IL BILANCIO BANCARIO
Struttura e principi di formazione
STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLE AZIENDE DI CREDITO
Le norme generali in materia di informativa di bilancio relativa
alle imprese e ai gruppi bancari sono contenute nel D.L.
27/01/1992 n. 87, che ne ha stabilito i principi fondamentali.
La regolamentazione degli “aspetti tecnici”, però, è stata
riservata, dall’art. 5 di tale decreto, alla Banca d’Italia, la quale
ha il compito di stabilire gli schemi del bilancio bancario
e le regole per la loro formazione, introducendo in essi le
modifiche e gli aggiornamenti dovuti all’evoluzione delle
disposizioni e degli orientamenti comunitari.
 Così, dopo che il D.L. 28/02/2005 n. 38 ha introdotto per
tutte le banche l’obbligo di redigere il bilancio secondo i
principi contabili internazionali, la Banca d’Italia ha
emanato la circolare n. 262 del 22/12/2005 “Bilancio bancario:
schema e regole di compilazione” con la quale ha adeguato a
tali principi le previgenti istruzioni.
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I PRINCIPI DI FORMAZIONE
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Il principio generale che sta alla base
della formazione del bilancio delle
imprese bancarie è – analogamente a
quanto avviene per le società di capitali
che svolgono altri tipi di attività – il
principio
della
chiarezza
e
della
rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale, sotto il profilo
patrimoniale, finanziario ed economico.
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO
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Principio della competenza nella rilevazione dei proventi e degli
oneri, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento.
Principio della continuazione dell’attività, che implica
valutazioni di funzionamento e non di cessione o di liquidazione.
Principio della costanza dei criteri di valutazione, con deroghe
solo in casi eccezionali e da motivare nella Nota integrativa.
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le
disposizioni della Banca d’Italia hanno precisato che quando
un’operazione può essere iscritta in bilancio in vari modi, va
privilegiato quello che meglio ne coglie la sostanza piuttosto che la
forma giuridica o contabile.
Principio della data di regolamento, secondo il quale l’iscrizione
nei conti dello Stato patrimoniale dei valori relativi a talune
operazioni – in particolare quelli che si riferiscono al portafoglio
s.b.f., al portafoglio d.i. e al portafoglio scontato – deve essere
effettuata solo al momento del regolamento degli stessi.
LA STRUTTURA
Secondo i principi e la normativa della Banca
d’Italia, il bilancio d’esercizio delle banche e il
bilancio consolidato dei gruppi bancari,
comprendono: lo Stato patrimoniale, il Conto
economico, la Nota integrativa, il Prospetto delle
variazioni del patrimonio netto e il Rendiconto
finanziario.
 Inoltre il bilancio è corredato di una Relazione
sulla gestione, nella quale gli amministratori
illustrano l’andamento della gestione e la
situazione dell’impresa, facendo anche risultare,
fra gli altri elementi che vanno indicati, i fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la
prevedibile evoluzione della gestione.
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LO STATO PATRIMONIALE
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Lo schema di Stato patrimoniale
predisposto dalla Banca d’Italia si presenta in
forma orizzontale, cioè a sezioni divise: nella
sezione di sinistra sono riportate le voci
dell’Attivo e in quella di destra le voci del
Passivo e del Patrimonio netto.
Le garanzie prestate e gli impegni assunti
nonché le altre poste che tradizionalmente
venivano iscritte “sotto la riga” (beni di terzi,
beni presso terzi, ecc.) non figurano nel
prospetto contabile, ma sono informazioni
da fornire nella Nota integrativa.
LE VOCI SIGNIFICATIVE DELLO
STATO PATRIMONIALE
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6.
I crediti derivanti da finanziamenti che la banca ha concesso
devono essere contabilizzati per l’importo erogato.
La svalutazione e l’ammortamento di elementi attivi devono
essere portati in diretta diminuzione dei valori di tali elementi.
I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire
esclusivamente perdite, oneri e debiti di natura determinata, di
esistenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura sono
indeterminati o l’ammontare o la data in cui si verificheranno.
Le attività finanziarie sono classificate secondo un criterio
funzionale.
Nel bilancio delle banche, la voce Partecipazioni comprende
quelle in società controllate, in società controllate in modo
congiunto e in società sottoposte a influenza notevole, escluse le
azioni o quote detenute per la negoziazione e quelle iscritte fra
le attività finanziarie valutate al fair value.
I ratei e i risconti relativi alle attività e alle passività finanziarie
vanno portati a diretta rettifica delle voci dell’attivo e del passivo cui
si riferiscono.
IL CONTO ECONOMICO
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Lo schema di Conto economico predisposto dalla
Banca d’Italia è in forma verticale ed è caratterizzato da
un notevole grado di sintesi (i dettagli, infatti, sono
forniti nella Nota integrativa). Esso, tuttavia, perviene alla
determinazione dei tipici risultati intermedi della
gestione bancaria (margine d’interesse o saldo della
gestione denaro, margine d’intermediazione, ecc.).
Nel Conto economico sono importanti gli interessi
attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e
oneri assimilati, che si riferiscono alle attività liquide,
alle attività finanziarie di trading, alle attività finanziarie
detenute sino a scadenza e a quelle disponibili per la
vendita, ai crediti e ai debiti verso banche e verso la
clientela, ai titoli in circolazione, ecc.
I RISULTATI INTERMEDI DEL
CONTO ECONOMICO
I risultati intermedi del Conto economico sono:
1. Margine di interesse
2. Commissioni nette
3. Margine di intermediazione
4. Risultato netto della gestione finanziaria
5. Costi operativi
6. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo
delle imposte
7. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto
delle imposte
8. Utile (Perdita) d’esercizio
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I CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri di valutazione che rivestono un particolare
interesse per le imprese bancarie sono quelli che
riguardano le attività finanziarie, categoria che
comprende gli strumenti finanziari di ogni tipo, dai titoli
di debito pubblici e privati ai titoli di capitale, dai
contratti futures alle opzioni, dai crediti di finanziamento
ai crediti di regolamento, e così via. Infatti per
strumento finanziario si intende ogni contratto che dia
origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una
correlativa passività finanziaria – o a uno strumento
rappresentativo del capitale proprio – per un’altra impresa.
ANCORA SUI CRITERI DI
VALUTAZIONE
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Le attività finanziarie si distinguono nelle seguenti categorie:
Attività originate dall’impresa, quali i crediti verso la clientela per
prestiti concessi a terzi, i crediti verso Poste Italiane e verso la
Cassa Depositi e prestiti, i crediti verso banche, ecc.
Attività detenute a scopo di negoziazione, rappresentate da titoli, da
crediti e da contratti acquistati per scambiarli sul mercato traendo
vantaggio dalle variazioni dei prezzi nel breve periodo.
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza, costituite dai titoli di
debito e dai finanziamenti a scadenza fissa caratterizzati da
pagamenti prefissati o determinabili, che la banca ha l’intenzione e
la capacità di mantenere fino alla scadenza.
Attività disponibili per la vendita, categoria residuale che comprende
le attività finanziarie non incluse nelle classi precedenti.
LE PARTECIPAZIONI
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Le partecipazioni in società controllate,
collegate oppure soggette a controllo
congiunto (controllo sulla gestione della
partecipata in virtù dei diritti di voto
condivisi in modo paritetico con un altro
soggetto o in virtù di accordi contrattuali
con altri soggetti) sono valutate al costo,
eventualmente rettificato per perdite di
valore.
LA NOTA INTEGRATIVA
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La Nota integrativa ha una funzione esplicativa dei valori di bilancio, in quanto
completa, con linguaggio “descrittivo”, i dati quantitativi contenuti nei prospetti
contabili, che sono piuttosto sintetici.
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Essa deve inoltre fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste dai
principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nella circolare
n.262/2005 della Banca d’Italia non siano sufficienti a dare la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del risultato
economico dell’esercizio.
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La Nota integrativa che risulta dallo schema predisposto dalla Banca d’Italia ha un
contenuto assai analitico e articolato, che dà vera sostanza informativa ai dati,
necessariamente sintetici dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
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Essa si compone di nove Parti, ciascuna delle quali è suddivisa in Sezioni le quali
illustrano singoli aspetti della gestione della banca mediante informazioni di natura
sia qualitativa sia quantitativa costituite da voci e tabelle dettagliate. Essa va redatta
in migliaia di euro; tuttavia, le banche che presentano un “totale dell’attivo” pari
almeno a 10 miliardi di euro possono redigerla in milioni di euro.
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