L’art. 34, commi 13 - 18 Decreto legge 4 ottobre 2012 1 La gestione soltanto per ambiti (art. 34, comma 16) • Art. 34, comma 16: inserisce un comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art 3-bis (inserito nel dl 138/11 dal comma 1, art. 25, del dl n. 1/12): • “Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 [dell’art. 3-bis] dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma”. 2 L’effettività della previsione • L’effettività dipende da • - regioni • - regole di durata degli affidamenti 3 Nuove regole sulla motivazione • Il comma 13 dell’art. 34 richiede che l’affidamento dei spl di rilevanza economica sia effettuato • sulla base di apposita Relazione • (pubblicata sul sito internet dell’ente affidante) • Prescrizione che si applica quindi ai nuovi affidamenti 4 Il contenuto della Relazione • La Relazione deve dar conto: • - delle ragioni dell’affidamento prescelto • - della sussistenza dei requisiti (europei) per la forma dell’affidamento prescelto • La Relazione inoltre definisce: • - i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale • - le compensazioni economiche se previste. 5 Le decisioni nella Relazione del comma 13 • Dice il testo: “l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet…” • L’affidamento del servizio può essere contestuale, quando si sceglie, sulla base della Relazione, l’in house providing a società esistente • L’affidamento può collocarsi in un momento successivo, e sarà necessariamente così se si sceglie la società mista o la gara per un terzo. 6 Impugnazioni • La Relazione non accompagnata da contestuale affidamento ha in ogni caso carattere decisionale (la forma di affidamento prescelta), è quindi un provvedimento, come tale impugnabile dai controinteressati. 7 La Relazione del comma 14 • Il comma 14 detta una data (31 dicembre 2013) per pubblicare una Relazione non riferita a nuovi affidamenti, bensì a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre. La cui funzione è dunque quella di un riesame dei rapporti in corso, alla luce degli stessi criteri del comma 13, cui va aggiunta la scadenza, e quindi la durata delle gestioni in corso. 8 Le conseguenze della Relazione ex c. 14 • Si evidenzia la mancanza del termine di durata. In tal caso la conseguenza è l’obbligo di inserirlo (pena la cessazione al 31.12.2013) • Si evidenzia l’insussistenza dei requisiti europei per la forma di affidamento a suo tempo prescelta (essendo il contenuto della Relazione il medesimo del comma 13) • Molteplicità dei casi: legittimità originaria ed illegittimità sopravvenuta; illegittimità originaria, poi sanata, ecc. 9 Le conseguenze della Relazione ex c. 14 • Il testo non dice quali sono le conseguenze in tal caso per l’amministrazione. • L’ Amministrazione è tenuta ad attivare l’autotutela? No, secondo le regole generali, tuttavia è tenuta a valutare la situazione e a motivare. • Può esserci l’interesse di terzi ad impugnare la Relazione. 10