Le regioni Funzioni, personale, processi decisionali Funzioni amministrative Premessa: sono previste principalmente dall’art. 118 della Costituzione che nel ddl. Boschi rimane sostanzialmente invariato. Con la riforma del Titolo V si supera il principio del parallelismo tra competenze legislative e competenze amministrative. Funzioni amministrative Le regioni hanno potestà amministrativa su tutti i settori dell’intervento pubblico, ad eccezioni di: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Affari esteri Difesa Cittadinanza Moneta Ordine Pubblico Previdenza Sono escluse anche le autonomie funzionali (Università) Funzioni amministrative Possiamo raggruppare le aree di intervento amministrativi in 3 insiemi: 1. Sviluppo economico e attività produttive 2. Territorio, ambiente e infrastrutture 3. Servizi alla persona e alla comunità Funzioni amministrative Amministrazione indiretta e sussidiarietà verticale d.lgs. 112/1998: le regioni devono individuare le dimensioni territoriali ottimali per lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti e dei servizi. Funzioni amministrative Tale individuazione deve avvenire, oltreché nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto dei principi di: • Adeguatezza: l’ente deve avere la struttura organizzativa adatta a svolgere la funzione amministrativa assegnatagli secondo il principio di sussidiarietà; • Differenziazione: bisogna tenere conto delle caratteristiche demografiche e territoriale dell’ente cui si vorrebbero attribuire funzioni amministrative. Perché la spesa sanitaria pesa più nelle RSO che nelle RSS? Ci sono ragioni strutturali, ma c’è anche l’impatto di altre variabili: 1) Le RSS comprendono Sicilia e Sardegna dove la spesa sanitaria è generalmente più bassa; 2) Le RSS comprendono regioni poco densamente popolate (Valle d’Aosta), dove il fabbisogno è minore. Federalismo Fiscale Primo passo: Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1997, governo Prodi). Nel 2013 ha portato alle casse pubbliche 24,8 miliardi di euro (il 90% direttamente alla Regioni). Sostituisce vecchi trasferimenti da parte dello Stato centrale. Molto criticata perché aumenta all’aumentare del personale assunto dall’impresa. Federalismo Fiscale Secondo passo: abolizione di molti fondi statali (vincolati) e introduzione della compartecipazione al gettito IVA e IRPEF (addizionale regionale), nonché imposta sulla benzina (2000, governo D’Alema). Nello stesso decreto, si assicura l’intervento del Ministero per fare in modo che anche le regioni svantaggiate garantiscano livelli essenziali. Federalismo Fiscale Riforma Titolo V: art. 119 «regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». E’ istituito un fondo perequativo per le regioni svantaggiate. Quattro fonti di finanziamento: tributi propri, compartecipazione a tributi statali, quote di partecipazione al fondo perequativo, contributi speciali FEDERALISMO FISCALE SOLIDALE Federalismo Fiscale Quarto passo: i decreti attuativi del federalismo fiscale (2009, governo Berlusconi). Fino ad ora ne sono stati approvati 9. DALLA SPESA STORICA AI COSTI STANDARD Federalismo Fiscale La legge delega 42/2009 prevede tre tipi di spese regionali, individuati in base a come sono finanziate: 1. Sanità, istruzione, assistenza sociale (garantite integralmente, in caso di incapacità della regione) 2. Spese non riconducibili ai vincoli dei LEP (ogni regione le finanzia in base alle proprie possibilità, anche se si può accedere al fondo perequativo) 3. Spese speciali per lo sviluppo dei territori bisognosi (finanziate dallo Stato o dall’UE) Federalismo Fiscale La legge delega 2009 interviene largamente sull’autonomia di spesa, ma interviene in modo troppo circoscritto sulla autonomia sul versante delle entrate. Ciò può produrre IRRESPONSABILITA’ Regioni e governance multilivello Formulazione e attuazione delle policy sono intrecciate tra diversi livelli di governo Es. Regioni coordinano le ASL, comuni entrano nella gestione tramite i sindaci, mentre lo stato definisce i LEP. Lo stesso accade nel settore dell’Assistenza Sociale, dove i comuni hanno praticamente tutta la gestione. Tutto ciò ha richiesto l’introduzione di luoghi di coordinamento e cooperazione: • Conferenza permanente Stato-regioni • Conferenza Stato-città ed autonomie locali • Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali • Conferenza unificata regioni-autonomie locali La legge delega 42/2009 ha istituito anche il COPAFF (Commissione paritetica per il federalismo fiscale) Serve ad assicurare la cooperazione tra i livelli di governo nel corso della formulazione dei decreti attuativi. Il MEF l’ha regolamentata il 29/9/2009. Il suo ultimo report risale al gennaio 2014. Il Personale Contrattazione: dal 1993 è articolata su due livelli, uno nazionale e un altro a livello regionale. 1° livello: Aran (Agenzia rappresentanza negoziale PA) e i sindacati determinano i profili principali del contratto: retribuzione, progressione, ecc. 2° livello: Politici e dirigenti stipulano accordi su questioni di minor rilievo (es. criteri attribuzione premi). Il Presidente individua e nomina i dirigenti (che di solito hanno contratto a t.d. per 5 anni). Può scegliere anche personale esterno con il quale stipula un contratto di diritto privato, non basato sul contratto collettivo nazionale. Il personale delle regioni, anno 2012 Regioni ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI V.G. LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO-A.G. UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO Totale dip. 1.753 1.137 2.429 5.775 2.929 2.930 4.436 1.227 3.328 1.392 731 2.836 2.681 4.275 16.901 2.602 9.661 1.313 2.954 2.739 74.029 % sul tot. 2,4 1,5 3,3 7,8 4,0 4,0 6,0 1,7 4,5 1,9 1,0 3,8 3,6 5,8 22,8 3,5 13,1 1,8 4,0 3,7 100,0 Dirigenti 97 65 165 240 129 79 270 79 179 58 59 148 155 139 1.784 133 352 68 124 187 4.510 % dirigenti 5,5 5,7 6,8 4,2 4,4 2,7 6,1 6,4 5,4 4,2 8,1 5,2 5,8 3,3 10,6 5,1 3,6 5,2 4,2 6,8 6,1 2012-09 dip. 0,2 0,1 -0,1 -0,8 0,1 -0,2 0,7 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,8 0,2 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,3 2012-09 dir. -1,3 -1,1 1,0 -1,0 -0,8 -0,5 -1,4 -0,1 -0,8 -0,9 -1,4 -0,2 1,1 -0,2 -5,6 -0,3 -0,1 -0,7 -0,6 -0,2 Trentino-AG, Sicilia, Valle d’Aosta e Sardegna hanno personale in eccesso rispetto alla popolazione. Es. nel 2009, l’8,4% della popolazione italiana era composta da siciliani. Mentre ben il 21% dei dipendenti delle regioni era composto da siciliano. Nelle RSO le donne costituiscono il 51% del personale e il 35% dei dirigenti. Nelle RSP tali percentuali scendono al 41% e al 28%. I dirigenti sono quasi tutti laureati. Nelle regioni RSO sono abbastanza diffusi anche i dottorati o le specializzazioni. Nelle RSO il personale non dirigente è più scolarizzato rispetto alle RSP. Se si includono i dati del personale del comparto sanitario, nel complesso il personale delle macrostrutture regionali pesa solo per il 9,8%. Il resto è amministrazione indiretta. Se invece non li considerassimo, tale percentuale salirebbe all’80%. Processi Decisionali La Giunta ha, dal 1999, anche potere regolamentare: può decidere da sola l’organizzazione amministrativa della regione. Il processo decisionale è caratterizzato dal primato dell’esecutivo. Decisivo è il ruolo dei Presidenti che ha molti poteri sia rispetto alla Giunta sia risetto ai Dirigenti. Mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri è un primus inter pares, il Presidente della Regione è un primus super pares. Due criteri: 1. Accentramento/decentramento deleghe 2. Natura politica o tecnica della giunta Accentratore: Forte: Innovatore: Debole: