Le società strumentali degli enti
locali
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLE P.A.
COMPRESI ENTI LOCALI
(ART. 4 DELLA SPENDING REVIEW 2)
Le società strumentali nel dl Bersani 2006
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 Il d.l. Bersani (art. 13 d.l. n. 233/2006) si
“accontentava” di eliminare dal mercato le società
costituite o partecipate da regioni ed enti locali per
rendere servizi alla stessa amministrazione. Per
ottenere questo definiva le società strumentali ad
oggetto esclusivo e vietava loro di costituire a loro
volta società.
 Si applicava a società totalmente pubbliche e miste
 Il Codice dei contratti consentiva l’affidamento a
società proprie di servizi, senza restrizioni
La corte costituzionale sull’art. 13
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 Sent. 326/2008
 “L'obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di
evitare che soggetti dotati di privilegi operino in
mercati concorrenziali. Dunque, la disciplina delle
società con partecipazione pubblica dettata dalla
norma statale è rivolta ad impedire che dette società
costituiscano fattori di distorsione della concorrenza.
Essa rientra, quindi, nella materia – definita
prevalentemente in base al fine – della «tutela della
concorrenza»”.
Le critiche all’art. 13
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 L’art. 13 avrebbe violato il principio comunitario di parità
tra pubblico e privato, il principio di stabilimento, avrebbe
incongruamente introdotto per le società italiane un
trattamento deteriore rispetto alle società pubbliche di altri
paesi, usando parametri più severi di quelli comunitari
(esclusività in luogo di prevalenza).
 Disparità di trattamento con le società dello Stato
 “l’art. 13 (costruisce) mercati sostanzialmente
riservati a favore di soggetti controllati da enti
regionali e locali, dei quali tuttavia si dimidia la
capacità operativa” (CARAVITA)
Muta l’indirizzo
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 L’art. 4 della Spending review 2 (Privatizzazione di
società pubbliche) si riferisce a tutte le pubbliche
amministrazioni (art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001) e prescrive che dal 1.01.2014
le p.a. possono acquisire a titolo oneroso servizi di
qualsiasi tipo esclusivamente in base a procedure
previste dalla disciplina nazionale in conformità con
la disciplina comunitaria.
 Nei servizi di qualsiasi tipo non sono compresi i
servizi al pubblico anche se a rilevanza economica.
Nuova regola generale (c. 6 e 7, art. 4)
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Dal 1 gennaio 2013 anche gli acquisti di servizi a
titolo oneroso da enti, fondazioni e associazioni di
diritto privato (artt. 13-42 cc) debbono avvenire con
procedure ad evidenza pubblica (comma 6)
• Dal 1 gennaio 2014 l’acquisizione di beni e servizi
strumentali a titolo oneroso può avvenire soltanto
con procedure ad evidenza pubblica (comma 7)
Affidamento diretto a società in house
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• Dall’1 gennaio 2014 l’affidamento diretto è
consentito soltanto a favore di soc in house e per
valore annuo pari o inferiore a 200.000 euro
(comma 7 art. 4).
• L’affidamento diretto non è consentito neppure a
favore di associazioni di promozione sociale, enti di
volontariato, associazioni sportive dilettantistiche,
ong, cooperative sociali (comma 6 art. 4).
Eccezione “generale” alla regola generale
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 Se non è possibile per l’amministrazione un efficace
ed utile ricorso al mercato è possibile, non soltanto
non sciogliere od alienare le società che dovrebbero
essere sciolte ex comma 1 dell’art. 4, ma – va dedotto
- anche costituirne di nuove, con il parere vincolante
dell’AGCM.
Prof. avv. Adriana Vigneri 26 settembre 2012
Disciplina transitoria
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 Sono salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza
naturale, e comunque fino al 31 dicembre 2014, se la
scadenza naturale è anteriore (a. 4, comma 8, primo
periodo).
 Sono salvi fino a naturale scadenza gli affidamenti
diretti a favore di associazioni di promozione
sociale, enti di volontariato, associazioni sportive
dilettantistiche, ong, cooperative sociali, ma
soltanto se per beni e servizi di valore complessivo
pari o inferiore a 200.000 euro .
Norme transitorie società strumentali
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 Le società strumentali degli enti locali, controllate
direttamente o indirettamente, con fatturato da p.a.
superiore al 90% dell’intero, sono sciolte o alienate.
In caso contrario dal 1.01.2014 non possono ricevere
nuovi affidamenti diretti o rinnovo dei precedenti
(commi 1 e 2 art. 4).
Le società strumentali che fatturano
meno del 90% con p.a.
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• Se il fatturato da p.a. è inferiore al 90% non c’è né
l’uno né l’altro obbligo (scioglimento/alienazione)
• Ma poiché le p.a. dal 1 gennaio 2014 possono
acquisire beni e servizi soltanto con evidenza
pubblica, resta da capire se
• - non possono fare nuovi affidamenti diretti, ma
possono conservare i precedenti in assenza delle
condizioni del comma 1 (e se non c’è termine?)
• - possono mantenere in essere rapporti con le
società sottratte allo scioglimento, ma senza dar
corso a proroghe o rinnovi.
Regime delle società (commi 4 e 5 dell’art. 4)
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 Il comma 4 dell’art. 4 si riferisce alle società del
comma 1 dell’art.4 (fatturato oltre il 90%),
partecipate direttamente o indirettamente, e detta
regole sulla composizione e sui compensi dei consigli
di amministrazione, da applicarsi al primo rinnovo
 Il comma 5 tratta della stessa materia e si riferisce
alle <altre> società a totale partecipazione pubblica
diretta o indiretta, quindi comprende anche le
società in house degli enti locali
Le differenze tra comma 4 e comma 5
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 Il comma 4 prevede cda con un max di tre membri,
due tra i dipendenti dell’ente controllante, il terzo è
l’amministratore delegato, ma consente
l’amministratore unico
 Il comma 5 consente cda di tre o cinque membri, con
due o tre dipendenti, come sopra.
 Se il controllo è indiretto, presidente e
amministratore delegato sono cariche disgiunte
Società esentate dall’obbligo comma 1
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 Le società che svolgono servizi di interesse generale,
che non sono società strumentali
 Altre società specificamente individuate dal comma 3
(Sogei, Consip, altre individuate con d. P.C.M.)
 Le società che è necessario costituire perché non c’è
mercato (con parere vincolante dell’AGCM) (comma
3 art. 4)
 Non si applica l’art. 4: alle quotate e loro controllate;
alle spa autorizzate alla gestione collettiva del
risparmio
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