 VALUTAZIONE DI CREDITI, DEBITI E TITOLI
OBBLIGAZIONARI IN VALUTA
– NORMA CIVILISTICA: Nuovo art. 2426, co. 1, n. 8 bis.
– NORMA FISCALE: Art. 110, co. 3 e 4 che recepisce e modifica i
vecchi artt. 72 e 76, co. 2.
– EX ART. 76, CO. 2: (Norme generali sulle valutazioni).
EX ART. 72: (Accantonamenti per rischi di cambio).
•
Ammettevano solo svalutazioni complessive nette e
mantenevano latenti le rivalutazioni → oggi obbligo di
iscrivere entrambe.
•
Avevano come base il cambio dell’ultimo mese →
oggi
“ultimo giorno”.
•
Non distinguevano (come attuale articolo 110) Circolante 
Immobilizzazioni.
•
Resta fermo che non si tiene conto di poste con copertura
cambi.
 VALUTAZIONE DI CREDITI, DEBITI E TITOLI
OBBLIGAZIONARI IN VALUTA

NOVITA’
– SULLA TOTALITA’ DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ CORRENTI ANCHE
OBBLIGAZIONI:
•
Iscritte al cambio a “pronti” dell’ultimo giorno dell’esercizio.
•
A Conto Economico voce C17 bis.
•
Utile netto differenziale da accantonare a riserva in distribuzione
fino a realizzo.
– IMMOBILIZZAZIONI IN VALUTA:
•
Al cambio di acquisto, da svalutare solo se la perdita è giudicata
durevole.
– OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI:
•
Minusvalenze deducibili su ciascun titolo (fra due parametri
indicati).
•
Minusvalenze riprese a tassazione se per due esercizi
consecutivi il cambio medio risulta più favorevole.
– NOTA INTEGRATIVA:
•
Obbligo di segnalare nella N. I. effetti significativi delle variazioni
dei
cambi
verificatesi
successivamente
alla
chiusura
dell’esercizio.
Scarica

Conferenza