Università degli Studi di Parma
CORSO DI
CONTABILITA’ E BILANCIO II
Nota integrativa, relazione sulla gestione e altri documenti di
bilancio
Nota integrativa: funzione e riferimenti
Funzione:
La funzione della Nota integrativa consiste nel fornire l’analisi e l’illustrazione dei dati
contenuti negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, al fine di fornire
una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e reddituale dell’impresa in funzionamento. Si pone pertanto l’obiettivo di
illustrare i valori contabili che trovano rappresentazione all’interno dei prospetti,
integrandosi in modo stretto e complementare con i medesimi.
Riferimenti legislativi e professionali nazionali
  Artt. 2427 e 2427 bis Codice Civile
  Tutti i principi contabili nazionali indicano le informazioni da
fornire nella nota integrativa in merito all’oggetto del principio
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Nota integrativa: contenuto
A livello di contenuti, il Legislatore nazionale non ha
definito uno schema obbligatorio di Nota integrativa, così
come invece ha fatto per Stato patrimoniale e Conto
economico che più facilmente si prestavano a tale
previsione, ma ha semplicemente prescritto un contenuto
di tipo cogente. Secondo quanto disposto dall’art. 2427
c.c., il contenuto della nota integrativa si sviluppa in
diversi punti, attraverso i quali sono contemplate le
informazioni di dettaglio.
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Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C.
La nota integrativa deve indicare:
1)
i criteri di valutazione applicati alle diverse classi di valori di bilancio e
l’indicazione dei criteri impiegati per la conversione dei valori espressi in moneta
non di conto;
2)
la movimentazione delle immobilizzazioni;
3)
la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità” e le ragioni dell’iscrizione e dei criteri di
ammortamento;
3-bis)
la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni materiali e immateriali;
4) le variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare
per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il TFR è necessario indicare
anche la formazione e l’utilizzazione;
5)
Elenco delle partecipazioni possedute anche per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate e collegate;
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Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C.
6) 
i crediti e i debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti
da garanzie specificandone la natura;
6-bis) le variazioni significative dei cambi avvenute dopo la chiusura;
6-ter) l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;
7) 
La composizione dei ratei e risconti attivi e passivi, degli altri fondi e
delle altre riserve;
7-bis) la descrizione con specifici prospetti (OIC 1) della composizione del
patrimonio netto indicando per ogni singola voce l’origine, la possibilità
di utilizzazione o distribuibilità, nonché l’utilizzazione nei precedenti
esercizi;
8) 
l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati specificando le singole
voci dell’attivo;
9) 
la descrizione degli impegni che non risultano dalle tavole di sintesi;
10)
La ripartizione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e
area geografica, se significativa;
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Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C.
11) 
13) 
15) 
17) 
19) 
21) 
23) 
25) 
19)
l’ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, debiti verso banche ed altre;
la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” se
di valore apprezzabile;
un prospetto per la riconciliazione fiscale e che descriva le imposte
differite, anticipate e correnti;
il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria;
l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci;
il numero ed il valore nominale di ogni categoria di azioni emesse e delle
nuove azioni sottoscritte nell’esercizio;
le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o
valori simili emessi dalla società, specificando il numero e i diritti che
attribuiscono;
il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi;
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Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C.
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società ripartiti per scadenza e con
la specificazione di quelli con rimborso postergato;
20 e 21) le informazioni richieste con riferimento ai finanziamenti ed ai
patrimoni destinati ad uno specifico affare;
22)  per i leasing finanziari, il valore attuale delle rate di canone non scadute,
l’onere finanziario effettivo, il valore al quale sarebbero stati iscritti i beni
oggetto di leasing con separata indicazione del valore dell’ammortamento,
rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate precisando l’importo, la natura
del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione
degli effetti di tali operazioni, qualora tali operazioni siano rilevanti e non
concluse a condizioni di mercato;
22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale con l’indicazione dell’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico.
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Nota integrativa: contenuto – art. 2427-bis C.C.
L’articolo dispone che siano inoltre fornite le seguenti informazioni
aggiuntive:
1) l’entità, la natura e il fair value di ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati ;
2) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un valore superiore al
fair value – con esclusione delle partecipazioni in società controllate e
collegate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) e delle partecipazioni in joint venture – il
valore contabile e il fair value delle singole attività (o appropriati
raggruppamenti di esse), nonché le motivazioni che hanno indotto alla
mancata riduzione al minor valore, inclusa la natura degli elementi sostanziali
in base ai quali si è considerato recuperabile il valore iscritto in bilancio.
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Nota integrativa e bilancio abbreviato
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere
le informazioni richieste dai numeri 10) dell’art. 2426, dai numeri 2), 3),
7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), e 17) dell’art. 2427 e dal numero 1)
dell’art. 2427-bis del Codice Civile.
Tali società possono inoltre limitare le informazioni solamente alle
operazioni compiute direttamente o indirettamente con i loro maggiori
azionisti o con i membri degli organi amministrativi e di controllo e, in
merito agli accordi non risultati dallo stato patrimoniale, le informazioni
possono essere limitate alla natura e all’obiettivo economico di tali
accordi
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Relazione sulla Gestione: funzione e riferimenti
Funzione:
La Relazione sulla gestione non fa parte dei documenti del bilancio di esercizio,
ma ha la funzione di corredare il bilancio stesso con informazioni utili per una
migliore comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria e della dinamica
reddituale dell’impresa in funzionamento. In particolare, deve riportare
informazioni sull’ambiente di riferimento in cui opera l’azienda, sulle prospettive di
continuità e sui programmi futuri di gestione della stessa.
Riferimenti legislativi e professionali nazionali
  Art. 2428 Codice Civile
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Relazione sulla Gestione: esonero dalla redazione
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono non redigere la
Relazione sulla Gestione qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni
richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 C.C. ossia indichino:
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e
delle alienazioni.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
La Relazione sulla gestione deve contenere:
un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società e dell'andamento e del risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui
essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui la società è esposta.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
Tale analisi deve contenere, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione della società e dell’andamento
e del risultato della sua gestione, gli indicatori economicofinanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all’attività specifica della società, comprese le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
Il CNDCEC ha definito un sistema “modulare” secondo il quale le
imprese di maggiori dimensioni sono tenute a fornire più informazioni
rispetto a quelle di minori dimensioni.
I parametri quantitativi impiegati per suddividere le imprese e
conseguentemente per individuare il livello di informativa da inserire nella
relazione, sono quelli definiti dal legislatore comunitario per identificare le
grandi imprese. In particolare, le informazioni di 2° livello divengono
obbligatorie se, alla data di riferimento del bilancio, vengono superati nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
• totale attivo pari a € 43.000.000;
• ricavi di vendita e delle prestazioni pari a € 50.000.000;
• numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
Anche per gli indicatori economico-finanziari da
riportare nella relazione sulla gestione il CNDCEC ha
previsto un primo livello obbligatorio per tutte le
imprese e un secondo livello obbligatorio unicamente
per le “grandi imprese”.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
INDICATORI
ECONOMICO-FINANZIARI
Serie storiche (2-5 anni) per I ricavi delle vendite,
valore della produzione o risultato anteimposte
Risultati parziali: MOL, Risultato operativo, EBIT
normalizzato, EBIT integrale
1° livello
2° livello
Margine e quoziente primario e secondario di
struttura; quoziente di indebitamento finanziario e
complessivo
Conto economico riclassificato secondo il criterio
funzionale
ROE; ROI; ROS
Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio
finanziario
Margine e quoziente di disponibilità; margine e
quoziente di tesoreria
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
INDICATORI NON FINANZIARI
Tali indicatori sono misure quantitative, ma non monetarie, determinate
al fine di fornire informazioni che non possono essere colte attraverso i
soli indicatori finanziari. In particolare, gli indici non finanziari
completano il flusso informativo costituito dalle notizie economicofinanziarie, consentendo alla relazione degli amministratori di meglio
rappresentare l’evoluzione della gestione. Il CNDCEC ritiene che tali
informazioni debbano essere rappresentate solo se effettivamente
necessarie per comprendere l’andamento ed il risultato realizzato
dall’impresa e, specificamente, solo se in assenza di tali informazioni il
bilancio non sia sufficientemente trasparente
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
INDICATORI SUL PERSONALE E SULL’AMBIENTE
INFORMAZIONI SUL PERSONALE
Obbligatorie:
•  morti sul lavoro, per i quali è stata
definitivamente
accertata
una
responsabilità aziendale;
•  infortuni gravi sul lavoro, per i quali
è stata definitivamente accertata
una responsabilità aziendale;
•  addebiti in ordine a malattie
professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per
cui la società è stata dichiarata
definitivamente responsabile.
Facoltative:
•  iniziative volte a trasformare forme
di lavoro precario in contratti di
lavoro a tempo indeterminato;
•  investimenti in sicurezza.
INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE
Obbligatorie:
•  danni causati dall’ambiente per cui la
società è stata dichiarata colpevole in
via definitiva;
•  sanzioni o pene definitive inflitte alla
società per reati o danni ambientali;
•  emissioni di gas ad effetto serra ex L.
316/2004.
Facoltative:
•  investimenti e costi ambientali;
•  politiche di smaltimento e riciclaggio
dei rifiuti;
•  certificazioni (come ad esempio SA
8000; Emas; Iso 14000)
•  emissioni di gas serra ex L. 316/2004
ed eventuali certificazioni verdi, se la
società non rientra in un settore per il
quale tale informativa è obbligatoria.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
La Relazione sulla gestione deve in ogni caso contenere:
1)
le attività di ricerca e sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e con le consociate;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
5) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e
delle alienazioni
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C.
5) 
i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
6) 
l’evoluzione prevedibile dalla gestione;
6-bis) in merito all’utilizzo di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, gli
obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio
finanziario, nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, di
credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
La Relazione sulla Gestione deve inoltre contenere l’elenco delle sedi
secondarie della società.
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Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 CC