modificate con la riforma del diritto societario d.lgs. N. 6 del 2003. Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Impianto normativo contenuto nel codice civile: Aspetti sostanziali Aspetti formali Aspetti collaterali Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Aspetti sostanziali: Fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423), ai principi generali di redazione (art.2423-bis) e ai principi particolari di valutazione (art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica DAL FINE Dipendono i: PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE PRINCIPI PARTICOLARI DAI art. 2426 PRINCIPI GENERALI art. 2423-bis FINE art.2423 PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE Dipendono i: PRINCIPI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Aspetti formali: Si riferiscono al modello di Stato Patrimoniale (art. 2424), di Conto Economico (art.2425) e Nota Integrativa (art. 2427), nonché alle modalità di presentazione delle voci all’interno degli schemi previsti. Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Aspetti collaterali: Integrano e circostanziano le modalità di esposizione in bilancio delle singole poste da inserire nello SP (art. 2424-bis), nel CE (art. 2425-bis) e i criteri di classificazione delle poste (art. 2423-ter). Principi di redazione del bilancio d’esercizio Clausola generale art. 2423 Principi di redazione art. 2423-bis Schemi di redazione artt. 2424 - 2425 art. 2423. Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito - dallo stato patrimoniale, Documenti quantitativi- contabili - dal conto economico, - e dalla nota integrativa. Documento analitico-descrittivo Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario ed inscindibile Nelle società di capitali il bilancio d’esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori. (art. 2428) Clausola generale art. 2423 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Principio di Chiarezza art. 2423 La chiarezza: consiste in una rappresentazione formale dei conti che permetta ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto. in virtù di tale principio il legislatore impone il rispetto di definiti schemi, imposti dai seguenti artt.: Art. 2424 Stato Patrimoniale Art 2425 Conto Economico Art 2423-ter 2424-bis 2425-bis Art. 2427 Nota Integrativa Chiarezza: art. 2423-ter Obiettivo del principio Perseguire la standardizzione dei bilancio Consentire Le comparazioni nello spazio e nel tempo Chiarezza: art. 2423-ter 1. 2. 3. 4. Rispetto degli schemi di bilancio Rispetto dell’ordine di esposizione Divieto di raggruppamenti di voci Obbligo di inserimento di nuove voci Adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige Comparabilità delle voci Divieto di compensi di partite Clausola generale art. 2423 (principi di verità e correttezza) 2. Principio di verità: corrispondenza fra i fatti aziendali e i valori iscritti in bilancio 3. Principio di correttezza: il redattore del bilancio deve fornire un’informazione neutrale, nel rispetto delle norme del codice civile. Tale principio mira a circoscrivere la discrezionalità degli amministratori. Art. 2423 I due principi: Verità e Correttezza Costituiscono: “Quadro fedele” “True and fair view” Contenuto nell’art. 2 comma 3 della IV direttiva CEE Art. 2423 – terzo e quarto comma Informazioni supplementari: Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Art. 2423 – terzo e quarto comma Deroga per speciali ragioni: si prevede l’obbligo di derogare alle disposizioni relative al bilancio di esercizio, qualora, in casi eccezionali, la loro applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta. Art. 2423 – quarto comma Deroga per speciali ragioni: Carattere di eccezionalità È obbligatoria È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di esercizio Comporta un obbligo di giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa Comporta un obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile Principi di redazione: art. 2423-bis 1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5) 2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1) 3) Continuità della gestione (comma 1) 4) Competenza (comma 3) 5) Separatezza valutativa (comma 5) 6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6) 1. Principio di prudenza Si concretizza: DIVIETO di IMPUTARE UTILI SPERATI OBBLIGO di IMPUTARE RISCHI E PERDITE PRESUNTE Scopo della norma - Evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle passività ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE COSTIUSCE LA PRINCIPALE FORMA DI GARANZIA PER I TERZI 2. Prevalenza della sostanza sulla forma La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 3. Continuità della gestione (going concern) La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. L’AZIENDA E’ DESTINATA A PERDURARE NEL TEMPO E QUINDI DEVONO ESSERE APPLICATI CRITERI DI FUNZIONAMENTO 4. Principio di competenza Significa che si devono imputare all’esercizio i costi e i ricavi che trovano nello stesso giustificazione economica indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. QUANDO UN COSTO E UN RICAVO SONO DI COMPETENZA? UN RICAVO E’ DI COMPETENZA: quando è avvenuta la consegna del bene e si è conclusa la prestazione del servizio UN COSTO E’ DI COMPETENZA: quando ha trovato il correlativo ricavo o ragionevolmente non potrà più trovarlo. 5. Il principio della separatezza valutativa Non è possibile effettuare la compensazione di partite dal punto di vista quantitativo 6. Il principio di costanza dei criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio non possono essere variati da un esercizio all’altro. La variabilità inficerebbe la qualità delle informazioni. La capacità informativa di bilancio è esaltata dalla possibilità di comparazione in una serie storica. Deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione Da adottare solo in casi eccezionali La sua adozione non è un obbligo ma è facoltativa Può essere esercitata solo nell’ambito dei criteri di valutazione indicati dal legislatore Comporta un obbligo di evidenziazione e giustificazione delle conseguenze in nota integrativa