Le società strumentali degli enti locali 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLE P.A. COMPRESI ENTI LOCALI (ART. 4 DELLA SPENDING REVIEW 2) Le società strumentali nel dl Bersani 2006 2 Il d.l. Bersani (art. 13 d.l. n. 233/2006) si “accontentava” di eliminare dal mercato le società costituite o partecipate da regioni ed enti locali per rendere servizi alla stessa amministrazione. Per ottenere questo definiva le società strumentali ad oggetto esclusivo e vietava loro di costituire a loro volta società. Si applicava a società totalmente pubbliche e miste Il Codice dei contratti consentiva l’affidamento a società proprie di servizi, senza restrizioni La corte costituzionale sull’art. 13 3 Sent. 326/2008 “L'obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza. Essa rientra, quindi, nella materia – definita prevalentemente in base al fine – della «tutela della concorrenza»”. Le critiche all’art. 13 4 L’art. 13 avrebbe violato il principio comunitario di parità tra pubblico e privato, il principio di stabilimento, avrebbe incongruamente introdotto per le società italiane un trattamento deteriore rispetto alle società pubbliche di altri paesi, usando parametri più severi di quelli comunitari (esclusività in luogo di prevalenza). Disparità di trattamento con le società dello Stato “l’art. 13 (costruisce) mercati sostanzialmente riservati a favore di soggetti controllati da enti regionali e locali, dei quali tuttavia si dimidia la capacità operativa” (CARAVITA) Muta l’indirizzo 5 L’art. 4 della Spending review 2 (Privatizzazione di società pubbliche) si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001) e prescrive che dal 1.01.2014 le p.a. possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo esclusivamente in base a procedure previste dalla disciplina nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Nei servizi di qualsiasi tipo non sono compresi i servizi al pubblico anche se a rilevanza economica. Nuova regola generale (c. 6 e 7, art. 4) 6 Dal 1 gennaio 2013 anche gli acquisti di servizi a titolo oneroso da enti, fondazioni e associazioni di diritto privato (artt. 13-42 cc) debbono avvenire con procedure ad evidenza pubblica (comma 6) • Dal 1 gennaio 2014 l’acquisizione di beni e servizi strumentali a titolo oneroso può avvenire soltanto con procedure ad evidenza pubblica (comma 7) Affidamento diretto a società in house 7 • Dall’1 gennaio 2014 l’affidamento diretto è consentito soltanto a favore di soc in house e per valore annuo pari o inferiore a 200.000 euro (comma 7 art. 4). • L’affidamento diretto non è consentito neppure a favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, ong, cooperative sociali (comma 6 art. 4). Eccezione “generale” alla regola generale 8 Se non è possibile per l’amministrazione un efficace ed utile ricorso al mercato è possibile, non soltanto non sciogliere od alienare le società che dovrebbero essere sciolte ex comma 1 dell’art. 4, ma – va dedotto - anche costituirne di nuove, con il parere vincolante dell’AGCM. Prof. avv. Adriana Vigneri 26 settembre 2012 Disciplina transitoria 9 Sono salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale, e comunque fino al 31 dicembre 2014, se la scadenza naturale è anteriore (a. 4, comma 8, primo periodo). Sono salvi fino a naturale scadenza gli affidamenti diretti a favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, ong, cooperative sociali, ma soltanto se per beni e servizi di valore complessivo pari o inferiore a 200.000 euro . Norme transitorie società strumentali 10 Le società strumentali degli enti locali, controllate direttamente o indirettamente, con fatturato da p.a. superiore al 90% dell’intero, sono sciolte o alienate. In caso contrario dal 1.01.2014 non possono ricevere nuovi affidamenti diretti o rinnovo dei precedenti (commi 1 e 2 art. 4). Le società strumentali che fatturano meno del 90% con p.a. 11 • Se il fatturato da p.a. è inferiore al 90% non c’è né l’uno né l’altro obbligo (scioglimento/alienazione) • Ma poiché le p.a. dal 1 gennaio 2014 possono acquisire beni e servizi soltanto con evidenza pubblica, resta da capire se • - non possono fare nuovi affidamenti diretti, ma possono conservare i precedenti in assenza delle condizioni del comma 1 (e se non c’è termine?) • - possono mantenere in essere rapporti con le società sottratte allo scioglimento, ma senza dar corso a proroghe o rinnovi. Regime delle società (commi 4 e 5 dell’art. 4) 12 Il comma 4 dell’art. 4 si riferisce alle società del comma 1 dell’art.4 (fatturato oltre il 90%), partecipate direttamente o indirettamente, e detta regole sulla composizione e sui compensi dei consigli di amministrazione, da applicarsi al primo rinnovo Il comma 5 tratta della stessa materia e si riferisce alle <altre> società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, quindi comprende anche le società in house degli enti locali Le differenze tra comma 4 e comma 5 13 Il comma 4 prevede cda con un max di tre membri, due tra i dipendenti dell’ente controllante, il terzo è l’amministratore delegato, ma consente l’amministratore unico Il comma 5 consente cda di tre o cinque membri, con due o tre dipendenti, come sopra. Se il controllo è indiretto, presidente e amministratore delegato sono cariche disgiunte Società esentate dall’obbligo comma 1 14 Le società che svolgono servizi di interesse generale, che non sono società strumentali Altre società specificamente individuate dal comma 3 (Sogei, Consip, altre individuate con d. P.C.M.) Le società che è necessario costituire perché non c’è mercato (con parere vincolante dell’AGCM) (comma 3 art. 4) Non si applica l’art. 4: alle quotate e loro controllate; alle spa autorizzate alla gestione collettiva del risparmio