Ente pubblico non economico
I SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
a cura della Dott.ssa Barbara Bucchioni
per il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Torino
Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011
Ente pubblico non economico
DEFINIZIONE
SERVIZIO
PUBBLICO
TEORIA
SOGGETTIVA
TEORIA
OGGETTIVA
TEORIA MISTA
Ente pubblico non economico
IL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE
Si distingue dal genus servizio
pubblico, per il legame delle
prestazioni agli interessi
esclusivamente “locali” Quindi il
riferimento è il territorio!
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GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO LOCALE
•
•
•
•
DIRETTA
IN OUTSOURCING
PRIVATIZZATA
LIBERALIZZATA
Ente pubblico non economico
IN OUTSOURCING
Quando la Pubblica Amministrazione sposta
il centro della gestione di un servizio dal suo
interno a società di diritto privato esterne di
cui può detenere la totalità del capitale
dell'organismo societario privato, o
diventarne contitolare con privati cittadini.
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PRIVATIZZATA
Si ha quando il soggetto pubblico decide di
organizzare in forma privata suoi beni od
attività.
LIBERALIZZATA
Presuppone una gestione monopolistica
pubblica e determina l'apertura in favore
delle imprese tra loro in concorrenza
secondo le regole del mercato.
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REGOLAMENTAZIONE
EUROPEA
• Libro Verde sui servizi di interesse generale
del 21 Maggio 2003:
L'organizzazione ed il controllo sui servizi
pubblici locali sono rimessi all'amministrazione .
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ASPETTI CENTRALI
DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA
• In linea di principio, gli Stati membri sono
liberi di definire i servizi di interesse
generale, e di stabilire le regole attraverso
le quali procedere alla concreta gestione
degli stessi, con il limite della
specificazione dei principi da osservare sia
nel caso di affidamenti in-house sia in
caso di affidamento a terzi;
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• Le autorità pubbliche possono
adempiere a compiti di
interesse pubblico senza essere
obbligate a far ricorso ad entità
esterne e possono farlo altresì in
collaborazione con altre autorità
pubbliche.
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• ART 106 C. 2 T.F.U.E. “Le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale
sono sottoposte alle norme dei trattati, e in
particolare alle regole di concorrenza, nei limiti
in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata”.
Corte di Giustizia
(sentenza 10 novembre 2005, procedimento C/04)
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La tendenza è quella di un mercato
unico retto da regole generali,
prevedendosi la possibilità che le
imprese possano partecipare alla
gara per l'affidamento di servizi
pubblici in tutti gli Stati dell'Unione,
potendo contare su una disciplina
comune dell'affidamento.
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NORME NAZIONALI
• D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 553 (contenente
norme per la costituzione di società miste)
• Legge 15 Maggio 1997 n. 127 (trasformazione
delle aziende speciali in s.p.a.)
• Legge 142 del 1990 art. 22 sostituita dal T.U.
delle Leggi sull'Ordinamento degli E. L. n. 267
del 18 Agosto 2000, art. 113 (Gestione delle reti
ed erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica) e 113-bis (disciplinante i
servizi non aventi rilevanza economica e
successivamente considerato illegittimo in base
a sentenza n. 272 Corte Costituzionale del
27/07/2001.
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MODIFICHE SUCCESSIVE
• Legge n. 448 del 2001 art. 35
• D. L. n. 269 del 2003 (convertito in Legge
24 Novembre 2003 n. 326) art. 14
Più di recente:
• D. L. 25 Giugno 2008 n. 112 (convertito in
Legge 6 Agosto 2008 n. 133) art. 23-bis
• D. L. 25 Settembre 2009 n. 135 (convertito
in Legge 20 Novembre 2009 n. 166)
modifica legge precedente.
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Referendum del 13 giugno 2011
ha sancito l’abrogazione dell’art. 23-bis
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e
seguenti
Risulta eliminata l’intera disciplina nazionale
in materia di gestione dei servizi pubblici
locali, che risulta regolamentata dalle
disposizioni di matrice comunitaria.
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MANOVRA DI
FERRAGOSTO 2011
L. 148/11 quale legge di conversione del D.L. 138/11
LIBERALIZZAZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 4)
(copia di quelle abrogate per referendum solo
due mesi prima)
DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA
CORTE COSTITUZIONALE
CON SENTENZA N.199/2012
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Incompatibilità
NON POSSONO SVOLGERE INCARICHI
INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI I SOGGETTI CHE:
• Sono o sono stati nell’ultimo triennio
amministratori, dirigenti e responsabili
degli uffici o dei servizi dell’ente locale,
nonché degli altri organismi che espletano
funzioni di stazione appaltante, di
regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali;
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• il coniuge, il parente o l’affine entro il
quarto grado dei soggetti indicati
precedentemente;
• coloro prestano, o hanno prestato nel
triennio precedente, a qualsiasi titolo
attività di consulenza o collaborazione in
favore degli enti locali o dei soggetti che
hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
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Gli stessi componenti della commissione
di gara per l’affidamento della gestione di
servizi pubblici locali non devono aver
svolto né svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di
cui si tratta.
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Nell’ipotesi in cui alla gara concorre
una società partecipata dall’ente
locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non
possono essere né dipendenti né
amministratori dell’ente locale stesso.
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Recente Normativa
L’art. 25 della Legge 24 marzo 2012 n. 27,
di conversione del D. L. 1/2012
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”
Modifica art. 4 D.L. 138/11
costituisce la disciplina di base dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI A RETE DI
RILEVANZA ECONOMICA
IN AMBITI O BACINI TERRITORIALI OTTIMALI
ED OMOGENEI
PER CONSENTIRE ECONOMIE DI SCALA
E DI DIFFERENZIAZIONE IDONEE
A MASSIMIZZARE EFFICIENZA DEL SERVIZIO
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SENTENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
Agisce di machete dichiarando l'illegittimità dell'articolo 4
del D.L. 138/2011 «sia nel testo originario che in quello
risultante dalle successive modificazioni», compresi i
ritocchi apportati da ultimo con il «Cresci-Italia» (articolo
53 del Dl 83/2012). Quindi, no limiti economici per gli
affidamenti in house, preclusi per servizi di valore
superiore ai 900mila euro annui (diventati poi 200mila
con il decreto liberalizzazioni 1/2012), no obbligo per gli
enti locali di effettuare analisi di mercato entro il 13
agosto 2012 per giustificare l'attribuzione di diritti di
esclusiva.
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Norma del 18/10/2012
n.179
• Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, l'affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante.
• In relazione agli affidamenti in essere alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, la relazione prevista deve essere
pubblicata entro il 31 dicembre 2013.
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Per gli affidamenti per i quali non è prevista
una data di scadenza, gli enti competenti
provvedono contestualmente ad inserire
nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento, pena la
cessazione dell'affidamento medesimo
alla data del 31 dicembre 2013
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Gli affidamenti diretti alla data del 1° ottobre
2003 a società a partecipazione pubblica
già quotate in borsa a tale data, e a quelle
da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 C.C., cessano alla scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto; gli affidamenti che
non prevedono una data di scadenza
cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
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Le procedure per il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono effettuate
unicamente per ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei dagli enti di governo
istituiti o designati
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GESTIONE DELLE RETI ED
EROGAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA
ART. 113 T.U.EL.
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ART. 113 TUEL
NON SI APPLICA AL:
• TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(D.Lgs.n. 422 19/11/97)
• I SETTORI DISCIPLINATI DAL
D.Lgs. 19/03/1999 N. 79
D.Lgs. 23/05/2000 N. 164
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PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI,
DELLE RETI E DELLE ALTRE
DOTAZIONI (Esclusi impianti di trasporto a
fune per mobilità turistico sportiva)
PROPRIETA’ ENTE LOCALE O, SE NON
VIETATO DA NORMATIVE DI SETTORE,
A SOCIETA’ DI CAPITALE
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LE DISCIPLINE DI
SETTORE REGOLANO I
CASI IN CUI
• ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE RETI E
DEGLI IMPIANTI PUO’ ESSERE
SEPARATA DALL’EROGAZIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI. IN OGNI
CASO E’ GARANTITO L’ACCESSO.
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ATTIVITA’ DI EROGAZIONE SERVIZIO
SEPARATA DALLA GESTIONE DELLA
RETE
GESTIONE RETE
SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE
TOTALITARIA PUBBLICA
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GESTIONE DELLA RETE
SEPARATA O INTEGRATA
ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SENZA AFFIDAMENTO CON GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
ASSEGNATA CON CONTRATTO DI APPALTO O
CONCESSIONE DI LAVORI AD EVIDENZA PUBBLICA
OVVERO CON LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELLA
L.11/02/1994 N.109 ART.24 E D.P.R. N. 554 DEL 21/12/1999
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GESTIONE DELLA RETE
SEPARATA O INTEGRATA ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO
E ASSEGNATA CON GARA
AD EVIDENZA PUBBLICA
SOGGETTO GESTORE
GESTIONE DELLA RETE
Ente pubblico non economico
ASSEGNATA CON GARA
AD EVIDENZA PUBBLICA
ESCLUSIVA
IL GESTORE DEVE APPALTARE LA
GESTIONE SERVIZI CON PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
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Professionisti e società pubbliche