CONTENUTO DEL MODULO
Finalità e
d'esercizio.
postulati
del
bilancio
La struttura del bilancio: lo stato
patrimoniale, il conto economico
(secondo diverse formulazioni), la
nota integrativa.
La relazione sulla gestione.
REDAZIONE DEL BILANCIO
(art. 2423 codice civile)
Gli amministratori devono redigere il
bilancio d’esercizio, costituito:
dallo STATO PATRIMONIALE
dal CONTO ECONOMICO
dalla NOTA INTEGRATIVA
ALTRI DOCUMENTI
CHE CORREDANO IL BILANCIO
RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE (eventuale)
BILANCIO CONSOLIDATO (eventuale)
FINALITÀ E DESTINATARI DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio è uno strumento di
trasmissione di informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie
sull’impresa in funzionamento, destinate
a tutti i soggetti, interni ed esterni
all’impresa, interessati a conoscere la sua
direzione di marcia.
DESTINATARI DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO
SOGGETTI ESTERNI all’impresa:
- azionisti;
- fornitori e clienti;
- lavoratori;
- finanziatori esterni (effettivi e potenziali);
- analisti e consulenti finanziari;
- amministrazione finanziaria;
- altre persone ed enti esterni all’impresa.
SOGGETTI INTERNI all’impresa.
INFORMAZIONI
PATRIMONIALI
Illustrazione della struttura patrimoniale
seguendo appropriate classificazioni di:
•
Attività (investimenti);
•
Passività e Capitale Netto
(finanziamenti);
per esprimere giudizi sull’equilibrio
patrimoniale dell’impresa.
EQUILIBRIO PATRIMONIALE
Un’impresa può dirsi in equilibrio
patrimoniale se risulta dotata di un capitale
netto adeguato al tipo di attività svolto e
congruo, per ammontare e composizione
interna, rispetto alla struttura complessiva
dei finanziamenti in essere.
INFORMAZIONI FINANZIARIE
Illustrazione, secondo appropriate classificazioni, dello stato e della dinamica di:

Investimenti (impieghi di risorse);

Finanziamenti (fonti di risorse);
al fine di giudicare l’equilibrio finanziario
dell’impresa.
EQUILIBRIO FINANZIARIO
Si definisce come attitudine dell’impresa
ad equilibrare nel tempo i flussi di liquidità
senza pregiudicare l’equilibrio economico.
INFORMAZIONI ECONOMICHE
Illustrazione, secondo appropriate classificazioni, di:

Costi d’esercizio;

Ricavi d’esercizio;

Risultati economici parziali;

Risultato economico netto
d’esercizio;
Per esprimere giudizi
economico dell’impresa
efficienza economica).
sull’equilibrio
(giudizi di
Per conoscere l’entità del reddito che può
essere prelevata (o consumata) senza
ledere l’integrità economica del capitale.
EQUILIBRIO ECONOMICO
Si raggiunge quando i ricavi conseguiti
consentono di coprire i costi dei fattori
produttivi consumati e di remunerare
adeguatamente il capitale investito.
REDAZIONE DEL BILANCIO (1)
(art. 2423 codice civile)
Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e
il risultato economico dell’esercizio.
REDAZIONE DEL BILANCIO (2)
(art. 2423 codice civile)
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e
corretta,
si
devono
fornire
le
informazioni complementari necessarie
allo scopo.
REDAZIONE DEL BILANCIO (3)
(art. 2423 codice civile)
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di
una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata.
La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l’influenza sulla
rappresentazione
della
situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico.
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile
se
non
in
misura
corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di
euro, senza cifre decimali. La nota
integrativa può essere redatta in migliaia
di euro
.
CLAUSOLE GENERALI
(art. 2423 codice civile)
CHIAREZZA
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E
CORRETTA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE E FINANZIARIA E
DEL RISULTATO ECONOMICO
POSTULATO DELLA
CHIAREZZA (1)
Il bilancio deve risultare pienamente
comprensibile o intelligibile per i
destinatari.
POSTULATO DELLA
CHIAREZZA (2)
Elementi che caratterizzano la chiarezza:
 adeguata classificazione dei componenti di reddito e patrimoniali, con
equilibrato livello di analisi;
 assenza di compensazioni di partite;
POSTULATO DELLA
CHIAREZZA (3)

trasparenza del processo di
attribuzione del valore;

presenza di complementari e
adeguate note illustrative;
POSTULATO DI VERITÀ E
CORRETTEZZA
Con questa clausola generale non si
vuole alludere all’obbligo di riprodurre
nel bilancio una verità assoluta, che nella
fattispecie non esiste, trattandosi di
valori in larga parte stimati.
Si
afferma,
invece,
l’obiettivo
inderogabile di:
addivenire alla costruzione di una realtà
relativa;
•
nel contesto dell’applicazione di appropriate norme contabili (c.d.
corretti principi contabili);
•
facendo uso di stime ragionevoli;
al fine di esporre un quadro obiettivo,
senza
reticenze,
deformazioni
o
omissioni di valori,
onde adempiere, nella sostanza prima
ancora che nella forma, all’obbligo di
informazione.
POSTULATO DI VERITA’ E
CORRETTEZZA: IL PROBLEMA
DELLE DEROGHE
•
Obbligatorietà delle deroghe previste
dall’art. 2423 c.c., 4° comma.
•
Disposizioni di legge derogabili.
•
Casi eccezionali in cui sono
ammissibili le deroghe.
•
Modalità di iscrizione nella riserva dei
plusvalori derivanti dalla deroga.
DISPOSIZIONI DI LEGGE
DEROGABILI
In linea generale sarebbero derogabili
tutte le disposizioni contenute negli
articoli del Codice Civile successivi
all’art. 2423.
Più verosimilmente, possono trovare
applicazione fondamentale le deroghe
alle norme che regolano i criteri di
valutazione.
CASI ECCEZIONALI DI
APPLICAZIONE DELLE
DEROGHE (1)
Deve comunque trattarsi di casi
veramente eccezionali, essendo evidente
che le specifiche norme relative alle
strutture e alle valutazioni sono dettate al
fine di assicurare la rappresentazione
veritiera e corretta in tutte le situazioni
normalmente ricorrenti.
CASI ECCEZIONALI DI
APPLICAZIONE DELLE
DEROGHE (2)
Secondo l’interpretazione prevalente,
potrebbero costituire “casi eccezionali”
situazioni attinenti
quella specifica
impresa o categoria di imprese, oppure
riguardanti un dato bene.
Esempi:
1) incrementi di valore giustificati da
mutamenti di destinazione o di natura
economica di un bene;
2) allungamento del tempo massimo di
ammortamento stabilito per alcune
immobilizzazioni immateriali giustificato
da una utilità particolarmente durevole.
Non costituiscono casi eccezionali:
•
l’eventuale sopravvenuta scarsa
significatività dei valori storici per effetto
dell’inflazione;
•
la circostanza che l’applicazione dei
criteri di valutazione previsti dal Codice
Civile determini l’emergere di una
perdita d’esercizio.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
NELLA RISERVA DEI
PLUSVALORI (1)
“Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato” (art.
2423c.c).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
NELLA RISERVA DEI
PLUSVALORI (2)
L’iscrizione nella riserva può avvenire per
imputazione diretta oppure previa
imputazione al Conto Economico.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
NELLA RISERVA DEI
PLUSVALORI (3)
Quale principio generale, appare
largamente preferibile il transito dei
maggiori utili attraverso il Conto
Economico.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
NELLA RISERVA DEI
PLUSVALORI (4)
E’ diffusa l’opinione, però, che i
plusvalori derivanti da rivalutazioni (non
di tipo monetario) debbano essere portati
direttamente a riserva.
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO (1)
(art. 2423-bis codice civile)
1) la valutazione delle voci deve essere
fatta
secondo
prudenza
e
nella prospettiva della continuazione
dell’attività,
nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO (2)
(art. 2423-bis codice civile)
2) si possono indicare esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;
3) si deve tenere conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data di incasso
o di pagamento;
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO (3)
(art. 2423-bis codice civile)
4) si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO (4)
(art. 2423-bis codice civile)
5) gli elementi eterogenei ricompresi
nelle singole voci devono essere valutati
separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono
essere modificati da un esercizio all’altro.
POSTULATI DEL BILANCIO
SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI DELL’OIC
(doc. n. 11)
•
•
•
Utilità e completezza
Prevalenza della sostanza sulla
forma
Comprensibilità (chiarezza)
•
Neutralità (imparzialità)
•
•
•
Prudenza
Periodicità della misurazione del
Risultato Economico e del
Patrimonio aziendale
Comparabilità
•
Omogeneità
•
Continuità di applicazione dei
principi contabili e dei criteri di
valutazione
•
Competenza
•
Significatività e rilevanza
•
•
Il costo come criterio base delle
valutazioni
Conformità del procedimento di
formazione del bilancio ai corretti
principi contabili
•
Verificabilità dell’informazione
UTILITÀ DEL BILANCIO PER I
DESTINATARI
Il bilancio d’esercizio deve essere
predisposto in maniera da essere di
concreta utilità per il maggior numero di
destinatari.
I dati in esso esposti devono essere
attendibili, analitici ed intelligibili.
PREVALENZA DELLA
SOSTANZA SULLA FORMA
La sostanza economica di un’operazione
rappresenta l’elemento prevalente per la
sua contabilizzazione, valutazione ed
esposizione in bilancio, al fine di
assicurare chiarezza di redazione ed una
rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico.
PRINCIPIO DELLA
COMPRENSIBILITÀ
Il bilancio d’esercizio deve essere
comprensibile e deve perciò essere
analitico e corredato dalla nota
integrativa.
Tuttavia l’informativa fornita non deve
essere eccessiva e superflua.
PRINCIPIO DELLA
NEUTRALITÀ
Il bilancio d’esercizio deve essere
preparato per una moltitudine di
destinatari, senza favorire o servire gli
interessi di alcuni di essi.
Le finalità del bilancio d’esercizio sono
incompatibili con:
• l’inclusione di valutazioni prospettiche
dell’investitore;
• la determinazione del reddito fiscale.
PRINCIPIO DELLA PRUDENZA
Mira ad evitare una sopravvalutazione del
reddito prodotto e del capitale.
I profitti non realizzati non devono
essere contabilizzati, mentre tutte le
perdite anche se non definitivamente
realizzate devono essere riflesse in
bilancio.
PERIODICITÀ DELLA
MISURAZIONE
Il bilancio d’esercizio si riferisce ad un
periodo amministrativo (o esercizio) e
non all’intera vita aziendale.
PRINCIPIO DELLA
COMPARABILITÀ
Affinché risultati economici e valori
rappresentati nello stato patrimoniale siano
comparabili nel tempo, sono necessarie:
• uniformità nel tempo dei criteri di classificazione;
• uniformità nel tempo dei criteri di valutazione;
• separata evidenziazione dei mutamenti strutturali
e degli eventi di natura straordinaria.
PRINCIPIO
DELL’OMOGENEITA’
I valori di bilancio devono essere espressi
in un’unica moneta di conto (omogeneità
formale).
COSTANZA DI APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI CONTABILI
La costanza di applicazione dei principi
contabili e dei criteri di valutazione è uno
dei cardini della comparabilità e della
determinazione dei risultati d’esercizio.
PRINCIPIO DELLA
COMPETENZA ECONOMICA
L’effetto delle operazioni e degli altri
eventi deve essere rilevato contabilmente
ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a
quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
COMPETENZA DEI RICAVI
I ricavi, come regola generale, devono
essere riconosciuti quando:
• il processo produttivo dei beni o dei
servizi è stato completato;
• lo scambio è già avvenuto, si è cioè
verificato il passaggio del titolo di
proprietà.
COMPETENZA DEI COSTI
I costi, come regola generale, devono
essere riconosciuti in correlazione con i
ricavi dell’esercizio. La correlazione si
realizza:
• per associazione di causa a effetto tra
costi e ricavi, in modo analitico e diretto;
• per
ripartizione
dell’utilità
o
funzionalità pluriennale su base razionale
e sistematica.
• per imputazione diretta di costi al
Conto Economico dell’esercizio perché
associati al tempo o perché sia venuta
meno l’utilità o la funzionalità del costo.
SIGNIFICATIVITÀ E
RILEVANZA
Il bilancio d’esercizio deve esporre solo
quelle informazioni che hanno un effetto
significativo e rilevante sui dati di
bilancio o sul processo decisionale dei
destinatari.
IL COSTO COME CRITERIO
BASE DELLE VALUTAZIONI
Ragioni che inducono alla scelta del costo
(storico) come attributo generale di stima:
• il costo non rappresenta soltanto l’onere
sostenuto per l’acquisizione dei beni, ma
anche il valore delle loro qualità funzionali
che partecipano al processo formativo del
reddito, ossia è anche espressione del loro
valore di funzionamento;
• il criterio del costo è quello che lascia
minor latitudine agli apprezzamenti
soggettivi;
• il criterio del costo è
applicabilità ed attuazione.
di
facile
CONFORMITÀ DEL
PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE DEL BILANCIO
AI CORRETTI PRINCIPI
CONTABILI
Il bilancio d’esercizio è il risultato delle
funzioni di ragioneria e pertanto
presuppone
alcuni
procedimenti
contabili e ne richiede altri per la sua
formazione.
FUNZIONE INFORMATIVA E
COMPLETEZZA DELLA NOTA
INTEGRATIVA AL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio deve mettere in
evidenza tutte quelle informazioni
complementari che sono necessarie per
la comprensibilità e per l’attendibilità del
bilancio.
VERIFICABILITÀ
DELL’INFORMAZIONE
L’informazione patrimoniale, economica
e finanziaria fornita dal bilancio deve
essere
verificabile
attraverso
un’indipendente
ricostruzione
del
procedimento contabile, tenendo conto
anche degli elementi soggettivi.
NORME GENERALI SUI
COMPONENTI DEL REDDITO
D’IMPRESA (art: 75 TUIR)
Competenza economica
I ricavi, le spese e gli altri elementi
positivi e negativi concorrono a formare
il reddito nell’esercizio di competenza
(art. 75 TUIR).
Certezza o oggettiva determinabilità
I ricavi, le spese e gli altri componenti di
cui nell’esercizio di competenza non sia
ancora certa l’esistenza o determinabile
in
modo
obiettivo
l’ammontare,
concorrono a formare il reddito
nell’esercizio in cui si verificano tali
condizioni (art. 75 TUIR).
Imputazione dei costi
Le spese e gli altri componenti negativi
non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati
al Conto Economico relativo all’esercizio
di competenza (art. 75 TUIR).
Inerenza
Le spese e gli altri componenti negativi
di reddito diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di
utilità sociale, sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività o
beni da cui derivano ricavi o altri proventi
che concorrono a formare il reddito.
Scarica

Postulati