ANCI PIEMONTE
1^ Consulta “Finanza, istituzione, personale”
Facciamo il punto sul
Federalismo Municipale
Torino, 20 gennaio 2011
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… da dove
cominciare …
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Titolo V della Costituzione
dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3
(Art. 114)
AUTONOMIA STATUTARIA
1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
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Titolo V della Costituzione
(Art. 117)
AUTONOMIA NORMATIVA E
ORGANIZZATIVA
6. … i Comuni, le Province, le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite”.
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Titolo V della Costituzione
(Art. 118)
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze”
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
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Titolo V della Costituzione
(Art. 119)
AUTONOMIA FINANZIARIA
1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
AUTONOMIA IMPOSITIVA
2. … hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi e
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio
……..
4. Le risorse derivanti dai precedenti commi consentono di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
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… proseguendo
con …
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FEDERALISMO FISCALE
Legge 5.5.2009, n. 42
Art. 2
Delega al Governo per adozione Dd.lgs, in attuazione
art. 119 Cost., per assicurare autonomia finanziaria a
comuni, province, città metropolitane e regioni,
attraverso:
- definizione
dei
principi
fondamentali
del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
- definizione della perequazione.
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FEDERALISMO FISCALE
Art. 2
I decreti sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
- autonomia di entrata e spesa;
- lealtà istituzionale e concorso di tutte le PP.AA. al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (PSI);
- semplificazione del sistema tributario;
- coinvolgimento di diversi soggetti nell’attività di contrasto
all’evasione ed all’elusione fiscale;
- attribuzione di risorse autonome agli enti locali, tali da
consentire, con le compartecipazioni ai tributi erariali ed il fondo
perequativo, il finanziamento integrale del normale esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite;
- determinazione del costo e del fabbisogno standard;
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FEDERALISMO FISCALE
Art. 2
- adozione politiche di bilancio coerenti con il PSI;
- individuazione principi fondamentali di armonizzazione dei
bilanci pubblici e previsione di loro ampia pubblicizzazione;
- salvaguardia dell’obiettivo di mantenere il criterio di
progressività del sistema tributario;
- superamento graduale del criterio della spesa storica a favore
del fabbisogno standard e della perequazione della capacità fiscale;
- premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio
della potestà tributaria.
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FEDERALISMO FISCALE
Art. 11
I decreti di cui all’art. 2, con riguardo al finanziamento delle
funzioni di comuni, province e città metr.:
- classificano le spese in:
-
riconducibili alle funzioni fondamentali (art. 117, comma 2, lett. p
Cost.)
- relative alle altre funzioni.
- definiscono le modalità di finanziamento in modo da garantire
l’integrale finanziamento delle spese fondamentali di cui sopra in
base al fabbisogno standard;
- ….
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FEDERALISMO FISCALE
Art. 12
I decreti di cui all’art. 2, con riguardo al coordinamento e all’autonomia di
entrata e spesa di comuni, province e città metropolitane:
- assegnano alla legge statale la potestà di individuare i tributi propri dei
comuni e delle province, ne definiscono i presupposti, soggetti passivi e base
imponibile, stabiliscono le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio
nazionale;
- definiscono le modalità secondo cui le spese dei Comuni relative alle
funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da:
- compartecipazione al gettito dell’IVA;
- compartecipazione all’Irpef;
- imposizione immobiliare, esclusa l’abitazione principale.
-
disciplinano l’imposta di scopo;
prevedono forme premiali per favorire unioni e fusioni tra Comuni.
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FEDERALISMO FISCALE
Art. 21
in sede di prima applicazione:
1. ….
c) considerazione del processo di determinazione del fabbisogno
standard, dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli
enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali …
d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in
modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in
un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili alle funzioni
fondamentali e per altre spese.
3. per i Comuni le funzioni fondamentali sono provvisoriamente nelle
seguenti:
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FEDERALISMO FISCALE
Art. 21
- le funzioni generali di amministrazione, gestione e
controllo, nella misura del 70% rispetto all’ultimo conto
del bilancio disponibile;
-
le funzioni di polizia locale;
le funzioni di istruzione pubblica, compresi mensa asili
nido e assistenza, nonché di edilizia scolastica;
-
-
le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
le funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente, ad
eccezione di E.R.P., piani edilizi, servizio idrico
integrato;
-
-
le funzioni del settore sociale.
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… fino ad arrivare a …
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DETERMINAZIONE
FABBISOGNI
STANDARD
Decreto Legislativo
26 novembre 2010, n. 216
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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
(Oggetto)
1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per
Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi
del criterio della spesa storica.
2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto
costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e
successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei
trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge
statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla
legislazione vigente.
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(articolo 1)
DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita' e tempistica:
a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel
2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a
garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel
2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a
garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel
2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a
regime nell'arco del triennio successivo.
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(articolo 2)
DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
Le funzioni fondamentali, in via provvisoria, in attesa della
legge statale di individuazione definitiva, per i Comuni
sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
le funzioni generali di amministrazione, gestione e
controllo, max 70%;
le funzioni di polizia locale;
le funzioni di istruzione pubblica, compresi mensa asili
nido e assistenza, nonché di edilizia scolastica;
le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
le funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente, ad
eccezione di E.R.P., piani edilizi, servizio idrico integrato;
le funzioni del settore sociale.
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(articolo 3)
DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
Restano escluse, rispetto alle funzioni del DPR 194/1996:
- le funzioni relative alla giustizia;
-
le funzioni nel campo della cultura e dei beni culturali;
-
le funzioni nel settore sportivo e ricreativo;
-
le funzioni nel campo turistico;
-
le funzioni nel campo dello sviluppo economico;
-
le funzioni relative ai servizi produttivi.
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(articolo 3)
DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione e relativi
servizi, è determinato attraverso l’individuazione di modelli
organizzativi, l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione
di quelli più significativi, l’individuazione di un modello di
stima dei fabbisogni standard.
Il supporto tecnico per la determinazione del
fabbisogno standard è affidato a Sose spa., la società per gli
studi di settore controllata dal MEF, con il contributo
scientifico di IFEL e di ISTAT, che opererà, anche attraverso
questionari distribuiti ai singoli Comuni, da restituire entro 60
giorni.
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(articolo 5)
… per finire con …
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FEDERALISMO
FISCALE
MUNICIPALE
SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO
Approvato dal CdM,
in prima lettura
il 4 agosto 2010
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DdLgs FEDERALISMO
Il gettito di:
- imposta registro/bollo su atti di trasferimento dei beni
immobili;
- imposte ipocatastali su atti senza IVA;
- irpef su redditi fondiari, esclusi i redditi agrari e le
abitazioni principali;
- imposta registro/bollo su contratti di locazione di
immobili;
- tributi speciali catastali e tasse ipotecarie;
- cedolare secca sugli affitti,
è devoluto ai Comuni.
(art. 1, comma 1)
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DdLgs FEDERALISMO
La devoluzione:
finanzia in parte il FO.SP.RI. – Fondo
Sperimentale di Riequilibrio;
- in parte è attribuita al Comune ove sono ubicati
gli immobili oggetto di imposizione;
-
(art. 1, comma 2)
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DdLgs FEDERALISMO
Il FO.SP.RI – Fondo riequilibrio:
dura per 5 anni, dal 2011 al 2015;
- cessa, in ogni caso, con l’attivazione del Fondo
Perequativo di cui all’art. 13 della legge n.
42/2009;
-
(art. 1, comma 2-3)
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DdLgs FEDERALISMO
Le modalità di:
- alimentazione e
riparto del FO.SP.RI – Fondo
riequilibrio;
- attribuzione delle quote di tributi direttamente ai
Comuni;
sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
sentito il MEF, e previo accordo sancito in sede di
Conferenza stato – città autonomie locali.
Per i Comuni < 5.000 abitanti sono stabilite
modalità di riparto differenziate, forfettizzate e
semplificate.
(art. 1, comma 5)
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DdLgs FEDERALISMO
Nel riparto si tiene conto di:
- determinazione dei “fabbisogni standard”, ove
effettuata (v/Sose);
- risultato della partecipazione dei Comuni
all’attività di accertamento tributario.
(art. 1, comma 5)
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DdLgs FEDERALISMO
A decorrere dal 2011 e fino al 2013,
cambia il contenitore, ma il contenuto
sostanzialmente non cambia.
Diminuiscono i trasferimenti ordinari dello
Stato ed entra il Fondo Sperimentale di
Riequilibrio che, almeno inizialmente, dovrebbe
compensare i minori trasferimenti dello Stato.
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Dal 2011
Tributi immobiliari
(senza prima casa)
Cedolare secca su affitti
Fondo Sperimentale
di Riequilibrio
Attribuzione diretta
ai comuni sede delle u.i.
Decreto Min.interno
Riparto F.S.R. e
attribuzione ai comuni
Riduzione trasferimenti
statali
Dal 2014
IMP
Imposta Municipale Propria
IMU possesso
IMU trasferimento ?
IMSF
Imposta Municipale
Secondaria Facoltativa
IMP facoltativa
DdLgs FEDERALISMO
IMU possesso
E’ istituita a decorrere dal 2014;
- è adottata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre dell’anno
precedente;
- sostituisce irpef su redditi fondiari relativi a beni non locati, imposta
registro, imposte ipo/catastali, imposta bollo, imposta successioni, tasse
ipotecarie, tributi speciali catastali, I.C.I.;
- non si applica all’abitazione principale;
- ha per base imponibile il valore dell’immobile ai fini ICI;
- ha per soggetti passivi il proprietario o il titolare di diritto reale;
- è dovuta annualmente in base ad aliquota stabilita con DPCM entro il 30
novembre 2010. I Comuni possono, con deliberazione consiliare, aumentare
o ridurre fino allo 0.3%.
-
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DdLgs FEDERALISMO
IMU trasferimento
E’ istituita a decorrere dal 2014;
- è adottata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre dell’anno
precedente;
- ha per oggetto il trasferimento di beni immobili in genere, a mezzo di atto
traslativo tra vivi, in proprietà o in altro diritto reale;
- non si applica all’abitazione principale;
- ha per base imponibile il valore dell’immobile ai fini ICI;
- l’aliquota ordinaria è pari al 10%, l’aliquota è ridotta al 2% per
trasferimento di prima casa o per trasferimento a causa di morte;
- l’imposta non può comunque essere inferiore ad euro 1.000;
- solo dal 2015, i Comuni possono variare l’aliquota, con delibera consiliare,
dell’1 o del 2% .
-
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DdLgs FEDERALISMO
IMP facoltativa
Può essere istituita a decorrere dal 2014;
- è adottata dal Consiglio sul presupposto di consultazioni popolari svolte
secondo lo statuto;
- non si applica agli immobili ad uso abitativo;
- la disciplina generale dell’imposta è dettata con apposito D.P.R.;
- si applica all’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei Comuni;
- sostituisce:
-
TOSAP/COSAP
- Imposta pubblicità
- Diritti pubbliche affissioni e canoni mezzi pubblicitari;
- Addizionale ex E.C.A. .
-
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DdLgs FEDERALISMO
L’autonomia finanziaria dovrebbe poggiare su 5
pilastri:
- Compartecipazione alla Cedolare Secca, che sarà al
23% per locazioni a canone libero e 20% a canone
concordato;
- IMU possesso, con aliquota intorno al 10,6%, da cui
dovrebbero affluire circa 12,5 milioni;
- Compartecipazione all’IMU trasferimento, circa il
30%, per circa 1,2 milioni;
- Compartecipazione all’Irpef, forse al 2%, da cui
dovrebbero affluire poco più di 3 milioni;
- tassa di soggiorno, con tetto a 5 €/giorno.
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DdLgs FEDERALISMO
Dovrebbe essere altresì previsto:
- doppia sanzione per emersione “immobili fantasma” e
lotta alla prime case “fittizie”;
- elevazione a 50% della partecipazione al recupero di
evasione tributi statali, con possibilità di accertamento
prima della riscossione definitiva;
- fissazione di un tetto alla pressione fiscale;
- la ridefinizione, dal 2013, della TARSU, che potrebbe
abolire la T.I.A. ed avere come base, per le utenze
domestiche, la rendita catastale, la superficie, il numero i
componenti il nucleo familiare;
- lo sblocco delle Aliquote dell’addizionale Irpef .
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