L’art. 34, commi 13 - 18
Decreto legge 4 ottobre 2012
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La gestione soltanto per ambiti
(art. 34, comma 16)
• Art. 34, comma 16: inserisce un comma 1-bis
dopo il comma 1 dell’art 3-bis (inserito nel dl
138/11 dal comma 1, art. 25, del dl n. 1/12):
• “Le procedure per il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica sono effettuate unicamente per ambiti
o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al
comma 1 [dell’art. 3-bis] dagli enti di governo
istituiti o designati ai sensi del medesimo
comma”.
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L’effettività della previsione
• L’effettività dipende da
• - regioni
• - regole di durata degli affidamenti
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Nuove regole sulla motivazione
• Il comma 13 dell’art. 34 richiede che
l’affidamento dei spl di rilevanza economica
sia effettuato
• sulla base di apposita Relazione
• (pubblicata sul sito internet dell’ente
affidante)
• Prescrizione che si applica quindi ai nuovi
affidamenti
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Il contenuto della Relazione
• La Relazione deve dar conto:
• - delle ragioni dell’affidamento prescelto
• - della sussistenza dei requisiti (europei) per la
forma dell’affidamento prescelto
• La Relazione inoltre definisce:
• - i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale
• - le compensazioni economiche se previste.
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Le decisioni nella Relazione
del comma 13
• Dice il testo: “l’affidamento del servizio è effettuato
sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito
internet…”
• L’affidamento del servizio può essere contestuale,
quando si sceglie, sulla base della Relazione, l’in
house providing a società esistente
• L’affidamento può collocarsi in un momento
successivo, e sarà necessariamente così se si sceglie
la società mista o la gara per un terzo.
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Impugnazioni
• La Relazione non accompagnata da
contestuale affidamento ha in ogni caso
carattere decisionale (la forma di affidamento
prescelta), è quindi un provvedimento, come
tale impugnabile dai controinteressati.
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La Relazione del comma 14
• Il comma 14 detta una data (31 dicembre
2013) per pubblicare una Relazione non
riferita a nuovi affidamenti, bensì a quelli in
essere alla data di entrata in vigore del
decreto legge 4 ottobre. La cui funzione è
dunque quella di un riesame dei rapporti in
corso, alla luce degli stessi criteri del comma
13, cui va aggiunta la scadenza, e quindi la
durata delle gestioni in corso.
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Le conseguenze della Relazione
ex c. 14
• Si evidenzia la mancanza del termine di durata. In tal
caso la conseguenza è l’obbligo di inserirlo (pena la
cessazione al 31.12.2013)
• Si evidenzia l’insussistenza dei requisiti europei per la
forma di affidamento a suo tempo prescelta
(essendo il contenuto della Relazione il medesimo
del comma 13)
• Molteplicità dei casi: legittimità originaria ed
illegittimità sopravvenuta; illegittimità originaria, poi
sanata, ecc.
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Le conseguenze della Relazione
ex c. 14
• Il testo non dice quali sono le conseguenze in
tal caso per l’amministrazione.
• L’ Amministrazione è tenuta ad attivare
l’autotutela? No, secondo le regole generali,
tuttavia è tenuta a valutare la situazione e a
motivare.
• Può esserci l’interesse di terzi ad impugnare la
Relazione.
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