IL RUOLO DEL
PROFESSIONISTA NELLA
CRISI DI IMPRESA
Lorenzo Benatti
Parma, 6 marzo 2014
In professionista nella crisi
Consulente dell’impresa in crisi.
 Consulente del creditore di un imprenditore
in crisi.
 Attestatore:

 in un concordato preventivo,
 in accordo di ristrutturazione,
 in un accordo stragiudiziale (piano attestato)
Curatore di un fallimento.
 Commissario giudiziale in un concordato.
 Liquidatore in un concordato.

Consulente imprenditore

Accompagna
l’imprenditore
gestione della crisi:
nella
 individua il percorso più profittevole per il
debitore;
 cerca di salvaguardare il patrimonio del
debitore e della sua famiglia (personalità
giuridica, fidejussioni, ecc.)
 evita che il debitore ponga in essere
comportamenti irrazionali;
Consulente creditore
Guida il creditore nelle scelte più convenienti
in presenza di un debitore in crisi.
 Evita che il creditore ponga in essere
comportamenti
irrazionali
miranti
esclusivamente alla vendetta.
 Insieme al creditore cerca di spingere il
debitore a fare le scelte più razionali per tutti i
soggetti coinvoilti.
 Tiene contatti con il consulente del debitore e
con gli eventuali organi della procedura.

Il curatore (1)
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di
sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale (art. 27).
 Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore (art. 28, 1°
co.):

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle
stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto
dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica
responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché
non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al
dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento
(art. 28, 2° co.).
Il curatore (2)




Al curatore è affidata l’amministrazione del patrimonio
fallimentare (art. 31, 1° co.), è l’organo propulsivo della
procedura alla cui iniziativa è condizionata la
conservazione e la liquidazione del patrimonio del
debitore.
E’ l’organo che rappresenta la procedura.
Dispone di un’ampia autonomia nella gestione liquidativa,
che non è condizionata dalla disciplina del c.p.c., fermo
restando che le scelte del curatore vanno inserite nel
programma di liquidazione (entro 60 gg. dalla redazione
dell’inventario) che deve essere approvato dal comitato dei
creditori.
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30).
Il curatore (3)


Il curatore ha diritto ad un compenso liquidato con
decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su
relazione del giudice delegato, secondo le norme
stabilite con decreto del Ministro della giustizia (art.
39, 1° co., lf).
Il curatore risponde dell’inosservanza degli obblighi
posti specificatamente a suo carico dalla legge e dal
piano di liquidazione approvato, nonché della gestione
della procedura con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico (art. 38, 1° co.).
Attestatore nelle soluzioni
concordatarie
 Attesta
la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano ex art. 161 L.F.
 Attestare la veridicità dei dati aziendali e
l’attuabilità dell’accordo con particolare
riferimento alla sua idoneità ad
assicurare l’integrale pagamento dei
creditori estranei ex art. 182-bis L.F.
 Attestare la veridicità dei dati aziendali e
la fattibilità del piano ex art. 67 L.F.
Requisiti attestatore
art. 28, lett. a) e b) L.F. (requisiti nomina curatore).
 art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza
sindaci).
 Non deve:

• essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato all’
interdizione dai pubblici uffici,
• essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori o del debitore ,
• aver prestato la propria attività professionale a favore
dell’imprenditore,
• essere stato coinvolto nella gestione dell’impresa durante i
cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.
Relazione di attestazione
 Prognosi
ex ante sulla idoneità del piano
a risanare l’impresa
Problemi:
• indicazioni cautelative
• orizzonte prospettico della valutazione
• possibilità di sottoporre a condizioni
sospensive iniziali
Attestazione di Veridicità dei dati
• Processo audit finalizzato alla verifica dei dati
su cui si basa il piano
• Analisi della situazione contabile aggiornata
• Verifica del valore di beni materiali,
immateriali e avviamento
• Verifica della reale esposizione creditoria e
debitoria
Attestazione di fattibilità del piano
Giudizio prognostico in ordine alla idoneità del piano al
raggiungimento dei risultati esposti dal debitore
L'attestazione sulla fattibilità del piano non costituisca una garanzia
in ordine alla buona riuscita del medesimo ma solo una autorevole
valutazione volta a guidare l'autonomo giudizio dei creditori
Procedure:
• diagnosi dello stato di crisi e dello scenario di riferimento
• valutazione della situazione aziendale nelle sue componenti
economiche, finanziarie e patrimoniali
• valutazione del piano, con esplicitazione della realizzabilità degli
interventi correttivi programmati
• valutazione del piano in caso di cessione di beni con esplicitazione
del valore assegnato agli assets in ragione dell'andamento del
mercato e del settore
La relazione estimativa ex art. 160
• relazione giurata di stima
• misura minima della percentuale di
soddisfazione dei creditori privilegiati offerta
dal concordato
• “valori di mercato” “in caso di liquidazione”,
non secondo criteri di funzionamento, ma
secondo criteri di realizzo
La relazione nel concordato in continuità
aziendale ex art. 186-bis
Il professionista “deve attestare che la prosecuzione
dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”
valore dell'azienda risanata > valore dell'azienda liquidata
conformità del piano e ragionevole capacità di adempimento:
• dei contratti pubblici in corso
• dei nuovi contratti pubblici
Le relazioni ex 182-quinquies
Due ulteriori fattispecie di attestazione:
• le imprese che presentino domanda di concordato o proposte di
accordo di ristrutturazione, riguarda l’attestazione che i
finanziamenti per i quali l’impresa chiede l’autorizzazione a
contrarre "sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori“
• le imprese che presentino domanda di concordato con continuità, e
riguarda l’attestazione che, con riferimento ai pagamenti di crediti
anteriori per prestazioni di beni o servizi, le "prestazioni sono
essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad
assicurare la migliore soddisfazione dei creditori"
La relazione del professionista nell'accordo
di ristrutturazione dei debiti
• verificare che esso sia idoneo ad assicurare l'integrale pagamento
dei creditori estranei all'accordo entro centoventi giorni:
 dall'omologazione dello stesso per i crediti già scaduti
a tale data;
 dalla scadenza del credito se questa avviene dopo
l'omologa delle procedura.
• deve verificare il quorum dei creditori aderenti
• dall'attestazione dovrà emergere una doppia garanzia a favore:
 dei creditori consenzienti
 dei creditori dissenzienti ai quali dovrà essere garantito il
pagamento integrale del loro credito
Il comma 6 dell'art. 182-bis
Prevede una dichiarazione del professionista
avente i consueti requisiti circa la “idoneità
della proposta, se accettata, ad assicurare
l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a
trattare”
Le responsabilità del professionista
attestatore
Responsabilità civile
• contrattuale: debitore
• extracontrattuale - contrattuale (contatto sociale): creditori
Responsabilità penale
• Art. 236-bis “Falso in attestazioni e relazioni”
 omissione di fatti rilevanti
 esposizione di informazioni false
 Aggravanti: ingiusto profitto, danno per i creditori
Conclusioni
• intenzioni del legislatore ≠ contesto reale
• professionista nominato dal debitore: reale
indipendenza?
• contenuto relazione: assenza di linee guida
• Reato di falso in attestazione e relazioni: norma poco
dettagliata
Commissario giudiziale





Nel concordato preventivo, nel quale le valutazioni di merito sono
rimesse ai creditori, il commissario giudiziale ha il compito di informare i
creditori sia al fine di esprimere il voto, sia per valutare l’opportunità di
opporsi all’omologazione.
Egli dovrà predisporre una relazione da depositare prima dell’adunanza
dei creditori contenente queste informazioni acquisite nell’attività di
vigilanza sulla gestione, la redazione dell’inventario, la verifica
dell’elenco dei creditori, ecc.
Fino all’adunanza i creditori non dispongono di mezzi per interloquire od
intervenire nella procedura.
Il C.G. ha la funzione di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria
quando si rilevi il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti o di
malagestio. L’intervento del Tribunale conduce all’interruzione della
procedura, cui presumibilmente conseguirà la dichiarazione di
fallimento, su istanza di un creditore o del P.M.
Il Tribunale può inoltre disporre la cessazione della procedura, quando
risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissione.
Adunanza dei creditori



Art. 175, 1° co., l.f.: nell’adunanza dei creditori il
commissario giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore. La proposta ed il
piano possono essere modificati fino all’apertura delle
operazioni di voto.
Legittimati al voto sono i creditori chirografari
antecedenti alla presentazione del ricorso, tra i quali
saranno compresi anche i privilegiati per la parte di
credito che non si prevede di pagare in prelazione.
Il voto va espresso personalmente o per delega
nell’adunanza o nei venti giorni successivi (art.178
l.f.).
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