Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA’ E BILANCIO II Nota integrativa, relazione sulla gestione e altri documenti di bilancio Nota integrativa: funzione e riferimenti Funzione: La funzione della Nota integrativa consiste nel fornire l’analisi e l’illustrazione dei dati contenuti negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, al fine di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa in funzionamento. Si pone pertanto l’obiettivo di illustrare i valori contabili che trovano rappresentazione all’interno dei prospetti, integrandosi in modo stretto e complementare con i medesimi. Riferimenti legislativi e professionali nazionali Artt. 2427 e 2427 bis Codice Civile Tutti i principi contabili nazionali indicano le informazioni da fornire nella nota integrativa in merito all’oggetto del principio 2 1 Nota integrativa: contenuto A livello di contenuti, il Legislatore nazionale non ha definito uno schema obbligatorio di Nota integrativa, così come invece ha fatto per Stato patrimoniale e Conto economico che più facilmente si prestavano a tale previsione, ma ha semplicemente prescritto un contenuto di tipo cogente. Secondo quanto disposto dall’art. 2427 c.c., il contenuto della nota integrativa si sviluppa in diversi punti, attraverso i quali sono contemplate le informazioni di dettaglio. 3 Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C. La nota integrativa deve indicare: 1) i criteri di valutazione applicati alle diverse classi di valori di bilancio e l’indicazione dei criteri impiegati per la conversione dei valori espressi in moneta non di conto; 2) la movimentazione delle immobilizzazioni; 3) la composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” e le ragioni dell’iscrizione e dei criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali; 4) le variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il TFR è necessario indicare anche la formazione e l’utilizzazione; 5) Elenco delle partecipazioni possedute anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate e collegate; 4 2 Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C. 6) i crediti e i debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie specificandone la natura; 6-bis) le variazioni significative dei cambi avvenute dopo la chiusura; 6-ter) l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; 7) La composizione dei ratei e risconti attivi e passivi, degli altri fondi e delle altre riserve; 7-bis) la descrizione con specifici prospetti (OIC 1) della composizione del patrimonio netto indicando per ogni singola voce l’origine, la possibilità di utilizzazione o distribuibilità, nonché l’utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati specificando le singole voci dell’attivo; 9) la descrizione degli impegni che non risultano dalle tavole di sintesi; 10) La ripartizione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e area geografica, se significativa; 5 Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C. 11) 13) 15) 17) 19) 21) 23) 25) 19) l’ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi; la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altre; la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” se di valore apprezzabile; un prospetto per la riconciliazione fiscale e che descriva le imposte differite, anticipate e correnti; il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria; l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci; il numero ed il valore nominale di ogni categoria di azioni emesse e delle nuove azioni sottoscritte nell’esercizio; le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il numero e i diritti che attribuiscono; il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi; 6 3 Nota integrativa: contenuto – art. 2427 C.C. 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società ripartiti per scadenza e con la specificazione di quelli con rimborso postergato; 20 e 21) le informazioni richieste con riferimento ai finanziamenti ed ai patrimoni destinati ad uno specifico affare; 22) per i leasing finanziari, il valore attuale delle rate di canone non scadute, l’onere finanziario effettivo, il valore al quale sarebbero stati iscritti i beni oggetto di leasing con separata indicazione del valore dell’ammortamento, rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio; 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione degli effetti di tali operazioni, qualora tali operazioni siano rilevanti e non concluse a condizioni di mercato; 22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale con l’indicazione dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico. 7 Nota integrativa: contenuto – art. 2427-bis C.C. L’articolo dispone che siano inoltre fornite le seguenti informazioni aggiuntive: 1) l’entità, la natura e il fair value di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati ; 2) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un valore superiore al fair value – con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) e delle partecipazioni in joint venture – il valore contabile e il fair value delle singole attività (o appropriati raggruppamenti di esse), nonché le motivazioni che hanno indotto alla mancata riduzione al minor valore, inclusa la natura degli elementi sostanziali in base ai quali si è considerato recuperabile il valore iscritto in bilancio. 8 4 Nota integrativa e bilancio abbreviato Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere le informazioni richieste dai numeri 10) dell’art. 2426, dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), e 17) dell’art. 2427 e dal numero 1) dell’art. 2427-bis del Codice Civile. Tali società possono inoltre limitare le informazioni solamente alle operazioni compiute direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti o con i membri degli organi amministrativi e di controllo e, in merito agli accordi non risultati dallo stato patrimoniale, le informazioni possono essere limitate alla natura e all’obiettivo economico di tali accordi 9 Relazione sulla Gestione: funzione e riferimenti Funzione: La Relazione sulla gestione non fa parte dei documenti del bilancio di esercizio, ma ha la funzione di corredare il bilancio stesso con informazioni utili per una migliore comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria e della dinamica reddituale dell’impresa in funzionamento. In particolare, deve riportare informazioni sull’ambiente di riferimento in cui opera l’azienda, sulle prospettive di continuità e sui programmi futuri di gestione della stessa. Riferimenti legislativi e professionali nazionali Art. 2428 Codice Civile 10 5 Relazione sulla Gestione: esonero dalla redazione Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono non redigere la Relazione sulla Gestione qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 C.C. ossia indichino: 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. 11 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. La Relazione sulla gestione deve contenere: un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 12 6 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. Tale analisi deve contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori economicofinanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 13 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. Il CNDCEC ha definito un sistema “modulare” secondo il quale le imprese di maggiori dimensioni sono tenute a fornire più informazioni rispetto a quelle di minori dimensioni. I parametri quantitativi impiegati per suddividere le imprese e conseguentemente per individuare il livello di informativa da inserire nella relazione, sono quelli definiti dal legislatore comunitario per identificare le grandi imprese. In particolare, le informazioni di 2° livello divengono obbligatorie se, alla data di riferimento del bilancio, vengono superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: • totale attivo pari a € 43.000.000; • ricavi di vendita e delle prestazioni pari a € 50.000.000; • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250. 14 7 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. Anche per gli indicatori economico-finanziari da riportare nella relazione sulla gestione il CNDCEC ha previsto un primo livello obbligatorio per tutte le imprese e un secondo livello obbligatorio unicamente per le “grandi imprese”. 15 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI Serie storiche (2-5 anni) per I ricavi delle vendite, valore della produzione o risultato anteimposte Risultati parziali: MOL, Risultato operativo, EBIT normalizzato, EBIT integrale 1° livello 2° livello Margine e quoziente primario e secondario di struttura; quoziente di indebitamento finanziario e complessivo Conto economico riclassificato secondo il criterio funzionale ROE; ROI; ROS Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario Margine e quoziente di disponibilità; margine e quoziente di tesoreria 16 8 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. INDICATORI NON FINANZIARI Tali indicatori sono misure quantitative, ma non monetarie, determinate al fine di fornire informazioni che non possono essere colte attraverso i soli indicatori finanziari. In particolare, gli indici non finanziari completano il flusso informativo costituito dalle notizie economicofinanziarie, consentendo alla relazione degli amministratori di meglio rappresentare l’evoluzione della gestione. Il CNDCEC ritiene che tali informazioni debbano essere rappresentate solo se effettivamente necessarie per comprendere l’andamento ed il risultato realizzato dall’impresa e, specificamente, solo se in assenza di tali informazioni il bilancio non sia sufficientemente trasparente 17 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. INDICATORI SUL PERSONALE E SULL’AMBIENTE INFORMAZIONI SUL PERSONALE Obbligatorie: • morti sul lavoro, per i quali è stata definitivamente accertata una responsabilità aziendale; • infortuni gravi sul lavoro, per i quali è stata definitivamente accertata una responsabilità aziendale; • addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. Facoltative: • iniziative volte a trasformare forme di lavoro precario in contratti di lavoro a tempo indeterminato; • investimenti in sicurezza. INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE Obbligatorie: • danni causati dall’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva; • sanzioni o pene definitive inflitte alla società per reati o danni ambientali; • emissioni di gas ad effetto serra ex L. 316/2004. Facoltative: • investimenti e costi ambientali; • politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti; • certificazioni (come ad esempio SA 8000; Emas; Iso 14000) • emissioni di gas serra ex L. 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria. 18 9 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. La Relazione sulla gestione deve in ogni caso contenere: 1) le attività di ricerca e sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e con le consociate; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 5) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni 19 Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 C.C. 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 6) l’evoluzione prevedibile dalla gestione; 6-bis) in merito all’utilizzo di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. La Relazione sulla Gestione deve inoltre contenere l’elenco delle sedi secondarie della società. 20 10