Le riforme strutturali ed il federalismo fiscale
Art. 2 art. 117
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
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Primo Decreto: Federalismo demaniale
Il primo decreto, emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42, è stato il decreto legislativo n.85 del 28 maggio 2010, il c.d.
“federalismo demaniale”. Attribuisce a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni un proprio patrimonio. In particolare, con uno o più
decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati individuati
i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, i quali sono tenuti a garantirne la
massima valorizzazione funzionale.
Secondo Decreto: Roma Capitale
Il decreto legislativo n.156 del 17 settembre 2010, recante
“Ordinamento transitorio di Roma Capitale” ed emanato in attuazione
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, riguarda l’ordinamento
provvisorio, anche finanziario, di Roma capitale e configura, in luogo del
comune di Roma, l'ente territoriale “Roma Capitale”. Ulteriori decreti
dovranno completare l'attuazione del citato articolo.
Terzo Decreto: Fabbisogni standard
ìIl decreto legislativo n.216 del 26 novembre 2010, recante: “Disposizioni
in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni,
Città metropolitane e Province”, emanato in attuazione di alcune
disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42, e da attuare a sua volta
con uno o più decreti legislativi, prevede la determinazione del
fabbisogno standard, definito come l'indicatore che, coniugando
efficienza ed efficacia, dovrà consentire la valutazione dell'azione
pubblica.
Quarto Decreto: Federalismo fiscale municipale
Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, emanato in attuazione de gli
articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”,
disciplina il rapporto economico tra lo Stato centrale e gli enti locali in
modo che i comuni abbiano la possibilità di ottenere nuove entrate
attraverso forme di tassazione versate e trattenute in loco. Il decreto
prevede una fase transitoria, dall’anno 2011, con la devoluzione ai comuni
del gettito di alcuni tributi vigenti connessi con la fiscalità immobiliare, ed una
seconda fase, a partire dal 2014 con imposte sul possesso e sul
trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e sulla
compartecipazione all'Irpef.
Quinto Decreto: Autonomia tributaria
Il decreto legislativo 6 maggio 2011 n°68, emanato in attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, e recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" congloba decreti attuativi sul
fisco regionale, sul fisco provinciale e sui costi e fabbisogni standard nel settore
sanitario.
Il decreto legislativo fornisce le linee guida per l'attuazione della
compartecipazione degli enti locali all'Irpef, all'Irap e all'Iva, rivedendo i
meccanismi delle addizionali e regolando i principi entro il quale potranno
essere istituite le nuove tasse di scopo da parte di province e città
metropolitane. Prevede, inoltre, che il fabbisogno standard del settore sanitario sia
determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota
Sesto Decreto:
Rimozione
squilibri
destinata
alle province
e regioni autonome.
Il decreto legislativo n°88 del 31 maggio 2011, attuativo dell’articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 e recante“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali”, disciplina
la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali.
Il decreto attuativo individua nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS),
ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, lo strumento per la
rimozione di squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del
Paese.
Settimo Decreto: Meccanismi sanzionatori
Il decreto n°149 del 6 settembre 2011, recante “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, provincie e comuni”, attua gli articoli 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il decreto disciplina i meccanismi premiali verso gli enti che assicurano qualità
dei servizi offerti e assetti finanziari positivi, nonché quelli sanzionatori nei
confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari. Introduce il
Fallimento politico nei confronti dei rappresentanti istituzionali ritenuti
responsabili del dissesto del proprio ente (Regioni, Provincie, Comuni) e istituisce
meccanismi di governance degli enti territoriali dettando principi e obiettivi
organizzativi.
Ottavo Decreto: Armonizzazione sistemi contabili e schemi di
bilancio
il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, emanato in attuazione
degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, si pone la finalità di rendere i
bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei
e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle
amministrazioni pubbliche.
Nono Decreto : Ulteriori disposizioni Roma Capitale
Lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e recante “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”, disciplina
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato a Roma
Capitale. Dispone, inoltre, che il trasferimento delle funzioni di competenza
legislativa dalla Regione Lazio sia effettuato con apposita legge regionale.
Che fine ha fatto il federalismo fiscale?
La L. 42/2009 è una legge delega che necessitava di decreti
delegati da emanare entro due anni dall’entrata in vigore ma
si è resa necessaria una proroga di sei mesi per
completarne l’iter.
Dal 21 novembre 2011 decorrono poi tre anni per l’adozione
dei decreti legislativi integrativi e correttivi della
normativa adottata.
Nel frattempo il quadro economico e normativo
completamente mutato per l’aggravarsi della crisi
economica internazionale. Le scelte del governo Monti
sembrano seguire una impostazione differente dagli
indirizzi contenuti nella legge sul federalismo fiscale.
Disposizioni recenti di segno opposto al federalismo
50% IMU su seconde case allo Stato anziché ai comuni (artt.
13 e 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 – il cosiddetto
“salva-Italia”)
Ripristinato il regime della Tesoreria unica introdotto dalla legge
720/1984. Le entrate degli enti locali dovevano essere versate
presso due conti specifici giacenti presso la Banca d’Italia. L’articolo
35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, recante “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” - cosiddetto Decreto sulle liberalizzazioni - è
intervenuto sulla gestione delle tesorerie di Regioni ed Enti locali,
sospendendo l’efficacia delle disposizioni vigenti e riportando in
vigore le norme degli anni ’80.
9/10/2912 - Avvio di una nuova riforma del Titolo V della
Costituzione riportando competenze allo Stato
Il ddl costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione (
Il ddl approvato dal Governo il 9/10/2012 è incentrato sul principio
dell’unità della Repubblica prevedendo che la sua garanzia costituisce
compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto
delle materie fra legge statale e legge regionale (cosiddetta clausola di
supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali).
Il rapporto fra leggi statali e leggi regionali segue una logica di
complementarietà e di non conflittualità. Si inseriscono nella
legislazione esclusiva dello Stato materie in precedenza a legislazione
concorrente: coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, grandi reti di trasporto e di navigazione, disciplina
dell’istruzione, commercio con l’estero, produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia. Nella competenza statale rientrano
anche materie prima non individuate: disciplina giuridica del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e disciplina generale
degli enti locali. Il turismo è stata altresì trasferito dalla competenza
esclusiva delle regioni alla competenza concorrente dello Stato.
Si attribuisce alla legge statale un ruolo più ampio nell’area della
legislazione concorrente: spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i
problematici “principi fondamentali”, bensì di porre la disciplina funzionale
a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica.
Modelli di governance delle istituzioni internazionali e
delle P.A.
(l.m., modulo SECS-P/02)
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Finuola PN e federalismo parte 2