ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI LOCALI SOCIETÀ
IN HOUSE ED AZIENDE
SPECIALI
“
NOVITÀ INTRODOTTE CON LA LEGGE
147 DEL 27 DICEMBRE
”
2013-LEGGE DI STABILITÀ 2014
19/04/2014
Relatore: Dr Enrica Cataldo
LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI- IL CONTRIBUTO
DELL’U.E.-
Servizi di interesse generale
Servizi di interesse economico generale
Libro Verde 2003-Libro Bianco 2004
Risoluzione Parlamento Europeo A6-0275/2006
Com. Commissione 725/2007
LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI- ENTI LOCALILegge 142/1990
Ordinamento Autonomie
Locali
Servizi a rilevanza
economica ed
imprenditoriale
 Servizi privi di
rilevanza economica

Legge 448/2001
(finanziaria 2002)
Servizi a rilevanza
industriale (art. 113
Tuel)
 Servizi privi di
rilevanza industriale
(art. 113 bis Tuel)

LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI- ENTI LOCALILegge 326/2003


Servizi con rilevanza
economica (art. 113 Tuel)
Servizi privi di rilevanza
economica (art. 113 bis
Tuel)
Sentenza Corte Costituzionale 272/2004



la Corte ha dichiarato
incostituzionale l’articolo 113 bis
non esistono più forme di gestione
espressamente previste per i servizi
privi di rilevanza economica
la Fondazione non incontra più i limiti
di cui all’articolo abrogato
LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI- IL CONTRIBUTO DEL DL.
223/2006-
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
STRUMENTALI
I parametri per la qualificazione di un’attività come servizio
pubblico possono essere rinvenuti:
a) nella risposta ai bisogni della collettività secondo termini di
valore intrinseco elevati (regolazione di dinamiche socioeconomiche);
b) nella fruizione diretta da parte dei soggetti facenti parte della
comunità locale;
c) nella frequente configurazione dei profili economici relativi alla
fruizione stessa secondo moduli tariffari.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
STRUMENTALI
I servizi strumentali invece sono connotabili come
attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione,
sul piano operativo, degli scopi istituzionali
dell’amministrazione.
Gli indicatori della natura strumentale di un servizio
sono individuabili:
a) nella realizzazione dell’attività soddisfacente
necessità proprie della sola amministrazione (senza
alcuna proiezione diretta sulla comunità locale);
b) nella fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza
ricondotta alle sole strutture dell’ente;
c) nella delineazione dei profili economici
principalmente come dati di costo soddisfatti con risorse
proprie dell’ente (disponibilità di bilancio).
Art. 13 L. 248/2006 (legge Bersani/Visco) :OGGETTO
SOCIALE ESCLUSIVO
L’EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
LEGGE 142/1990 “ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI”
ART. 22 COMMA 3
-IN ECONOMIA
-IN CONCESSIONE A TERZI
-A MEZZO AZIENDA SPECIALE
-A MEZZO ISTITUZIONE
-A MEZZO SOCIETA’ PER AZIONI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO LOCALE
PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA NEI
CONFRONTI DELL’ITALIA PER VIOLAZIONE
NORMATIVA EUROPEA SU CONCORRENZA
D.LGS 267/2000 (MODIFICATO DALLA L. 326/2003)
Art. 113
Tre modalità di affidamento dei Servizi
pubblici locali:
 Società di capitali (gara);
 Partenariato pubblico privato
 Societa’ a capitale interamente pubblico In house
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA
CORTE
COSTITUZIONALE N. 199/2012
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4
della legge n. 148/2011, (divieto di ripristino delle
norme abrogate da referendum art. 23 bis
D.L.112/2008)determinando:
• il venir meno della disciplina generale sui servizi
pubblici locali (SPL) con rilevanza economica (non
quelle settoriali) e, quindi, anche delle scadenze
previste dalla normativa per le gestioni esistenti;
• il necessario rifermento ai parametri comunitari per i
modelli di affidamento dei SPL.
MODELLI DI GESTIONE – ELEMENTI
DI CONFRONTO




Società a capitale
interamente pubblico.
Controllo analogo definito
da statuto, patti
parasociali, contratto di
servizio, sistema controlli
interni( sentenza StandHalle 2005)
No aperture a terzi
privati.
Prevalenza attività svolta
a favore enti (e loro
comunità) affidanti (80%).
GARA
SOCIETA’ MISTA
(PPPI)
IN HOUSE






Necessaria conformità a
parametri comunitari PPPI.
Socio privato scelto con
gara.
Nessun limite minimo di
capitale sociale per privato.
Contestuale affidamento di
specifici compiti operativi.
Compiti operativi devono
essere significativi .



Gara è metodo
principale per
affidamento servizi
pubblici con rilevanza
economica.
Piena attuazione del
principio di concorrenza.
Rispetto dei principi
dell’ordinamento
comunitario.
Procedura relativa a
concessione di servizi
(Direttiva Ue specifica).
AFFIDAMENTI IN HOUSE : I
REQUISITI
CONTROLLO ANALOGO: MECCANISMI SOCIETARI




LO STATUTO NON DEVE CONSENTIRE L’INGRESSO AI PRIVATI
IL CDA NON DEVE AVERE RILEVANTI POTERI GESTIONALI
LE DECISIONI PIU’ IMPORTANTI AL VAGLIO
PREVENTIVODELL’ENTE AFFIDANTE
LA SOCIETA’ NON DEVE AVERE UNA VOCAZIONE COMMERCIALE
TALE DA PREGIUDICARE IL CONTROLLO PUBBLICO
SENTENZA TECKAL, C-107/98; SENTENZA PARKING –BRIXEN
Cds 5072/2006, Cds 1514/2007
LA PROCEDURA DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI
AFFIDAMENTI
Art. 34, commi 20-25 della legge n. 221/2012 (conv. del d.l. n. 179/2012)
Prevede una procedura di pubblicizzazione obbligatoria degli affidamenti (fatta eccezione
per i SPL regolati da discipline settoriali):
•per tutti i nuovi affidamenti devono essere evidenziati i requisiti comunitari per la
procedura utilizzata, gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni (comma
20);
•gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti comunitari devono essere adeguati
entro il 31.12.2013 (comma 21), pubblicando entro la stessa data la relazione illustrativa;
•la pubblicizzazione è effettuata mediante relazione illustrativa pubblicata sul sito
Internet dell’ente affidante;
•per gli affidamenti per i quali non sia prevista una scadenza nel contratto di servizio,
questa deve essere definita (altrimenti la gestione cessa il 31.12.2013). Le procedure di
affidamento per i servizi a rete devono essere gestite soltanto dall’ente di governo
dell’ambito territoriale o del bacino ottimale.(ATO).
NON CONFORMITA’ DEGLI AFFIDAMENTI


NON CONFORMITA’
AFFIDAMENTI IN
HOUSE
In caso di mancanza di
controllo analogo, devono
essere apportate le
necessarie modifiche allo
statuto e ai patti
parasociali.
Se la società gestisce anche
servizi strumentali, questi
devono essere esternalizzati
o scorporati
(razionalizzazione attività).



NON CONFORMITA’
AFFIDAMENTI A
SOCIETA’ MISTA (PPPI)
Necessaria riacquisizione
quote da socio privato
“improprio” e ridisegno
piano industriale.
Successiva gara per scelta
nuovo socio privato
operativo.
Diversamente, gestione
esistente deve cessare, in
quanto non conforme.
ALTRI
AFFIDAMENTI
IMPROPRI DI
SPL



Devono cessare gli
affidamenti diretti a
società non “in house”.
Cessano gli affidamenti
diretti a società miste,
diversi da servizi
originariamente affidati.
Cessano gli affidamenti a
società miste con socio
privato scelto senza gara.
LA NOZIONE DI SOCIETA’ MISTA



Le società miste sono società a partecipazione pubblica-privata:
modalità di gestione di SPL, alternativa rispetto
all’esternalizzazione effettuata mediante l’affidamento a soggetti
terzi selezionati con gara, nonché rispetto alla gestione in house;
creazione società mista: scelta della P.A. è libera per quanto
riguarda la modalità (entità ad hoc o partecipazione del privato
ad una entità già esistente con gara a doppio oggetto);
diverso da in house: perché applicazione regole in materia di
appalti e concessioni.
SCIOGLIMENTO SOCIETA’ SERVIZI STRUMENTALI
Art. 4 della legge n. 135/2012 (conv. d.l. n. 95/2012).




Nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della spesa, ha previsto lo
scioglimento o la privatizzazione sostanziale delle società che gestiscono
servizi strumentali:
riguarda le società che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al
90% dell’intero fatturato;
lo scioglimento deve avvenire entro il 31.12.2013;
in alternativa può essere alienata la totalità delle azioni a soggetti privati
entro il 30.06.2013, con contestuale assegnazione alla società del servizio
(originariamente gestito) per cinque anni (non rinnovabili).
Dal 1 gennaio 2014 le società non possono più ricevere in affidamento
servizi strumentali.
DEROGHE: previste dal comma 3, la deroga “autorizzata” dall’AGCM
nonchè l’affidamento in house previsto dal comma 8
PROBLEMATICHE
• L’art. 4 della legge n. 135/2012 non è coordinato con l’art. 13 della
legge n. 248/2006 (norma “definitoria dei servizi strumentali).
• Molte società affidatarie di servizi pubblici locali gestiscono anche
servizi strumentali violando tuttavia i limiti dell’art. 13 della legge
n. 248/2006 (Corte dei Conti, v. parere sez. reg. contr. Lombardia n.
517/2012).
• La nuova formulazione del comma 8 dell’art. 4 consente
l’affidamento di servizi strumentali, a partire dal 1° gennaio 2014, a
società interamente partecipate affidatarie in house: tale
disposizione non è coordinata con le previsioni del comma 1 e dei
commi 6-7 (CdC Campania parere n. 188/2013 del 9.5.2013).
• Sussistono incertezze sull’individuazione delle società che possono
fruire delle deroghe ex comma 3 dell’art. 4.
VINCOLI NEI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
• applicazione del patto di stabilità interno (affidatarie dirette in house) –
art. 3-bis legge n. 148/2011;
• vincoli alle assunzioni (affidatarie dirette in house) – art. 18 legge n.
133/2008 e art. 3-bis legge n. 148/2011; sottoposizione a limite in
rapporto spesa personale-spesa corrente entro 50% (calcolo comprende
ente e società partecipate);
• regole per la selezione delle risorse umane da assumere (società in
house e miste) – art. 18 legge n. 133/2008 e art. 3-bis legge n. 148/2011;
• gestione degli appalti nel rispetto del d.lgs. n. 163/2006 (dubbio norme
Consip/Mepa);
• divieto di ripiano delle perdite delle società partecipate (art. 6, comma
19 legge 122/2010);
• coerenza debiti-crediti tra ente locale e Società partecipate (art. 6,
comma 4 legge n. 135/2012).
IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLI (ART. 147-QUATER
EX D.L. N. 174/2012 CONV. LEGGE N. 213/2012)
L’ attività di verifica sugli organismi societari è innestata nel quadro delle
regole per i controlli nel sistema delle amministrazioni locali, con l’art. 147quater.
Le province, le unioni di comuni e i comuni (fatta eccezione per quelli con
popolazione non superiore a 15.000 abitanti, per esplicita esclusione
stabilita dall’ultimo comma della norma) devono definire, secondo la propria
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società in cui
detengono partecipazioni ,con applicazione differenziata (oltre 100.000 dal
2013, oltre 50.000 dal 2014, oltre 15.000 dal 2015).
Per la definizione del modello le amministrazioni hanno piena autonomia
organizzativa, dovendo comunque partire dal presupposto omogeneo per cui
i controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono
responsabili.
IL



NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI
Il nuovo quadro normativo delinea (comma 2) la metodologia di base per
l’effettuazione delle attività di verifica, impostando un percorso standard che
potrà essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio
sistema di relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e (per
quanto ancora possibile) strumentali.
Il primo passaggio è individuato nella definizione preventiva, in sede di
relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi gestionali a cui deve
tendere ogni società partecipata, correlati a precisi standard qualitativi e
quantitativi.
La seconda fase si traduce nell’impostazione e nell’attivazione di un idoneo
sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
PROFILI DI RESPONSABILITA’ PER L’ENTE
LOCALE SOCIO
La Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Veneto, con la
deliberazione n. 903/2012/INR del 9 novembre
Quando il quadro deficitario di bilancio sia retiterato, tale situazione impone
all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica o di
convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che
giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la
scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.
PROFILI DI AZIONE
Sana gestioneesercizio poteri socio
•-Rispetto del principio di sana gestione.
-Illegittimi continui trasferimenti di risorse a società sempre in
perdita.
-Vincoli derivanti da divieto ripiano perdite.
-Necessaria attenzione per ripercussioni su bilancio comunale
• Ente
Cattiva gestione
Efficienza controlli
locale esercita poteri del socio.
•Obbligo vigilanza su società partecipata
•Azione di responsabilità (obbligo – danno in caso non azione).
•Obbligo controllo su società partecipate (modello art. 147-quater
Tuel).
•Necessaria efficienza sistema dei controlli interni.
•Inefficienza comporta sanzioni specifiche e danno erariale.
•Relazione squilibrio società – bilancio ente socio.
LEGGE DI STABILITA’
2014 (L. N 147/2013)
PUBBLICATA SULLA G.U.. NR 302 DEL 27/12/2013 SUPP. 87/L
ENTRATA IN VIGORE L’01/01/2014



1 SOLO ARTICOLO-749 COMMI
DA 550 A 569 INTERESSANO GLI
ORGANISMI PARTECIPATI
SI ESCE DALLA LOGICA DEI TAGLI LINEARI
RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ENTI SOCI
ELIMINAZIONE SOCIETA’ INEFFICIENTI
Servizi pubblici locali :parametri standard di costi e rendimenti

Servizi strumentali :prezzi di mercato
Conseguenza: i costi dei contratti di
servizio non possono essere superiori a
quelli praticati in regime di concorrenza
LEGGE STABILITA’-DESTINATARI (COMMA 550)







Aziende speciali
Istituzioni
Societa’ partecipate
totalmente partecipate)
elenco Istat (In house, miste,
No fondazioni (controllo Fondazioni C.Conti sez. Lazio 151/2013)
ELIMINATE LE DISPOSIZIONI SU LIQUIDAZIONE E
SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA’,
RELAZIONE DIRETTA TRA EFFICIENZA GESTIONALE E
DINAMICHE ECONOMICO-FINANZIARE DELL’ENTE
LOCALE;
SANZIONI PER AMMINISTRATORI FINO ALLA REVOCA;
IL RUOLO DELL’ENTE LOCALE SOCIO E’ RAFFORZATO.
CONCORSO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
FINANZA PUBBLICA (COMMA 553)
Dall’esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le
società a partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono
concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso il perseguimento della sana
gestione dei servizi, secondo criteri di economicità
e di efficienza .
CONCETTO DI SANA GESTIONE = CORTE CONTI
VENETO
Superamento Patto Stabilita’
SANZIONI (COMMA 554)
A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le
società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle
pubbliche amministrazioni locali sono obbligate a deliberare una
riduzione del 30% del compenso previsto per i componenti
dell’organo amministrativo nel caso in cui siano verificate entrambe le
seguenti condizioni:
 che tali società siano titolari di affidamenti diretti (SENZA GARA)
da parte di soggetti pubblici dai quali si origina una quota superiore
all’80% del loro valore della produzione;
 che nei tre esercizi precedenti (2012-2013-2014) abbiano conseguito un
risultato economico negativo.
SE LA SITUAZIONE DEFICITARIA PERDURA NEI DUE ANNI
SUCCESSIVI REVOCA AMMINISTRATORI PER GIUSTA
CAUSA
Sanatoria: se c’e’ un piano di risanamento approvato dal C.C.
SANZIONI (COMMA 555)
Si riferisce alle società strumentali, in quanto si prevede che, a decorrere
dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che
svolgono SPL, sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data di
approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all’ultimo esercizio.
SANZIONE: nullità di tutti gli atti di gestione assunti e la responsabilità
erariale dei soci.
LE AZIENDE SPECIALI RIENTRANO (liquidazione in caso di 4
esercizi negativi su 5)
DECORRENZA: DAL 2017 (il legislatore vuole prendere tempo, la
liquidazione rinviata al 2017)
MODIFICA NORMATIVA RIFERIMENTO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (COMMA 556)
Modifica dell’art. 18 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
422/1997 (c.d. “Decreto Burlando”), relativo al
conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale,
prevedendo che le società che, in Italia o all’estero, sono
destinatarie di affidamenti non conformi al combinato
disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il
termine del 03/12/2019, non possono partecipare ad
alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se
già avviata alla data dell’01/01/2014.
MODIFICA DIVIETI E LIMITAZIONI ASSUNZIONI DI
PERSONALE (COMMA 557)
Sostituzione totale del comma 2-bis dell’art. 18 del D.L. 112/2008 conv nella L. 133/2008,
relativo all’estensione alle società pubbliche:

dei divieti e delle limitazioni all’assunzione del personale previste per le Amministrazioni
controllanti, delle politiche per il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitaria e per le consulenze.
Il nuovo comma 2-bis, in estrema sintesi, prevede le seguenti novità:
1. è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della norma, essendo stato previsto che la
stessa trovi applicazione anche alle aziende speciali ed alle istituzioni;
2. è stata prevista l’estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione
individuale e alla retribuzione accessoria;
3. è stato eliminato l’automatismo che prevedeva l’estensione alle società che gestiscono SPL a
rilevanza economica delle limitazioni imposte alle Amministrazioni controllanti, in modo
così da tenere conto delle specifiche esigenze di tali realtà.
I VINCOLI SI APPLICANO A TUTTE LE PARTECIPATE titolati di affidamenti diretti
DI CUI ALL’ELENCO ISTAT
MODIFICA DIVIETI E LIMITAZIONI ASSUNZIONI DI
PERSONALE (COMMA 557)
ESCLUSIONI:
Le società che gestiscono SPL a
rilevanza economica.
l’Ente
locale
controllante,
nell’esercizio delle prerogative e
dei poteri di controllo, dovrà
stabilire
le
modalità
e
l’applicazione dei citati vincoli
assunzionali e di contenimento
delle politiche retributive, che
verranno adottate con propri
provvedimenti.
(Atto di indirizzo ente
controllante)
DEROGHE:
motivata deliberazione, per le singole
aziende speciali e istituzioni che
gestiscono servizi socio-assistenziali,
educativi, scolastici, per l’infanzia,
culturali e alla persona, gestione di
farmacie, fermo restando l’obbligo di
garantire il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio e di contenimento
della spesa di personale.
(Art. 76, comma 7 d.l. 122/2008)
Eliminazione disposizioni maggior
favore per A.S. che gestiscono
servizi socio-assistenziali,
educativi e farmacie, salvo deroga
motivata
MODIFICA DIVIETI E LIMITAZIONI ASSUNZIONI DI
PERSONALE (COMMA 557)
POSSIBILITA’ PER
GLI ENTI DI
DEFINIRE CON
PROPRI ATTI DI
INDIRIZZO LE
MODALITA’ DI
ATTUAZIONE DEI
VINCOLI
ASSUNZIONALI
•RESPONSABILIZZAZIONE-
.
LIMITI PREVISTI
DALL’RT. 76, COMMA
7 DEL d.l. 122/2008:
-Divieto di assunzione
se l’incidenza spesa
del personale = o > al
50% della spesa
corrente
-assunzioni entro il
40% delle cessazioni
anno precedente
Rispetto del c. 557
art. 1 finanziario
2008= indiretto
Riduzione lavoro
flessibile e a
tempo
determinato (50%
della spesa
sostenuta nel
2009)= si
Riduzione
consulenze=si
MODIFICHE ALL’ART. 3-BIS DEL D.L. 138/2011 IN
MATERIA DI SPL A RILEVANZA ECONOMICA
(COMMA 559)

Eliminati commi 5 e 6 dell’art. 3-bis del D.l. 138/2011.
Coerenza con il nuovo testo dell’art. 18, comma 2-bis del
D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008.
Eliminazione dell’estensione del patto di stabilità alle
società affidatarie in house di SPL;
Eliminazione estensione automatica dei divieti e limiti in
materia di assunzioni
Il percorso di regolazione viene esteso a tutte le
società in house
MODICHE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DEI BILANCI
DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI
(COMMA 560)
Ha sostituito il comma 5-bis all’art. 114 del TUEL,
eliminando per le aziende speciali e le istituzioni, fra
l’altro, la previsione relativa all’assoggettamento al Patto di
Stabilità e quella che assoggettava tali organismi ai divieti e
alle limitazioni previste per gli Enti locali in materia di
assunzioni di personale e di ricorso alle consulenze esterne.
Oggi solo l’obbligo per le aziende speciali e le istituzioni di
iscriversi al Registro delle Imprese o al repertorio delle
notizie economico-amministrative (R.E.A.) della C.C.I.A.A.
territorialmente competente e di depositare i propri bilanci
entro il 31 maggio di ciascun anno.
ABROGAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA C.D.
“SPENDING REVIEW” E DELL’ART. 14 COMMA 32
DEL D.L. 78/2010 (COMMI 561-562)
comma 561
Abrogazione art. 14 comma
32 del D.l. 78/2010: limiti
al possesso di organismi
partecipati
(nessuna società
partecipata per i comuni
con popolazione < ai
30.000 abitanti, una sola
partecipazione per i
comuni on popolazione tra
i 30.000 ed i 50.000)
Comma 562
Abrogazione commi 1,2,3,3
sexies, 9,10,11 dell’art. 4
del D.l. 95/2012 conv. nella
L. 135/2012
Prevedeva lo scioglimento o
la privatizzazione al
31/12/2013 delle società
strumentali (+ del 90% del
volume dei ricavi
conseguiti con gli enti
locali nel 2011)
DISMISSIONE PARTECIPAZIONI-QUADRO
RIFERIMENTO


Art. 13, comma 1, D.L.
223/2006 (organismi
partecipati per la
produzione di beni e servizi
strumentali devono operare
solo con enti costituenti)
Art. 3 L. 24/12/2007, c. 27
(finanziaria 2008) ( divieto di
istituzione di nuove società
strumentali, sempre
ammessa la costituzione di
società che producono servizi
di interesse generale)


Art. 14, comma 32, D.l.
78/2010 (Tetti numerici con
riferimento alle dimensioni
demografiche degli enti
costituenti)
Artt. 4 e 9 del D.L. 95/2013spending review- (messa in
liquidazione e
privatizzazione di società
pubbliche, divieto istituzione
e soppressione di enti,
agenzie, organismi)
CONSEGUENZE
Abrogazione comma 1 art. 9 e mantenimento art. 4
comma 8 d. l 95/2012 :le società strumentali “in
house” degli enti locali tornano ad avere piena
legittimità ed il nostro ordinamento interno si
riallinea ai princìpi affermati dalla giurisprudenza
comunitaria, secondo la quale l’in house providing è
un modello organizzativo a cui le Amministrazioni
pubbliche possono legittimamente ricorrere.
CONSEGUENZE
Il comma 562 ha inoltre previsto anche l’abrogazione dell’art.
9 della “spending review”, cioè di quella norma, già dichiarata
parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 236 del
17/07/2013, che aveva fortemente compresso l’autonomia
organizzativa delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
imponendo la soppressione o l’accorpamento, ovvero, in ogni
caso la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non
inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e degli organismi
comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla
data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all’art. 117, c. 2 let. p) della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni,
Province e Città Metropolitane.
LA MOBILITÀ DEL PERSONALE FRA SOCIETÀ
PARTECIPATE (COMMA 563-569)






Possibilità di attivare processi di
mobilità del personale fra società
pubbliche
Intervento ente socio (atto
indirizzo)
Obbligo di ricorrere alla mobilità
prima di esperire procedure di
reclutamento
No consenso lavoratore
Gestione eccedenze ed esuberi
(piani industriali)
30% del trattamento economico a
carico delle societa’





previa informativa alle
rappresentanze sindacali operanti
presso la società e alle
organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL dalla stessa applicato;
rispetto dell’ordinamento
professionale;
no oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
non possono avvenire tra le società
partecipate e gli enti pubblici soci
delle stesse;
non possono essere attuati dalle
società quotate e dalle società dalle
stesse controllate;
LA CESSIONE OBBLIGATORIA DELLE
PARTECIPAZIONI VIETATE (COMMA 569)
La cessione delle partecipazioni incompatibili con le
finalità istituzioni dell’ente dovranno essere cedute ad
evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine decorso il
quale la partecipazione non alienata cesserà di avere ogni
effetto. In tal caso, entro i 12 mesi successivi la società
dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio
cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter,
secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al valore di
mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici).
Modifica art. 3 comma 29 della L. 244/2007
(Legge Finanziaria 2008).
PER DIRLA CON
<<RICONOSCO
:
CHE C’E’ IL RISCHIO DI
CREARE UN CARROZZONE MA NUTRO LA
SPERANZA CHE ANCHE LA PROPRIETA’
PUBBLICA POSSA ESSERE EFFICIENTE E
MODERNA>>
Giuseppe Tesauro
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Normativa delle società