VALUTAZIONE DI CREDITI, DEBITI E TITOLI OBBLIGAZIONARI IN VALUTA – NORMA CIVILISTICA: Nuovo art. 2426, co. 1, n. 8 bis. – NORMA FISCALE: Art. 110, co. 3 e 4 che recepisce e modifica i vecchi artt. 72 e 76, co. 2. – EX ART. 76, CO. 2: (Norme generali sulle valutazioni). EX ART. 72: (Accantonamenti per rischi di cambio). • Ammettevano solo svalutazioni complessive nette e mantenevano latenti le rivalutazioni → oggi obbligo di iscrivere entrambe. • Avevano come base il cambio dell’ultimo mese → oggi “ultimo giorno”. • Non distinguevano (come attuale articolo 110) Circolante Immobilizzazioni. • Resta fermo che non si tiene conto di poste con copertura cambi. VALUTAZIONE DI CREDITI, DEBITI E TITOLI OBBLIGAZIONARI IN VALUTA NOVITA’ – SULLA TOTALITA’ DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ CORRENTI ANCHE OBBLIGAZIONI: • Iscritte al cambio a “pronti” dell’ultimo giorno dell’esercizio. • A Conto Economico voce C17 bis. • Utile netto differenziale da accantonare a riserva in distribuzione fino a realizzo. – IMMOBILIZZAZIONI IN VALUTA: • Al cambio di acquisto, da svalutare solo se la perdita è giudicata durevole. – OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI: • Minusvalenze deducibili su ciascun titolo (fra due parametri indicati). • Minusvalenze riprese a tassazione se per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole. – NOTA INTEGRATIVA: • Obbligo di segnalare nella N. I. effetti significativi delle variazioni dei cambi verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.