10 febbraio 2004
LA RIFORMA DEL DIRITTO
SOCIETARIO
Riflessi sulla Contabilità e sul Bilancio
Istituto di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda Contabilità e Bilancio - LIUC
1
PP
Introduzione
Dopo oltre 10 anni dall’introduzione del D.Lgs. n. 127/91, le
disposizioni del D. Lgs. n. 6/2003 relative al riordino del diritto
societario hanno interessato anche la sezione IX del Codice
civile: “Del Bilancio”.
Si tratta delle modifiche più significative dal 127/91, che
peraltro non stravolgono l’impianto originario.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 6/2003, orientate alla logica del
doppio binario, accolgono alcune esigenze manifestatesi da
tempo nella prassi operativa ed espresse più volte dalla
dottrina, evidenziando al contempo una duplice tendenza:
- un’ulteriore semplificazione
degli schemi di bilancio per le
piccole-medie
imprese
che
possono accedere al bilancio in
forma abbreviata;
- un aumento dei contenuti
informativi da fornire, attraverso la
nota integrativa, agli stakeholders.
2
AN
La riforma del bilancio.
Entrata in vigore
3
AN
Riforma del diritto societario
entrata in vigore
La riforma del diritto societario entra in vigore il 1° gennaio 2004; ma se si
presta attenzione alle modifiche introdotte alle modalità di redazione del
bilancio, l'applicazione delle nuove regole avviene in modo graduale. Infatti le
disposizioni d'attuazione, introdotto dall'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 6/2003,
stabilisce che i bilanci:
* se relativi a esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004, devono essere
redatti sulla base della normativa previgente la riforma;
* se relativi a esercizi chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004,
possono essere redatti secondo le disposizioni previgenti o sulla base della
normativa disposta dalla riforma;
* infine, se relativi a esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004, devono
essere redatti secondo le nuove disposizioni.
E' evidente, quindi, che la nuova normativa non riguarderà direttamente ne' il
bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 né quelli degli esercizi che
si chiuderanno al 31 dicembre 2003. Per la verità, questi ultimi saranno in
ogni caso interessati dalle nuove regole allorché saranno comparati con il
4
bilancio al 31 dicembre 2004. Pertanto ove possibile ne e' consigliata
PP
L’impatto della riforma
sui principi di redazione
del bilancio
5
PP
I principi di redazione del bilancio
2) riferimento alla prevalenza della sostanza sulla
forma
Le modifiche all’art. 2423-bis del c.c., relativo ai principi di
redazione del bilancio, si sostanziano in un’estensione del punto 1)
Art. 2423-bis
punto 1), c.c.
“la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione
dell’attività, nonché tenendo conto
della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato”.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha
certamente riflessi sui criteri di valutazione degli elementi
patrimoniali ma può averne anche sui criteri di contabilizzazione
e di rappresentazione dei valori nello stato patrimoniale e nel
conto economico. [...]”.
6
SCHE
L’impatto della riforma
sugli schemi di bilancio
7
SCHE
Gli schemi di Stato Patrimoniale
e Conto Economico
Per quanto riguarda le variazioni apportate agli schemi
di stato patrimoniale e conto economico, le novità,
come si e` detto, si sostanziano nel recepimento
formale-civilistico di comportamenti invalsi nella prassi
contabile e sostenuti dai principi contabili nazionali ed
internazionali.
In particolare, si ripercorrono nelle tavole che
seguiranno le novità
introdotte dalla riforma,
evidenziate in grassetto, seguendo l’ordine sequenziale
degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
Si riporta il nuovo schema di Stato Patrimoniale (Tavola
1),
8
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione della parte già richiamata
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I) Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto ed ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
9
STATO PATRIMONIALE
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
II) Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
10
STATO PATRIMONIALE
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate,
b) imprese collegate,
c) imprese controllanti,
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate,
b) verso imprese collegate,
c) verso imprese controllanti,
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
11
STATO PATRIMONIALE
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
C) Attivo circolante:
I) Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre
l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso imprese controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
12
STATO PATRIMONIALE
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV) Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
13
STATO PATRIMONIALE
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
III - Riserva di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
inversione
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell’esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
14
STATO PATRIMONIALE
SCHE
TAVOLA 1
Lo schema di Stato Patrimoniale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo:
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.
15
CONTO E CONOMICO
SCHE
TAVOLA 2
Lo schema di Conto Economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti;
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi,
b) oneri sociali,
c) trattamento di fine rapporto,
d) trattamento di quiescenza e simili,
16
e) altri costi;
CONTO E CONOMICO
SCHE
TAVOLA 2
Lo schema di Conto Economico
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali,
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali,
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni,
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità
liquide;
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
17
CONTO E CONOMICO
SCHE
TAVOLA 2
Lo schema di Conto Economico
C) Proventi ed oneri finanziari:
15) proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi ed altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso
imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15+16-17+/-17-bis)
18
CONTO E CONOMICO
SCHE
TAVOLA 2
Lo schema di Conto Economico
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A- B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
19
SCHE
Lo schema di Conto Economico
Le novità della riforma
Relativamente al Conto Economico, le uniche modifiche
allo schema sono:
1
23) utile (perdite) dell’esercizio.
la rinumerazione dell’utile (o perdite) dell’esercizio (ora
voce 23), che aveva mantenuto la stessa numerazione
anche dopo l’abrogazione dell’appendice fiscale (ex voci
24 e 25)
20
SCHE
2
Lo schema di Conto Economico
Le novità della riforma
17-bis) utili e perdite su cambi.
l’inserimento della voce 17-bis) utili e perdite su cambi.
Quest’ultima comprende sia gli utili che le perdite su cambi.
Attua così di fatto una compensazione di partite non
ammessa, salvo specifiche deroghe. In questo caso,
nonostante le osservazioni dell’OIC che suggerivano di
integrare l’art. 2423-ter, ultimo comma, del c.c. in tal senso, il
legislatore, che pur lo aveva sottolineato nella Relazione
Governativa, ne se ne e` dimenticato.
Gli utili e le perdite di cui alla nuova voce 17-bis si riferiscono:
alle differenze realizzate tra il cambio esistente alla data in cui l’operazione in
valuta “e` compiuta” ed il cambio esistente al momento del pagamento;
alle differenze non realizzate tra il cambio esistente alla data in cui l’operazione
in valuta “è compiuta ” ed il cambio esistente alla chiusura dell’esercizio.
In tal senso e` intervenuto il nuovo comma 8-bis) dell’art. 2426 del c.c. a definire i
criteri di valutazione delle attività e passività in valuta
21
VAL
L’impatto della riforma
sui criteri di valutazione
22
VAL
Premessa.
Le modifiche dei criteri di valutazione
1. Evoluzione della disciplina dettata per le operazioni in valuta, in
attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge delega per la
riforma del diritto societario n. 366 del 3 ottobre 2001.
2. Immobilizzazioni immateriali: la prescrizione di fornire in
Nota integrativa alcune indicazioni relative alla loro
valutazione potrebbe far scaturire un’eventuale “apertura” verso il
principio del “fair value”.
In generale, rimane fermo il criterio del costo quale principio
cardine di valutazione delle poste di bilancio.
23
VAL
L’intervento del legislatore sulle operazioni in valuta
Il D.Lgs. n. 6/2003 ha previsto una disciplina diversa a seconda
che le operazioni in valuta interessino
Le immobilizzazioni
L’attivo circolante
La normativa attualmente vigente non prevede specifiche regole
per la conversione e la valutazione delle operazioni in valuta.
A tale lacuna pone rimedio la “nuova” disciplina del bilancio
d’esercizio. Mediante la definizione di:
una apposita voce di conto economico deputata ad
accogliere
le differenze di cambio,
specifici criteri di valutazione.
24
VAL
1. Le operazioni in valuta
Nuova disciplina
INNOVAZIONI
E’ stata introdotta un’apposita voce di conto economico (C.17bis) per accogliere l’effetto (utile o perdita) delle variazioni dei
cambi rispetto a quelli adottati alla data di effettuazione
dell’operazione.
E’ stato normativamente sancito ciò che allo stato attuale è
stabilito
soltanto
principi
contabili:
I ricavi ed
i costi dai
delle
operazioni
in valuta
sono rilevati nel conto economico al
cambio del giorno in cui si effettua
l’operazione, posto che i relativi crediti e
debiti in moneta estera (di qualsiasi
natura e scadenza) sono rilevati in
contabilità nella moneta di conto al
cambio di tale giorno.
Nuovo art.
2425-bis,
Codice
civile
25
VAL
Le operazioni in valuta
Nuova disciplina
Sono stati modificati i criteri di valutazione: “le
attività e le passività in valuta, già iscritte al
cambio
della
data
di
effettuazione
dell’operazione, devono essere valutate al
cambio in vigore alla data di chiusura
dell’esercizio, imputando la variazione al conto
economico”. L’eventuale differenziale positivo su
cambi non può essere distribuito fino a quando
non sarà realizzato con l’estinzione dell’attività
o della passività che l’ha generato
art. 2426,
comma 1,
n. 8-bis)
Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, e` fatto
obbligo di mantenere il cambio “storico ”, ossia quello
corrente alla data di effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il tasso di cambio al termine
dell’esercizio sia durevolmente inferiore a quello di
rilevazione dell’operazione, l’immobilizzazione dovrà 26
essere iscritta a tale minor valore.
VAL
Le operazioni in valuta
Nuova disciplina
Nella nota integrativa occorrerà riportare,
tra l’altro, gli effetti che possono derivare
da variazioni dei cambi rispetto a quelli
espressi
alla
data
di
chiusura
dell’esercizio (“nuovo” art. 2427, comma
1, n. 6-bis, Codice civile).
Nuovo
art. 2427,
comma 1,
n. 6-bis, C.c.
ATT E N Z I O N E
Le indicate disposizioni non recepiscono il trattamento contabile
previsto dal D.P.R. n. 917/1986;
Differenziano la disciplina contabile delle poste in valuta a seconda
che queste appartengano ad uno dei seguenti raggruppamenti del
bilancio:
attivo circolante;
immobilizzazioni.
27
VAL
Le operazioni in valuta
Nuova disciplina - ATTIVO CIRCOLANTE
Il trattamento contabile viene riassunto nei seguenti esempi
L’eventuale differenza positiva tra gli utili e le perdite su cambi (c.d.
“utile netto”) va
accantonato in un’apposita riserva, non
distribuibile fino a quando non sarà realizzato con l’incasso o il
pagamento dell’attività o della passività che l’ha originato.
Il Legislatore non precisa se tale differenza debba
prima transitare dal Conto Economico.
28
VAL
Le operazioni in valuta
Nuova disciplina - IMMOBILIZZAZIONI
L’iscrizione originaria - da effettuarsi al tasso di cambio
al momento del rispettivo acquisto (cambio storico) deve essere modificata in riduzione (prudenza) se:
alla data di chiusura dell’esercizio:
- esiste un cambio più sfavorevole,
- e si ritiene tale diminuzione durevole
29
VAL
2. I beni intangibili:
le aperture al criterio del “fair value”
Nuova disciplina
Per i beni
occorrerà
intangibili,
- indicare la misura e le
motivazioni delle riduzioni
di valore applicate alle
immobilizzazioni
immateriali
di
durata
indeterminata,
nella
nota
integrativa
- fare a tal fine esplicito riferimento, tra
l’altro, al loro valore di mercato, per
quanto determinabile. Si tratta di un
primo tentativo di allineamento del
bilancio
italiano
alla
prassi
internazionale.
Proprio in considerazione della crescente applicazione del
fair value in ambito internazionale, la riforma prevede che
nella Nota integrativa siano indicati la misura e le
motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata,
facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla
futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile
vita utile e al loro valore di mercato, per quanto
Nuovo
art. 2427,
comma 1,
n. 3-bis, C.c.
30
VAL
Le aperture al criterio del “fair value”
Nuova disciplina
NOTA
INTEGRATIVA
Occorre segnalare le differenze rispetto alle riduzioni di
valore operate negli esercizi precedenti, evidenziando
la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e
sugli indicatori di redditività di cui sia stata data
comunicazione.
CRITERI
DI VALUTAZIONE In ogni caso, non mutano i criteri di valutazione delle
poste in esame: le stesse pertanto continueranno ad
essere iscritte al costo di acquisto o produzione, con
ammortamento sistematico in ogni esercizio in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione e
obbligo di svalutazione in occasione di perdite durevoli
di valore.
COORDINAMENTO
INTERNAZIONALE Il coordinamento tra le due disposizioni appare
incompleto, se si intende giungere ad un completo
31
allineamento dei criteri di valutazione interni a quelli
previsti dalla prassi internazionale.
SP
L’impatto della riforma
su stato patrimoniale
e conto economico
32
SP
Lo Stato Patrimoniale
Le novità della riforma
l’introduzione
di
apposite voci per la
rilevazione
della
fiscalità
corrente e
differita;
A-
l’indicazione
separata, tra le voci del
passivo,
dei
debiti
verso
soci
per
finanziamenti da questi
erogati alla società;
B-
l’iscrizione
delle
operazioni di “pronti
contro termine”.
E-
l’obbligo di riportare
separatamente, tra le poste
dell’attivo,
le
immobilizzazioni concesse
in locazione finanziaria;
D-
C- l’indicazione distinta dei
beni e dei rapporti compresi
nei patrimoni destinati ad
uno specifico affare;
33
CE
Il Conto Economico
Le novità della riforma
F. Inserimento di un’apposita
voce (la C.17-bis) deputata
all’accoglimento degli utili e
delle perdite su cambi
E. l’obbligo di rilevare, per la
A. l’obbligo di indicare nella
voce 22 le imposte
anticipate e differite
quota maturata nell’esercizio, i
proventi e gli oneri relativi
ad
operazioni
di
compravendita con obbligo
di retrocessione a termine
(ad esempio “pronti contro
termine”)
34
SCHE
A. Fiscalità corrente e differita
I CREDITI VERSO L’ERARIO
I nuovi schemi di bilancio prevedono apposite voci per l’indicazione della
fiscalità corrente e differita. Tale circostanza sancisce, anche a livello
normativo, l’obbligatorietà dell’iscrizione delle imposte anticipate e
differite, oggi richiesta soltanto dai postulati di bilancio, nonché dai
principi contabili nazionali ed internazionali.
Sono state introdotte nell’attivo di stato patrimoniale due voci:
...alla ridenominazione della voce del
passivo:
B) Fondi per rischi e oneri:
2) per imposte, anche differite,
C) Attivo circolante:
…OMISSIS...
II) Crediti,
…OMISSIS…
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
…da
insieme:
leggersi
...e alla voce del conto economico:
2)
imposte
sul
reddito
dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate,
...e al punto 14) della nota
integrativa inerente le informazioni
da
fornire
differita.
sulla
fiscalità
35
SP
A. Fiscalità corrente
Oggi
Riforma
I crediti vantati verso l’Erario (ad esempio, crediti per
imposte versate in eccedenza, Iva a credito, etc.) devono
essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, all’interno
della voce C.II.5. Tale voce riveste carattere residuale
e, come tale, accoglie tutti i crediti verso terzi non
iscrivibili in altre voci dell’attivo circolante.
A differenza di quanto disposto con riferimento al passivo,
ove viene prevista un’apposita voce (D.11) per la
rilevazione dei debiti tributari certi e di ammontare
determinato, non vi è, quindi, nell’attuale schema
dell’attivo, una specifica voce per l’indicazione dei crediti
tributari.
A tale lacuna pone rimedio il decreto di riforma del diritto
societario, prevedendo l’introduzione di una voce
(la C.II.4-bis, denominata “Crediti tributari”)
deputata all’accoglimento di tali poste.
36
SP La fiscalità corrente e differita nel nuovo SP
.
37
SP
A. Fiscalità differita
IMPOSTE
ANTICIPATE
IMPOSTE
DIFFERITE
Al riguardo, la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003
osserva che, per le imposte anticipate, “si e` ritenuta
corretta una indicazione separata, rispetto ai “crediti
tributari ”, stante la loro natura che non e`
esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto
piuttosto di minori imposte da pagare in futuro ”. Tale
circostanza giustifica anche l’indicazione “imposte
anticipate ” non preceduta dal termine “crediti” ne´ dalla
preposizione “per” (imposte anticipate).
Quanto alla contropartita contabile delle imposte
differite passive, il legislatore ha ritenuto sufficiente
integrare la denominazione della voce B.2 del passivo
(“Fondi per imposte”) con la precisazione “anche
differite”.
Infatti,
come
ribadito
dalla
relazione
di
accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003, per la
contabilizzazione di tale contropartita “la voce più 38
SP
A. Fiscalità differita
Non mutano i principi cui deve essere informata la rilevazione della
fiscalità differita: il principio della competenza, sancito dall’art.
2423-bis del Codice civile, e` stato infatti ritenuto
sufficientemente “generale” da comprendere anche la
“fiscalità differita”. In altri termini, posto che le imposte hanno
natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, il
principio in oggetto dovrebbe già essere di per sé idoneo, senza
necessità di ulteriori specificazioni, a rendere obbligatoria la
contabilizzazione di quelle imposte che:
_ sono esigibili con riferimento
all’esercizio in corso, pur
essendo di competenza degli
esercizi futuri (tali, appunto,
sono le imposte anticipate);
_
sono
di
competenza
dell’esercizio, ma sono esigibili
in esercizi futuri (tali, appunto,
sono le imposte differite).
39
SP
B. Finanziamenti dei soci
I finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione non andranno più
contabilizzati all’interno dei “Debiti verso altri finanziatori” (attuale voce
D.4 del passivo dello stato patrimoniale), bensì nell’apposita voce
“Debiti verso soci per finanziamenti” (voce D.3 del passivo del nuovo
schema dello stato patrimoniale).
I versamenti dei soci alla società possono assumere essenzialmente la
natura di:
_ versamenti che costituiscono prestiti restituibili, anche se infruttiferi e
non erogati dai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione;
Secondo il nuovo art. 2467 del c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci
di SRL a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione
degli altri creditori.
_ versamenti che costituiscono conferimenti, non imputati a capitale
sociale né a sovrapprezzo azioni o quote, attribuiti sotto la
denominazione variabile di “versamenti in conto capitale”, “contributi
in conto capitale”, “contributi in conto futuro aumento di capitale”,
40
“versamenti a fondo perduto”, “rinunce a crediti preesistenti”,
SP
B. Trattamento contabile
Il trattamento contabile del versamento dipenderà dalla natura del
medesimo.
I versamenti che costituiscono prestiti restituibili (sia fruttiferi
che infruttiferi) vanno iscritti all’interno dei debiti finanziari, nel
passivo dello stato patrimoniale.
In base alla disciplina
attualmente vigente, tali versamenti vanno allocati nella voce D.4.
In seguito all’entrata in vigore della riforma del diritto societario,
invece, la rilevazione avverrà all’interno della nuova voce D.3,
denominata “Debiti verso soci per finanziamenti”.
I versamenti dei soci finalizzati a futuri aumenti di capitale o a
copertura di perdite devono (e dovranno) essere iscritti nel
patrimonio netto in una sottovoce della voce A.VII (“Altre
riserve”). Le varie riserve saranno poi indicate distintamente nella
nota integrativa. Infatti, il nuovo art. 2427, comma 1, n. 7-bis del
Codice civile, prescrive appositi prospetti nei quali le poste del
patrimonio netto vengano riportate secondo l’origine, la
distribuibilità e la disponibilità .
41
SP
B. Versamenti dei soci
Come osservato dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n.
6/2003, non si e` ritenuto di imporre l’utilizzo di prospetti a schema
rigido, lasciando forma e struttura alla libera scelta del redattore del
bilancio. Si segnala, peraltro, che la stessa relazione riporta in
allegato un’esemplificazione di tali schemi.
Quanto sin qui riportato può essere riepilogato nel seguente
prospetto:
42
SP
C. Patrimoni destinati
1
2
Il bilancio di esercizio dovrà fornire adeguate informazioni in ordine
all’eventuale costituzione di patrimoni destinati ad uno
specifico affare; il contenuto di tale informativa e` esplicitato
dalla norma.
In attuazione dell’art. 4, comma 4, lettera b) della legge n.
366/2001, il D.Lgs. n. 6/2003 ha introdotto gli articoli da 2447-bis a
2447-decies del Codice civile, che disciplinano il nuovo istituto
giuridico del patrimonio separato, distinguendo fra due
fattispecie:
_ patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447- bis e
seguenti, Cod. civ.);
_ finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447decies, Cod. civ.).
43
SP C.
Patrimoni
destinati a uno specifico affare
e finanziamenti
1
_ patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447- bis e
seguenti, Cod. civ.);
Con esso, parte del patrimonio sociale venga separata dalla restante e
destinata ad uno specifico affare, vale a dire ad una particolare
operazione economica.
2
In tale ipotesi, l’ingresso di soggetti “terzi” nell’iniziativa e` meramente
eventuale e si realizza attraverso strumenti a carattere
“partecipativo”, in ogni caso diversi dal capitale di debito (a tal
proposito, si veda la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n.
6/2003).
_ finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies,
Cod. civ.).
Questo secondo modello, invece, presuppone che, a fronte di uno
specifico affare della società, un soggetto terzo eroghi un
finanziamento al cui rimborso siano principalmente destinati44 i
ricavi dell’iniziativa finanziata.
SP
D. I beni detenuti in leasing
Alla voce B - Immobilizzazioni e` stata data evidenza di quelle detenute in leasing.
ATTIVO
…OMISSIS...
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
…OMISSIS...
Ancora una volta il legislatore ha utilizzato una dizione non
appropriata, dal punto di vista tecnico, non accogliendo le
osservazioni allo schema di decreto dell’OIC che aveva
sottolineato la necessità di eliminare la parola “concessi”, in
quanto trattasi del bilancio del locatario e non del locatore.
Vale ancora il metodo “patrimoniale”
La posizione del legislatore in merito alla rappresentazione del
leasing finanziario resta distante da quella dei principi contabili
internazionali (IAS 17), ovvero dalla rappresentazione della
realtà secondo il postulato della prevalenza della sostanza
45
CE
E. I Pronti contro Termine
Il legislatore delegato ha introdotto le disposizioni riepilogate nella
seguente Tavola.
Si definiscono pronti contro termine quei contratti di matrice
finanziaria attraverso i quali un soggetto (cedente,
solitamente una banca) vende, a un determinato
prezzo, una certa quantità di attività (ad esempio,
titoli) ad un altro soggetto (cessionario o cliente), il
quale si impegna a vendere nuovamente a termine
le stesse attività al cedente ad un prezzo
46
SCHE
E. I pronti contro termine
SP Accogliendo quanto già
avviene nella prassi. Il legislatore ha inserito il
comma 5 dell’art. 2424-bis del c.c., relativo alle attività oggetto di
contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
Queste devono essere iscritte nello stato patrimoniale del cedente dei
titoli a pronti, mentre il cessionario non rileva i titoli acquistati tra le
attività, ma un credito di finanziamento verso il cedente a breve: in
questo modo si rispecchia la realtà economica dell’operazione, nel pieno
rispetto del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma.
CE Dal punto di vista economico, la differenza tra prezzo a pronti e a termine
viene contabilizzata per competenza in ragione del tempo trascorso, con
valenza anche ai fini fiscali.
NI Tali modifiche inerenti le operazioni pronti contro termine trovano ulteriori
elementi informativi in nota integrativa al nuovo punto 6-ter) dove si
prescrive di indicare, per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
47
CE
PCT
Le novità della riforma
Il nuovo art. 2425-bis, comma 3 recepisce, anche da un punto
civilistico, le regole dettate dal legislatore fiscale, affermando che,
in capo ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio ex
D.Lgs. n. 127/1991:
interessi attivi
_ gli
conseguiti su titoli posseduti in base
a contratti di pronti contro termine devono essere imputati nel
conto economico del cessionario in base alla quota maturata
nell’esercizio;
differenza positiva o negativa tra il
corrispettivo a pronti e quello a
termine deve essere iscritta nel bilancio del cessionario per 48
_ la
la quota di competenza dell’esercizio.
CE
PCT
Le novità della riforma
A differenza delle operazioni in valuta, relativamente ai proventi e
agli oneri derivanti da contratti di pronti contro termine, non sono
state previste specifiche voci di conto economico.
Gli stessi continueranno ad essere contabilizzati nelle medesime
voci attualmente utilizzate, secondo quanto precedentemente
evidenziato, vale a dire all’interno della voce C.16.d per i proventi
finanziari e all’interno della voce C.17 per gli oneri finanziari.
Alla luce di tali considerazioni, la riforma del diritto societario non
dovrebbe quindi comportare novità sostanziali in ordine alla
rilevazione delle operazioni in esame.
Si ricorda infine che, in nota integrativa, occorrerà riportare,
distintamente per ogni voce, l’ammontare dei debiti e dei crediti
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
49
SCHE
La nota integrativa
Le novità della riforma
Il D.Lgs. n. 6/2003 ha attribuito un peso crescente al
ruolo informativo della nota integrativa, quale
documento esplicativo, nonché integrativo specifico dei
dati di bilancio: basti osservare il numero dei punti di cui
ora si compone il documento, rispetto alla versione
precedente.
Nella Tavola 3 sono stati evidenziati in grassetto i punti
della nota integrativa di nuova introduzione.
50
SCHE
TAVOLA 3
Nota integrativa
(Art.
2427)
La nota
integrativa
La nota integrativa, (il documento che più di ogni altro è stato
variato dalle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003)
deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: Art.
2427 Codice civile
1) i criteri applicativi nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche
di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute
nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: “ costi di impianto e di ampliamento” e: “ costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
51
SCHE
TAVOLA 3
La nota integrativa
3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata
indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro
concorso alla futura produzione di risultati economici, alla
loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al
loro valore di mercato, segnando altresì le differenze
rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed
evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata
data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del
passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la b quota posseduta e il valore attribuito
in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con
specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
52
SCHE
TAVOLA 3
La nota integrativa
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e
dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ ratei e risconti passivi” e
della voce “ altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve”;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti
nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione
e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli
relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree
53
geografiche;
SCHE
TAVOLA 3
La nota integrativa
11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’art 2425, numero 15),
diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425,
numero 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri;
13) la composizione delle voci: “proventi straordinari” e ”oneri straordinari” del
conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico
oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte
anticipate contabilizzato in
bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e
le
motivazioni
dell’iscrizione,
l’ammontare
non
ancora
contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
54
cumulativamente per ciascuna categoria;
SCHE
TAVOLA 3
La nota integrativa
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il
numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante
l’esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili
emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli creditori;
20) dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447 – septies
(bilancio) con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico
55
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 –
SCHE
TAVOLA 3
La nota integrativa
21) dati richiesti dall’art. 2447 – decies, ottavo comma
(finanziamenti destinati ad uno specifico affare);
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base
di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle
rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi
di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli
contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e
riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni
oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese
56
di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
NI
Le nuove informazioni
da riportare in Nota Integrativa
57
NI
La nota integrativa
Le variazioni dei cambi
Con riferimento alle operazioni in valuta, accanto ad una modifica
dei criteri di valutazione e all’inserimento di una specifica voce di
conto economico (C 17 bis) tesa ad accoglierne gli utili o le
perdite, sono previste specifiche informazioni da riportare nella
nota integrativa.
La nota integrativa deve indicare eventuali effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell’esercizio.
58
NI
La nota integrativa
Le immobilizzazioni immateriali
Seguendo l’ordine dei nuovi punti introdotti, si nota il rilievo dato dal
legislatore alle poste intangibili con l’inserimento di un’ampia
informativa ad essi inerente richiesta al punto 3-bis).
In presenza di riduzioni di valore delle immobilizzazioni
immateriali di durata indeterminata è necessario evidenziare:
_ l’ammontare delle svalutazioni e la relativa motivazione,
_ la prevedibile durata utile delle immobilizzazioni svalutate,
_ il valore di mercato, per quanto determinabile,
_ le differenze delle svalutazioni operate nell’esercizio rispetto a
quelle
operate in esercizi precedenti,
_ l’influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di
redditività di cui sia stata data comunicazione.
Come si evince, la nota integrativa, in questo caso, assolve sia una
59
funzione esplicativa sia integrativa specifica in quanto integra i
NI
La nota integrativa
Le immobilizzazioni immateriali
Non
risulta
chiaro
cosa
intenda
la
durata
immobilizzazioni
norma
per
indeterminata
delle
immateriali, in quanto palesemente in contrasto:
- sia con il concetto di prevedibile durata utile
- sia con quello di residua possibilità di utilizzazione di cui all’art.
2426, n. 2, del c.c.
Ricorrendo alla relazione governativa, si può interpretare l’intento
legislativo: questo e` rivolto, nello specifico, a sottoporre
l’avviamento e gli altri beni intangibili alla verifica annuale dei
valori (impairment test) secondo quanto disposto dai nuovi principi
contabili americani.
Il Codice civile, all’art. 2426, punto 6), prescrive che l’avviamento
debba essere ammortizzato entro cinque anni, salvo la possibilità
di un periodo superiore, da giustificarsi in nota integrativa, che non
60
superi la durata dell’utilizzo.
NI
La ripartizione dei debiti e dei crediti
per aree geografiche
La ripartizione dei debiti e dei crediti per aree geografiche (punto 6
N.I.) deve consentire di evidenziare il cosiddetto “rischio
Paese”.
Tali informazioni non risultano essere attualmente
richieste dai principi contabili nazionali.
Riguardo ai debiti e ai crediti, oltre alle informazioni già
attualmente richieste, la nota integrativa dovrà
indicare la
ripartizione di tali poste secondo le aree geografiche.
Tali informazioni appaiono di indubbio interesse, anche per valutare
la possibilità , da parte dell’impresa, di incassare i crediti vantati
verso clienti posizionati in Paesi che attraversano una fase
congiunturale particolarmente sfavorevole (in questo senso, si
veda anche la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003).
61
NI
Tav. 4
Ripartiz. dei crediti e dei debiti per aree
geografiche
62
NI
La nota integrativa
La ripartizione geografica di crediti e debiti
Al punto 6-bis), come si e` detto, devono essere evidenziati gli
effetti che possono scaturire da variazioni dei cambi successivi
alla data di chiusura dell’esercizio, data l’incidenza che ne può
derivare sul conto
economico.
Tali informazioni dovranno essere menzionate anche nella
relazione sulla gestione, in quanto costituiscono “fatti di rilievo
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Si tratta di elementi informativi che assolvono dunque una
funzione integrativa specifica.
63
NI
La nota integrativa
Il leasing
Il punto 22) della Nota Integrativa affronta il tema del leasing
finanziario e rappresenta l’anello di raccordo utilizzato dal
legislatore
per
fornire
le
informazioni
derivanti
dalla
contabilizzazione del leasing finanziario secondo il metodo
finanziario, pur mantenendo l’obbligo di contabilizzare tale
operazione mediante il metodo patrimoniale.
Non è stata colta l’occasione per dare una rappresentazione
dell’operazione nel rispetto del postulato della prevalenza della
sostanza sulla forma, ovviandovi con un’informativa supplementare
nella nota integrativa che in questo caso esplica appieno la sua
funzione integrativa specifica.
Le informazioni da fornire sono sintetizzate nella Tavola seguente
che può rappresentare un’ipotesi di prospetto da inserire nel citato
64
ultimo punto per ciascun bene che il locatario detiene in base ad un
NI
Leasing: Prospetto informativo
Nota Integrativa (n.22)
65
NI
La nota integrativa
I crediti e debiti legati ad operazioni PCT
Al punto 6-ter), sono richiesti, distintamente per ciascuna voce, i
crediti e i debiti inerenti operazioni che per l’acquirente
prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
Si tratta di elementi informativi che assolvono una funzione
integrativa specifica.
66
NI
Le voci di patrimonio netto
La forma del prospetto e` libera: infatti, come osservato dalla
relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003, non si e`
ritenuto di imporre l’utilizzo di prospetti a schema rigido, lasciando
forma e struttura alla libera scelta del redattore del bilancio. Si
segnala, peraltro, che la stessa relazione riporta in allegato
un’esemplificazione di tali schemi.
Si ricorda, inoltre, che il PCDC n. 28 prevede già uno schema di
prospetto da utilizzare per evidenziare nella nota integrativa le
variazioni delle poste del patrimonio netto.
Al fine di adeguarsi alle novità dettate dal D.Lgs. n. 6/2003, il
prospetto attualmente utilizzato dovrà
quindi essere
accompagnato da un nuovo prospetto, ovvero integrato con altre
colonne, per permettere di fornire le necessarie informazioni in
ordine all’utilizzabilità e alla distribuibilità delle diverse poste.
67
NI
Nota
Integrativa
punto 7-bis)
La nota integrativa
La genesi delle poste di Patrimonio Netto
Un ulteriore ampliamento informativo si ritrova al punto 7bis) - da leggersi contestualmente al punto 4) come modificato dove, relativamente alle voci di patrimonio netto, si deve
evidenziare la loro origine, nonché la possibilità di utilizzo e la
loro distribuibilità.
Si richiede anche di specificare anche la loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.
A tale riguardo, il
legislatore non ha fornito un limite temporale nel guardare
retrospettivamente.
L’OIC aveva raccomandato di limitare tale analisi all’esercizio
precedente.
Secondo altri, invece, non bisognerebbe
restringere tale arco temporale al solo esercizio precedente: se
se ne facessero decorrere gli effetti dall’entrata in vigore,
verrebbe infatti meno lo spirito della norma, in quanto
68
l’informativa risulterebbe eccessivamente limitata.
NI
Tav. 5
Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio
netto
69
NI
Nota
Integrativa
punto 7-bis)
La nota integrativa
La genesi delle poste di Patrimonio Netto
In funzione del nuovo punto 7-bis), è necessario redigere
un’ulteriore tabella per dare informazioni circa l’origine, la
possibilità di utilizzo e la distribuibilità delle poste di netto:
concetti che dovranno richiamarsi a quelli di:
- non distribuibilità e
- indisponibilità delle riserve.
Si presenta in Tavola 6 un esempio: la tabella dovrebbe essere
compilata per ciascun anno interessato (o almeno per quello
precedente se questa è l’interpretazione restrittiva),
70
SCHE
Tav. 6
Origine, disponibilità e distribuibilità delle poste del
p.netto
71
SCHE
La nota integrativa
La genesi delle poste di Patrimonio Netto
In particolare, rientrano tra le riserve non distribuibili, ad esempio:
_ Riserva legale,
_ Riserve derivanti da deroga ai criteri di valutazione (art. 2423,
comma 4, c.c.),
_ Riserve a copertura dei costi non ammortizzati di cui al punto 5)
dell’art. 2426 del c.c.,
_ Riserve derivanti da plusvalenze da valutazione al metodo del
patrimonio netto delle partecipazioni di cui al punto 4) dell’art. 2426
del c.c.,
_ Riserva sovrapprezzo azioni o quote (artt. 2431 e nuovo 2478-bis
c.c.),
_ Riserve da rivalutazione,
_ Riserva per utili su cambi non realizzati (nuovo comma 8-bis) art.
2426 c.c.).
72
SCHE
La nota integrativa
La genesi delle poste di Patrimonio Netto
Tra le riserve indisponibili, ossia quelle che non solo non
possono essere distribuite, ma nemmeno utilizzate per la
copertura di perdite o per l’aumento di capitale sociale a titolo
gratuito fino al verificarsi di
un dato evento (es. fino a quando non avviene il trasferimento
delle azioni proprie, relativamente alla riserva costituita per il
loro acquisto), si evidenziano:
— Riserva acquisto azioni proprie (art. 2357-ter, comma 3, c.c.),
— Riserva acquisto azioni della società controllante (art. 2359bis, c.c.).
Pur essendo possibile prevedere un’unica tabella sia per il
punto 4) che per il punto 7-bis), sembra che la predisposizione
di due prospetti separati possa adempiere in modo più chiaro i
fini informativi della nota integrativa.
Infatti, i contenuti delle Tavole 5 e 6 sono riconducibili a punti
73
distinti e non sequenziali.
SCHE
La nota integrativa
Osservazione in merito ai prospetti
Nella stessa relazione governativa al
D.Lgs. n. 6/2003 si trova che non si e`
voluto fornire prospetti a schema rigido,
lasciando forma e struttura alla libera
scelta del redattore del bilancio.
74
NI
L’assunzione di partecipazioni
in società di persone
La nota integrativa deve evidenziare l’assunzione di
partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime.
A norma del “nuovo” articolo 2361, comma 2, del Codice civile,
le società di capitali che acquistano partecipazioni, assumendo una
responsabilità illimitata per le obbligazioni della/e partecipata/e,
devono darne menzione in nota integrativa. In tale ipotesi,
l’acquisto deve essere deliberato dall’assemblea.
Attraverso la norma in esame, viene in pratica sancita la legittimità
dell’acquisizione di partecipazioni in una società di persone da
parte di una società di capitali.
La previsione di una specifica informativa in nota integrativa
risponde all’esigenza di far conoscere ai creditori sociali e ai terzi in
genere le condizioni di rischio che l’assunzione della
partecipazione determina, rispetto al regime ordinario connaturato
75
SCHE
La nota integrativa
Le partecipazioni con responsabilità
illimitata
nuovo
comma 2
dell’art.
n. 2361
del c.c.
I rischi incombenti sulla società partecipante
sono da evidenziare al punto 9) relativo ai
conti d’ordine.
nuovo
comma 4
dell’art.
n. 2447
-septies
del c.c.
Analogamente si presume, in mancanza di
indicazioni, che vada evidenziato ancora nello
stesso punto 9) della nota integrativa (o in
alternativa al punto 1)) quanto previsto per i
patrimoni destinati ad uno specifico affare.
76
NI
La fiscalità differita
Con riferimento alle perdite fiscali, il PCDC n. 25 (§ H.II) stabilisce
che le
imposte anticipate
connesse a tali perdite
non devono essere rilevate, a meno che:
_ esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili
fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo
nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria;
_ le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate e
sia ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.
In pratica, tramite le modifiche in oggetto, si recepisce il prospetto
di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
previsto dal medesimo PCDC n. 25.
77
SCHE
La nota integrativa
Le interferenze fiscali
Punto 14) nota integrativa:
- prima destinato a fornire informazioni sulle rettifiche di valore e
sugli accantonamenti eseguiti a meri fini fiscali,
- ora ha un contenuto esclusivamente incentrato sulla fiscalità
differita.
Ciò in quanto il D.Lgs. n. 6/2003 ha abrogato l’ultimo comma
dell’art. 2426 del c.c. che consentiva di effettuare rettifiche di
valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie, perseguendo l’obiettivo di eliminare le
interferenze fiscali nella redazione del bilancio, accogliendo così la
logica del doppio binario.
78
NI
La fiscalità differita
Con specifico riferimento alla nota integrativa, tali modifiche si
traducono nella redazione di un apposito prospetto da inserire
nella nota stessa, il quale evidenzi:
_ la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico
oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
_ l’ammontare contabilizzato in bilancio delle imposte anticipate
attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell’iscrizione,
_ l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della 79
mancata iscrizione.
SCHE
Interferenze fiscali
Prospetto informativo - punto 14) della Nota
Integrativa
80
SCHE
Interferenze fiscali
Prospetto informativo - punto 14) della Nota
Integrativa
81
SCHE
La nota integrativa
Gli strumenti finanziari emessi dalla società
Al punto 19) si chiede di
- indicare il numero e le caratteristiche degli strumenti
finanziari emessi dalla società diversi da: azioni
ordinarie, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in
azioni e titoli e valori simili,
- precisando i diritti patrimoniali e partecipativi e
descrivendo le caratteristiche delle operazioni finanziarie
cui afferiscono. In sostanza, si tratta di tutti quegli
strumenti finanziari residuali rispetto al punto 18), che il
legislatore ha voluto evidenziare ai fini di una maggiore
informativa nei confronti dei terzi circa l’esposizione
finanziaria, soprattutto dove si ricorre al pubblico
risparmio, anche per le società non quotate.
82
SCHE
La nota integrativa
I finanziamenti effettuati dai soci
Al punto 19-bis), sempre con riferimento alla posizione
debitoria, si devono evidenziare i finanziamenti effettuati
dai soci, ripartiti per scadenze ed evidenziando quelli
aventi una clausola di postergazione rispetto agli altri
creditori.
Tale informativa e` da ricollegarsi alla nuova voce dello
Stato Patrimoniale D 3) Debiti verso soci per
finanziamenti.
83
SCHE
La nota integrativa
I patrimoni destinati e i finanziamenti
destinati
I nuovi punti 20) e 21) si riferiscono ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare (i cosiddetti patrimoni destinati).
In merito agli stessi, il punto 20) deve illustrare :
_ il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in
ciascun patrimonio destinato, inclusi quelli apportati da terzi,
_ i criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e
di ricavo,
_ il corrispondente regime di responsabilità.
Il punto 21), relativamente ai finanziamenti destinati ad uno
specifico affare, devono essere indicati la destinazione dei proventi
derivanti dall’affare ed i vincoli inerenti i beni necessari
all’operazione.
84
NI
Gli strumenti finanziari
emessi dalla società
Nella nota integrativa occorre indicare il numero e le caratteristiche
degli ulteriori strumenti finanziari, rispetto a quelli attualmente
previsti, che
potranno essere emessi dalla società, con
l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle relative
operazioni.
Ai sensi del “nuovo” art. 2346, comma 6, del Codice civile, le
S.p.A., a fronte di determinati apporti da parte dei soci o di terzi
(quali, ad esempio, le opere e i servizi, che non
costituiscono conferimenti e che quindi non sono
destinati a “comporre” il capitale sociale), possono
emettere strumenti finanziari forniti di diritti:
- patrimoniali (ad esempio, diritto di partecipazione agli utili
prodotti dalla società),
- ovvero amministrativi (ad esempio, possibilità di nominare un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza ovvero di un sindaco), escluso il diritto di
85
NI
I patrimoni e i finanziamenti destinati
La presenza di patrimoni o di finanziamenti destinati ad uno
specifico affare postula l’indicazione di determinate informazioni
nella nota integrativa.
In attuazione dell’articolo 4, comma 4, lettera b) della legge n.
366/2001, il D.Lgs. n. 6/2003 ha introdotto gli articoli da 2447-bis a
2447-decies Cod. civ., che disciplinano il nuovo istituto giuridico del
patrimonio separato, distinguendo fra due fattispecie:
_ patrimoni destinati ad uno specifico affare (articoli
2447-bis e seguenti);
_ finanziamenti
(art. 2447-decies).
destinati
ad uno specifico affare
86
NI
I patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Attraverso tale modello, una parte del patrimonio sociale viene
separata dalla restante e destinata ad uno specifico affare, vale a
dire ad una particolare operazione economica.
In ordine ai riflessi contabili, oltre alla separata indicazione, nello
stato patrimoniale, dei beni e dei rapporti compresi nel
patrimonio destinato, nonché alla redazione di un rendiconto
separato per ogni patrimonio, la nota integrativa deve illustrare:
_ il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici che fanno
parte del patrimonio separato, ivi inclusi gli eventuali apporti di
terzi;
_ i criteri adottati per l’imputazione delle componenti di costo e di
ricavo in comune con l’attività generale della società;
_ il corrispondente regime di responsabilità .
87
NI
I finanziamenti
destinati ad uno specifico affare
A differenza del precedente, il modello in esame presuppone che, a fronte
di uno specifico affare della società, un soggetto terzo eroghi un
finanziamento,
al cui rimborso siano principalmente destinati i
ricavi dell’iniziativa finanziata.
Ai fini che qui interessano, si sottolinea che i proventi dell’operazione
costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello
relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi
dell’art. 2447-decies, a condizione che:
_ copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso
l’ufficio del registro delle imprese;
_ la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei
ad individuare, in ogni momento, i proventi dell’affare e a tenerli separati
dal restante patrimonio della società.
La nota integrativa deve quindi indicare
- la destinazione dei proventi
- e i vincoli relativi agli investimenti.
88
SCHE
La nota integrativa
La pubblicità della controllante (Gruppo)
La disciplina della direzione e del coordinamento delle società art.
2497-bis di nuova introduzione - relativamente alle forme di pubblicità
prevede di esporre, in apposita sezione della nota integrativa,
c.c.
un prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo bilancio della
società o ente che esercita sulla controllata attività di
direzione e coordinamento.
Il legislatore non ha seguito a tale riguardo le indicazioni
dell’OIC di eliminare tale obbligo informativo, che di fatto va ad
“appesantire” la nota integrativa.
Resta dunque da definire quale possa essere “l’apposita
sezione” della nota che possa soddisfare tale forma di
pubblicità.
Si può ipotizzare di aggiungere tale prospetto riepilogativo in
calce alla nota o, eventualmente, al punto 5) dove sono
richieste informazioni circa le partecipate, separando i contenuti
inerenti:
89
- il controllo esercitato,
ABBR
Il bilancio in forma
abbreviata
90
SCHE
Il Bilancio in forma abbreviata
Le novità della riforma per lo Stato
Patrimoniale
Le novità in termini di bilancio in forma abbreviata riguardano la
struttura degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico
(quest’ultimo non semplificato nel D.Lgs. n. 127/91), con esplicita
preclusione di tali schemi semplificati per le società con titoli
negoziati in mercati regolamentati, anche se rientranti nei
parametri.
Relativamente allo stato patrimoniale, e` stato previsto:
— di includere i crediti verso i soci per versamenti ancora
dovuti (voce
A) e i ratei e i risconti attivi (voce D) nei Crediti dell’attivo
circolante (CII);
— di includere i ratei e i risconti passivi (voce E) nei Debiti;
91
SCHE
Il Bilancio in forma abbreviata
Le novità della riforma per il Conto
Economico
La maggiore novità relativamente al bilancio in forma abbreviata è la semplificazione del conto economico:
gli accorpamenti previsti riguardano in prevalenza voci precedute da lettere minuscole e numeri arabi.
— l’accorpamento delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e le variazioni dei lavori in corso su ordinazione
(voci A2 e A3);
— l’accorpamento delle voci del personale: trattamento di fine rapporto,
trattamento di quiescenza e simili, altri costi (voci B9 c) d) e));
— l’accorpamento delle voci relative agli ammortamenti e alle svalutazioni delle
immobilizzazioni (voci B10 a) b) c));
— l’accorpamento dei proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e
nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (C16 b) e c));
— l’aggregazione delle rivalutazioni di partecipazioni (D18 a) b) e c));
— l’aggregazione delle svalutazioni di partecipazioni (D19 a) b) e c));
— l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente alla voce E20 le
92
plusvalenze e nella voce E21 le minusvalenze e le imposte di esercizi
precedenti.
In sintesi,
--->
SCHE
CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA
A.VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Altri
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)93
SCHE
CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazione
a) dividendi e altri proventi da imprese controllate
b) dividendi e altri proventi da imprese collegate
c) dividendi e altri proventi da altre imprese
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti tra le immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
- interessi e commissioni da imprese controllate
- interessi e commissioni da imprese collegate
- interessi e commissioni da imprese controllanti
- interessi e commissioni da altri e proventi vari
17) Interessi e altri oneri finanziari
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) altri
17-bis) utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
94
SCHE
CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (D)
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
a) plusvalenze da alienazioni
b) altri
21) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte relative ad esercizi precedenti
c) altri
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+ C + D + E)
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, correnti, differite,
anticipate
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
95
SCHE
ATTIVO
STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA
A.CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI
B.IMMOBILIZZAZIONI
I.Immobilizzazioni immateriali (LORDO - F.AMM.)
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e altri
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
II.Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
immob. in leasing
III.Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
a)In imprese controllate
b)In imprese collegate
c)In altre imprese
2) Crediti
a)Verso imprese controllate
b)Verso imprese collegate
c)Verso controllanti
d)Verso altri
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilav.
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II.Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5) Altri
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in altre imprese
4) Azioni proprie
5) Altri titoli
IV.Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Disaggi di emissione su prestiti
2) Altri ratei e risconti
\
96
SCHE
PATRIMONIO NETTO
E PASSIVITA’
STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA
A.PATRIMONIO NETTO
1) Capitale sociale
2) Riserva sovrapprezzo azioni
3) Riserve di rivalutazione
4) Riserva legale
5) Riserve statutarie
6) Riserva per azioni proprie in portafoglio
7) Altre riserve
8) Utili(perdite) a nuovo
9) Utile(perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B. FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondi per trattamento di quiescenza e simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D. DEBITI
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili.
3) Debiti verso banche
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllante
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) Altri debiti
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Aggi di emissione su prestiti obbligazionari
2) Altri ratei e risconti
97
SCHE
Il Bilancio in forma abbreviata
Le novità della riforma per la Nota
Integrativa
Le semplificazioni previste per lo stato patrimoniale
richiedono, per il rispetto del principio di chiarezza, un
dettaglio in nota integrativa, altrimenti il documento
informativo risulterebbe estremamente carente per i
terzi ed i giudizi che gli analisti ne trarrebbero
potrebbero essere fuorvianti.
Si pensi, a titolo di esempio, ai risconti attivi sul leasing
inseriti tra i crediti ed ai risconti passivi sui contributi in
conto impianti inseriti tra i debiti.
98
SCHE
Il Bilancio in forma abbreviata
La Relazione sulla Gestione - riflessi sulla
Nota Int.
Niente di nuovo, invece, per la forma abbreviata della nota
integrativa e relativa possibilità di non predisporre la relazione
sulla gestione.
Pertanto, i punti che si possono omettere continuano ad essere,
oltre alle indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426 (53), i
numeri: 2) 3) 7) 9) 10) 12) 13) 14) 15) 16) 17) e le indicazione di
cui al punto 6) sono riferite all’importo globale dei debiti.
La relazione sulla gestione può non essere redatta se le
informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del c.c. sono
inserite nella nota integrativa.
Da notare, tuttavia, che i nuovi punti introdotti negli schemi di
bilancio non rientrano tra quelli omettibili nel bilancio in forma
99
abbreviata.
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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Riflessi sulla Contabilità e