LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E
DELLE SOCIETA’
a cura di Paolo Neri e con la collaborazione di
Marco Mordenti
•Vincoli e opportunità per gli enti locali
•Bologna, marzo 2015
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IL RISCHIO NAUFRAGIO
Evitare il rischio naufragio:La domanda
è d’obbligo: come migliorare la
gestione dei servizi pubblici in
una fase come questa di grave
crisi!?
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IL RISCHIO NAUFRAGIO
Quando le risorse sono poche, bisogna
cambiare strategia: servono buone
idee, modelli gestionali più efficaci ed
efficienti, norme semplici e chiare.
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1. LA GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI MEDIANTE
SOCIETA’ PARTECIPATE
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NOZIONE DI “SERVIZIO PUBBLICO”
Autorevole dottrina ha da tempo notato
che la nozione di servizio pubblico è
«tra quelle più tormentate» nell’ambito
del diritto amministrativo (Massimo
Severo Giannini, «Il Pubblico Potere»,
1986).
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NOZIONE DI “SERVIZIO PUBBLICO”
Eppure, è necessario sgombrare il
campo dai numerosi equivoci e dalle
incertezze che contraddistinguono da
sempre l’interpretazione delle norme
in materia.
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NOZIONE DI “SERVIZIO PUBBLICO”
In particolare, la dottrina ha cercato di
delimitare l'area dei servizi pubblici
locali. I Comuni sono “enti a fini
generali” che si possono occupare di
«tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio
comunale» (art 13 TUEL) - purché di
interesse pubblico (locale).
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NOZIONE DI “SERVIZIO PUBBLICO”
Occorre anzitutto escludere dall’area
concettuale in esame le attività non
riconducibili a tale nozione di
“interesse pubblico”, da lasciare come vedremo - al “libero mercato”.
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
a) servizi pubblici locali (art. 112 TUEL).
Sono i servizi erogati dall'ente locale alla relativa
comunità:
- a rilevanza economica (raccolta dei rifiuti
ecc.)
- privi di rilevanza economica (ad es. la
gestione del canile)
b) servizi strumentali (art. 13 DL 223/2006).
Sono i servizi erogati all’ente locale, di cui i
cittadini beneficiano solo indirettamente (es. i
servizi informatici)
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Non ci sono ulteriori tipologie da
considerare.
In particolare, i servizi «di interesse
generale» (nozione mutuata dal diritto
comunitario: cfr. articoli 14 e 106 del
Trattato) sono riconducibili sempre alla
categoria dei servizi pubblici locali - con o
senza rilevanza economica (Corte di
Giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96;
Consiglio di Stato, sez. V, n. 3767/2009).
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
La distinzione tra attività economiche e non
economiche ha carattere ha carattere
continuamente evolutivo e provvisorio
(Commissione europea nel “Libro verde sui servizi
di interesse generale” del 21 maggio 2003). Non è
possibile fissare a priori un elenco dei servizi a
rilievo economico…dovendosi operare caso per
caso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza
5072/2006, e Consiglio di Stato, sez. V, 6529/2010:
in un caso il servizio di mensa scolastica ha
rilevanza economica, nell’altro no).
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Hanno «rilevanza economica» i
servizi al pubblico caratterizzati da
margini significativi di redditività
anche solo potenziale: non rileva
l’irrisorietà dell’utile che in concreto
un servizio produca (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V - sentenza 23 ottobre 2012 n.
5409 - che assegna rilevanza economica al
servizio di illuminazione votiva, in quanto
astrattamente idoneo a produrre un
utile...).
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
La «redditività» deve essere valutata in base ad
un’ampia serie di indici:
-la tipologia del servizio e la sua finalità (ad
esempio, l’assistenza agli indigenti non ha
redditività);
-la comprimibilità dei costi sul piano
imprenditoriale (la natura sociale del servizio
porta talora l’ente ad accollarsi una quota
rilevante di tali costi, come nel caso della
biblioteca comunale);
-l’entità del fatturato - anche se non esiste una
vera e propria soglia;
-la modalità di gestione: appalto o
concessione? Chi assume il rischio di
impresa?!?
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14
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Spetta al singolo ente locale la
qualificazione delle attività affidate alle
società partecipate.
E' evidente, però, che tale
qualificazione deve avvenire nel
rispetto dei criteri sopra riportati,
stabiliti dall’ordinamento comunitario e
integrati dal diritto vivente (Corte
costituzionale n. 325/2010).
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Gli enti non devono porre in essere
comportamenti elusivi - come ad
esempio l’artificioso frazionamento di
una data gestione, per evitarne la
rilevanza economica (cfr. Atto di
segnalazione dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, 26
agosto 2011, n. 864).
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
gli indicatori di un SPL privo di rilevanza
economica sono:
Ø un quadro economico comportante costi contenuti per
gli utenti e la copertura dei costi sociali per garantire
gli utenti deboli;
Ø l’inadeguatezza del mercato a fornire soluzioni
economicamente vantaggiose;
Ø i vincoli normativi in ordine all’erogazione del servizio
per garanzie di tutela sociale (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
10 settembre2010, n. 6529)
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CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Da non confondere i SERVIZI
STRUMENTALI, erogati all’ente secondo
lo schema dell’appalto
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SERVIZI “STRUMENTALI”:
CASISTICA
-
-
servizi manutentivi sul territorio
gestione del patrimonio immobiliare
servizi energetici per la messa in efficienza
del patrimonio comunale
gestione tecnica cimiteri (tranne lampade
votive?)
servizi informatici
formazione del personale
servizio mensa (ai dipendenti dell’ente)
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L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
A RILEVANZA ECONOMICA
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Gli affidamenti devono essere conformi
all’ordinamento europeo.
l’art. 4 d.l. 138/2011 che aveva riproposto la
disciplina cancellata dal referendum del 12
giugno 2011 (con riferimento non solo
all’acqua!) è stato soppresso – come
ampiamente prevedibile - dalla Corte
costituzionale (cfr. sentenza n. 199/2012 ).
Dopo tale soppressione, il nostro Legislatore si è
limitato a disporre l’obbligo di conformare gli
affidamenti rispetto all’ordinamento europeo...
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Infatti, in base all'art. 34, comma 20, d.l. 179/2012
l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica deve essere effettuato in conformità a
quanto previsto dall'ordinamento europeo, sulla
base di apposita relazione pubblicata sul sito internet
dell'ente affidante.
La verifica sugli affidamenti in essere andava compiuta
entro il 31 dicembre 2013 e gli affidamenti non conformi
dovevano essere adeguati entro tale data, pena la loro
cessazione (art. 34, commi 21-22).
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
L’Art. 13, commi 1-4, del D.L. n. 150/2013
(Decreto Milleproroghe, convertito nella L. n.
15/2014) ha apportato modifiche all’art. 34,
comma 21, del D.L. n. 179/2012 introducendo una
proroga al termine entro cui vi è l’obbligo di adeguare gli
affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti
dalla normativa europea, disciplinandone il periodo
transitorio (31 dicembre 2014)
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
La gestione dei servizi pubblici locali a
rilevanza economica (ad es. la raccolta
dei rifiuti) può avvenire in una delle
seguenti modalità:
A)tramite imprenditore o società
privata concessionari
B) tramite società mista
C) tramite società in house
D) in economia o in appalto
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
A) tramite imprenditore o
società privata, individuata come
«concessionaria» mediante
procedura competitiva ad
evidenza pubblica (art. 30 Codice
dei contratti)
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Le concessioni di servizi
da citare la nuova direttiva sulle concessioni, la
vera novità del pacchetto presentato dalla
Commissione, dal momento che si tratta di
materia non disciplinata a livello europeo, direttiva
2014/23/UE;
• Sono entrate in vigore il 17 aprile 2014;
• Dovranno essere recepite entro il 17 aprile 2016
(24 mesi dalla data della loro entrata in vigore)
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Le concessioni di servizi
la concessione di servizi è un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo
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Le concessioni di servizi
Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche
un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio
e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio
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Le concessioni di servizi
L’altra vera differenza tra concessione e appalto
consiste, nell’ambito della prima,
nell’assunzione del rischio di gestione del
servizio.
L’appalto, al contrario, è connotato da una condizione
del rischio che, al confronto, è notevolmente inferiore,
in quanto limitata alla sola erogazione del servizio,
indipendentemente dalla redditività dell’operazione.
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Le concessioni di servizi
Sono indici rivelatori" della concessione di servizio
pubblico, quali delineati, nel corso del tempo, dalle fonti europee e
nazionale, nonché dai principi elaborati dalla giurisprudenza europea
e nazionale:
a) produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali;
b)) prestazione a carico dell'utente;
c) assunzione a carico del concessionario del rischio economico
relativo alla gestione del servizio;
d) servizio che ha come destinatari una platea indifferenziati di
utenti».
(Cons. Stato, Sez. V, 16/04/2014, n. 1863)
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
B) tramite società mista pubblica e
privata maggioritaria o minoritaria
(non esistono più quote minime o
massime, ma si ritiene che la quota
pubblica non debba essere marginale),
con individuazione tramite gara a
doppio oggetto del socio privato
“operativo”
31
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
N.B.: non sono possibili rinnovi successivi,
poichè il partner privato selezionato con
gara non può mai configurarsi quale socio
"stabile" della società (parere del Consiglio
di Stato, sezione II, 18 aprile 2007, n. 456;
sentenza n. 427/2012, Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale per la Lombardia)
32
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
N.B.: la società mista costituita tramite
gara a doppio oggetto ed affidataria di
servizi pubblici locali – diversamente
come vedremo dalle società strumentali può partecipare a gare «fuori
perimetro» per svolgere attività per
soggetti diversi dall’ente costituente o
partecipante (cfr. G. Caia, NORME PER LA
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI
PUBBLICI REGIONALI E LOCALI E A TUTELA
DELLA CONCORRENZA, in www.giust-amm.it).
33
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
A conferma di ciò, il Consiglio di Stato, sez. V, con la
sentenza n. 3766 del 12 giugno 2009 ha evidenziato
che la norma (art. 13 del decreto Bersani) vieta
l’attività extra moenia alle società costituite o
partecipate dalle amministrazione pubbliche regionali
o locali “ di tali enti in funzione della loro attività”,
ma, aggiunge subito, “con esclusione dei servizi
pubblici locali”. .il significato delle parole e la
connessione di esse porta a concludere che le società
che sono affidatarie di servizi pubblici locali sono
state escluse dal divieto di svolgere prestazioni per
soggetti diversi.
34
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Sembra inoltre legittimo affidare alle società
miste - in fase di gara e in via non
prevalente - servizi di natura strumentale (v.
però Corte conti Lombardia n. 66/2013…).
35
Affidamento in house
C) tramite società in house
= società a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con gli enti
che la controllano (sentenza “Teckal”)
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
A seguito dell’abrogazione dell’art.4 del d.l. n.
138/2011, che privilegiava l’affidamento secondo
modalità concorrenziali, deve ritenersi che i tre
modelli sopra indicati siano da considerarsi
equivalenti, venendo meno un rapporto tra
«regola ed eccezione» rinvenibile nel precedente
ordinamento
37
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
«Venuto
meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità
del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle
modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la
opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui
consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:
-- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti;
--individuazione del modello più efficiente ed economico;
--adeguata istruttoria e motivazione».
(cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762; TAR Puglia, Lecce, 1 dicembre
2014, n. 2986).
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
«I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono
essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia
individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il
soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato
pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e
quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o
poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento
diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo
formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce
sostanzialmente un diretto strumento operativo, sentenza della
Corte Cost. n. 199 del 20 luglio 2012).».
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599)
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo
conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto
dei criteri introdotti all'art. 34 comma 20 del D.L. n.
179 del 2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità
della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di
riferimento. Detti obiettivi devono essere necessariamente
correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a
godere del miglior servizio possibile alle condizioni più
convenienti».
(cfr. TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 11 giugno 2013, n. 558)
40
Caratteri dell’in house
“Per effetto della decisione della Corte cost. 20 luglio 2012 n. 199, i servizi
pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti
indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una
gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero con il c.d.
partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e,
quindi, con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la
gestione del servizio), ovvero con l'affidamento diretto, in house , senza
previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma
che di esso costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo,
ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione
pubblica, del controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente
affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della
società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente
o gli enti che la controllano. “
Cfr Autorità:Consiglio di Stato sez. V Data:22/01/2015
Numero:257
41
Caratteri dell’in house
Per le società sovracomunali la
condizione di un affidamento “in house” è
soddisfatta qualora ciascuna delle autorità
partecipi sia al capitale sia agli organi
direttivi: CORTE DI GIUSTIZIA U.E.,
SEZ. III - sentenza 29 novembre
2012 (cause nn. C-183/11 e C183/1).
42
Consiglio di stato parere
298/2015
La regola dell'80% per capire quando l'affidatario svolge la
parte «prevalente» della propria attività con l'ente affidante, e
dunque quando è possibile l'in house, è già applicabile, anche
se contenuta in una direttiva europea (la 2014/24 del 26
febbraio scorso) non ancora recepita dall'Italia. il Consiglio di
Stato, nel parere 298/2015 indirizzato al ministero
dell'Istruzione relativo alla possibilità di affidamento in house
di alcuni servizi informatici al Cineca si pronuncia nel senso
per cui già oggi gli affidamenti diretti sono possibili solo
quando l'affidatario svolge oltre l'80% della propria attività in
favore dell'ente affidante.
43
Consiglio di stato parere
298/2015
In pratica, la norma europea traduce in cifre il concetto di
«prevalenza», in base al quale l'in house è legittimo solo
quando l'affidatario svolge nei confronti dell'affidante la
«quota prevalente» della propria attività. Non solo, perché
la stessa direttiva (all'articolo 12, paragrafo 5) precisa
anche le modalità per effettuare i calcoli sulla sussistenza o
meno del parametro dell'80 per cento: “«si prende in
considerazione il fatturato totale medio, o una idonea
misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in
questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori
per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto»”
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Consiglio di stato parere
298/2015 Regole «self executing»
Proprio il «contenuto incondizionato e preciso»
della testo, sottolineano i giudici amministrativi, dà
alla direttiva quelle caratteristiche di
«compiutezza» che anche secondo la Cassazione
(sentenza 13676/2014 delle Sezioni Unite)
rendono le direttive europee «self executing»
45
Caratteri dell’in house
In senso contrario:
“La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni 2014/23/UE,
che sul punto ammette in talune ipotesi la partecipazione indiretta
dei privati alle società in house, non risulta ancora recepita dagli
Stati membri, né essa si può considerare self executing, sia per la
sua natura, che richiede un recepimento e adattamento a livello
nazionale, sia perché non è ancora scaduto il termine per il
recepimento stesso. “
Cfr TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I – Sentenza 4 dicembre 2014, n. 629
46
Caratteri dell’in house
Attenzione però all'eccessivo ricorso agli
affidamenti «in house» («fenomeno meritevole di
attenzione per la rigidità dei presupposti
legittimanti» in assenza dei quali «si
determinerebbe una palese violazione delle regole
sulla concorrenza»
cfr. relazione con cui il presidente della Corte dei conti, Raffaele
Squitieri, ha inaugurato l'anno giudiziario della magistratura
contabile.
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Caratteri dell’in house
La Corte dei conti del Lazio (delibera 2/2015) fornisce
importanti chiarimenti sull'in house providing.
Esaminando i rendiconti di un comune secondo la
procedura prevista dall'articolo 148-bis del Tuel, la
sezione ha rilevato l'assenza di controllo analogo in
relazione a una società partecipata multiservizi
operante nel settore ambientale e il perfezionamento
tardivo dei connessi contratti di servizio, adottando per
entrambi gli aspetti una pronuncia specifica di grave
irregolarità.
48
Caratteri stringenti dell’in house
la Corte ha ribadito che “'in house “richiede che la società
affidataria sia una diramazione organizzativa dell'ente locale,
priva di autonomia imprenditoriale e capacità decisionale,
così da potersi parlare di mera autoproduzione del servizio.
Ciò presuppone che l'ente definisca obiettivi gestionali della società e
standard qualitativi e quantitativi del servizio, organizzi un idoneo
sistema informativo sulla situazione contabile, gestionale e
organizzativa e verifichi il rispetto dei contratti e dei vincoli di finanza
pubblica .
Il controllo esercitato, per qualificarsi come «analogo», deve essere
«strutturale», ossia di carattere sostanziale (direzione strategica e
gestionale) e non limitato ad aspetti formali, quali la nomina degli
organi societari e il possesso della totalità del capitale azionario.
49
Caratteri stringenti dell’in house
la Corte precisa che l'affidamento deve essere
preceduto e non seguito dal contratto di servizio, che
ne deve stabilire tipologia, modalità e tempi di
svolgimento e, soprattutto, operarne una corretta
quantificazione dei costi. L'assenza del contratto
comporta una presuntiva mancanza di stima e
comparazione preventiva dei costi e della qualità del
bene e/o servizio prodotto in house rispetto a qualità e
costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di beni
e/o servizi.
50
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Si ritiene legittimo affidare alla società in
house anche alcuni servizi strumentali
(v. però Corte conti Lombardia n.
66/2013…).
51
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
D) in economia o in appalto – soluzioni
che non si addicono alla redditività del
servizio ma che non sono escluse del
tutto dai principi comunitari in
relazione ai casi di minor rilevanza (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 23
ottobre 2012 n. 5409 - che pure ritiene
vietata la gestione in economia nel periodo
considerato dalla sentenza, in vigenza
dell’art. 23bis…).
52
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
E’ controversa la configurabilità di una azienda
speciale (anche consortile) per la gestione dei servizi
pubblici a rilevanza economica: in tal caso, infatti,
sarebbe assai dubbia la conformità dell’affidamento
diretto ai principi comunitari.
Alcuni negano tale possibilità alla luce de lla inequivocabile
previsione dell’art. 35, comma 8, della L. 448/2001, ove è
statuita l’obbligatoria trasformazione in SpA dei consorzi
pubblici costituiti per l’esercizio di servizi di valenza
economico-imprenditoriale (cfr. “Azienda speciale e strutture
consortili: qualche considerazione su potenzialità e limiti nel
nuovo quadro ordinamentale” di Giuseppe Bassi, disponibile
su www.tuttocamere.it).
53
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Tuttavia, non mancavano opinioni di segno diverso con
riferimento alla applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 114
TUEL: “sembra che con le disposizioni contenute nell’art. 5bis di cui sopra, il legislatore non solo abbia inteso
“conservare” la validità giuridico-organizzativa dello
strumento “azienda speciale”, ma abbia altresì voluto correre
ai ripari per evitare che proprio tale formula possa essere
impiegata per il perseguimento di finalità confliggenti con le
misure concorrenziali. Da ciò consegue che l’art. 35, comma
8, della l. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), nella parte
in cui prevedeva l’obbligo di trasformazione delle aziende
speciali in società di capitali, dovrebbe ritenersi
definitivamente abrogato” (cfr “LE AZIENDE SPECIALI: UN
MODELLO ANCORA VIVO?” di Alceste Santuari, su
www.osservatorioappalti.unitn.it).
54
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Oggi però il comma 5 bis è stato ulteriormente
riformulato dalla legge 147/2013..quid iuris
rispetto alla Aziende speciali rispetto alla gestione
di servizi pubblici a rilevanza economica?
55
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
A tali principi occorre aggiungere le norme
di settore che prevedono in alcuni casi
forme ulteriori di affidamento (si
vedano ad esempio le farmacie, la
distribuzione del gas e dell’energia
elettrica – servizi esclusi non a caso dagli
obblighi previsti dall’art. 34 d.l.
179/2012).
56
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Nulla vieta infine di gestire i servizi in forma
associata, tramite imprenditore selezionato
mediante gara o società pubblica o mista
costituita in ambito sovracomunale,
nell’ambito delle funzioni conferite alla forma
associativa (Unione di Comuni o
convenzione). Anzi, a ben vedere tutte le
partecipazioni riconducibili a funzioni
conferite dovrebbero essere formalmente
trasferite all’Unione, in modo da
legittimare l’affidamento del servizio alla
società partecipata.
57
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A
RILEVANZA ECONOMICA
Va ricordato anche che gli attuali ATO affidano
i servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica (acqua, rifiuti, trasporti…) in
conformità alle determinazioni della Regione in
tema di ambiti territoriali ottimali ed
omogenei, che di norma non devono essere
inferiori al territorio provinciale, in modo da
garantire rilevanti economie di scala (art.
3bis d.l. 138/2011 come modificato dall'art. 1,
comma 609 legge 190/2014).
58
I SERVIZI SENZA RILEVANZA
ECONOMICA
Più «libere» sono le forme di gestione dei servizi
privi di rilevanza economica, i servizi esterni
caratterizzati da una limitata redditività (es. il canile
municipale).
Possono essere gestiti tramite ogni forma di
società partecipata interamente pubblica o
mista, anche a partecipazione minoritaria.
La gestione può avvenire inoltre nelle altre
modalità consentite dall’ordinamento, a
seguito dell’abolizione dell’art. 113bis TUEL (Corte
costituzionale n. 272/2004): in economia,
appalto, concessione, azienda speciale,
istituzione , unione, convenzione ecc.
59
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
I servizi strumentali (ad es. i servizi
informatici) possono essere acquisiti
dall’Ente locale secondo un'ampia tipologia
di forme di gestione:
-in economia
-in appalto (Codice dei contratti)
-tramite società “strumentale”,
interamente pubblica o mista, anche a
partecipazione minoritaria, alla luce del
Decreto Bersani (d.l. 223/2006, art. 13)
-unione di comuni o convenzione
60
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
Il riconoscimento di un ambito di
operatività delle società strumentali
limitato e circoscritto allo svolgimento di
attività in favore dell’ente locale è stato
sancito anche dalla Corte costituzionale
(cfr. sentenza n. 326 del 1 agosto 2008,
che ha giudicato compatibile con la
Carta fondamentale l’art. 13 d.l.
223/2006).
61
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
La società strumentale può essere
“costituita” (tramite gara a doppio
oggetto, se mista) o anche solo
“partecipata” dall’ente locale, purché
operi solo per conto degli Enti
partecipanti, non partecipi a gare per
la gestione di servizi pubblici locali
(in caso contrario verrebbe alterata
la concorrenza) e non abbia
partecipazioni (d.l. 223/2006, art. 13).
62
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
La dicitura “costituita o partecipata” conferma
che l’ente locale può anche subentrare
successivamente alla costituzione della
società; in caso di società mista, tale possibilità
è controversa alla luce dei principi comunitari
(cosi come l’ente deve entrare prima della gara
a doppio oggetto per i servizi pubblici a
rilevanza economica!)
63
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
Le società strumentali sono “ad
oggetto sociale esclusivo”; pur non
esistendo uno specifico divieto di
costituire delle multiutility, si registra un
generale sfavore per le società
caratterizzate da un oggetto sociale
eccessivamente ampio ed eterogeneo.
64
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
• La violazione di questi limiti comporta la sanzione
della nullità dei contratti di affidamento dei servizi.
65
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
• L’art. 4, comma 1, del D. L. n. 95/2012 aveva
entro il 31 dicembre 2013 un percorso di
dismissione/scioglimento per alcune di queste
società ma l’art. 4, comma 1 è stato abrogato
dalla L. n. 147/2013 con effetto a decorrere dal 1
gennaio 2014. Le società strumentali allo stato
dunque sopravvivono
66
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
le ragioni per le quali la società
strumentale anche mista rappresenta
una turbativa della libera concorrenza
consistono nel rischio che si creino
particolari situazioni di privilegio per
alcune imprese, quando queste ultime
usufruiscano, sostanzialmente, di un
aiuto di Stato, di una sorta di "minimo
garantito".
67
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
STRUMENTALI
Si richiama da ultimo l’art. 4, comma 8, D.l. 95/2012:
norma, oggi, di scarso rilievo, alla luce delle successivi
modifiche.
L’affidamento diretto di servizi strumentali può
avvenire solo a favore di società a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti
richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza
comunitaria per la gestione in house (il tetto
massimo di 200.000 euro è stato soppresso dal d.l. n.
179/2012; secondo l’orientamento prevalente il d.l. 95
si limiterebbe a riaffermare il divieto di affidamenti in
house non conformi ai principi europei).
68
2. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
69
LA LEGGE DI STABILITA’ 2014
La legge di stabilità 2014 ha soppresso i
vincoli quantitativi disposti dall'art. 14,
comma 32, d.l. 78/2010 a carico degli enti
locali.
Si trattava di una serie molto gravosa di
obblighi di dismissione, che avevano
prodotto problemi enormi sul piano
interpretativo...
70
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Dal Piano Cottarelli alla Legge di
stabilità 2015 (art. 1, commi da
611 a 614, della legge 190/2014):
ennesimo tentativo di
razionalizzazione del sistema
delle partecipazioni societarie in
Italia…
71
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
•
• Art. 1 comma 611. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della
spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela
della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro
il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri…(
vedasi oltre.)
72
LA FINALITA’ DELLA
RAZIONALIZZAZIONE
•
le azioni di razionalizzazione appaiono coerenti con il principio di
economicità dell’azione amministrativa,di cui all’art. 97, co 1, Cost.
(«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico»), che impone di far sì che le
•
•
partecipazioni pubbliche non distruggano ricchezza, bensì la creino,
tramite una gestione lucrativa*
in quest’ottica si debbono leggere anche le previsioni in punto di
riduzione degli sprechi nelle società a partecipazione pubblica
(ad es. quelle in tema di composizione dei CDA, di cui all’art. 4, co. 4 e
5, del medesimo DL)*
*cfr tratto da interv.prof Goisis Università di milano
73
LA FINALITA’ DELLA
RAZIONALIZZAZIONE
•
Il DL spending review rafforza la vocazione
lucrativa ed imprenditoriale della società a
partecipazione pubblica, nel rispetto della sua causa
legale (art. 2247 c.c.) e del principio di economicità
dell’azione amministrativa (art. 97, co. 1, Cost.).
74
LA FINALITA’ DELLA
RAZIONALIZZAZIONE
• Il Comma 13, d.l. 95/2012:
• «Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di
società a totale o parziale partecipazione pubblica si
interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si
applica comunque la disciplina del codice civile in
materia di società di capitali».
75
LA FINALITA’ DELLA
RAZIONALIZZAZIONE
• Le logiche di coordinamento nazionale in tema di
razionalizzazioni ed economicità non inficiano la
natura societaria salvo chiedersi quanto possano
essere incisive ed imperative alcune decisioni
dell’ente locale in merito alla razionalizzazione di
spese di funzionamento interne..
• Tali logiche sono figlie dell’esigenza, rafforzata
dalla crisi, di razionalizzazione e di controllo della
spesa pubblica anche sulla scorta dei precetti
76
europei.
LA FINALITA’ DELLA
RAZIONALIZZAZIONE
• Diversa è la tesi, ad es., di Cons. Stato, n. 1574/2012,
• secondo cui art. 3, co. 27, cit. costituirebbe una «norma
imperativa che…pone un chiaro limite all'esercizio dell'attività
di impresa pubblica rappresentato dalla funzionalizzazione al
perseguimento anche dell'interesse pubblico.», così incidendo
sulle stesse finalità sociali, così come non è vero che, come
sostenuto da Ad. Plen.
•
Cons. Stato, 10/2011, le società in mano pubblica debbono
essere funzionalizzate all’interesse pubblico, ex art. 3, co. 27
77
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Il comma 612 assegna al Sindaco il
compito di definire e approvare il “piano di
razionalizzazione”: per quanto riguarda la
fase dell’approvazione si tratta
evidentemente di un refuso o di una
indicazione parziale, alla luce dell’assetto
generale delle competenze negli enti locali
stabilito dal Testo Unico.
78
Competenze consiliari
• ART. 42 TUEL Comma 2
• “e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento
di attivita' o servizi mediante convenzione;
79
Competenze consiliari
• Una interpretazione di precauzione porterebbe a ritenere una
piena competenza consiliare, come se il dettato del comma 612
fosse essenzialmente un refuso legislativo o quanto meno una
semplice esplicazione di una competenza relativa alla
formalizzazione finale del piano che abbia adottato o approvato il
Consiglio comunale. L'alternativa potrebbe essere una delibera
di indirizzi ma con caratteri già specifici e non certo vaghi o
generici
• rischio è quello di inviare il piano del Sindaco alla Corte, senza la
benedizione consiliare?!
80
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
I consigli comunali devono quindi
adottare entro il 31 marzo del 2015 il
“Piano operativo di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie
(direttamente o indirettamente
detenute)” orientato alla loro riduzione.
Gli enti devono inoltrare alla Corte dei
conti il Piano corredato da una
relazione tecnica (nei giorni successivi
alla sua approvazione).
81
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Gli atti appena indicati sono altresì
pubblicati, in un’ottica di trasparenza,
anche nel sito internet istituzionale delle
pubbliche amministrazioni di riferimento nell’ambito della sezione
“Amministrazione trasparente” - così da
metterli a disposizione del controllo
sociale che può essere operato dalla
cittadinanza.
82
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Unica sanzione espressa è prevista in caso
di mancata pubblicazione del Piano (d. lgs.
33/2013).
E’ comunque raccomandabile una corretta
predisposizione del Piano, in conformità alle
disposizioni in esame…si ritiene che il
controllo della Corte dei conti potrebbe
ingenerare responsabilità soprattutto per
mancate azioni in merito a società che
producano perdite o servizi chiaramente
diseconomici
83
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
VINCOLO DI RISULTATO: la riduzione
complessiva delle partecipazioni e, quindi, il
conseguimento di risparmi di spesa già nel
2015 (da indicare sul Piano!)
DISCREZIONALITA' NEI MEZZI: non è prevista
nessuna disposizione immediatamente
prescrittiva ma solamente l'introduzione di
alcuni criteri da ritenersi di massima e non
esaustivi.
84
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
• le modalità di attuazione quindi dovrebbero
essere indicate per singole azioni (cessioni,
fusioni, scissioni, etc)
• Dubbio: ma può il piano in questa fase essere
effettivamente operativo anche in aspetti così di
dettaglio? O può fermarsi ad indicazioni di azioni
generali da rendicontare nella relazione finale?
85
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 (criteri del
piano)
Criteri:
“a) eliminazione delle società e delle
partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino
composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
86
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in
società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici
locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento,
anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture
aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.”
87
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Criterio a)
Sono ammesse solo partecipazioni
“INDISPENSABILI”. Viene
sostanzialmente ribadito il principio di
“STRETTA NECESSITA’” stabilito
dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244: la
variazione semantica non ci pare
particolarmente significativa.
88
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Occorre dunque delimitare l’area dei servizi
locali (tali sono le attività assegnate ai Comuni
dall’ordinamento: cfr. Consiglio di Stato sez. VI n.
5268/2012) in senso conforme al principio di
sussidiarietà (art 118 Cost.): come si diceva in
apertura di questo incontro, i Comuni sono
“enti a fini generali” che si possono occupare
di «tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio
comunale» (art 13 TUEL) - purché di interesse
pubblico (locale).
89
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Rifacendosi alle linee del piano Cottarelli occorrerà
certificare che ‘attività svolta dalla Società non è
ottenibile, perlomeno con quelle caratteristiche e
garanzie per l’interesse generale, all’interno del
Mercato
90
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Ad es. secondo la Corte conti sez. Lombardia
(deliberazione n.861/2010/PAR) non è
«strettamente necessaria» la produzione
industriale di energia fotovoltaica, attività
caratterizzata da una finalità (e da rischi)
tipicamente imprenditoriale e non
pubblica, da lasciare quindi al libero mercato
– ferma restando la possibilità di adottare
adeguate iniziative di sensibilizzazione
ambientale.
91
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Va sottolineato che in questo caso
(partecipazione giudicata non strettamente
necessaria) la dismissione diventa un
obbligo di legge, diversamente dalle altre
casistiche previste dalla Legge di stabilità
2015 che sono discrezionalmente da
tradursi all’interno del Piano
92
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
il comma 611 richiama espressamente
quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27
a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, e dall'articolo 1,
comma 569, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147: ciò significa che sono confermate le
scadenze previgenti sull’obbligo di cessione
delle partecipazioni non strettamente
necessarie…
93
D.L 16/2014
Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147,( o forse
dal D.L.16/2014?) decorsi i quali la partecipazione
non strettamente necessaria - qualora non alienata
mediante procedura di evidenza pubblica - cessa ad
ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla
cessazione la società liquida in denaro il valore
della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti
all’art. 2437-ter, 2° comma, del codice civile.
94
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
E’ un occasione per eseguirla, se non fatta.
Si ritiene in ogni caso che tali dismissioni,
laddove avviate negli anni precedenti,
possano essere utilmente considerate ai fini
dell’adempimento dei nuovi obblighi previsti
dalla legge di stabilità 2015; diversamente
opinando, si introdurrebbe una
disparità ingiustificata a scapito degli
enti che hanno rispettato in modo
puntuale le scadenze previgenti
95
Le cosidette scatole vuote
• Criterio b)
• L’obiettivo di eliminazione delle cosidette società
inattive introdotto con specifico emendamento,
recepisce in parte un criterio con caratteristiche
oggettive“soppressione delle società che
risultino composte da soli amministratori o
da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;”
96
Le cosidette scatole vuote
• Non è stata recepita, la cristallizzazione di tale
situazione al 30 di settembre 2014 ed il
riferimento al fatturato inferiore ai 100.000 per
cui può ritenersi che possa anche trattarsi di
cosidetto criterio conformativo, certamente non
da rispettarsi con azioni elusive o contrastanti con
i principi generali (può essere in generale
penalizzante per alcun tipi di societàEs Holding).
97
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Criterio non espresso è quello delle partecipazioni
scarsamente rilevanti..può essere comunque una
direttiva di azione all’interno di partecipazioni in
Società non in house..
98
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
• Criterio c)
• eliminazione delle partecipazioni detenute in
società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali…qui tornano da
esaminare per riflessi cosidetti indiretti sul
piano quegli organismi non oggetto di
razionalizzazione..
99
Eliminazione partecipazioni
ridondanti
dlgs 118/2011 art.1….” Ai fini del presente decreto: a) per enti
strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si
intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di
personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da
legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali.
Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio”
100
Eliminazione partecipazioni
ridondanti
ENTI STRUMENTALI (1).
ART. 11-TER
1. SI DEFINISCE ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO DI UNA REGIONE O DI UN ENTE LOCALE DI
CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, L'AZIENDA O L'ENTE,
PUBBLICO O PRIVATO, NEI CUI CONFRONTI LA REGIONE O L'ENTE LOCALE HA UNA DELLE
SEGUENTI CONDIZIONI:
A) IL POSSESSO, DIRETTO O INDIRETTO, DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ENTE
O NELL'AZIENDA;
B) IL POTERE ASSEGNATO DA LEGGE, STATUTO O CONVENZIONE DI NOMINARE O RIMUOVERE LA
MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DECISIONALI, COMPETENTI A DEFINIRE LE
SCELTE STRATEGICHE E LE POLITICHE DI SETTORE, NONCHE' A DECIDERE IN ORDINE
ALL'INDIRIZZO, ALLA PIANIFICAZIONE ED ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI UN ENTE
O DI UN'AZIENDA;
C) LA MAGGIORANZA, DIRETTA O INDIRETTA, DEI DIRITTI DI VOTO NELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
DECISIONALI, COMPETENTI A DEFINIRE LE SCELTE STRATEGICHE E LE POLITICHE DI SETTORE,
NONCHE' A DECIDERE IN ORDINE ALL'INDIRIZZO, ALLA PIANIFICAZIONE ED ALLA
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE O DELL'AZIENDA;
D) L'OBBLIGO DI RIPIANARE I DISAVANZI, NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER PERCENTUALI
SUPERIORI ALLA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
101
Aggregazione società
Criterio d) aggregazione di società di servizi pubblici
locali di rilevanza economica
Nulla di nuovo..si tratta di una ulteriore impulso ai processi
aggregativi e di razionalizzazione delle società esercenti servizi
pubblici locali, in piena linea con le indicazioni del Piano
Cottarelli e della normativa piu pregnante e definita dei
cosidetti Servizi a rete.. Nei servizi di ambito l’indirizzo di un
singolo ente proprietario non può che rendere necessario un
suo complessivo coordinamento all’interno delle Autorità di
ambito
102
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
• Criterio e) contenimento dei costi di
funzionamento, anche mediante
riorganizzazione degli organi amministrativi e
di controllo e delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.” …ci si domanda quanto possa
essere incisiva o imperativa un indirizzo esterno
rispetto quanto meno all’autonomia
imprenditoriale tipica di una SPA?
103
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Codice civile..l’art. 2380 bis, co. 1, c.c. prevede che
«La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni
necessarie per'attuazione dell'oggetto sociale». Ex art.
2364, n. 5, c.c., lo statuto può solamente prevedere,
per determinati «atti degli amministratori», la previa
«autorizzazione dell’assemblea», ferma però restando
la «responsabilità di questi per gli atti compiuti
104
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Con il Piano operativo non si può che rimanere
nell’ambito di meri indirizzi, con ogni probabilità senza
poter imporre od adottare misure specifiche.(es
riduzione dei compensi..)
- dubbi ancor maggiori sussistono sulla riduzione
compensi organi di controllo. Maggiori possibilità di
manovra con strumentali con riduzione costi
organizzativi diretti ed indiretti( es. quelli di propri uffici
interni).
105
I soggetti
• I soggetti tenuti all’adozione del piano sono
•
espressamente individuati e coincidono di fatto con le
pubbliche amministrazioni locali;
Il perimetro è costituito dalle società o partecipazioni
detenute direttamente od indirettamente( ciò segna
una differenza rispetto all’art 3 comma 27 citato)
senza restringerle a particolari catene di controllo
civilistico e non riguarda aziende speciali e istituzioni
previste dal piano Cottarelli
106
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
In definitiva, la legge di stabilità
2015 produce un’ulteriore
restrizione delle partecipazioni
societarie - seppur da definire in
maniera ampiamente discrezionale.
107
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Il fatto nuovo è l’obbligo di
rendicontare i risparmi: entro il 31
marzo 2016 deve essere predisposta
una relazione sui risultati
conseguiti, da inoltrare alla Corte
dei Conti e pubblicare sul sito
internet (in questo caso non sembra
necessaria l’approvazione della
relazione in consiglio comunale).
108
Schema di Piano
di
Razionalizzazione
109
La struttura del Piano
Si renderà opportuna una premessa di
inquadramento generale della partecipazione
societaria dell’ente seguita da singole schede che
rilevino la situazione di ogni società rispetto ai
criteri summenzionati..( si allega una scheda
tipo)per poi concludere con alcuni elementi
riassuntivi delle azioni previste e dei risparmi da
conseguire..
110
CONCLUSIONI DEL PIANO
Economie complessivamente
conseguibili nel 2015 (da verificare
entro il 31 marzo 2016): … euro
111
Gli obiettivi sostanziali
Indipendentemente dai continui
ripensamenti del Legislatore, che
passa continuamente da un estremo
all’altro contribuendo non poco alla
incertezza e alla parziale illogicità del
quadro complessivo, dobbiamo
cogliere il «senso» della sfida che ci
attende oggi.
112
Gli obiettivi sostanziali
Strategie:
-Rivedere gli attuali assetti societari,
abbandonando quelli in perdita;
-Attribuire maggiore enfasi sugli strumenti di
controllo sui costi e sulla qualità dei
servizi;
-Adottare nuove soluzioni gestionali con
riferimento ad ambiti «ottimali»;
-Dare vita ad una governance forte su scala
più ampia (Unione dei Comuni; holding?)
113
Gli obiettivi sostanziali
In ultima analisi, le autonomie locali
sono chiamate a fare forse meno
cose di prima ma in modo più
efficace ed efficiente.
114
Nulla è
permanente
tranne che il
cambiamento.
Eraclito
115
116
Scarica

P.Neri e M. Mordenti - ANCI Emilia