Costituzione della Repubblica italiana: tratti fondamentali e prospettive di riforma Cremona, 8 ottobre 2011 I tratti fondamentali della Costituzione • Costituzione come manifesto politico (rivoluzione promessa) e atto normativo • Fatta su un crinale decisivo della storia • Solida ed equilibrata (principi, diritti, forma di governo, tipo di Stato, garanzie) • Fonte rigida e per certi aspetti immodificabile • Eppure soggetta a un costante mutamento, per l’evoluzione della società, per la giurisprudenza e per l’appartenenza alla UE Un esempio illuminante Disposizioni sobrie, che hanno alle spalle una storia che ha trovato nella seconda guerra mondiale il suo apice, portatrice di un principio nuovo (rivoluzione promessa) e abilitante effettivi mutamenti nell’ordinamento (Unione europea) Art. 11 • L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il cuore della Costituzione • Dignità e pieno sviluppo della persona: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. • Diritti e responsabilità: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. • Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Come si scrivono le Costituzioni • Art. 111. • Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. • Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. • Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. E come non si scrivono • Art. 111. [18] • La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. • Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. • Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo Scheda 1 - Forma di governo • Il governo è nominato dal PdR e deve ottenere la fiducia dalle Camere (forma parlamentare) • Le varianti della forma parlamentare: dal multipartitismo esasperato al bipolarismo • Le alternative: a)l’elezione diretta del premier (Lorenzago) b)Il semipresidenzialismo francese Scheda 2 - Ordinamento • Mille parlamentari sono troppi (a fronte dei 750 dell’Unione europea e dei poco più di 500 degli USA) • Il bicameralismo va ripensato (che fine ha fatto il Senato delle Regioni?) • E’ necessaria una modificazione della legge elettorale per restituire un rapporto tra elettori ed eletti e superare quello esclusivo tra eletti e segreterie dei partiti Scheda 3 Federalismo/Regionalismo • La riforma del titolo V Cost. e la promessa di un rafforzamento delle autonomie: a)Le leggi regionali in materia urbanistica b)Le nuove competenze di province (servizi per l’impiego) e comuni (catasto) • La giurisprudenza della Corte cost.: la chiamata in sussidiarietà • Una prassi accentratrice: un codice della normativa statale in materia di turismo? • Il federalismo fiscale: fiumi di complicati articoli in standby e la mortificazione di Regioni ed enti locali • E le province vanno abolite? Tra parentesi: le tappe del federalismo fiscale • Legge 5 maggio 2009, n. 42: delega al Governo in materia di federalismo fiscale • D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156: Roma capitale • D.Lgs. 20 maggio 2010, n. 85: Federalismo demaniale • D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Costi standard di comuni e province • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Federalismo municipale • D-lgs. 6 maggio 2011, n. 68: costi standard sanità • D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88: perequazione e rimozione squilibri (risorse aggiuntive e interventi speciali) • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: armonizzazione dei sistemi contabili • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149: meccanismi sanzionatori Scheda 4 - Le garanzie • Magistratura indipendente e CSM a sua tutela • Composizione CSM: Presidente della Repubblica, Primo presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione; 16 magistrati eletti da magistrati; 8 laici eletti dal Parlamento in seduta comune • Proposte sul tappeto (a quale fine?): a)dividere carriere e CSM? b)Rivedere composizione CSM? Scheda 5 - Costituzione economica • Artt. 41 e 43 e l’economia mista: a)Libertà d’iniziativa economica b)Programmi e controlli per utilità sociale c)nazionalizzazioni • I mutamenti determinati dall’Unione europea: tutela della concorrenza e divieto di aiuti di Stato all’impresa • Le proposte di modifica: è permesso tutto ciò che non è vietato dalla legge Problemi di fondo • La nostra Costituzione appartiene alla categoria delle metanarrazioni: la dignità della persona umana come presupposto e fine di una società libera, democratica, responsabile, emancipatoria • Ma l’epoca delle metanarrazioni sembra conclusa: il primato dell’economia e della tecnica determinano la vittoria della logica prestazionale (l’efficienza). In questo quadro la Costituzione torna ad essere un insieme di regole procedurali e organizzative, che non ha senso rendere rigide. • In questo contesto si situa anche il pericolo di riforme ordinamentali in contradizione con la prima parte della Costituzione (democrazia, pluralismo, uguaglianza).