Le regioni
Funzioni, personale, processi
decisionali
Funzioni amministrative
Premessa: sono previste principalmente dall’art.
118 della Costituzione che nel ddl. Boschi
rimane sostanzialmente invariato.
Con la riforma del Titolo V si supera il principio
del parallelismo tra competenze legislative e
competenze amministrative.
Funzioni amministrative
Le regioni hanno potestà amministrativa su tutti i settori
dell’intervento pubblico, ad eccezioni di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Affari esteri
Difesa
Cittadinanza
Moneta
Ordine Pubblico
Previdenza
Sono escluse anche le autonomie funzionali (Università)
Funzioni amministrative
Possiamo raggruppare le aree di intervento
amministrativi in 3 insiemi:
1. Sviluppo economico e attività produttive
2. Territorio, ambiente e infrastrutture
3. Servizi alla persona e alla comunità
Funzioni amministrative
Amministrazione indiretta e sussidiarietà
verticale
d.lgs. 112/1998: le regioni devono individuare
le dimensioni territoriali ottimali per lo
svolgimento efficace ed efficiente dei compiti e
dei servizi.
Funzioni amministrative
Tale individuazione deve avvenire, oltreché nel rispetto
del principio di sussidiarietà, tenendo conto dei principi
di:
• Adeguatezza: l’ente deve avere la struttura
organizzativa adatta a svolgere la funzione
amministrativa assegnatagli secondo il principio di
sussidiarietà;
• Differenziazione: bisogna tenere conto delle
caratteristiche demografiche e territoriale dell’ente cui
si vorrebbero attribuire funzioni amministrative.
Perché la spesa sanitaria pesa più nelle
RSO che nelle RSS?
Ci sono ragioni strutturali, ma c’è anche
l’impatto di altre variabili:
1) Le RSS comprendono Sicilia e Sardegna dove
la spesa sanitaria è generalmente più bassa;
2) Le RSS comprendono regioni poco
densamente popolate (Valle d’Aosta), dove il
fabbisogno è minore.
Federalismo Fiscale
Primo passo: Imposta Regionale sulle Attività Produttive
(1997, governo Prodi).
Nel 2013 ha portato alle casse pubbliche 24,8 miliardi di
euro (il 90% direttamente alla Regioni).
Sostituisce vecchi trasferimenti da parte dello Stato
centrale.
Molto criticata perché aumenta all’aumentare del
personale assunto dall’impresa.
Federalismo Fiscale
Secondo passo: abolizione di molti fondi statali
(vincolati) e introduzione della
compartecipazione al gettito IVA e IRPEF
(addizionale regionale), nonché imposta sulla
benzina (2000, governo D’Alema).
Nello stesso decreto, si assicura l’intervento del
Ministero per fare in modo che anche le regioni
svantaggiate garantiscano livelli essenziali.
Federalismo Fiscale
Riforma Titolo V: art. 119 «regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa».
E’ istituito un fondo perequativo per le regioni
svantaggiate.
Quattro fonti di finanziamento: tributi propri,
compartecipazione a tributi statali, quote di
partecipazione al fondo perequativo, contributi speciali
FEDERALISMO FISCALE SOLIDALE
Federalismo Fiscale
Quarto passo: i decreti attuativi del federalismo
fiscale (2009, governo Berlusconi). Fino ad ora
ne sono stati approvati 9.
DALLA SPESA STORICA AI COSTI STANDARD
Federalismo Fiscale
La legge delega 42/2009 prevede tre tipi di spese
regionali, individuati in base a come sono finanziate:
1. Sanità, istruzione, assistenza sociale (garantite
integralmente, in caso di incapacità della regione)
2. Spese non riconducibili ai vincoli dei LEP (ogni regione
le finanzia in base alle proprie possibilità, anche se si
può accedere al fondo perequativo)
3. Spese speciali per lo sviluppo dei territori bisognosi
(finanziate dallo Stato o dall’UE)
Federalismo Fiscale
La legge delega 2009 interviene largamente
sull’autonomia di spesa, ma interviene in modo
troppo circoscritto sulla autonomia sul versante
delle entrate.
Ciò può produrre IRRESPONSABILITA’
Regioni e governance multilivello
Formulazione e attuazione delle policy sono
intrecciate tra diversi livelli di governo
Es. Regioni coordinano le ASL, comuni entrano nella
gestione tramite i sindaci, mentre lo stato definisce
i LEP.
Lo stesso accade nel settore dell’Assistenza Sociale,
dove i comuni hanno praticamente tutta la
gestione.
Tutto ciò ha richiesto l’introduzione di luoghi di
coordinamento e cooperazione:
• Conferenza permanente Stato-regioni
• Conferenza Stato-città ed autonomie locali
• Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali
• Conferenza unificata regioni-autonomie locali
La legge delega 42/2009 ha istituito anche il
COPAFF (Commissione paritetica per il federalismo
fiscale)
Serve ad assicurare la cooperazione tra i livelli di
governo nel corso della formulazione dei decreti
attuativi.
Il MEF l’ha regolamentata il 29/9/2009. Il suo ultimo
report risale al gennaio 2014.
Il Personale
Contrattazione: dal 1993 è articolata su due livelli,
uno nazionale e un altro a livello regionale.
1° livello: Aran (Agenzia rappresentanza negoziale
PA) e i sindacati determinano i profili principali del
contratto: retribuzione, progressione, ecc.
2° livello: Politici e dirigenti stipulano accordi su
questioni di minor rilievo (es. criteri attribuzione
premi).
Il Presidente individua e nomina i dirigenti (che
di solito hanno contratto a t.d. per 5 anni).
Può scegliere anche personale esterno con il
quale stipula un contratto di diritto privato, non
basato sul contratto collettivo nazionale.
Il personale delle regioni, anno 2012
Regioni
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO-A.G.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale dip.
1.753
1.137
2.429
5.775
2.929
2.930
4.436
1.227
3.328
1.392
731
2.836
2.681
4.275
16.901
2.602
9.661
1.313
2.954
2.739
74.029
% sul tot.
2,4
1,5
3,3
7,8
4,0
4,0
6,0
1,7
4,5
1,9
1,0
3,8
3,6
5,8
22,8
3,5
13,1
1,8
4,0
3,7
100,0
Dirigenti
97
65
165
240
129
79
270
79
179
58
59
148
155
139
1.784
133
352
68
124
187
4.510
% dirigenti
5,5
5,7
6,8
4,2
4,4
2,7
6,1
6,4
5,4
4,2
8,1
5,2
5,8
3,3
10,6
5,1
3,6
5,2
4,2
6,8
6,1
2012-09 dip.
0,2
0,1
-0,1
-0,8
0,1
-0,2
0,7
0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,8
0,2
1,8
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,3
2012-09 dir.
-1,3
-1,1
1,0
-1,0
-0,8
-0,5
-1,4
-0,1
-0,8
-0,9
-1,4
-0,2
1,1
-0,2
-5,6
-0,3
-0,1
-0,7
-0,6
-0,2
Trentino-AG, Sicilia, Valle d’Aosta e Sardegna
hanno personale in eccesso rispetto alla
popolazione.
Es. nel 2009, l’8,4% della popolazione italiana
era composta da siciliani. Mentre ben il 21% dei
dipendenti delle regioni era composto da
siciliano.
Nelle RSO le donne costituiscono il 51% del
personale e il 35% dei dirigenti. Nelle RSP tali
percentuali scendono al 41% e al 28%.
I dirigenti sono quasi tutti laureati. Nelle regioni
RSO sono abbastanza diffusi anche i dottorati o le
specializzazioni.
Nelle RSO il personale non dirigente è più
scolarizzato rispetto alle RSP.
Se si includono i dati del personale del comparto
sanitario, nel complesso il personale delle
macrostrutture regionali pesa solo per il 9,8%. Il
resto è amministrazione indiretta.
Se invece non li considerassimo, tale
percentuale salirebbe all’80%.
Processi Decisionali
La Giunta ha, dal 1999, anche potere
regolamentare: può decidere da sola
l’organizzazione amministrativa della regione.
Il processo decisionale è caratterizzato dal
primato dell’esecutivo.
Decisivo è il ruolo dei Presidenti che ha molti
poteri sia rispetto alla Giunta sia risetto ai
Dirigenti.
Mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri è
un primus inter pares, il Presidente della
Regione è un primus super pares.
Due criteri:
1. Accentramento/decentramento deleghe
2. Natura politica o tecnica della giunta
Accentratore:
Forte:
Innovatore:
Debole:
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