LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
Rinvio a leggi speciali
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25
TITOLO II - DEL FALLIMENTO
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
5 Stato d'insolvenza
6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
7 Iniziativa del pubblico ministero
8 Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile
9 Competenza
9-bis Disposizioni in materia di incompetenza
9-ter Conflitto positivo di competenza
10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa
11 Fallimento dell’imprenditore defunto
12 Morte del fallito
13 Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti
14 Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento
15 Istruttoria prefallimentare
16 Sentenza dichiarativa di fallimento
17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
18 Appello
19 Sospensione della liquidazione dell’attivo
20 Morte del fallito durante il giudizio di opposizione
21 Revoca della dichiarazione di fallimento
22 Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento
Capo II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO
Sezione I - Del tribunale fallimentare
Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare
Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare
p. 26
p. 27
Sezione II - Del giudice delegato
Art. 25 Poteri del giudice delegato
Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
p. 27
p. 29
Sezione III - Del curatore
Art. 27 Nomina del curatore
p. 31
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
28 Requisiti per la nomina a curatore
29 Accettazione del curatore
30 Qualità di pubblico ufficiale
31 Gestione della procedura
32 Esercizio delle attribuzioni del curatore
33 Relazione al Giudice
34 Deposito delle somme riscosse
35 Integrazione dei poteri del curatore
36 Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
36-bis Termini processuali
37 Revoca del curatore
37-bis Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato creditori
38 Responsabilità del curatore
39 Compenso del curatore
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Sezione IV – Del comitato dei creditori
Art. 40 Nomina del comitato
Art. 41 Funzioni del comitato
p. 43
p. 44
Capo III - DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
Sezione I – Degli effetti del fallimento per il fallito
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Beni del fallito
Rapporti processuali
Arri compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Beni non compresi nel falimento
Alimenti al fallito e alla famiglia
orispondenza diretta al fallito
Obblighi del fallito
Pubblico registro dei falliti
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Sezione II – Degli effetti del fallimento per i creditori
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Concorso dei creditori
reditori muniti di pegno o privilegio su mobili
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
Effetti del fallimento su debiti pecuniari
Compensazione in sede di fallimento
Cediti infruttiferi
Obbligazioni e titoli di debito
rediti non pecuniari
Rendita perpetua e rendita vitalizia
Creditorie di più coobbligati solidali
reditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatti
oobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
Sezione III –Deglie ffetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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67
atti a titolo gratuito
Pagamenti
Azione revocatoria ordinaria
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
– bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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69
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Pagamento di cambiale scaduta
Atti compiuti tra i coniugi
– bis Decadenza dell’azione
Effetti della revocazione
Effetti della revocazione
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Sezione IV – Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Rapporti pendenti
– bis Fallimento del venditore e contratti relativiad immobili da costruire
– ter Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
– quater Locazione finanziaria
Vendita a termine o a rate
Contratto di somministrazione
Restituzione di cose non pagate
Contratto di borsa a termine
associazione in partecipazione
Conto corrente, mandato, commisione
Possesso del fallito a titolo precario
ontratto di locazione di immobili
– bis Contratto di affitto d’azineda
Contratto di appalto
Contratto di assicurazione
Contratto di edizione
bis Clausola arbitrale
Capo IV – Della custodia e della amministrazione delle attività familiari
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Dei sigilli
Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Inventario
– bis Inventario su altri beni
Presa in consegna die beni del fallito da parte del curtore
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio
Fascicolo della procedura
Anticipazione delle spese dell’erario
Capo V – Dell’accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati
93 Domanda di ammisione al passivo
94 Effetti della domanda
95 Progetto di stato passivo e udienza di discussione
96 Formazione ed esecutività dello stato passivo
97 Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo
98 Impognazioni
99 Procedimento
100 Impignazione dei crediti ammessi
101 Domande tardive di crediti
102 Previsione di insufficiente realizzo
103 procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
Capo VI – Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo
Sezione I - Disposizioni generali
Art.
Art.
Art.
Art.
104
104
104
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Esercizzio provvisorio dell’impresa del fallito
– bis affitto dell’azienda o di rami dell’azienda
– ter Programma di liquidazione
Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco
p. 96
p. 98
p.101
p.103
Sezione II – della vendita di cose mobili
Art. 106 Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
p.106
Sezione III – Della vendita dei beni immobili
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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108
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Modalità delle vendite
Poteri del giudice delegato
– bis Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili
– ter modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali; sui marchi
Procedimento di distribuzione della somma ricavata
p.106
p.108
p.110
p.110
p.111
Capo VII- Della ripartizione dell’attivo
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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113
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Procedimento di ripartizione
Ordine di distribuzione delle somme
– bis Disciplina dei crediti prededucibili
– ter Conti speciali
– quater Crediti assistiti da prelazione
Partecipazione dei creditori ammesi tardivamente
Ripartizioni parziali
– bis Scioglimento delle ammisioni con riserva
Restituzione delle somme riscosse
Pagamento ai creditori
Rendiconto del curatore
Ripartizione finale
p.111
p.114
p.115
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p.116
p.117
p.117
p.118
p.119
p.120
p.120
p.121
Capo VIII – Della cessazione della procedura fallimentare
Sezione I – Della chiusura del fallimento
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Casi di Chiusura
Decreto di chiusura
Effetti della chiusura
Casi di riapertura del fallimento
Concorso dei vecchi e nuovi creditori
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
p.123
p.124
p.125
p.126
p.127
p.127
Sezione II – Del concordato
Art.
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Art.
Art.
Art.
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Proposta di concordato
Esame della proposta e comunicazione ai creditori
Concordato nel caso di numerosi creditori
Voto nel concordato
Approvazione del concordato
Giudizio di omologazione
Efficacia del decreto
reclami
Intervento del pubblico ministero
Spese per omologazione
Rendiconto del curatore
Effetti del concordato
p.128
p.131
p.133
p.133
p.134
p.136
p.138
p.138
p.140
p.140
p.140
p.140
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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141
Esecuzione del concordato
Risoluzione del concordato
Annullamento del concodato
Provvediment conseguenti alla riapertura
Gli effetti della riapertura
Nuova proposta di concordato
p.141
p.141
p.142
p.143
p.143
p.144
Capo IX – Della esdebitazione
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Esdebitazione
Procedimento di esdebitazione
Esdebitazione per i creditori concorsuali non concorrenti
Condanne penali che ostano alla riabilitazione
Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata
Società con soci a responsabilità illimitata
Fallimento della società e dei soci
Fallimento dei soci
Versamenti dei soci a responsabilità limitata
Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
Proposta di concordato
Effetti del concordato della società
Concordato particolare del socio
p.145
p.148
p.150
p.151
p.151
p.152
p.153
p.154
p.154
p.155
p.155
p.156
p.156
Capo XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
155
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158
159
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Patrimonio destinato incapiente, violazione delle regole di separatezza
Accertamento del passivo
Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili
Concordato
p.157
p.158
p.158
p.159
p.159
TITOLO III DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Capo I – dell’ammisione alla procedura di concordato preventivo
Art. 160 Condizioni per l’ammisione alla procedura
Art 161 Domanda di concordato
Art. 162 Inammisibilità della domanda
Art. 163 Ammisione alla procedura
Art. 164 Decreti del giudice delegato
Art. 165 Commisario giudiziale
Art. 166 Pubblicità del decreto
p.160
p.162
p.164
p.165
p.166
p.166
p.167
Capo II – Degli effetti dell’ammisione al concordato preventivo
Art. 167 Amministrazione dei beni durante la procedura
Art. 168 Effetti della presentazione del ricoso
Art. 169 Norme applicabili
p.167
p.168
p.169
Capo III – Dei provvedimenti immediati
Art.
Art.
Art.
Art.
170
171
172
173
Scritture contabili
Convocazione dei creditori
Operazioni e relazione del commissario
Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
Capo IV – Della deliberazione del concordato preventivo
p.169
p.170
p.170
p.171
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
174
175
176
177
178
Adunanza dei creditori
discussione della proposta di concordato
Ammisione provvisoria dei crediti contestati
maggioranza per l’approvazione del concordato
Adesione alla proposta di concordato
p.172
p.172
p.173
p.173
p.174
Capo V – Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
179
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182
182
183
184
Mancata approvazione del concordato
Approvazione del concordato e giudizio di omologazione
Chiusura della procedura
Provvedimenti in caso di cessione di beni
– bis Accordi di ristrutturazione dei beni
– ter Transazione fiscale
Appello contro la sentenza di omologazione
Effetti del concordato per i creditori
p.175
p.176
p.179
p.179
p.180
p.185
p.188
p.189
Capo VI – Dell’esecuzione, della ristrutturazione e dell’annullamento del concordato
Art. 185 esecuzione del concordato
Art. 186 Risoluzione e annullamento del concordato
p.189
p.190
TITOLO IV DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
187
188
189
190
191
192
193
Domanda di ammisione alla procedura
Ammisione alla procedura
Adunanza dei creditori
Provvedimento del giudice delegato
Poteri di gestione del commissario giudiziale
Relazione dell’aministrazione e revoca dell’amministrazione controllata
Fine dell’amministrazione controllata
p.191
p.191
p.191
p.191
p.192
p.192
p.192
TITOLO V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
194
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215
Norme applicabili
Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Provvedimento di liquidazione
Organi della liquidazione amministrativa
Responsabilità del commissario liquidatore
Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giudici preesistenti
Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Commisario liquidatore
Relazione del commissario
Poteri del commissario
Comuunicazioni ai creditori e ai terzi
Domande dei creditori e dei terzi
Formazione dello stato passivo
Liquidazione dell’attivo
società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci
Ripartizione dell’attivo
Chiusura della liquidazione
Concordato
Risoluzione e annullamento del concordato
p.193
p.193
p.195
p.195
p.195
p.196
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p.198
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p.199
p.200
p.201
p.201
p.202
p.202
p.203
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
TITOLO I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Art. 1
Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo (1) (2)
Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo (1)
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i
piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli
imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in
forma
individuale
o
collettiva
che,
anche
alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per
un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti,
ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un
ammontare complessivo annuo superiore a euro
duecentomila.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al
primo comma, i quali dimostrino il possesso
congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo
annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti
non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con
decreto del Ministro della giustizia, sulla base della
media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.
Appunti e note operative
Il nuovo articolo non si riferisce più espressamente
al piccolo imprenditore, ma afferma che tutti gli
imprenditori commerciali sono assoggettabili al
fallimento ed al concordato preventivo.
Le esenzioni peraltro, facendo riferimento a
requisiti dimensionali, non fanno che ribadire una
esenzione riguardante imprenditori che non
allarmano il “mercato” per la modestia della loro
dimensione aziendale e/o per la dimensione del loro
indebitamento.
E’ richiesta infatti la ricorrenza di tutti e tre i nuovi
requisiti dimensionali per essere esenti da
fallimento.
Il Legislatore ha recepito per i parametri sub a) e
b) le indicazioni già fornite da questo Tribunale, che
vanno qui ribadite, con la precisazione che per
quanto riguarda l’ammontare dei ricavi lordi basta
anche un solo superamento annuo nel triennio di
riferimento (cioè nei tre esercizi precedenti alla
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
_____________________________
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con
decreto del Ministro della giustizia, sulla base della
media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha
soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione
controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La norma si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
presentazione della domanda di fallimento) per
escludere l’esenzione.
Sostituita la nozione di attivo patrimoniale al
requisito degli investimenti.
Il
nuovo
parametro
sub
c)
fa
riferimento
all’ammontare dei debiti in essere sia scaduti che
non scaduti ( a differenza di quanto previsto per la
causa ostativa di cui all’art. 15 c. 9 L.F.).
L’onere della prova del mancato superamento dei
limiti dimensionali è posto a carico del debitore –
fallendo (ne è dato avvertimento nel decreto di
fissazione dell’udienza di comparizione), ma detto
onere probatorio è temperato in pratica dai poteri
istruttori ex officio che permangono in capo al
Tribunale.
E’ prevedibile peraltro che la nuova disciplina
dell’onere della prova comporterà un aumento del
numero dei fallimenti ( unitamente alla previsione
di ben tre requisiti dimensionali concorrenti) ed un
aumento dei reclami avanti la Corte d’appello.
Da un lato il fallimento può essere dichiarato su
istanza del debitore e dunque perde significato
parlare di riparto dell’onere della prova e dall’altro
l’imprenditore può teoricamente avere interesse a
fallire per beneficiare dell’esdebitazione o, per
proporre un concordato.
I requisiti dimensionali costituiscono un limite non
soltanto per l’accesso al fallimento, ma anche al
concordato preventivo.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 2
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
La legge determina le imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali
la liquidazione coatta amministrativa può essere
disposta e l'autorità competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo
che la legge diversamente disponga.
Nel caso in cui la legge ammette la procedura di
liquidazione coatta amministrativa e quella di
fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
Art. 3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo [...]. (1)
Se la legge non dispone diversamente, le imprese
soggette a liquidazione coatta amministrativa possono
essere ammesse alla procedura di concordato
preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse
dal fallimento le norme del settimo comma dell’art.
195.
(abrogato il secondo comma) (3)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
_____________________________
(1)(2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha
soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione
controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
(3) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 4
Rinvio a leggi speciali (1)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
TITOLO II
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
DEL FALLIMENTO
Capo I - DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Art. 5
Stato d'insolvenza
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è
dichiarato fallito.
Lo
stato
d'insolvenza
si
manifesta
con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 6
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1).
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di
uno o più creditori o su richiesta del pubblico
ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può
indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente
legge.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
2006.
Art. 7
Iniziativa del pubblico ministero (1)
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al
primo comma dell’articolo 6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un
procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla
chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento,
dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta
dell’attivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso
di un procedimento civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 8
Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile
In ipotesi di desistenza dall’istanza di fallimento, il
Tribunale fallimentare è facoltizzato a segnalare al PM
la situazione di insolvenza documentata dalla istanza
desistita; vi sarà solo un problema di eventuale
incompatibilità per i giudici del collegio segnalante nel
dichiarare l’eventuale successivo fallimento.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 6 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 9
Competenza
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo
dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno
antecedente
all’esercizio
dell’iniziativa
per
la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale
dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella
Repubblica italiana anche se è stata pronunciata
dichiarazione di fallimento all’estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell’Unione europea.
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero
non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana,
se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui
all’articolo 7. (1)
_____________________________
(1) Articolo così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 9-bis
Disposizioni in materia di incompetenza (1)
La sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa
in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale
dispone con decreto l’immediata trasmissione degli
atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il
tribunale che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti
giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede
d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi
dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone
la
prosecuzione
della
procedura
fallimentare,
provvedendo alla nomina del giudice delegato e del
curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del
giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni
diverse dalla competenza, è riassunto, a norma
dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi
alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi
al tribunale dichiarato incompetente, il giudice
assegna alle parti un termine per la riassunzione della
causa davanti al giudice competente ai sensi
dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina
Art. 9-bis
Disposizioni in materia di incompetenza (1)
Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è
trasmesso
in
copia
al
tribunale
dichiarato
incompetente,
il
quale
dispone
con
decreto
l’immediata
trasmissione
degli
atti
a
quello
competente. Allo stesso modo provvede il tribunale
che dichiara la propria incompetenza. (1)
Il tribunale dichiarato competente, entro venti
giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede
d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi
dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone
la
prosecuzione
della
procedura
fallimentare,
provvedendo alla nomina del giudice delegato e del
curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del
giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni
diverse dalla competenza, è riassunto, a norma
dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi
alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi
al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna
alle parti un termine per la riassunzione della causa
davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50
del codice di procedura civile e ordina la cancellazione
della causa dal ruolo.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007,. La norma è entrata in vigore il 1
gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua
entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di
La correzione terminologica del provvedimento di
rigetto si spiega con la circostanza che il rigetto
dell’istanza di fallimento per incompetenza avviene
per decreto.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
la cancellazione della causa dal ruolo.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 9-ter
Conflitto positivo di competenza
Quando il fallimento è stato dichiarato da più
tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale
competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente,
se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza
ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è
pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in
quanto compatibile.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 10
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa
Art. 10
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa
Ristretta ai soli creditori ed al Pubblico Ministero la
possibilità di provare
che la cessazione effettiva
dell’attività (rilevante per il decorso del termine
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Gli imprenditori individuali e collettivi possono
essere dichiarati falliti entro un anno dalla
cancellazione
dal
registro
delle
imprese,
se
l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla
medesima o entro l’anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la
facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva
cessazione dell’attività da cui decorre il termine del
primo comma.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 11
Fallimento dell’imprenditore defunto
L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito
quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo
precedente.
L’erede può chiedere il fallimento del defunto,
purché l’eredità non sia già confusa con il suo
patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto
non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli
articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Gli imprenditori individuali e collettivi possono
essere dichiarati falliti entro un anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza
si è manifestata anteriormente alla medesima o entro
l’anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la
facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell’effettiva cessazione
dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.
(1)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1
gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua
entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
annuale
per la dichiarazione di fallimento) non
coincide con la cancellazione.
Tale possibilità non viene accordata all’imprenditore.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto
gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile.
________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 12
Morte del fallito
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di
fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli
eredi, anche se hanno accettato con beneficio
d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in
confronto di quello che è designato come
rappresentante. In mancanza di accordo nella
designazione del rappresentante entro quindici giorni
dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal
giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura
prosegue in confronto del curatore dell'eredità
giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei
confronti dell'amministratore nominato a norma
dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13
Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti (1)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 11 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 14
Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio
fallimento (1)
L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve
depositare presso la cancelleria del tribunale le
scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i
tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza
dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata.
Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei
creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti,
l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi
Art. 14
Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio
fallimento (1)
L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve
depositare presso la cancelleria del tribunale le
scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre
esercizi
precedenti
ovvero
l’intera
esistenza
dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata.
Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei
creditori
e
l’indicazione
dei
rispettivi
crediti,
l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi
tre esercizi (1), l’elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso
e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui
sorge il diritto.
In conformità a quanto previsto dall’art.1 e dall’art.15
il riferimento non è più agli ultimi tre anni ma agli
ultimi tre esercizi (con irrilevanza del periodo di
tempo in corso al momento della presentazione
dell’istanza).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge
il diritto.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 15
Istruttoria prefallimentare (1)
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con le modalità dei procedimenti in camera di
consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce
al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura
di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e
quella dell’udienza deve intercorrere un termine non
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 15
Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1)
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con le modalità dei procedimenti in camera di
consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del ricorso e
quella dell’udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni [...].
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento
è volto all’accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
[...] che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria aggiornata; può richiedere
eventuali informazioni urgenti.
Il
decreto
correttivo
è
intervenuto
anche
sulla
disciplina dell’istruttoria prefallimentare, che resta
comunque
procedimento che si svolge avanti al
tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito
camerale.
È prevista per il Tribunale la possibilità di richiedere i
bilanci degli ultimi tre esercizi al debitore.
E’ altresì prevista la possibilità per il Presidente del
Tribunale, in caso di abbreviazione dei termini a
comparire, che la comunicazione dell’istanza e del
decreto di fissazione dell’udienza avvengano in
maniera libera, ma sermpre idonea a garantire la
conoscibilità del ricorso e del decreto.
La soglia di fallibilità collegata all’ammontare del
passivo è elevata ad €30.000,00=, ma detta soglia va
coordinata con il requisito di fallibilità previsto dalla
lett.c) dell’art.1 L.F..
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
inferiore a quindici giorni liberi.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento
è volto all’accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la
presentazione di memorie ed il deposito di documenti
e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone,
con gli accertamenti necessari, che l’imprenditore
depositi una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono
essere abbreviati dal presidente del tribunale, con
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di
urgenza.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
I termini di cui al terzo e quarto comma possono
essere abbreviati dal presidente del tribunale, con
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di
urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può
disporre che il ricorso e il decreto di fissazione
dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con
ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non
indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice relatore
l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede [...] all’ammissione ed all’espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del
procedimento e vengono confermati o revocati dalla
sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con
il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli
atti
dell’istruttoria
prefallimentare
è
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale
importo è periodicamente aggiornato con le modalità
di cui al terzo comma dell’articolo 1.
_____________________________
Il tribunale può delegare al giudice relatore
l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede, senza indugio e nel rispetto del
contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del
procedimento e vengono confermati o revocati dalla
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
Il Tribunale può richiedere informazioni urgenti e
disporre mezzi di prova (inclusa CTU) anche d’ufficio.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati
con il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli
atti
dell’istruttoria
prefallimentare
è
complessivamente inferiore a euro venticinquemila.
Tale importo è periodicamente aggiornato con le
modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 13 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 16
Sentenza dichiarativa di fallimento
La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata
in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è
stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14; (1)
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora
dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato
Art. 16
Sentenza dichiarativa di fallimento (1)
Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la
quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato
ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza
in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro
il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal
deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in
caso di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza
di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria
delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma,
del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei
terzi si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese ai sensi
Tolta la precisazione della pronuncia in camera di
consiglio della sentenza.
Il termine di non oltre 120 giorni, stabilito con la
sentenza dichiarativa di fallimento, entro il quale
deve svolgersi l’adunanza dei creditori viene elevato a
180 giorni nel caso di particolare complessità della
procedura.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza; (2)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
dell’articolo 17, secondo comma.
_____________________________
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano
diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine
perentorio
di
trenta
giorni
prima
dell’adunanza di cui al numero precedente per la
presentazione in cancelleria delle domande di
insinuazione. (3)
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma,
del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi
dei terzi si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma. (4)
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(abrogato il quarto comma) (5)
_____________________________
(1) (2) (3) nn. 3) 4) 5) sostituiti dall’art. 14 del D.
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91
del 16 gennaio 2006.
(4) comma sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(5) comma abrogato dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 17
Art. 17
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento (1)
Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento (1)
Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,
la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su
richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del
codice di procedura civile al debitore, eventualmente
presso il domicilio eletto nel corso del procedimento
previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto,
ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile,
al curatore ed al richiedente il fallimento. L’estratto
deve contenere il nome del debitore, il nome del
curatore, il dispositivo e la data del deposito della
sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del
registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la
procedura è stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 15 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,
la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su
richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del
codice di procedura civile al pubblico ministero, al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed è
comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del
codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente
il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del
debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data
del deposito della sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del
registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la
procedura è stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.
_____________________________
(1) Articolo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
E’ previsto l’obbligo della notifica della sentenza di
fallimento anche al PM ( attesa la soppressione
dell'’scrizione del fallimento nel casellario giudiziale).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 18
Appello (1)
Contro la sentenza che dichiara il fallimento può
essere proposto appello dal debitore e da qualunque
interessato con ricorso da depositarsi entro trenta
giorni presso la corte d’appello.
L’appello non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19,
primo comma.
Il termine per l’appello decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell’articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi
al ricorrente, l’udienza di comparizione entro
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso,
assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci
giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e
del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine
alle parti resistenti non superiore a cinque giorni
prima dell’udienza per il deposito di memorie.
All’udienza il collegio, sentite le parti presenti in
contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i
mezzi di prova necessari ai fini della decisione,
provvede con sentenza, emessa ai sensi dell’articolo
281-sexies del codice di procedura civile. In caso di
particolare complessità, la corte può riservarsi di
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 18
Reclamo (1)
Contro la sentenza che dichiara il fallimento può
essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque
interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d’appello nel termine perentorio di trenta
giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d’appello competente;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su
cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19,
primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data
della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del
medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno
dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio
nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l’esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti con le modalità per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i
L’impugnazione contro la sentenza è proposta non più
con l’appello, ma con il reclamo in coerenza col
carattere
camerale
del
procedimento
di
impugnazione, che va proposta con ricorso che deve
contenere
l’indicazione
della
corte
d’appello
competente; le generalità dell'impugnante e l'elezione
del domicilio nel comune in cui ha sede la corte
d’appello; l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative
conclusioni; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Chi resiste deve costituirsi con memoria contenente
l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
Modificati i termini, è scomparsa la possibilità che il
giudice dell’impugnazione decida con sentenza
pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies. Non
risultano previste preclusioni con riferimento alle
conclusioni
assunte
nel
corso
dell’istruttoria
prefallimentare né con riguardo agli atti introduttivi
del gravame o di costituzione. La previsione del
reclamo assicura l’effetto pienamente devolutivo
dell’impugnazione.
Viene introdottoil termine di gg. 30 tra la notifica e
l’udienza di discussione.
Il termine di costituzione dei resistenti è elevato a 10
gg. Prima dell’udienza.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata a
cura dellalla cancelleria a curatore, creditore istante
ed al debitore dse non reclamante.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
depositare la motivazione entro quindici giorni.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata al
curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al
debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata,
comunicata ed iscritta a norma dell’articolo 17.
La sentenza che rigetta l’appello è notificata al
ricorrente.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al
curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del
giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Proposto l’appello, il collegio, su richiesta di parte,
ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi
motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.
ricorso
_____________________________
Sospensione della liquidazione dell’attivo
Sospensione della liquidazione dell’attivo (1)
proposto
In caso di revoca del fallimento è reclamabile il
decreto che liquida le spese di procedura e il
compenso del curatore.
Art. 19
Art. 19
è
Per il ricorso per Cassazione si prevede il più breve
termine di gg. 30 dalla notificazione
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
Se
mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a
cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e
deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al
reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di
trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore
sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice
delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo
26.
Appunti e note operative
per
cassazione
i
Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta
di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono
gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (1)
(abrogato il secondo comma) (2)
L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
È precisato ora che la sospensione della liquidazione è
pronunciata dalla Corte d’appello una volta proposto il
reclamo. Di conseguenza è stato abrogato il 2°
comma.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca
sono chiesti alla Corte di appello.
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia
del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti
ed al curatore.
L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione
delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio.
Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle
altre parti ed al curatore.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007.
(2) Comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007.
Le modifiche (1) e (2) hanno effetto dal 1 gennaio 2008
e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 20
Morte del fallito durante il giudizio di opposizione
Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione,
il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate
nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e
seguenti del Codice di procedura civile.
Art. 20
Morte del fallito durante il giudizio di opposizione
(1)
(articolo abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modfifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 21
Revoca della dichiarazione di fallimento (1)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 22
Gravami contro il provvedimento che respinge
l’istanza di fallimento (1)
Il tribunale, che respinge il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, provvede con decreto
Art. 22
Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza
di fallimento
Il tribunale, che respinge il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, provvede con decreto
motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro trenta giorni (1) dalla comunicazione, il
creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente
possono proporre reclamo contro il decreto alla corte
d’appello (2) che, sentite le parti, provvede in camera
È stato raddoppiato a trenta gg. il termine per
proporre il reclamo.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può
chiedere in separato giudizio la condanna del creditore
istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento
del danno per responsabilità aggravata ai sensi
dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Il decreto della corte d’appello (3) è comunicato a
cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all’articolo 15.
Se la corte d’appello (4) accoglie il reclamo del
creditore ricorrente o del pubblico ministero
richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la
dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su
segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno
alcuno dei presupposti necessari.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il
creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente
possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte
d’appello che, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio con decreto motivato. Il debitore non può
chiedere in separato giudizio la condanna del creditore
istante alla rifusione delle spese ovvero al
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai
sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura
del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all’articolo 15.
Appunti e note operative
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano
con riferimento al decreto della corte d’appello (5).
_____________________________
Se la Corte d’appello accoglie il reclamo del
creditore ricorrente o del pubblico ministero
richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la
dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su
segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno
alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano
con riferimento al decreto della Corte d’appello.
(1-5) Modifiche apportate dall’art. 2 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008 che si
applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 19 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Capo II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO
L’articolo è rimasto immutato. La norma nella
mancanza di una previsione esplicita del potere del
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Sezione I - Del tribunale fallimentare
Appunti e note operative
Tribunale di surrogare un altro Giudice al Giudice
Delegato, viene comunque interpretata nel senso che
il potere generale di revoca o di sostituzione di tutti
gli organi della procedura, possa comprendere anche
quello riguardante il Giudice Delegato. Si ritiene che il
nuovo articolo intende comprendere nel potere di
revoca e di sostituzione del Tribunale, tutti i poteri
previsti dalle altre norme esaminate.
Art. 23
Poteri del tribunale fallimentare (1)
Il secondo comma chiarisce che il controllo del
Tribunale si esercita a mezzo di “decreti”, che sono
comunque soggetti a reclamo alla Corte d’Appello con
ciò intendendosi che il decreto è revocabile ad opera
dello stesso Tribunale sempre secondo rito camerale.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
investito dell’intera procedura fallimentare; provvede
alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per
giustificati motivi, degli organi della procedura,
quando non è prevista la competenza del giudice
delegato; può in ogni tempo sentire in camera di
consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei
creditori; decide le controversie relative alla
procedura stessa che non sono di competenza del
giudice delegato, nonché i reclami contro i
provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie
previste da questo articolo sono pronunciate con
decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 20 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 24
Art. 24
Competenza del tribunale fallimentare
Competenza del tribunale fallimentare
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
competente a conoscere di tutte le azioni che ne
Il
decreto
correttivo
è
ampiamente
intervenuto
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle
controversie di cui al primo comma si applicano le
norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice
di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo
comma, del codice di procedura civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 21 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Sezione II - Del giudice delegato
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
derivano, qualunque ne sia il valore.
(abrogato il secondo comma) (1)
_____________________________
(1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 25
Poteri del giudice delegato (1)
Poteri del giudice delegato
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale
è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i
provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su
abrogando il secondo comma dell’art. 24 facendo così
venir meno la previsione del giudizio camerale nelle
cause fallimentari ed in particolare nelle revocatorie
Resta ferma la competenza del Tribunale fallimentare
sulle controversie che traggono origine dal fallimento,
come le azioni revocatorie fallimentari ed ogni altra
azione intesa a garantire la par condicio creditorum,
come la revocatoria ordinaria, la simulazione, la
compensazione, il diritto reale di garanzia. È
competente inoltre sulle cause derivanti dai rapporti
pendenti ex art. 72 per cui è stato esercitato il diritto
di scioglimento. In definitiva si parla di vis attractiva
del Tribunale su tutte le cause che sarebbero invece
devolute ad altri giudici.
Sezione II - Del giudice delegato
Art. 25
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e
di controllo sulla regolarità della procedura e:
Appunti e note operative
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e
di controllo sulla regolarità della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale
è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i
provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori
La norma non è stata modificata se non
nell’estensione della previsione al n. 6 ampliata ora ai
difensori (non solo avvocati) presumibilmente in
relazione ai difensori nei giudizi avanti le commissioni
tributarie che possono non essere avvocati.
È stato recepito l’orientamento giurisprudenziale
prevalente. Va rilevato che i decreti di acquisizione
non potranno venire emessi qualora ledano diritti di
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l’acquisizione;
nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito
svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle
persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell’interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui
reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio
come
attore
o
come
convenuto.
L’autorizzazione deve essere sempre data per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per
ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i
compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico
conferito ai difensori (1) nominati dal medesimo
curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei
diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del
capo V.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che
abbia autorizzato, né può far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono
pronunciati con decreto motivato.
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori
nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito
svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle
persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell’interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui
reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio
come
attore
o
come
convenuto.
L’autorizzazione deve essere sempre data per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per
ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i
compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico
conferito agli avvocati nominati dal medesimo
curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei
diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del
capo V.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che
abbia autorizzato, né può far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I
provvedimenti
del
giudice
delegato
sono
_____________________________
(1) Modifica apportata dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008 che si applica ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data della sua entrata in vigore, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
terzi, anche solo rivendicati.
La liquidazione dei compensi avviene su proposta del
curatore, mentre la revoca dell’incarico prevista al
punto 4) può essere disposta dal Giudice Delegato
autonomamente.
La previsione di cui al punto 5) va collegata al
disposto dell’art. 36.
Con riferimento alla nomina degli arbitri si richiama
l’attenzione all’articolo 83 bis.
I giudizi relativi alle azioni revocatorie verranno
trattati dal Collegio.
Il Curatore non può revocare autonomamente i
professionisti da lui incaricati, dovendo ottenere
l’autorizzazione dal Giudice Delegato.
Con la riforma al Giudice Delegato è stata attribuita
l’attività di vigilanza e di controllo sulla procedura,
non più quella di direzione. Sono state indicate inoltre
le ipotesi nelle quali il Giudice Delegato può sostituirsi
al Comitato dei Creditori nei casi di inerzia. Riferisce
al Tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un
provvedimento del Collegio. Emette i provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio ad
esclusione di quelli che incidono sui diritti di terzi che
rivendichino un loro diritto incompatibile con
l’acquisizione. Spetta allo stesso decidere sui reclami
di cui all’art. 36 ed inoltre nomina arbitri in presenza
di clausola di cui all’art. 83 bis.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
pronunciati con decreto motivato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale (1)
Salvo che non sia diversamente disposto, contro i
decreti del giudice delegato e del tribunale, può
essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di
appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal
comitato dei creditori e da chiunque vi abbia
interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di
dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il
provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie
disposte dal giudice delegato. La comunicazione
integrale del provvedimento fatta dal curatore
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale (1)
Salvo che [...] sia diversamente disposto, contro i
decreti del giudice delegato e del tribunale, può
essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di
appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal
comitato dei creditori e da chiunque vi abbia
interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di
dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il
provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie
disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se
quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La
comunicazione integrale del provvedimento fatta dal
curatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
comma, il reclamo non può più proporsi decorso il
termine perentorio di novanta giorni dal deposito del
Il correttivo modifica il procedimento di reclamo
contro i decreti del G.D. e del Tribunale, secondo lo
schema uniforme del rito camerale, precisando che il
reclamo non è più proponibile decorso il termine
perentorio di gg. 90 dal deposito del provvedimento
in cancelleria
Quando si ravvisi l’opportunità di consolidare gli
effetti prima del decorso dei 90 giorni (dal deposito
del provvedimento in cancelleria) è opportuno
provvedere
all’adempimento
delle
formalità
pubblicitarie, pur non essendo obbligatorie.
Gli effetti dei reclami contro i decreti del Giudice
Delegato e del Tribunale, si prescrivono decorsi i 90
gg dal deposito in Cancelleria. Da qui ne è sorta
l’opportunità (non un obbligo) della comunicazione
del provvedimento da parte del Curatore a tutti gli
interessati, con ogni mezzo idoneo atto a garantire
l’avvenuta ricezione.
Da
evidenziare
che
il
reclamo
deve
indicare
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, equivale a notificazione.
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del
provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve
contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura
fallimentare;
2) le generalità del ricorrente e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su
cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro quaranta
giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza
deve intercorrere un termine non minore di quindici
giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune
in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e
depositando una memoria contenente l’esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può
avere luogo oltre il termine stabilito per la
costituzione della parte resistente, con le modalità
per questa previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume
anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente
delegando un suo componente.
specificatamente, a pena di decadenza, dei mezzi di
prova che il ricorrente intende avvalersi e
documentazione prodotta.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta
giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo
provvedimento.
non
sospende
l’esecuzione
del
Il reclamo si propone con ricorso che deve
contenere l’indicazione del tribunale o della corte di
appello competente, del giudice delegato e della
procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e
l’elezione del domicilio in un comune sito nel
competente;
la
circondario
del
tribunale
determinazione
dell’oggetto
della
domanda;
l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui
si basa il reclamo e le relative conclusioni;
l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi
di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il presidente del collegio nomina il giudice relatore
e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle
parti in camera di consiglio, assegnando al
reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai
controinteressati del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza
devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e
non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni
prima
dell’udienza
fissata,
deposita
memoria
difensiva contenente l’indicazione dei documenti
prodotti.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Nel medesimo termine e con le medesime forme
devono costituirsi gli interessati che intendono
intervenire nel giudizio.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione
delle parti, il collegio provvede con decreto motivato,
con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento reclamato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La nuova norma
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il
reclamante,
il
curatore
e
gli
eventuali
controinteressati,
assume,
anche
d’ufficio,
le
informazioni ritenute necessarie, eventualmente
delegando uno dei suoi componenti.
Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione
delle parti, il collegio provvede con decreto motivato
con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento reclamato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 23 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Sezione III - Del curatore
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 27
Nomina del curatore
Il curatore è nominato con la sentenza di
fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con
decreto del tribunale.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 24 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 28
Art. 28
Requisiti per la nomina a curatore
Requisiti per la nomina a curatore
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b)studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della
procedura;
c)coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b)studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della
procedura;
c)coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni,
dando
prova
di
adeguate
capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore anche gli studi professionali associati e le
società tra professionisti, i cui associati/soci (tutti)
abbiano i requisiti professionali di cui alla lett. a).
In tal caso la persona fisica designata responsabile della
procedura può essere sostituita da parte dello studio
associato/società tra professionisti solo per giustificati
motivi (Soprattutto dopo che, chiusa la verifica dello
stato passivo, i creditori non possono più chiedere la
sostituzione del curatore, avvalendosi della disposizione
di cui all’art. 37 bis).
Il secondo comma, nel testo introdotto dal D.Lgs.
5/2006, prevedeva che il Tribunale dovesse indicare le
specifiche caratteristiche e attitudini del curatore; si era
ritenuto che la previsione fosse riferita solo all’ipotesi di
cui al comma 1 lettera c).
In ogni caso il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha
abolito il comma in questione, per cui in nessun caso
(per le procedure aperte dal 1.1.2008) il Tribunale
dovrà fornire le specificazioni anzidette (neppure per i
soggetti che non appartengono agli ordini professionali
indicati).
Non è stata riprodotta la disposizione che precludeva la
nomina a curatore dell’interdetto, dell’inabilitato, del
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
azioni,
dando
prova
di
adeguate
capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le
specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell’impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi
in conflitto di interessi con il fallimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 25 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
(abrogato il secondo comma) (1)
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell’impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi
in conflitto di interessi con il fallimento.
Appunti e note operative
fallito e di chi sia stato condannato ad una pena che
comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici
uffici; l’esclusione di tali soggetti pare comunque tuttora
pacifica, viste le attitudini che il curatore deve avere e
la sua funzione di pubblico ufficiale
_____________________________
(1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La nuova norma
si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 29
Accettazione del curatore
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla
partecipazione della sua nomina, far pervenire al
giudice delegato la propria accettazione. (1)
Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza
alla nomina di altro curatore.
_____________________________
(1) Comma così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Il testo dell’articolo è rimasto pressoché invariato, con
la previsione che il curatore deve far pervenire (era:
“comunicare”) al G.D. l’accettazione dell’incarico, pena
la sua possibile sostituzione
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 30
Qualità di pubblico ufficiale
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Art. 31
Gestione della procedura (1)
Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio
fallimentare e compie tutte le operazioni della
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del
comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad
esso attribuite.
Egli
non
può
stare
in
giudizio
senza
l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in
materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di
crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al
fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per
impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e
in ogni altro caso in cui non occorra ministero di
difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato
nei giudizi che riguardano il fallimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
La funzione di amministrazione del patrimonio
fallimentare non è più svolta sotto la direzione del G.D,
a dimostrazione del ruolo più importante e propositivo
assunto dal curatore, ma sotto la vigilanza del G.D. (il
cui ruolo resta comunque centrale nell’ambito della
procedura, seppur in parte diversamente orientato) e
del comitato dei creditori (il cui ruolo assume rilevanza
molto maggiore che nel vigore della precedente
disciplina, pur potendosi di fatto articolare in maniera
anche nettamente diversa da procedura a procedura, a
seconda dell’effettiva disponibilità dei creditori a far
parte di tale organo e a esercitare tutti i poteri che ne
conseguono).
Di regola il curatore per stare in giudizio deve ottenere
la preventiva autorizzazione del G.D., essendo
chiaramente
specificati
i
casi
nei
quali
tale
autorizzazione non è necessaria (1. contestazioni o
tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi su beni
acquisiti al fallimento; 2. procedimenti promossi per
impugnare atti del G.D. o del Tribunale; 3. quando non
occorra l’assistenza di un legale).
Come si desume dall’art. 25 L.F., una volta autorizzata
l’azione dal Giudice, spetta al curatore la scelta del
legale (nulla esclude peraltro che il G.D., nell’ambito
dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza,
possa chiedere al curatore di fornire giustificazioni circa
la scelta adottata). In base alla precitata disposizione, il
G.D. interviene nuovamente in seguito, per la
liquidazione del compenso del legale incaricato o per
l’eventuale revoca di quest’ultimo (in entrambi i casi su
proposta del curatore).
Può essere nominato quale legale della procedura anche
un avvocato facente parte dello studio associato
nominato curatore, salve le necessarie condizioni di
opportunità di tale scelta.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 32
Esercizio delle attribuzioni del curatore (1)
Il curatore esercita personalmente le funzioni del
proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del giudice
delegato. L’onere per il compenso del delegato,
liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del
curatore.
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali
soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 28 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 33
Relazione al giudice
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 32
Esercizio delle attribuzioni del curatore
Il curatore esercita personalmente le funzioni del
proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli
artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il
compenso del delegato, liquidato dal giudice, è
detratto dal compenso del curatore. (1)
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali
soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. la
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
La disposizione pone in evidenza le diverse figure dei
delegati (al comma 1) e dei coadiutori (al comma 2).
I delegati possono essere
chiamati dal curatore a
svolgere operazioni che rientrano specificamente in
quelle di sua competenza; il D.Lgs. 169/2007 ha
precisato quali funzioni non sono in ogni caso delegabili
(adempimenti vari collegati allo stato passivo, compresa
la preliminare predisposizione degli elenchi dei creditori
e la spedizione degli avvisi,
e programma di
liquidazione)
In base al D.Lgs. 5/2006 per la nomina di delegati è
necessaria la preventiva autorizzazione del G.D.; con il
decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) l’autorizzazione
deve essere fornita dal Comitato dei Creditori (come
avviene per i coadiutori).
In ogni caso il compenso del delegato è detratto da
quello del curatore.
I coadiutori assistono invece il curatore nello
svolgimento
di
alcune
attività,
sotto
la
sua
responsabilità, mettendo a disposizione particolari
competenze tecniche. La loro nomina è autorizzata dal
Comitato dei creditori; del compenso liquidato a tali
soggetti si tiene conto in sede di liquidazione del
compenso del curatore, dovendosi valutare in tale sede
se il loro intervento era effettivamente necessario,
nonché quali benefici ed oneri ha comportato per la
procedura.
Il legale che assiste il curatore in particolari funzioni
(es. esame delle domande di ammissione allo stato
passivo e partecipazione all’udienza di cui all’art. 95
L.F.) o effettua a favore dello stesso una consulenza
(es. verifica stesura di un contratto di affitto/cessione
d’azienda) rientra nella categoria dei
coadiutori
(comma 2).
Non rientrano fra i soggetti di cui all’ art. 32 L.F., e
quindi il compenso agli stessi liquidato non incide in
alcun modo su quello del curatore, i cosiddetti
“consulenti necessari”, quali ad esempio:
- il legale nominato per stare in giudizio;
- il soggetto incaricato della stima dei beni fallimentari;
- il consulente del lavoro, per le pratiche attinenti agli
ex dipendenti della società fallita.
Art. 33
Relazione al giudice e rapporti riepilogativi (1)
Il termine per il deposito della relazione è stato elevato
a gg. 60, il chè consente una maggior articolazione della
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Il
curatore,
entro
sessanta
giorni
dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità
del fallito o di altri e su quanto può interessare anche
ai fini dell’istruttoria penale. (1)
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere
al curatore una relazione sommaria anche prima del
termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
società. (2)
Il giudice delegato ordina il deposito della
relazione in cancelleria, disponendo la secretazione
delle parti relative alla responsabilità penale del fallito
e di terzi ed alle azioni che il curatore intende
proporre qualora possano comportare l’adozione di
provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze
estranee agli interessi della procedura e che
investano la sfera personale del fallito. Copia della
relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al
pubblico ministero. (3)
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma,
redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, con indicazione di tutte le informazioni
raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal
conto della sua gestione. Copia del rapporto è
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Il
curatore,
entro
sessanta
giorni
dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità
del fallito o di altri e su quanto può interessare anche
ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (2)
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere
al curatore una relazione sommaria anche prima del
termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
società.
Il giudice delegato ordina il deposito della
relazione in cancelleria, disponendo la secretazione
delle parti relative alla responsabilità penale del fallito
e di terzi ed alle azioni che il curatore intende
proporre qualora possano comportare l’adozione di
provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze
estranee agli interessi della procedura e che
investano la sfera personale del fallito. Copia della
relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al
pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma,
redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, con indicazione di tutte le informazioni
raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal
conto della sua gestione. Copia del rapporto è
trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte.
Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle
eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni
stessa.
Alcune parti della relazione (relative a: 1. responsabilità
penali del fallito e di terzi; 2. azioni che il curatore
intenda proporre comportanti l’adozione di misure
cautelari; 3. circostanze estranee agli interessi della
procedura e riguardanti la sfera personale del fallito)
possono essere segretate dal G.D.; è opportuno a tal
fine che la relazione sia fascicolata in due parti distinte.
La relazione va sempre trasmessa, nel suo testo
integrale, al P.M..
I componenti del Comitato dei creditori hanno diritto di
consultare copia integrale della relazione, avendo
obbligo assoluto di riservatezza.
Nel caso in cui, dopo il deposito della relazione
emergano situazioni che possano avere rilevanza penale
e/o implicare responsabilità del fallito o di terzi, a
prescindere dall’eventuale obbligo di presentazione di
denuncia in sede penale, il curatore dovrà presentare al
G.D. una relazione integrativa.
Le relative informazioni non possono infatti trovare
ingresso nel rapporto riepilogativo di cui al successivo
5° comma (da presentare ogni sei mesi successivi al
deposito della relazione di cui al comma 1), che va
trasmesso al Registro Imprese e quindi può essere
consultato da chiunque.
Le modifiche apportate alla norma dal decreto correttivo
attengono ad aspetti terminologici.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte.
Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle
eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni
successivi alla scadenza del termine per il deposito
delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. (4)
successivi alla scadenza del termine per il deposito
delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 29 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) (3) (4) Comma sostituito dall’art. 29 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Rubrica modificata dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 34
Art. 34
Deposito delle somme riscosse
Deposito delle somme riscosse
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore
sono depositate entro il termine massimo di dieci
giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un
ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
Appunti e note operative
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore
sono depositate entro il termine massimo di dieci
giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un
ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
Su proposta del curatore il comitato dei creditori può
autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o
in parte investite con strumenti diversi dal deposito in
conto corrente, purché sia garantita l’integrità del
capitale. (1)
La mancata costituzione del deposito nel termine
Le somme riscosse vanno versate in un conto corrente
presso un Istituto di credito o ufficio postale (non più
libretto di deposito) scelto dal curatore fallimentare
(nell’ambito peraltro di quelli che avranno aderito a
convenzione con il Tribunale).
E’ stato portato a 10 gg. il termine per il deposito delle
somme.
Il mancato deposito non costituisce più motivo di revoca
automatica del curatore, ma può essere valutato dal
Tribunale ai fini dell’eventuale adozione di tale
provvedimento.
Ove le disponibilità della procedura non debbano essere
immediatamente oggetto di distribuzione ai creditori, ne
può essere autorizzato l’impiego:
-in titoli di stato secondo il D.Lgs. 5/2006;
-in strumenti diversi dal deposito in conto corrente
(previsione più ampia) in base al D.Lgs. 169/2007, non
essendo comunque possibile il ricorso ad investimenti
finanziari rischiosi.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del
curatore.
Il prelievo delle somme è eseguito non più su mandato
di pagamento del G.D., ma in base a copia conforme
dello stesso.
In caso di somme di ammontare esiguo o di scarse
disponibilità può essere autorizzato il versamento su un
libretto di deposito nominativo al fine di evitare
eccessive spese bancarie.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca
del curatore.
Se è prevedibile che le somme disponibili non
possano essere immediatamente destinate ai
creditori, su richiesta del curatore e previa
approvazione del comitato dei creditori, il giudice
delegato può ordinare che le disponibilità liquide
siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo
Stato.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia
conforme del mandato di pagamento del giudice
delegato.
(abrogato il terzo comma) (2)
Il prelievo delle somme è eseguito su copia
conforme del mandato di pagamento del giudice
delegato.
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 30 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 35
Integrazione dei poteri del curatore
Art. 35
Integrazione dei poteri del curatore
Le transazioni e gli atti di straordinaria amministrazione,
nonché gli altri previsti dal comma 1, debbono essere
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i
compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,
l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di
straordinaria amministrazione sono effettuate dal
curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano già stati approvati dal
medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter.
Il limite di cui al secondo comma può essere
adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i
compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,
l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di
straordinaria amministrazione sono effettuate dal
curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori.
Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei
creditori, il curatore formula le proprie conclusioni
anche sulla convenienza della proposta. (1)
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal
medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma
ottavo. (2)
Il limite di cui al secondo comma può essere
adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
_____________________________
_____________________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(1) Articolo sostituito dall’art. 31 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 36
Appunti e note operative
autorizzati dal Comitato dei Creditori (il decreto
correttivo ha specificato che il curatore, nella richiesta
di autorizzazione, deve formulare le proprie conclusioni
sulla convenienza della proposta).
Vi è un obbligo di preventiva (rispetto all’esecuzione e/o
sottoscrizione degli atti) informazione del G.D. per gli
atti di valore superiore a cinquantamila Euro e per
(tutte) le transazioni (Il G.D. apporrà un semplice visto
sulla nota informativa, in caso di condivisione
dell’operazione; richiederà specifici chiarimenti, al
curatore e/o al Comitato dei creditori, in caso
contrario).
Non è necessario richiedere ulteriori autorizzazioni, né
informare preventivamente il G.D., se gli atti o le
transazioni:
-rientrano nel programma di liquidazione approvato dal
G.D., nel sistema previsto dal D.Lgs. 5/2006;
-sono già stati autorizzati dal G.D., ai sensi del comma
8° dell’art. 104 ter (comma aggiunto dal decreto
correttivo), in base al D.Lgs. 169/2007.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato
dei creditori
Contro gli atti di amministrazione del curatore,
contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei
creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e
ogni altro interessato possono proporre reclamo al
giudice delegato per violazione di legge, entro otto
giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di
omissione, dalla scadenza del termine indicato nella
diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le
parti, decide con decreto motivato, omessa ogni
formalità non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale
decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il
reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a
gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un
comportamento omissivo del curatore, questi è
tenuto a dare esecuzione al provvedimento della
autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo
concernente
un
comportamento
omissivo del
comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in
sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del
reclamo.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 32 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Il reclamo può essere proposto solo per violazioni di
legge.
Il Giudice Delegato può
comunque entrare nella
valutazione dell’operato del curatore e del Comitato dei
creditori, nonchè delle specifiche scelte effettuate, dato
il potere generale di vigilanza assegnato dall’art. 25 L.F.
Va sottolineata l’opportunità di mettere in mora, con
diffida ad adempiere, il soggetto che adotti un
comportamento omissivo, al fine di far decorrere gli otto
giorni previsti per la proposizione del reclamo.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 36-bis
Termini processuali
Non è applicabile a questi procedimenti la (regola
generale della) sospensione feriale dei termini
processuali.
Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26
e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 33 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 37
Revoca del curatore
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del
giudice delegato o su richiesta del comitato dei
creditori o d’ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti
il curatore e il comitato dei creditori. (1)
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza
di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai
sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende
l’efficacia del decreto. (2)
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
La disciplina della revoca è funzionale al regolare
svolgimento della procedura.
Non sussiste un diritto del curatore alla conservazione
dell’incarico.
Diversamente da quanto ritenuto in passato, contro il
decreto di revoca (e di rigetto dell’istanza di revoca) è
però ammissibile il reclamo alla Corte d’Appello.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 34 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 37-bis
Art. 37-bis
Sostituzione del curatore e dei componenti del
comitato dei creditori
Sostituzione del curatore e dei componenti del
comitato dei creditori
In sede di adunanza per l’esame dello stato
passivo, i creditori presenti, personalmente o per
delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti
allo stato ammessi, possono effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei
creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40,
nonché chiedere la sostituzione del curatore
indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un
nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina
dei soggetti designati dai creditori salvo che non
siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto
di interessi.
Nella
stessa
adunanza,
i
creditori
che
rappresentano la maggioranza di quelli allo stato
ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti
vantati, possono stabilire che ai componenti del
comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso
delle spese di cui all’articolo 41, un compenso per la
loro attività, in misura non superiore al dieci per
Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato
passivo e prima della dichiarazione di esecutività
dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per
delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi, possono effettuare nuove designazioni in
ordine ai componenti del comitato dei creditori nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 40; possono
chiedere la sostituzione del curatore indicando al
tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo
nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della
richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla
nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che
non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
(1)
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto
di interessi.
Nella
stessa
adunanza,
i
creditori
che
rappresentano la maggioranza di quelli [...] ammessi,
indipendentemente dall’entità dei crediti vantati,
possono stabilire che ai componenti del comitato dei
creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di
cui all’articolo 41, un compenso per la loro attività, in
misura non superiore al dieci per cento di quello
liquidato al curatore. (2)
La richiesta di sostituzione del curatore e quella di
nuova
designazione dei membri del Comitato dei
Creditori
possono essere effettuate dai creditori
presenti solo alla fine dell’adunanza per la verifica dello
Stato Passivo. Ciò è stato opportunamente chiarito dal
D.Lgs. 169/2007, ma analogo sistema doveva ritenersi
applicabile anche per le procedure aperte entro il
31.12.2007, non potendosi assegnare a maggioranze
non significative ed occasionali la facoltà di provocare
provvedimenti
di
così
rilevante
importanza
nell’economia della procedura (quali appunto la
sostituzione del comitato dei creditori e/o del curatore).
Nel calcolo della maggioranza necessaria per avanzare
le predette richieste debbono essere esclusi i creditori
che per qualsiasi ragione possano essere considerati in
conflitto di interessi (es: soggetti nei confronti dei quali
si prospetti l’esperimento di un’ azione revocatoria),
previa loro identificazione.
La
richiesta
di
sostituzione
del
Curatore
va
opportunamente motivata, ed il Tribunale non è
obbligato ad assumere il relativo provvedimento, ove
non ritenga fondati i motivi addotti nella richiesta
(Anche in questo caso vi è stato un chiarimento
opportuno da parte del D.Lgs. 169/2007, ma ad
analoghe conclusioni si poteva giungere anche per le
procedure pendenti al 31.12.2007).
Per la sostituzione del curatore e/o dei componenti del
Comitato dei Creditori si segue l’iter procedimentale
previsto (espressamente in caso di revoca) dal
precedente art. 37 L.F.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
cento di quello liquidato al curatore.
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 35 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Comma sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 38
Responsabilità del curatore
Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,
imposti dalla legge o derivanti dal piano di
liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro
preventivamente vidimato da almeno un componente
del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per
giorno
le
operazioni
relative
alla
sua
amministrazione. (1)
Durante il fallimento l’azione di responsabilità
contro il curatore revocato è proposta dal nuovo
curatore, previa autorizzazione del giudice delegato,
ovvero del comitato dei creditori. (2)
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante
il fallimento, deve rendere il conto della gestione a
Obbligo di diligenza del curatore, che viene
espressamente riferito anche all’esecuzione del piano di
liquidazione approvato.
Il registro del fallimento deve essere preventivamente
vidimato da un componente del Comitato dei creditori
(non più dal G.D.).
L’azione di responsabilità è esperibile nei confronti del
curatore solo in caso di revoca dello stesso.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
norma dell’art. 116.
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 36 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 39
Compenso del curatore
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche
se il fallimento si chiude con concordato, sono
liquidati ad istanza del curatore con decreto del
tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del
giudice delegato, secondo le norme stabilite con
decreto del Ministro della giustizia. (1)
La liquidazione del compenso è fatta dopo
l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi.
Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il
compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità
ed è liquidato, in ogni caso, al termine della
procedura, salvi eventuali acconti. (2)
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal
tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno
per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti
Resta confermato il riferimento alle Tabelle ministeriali
(D.M. 570/92), nonché la possibilità per il Tribunale di
assegnare degli acconti.
La norma regola anche modalità e criteri di
liquidazione dei compensi spettanti ai curatori che si
siano avvicendati nell’incarico (liquidazione al termine
della procedura e con criterio proporzionale).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre
ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato,
indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.
(3)
_____________________________
(1) (3) Comma modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 37 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Sezione IV - Del comitato dei creditori
Art. 40
Nomina del comitato (1)
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice
delegato entro trenta giorni dalla sentenza di
fallimento sulla base delle risultanze documentali,
sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di
ammissione al passivo o precedentemente, hanno
dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero
hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti
previsti. Salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, la
composizione del comitato può essere modificata dal
giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato
passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri
scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in
misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed
A fronte del sistema previgente, nel quale la nomina
avveniva dopo il decreto di esecutività dello Stato
Passivo, salvo nomina provvisoria in casi particolari , il
nuovo art. 40, impone l’anticipata costituzione del
Comitato dei Creditori da parte del G.D. entro 30 giorni
dalla sentenza di fallimento.
Mancando un elenco certo dei creditori concorsuali, la
nomina non può che avvenire sulla base dei nominativi
ricavabili dalle scritture contabili della fallita, sentiti il
curatore ed i creditori che nella domanda di ammissione
al passivo ne hanno dato la disponibilità.
E’ opportuno informare i creditori, in sede di invio della
lettera ai sensi dell’art. 92, della necessità che gli stessi
indichino subito l’eventuale disponibilità a far parte del
Comitato,
ovvero
comunichino
eventuali
altri
nominativi.
Il Curatore deve segnalare in tempo utile al Giudice
Delegato le domande e le disponibilità da parte dei
creditori; in caso di mancanza di detti elementi, il
Giudice Delegato potrà nominare i membri del Comitato
sulla base dell’elenco redatto dal debitore o dal curatore
ai sensi dell’art. 89.
A tal fine il fallendo dovrà depositare prima della
dichiarazione di fallimento i bilanci, oltre ai partitari
contabili relativi ai fornitori e relativi ad ogni altro
creditore, con l’indicazione dell’importo del credito e
l’anagrafica degli stessi.
Il numero dei componenti, come nel previgente sistema,
può oscillare da tre a cinque membri. La norma ha
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
cristallizzato la prassi secondo cui la composizione deve
essere tale da garantire un’adeguata rappresentanza
equilibrata delle varie categorie di creditori, sotto il
profilo quantitativo oltrecché qualitativo (es. Istituti di
Credito, Professionisti, Dipendenti, Fornitori, ecc.) avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti
stessi. Quest’ultima specifica trova la sua ragione nella
importanza e gravosità dei compiti del Comitato che può
giustificarsi solo per coloro che hanno una plausibile
prospettiva di soddisfazione in sede di riparto.
Ancorché non espressamente specificato, è da ritenere
che alla nomina formalmente comunicata da parte del
Curatore ai sensi del n. 3 dell’art. 40, debba seguire
l’accettazione, formale o per facta concludentia .
Quest’ultimo profilo potrebbe essere opportunamente
evidenziato dal Curatore in sede di comunicazione della
nomina, al fine di un’accettazione consapevole.
Il Presidente del Comitato non viene più nominato dal
G.D.,
ma
direttamente
eletto
all’interno,
a
maggioranza; si ritiene, in mancanza di specifiche
indicazioni in merito, che debba intendersi a
maggioranza dei votanti e non dei componenti, in
ossequio alla regola generale per le deliberazioni
dell’organo previste dall’art. 41, 3° comma.
La sostituzione dei componenti il Comitato dei Creditori
può avvenire:
 In sede di adunanza per l’esame dello stato
passivo, su richiesta della maggioranza dei creditori
presenti (anche per delega);
 In relazione alle variazioni dello stato passivo;
 Per altro giustificato motivo (si pensi all’inerzia, alla
rinuncia dell’incarico,ecc.).
L’eventuale sostituzione dei membri del comitato dei
creditori avviene solo alla fine dell’adunanza di verifica
dei crediti.
avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei
crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina,
provvede, su convocazione del curatore, a nominare
a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene
secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto
di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può
delegare in tutto o in parte l’espletamento delle
proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti
indicati nell’articolo 28, previa comunicazione al
giudice delegato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 38 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di
interessi ha l’obbligo di astensione.
Art. 41
Art. 41
Funzioni del comitato (1)
Funzioni del comitato
Il comitato dei creditori vigila sull’operato del
curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei
Il comitato dei creditori vigila sull’operato del
curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei
casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
Il novellato art. 41 ha riscritto
ex novo
natura,
funzionamento
e
poteri
dell’organo
collegiale,
aumentandone esponenzialmente i compiti.
Le funzioni del Comitato dei Creditori possono essere
individuate in tre tipi distinti:
 Innanzitutto esercita un controllo sull’operato del
curatore (il comitato infatti deve vigilare e verificare
se autorizzare o meno il compimento degli atti di
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
tribunale o del giudice delegato, succintamente
motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le
deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da
un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a
maggioranza dei votanti, nel termine massimo di
quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è
pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso
in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con
altro mezzo elettronico o telematico, purché sia
possibile conservare la prova della manifestazione di
voto.
In
caso
di
inerzia,
di
impossibilità
di
funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il
giudice delegato.
Il
comitato
ed
ogni
componente
possono
ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili
e i documenti della procedura ed hanno diritto di
chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al
rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso
riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo
37-bis, terzo (2) comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 2407 del codice
civile. L’azione di responsabilità può essere proposta
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
straordinaria amministrazione);
In secondo luogo, il Comitato è investito di poteri
consultivi, essendo tenuto ad esprimere pareri nei
casi previsti dalla legge o su richiesta del Tribunale
o del G.D.;
 Da ultimo, si sottolinea che a ogni singolo
componente del Comitato sono attribuiti poteri
ispettivi, potendo ispezionare le scritture contabili e
i documenti della procedura (tutti gli atti del
fascicolo fallimentare, anche per quelli soggetti a
segregazione), chiedendo notizie e chiarimenti
tanto al curatore quanto al fallito.
Se l’art. 41 delinea in generale le funzioni del Comitato
dei Creditori sotto i tre profili della vigilanza, potere
autorizzatorio e pareri, una molteplicità di norme
novellate, sparse in tutta la L.F. attuano e specificano in
concreto quelle indicazioni, prevedendo competenze,
poteri d’intervento dell’organo collegiale, da quelle
dedicate all’operato del curatore nelle varie fasi
procedimentali a quelle dettate in tema di liquidazione
dell’attivo e così via.
In merito ai poteri autorizzatori, si sottolinea che ora è il
C.d.C. ad autorizzare il curatore alla riduzione di crediti,
a transare, a rinunciare alle liti e agli altri atti elencati
nell’art. 35, nonché agli altri atti di straordinaria
amministrazione non espressamente previsti dalla
norma; a stipulare compromessi, a subentrare nei
contratti in corso (artt. 72, 73 e 81), all’effettuazione di
pagamenti di crediti prededucibili prima e al di fuori del
riparto, (il correttivo ha eliminato il limite di €.
25.000,00) a promuovere l’azione di responsabilità
contro il curatore sostituito(art. 38).
Il correttivo ha rinforzato i poteri autorizzativi del
Comitato dei Creditori attribuendo ora allo stesso
l’approvazione
del
programma
di
liquidazione
predisposto dal curatore, potere che in precedenza era
L’azione di responsabilità può essere proposta dal di spettanza del G.D., l’autorizzazione al curatore di
delegare ad altri il compimento di specifiche operazioni
curatore durante lo svolgimento della procedura. Con
(con le limitazioni del novellato art. 32)
il decreto di autorizzazione il giudice delegato Al di là dei poteri autorizzatori particolare attenzione va
sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei riferita alla previsione dell’art. 37 il quale attribuisce al
C.d.C. la possibilità di formulare la richiesta di revoca
confronti dei quali ha autorizzato l’azione. (3)
del curatore e soprattutto a quella dell’art. 37 bis che gli
attribuisce la facoltà di proporre, in sede di adunanza
_____________________________
per la verifica dello stato passivo, la sostituzione del
curatore.
Il novellato art. 41 disciplina le modalità di
(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12
convocazione e funzionamento prevedendo che il
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del presidente convoca il C.d.C. per le deliberazioni di
competenza ovvero quando un terzo dei componenti ne
tribunale o del giudice delegato, succintamente
motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le
deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da
un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a
maggioranza dei votanti, nel termine massimo di
quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è
pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso
in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con
altro mezzo elettronico o telematico, purché sia
possibile conservare la prova della manifestazione di
voto.
In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione
per insufficienza di numero o indisponibilità dei
creditori, o di funzionamento del comitato o di
urgenza, provvede il giudice delegato. (1)
Il comitato ed ogni componente possono
ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili
e i documenti della procedura ed hanno diritto di
chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al
rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso
riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo
37-bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo
comma, del codice civile. (2)

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
anche durante lo svolgimento della procedura.
___________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 39 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Errata corridge pubblicata nella G.U. n. 66 del
20 marzo 2006 (testo originario: “…quarto comma”).
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
faccia richiesta.
E’ stata normata la prassi secondo cui il voto può
essere espresso non solo in riunioni collegiali, ma anche
a mezzo fax e posta elettronica purché sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto. Il
Presidente propone le delibere che devono essere
succintamente motivate.
La norma prescrive per le deliberazioni un termine
(ordinatorio) di 15gg dalla richiesta di parere o
autorizzazione pervenuta al presidente. La sanzione in
caso di inottemperanza a tale termine è prevista dal
comma 4 in base al quale in caso di inerzia,
impossibilità di funzionamento o di urgenza, provvede il
G.D. Il decreto correttivo ha modificato il quarto comma
dell’articolo in esame, sopperendo all’ipotesi di
impossibilità della costituzione del C.d.C. per mancanza
di aspiranti; questa ipotesi non era prevista dall’art. 41
che introduceva poteri surrogatori del G.D. per i soli
casi di inerzia, impossibilità di funzionamento o di
urgenza, specificando ora il potere surrogatorio del
giudice delegato nel caso di impossibilità di costituzione
del C.d.C.
Il Comitato dei Creditori può prendere visione dei
documenti contabili riferiti sia al periodo della
procedura, sia a quello ante-fallimento.
Per le riunioni del Comitato dei Creditori e per le attività
di
controllo
svolte,
anche
singolarmente
dal
componente, è opportuno tenere, a cura del Presidente
del Comitato, la raccolta della documentazione relativa
all’attività svolta.
Novità assoluta è la previsione dell’art. 37 bis c. 3
ripreso poi dall’art. 41 c. 6 secondo cui i creditori che
rappresentano la maggioranza di quelli allo stato
ammessi possono stabilire che ai componenti del C.d.C.
sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un
compenso per la loro attività in misura non superiore al
10% di quello stabilito per il curatore. Non è chiaro se il
compenso sia per singolo componente o per l’intero
organo (in dottrina vi sono tesi contrapposte). Si
propende per l’interpretazione più favorevole, vista la
complessità dei compiti e la responsabilità dell’organo.
Per quest’ultima , l’art. 41 u.c., rende applicabile l’art.
2407 del C.C. relativo alla responsabilità del Collegio
Sindacale (il decreto correttivo ha precisato che si
applica il primo e terzo comma). Di conseguenza, i
componenti del C.d.C. possono essere chiamati a
rispondere se non adempiono ai “loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell’incarico”. Essi sono altresì ”responsabili della verità
delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per
ragione del loro ufficio”.
Da ultimo va precisato che la relativa azione di
responsabilità può essere proposta anche durante lo
svolgimento della procedura. Ill correttivo ha
introdotto un nuovo comma (8) che specifica che
l’azione deve essere proposta dal curatore e che con
il decreto che l’autorizza detta azione il G.D.
sostituisce i componenti nei confronti dei quali è stata
promossa.
Capo III - DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
Sezione I - Degli effetti del fallimento per il
fallito
Art. 42
Beni del fallito
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla
sua data il fallito dell’amministrazione e della
disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di
dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le
passività incontrate per l’acquisto e la conservazione
dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono
al
fallito
durante
la
procedura
fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro
acquisto e la loro conservazione risultino superiori al
La riforma ha introdotto il comma 3, in base al quale il
curatore acquisisce automaticamente la disponibilità
del bene sopravvenuto, salvo poi decidere, in base a un
calcolo di convenienza, l’incameramento nella massa
fallimentare. Al curatore viene quindi conferito il potere
di scelta se acquisire o meno i beni sopravvenuti; se la
loro acquisizione comporta un costo che ne annienta
l’utilità, il curatore provvederà a richiedere al comitato
dei creditori l’autorizzazione a rinunciarvi.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)
_____________________________
(1) Comma introdotto dall’art. 40 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 43
Rapporti processuali
Nelle controversie, anche in corso, relative a
rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel
fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di
bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto
dalla legge.
La riforma ha introdotto il comma 3, disponendo che
l’apertura del fallimento determina l’interruzione di
diritto del processo, evitando così che lo stesso possa
essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti
informino il giudice ex art. 300 cpc.
La norma si riferisce ai giudizi in corso al momento
della dichiarazione di fallimento, non distinguendo
rispetto allo stato del giudizio; la disposizione è
applicabile quindi sia che il fallimento intervenga dopo
la costituzione, sia dopo la prima udienza.
L’apertura del fallimento determina l’interruzione
del processo. (1)
_____________________________
(1) Comma introdotto dall’art. 41 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 44
Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di
fallimento
In analogia a quanto previsto dall’art. 42 comma 2, la
disposizione chiarisce che sono altresì acquisite alla
massa attiva fallimentare tutte le utilità che il fallito
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da
lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono
inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal
fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
consegue nel corso della procedura, ma per effetto degli
atti inefficaci di cui ai commi 1 e 2.
Viene quindi confermata l’inefficacia ex lege degli atti
compiuti dal fallito: il curatore dinanzi a essi non ha
facoltà di rinunciarvi come è invece espressamente
stabilito per i beni sopravvenuti.
Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo
comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità
che il fallito consegue nel corso della procedura per
effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)
_____________________________
(1) Comma introdotto dall’art. 42 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 45
Formalità eseguite dopo la dichiarazione di
fallimento
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli
atti ai terzi, se compiute dopo la data della
dichiarazione di fallimento, sono senza effetto
rispetto ai creditori.
Art. 46
Beni non compresi nel fallimento
Viene precisato che il giudice delegato deve determinare
con decreto motivato quanto il fallito può trattenere
tenendo conto delle condizioni personali del fallito e
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna
con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per
il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti
di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del
codice civile; (1)
4) (soppresso) (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono
fissati con decreto motivato del giudice delegato che
deve tener conto della condizione personale del fallito
e di quella della sua famiglia. (3)
_____________________________
(1) n. 3 introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
(2) n. 4 soppresso dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
della famiglia dello stesso.
Il fallito potrà quindi esercitare nel corso della
procedura un’attività lavorativa, sia come dipendente,
sia come lavoratore autonomo; potrà tuttavia trattenere
soltanto quanto è necessario al mantenimento (non
limitato alla sola funzione alimentare) suo e della sua
famiglia, mentre il residuo spetta al fallimento.
Le modifiche introdotte a tale articolo tengono inoltre
conto dell’evoluzione normativa intervenuta medio
tempore in materia di diritto di famiglia. Viene eliminato
il richiamo all’art. 326 CC, escludendo così la possibilità
che il fallimento incameri i frutti dei beni del figlio
minore sui quali il fallito ha l’usufrutto legale.
La riforma fallimentare pone quindi al riparo dal
fallimento i beni costituiti in fondo patrimoniale, fatta
salva l’azione revocatoria esperibile ex art. 64 LF, quale
atto di liberalità se costituito nei due anni antecedenti il
fallimento.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
2006.
(3) comma sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 47
Alimenti al fallito e alla famiglia
Viene soppresso al primo comma l’inciso che consentiva
di acquisire il parere del comitato dei creditori solo se
già nominato, in quanto attualmente il comitato viene
nominato tempestivamente.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed
il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a
titolo di alimenti per lui e per la famiglia. (1)
Il sussidio può essere corrisposto, a discrezione del
giudice delegato, in un’unica soluzione oppure
periodicamente, a titolo di alimenti. Con la concessione
del sussidio non si potrà però rifondere al fallito spese
di carattere non alimentare.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è
necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia,
non può essere distratta da tale uso fino alla
liquidazione delle attività.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 44 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 48
Art. 48
Corrispondenza diretta al fallito
Corrispondenza diretta al fallito
Il decreto correttivo, nel primo comma, ha individuato
come
unico
obbligato
alla
consegna
della
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il
fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di
società o enti soggetti alla procedura di fallimento
sono tenuti a consegnare al curatore la propria
corrispondenza di ogni genere, inclusa quella
elettronica, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al
curatore la propria corrispondenza di ogni genere,
inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti
compresi nel fallimento. (1)
La corrispondenza diretta al fallito che non sia
persona fisica è consegnata al curatore. (2)
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 45 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
corrispondenza, anche elettronica, “il fallito persona
fisica”. La sanzione per la violazione di tale obbligo
imposto al fallito è la mancata esdebitazione ai sensi
dell’art. 142 comma 1 n. 3.
Dopo il primo comma dell’art. 48 L.F. è stato aggiunto
un nuovo comma.
La dichiarazione di fallimento oltre agli effetti
strettamente patrimoniali della procedura concorsuale,
determina una limitazione dei diritti civili sanciti dagli
articoli 15 e 16 della Costituzione, rispettivamente, del
diritto alla segretezza della corrispondenza e della libera
circolazione (il fallito è obbligato, ex art. 49, legge
fallimentare,
a
comunicare
al
curatore
ogni
cambiamento della propria residenza o domicilio).
Con specifico riferimento al diritto costituzionale alla
segretezza della corrispondenza, la modifica contenuta
nel d.lgs. 169/2007 si giustifica per il fatto che solo nei
riguardi del fallito che sia persona fisica ha senso
salvaguardare
il
diritto
alla
riservatezza
nella
corrispondenza. La corrispondenza diretta ad una
persona fisica in qualità di legale rappresentante di una
società non può avere, per definizione, carattere
personale e non ha quindi senso adottare misure idonee
a salvaguardare la riservatezza della corrispondenza.
Art. 49
Obblighi del fallito (1)
L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il
fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di
società o enti soggetti alla procedura di fallimento
sono tenuti a comunicare al curatore ogni
cambiamento della propria residenza o del proprio
domicilio.
E’ stato sostituito l’obbligo di residenza con l’obbligo, da
parte del fallito o degli amministratori, di comunicare
agli organi della procedura le variazioni di residenza.
La norma introdotta con la riforma sopprime inoltre la
possibilità per il giudice delegato di far accompagnare il
fallito dalla forza pubblica, se questo non ottempera
all’obbligo di presentarsi.
Caduto l’obbligo della residenza, vengono meno anche
le limitazioni al rilascio del passaporto precedentemente
previste.
Anche in questo caso, come nel precedente art. 48, la
sanzione per la mancata collaborazione da parte del
fallito
o
degli
amministratori
è
l’esclusione
dall’esdebitazione prevista dall’art. 142.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini
della gestione della procedura, i soggetti di cui al
primo comma devono presentarsi personalmente al
giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Viene anche introdotta la possibilità per il fallito di
comparire mediante un mandatario-professionista.
In caso di legittimo impedimento o di altro
giustificato motivo, il giudice può autorizzare
l’imprenditore o il legale rappresentante della società
o enti soggetti alla procedura di fallimento a
comparire per mezzo di mandatario.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 46 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 50
Pubblico registro dei falliti
(articolo abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 1 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Sezione II - Degli effetti del fallimento per i
creditori
Dalla nuova formulazione dell’art. 51 discende che, oltre
al sequestro conservativo e a quello giudiziario, il
divieto di cui all’art. 51 si estende anche alle altre
misure cautelari che, pure, non hanno finalità
strettamente conservative del patrimonio.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 51
L’articolo è stato modificato al fine di inserire un
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti
maturati durante il fallimento, può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
espresso riferimento ai crediti in prededuzione ovvero a
quelli maturati durante il fallimento in relazione al
divieto di azioni esecutive individuali o cautelari nel
corso della procedura fallimentare.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 52
Concorso dei creditori
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul
patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di
prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo
comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale,
mobiliare o immobiliare, deve essere accertato
secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse
disposizioni della legge. (1)
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 49 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 52
Concorso dei creditori
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul
patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di
prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo
comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale,
mobiliare o immobiliare, deve essere accertato
secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse
disposizioni della legge.
Le disposizioni del secondo comma si applicano
anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo
51. (1)
_____________________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Nel secondo comma viene chiarito che il principio di
esclusività del procedimento di accertamento del
passivo coinvolge anche i diritti reali e personali
(mobiliari ed immobiliari) e i crediti da soddisfare in
prededuzione, salve le deroghe di cui all’art. 111.
Si precisa che ora, a differenza del passato, in sede di
accertamento dello stato passivo, vanno fatti valere
anche eventuali diritti reali sui beni immobili del
fallimento, diversi dal diritto di proprietà (ad esempio
la servitù, l’usufrutto, il fallito quale terzo datore di
ipoteca).
Il combinato disposto dell’art. 52 e 111-bis conferma
che i debiti prededucibili devono essere accertati con
le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli
non contestati e di quelli sorti a seguito di
provvedimenti del giudice delegato inerenti la
liquidazione dei compensi dei professionisti o
coadiutori di cui si è servita la procedura.
L’aggiunta, di un nuovo comma all’articolo 52 L.F.
serve a chiarire che, anche i crediti per i quali non
vige il divieto di azioni esecutive e cautelari sancito
dall’articolo 51 r.d. sono assoggettati al “concorso
formale”, per cui, al fine di essere soddisfatti in sede
concorsuale, devono essere previamente accertati,
come tutti gli altri crediti, dal giudice delegato. In tal
modo, viene ad acquistare valore normativo il
principio di elaborazione giurisprudenziale secondo
cui tali crediti possono trovare soddisfazione solo
nell'ambito della procedura concorsuale.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 53
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio
a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile
possono essere realizzati anche durante il fallimento,
dopo che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa
istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore
e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il
tempo della vendita, disponendo se questa debba
essere fatta ad offerte private o all'incanto, e
determinando le modalità relative.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
se è stato nominato, può anche autorizzare il
curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a
privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la
vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 53
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio
a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile
possono essere realizzati anche durante il fallimento,
dopo che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa
istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore
e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il
tempo della vendita, determinandone le modalità a
norma dell’articolo 107. (1)
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
se è stato nominato, può anche autorizzare il
curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a
privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la
vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 54
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione
dell'attivo.
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio
fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei
beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese;
se non sono soddisfatti integralmente, concorrono,
per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori
chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle
ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione
del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal
caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su
questo prezzo per la totalità del loro credito,
computati in primo luogo gli interessi, l’importo
ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla
somma loro assegnata per essere attribuito ai
creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo
per una parte del credito garantito, per il capitale non
soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la
percentuale
definitiva
assegnata
ai
creditori
chirografari.
L’estensione del diritto di prelazione agli interessi
è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di
pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio
generale, il decorso degli interessi cessa alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è
soddisfatto anche se parzialmente. (1)
_____________________________
La modifica introdotta al terzo comma prevede
l’estensione del diritto di prelazione agli interessi non
solo con riferimento agli artt. 2788 e 2855 CC (crediti
pignoratizi e ipotecari), ma anche con riferimento
all’articolo 2749 CC relativo ai crediti assistiti da
privilegio. Si è inoltre precisato che il decorso degli
interessi maturati dai crediti assistiti da privilegio
generale cessa alla data di deposito del progetto di
riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche
parzialmente.
La nuova formulazione dell’articolo permette quindi di
accordare il beneficio della prelazione anche agli
interessi sui crediti privilegiati relativamente all’anno
precedente ed a quello in corso alla data del fallimento.
Tali interessi potranno essere calcolati al tasso
convenzionale, se pattuito, fino alla data di fallimento,
dopodiché saranno riconosciuti al tasso legale.
Per quanto riguarda i crediti pignoratizi e assistiti da
privilegio speciale, il debito per interessi cessa alla data
della vendita dei beni sui quali insiste il privilegio.
Per quanto riguarda i crediti ipotecari si fa riferimento
alla data del decreto di trasferimento degli immobili
(non al decreto di aggiudicazione).
Per quanto riguarda i crediti assistiti da privilegio
generale l’interruzione del decorso degli interessi è stata
individuata nella data del deposito del piano di riparto
nel quale, come già indicato, il relativo credito viene
soddisfatto, anche solo in percentuale.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
(1) Comma sostituito dall’art. 54 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 55
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
La dichiarazione di fallimento sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del
concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno
che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno
o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma
dell’articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti,
agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del
fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso a
norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi
tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi
valere contro il fallito, se non previa escussione di un
obbligato principale. (1)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. X del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 56
Compensazione in sede di fallimento
I creditori hanno diritto di compensare coi loro
Le modifiche apportate rappresentano la conseguenza
dei mutamenti necessari delle norme di rinvio.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo
stesso,
ancorché
non
scaduti
prima
della
dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia
non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito
per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o
nell'anno anteriore.
Art. 57
Crediti infruttiferi
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data
della dichiarazione di fallimento sono ammessi al
passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola
ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in
ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo
che resta a decorrere dalla data del mandato di
pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 58
Obbligazioni e titoli di debito (1)
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di
debito sono ammessi al passivo per il loro valore
nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è
previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore
attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno
diritto al sorteggio.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 59
Crediti non pecuniari
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad
altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore
alla data della dichiarazione di fallimento.
Art. 60
Rendita perpetua e rendita vitalizia
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti
per rendita perpetua, questa è riscattata a norma
dell'art. 1866 del codice civile.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
La norma prevede che le obbligazioni di cui agli artt.
2410 e seguenti del CC e gli altri titoli di debito di cui
all’art. 2483 CC vengano ammessi al passivo per il loro
valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati.
Viene inoltre disposto un più sintetico obbligo di
attualizzazione del valore del premio delle obbligazioni
affinché lo stesso venga distribuito tra tutti i possessori
dei titoli.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al
passivo per una somma equivalente al valore capitate
della rendita stessa al momento della dichiarazione di
fallimento.
Art. 61
Creditore di più coobbligati solidali
Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel
fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero
credito in capitale e accessori, sino al totale
pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere
esercitato solo dopo che il creditore sia stato
soddisfatto per l'intero credito.
Art. 62
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente
soddisfatto
Il creditore che, prima della dichiarazione di
fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col
fallito o da un fideiussore una parte del proprio
credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la
parte non riscossa.
Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il
fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo
per la somma pagata.
Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la
quota di riparto spettante al coobbligato fino a
concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta
impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il
creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 63
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di
garanzia
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un
diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia
della sua azione di regresso, concorre nel fallimento
per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle
cose date in pegno spetta al creditore in deduzione
della somma dovuta.
Sezione III - Degli effetti del fallimento sugli
atti pregiudizievoli ai creditori
La norma non è stata modificata dalla riforma né dal
correttivo.
Art. 64
Atti a titolo gratuito
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito,
esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di
pubblica utilità, in quanto la liberalità sia
proporzionata al patrimonio del donante.
Art. 65
Pagamenti
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
pagamenti di crediti che scadono nel giorno della
dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali
pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
La norma non è stata modificata dalla riforma né dal
correttivo.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 66
Azione revocatoria ordinaria
La norma non è stata modificata dalla riforma né dal
correttivo.
Il curatore può domandare che siano dichiarati
inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio
dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione
si
propone
dinanzi
al
tribunale
fallimentare, sia in confronto del contraente
immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei
casi in cui sia proponibile contro costoro.
Art. 67
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie(1)
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non
conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è
stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
Art. 67
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non
conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è
stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del
debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
La norma, oggetto di incisivo intervento ad opera del
DL 14.03.2005 ( le cui modifiche trovano applicazione
alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure
iniziate dopo il 17.03.2005) è stata toccata nella parte
in cui viene introdotta l’aggiunta nella categoria degli
atti esentati dalla revocatoria delle vendite e dei
preliminari trascritti a’ sansi dell’art. 2645 bis c.c. i cui
effetti non siano cessati a’ sensi del terzo comma del
predetto articolo.
Risulta poi modificata la disciplina dei piani attestati
(art. 67, comma 3, lett. d) ove, come previsto per la
relazione dell’esperto sul piano nel concordato
preventivo e negli accordi di istrutturazione, si prevede
che la relazione sia redatta da un revisore dei conti, in
possesso dei requisiti per la nomina a curatore.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo
della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo
ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo,
destinati
a
costituire
l'abitazione
principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado; (1)
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purché posti in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e
ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un
professionista iscritto nei revisori contabili e che
abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai
sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice
civile; (2)
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo, nonché
dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di
concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del
debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purché posti in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e
ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai
sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
civile;
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
delle leggi speciali.
_____________________________
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo
182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di
concordato preventivo.
(1) Lettera sostituita dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Lettera modificata dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
_____________________________
(1) Articolo così modificato dal Decreto-Legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80,
pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005
– S.O. n. 91.
Art. 67-bis
Patrimoni destinati ad uno specifico affare (1)
La norma, introdotta dal DLGS 5/06 non è stata
modificata dal correttivo. Essa concerne le ipotesi
previste dal CC (2447/5 e 2447/7) in cui sia
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad
uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a) del codice civile, sono
revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo dell’azione è
costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza
della società.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
configurabile una responsabilità del patrimonio
sociale per crediti vantatii dai creditori particolari
dello specifico affare. Occorre dunque il verificarsi di
tre presupposti:
a)
b)
c)
Incidenza sul patrimonio destinato;
Pregiudizio al patrimonio sociale;
Conoscenza dell’insolvenza della società
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 68
Pagamento di cambiale scaduta
In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo
comma, non può essere revocato il pagamento di una
cambiale, se il possessore di questa doveva
accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di
regresso, in confronto del quale il curatore provi che
conosceva lo stato di insolvenza del principale
obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve
versare la somma riscossa al curatore.
La norma non è stata toccata dalla riforma
correttivo.
né dal
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 69
Atti compiuti tra i coniugi (1)
La norma introdotta con il DLGS 5/2006 non ha
subito modifiche dal
correttivo. Essa aggrava
sensibilmente il rigore revocatorio degli atti compiuti
tra i comiugi:
Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra
coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava
un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito
compiuti tra coniugi più di due anni prima della
dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il
fallito esercitava un’impresa commerciale sono
revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato
d’insolvenza del coniuge fallito.
a)
b)
Sotto il profilo temporale, dilatandosi il periodo
sospetto;
Sotto il profilo dell’onere della prova per gli atti
onerosi e gratuti ultra biennali , gravandosi il
convenuto dell’onere di provare l’inscientia.
Resta problematico il coordinamento con la disciplina
dei termini decadenziali e prescrizionali.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 54 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 69-bis
Decadenza dall'azione (1)
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre
anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque
decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 55 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
Anche questo articolo non è stato toccato dal
correttivo. Si ricorda che esso trova applicazione alle
revocatorie relative alle procedure aperte in seguito a
ricorsi proposti dopo il 16.07.2006 e che se anche
l’azione non può essere esercitata per intervenuta
decadenza / prescrizione il curatore a’ sensi dell’art.
95 può ecceppire l’inefficacia del titolo su cui si fonda
la domanda di ammissione al passivo o la richiesta di
riconoscimento di un diritto di prelazione
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
Art. 70
Effetti della revocazione (1)
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e
produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire
una somma pari alla differenza tra l’ammontare
massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per
il quale è provata la conoscenza dello stato
d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla
data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il
diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito
d’importo corrispondente a quanto restituito.
_____________________________
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 17
marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge
14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
Art. 70
Effetti della revocazione
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e
produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto
corrente bancario o comunque rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle
sue pretese, nel periodo per il quale è provata la
conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il
concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d’insinuare
al
passivo
un
credito
d’importo
corrispondente a quanto restituito. (1)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
Si è previsto che il soggetto revocato sia tenuto alla
restituzione
del
percetto
nei
limiti
del
massimoscoperto non soltanto nei casi di atti estintivi
di rapporti continuativi o reiterati, ma anche quando
sia questione di “posizioni passive derivanti da
rapporti di conto corrente bancario”, evidentemente
per il caso in cui tali posizioni passive non derivino da
rapporti continuativi o reiterati.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
Appunti e note operative
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 71
Effetti della revocazione (1)
La disciplina degli effetti restiitutori della pronuncia di
revoca è ora contenuta nell’art.70
(articolo abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 56 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Sezione IV - Degli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti
Sezione IV - Degli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti
Art. 72
Art. 72
Rapporti pendenti (1)
Rapporti pendenti
Se
un contratto
è
ancora ineseguito
o
non
Se
un contratto
è
ancora ineseguito
o
non
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
compiutamente eseguito da entrambe le parti
quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il
fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le
diverse disposizioni della presente Sezione, rimane
sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione
del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
compiutamente eseguito da entrambe le parti
quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il
fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le
diverse disposizioni della presente Sezione, rimane
sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione
del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo
che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il
trasferimento del diritto. (1)
Il contraente può mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine
non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica
anche al contratto preliminare salvo quanto previsto
nell’articolo 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al
mancato adempimento, senza che gli sia dovuto
risarcimento del danno. (2)
L’azione di risoluzione del contratto promossa
prima del fallimento nei confronti della parte
inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del
curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della
trascrizione della domanda; se il contraente intende
ottenere con la pronuncia di risoluzione la
restituzione di una somma o di un bene, ovvero il
risarcimento del danno, deve proporre la domanda
secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far
valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia
dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio
di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare non siano cessati anteriormente
Il contraente può mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine
non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica
anche al contratto preliminare salvo quanto previsto
nell’articolo 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al
mancato adempimento.
L’azione di risoluzione del contratto promossa
prima del fallimento nei confronti della parte
inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del
curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della
trascrizione della domanda; se il contraente intende
ottenere con la pronuncia di risoluzione la
restituzione di una somma o di un bene, in altre
parole il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
Appunti e note operative
La norma, innvovata con la riforma del DLGS 5/2006
introducente una disciplina di carattere generale per i
contratti pendenti è stata parzialmente integrata dal
correttivo Nel primo comma dell’art. 72 si è affermato il
consolidato principio, che il contratto traslativo si
considera ineseguito sino a quando non si è verificato
l’effetto reale.
Nel quarto comma si è detto che al contraente in bonis
non spetta risarcimento del danno per l’intervenuto
scioglimento del contratto, altro principio pacifico.
L’art. 72, ottavo comma, stabilisce poi a completamento
della tutela degli acquirenti di immobili urbani, che la
disciplina dettata dall’art. 72 non si applica al contratto
preliminare immobiliare trascritto ai sensi dell’art. 2645
c.c., quando abbia ad oggetto una casa di abitazione. Il
tutto a maggior tutela del promissario acquirente di
immobile destinato a casa di abitazione.
Presupposto per l’applicazione della norma è la
preesistenza di un contratto non compiutamente
eseguito per mancato raggiungimento dell’effetto finale
(traslativo o costitutivo) riguardante raporti inerenti il
patrimonio oggetto del concorso.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del
codice civile e il curatore, ai sensi del precedente
comma, scelga lo scioglimento del contratto,
l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento
del danno e gode del privilegio di cui all’articolo
2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti
della trascrizione del contratto preliminare non siano
cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 57 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
alla data della dichiarazione di fallimento. (3)
Le disposizioni di cui al primo comma non si
applicano al contratto preliminare di vendita trascritto
ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente
ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a
costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di
suoi parenti ed affini entro il terzo grado. (4)
_____________________________
(1)Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(4) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1), (2), (3) e (4) si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure
concorsuali e di concordato aperte successivamente
(art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 72-bis
Art. 72-bis
Contratti relativi ad immobili da costruire (1)
Fallimento del venditore e contratti relativi ad
I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
La norma, che costituisce una deroga al principio
generale diell’art.72, disciplina
lo scioglimento dei
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
immobili da costruire (1)
20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il
curatore comunichi la scelta tra esecuzione o
scioglimento,
l’acquirente
abbia
escusso
la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresì comunicazione
al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può
essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di
voler dare esecuzione al contratto.
contratti di cui all’art. 5 del d.lgs. 20 giugno 2005, n.
122.
Sono stati sopressi i riferimenti alla nozione di crisi
d’impresa relativamente alla disciplina della vendita
degli immobili da
costruire.
In caso di fallimento del venditore, se la cosa
venduta è già passata in proprietà del compratore, il
contratto non si scioglie.
Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del
codice civile e il curatore, a norma dell’articolo 72,
scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo,
senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
All’acquirente spetta il privilegio di cui all’articolo
2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti
della trascrizione del contratto preliminare non siano
cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2
agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se,
prima che il curatore comunichi la scelta tra
esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresì comunicazione
al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può
essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di
voler dare esecuzione al contratto.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 11 del d. lgs. 20
giugno 2005 e quindi sostituito dall’art. 58 del D. Lgs.
9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
72-ter
Effetti sui finanziamenti destinati
ad uno specifico affare (1)
Il
fallimento
della
società
determina
lo
scioglimento del contratto di finanziamento di cui
all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del
codice civile quando impedisce la realizzazione o la
continuazione dell’operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel
contratto in luogo della società assumendone gli oneri
relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il
finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito
il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi
dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in
via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma,
resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice
civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si
verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e
nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies,
sesto comma, del codice civile.
La norma, introdotta dal DLGS
modificata dal correttivo.
5/2006 non è stata
Essa riguarda gli effetti del fallimento sul
finanziamento
“destinato” e in ragione del
collegamento previsto dalla specifica disciplina tra il
vincolo di destinazione e la realizzazione dell’affre
finanziato , non prevede lo scioglimento automatico
del contratto, producendosi detto effetto nella ipotesi
in cui il fallimento si traduca nell’impossibilità di
realizzazione o di continuazione dell’operazione
finaziatata.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
72-quater
72-quater
Locazione finanziaria (1)
Locazione finanziaria
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in
caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è
disposto
l’esercizio
provvisorio
dell’impresa
il
contratto continua ad avere esecuzione salvo che il
curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente
ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
versare alla curatela l’eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso rispetto al credito
residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si
applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in
caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è
disposto
l’esercizio
provvisorio
dell’impresa
il
contratto continua ad avere esecuzione salvo che il
curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente
ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
versare alla curatela l’eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a valori di
mercato rispetto al credito residuo in linea capitale;
per le somme già riscosse si applica l’articolo 67,
terzo comma, lettera a). (1)
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore
conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprietà del bene, previo pagamento
dei canoni e del prezzo pattuito.
Si è precisato che l’obbligo del concedente di versare al
curatore l’eventuale differenza tra il ricavato della
vendita del bene in
leasing e il credito residuo in linea capitale, si riferisce
alla vendita avvenuta a valori di mercato.
I commi 2 e 3 sono ovviamente alternativi:
- in caso di eccedenze dovute all’impresa fallita, i
relativi importi devono essere restituiti al Curatore;
- in caso di eccedenze dovute all’impresa concedente in
bonis la stessa provvederà ad insinuare al passivo il
proprio credito.
Va sottolineato come la norma trovi applicazione
anche nel caso di retrocessione di azienda concesa in
affitto ( art. 104 bis VI comma).
Schematicamente per il caso di fall. dell’utilizzatore,
sospeso il raporto vi sono 2 possibiltà:
a)
Che esso prosegua e in tal caso il concedente
in bonis ha diritto:
-
A trattenere i canoni già riscossi
A insinuare in prededuzione queli sacaduti
e non pagati ante fall.
Al pgamento dei successivi
Al pagamento del prezzo di opzione / alla
restituzione del bene in caso contrario
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore
conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprietà del bene, previo pagamento
dei canoni e del prezzo pattuito.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 73
Vendita a termine o a rate (1)
In caso di fallimento del compratore, se il prezzo
deve essere pagato a termine o a rate, il curatore
può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del
comitato dei creditori; ma il venditore può chiedere
cauzione
a
meno
che
il
curatore
paghi
immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse
legale. (1)
Nella vendita a rate con riserva della proprietà il
fallimento del venditore non è causa di scioglimento
del contratto.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 60 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
b)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Che esso si sciolga e in tal caso il concedente
in bonis ha diritto:
- alla restituzione del bene
- ad insinuare il differenziale tra il credito alla
data del fall. e quanto incassato dalla vendita
del bene.
Deve, però versare alla curatele la differenza
tra il ricavato della vendita del bene restituito
ed il ricavato dalla sua vendita ove maggiore
del credito alla data del fallimento,
Art. 73
Vendita con riserva di proprietà (1)
Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di
fallimento del compratore, se il prezzo deve essere
pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare
nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei
creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno
che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo
sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si
sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le
rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo
compenso per l’uso della cosa.
Il fallimento del venditore non è causa di
scioglimento del contratto.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
Il correttivo ha precisato che la disciplina della vendita
a rate si applica soltanto nel caso in cui il contratto sia
stato stipulato con la clausola di riservato dominio e
quindi la proprietà non sia ancora
passata al
compratore.
Resta l’autorizzazione del Comitato dei C. per il
subentro, modifica introdotta con la prima riforma.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
procedure
concorsuali
e
di
concordato
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 74
Contratto di somministrazione
Appunti e note operative
aperte
Art. 74
Contratti ad esecuzione continuata o periodica (1)
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione
Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto
di somministrazione si applicano le disposizioni
dell’articolo 72, primo e secondo comma. (1)
Se il curatore subentra, deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne già
avvenute o dei servizi già erogati. (2)
_____________________________
(1) (2) Comma modificato dall’art. 61 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
continuata o periodica deve pagare integralmente il
prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi
già erogati.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Col correttivo si è introdotta una affermazione di
principio secondo la quale se il curatore subentra in un
contratto ad esecuzione continuata o periodica deve
pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già
avvenute o dei servizi già erogati, principio che la
precedente disciplina riferiva alla vendita a consegne
ripartite ed alla somministrazione.
Per il resto il fallimento comporta la sospensione del
contratto e rimette al curatore la scelta di subentrare
nel contratto in luogo del fallito, previa autorizzazione
del comitato dei creditori, ovvero di sciogliersi dal
medesimo.
Il creditore può mettere in mora il curatore, facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto si
intende sciolto.
Va peraltro ricordato che ai sensi dell’art. 104, comma
7, l.fall., quando sia stato disposto l’esercizio
provvisorio dell’impresa, il contratto prosegue, senza
necessità di autorizzazione del comitato dei creditori,
salvo che il curatore non intenda sospenderne
l’esecuzione o scioglierlo.
Art. 75
Restituzione di cose non pagate
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata
spedita al compratore prima della dichiarazione di
fallimento di questo, ma non è ancora a sua
disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha
acquistato diritti sulla medesima, il venditore può
riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le
spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché
La norma non è stata tocata dalla riforma
correttivo.
né dal
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
egli non preferisca dar corso al contratto facendo
valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore
non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il
prezzo integrale.
Art. 76
Contratto di borsa a termine
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade
dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei
contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di
fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il
valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione
di fallimento è versata nel fallimento se il fallito
risulta in credito, o è ammessa al passivo del
fallimento nel caso contrario. (1)
Ricordato che vi sono pronunce giurisprudenziali per
cui nella nozione rientrano i contratti di opzione su
valuta ,gli swap e i contratti di cambio a termine e
che ex art. 203 Tuif la norma trova applicazione
anche agli strumenti finanziari derivati ed alle
operazioni di prestito
di titoli pronti contro
termine”conclusi ancorchè non ancora eseguiti in
tutto o in parte entro la data di dichiarazione del
fallimento” tutti detti contrattti si sciolgono per
disposizione ritenuta inderogabile.
_____________________________
(1) Articolo così modificato dall’art. 62 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 77
Associazione in partecipazione
La associazione in partecipazione si scioglie per il
fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far
valere nel passivo il credito per quella parte dei
conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a
La disposizione non è stata toccata dal correttivo e la
riforma del 2006 si era limitata alla modifica formale
del termine “associato”.
Al contratto in questione trova
disciplina generale di cui all’art. 72.
applicazione la
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
suo carico.
L’associato è tenuto al versamento della parte
ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo
carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista
dall’art. 150. (1)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 63 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 78
Conto corrente, mandato, commissione (1)
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di
commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle
parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento
del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante
subentra nel contratto, il credito del mandatario è
trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n.
1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 64 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
La disposizione, modificata dalla riforma del 2006 e non
toccata dal correttivo, deroga alla previsione di generale
sospensione di cui all’art. 72 mentre nel caso del
mandato, in caso di fallimento del mandante il contratto
resta sospeso e il Curatore deve comunicare se intende
o meno proseguire.
E’ necessario valutare tempestivamente la revoca di
eventuali mandati all’incasso, tramite comunicazione
scritta.
E’ diverso ovviamente il caso in cui sia stata effettuata
una cessione del credito.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
.
Art. 79
Possesso del fallito a titolo precario
Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione
non si trovano più in suo possesso dal giorno della
dichiarazione di fallimento e il curatore non può
riprenderle, l’avente diritto può far valere nel passivo
il credito per il valore che la cosa aveva alla data
della dichiarazione del fallimento. (1)
Se il possesso della cosa è cessato dopo
l’apposizione dei sigilli, l’avente diritto può chiedere
l’integrale pagamento del valore della cosa e il credito
è regolato dall’art. 111, primo comma, n. 1). (2)
Sono salve le disposizioni dell’art. 1706 del codice
civile.
_____________________________
(1) (2) Comma modificato dall’art. 65 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 79
Contratto di affitto d’azienda (1)
L’art. 79 contiene ora il testo del precedente art. 80
bis, riprodotto senza modifiche.
Il fallimento non è causa di scioglimento del
contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti
possono
recedere
entro
sessanta
giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo,
che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo
dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n.
1.
_____________________________
Il vecchio testo dell’art. 79 è ora contenuto nell’art.
103, che regola la materia del credito dell’avente diritto
per le cose che erano nel possesso del fallito a titolo
precario, sia pur con diversa formulazione letterale.
E’ importante valutare tempestivamente l’opportunità
di assicurare i beni.
L’efficacia del recesso non è subordinata al pagamanto
dell’eventuale indennizzo il cui credito andrà insinuato
a’ sensi dell’art. 111 n.1
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 80
Art. 80
Contratto di locazione di immobili (1)
Contratto di locazione di immobili (1)
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di
locazione d'immobili e il curatore subentra nel
contratto.
Nell’art. 80, relativo alla locazione di immobili, il
correttivo ha previsto la facoltà del curatore, nel caso
di fallimento del locatore, ove il contratto abbia durata
superiore a quattro anni e siano decorsi quattro anni
dalla dichiarazione di fallimento, di recedere dal
contratto entro un anno dalla dichiarazione di fallimento
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di
locazione d’immobili e il curatore subentra nel
contratto.
Qualora
la
durata
del
contratto
sia
complessivamente superiore a quattro anni dalla
dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un
anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di
recedere dal contratto corrispondendo al conduttore
un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel
dissenso fra le parti, è determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto
decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può
in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati.
corrispondendo un equo indennizzo che, nel dissenso
delle parti, è determinato dal giudice delegato. In
questo modo il legislatore ha tenuto conto della
possibilità che per il fallimento sia più vantaggioso
vendere l’immobile locato libero, piuttosto che
continuare a percepire il canone. Per il resto la disciplina
è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto
stabilito dalla riforma del 2006.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore
può in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. Il credito per l’indennizzo è regolato
dall’articolo 111, primo comma, n. 1), e dall’articolo
2764 del codice civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 66 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Il
credito
per
l’indennizzo
è
soddisfatto
in
prededuzione ai sensi dell’articolo 111, n. 1 con il
privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 80-bis
Contratto di affitto d'azienda (1)
Il fallimento non è causa di scioglimento del
contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti
possono
recedere
entro
sessanta
giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo,
Art. 80-bis
Contratto di affitto d'azienda (1)
L’abrogazione è conseguenza dllo spostamento della
disciplina nella previsione dell’attuale art. 79
(articolo abrogato)
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo
dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111,
primo comma, n. 1).
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. X del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 81
Contratto di appalto (1)
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di
una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione
del comitato dei creditori non dichiara di voler
subentrare nel rapporto dandone comunicazione
all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee
garanzie.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della
qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta,
comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve
le norme relative al contratto di appalto per le opere
pubbliche.
La norma non è stata toccata dal correttivo. Il
Contratto d’appalto si scioglie salvo che il curatore
dell’una o dell’altra parte non subentri previa
autorizzazione del Comitato dei Creditori
dando
comunicazione nei 60 gg e offra garanzie idonee.
L’altra parte in caso di contestazione sulla idoneità
delle
garanzie
potrà
reclamare
la
relativa
autorizzazione. Le garanzie nel caso di f.
dell’appaltatore attengono anche alla organizzazione
imprenditoriale
necessaria
per
l’ultimazione
dell’appalto.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 68 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 82
Contratto di assicurazione
La norma non è stata tocata dalla riforma
correttivo.
né dal
La norma non è stata tocata dalla riforma
correttivo.
né dal
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto
di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario,
e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile
se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore
per i premi non pagati deve essere soddisfatto
integralmente, anche se la scadenza del premio è
anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Art. 83
Contratto di edizione
Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di
edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 83-bis
Clausola arbitrale (1)
Se il contratto in cui è contenuta una clausola
compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni
della presente sezione, il procedimento arbitrale
pendente non può essere proseguito.
Norma introdotta dalla riforma del 2006, non toccata
dal correttivo, disciplina solo il giudizio pendente.
In caso di scioglimento del contratto decade anche
l’efficacia della clausola arbitrale, che per il curatore non
è vincolante.
Ove il contratto non si sciolga la compatibilità del
procedimento implica la valutazione delle domande nello
stesso formulate che deve essere vagiata alla luce del
principio di esclusività di accertamento del passivo ai
fini del concorso. L’accordo compromissorio nel
fallimento è vincolato all’autorizzazione del comitato dei
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
_____________________________
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
creditori
(1) Articolo introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Capo IV - DELLA CUSTODIA E DELLA
AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI
Art. 84
Dei sigilli (1)
Dichiarato il fallimento, il curatore procede,
secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano
nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del
debitore.
Il curatore può richiedere l’assistenza della forza
pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è
agevole l’immediato completamento delle operazioni,
l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o
più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile
apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758
del codice di procedura civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 70 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
L’articolo, pur mantenendo l’obbligo dell’apposizione dei
sigili, demanda l’obbligo di provvedervi al Curatore
secondo le norme stabilite dal cpc, eliminando la
funzione del Giudice delegato (e del giudice di pace).
Si ritiene utile precisare alcuni suggerimenti anche di
tipo pratico che il curatore è opportuno osservi.
Il Curatore procede autonomamente all’apposizione dei
sigilli senza richiedere autorizzazioni, nei tempi più brevi
possibili. Viene redatto verbale dal Curatore (o dal
delegato).
Per l’apposizione dei sigilli, è utile che venga
predisposto un timbro con i dati dell’Ufficio Fallimentare.
E’ preferibile farsi assistere da un collaboratore che
sottoscriva il verbale, unitamente al Curatore.
Nel caso i beni siano fuori zona le operazioni di
apposizione, rimozione dei sigilli e la redazione
dell’inventario possono essere delegate a uno o più
coadiutori, designati dal Giudice Delegato.
Sono applicabili gli artt. 755- 756 C.P.C.; i poteri
attribuiti al Giudice circa l’apertura delle porte previsti
dall’articolo 755 e la custodia delle chiavi attribuita al
cancelliere dall’articolo 756 sono rimessi al Curatore.
Si può procedere alla nomina di un custode
(normalmente il fallito o il proprietario dell’immobile o
altro soggetto presente che sottoscriva il verbale per
accettazione).
Per farsi assistere della forza pubblica non è necessaria
alcuna autorizzazione. Per le ditte con sede nel Comune
di Treviso ci si rivolge alla Questura; per le ditte con
sede in altri comuni, ci si rivolge al Commissariato di
Polizia, ove esistente o, in mancanza alla stazione dei
Carabinieri.
In caso di affitto di azienda o altra impossibilità (fisica o
giuridica) ad apporre i sigilli, non è applicabile l’ultimo
comma; in tal caso il Curatore procede nel più breve
tempo possibile alla redazione dell’inventario.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
Art. 85
Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace
(1)
(articolo abrogato)
_____________________________
Articolo abrogato dall’art. 71 del D. Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
2006.
Art. 86
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione (1)
Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo
Il testo normativo, al comma 1 n. 2, non prescrive più
la consegna dei titoli al curatore ai fini della loro
riscossione.
Le scritture contabili, alla cui consegna l’imprenditore
fallito è obbligato, possono essere depositate, previa
autorizzazione del giudice delegato, anziché in
cancelleria, in altro luogo idoneo ad assicurarne
l’adeguata conservazione.
Viene espressamente previsto che al fallito spetta un
diritto incondizionato e non denegabile all’esibizione
delle scritture contabili.
Ha diritto di richiedere l’esibizione delle scritture
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
depositato a norma dell’articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli
scaduti;
c)
le
scritture
contabili
e
ogni
altra
documentazione dal medesimo richiesta o acquisita
se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in
luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il
curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta
del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il
curatore
non
ritenga
di
dover
esibire
la
documentazione richiesta, l’interessato può proporre
ricorso al giudice delegato che provvede con decreto
motivato.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
contabili altresì ciascun componente del comitato dei
creditori.
Colui che ha il diritto di richiedere l’esibizione delle
scritture contabili è altresì abilitato a richiedere al
curatore copia della documentazione esibitagli, previa
autorizzazione del giudice delegato e a cura e spese del
richiedente.
E’
opportuno
tuttavia
non
affidare
a
terzi
la
documentazione in originale per farne copia, ma che vi
provveda direttamente il curatore.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa
autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese
del richiedente.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 72 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 87
Inventario (1)
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel
più breve termine possibile secondo le norme stabilite
dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il
L’articolo, allo scopo di semplificare ed accelerare la
procedura di inventariazione, consente al Curatore di
rimuovere i sigilli e redigere l’inventario senza ottenere
la preventiva autorizzazione del Giudice delegato.
Il Curatore rimuoverà pertanto i sigilli e redigerà
l’inventario nel più breve tempo possibile. Della data
fissata per l’inventario deve essere data notizia al fallito
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
fallito e il comitato dei creditori, se nominato,
formando, con l’assistenza del cancelliere, processo
verbale delle attività compiute. Possono intervenire i
creditori.
Il curatore,
stimatore.
quando
occorre,
nomina
uno
Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il
fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività
da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle
pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o
omessa dichiarazione.
L’inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali
deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 73 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Appunti e note operative
e al Comitato dei Creditori, che possono intervenire.
Possono intervenire anche i creditori, nei cui confronti il
Curatore non ha però l’obbligo di preventiva
informazione.
Per la redazione dell’inventario, il Curatore presenta
istanza al Giudice Delegato (o al Presidente del
Tribunale ove si trovano i beni, se fuori del circondario)
per ottenere l’assistenza del Cancelliere.
Il Cancelliere potrà presenziare in loco anche solo alle
operazioni conclusive e riassuntive dell’inventario,
riferendo nel verbale le
operazioni già svolte in
precedenza e documentando le stesse.
Il Curatore può provvedere alla stima direttamente (in
caso di beni di modesto valore).
Possono essere
nominati uno o più stimatori, secondo la tipologia dei
beni.
Lo stimatore collabora per la redazione dell’inventario
(per i beni mobili in genere verrà nominato l’Istituto
Vendite Giudiziarie).
Gli stimatori in genere sono scelti fra gli iscritti agli
elenchi dei periti del Tribunale.
Lo stimatore non rientra nelle previsioni di cui all’art.
32. Il relativo compenso viene liquidato dal Giudice
Delegato.
E’ innegabile che il giudice delegato possa, ai sensi
dell’art. 25 comma 1 n. 4, revocare dall’incarico lo
stimatore officiato dal curatore.
Se possibile l’inventario contiene anche la stima dei
beni, salvo casi particolari.
Il Curatore dà immediata notizia della nomina dello
stimatore al Giudice Delegato, ai fini dell’esercizio dei
poteri previsti dall’art. 25.
In calce all’inventario è opportuno che il fallito dichiari
l’eventuale
immobili).
esistenza
di
altri
beni
(compresi
gli
Art. 87-bis
Inventario su altri beni (1)
In caso di affitto di azienda si applica l’ultimo comma
dell’art. 87 bis.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
I beni mobili nella materiale disponibilità del fallito, sui
quali
terzi
vantino
diritti
reali
o
personali
immediatamente e chiaramente riconoscibili, possono
essere sottratti alla sigillazione, evitando così la
necessità di presentare domanda di rivendica o di
restituzione. Il curatore può tuttavia limitarsi alla
descrizione dei medesimi beni nel processo verbale ex
art. 758 cpc.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103,
i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o
personali chiaramente riconoscibili possono essere
restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza
della parte interessata e con il consenso del curatore
e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente
nominato.
Vanno descritti nel verbale di rimozione dei sigilli e di
inventario, ai sensi dell’art. 775 comma 1 n. 2 cpc i beni
di cui al comma 3 dell’articolo 87-bis, ovvero i beni di
proprietà del fallito di cui il terzo detentore abbia diritto
a conservare il godimento in virtù di un titolo opponibile
al curatore.
I beni di cui al primo comma possono non essere
inclusi nell’inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i
quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel
godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al
curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in
consegna a norma dell’articolo 88.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 74 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 88
Presa in consegna dei beni del fallito da parte del
curatore
Il curatore prende in consegna i beni di mano in
mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture
contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.
Art. 88
Presa in consegna dei beni del fallito da parte del
curatore
Il curatore prende in consegna i beni di mano in
mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture
contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (1)
Il correttivo ha sostituito, al secondo comma, la parola
“annotato” con la parola “trascritto”, che corregge
quello che è stato sempre considerato un difetto della
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
previgente disposizione.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 5 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 89
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali
mobiliari e bilancio.
Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito
e delle altre notizie che può raccogliere, deve
compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei
rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco
di tutti coloro che vantano diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella
disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1)
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal
fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli
elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 75 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 89
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali
mobiliari e bilancio
Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito
e alle altre notizie che può raccogliere, deve
compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei
rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco
di tutti coloro che vantano diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella
disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1)
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal
fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli
elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 5 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
Il curatore deve predisporre l’elenco di tutti coloro che
vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari
di cose in possesso o nella disponibilità del fallito.
L’elenco dei creditori va depositato quanto prima e
comunque in termine utile per consentire al Giudice
Delegato la nomina del Comitato dei Creditori entro 30
giorni dalla sentenza di fallimento.
In caso di mancanza delle scritture contabili o altra
impossibilità il Curatore farà apposita comunicazione al
Giudice Delegato.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 90
Fascicolo della procedura (1)
Immediatamente dopo la pubblicazione della
sentenza di fallimento, il cancelliere forma un
fascicolo, anche in modalità informatica, munito di
indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti,
i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli
che, per ragioni di riservatezza, debbono essere
custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente
hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o
documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto,
con la sola eccezione della relazione del curatore e
degli atti eventualmente riservati su disposizione del
giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere
visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti
per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
interesse, previa autorizzazione del giudice delegato,
sentito il curatore.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 76 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Si evidenzia che alcuni atti possono essere custoditi
separatamente
per
ragioni
di
riservatezza
(secretazione), nonché il diritto del comitato dei
creditori e di ciascun componente di prendere visione,
ed estrarre copia, di ciascun atto o documento
contenuto nel fascicolo.
Tale ultima previsione si aggiunge a quella contenuta
nell’articolo 41, quinto comma. Oltre alla relazione ex
art. 33, soggetta a secretazione limitatamente alle parti
di cui il giudice delegato ne ravvisi la necessità, il
giudice delegato può altresì, per ragioni di riservatezza,
con proprio motivato decreto, disporre la separata
custodia di ulteriori atti e provvedimenti del
procedimento. Tale decreto è reclamabile ai sensi
dell’art. 26.
I componenti del comitato dei creditori non hanno
bisogno di alcuna preventiva autorizzazione per
prendere visione del fascicolo fallimentare, ad eccezione
di quelli soggetti a secretazione.
Anche il fallito non ha bisogno di autorizzazione, ad
eccezione della relazione ex art. 33 e degli atti soggetti
a secretazione.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 91
Anticipazioni delle spese dall'erario (1)
(articolo abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Capo V - DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI
DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI
Art. 92
Avviso ai creditori ed agli altri interessati (1)
Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore
ed altre fonti di informazione, comunica senza
indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o
personali su beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede
dell’impresa o la residenza del creditore, ovvero a
mezzo telefax o posta elettronica:
1)
che
possono
partecipare
al
concorso
depositando nella cancelleria del tribunale, domanda
La disciplina, investita dalla riforma del 2006, non è
stata modificata dal correttivo. Va sottolineata
l’estensione della previsione di cui al n.3 per cui occorre
inserire ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda, chiarendo gli elementi
che devono essere contenuti nella domanda e
sottolineando l’importanza dell’indicazione del titolo di
prelazione.
Nella circolare è opportuno inserire la richiesta dell’email del creditore per le successive comunicazioni.
Si osserva come l’avviso deve ora essere rivolto, oltre
che ai creditori concorsuali e ai titolari di diritti reali
mobiliari, a tutti coloro che vantano pretese
rivendicatorie e restitutorie, mobiliari ed immobiliari ed
anche diritti, ivi incluse le garanzie, reali immobiliari e
ciò per il principio di esclusività dell’accertamento
concorsuale, del quale l’avviso ha la funzione di favorire
il rapido ed efficiente svolgimento.
E’ senz’altro utile che pur mancando la menzione della
raccomandata, si continui a far uso della stessa per non
vanificare l’intento acceleratorio dell’intera novella.
Nel caso di omissione dell’avviso, che si vuole inoltrato
tempestivamente, il creditore od il terzo potrebbero
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
trarre argomento per la dimostrazione della ricorrenza
di causa non imputabile per il mancato rispetto del
termine per le domande tempestive o l’emergere di
profili di responsabilità dal non aver potuto ottenere
soddisfazione tout court sul ricavato fallimentare o,
comunque, quella stessa soddisfazione che sarebbe
stata loro assicurata da un’insinuazione in via
tempestiva. Effetti ulteriori, poi, potrebbero esservi in
caso di irregolarità nelle comunicazioni, sulla chiusura
del fallimento ai sensi dell’art. 118, n.1 l.f.
ai sensi dell’articolo seguente;
2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e
quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione
presentazione della domanda.
per
agevolare
Appunti e note operative
la
Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la
comunicazione può essere effettuata al suo
rappresentante in Italia, se esistente.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 77 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 93
Art. 93
Domanda di ammissione al passivo (1)
Domanda di ammissione al passivo
La domanda di ammissione al passivo di un
credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili
e immobili, si propone con ricorso da depositare
presso la cancelleria del tribunale almeno trenta
giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo.
Il
ricorso
può
essere
sottoscritto
anche
personalmente dalla parte e può essere spedito,
anche in forma telematica o con altri mezzi di
trasmissione purché sia possibile fornire la prova
La domanda di ammissione al passivo di un credito,
di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, si propone con ricorso da depositare presso
la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Il
ricorso
può
essere
sottoscritto
anche
personalmente dalla parte e può essere spedito,
anche in forma telematica o con altri mezzi di
trasmissione purché sia possibile fornire la prova
della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l’indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende
Il correttivo ha eliminato la necessità per il creditore
concorrente di indicare oltre il titolo di prelazione e la
descrizione del bene anche la graduazione del credito
Va ricordato che nel caso il creditore non elegga
domicilio in un comune del circondario ove ha sede il
Tribunale, qualora abbia indicato quale modalità di
notificazione e di comunicazione, la trasmissione per
posta elettronica o per telefax, il Curatore deve
effettuare le comunicazioni con tali modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui al comma 3. In tale caso
si tratta di inammissibilità non emendabile.
Nel caso di domanda carente dei requisiti l’art. in esame
stabilisce espressamente che l’omissione o l’assoluta
incertezza nell’indicazione della procedura cui s’intende
partecipare, o della generalità del creditore, ovvero del
determina
petitum,
o
della
causa
petendi
l’inammissibilità del ricorso
Le domande, quindi, sono considerate ammissibili dalla
legge solo se presentate in modo corretto, senza che
all’udienza di verifica possa esservi spazio per
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l’indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di
cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione,
anche in relazione alla graduazione del credito,
nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione
si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di
posta elettronica o l’elezione di domicilio in un
comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini
delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore
indicare, quale modalità di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica
o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al
curatore ogni variazione del domicilio o delle predette
modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn.
1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito è considerato chirografario.
Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il
curatore dà notizia della esecutività dello stato
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di
cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione,
[...] nonché la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere
speciale; (1)
un’integrazione o una sanatoria sia sotto il profilo
dell’identificazione dei soggetti, dell’oggetto e della
causa.
Da sottolineare come l’abrogazione del VII comma
faccia venir meno l’obbligo di depositare a pena di
decadenza la documentazione non presentata con la
domanda di ammissione almento 15 gg prima
dell’udienza.
Ciò
modifica
profondamente
il
procedimento di formazione dell progetto di stato
passivo consentendosi al creditore di depositare i
documenti resisi necessari in seguito alle eccezioni o
rilievi del curatore fino al giorno dell’udienza.
Si rammenta che i termini per la presentazione delle
domande di insinuazione sono sospesi durante il periodo
feriale con esclusione delle domande relative a crediti di
lavoro dipendente (Cass. 1\12\2000 n.15355).
Si ricorda che anche il creditore fondiario deve
insinuarsi al passivo per mantenere il privilegio
processuale riconosciutogli dalla legge bancaria.
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di
posta elettronica o l’elezione di domicilio in un
comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini
delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore
indicare, quale modalità di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica
o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al
curatore ogni variazione del domicilio o delle predette
modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn.
1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito è considerato chirografario.
Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il
curatore dà notizia della esecutività dello stato
passivo, si effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
(abrogato il settimo comma) (2)
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo può chiedere la sospensione della liquidazione
dei beni oggetto della domanda.
Il ricorso può essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
passivo, si effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
I documenti non presentati con la domanda
devono essere depositati, a pena di decadenza,
almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per
l’esame dello stato passivo.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo può chiedere la sospensione della liquidazione
dei beni oggetto della domanda.
Il ricorso può essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo
2418, secondo comma, del codice civile, anche per
singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione
dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
2418, secondo comma, del codice civile, anche per
singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione
dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.
_____________________________
(1) Numero 4) modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 78 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 94
Effetti della domanda (1)
attuale formulazione dell’art. 94 l.f., il cui testo non è
stato modificato dal correttivo, precisa rispetto al
passato
che gli effetti della domanda giudiziale
vengono ricollegati all’intera durata del fallimento. Essi
sono processuali (ad es. effetti equivalenti a quelli
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti
della domanda giudiziale per tutto il corso del
fallimento.
previsti dall’art. 112 c.p.c., in materia di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato, e dall’art. 111 c.p.c., in
tema di successione a titolo particolare nel diritto
controverso) e sostanziali tra i quali quello principale è
ll’interruzione della prescrizione.
_____________________________
(1)
Appunti e note operative
Articolo sostituito dall’art. 79 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91
del 16 gennaio 2006.
Art. 95
Art. 95
Progetto di stato passivo e udienza di discussione
(1)
Progetto di stato passivo e udienza di discussione
Il curatore esamina le domande di cui all’articolo
93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei
titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà
o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le
sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i
fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta
la relativa azione.
Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93
e predispone elenchi separati dei creditori e dei
titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà
o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le
sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i
fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta
la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella
Il Correttivo ha modificato il termine per i cl deposito da
parte dei creditori di osservazioni scitte e documenti che
ora può avvenire fino all’udienza fissata per l’esame
dello stato passivo.
E’ scomparsa la previsione della comunicazione
dell’avviso da parte del Curatore a icreditori ed al fallito
dell’avvenuto deposito delle osservazioni
.Il Curatore deve predisporre elenchi separati
contenenti l’indicazione :
1. dei creditori che vantano pretese creditorie
2. dei titolari di diritti (sia reali che di garanzia) su
beni mobili ed immobili di proprietà o in
possesso del fallito.
Si osserva che nell’elenco di cui al punto n. 2 vanno
inserite le pretese di restituzione e anche le pretese
vantate ai sensi dell’art. 2932 C.C.
Il progetto sarà disponibile anche sul sito del Tribunale
e verrà predisposto su un modulo standard.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Il curatore deposita il progetto di stato passivo
nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni
prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato
passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai
titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli
che possono esaminare il progetto e presentare
osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della
udienza.
cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I
creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto e presentare
osservazioni scritte e documenti integrativi fino
all’udienza. (1)
Ai fini della predisposizione del progetto, per le
procedure più complesse, è opportuno che il Curatore,
previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, valuti
se farsi coadiuvare da un legale al fine di esaminare le
domande di ammissione al passivo.
Ogni domanda verrà esaminata sulla base di una scheda
standard di verifica, che diverrà parte integrante del
verbale di verifica.
Il verbale sarà integrato pertanto dai relativi allegati.
La formazione dello stato passivo, diversamente da
quanto accadeva in passato, è diventata attività propria
del
curatore,
il
quale
esamina
le
domande
d’insinuazione
pervenute
ai
sensi
dell’art.
93
predisponendo elenchi separati dei creditori pecuniari e
di quelli che rivendicano diritti su beni mobili o immobili
e rassegna motivatamente le sue conclusioni su
ciascuna domanda.
In questa fase al curatore spetta il ruolo di parte
formale nel procedimento, retto dal principio dispositivo.
Spetta pertanto a lui la facoltà di sollevare tutte le
eccezioni (fatti estintivi, impeditivi o modificativi) contro
la pretesa creditoria insinuata e far valere l’inefficacia
del titolo verso la procedura. Questo potere di sollevare
eccezioni permane anche qualora la relativa azione sia
prescritta.
Spetta al giudice il residuo potere di sollevare le
eccezioni rilevabili d’ufficio
All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo,
il giudice delegato, anche in assenza delle parti,
decide su ciascuna domanda, nei limiti delle
conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni
del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato
può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle
parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza
del procedimento.
All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il
giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide
su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del
curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato
può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle
parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza
del procedimento.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
_____________________________
Delle operazioni si redige processo verbale.
(1) Comma sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 80 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 96
Art. 96
Formazione ed esecutività dello stato passivo (1)
Formazione ed esecutività dello stato passivo
Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o
Il giudice delegato, con decreto succintamente
motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge
La norma già oggetto della riforma del 2006 è stata in
più punti toccata dal correttivo.
Secondo il correttivo il decreto del GD che decide sulle
domande é comunque (non solo nel caso di reiezione)
succintamente motivato.
Non è riprodotta la previsione della possibilità di
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la
domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. Il decreto
è succintamente motivato se sussiste contestazione
da parte del curatore sulla domanda proposta. La
dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne
preclude la successiva riproposizione.
o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi
dell’articolo 93. [...] (1)
riproposizione delle domande dichiarate inammissibili.
E’ stao poi abrogato il secondo comma non
prevedendosi più che il GD indichi nel provvedimento il
grado della prelazione.
Nei
casi
previsti
dal
comma
2
il
Giudice
obbligatoriamente ammette con riserva.
È da rilevare che non è più richiesto ai creditori
ammessi con riserva di proporre opposizione a stato
passivo: l’art. 113 bis, infatti, prevede che, quando si
verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di
una domanda con riserva, su istanza del curatore o
della parte interessata , il g.d. modifica o stato passivo
con apposito decreto disponendo la definitiva
ammissione del credito.
Il rinvio di cui al comma 3 non modifica la natura
tardiva del credito.
Lo stato passivo sarà pubblicato sinteticamente sul sito
del Tribunale.
Con il provvedimento di accoglimento della
domanda, il giudice delegato indica anche il grado
dell’eventuale diritto di prelazione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono
ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo
comma dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo
che la produzione avvenga nel termine assegnato dal
giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale non passata in giudicato,
pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il
curatore può proporre o proseguire il giudizio di
impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più
di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e
per gli assenti.
Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo
con decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di
(abrogato il secondo comma) (2)
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi
al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo
comma dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo
che la produzione avvenga nel termine assegnato dal
giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale non passata in giudicato,
pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il
curatore può proporre o proseguire il giudizio di
impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più
di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e
per gli assenti.
Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo
con decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di
cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 81 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 97
Comunicazione dell'esito del procedimento di
accertamento del passivo (1)
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione
di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun
creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito
in cancelleria dello stato passivo, affinché possa
essere esaminato da tutti coloro che hanno
presentato domanda ai sensi dell’articolo 93,
informando il creditore del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della
domanda.
La comunicazione è data a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o
posta elettronica quando il creditore abbia indicato
tale modalità di comunicazione.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 82 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
L’articolo non è stato interessato dall’intervento del
correttivo. La ricezione della raccomandata con la quale
il curatore comunica l’avvenuto deposito a tutti i
creditori che hanno presentato la domanda di
ammissione passivo fa decorrere il termine per
l’impugnazione.
Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali deve
avvenire la comunicazione, il Legislatore si conforma
alle soluzioni individuate dalla giurisprudenza di merito
successivamente all’intervento della Consulta, e
prevede dunque che la comunicazione sia data
immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività
dello stato passivo a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, salva l’introduzione di altre modalità di
comunicazione a condizione che il creditore ne abbia
fatto richiesta.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
Art. 98
Impugnazioni (1)
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo
può
essere
proposta
opposizione,
impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti
su beni mobili o immobili contestano che la propria
domanda sia stata accolta in parte o sia stata
respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del
curatore.
Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente
sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il
curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione,
possono
chiedere
che
il
provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano
revocati se si scopre che essi sono stati determinati
da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla
mancata conoscenza di documenti decisivi che non
sono stati prodotti tempestivamente per causa non
imputabile. La revocazione è proposta nei confronti
del creditore concorrente, la cui domanda è stata
Il correttivo è intervenuto sull’art. successivo, lasciando
inalterata la norma nel testo del 2006 che concentra,
attraverso l’esplicitazione dei rispettivi presupposti, la
disciplina dei tradizionali tre gravami avverso il decreto
del g.d.: opposizione, impugnazione e revocazione. tali
gravami si svolgono ora secondo il rito camerale
fallimentare di cui all’art.99.
Per ciò che concerne l’opposizione non risultano più
legittimati i creditori ammessi con riserva. Come in
passato, poi, rimangono privi di legittimazione sia il
curatore che il fallito. Dal lato della legittimazione
passiva,
viene
espressamente
confermato
l’orientamento che vedeva nel curatore l’unico ed
esclusivo legittimato passivo.
Per quanto riguarda l’impugnazione, legittimati attivi
sono i creditori, i titolari di un diritto su beni mobili o
immobili in possesso o di proprietà del fallito ma anche
il curatore. La scelta conferma la natura di parte
processuale di tale organo nella verifica dello stato
passivo: egli viene così posto in condizione di avere
strumenti processuali conformi a quelli di ogni singolo
creditore, La norma in commento, poi, prevede che il
curatore
partecipi
sempre
al
procedimento
d’impugnazione. Per ciò che concerne la legittimazione
passiva essa spetta esclusivamente
al creditore
concorrente che abbia avuta accolta la propria
domanda.
Relativamente alla revocazione si segnala che il rimedio
straordinario è consentito non soltanto avverso il
provvedimento di ammissione al passivo, ma anche nei
confronti di quello negativo. Legittimati attivi sono il
curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili
o immobili di proprietà o in possesso del fallito una volta
decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione o
dell’opposizione. Legittimato passivo nel giudizio di
revocazione è il creditore concorrente, la cui domanda
sia stata accolta, ovvero il curatore quando la domanda
è stata al contrario respinta. Nella prima ipotesi la
norma prevede esplicitamente la partecipazione del
curatore al procedimento. Non vi è più il riferimento al
ritrovamento di documenti
decisivi che prima
s’ignoravano, bensì viene fatto riferimento alla mancata
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
conoscenza di documenti decisivi non tempestivamente
prodotti per causa non imputabile, con parallelismo alla
norma di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c.
L’ultimo comma della norma in commento prevede il
nuovo procedimento di correzione degli errori materiali
con decreto emanato dal g.d. su istanza presentata dal
creditore ovvero dal curatore, sentiti il curatore o la
parte interessata. Il decreto di correzione, come tutti i
decreti del g.d., è reclamabile ai sensi dell’art. 26.
La partecipazione del Curatore al procedimento implica
la formale costituzione in giudizio. La nomina del legale
spetta al curatore e non è necessaria l’autorizzazione
del Giudice Delegato alla costituzione in giudizio.
accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la
domanda è stata respinta. Nel primo caso, al
procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo
sono corretti con decreto del giudice delegato su
istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore
o la parte interessata.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 83 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 99
Art. 99
Procedimento (1)
Procedimento (1)
Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si
propongono con ricorso depositato presso la
cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di
revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato
e del fallimento;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del
domicilio in un comune sito nel circondario del
Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si
propongono con ricorso depositato presso la
cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di
revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e
del fallimento;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha
dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio, nonché l'indicazione
Il correttivo prevede uno schema uniforme per le
impugnazioni . IL I comma riproduce il previgente. I
commi da II a VIII disciplinano la fase introduttiva
secondo il paradigma del rito del lavoro con la
specificazione che l’obbligo di indicare
nell’atto
introduttivo le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio e l’indicazione specifica dei mezzi di
prova e dei documenti è prevista
a pena di
decadenza.Previsione
che
vale
anche
per
la
costituzione, da effettuarsi almeno 10 gg prima
dell’udienza
Il comma IX corrisponde al IV del precedente testo.
Il comma X disciplina l’assunzione dei mezzi di prova
che può essere delegata ad uno dei componenti il
collegio di cui non può far parte il GD.
Avverso la decisione è possibile presentare ricorso per
cassazione ma nel ridotto termine di gg.30 dalla
comunicazione del decreto ad opera della cancelleria.
Ai sensi dell’art. 31 comma 2, il Curatore può stare in
giudizio in materia di contestazioni e di tardive
dichiarazioni di credito e di diritti di terzi sui beni
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e
dei documenti prodotti.
Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio,
assegnando al ricorrente un termine per la notifica
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla
parte nei confronti della quale la domanda è
proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e
l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni
liberi.
Il giudice delegato non può far parte del collegio.
La parte nei confronti della quale la domanda è
proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente, a pena di decadenza, le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché
l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme
devono costituirsi i creditori che intendono intervenire
nel giudizio.
Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in
contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi,
anche delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale, se necessario, può assumere
informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la
produzione di ulteriori documenti.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può
delegare la trattazione del procedimento, e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta
giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente,
al
curatore
ed
all’eventuale
controinteressato
entro
dieci
giorni
dalla
comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria difensiva contenente, a
pena di decadenza, le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione
specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti con le modalità per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo
comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non può far parte
del collegio.
Il
collegio
provvede
in
via
definitiva
sull'opposizione, impugnazione o revocazione con
decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o
dalla scadenza del termine eventualmente assegnato
per il deposito di memorie.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.
acquisiti al fallimento, senza l’autorizzazione del Giudice
Delegato.
Va sottolineato il sistema delle preclusioni che onera la
parte nei confronti della quale la domanda è proposta
dell’obbligo di
costituirsi almeno 10 gg prima
dell’udienza fissata con memoria contenente a pena di
decadenza tutte le eccezioni procesuiali e di merito
non rilevabili d’ufficio.
Questa previsione vale anche per il curatore e riguarda
( ove possa ritenersi ammissibile, del che si dubita da
larga parte della dottrina) la possibilità di formulare
domande riconvenzionali.
Il Tribunale di Treviso ha stabilito che per i procedimenti
ex art.98 L.F. relativi a fallimenti dichiarati sulla base
delle norme introdotte dal D.L.vo n.5\2006 vi sia il
divieto di produzione di nuovi documenti, attesa la
preclusione espressa dall’art.93 L.F. .
Si precisa che per i fallimenti dichiarati post correttivo vi
è la possibilità per l’opponente di integrare la
documentazione a sostegno della sua domanda e che
inoltre la mancanza di osservazioni al progetto di stato
è
ostativa
alla
presentazione
passivo
non
dell’opposizione.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Il fallito può chiedere di essere sentito.
_____________________________
Il tribunale ammette con decreto in tutto o in
parte, anche in via provvisoria, le domande non
contestate dal curatore o dai creditori intervenuti.
Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via
definitiva, provvede con decreto motivato non
reclamabile entro venti giorni dall’udienza.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 84 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 100
Impugnazione dei crediti ammessi (1)
(1) Articolo sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
(articolo abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 85 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 101
Art. 101
Domande tardive di crediti (1)
Domande tardive di crediti
Le domande di ammissione al passivo di un
credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili
e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di
trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica
del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo
sono considerate tardive; in caso di particolare
complessità della procedura, il tribunale, con la
sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare
quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.
Le domande di ammissione al passivo di un credito,
di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di
trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica
del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo
sono considerate tardive; in caso di particolare
complessità della procedura, il tribunale, con la
sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare
quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande
tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo
95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno
presentato la domanda, della data dell’udienza. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il procedimento di accertamento delle domande
tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo
95. Il giudice delegato fissa per l’esame delle
domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo
che sussistano motivi d’urgenza (1). Il curatore dà
avviso a coloro che hanno presentato la domanda,
della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già
distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo
112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se
prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile,
può chiedere che siano sospese le attività di
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme
già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo
112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se
prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile,
Il correttivo inserisce al II comma la previsione che
venga fissata dal GD – in sede di udienza di verifica e
contemporaneamente all’emissione del decreto di
esecutività dello stato passivo - una udienza ogni 4
mesi, salvi i motivi d’urgenza, per l’esame delle tardive.
La cadenza quadrimestrale rispecchia quella prevista
per i i riparti parziali.
Il procedimento è lo stesso previsto per le domande
tempestive, essendoci il richiamo esplicito, nel secondo
comma, degli art. dal 93 al 99. E’ previsto
espressamente, poi, che il curatore dia avviso a coloro
che hanno presentato la domanda della data
dell’udienza.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
può chiedere che siano sospese le attività di
liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.
liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e
comunque fino a quando non siano esaurite tutte le
ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande
tardive sono ammissibili se l’istante prova che il
ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Decorso il termine di cui al primo comma, e
comunque fino a quando non siano esaurite tutte le
ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande
tardive sono ammissibili se l’istante prova che il
ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 86 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Periodo aggiunto dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 102
Art. 102
Previsione di insufficiente realizzo (1)
Previsione di insufficiente realizzo
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi
prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su
istanza del curatore depositata almeno venti giorni
prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione
sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il
comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi
luogo al procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non
può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno
dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al
passivo,
salva
la
soddisfazione
dei
crediti
prededucibili e delle spese di procedura.
Il tribunale dispone in conformità a quanto
previsto nel primo comma anche se la condizione di
Appunti e note operative
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi
prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su
istanza del curatore depositata almeno venti giorni
prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione
sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del
comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non
farsi luogo al procedimento di accertamento del
passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta
che non può essere acquisito attivo da distribuire ad
alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione
al passivo, salva la soddisfazione dei crediti
prededucibili e delle spese di procedura. (1)
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano,
in quanto compatibili, ove la condizione di
insufficiente realizzo emerge successivamente alla
Il Correttivo ha modificato il I comma prevedendo
l’obbligo della previa acquisizione del parere del
Comitato dei Creditori sull’istanza di non farsi luogo
all’accertamento del passivo. L’eventualità, portato delle
modifiche del 2006,
ha chiaramente uno scopo
deflattivo La pronuncia sull’insufficienza dell’attivo è
riservata al tribunale che provvederà con decreto
motivato su istanza del curatore, da presentarsi almeno
venti giorni prima dell’udienza di verifica. Il ruolo svolto
dal curatore è molto delicato in quanto deve presentare
una relazione sulle prospettive della liquidazione, nella
quale egli dovrà valutare
la praticabilità di azioni
giudiziarie che consentano di ipotizzare l’acquisizione di
ulteriori risorse: trattasi di analisi delicate e complesse
da svolgersi in tempi molto rapidi. Il concetto
d’insufficienza dell’attivo cui si riferisce la norma non
pare esattamente sovrapponibile a quello previsto per
consentire la chiusura della procedura. In quel caso,
infatti, si richiede che l’attivo sia insufficiente non solo
alla soddisfazione dei crediti concorrenti, ma anche dei
crediti prededucibili e delle spese di procedura. L’’art.
102, invece, il cui scopo non è quello di chiudere la
procedura ma solo quello di evitare la verifica, prevede
che questa possa evitarsi anche se sussista attivo
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali
udienze successive a quella fissata ai sensi
dell’articolo 16.
verifica dello stato passivo. (2)
Il curatore comunica il decreto di cui al primo
comma ai creditori che abbiano presentato domanda
di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e
101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono
presentare reclamo alla corte di appello, che
provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il
fallito.
sufficiente al pagamento dei debiti prededucibili e delle
spese di procedura.
Col correttivo si è inserito il secondo comma che verrà
in rilievo per le verifiche dei crediti di cui all’art. 101 lf.
Il provvedimento del tribunale, che deve essere
comunicato dal curatore ai creditori che abbiano fatto
domanda di ammissione al passivo, è impugnabile con
reclamo innanzi alla corte d’appello che, sentito il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il
fallito, provvede con decreto in camera di consiglio.
La norma non specifica se il provvedimento si
impugnabile anche nel caso i cui il tribunale abbia
rigettato l’istanza e si ritiene pertanto che, come ogni
decreto del g.d., l’eventuale decreto di rigetto sia
impugnabile ex art. 26.
Il curatore, prima di presentare l’istanza per richiedere
il non farsi luogo al procedimento di accertamento del
passivo, deve verificare l’esistenza di lavoratori
subordinati, al fine di non impedire agli stessi
l’insinuazione, necessaria per poter usufruire dei fondi di
garanzia.
Nel caso sopravvengano attività il provvedimento sarà
revocabile sino alla chiusura del fallimento.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo
comma ai creditori che abbiano presentato domanda
di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e
101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono
presentare reclamo alla corte di appello, che
provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il
fallito.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 87 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 103
Art. 103
Procedimenti relativi a domande di rivendica e
restituzione (1)
Procedimenti relativi a domande di rivendica e
restituzione
Il correttivo ha aggiunto il II comma con richiamo
all’art. 1706, da ritenersi implicitamente esteso al
1707 c.c.
Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di
restituzione o di rivendicazione, si applica il regime
probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di
procedura civile. Se il bene non è stato acquisito
all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche
nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può
Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di
restituzione o di rivendicazione, si applica il regime
probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di
procedura civile. Se il bene non è stato acquisito
all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche
nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può
Si segnala che la riforma non ha riprodotto la
precisazione del vecchio art. 79 lf che prevedeva il
limite della
non possibilità per il curatore di
riprendere il possesso delle cose di terzi . La funzione
delle domande di di cui all’art. 103 lf
è sia di
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
modificare
l’originaria
domanda
e
chiedere
l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla
data di apertura del concorso. Se il curatore perde il
possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare
del diritto può chiedere che il controvalore del bene
sia corrisposto in prededuzione.
modificare
l’originaria
domanda
e
chiedere
l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla
data di apertura del concorso. Se il curatore perde il
possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare
del diritto può chiedere che il controvalore del bene
sia corrisposto in prededuzione.
accertamento dei diritti reali sia di di assicurare ai
terzi l’attuazione dei loro diritti. La rivendica opera sia
come limite alla alienazione concorsuale sia come
strumento per ottenere la restituzione del bene. Nei
limiti in cui è possibile il pignoramento diretto dei
beni presso i terzi
il curatore avrà l’obbligo di
recuperare le cose oggetto delle domande di cui
all’art. in esame.Il fatto che la liquidazione si apra
con l’approvazione del programma di liquidazione di
cui all’art. 104ter (che astrattamente può procedere
la formazione dello stato passivo), rende attuale
l’interesse del terzo rivendicante a chiedere, anche in
fase di rivendicazione tempestiva, la sospensione
della liquidazione. Laddove, invece, la rivendicazione
sia proposta in via tardiva, la disciplina della
sospensione della liquidazione è contenuta nell’art.
101, 3° comma , che consente la proposizione
dell’istanza solo ove provi che il ritardo è dipeso da
causa ad egli non imputabile.L’art. 103 estende al
procedimento di rivendica e restituzione il regime
probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c per le
opposizioni di terzo all’esecuzione mobiliare. La
norma sancisce l’inammissibilità della prova per
testimoni o per presunzioni, limitazione che opera
solo per le ipotesi in cui i beni mobili siano stati
pignorati nella casa del debitore, ossia che siano stati
rinvenuti dal curatore presso la sede legale, le unità
locali, il domicilio del fallito o comunque in luoghi di
pertinenza del fallito. Se, però, l’esistenza del diritto
stesso è resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore, tale
limitazione probatoria non sussiste. Il regime
probatorio così previsto per i beni mobili, non vale
per la rivendicazione dei beni immobili, per i quali,
trattandosi di beni la cui proprietà può essere
trasferita per atto scritto ad substantiam, la prova
può essere data solo con la produzione del
documento.La norma novellata prevede, poi, la
conversione o mutazione della domanda di
rivendica/restituzione in domanda di ammissione del
Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del
codice civile. (1)
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 88 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Comma aggiunto dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
controvalore se il bene non viene acquisito all’attivo
del fallimento (così stabilendo un collegamento con
l’art. 79) La norma, inoltre, consentendo la
conversione “anche nel corso dell’udienza di cui
all’art. 95”, autorizza il ricorrente a formulare la
domanda oltre il termine perentorio di trenta giorni
prima dell’udienza di verifica. Il nuovo art. 103,
infine, stabilisce, in caso di perdita del bene oggetto
di rivendicazione in fase post-fallimentare, il
pagamento del bene rivendicato in prededuzione
Si segnala poi l’opportunità di valutare sempre
l’assicurazione dei beni contro il furto e la stipula di
contratto di vigilanza.
Capo VI - DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLA
LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (1)
Sezione I - Disposizioni generali
_____________________________
(1) Rubrica così modificata dall’art. 89 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 104
Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (1)
Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
tribunale
può
disporre
l’esercizio
provvisorio
dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un
danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai
La possibilità di disporre l’esercizio provvisorio è
soggetta a condizioni molto stringenti, date le
conseguenze negative che ne possono derivare per i
creditori, nel caso l’andamento della gestione risulti
negativo (possibile incremento del deficit patrimoniale
della società fallita, laddove, ai sensi di quanto previsto
dal successivo comma 8), i crediti sorti nel corso
dell’esercizio
provvisorio
vanno
soddisfatti
in
prededuzione).
La decisione può essere assunta dal Tribunale, con la
sentenza
che
dichiara
il
fallimento,
solo
se
dall’interruzione dell’attività possa derivare un danno
grave (nel vecchio art. 90 L.F. era “grave e
irreparabile”) e non vi siano pregiudizi per i creditori
(entrambi i presupposti debbono sussistere); in seguito
può essere assunta dal G.D., su proposta del curatore e
parere favorevole (indispensabile) del Comitato dei
creditori (che dovrà essere nominato prima di far luogo
all’esercizio provvisorio).
Per analoghe ragioni di cautela, anche la continuazione
dell’esercizio provvisorio è soggetta a condizioni molto
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il
giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, autorizza, con decreto
motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell’azienda, fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il
comitato dei creditori è convocato dal curatore,
almeno ogni tre mesi, per essere informato
sull’andamento della gestione e per pronunciarsi
sull’opportunità di continuare l’esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa
l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il
giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del
periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve
presentare un rendiconto dell’attività mediante
deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore
informa senza indugio il giudice delegato e il comitato
dei creditori di circostanze sopravvenute che possono
influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.
Il
tribunale
può
ordinare
la
cessazione
dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento
laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in
camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il
curatore ed il comitato dei creditori.
Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non intenda
sospenderne l’esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio
sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
precise e rigide. Durante l’esercizio provvisorio infatti:
a) il Comitato dei creditori deve essere convocato
dal curatore (almeno) ogni tre mesi
ed
informato
sull’andamento
della
gestione,
avendo sempre la possibilità di far cessare
l’esercizio provvisorio, tramite l’espressione di
parere
negativo
rispetto
alla
sua
continuazione;
b) ogni semestre, o comunque al termine del
periodo di esercizio provvisorio, il curatore
deve presentare (entro i 60 gg. successivi, in
applicazione analogica a quanto previsto
dall’art. 33 L.F.) un rendiconto dei risultati
conseguiti e, comunque, in ogni momento deve
segnalare fatti che possano giustificare la
cessazione dell’esercizio provvisorio, che potrà
essere disposta dal Tribunale in qualsiasi
momento (anche a prescindere dal parere del
Comitato dei creditori).
La prosecuzione dei contratti pendenti, prevista nel caso
il curatore non voglia assumere diversa determinazione
(sospensione o scioglimento dei contratti), è finalizzata
a consentire il regolare prosieguo dell’attività aziendale,
nel caso venga disposto l’esercizio provvisorio.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
111, primo comma, n. 1).
Al momento della cessazione dell’esercizio
provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla
sezione IV del capo III del titolo II.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 90 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 104-bis
Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda (1)
Anche prima della presentazione del programma di
liquidazione di cui all’articolo 104-ter su proposta del
curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole
del comitato dei creditori, autorizza l’affitto
dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a
specifici rami quando appaia utile al fine della più
proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.
La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a
norma dell’articolo 107, sulla base di stima,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima
informazione
e
partecipazione
degli
interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere conto,
oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle
garanzie prestate e della attendibilità del piano di
prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto
Recependo prassi virtuose già poste in essere da vari
Tribunali nel vigore della vecchia disciplina, viene
assegnata
un’importanza
fondamentale
all’affitto
dell’azienda, che dovrebbe sempre più diventare la
soluzione privilegiata e frequente. La conservazione in
funzionamento dell’apparato, economico-produttivo, con
l’avviamento, e dei livelli occupazionali sono funzionali
all’ottenimento di un maggior realizzo in sede di
liquidazione e quindi di un miglior soddisfacimento dei
creditori (vd. anche nota all’art. 105 L.F.).
Nella scelta dell’affittuario potrà quindi esser data
prevalenza non all’entità del canone, ma alle garanzie
circa la prosecuzione dell’attività e alla conservazione
dei livelli occupazionali, nonché all’eventuale proposta
(irrevocabile e garantita) da parte dell’affittuario di
acquisto del complesso aziendale a condizioni
predeterminate (anche al valore di stima, che verrà
determinato dal perito della procedura)
L’affitto dell’azienda può essere autorizzato dal G.D. , su
proposta del curatore e parere favorevole del Comitato
di creditori (vincolante) anche prima della presentazione
del programma di liquidazione (in tal caso nello stesso
dovranno essere fornite opportune delucidazioni, anche
con riferimento all’evoluzione della situazione).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle
forme previste dall’articolo 2556 del codice civile
deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla
ispezione della azienda, la prestazione di idonee
garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario
derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di
recesso del curatore dal contratto che può essere
esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la
corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo
da corrispondere ai sensi dell’articolo 111, primo
comma, n. 1).
La durata dell’affitto deve essere compatibile con
le esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può
essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere
favorevole del comitato dei creditori. In tale caso,
esaurito il procedimento di determinazione del prezzo
di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il curatore,
entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale
può esercitare il diritto di prelazione entro cinque
giorni dal ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di
aziende, non comporta la responsabilità della
procedura
per
i
debiti
maturati
sino
alla
retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti
pendenti al momento della retrocessione si applicano
le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del
titolo II.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 91 del D. Lgs. 9
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
La scelta dell’affittuario va effettuata dal curatore ai
sensi del successivo art. 107 (tramite procedure
competitive),
e
quindi
l’affitto
d’azienda
(endofallimentare) passerà attraverso una serie di fasi
successive: proposta del curatore, parere del Comitato
dei creditori, autorizzazione del G.D.; bando di vendita;
vaglio delle offerte; in caso di aziende socialmente
rilevanti, informativa alle organizzazioni sindacali,
consultazione ed
eventuale accordo sindacale sul
mantenimento anche parziale della forza lavoro;
informativa al G.D. e al Comitato dei creditori, con
deposito in cancelleria della documentazione, stipula del
contratto,
effettivo
subentro
nella
gestione
dell’affittuario. Vi è anche una questione di tempi; non è
quindi escluso che, per evitare una prolungata
sospensione dell’attività aziendale, si debba passare
attraverso una breve fase di esercizio provvisorio, nelle
more dei tempi tecnici necessari per dar corso all’affitto
d’azienda.
Nella stipula del contratto di affitto d’azienda il curatore
deve adottare una serie di precauzioni, tese ad evitare
danni per la procedura, sia nella scelta dell’affittuario
(vd. comma 2° in tema di garanzie prestate e di
attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività
aziendale), che nella previsione di un contenuto
contrattuale minimo obbligatorio (vd. clausole di cui al
comma 3°, che debbono essere necessariamente
inserite, relative al diritto di ispezione dell’azienda, alla
prestazione di garanzie da parte dell’affittuario, al diritto
di recesso da parte del curatore, con corresponsione
all’affittuario- in prededuzionedi un giusto
indennizzo).
Il contenuto minimo del contratto potrà essere oggetto
di varie integrazioni.
Nel caso l’azienda abbia un numero elevato di
dipendenti è opportuno, ad esempio,
prevedere
contrattualmente
l’impegno
dell’affittuario
ad
accantonare o a versare al fallimento la quota di TFR
maturato nel corso dell’affitto di azienda.
Potrà essere inoltre opportuno già fissare, in via
preventiva, l’entità dell’indennizzo da corrispondere
all’affittuario in caso di recesso.
Essenziali sono anche clausole relative a:
-sorte delle scorte di magazzino al termine dell’affitto
(di norma si applica l’art. 2561 C.C., ma potrebbe
essere opportuno prevedere l’acquisto immediato delle
scorte da parte dell’affittuario o un impegno di acquisto,
irrevocabile e garantito, da parte dello stesso);
-mancata conformità alle disposizioni di sicurezza
(D.Lgs. 626/1994) di macchine/attrezzature/impianti
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
ricompresi nell’affitto (non se ne può ammettere l’uso,
neppure temporaneo, da parte dell’affittuario, ma
potrebbe essere previsto che tali beni siano affidati allo
stesso in custodia, con l’obbligo eventuale di effettuarne
la messa a norma).
Previa autorizzazione del G.D. e parere favorevole del
Comitato dei creditori, può essere concesso a favore
dell’affittuario un diritto (convenzionale) di prelazione,
da esercitarsi una volta esaurito il procedimento di
determinazione del prezzo di vendita dell’azienda (o
ramo d’azienda), entro cinque giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione da parte del curatore.
La concessione di tale diritto va attentamente valutata,
in quanto può scoraggiare altri interessati dal
partecipare alle successive procedure competitive di
vendita dell’azienda; in termini positivi, essa può però
consentire di reperire un affittuario che sia interessato
alla continuazione della gestione e ad investire
nell’azienda, al quale potrà essere richiesta la
presentazione (già al momento dell’affitto dell’azienda)
di proposta (come detto irrevocabile e garantita) di
partecipare alla successiva procedura competitiva di
vendita del complesso aziendale. Restano in ogni caso
valide, nel caso di soggetti che abbiano stipulato il
contratto di affitto d’azienda con l’autorizzazione degli
organi del fallimento, le prelazioni legali previste
dall’art. 3, 4° comma, della L. 223/91 (per le aziende
socialmente rilevanti, e cioè quelle che possono fare
ricorso alla cassa integrazione guadagni) e dall’art. 14
n. 1 della L. 49/85 (per le cooperative di produzione e
lavoro ammesse alla C.I.G.S.).
Nel caso di affitto d’azienda:
- non è applicabile l’art. 2560 C.C.;
- resta la possibile applicazione dell’art. 2112 C.C. (tale
disposizione non trova applicazione nel caso di aziende
socialmente rilevanti, e cioè che hanno i requisiti
dimensionali per essere ammesse alla CIGS, qualora
venga raggiunto, nel corso delle consultazioni sindacali
con le rsu/rsa e i sindacati, un accordo relativo al
mantenimento anche parziale dell’occupazione).
La retrocessione al fallimento dell’azienda (o rami
d’azienda) non comporta la responsabilità per la
procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione,
in deroga agli art. 2112 e 2560 C.C. (la deroga vale
quindi anche per i debiti contratti dall’affittuario verso i
dipendenti); resta comunque un problema per il T.F.R.
maturato dai dipendenti, perchè la procedura potrebbe
essere tenuta a rispondere anche di quello maturato in
corso di affitto d’azienda (sia pur in via solidale con
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
l’affittuario che ha retrocesso l’azienda).
Per i contratti pendenti al momento della retrocessione,
al curatore spettano le medesime facoltà che aveva al
momento della dichiarazione di fallimento, di cui all’art.
72 L.F.
A seguito della retrocessione dell’azienda, vi è invece
trasferimento dei rapporti di lavoro al locatorefallimento, in quanto inerenti l’azienda, e poi,
eventualmente, trasferimento degli stessi ad un nuovo
affittuario o all’aggiudicatario (in alternativa messa in
mobilità o licenziamento, con esperimento delle
procedure richieste dalle dimensioni dell’azienda).
Per i contratti di affitto d’azienda in corso alla data di
inizio della procedura, vale il disposto dell’art. 80 bis,
potendo entrambe le parti recedere entro 60 gg.,
corrispondendo un equo indennizzo (determinato dal
G.D. nel caso di dissenso tra le parti). Al momento del
fallimento il curatore deve attentamente valutare se
avvalersi di tale clausola o iniziare un’azione revocatoria
(comunque possibile anche oltre il termine di cui all’art.
80 bis), ove non abbia avuto successo il tentativo
esperito in precedenza di rinegoziare il contratto
pendente (eliminando o rettificando le clausole non
compatibili con le finalità e gli interessi della procedura).
Art. 104-ter
Art. 104-ter
Programma di liquidazione (1)
Programma di liquidazione
Entro
sessanta
giorni
dalla
redazione
dell’inventario, il curatore predispone un programma
di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere
favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione
del giudice delegato.
Il programma deve indicare le modalità e i termini
previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario,
il curatore predispone un programma di liquidazione
da sottoporre all’approvazione del comitato dei
creditori. (1)
Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti
per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a)l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare
l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'articolo 104 bis;
b)la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
Il programma di liquidazione, da predisporre entro 60
gg. dalla redazione dell’inventario, ha una funzione
essenziale, perché consente di effettuare la liquidazione
del patrimonio acquisito all’attivo secondo un piano
completo e articolato, non in modo frammentario e
disarticolato (come poteva accadere nel previgente
regime).
I contenuti essenziali del programma sono chiaramente
specificati al comma 2).
Il Comitato dei creditori può chiedere modifiche al
programma, subordinando al recepimento delle stesse il
proprio parere favorevole (in base al D.Lgs. 5/2006) o
la propria approvazione (in base al D.Lgs. 169/2007).
In caso di inerzia del Comitato o di diniego non motivato
dello stesso, potrà essere proposto reclamo ai sensi
dell’art. 36 L.F.
In caso di perdurante contrasto tra curatore e comitato
dei creditori sui contenuti del programma, dovrà essere
il G.D. a valutare se ciò dipenda da scarsa
diligenza/attitudine del curatore o del Comitato,
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare
l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell’articolo 104-bis;
c)le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare ed il loro possibile esito;
d)le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili
in blocco;
provvedendo di conseguenza (richiesta di revoca del
curatore ex art. 37 L.F. o modifica della composizione
del Comitato ex art. 40 L.F.).
Il curatore potrà richiedere una proroga del termine per
il deposito del programma di liquidazione, oltre che
procedere a successive integrazioni del programma
inizialmente depositato, per sopravvenute esigenze (per
cambiamento della situazione riscontrata al momento
del fallimento o per cogliere migliori opportunità).
E’ però necessario che il programma assuma contenuti
definiti prima della conclusione dell’adunanza di verifica
dello stato passivo, per permettere alla maggioranza dei
creditori presenti a tale adunanza di presentare la
richiesta di sostituzione del curatore (ex art. 37 bis),
nel caso di valutazione negativa dell’operato di
quest’ultimo.
Il sistema delineato dal D.Lgs. 5/2006 è il seguente:
- acquisizione da parte del curatore del parere
favorevole del Comitato dei creditori (vincolante);
- approvazione da parte del G.D. del programma di
liquidazione;
- non necessità di ulteriori autorizzazioni per gli atti
previsti nel programma di liquidazione approvato,
purchè gli stessi siano indicati nel programma anzidetto
in modo chiaro e preciso, e non in termini vaghi (per
quanto attiene all’eventuale avvio di azioni legali, anche
con riferimento alle motivazioni delle stesse).
Il predetto sistema è stato modificato dal decreto
correttivo.
In base al D.Lgs. 169/2007 infatti:
- il programma di liquidazione resta di importanza
fondamentale, in termini di pianificazione e indirizzo
dell’attività di realizzo dell’attivo;
- avendo assunto tale connotazione programmatica, va
approvato dal Comitato dei Creditori, e non più dal
Giudice Delegato;
- quest’ultimo, se da un lato non entra in valutazioni di
opportunità sulle scelte del curatore e del Comitato dei
Creditori, vede peraltro rafforzato il suo ruolo di
vigilanza sulla regolarità della procedura, in quanto
deve specificamente autorizzare gli atti previsti dal
programma di liquidazione. Tale autorizzazione va
apposta in calce allo stesso programma di liquidazione,
per gli atti ivi specificamente indicati.
La modifica apportata dal correttivo consente di stabilire
con assoluta sicurezza, evitando pericolosi equivoci,
quali sono gli atti che il curatore può porre in essere in
esecuzione del programma di liquidazione, senza
necessità di ulteriori autorizzazioni.
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il
loro contenuto;
e)le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare;
d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili
in blocco;
Il curatore può essere autorizzato dal giudice
delegato ad affidare ad altri professionisti alcune
incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.
Il comitato dei creditori può proporre al curatore
modifiche al programma presentato. (2)
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore può essere autorizzato dal giudice
delegato ad affidare ad altri professionisti alcune
incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.
Il comitato dei creditori può proporre al curatore
modifiche al programma presentato. L’approvazione
del programma di liquidazione tiene luogo delle
singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai
sensi della presente legge per l’adozione di atti o
l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.
Per sopravvenute esigenze, il curatore può
presentare, con le modalità di cui ai commi primo,
secondo e terzo, un supplemento del piano di
liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il
curatore può procedere alla liquidazione di beni,
Per sopravvenute esigenze, il curatore può
presentare, con le modalità di cui ai commi primo,
secondo e terzo, un supplemento del piano di
liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il
curatore può procedere alla liquidazione di beni,
previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori se già nominato, solo quando
dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei
creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a
liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo
caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i
quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51,
possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni
rimessi nella disponibilità del debitore.
Il programma approvato è comunicato al giudice
delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori se già nominato, solo quando
dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei
creditori.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
conformi. (3)
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a
liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo
caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i
quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51,
possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni
rimessi nella disponibilità del debitore.
(2) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Appunti e note operative
Sia con il D.Lgs. 5/2006, che con il D.Lgs. 169/2007,
prima dell’approvazione del programma di liquidazione,
il curatore può dar corso alla liquidazione di beni solo
per questioni di urgenza (per evitare pregiudizi ai
creditori), con l’autorizzazione del G.D. e sentito il
Comitato dei creditori (se già nominato; altrimenti, in
situazioni di urgenza, la vendita verrà comunque
autorizzata dal G.D.).
Dopo l’approvazione del programma di liquidazione, le
vendite e le transazioni possono essere autorizzate dal
Comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 35 L.F., nei casi
ivi previsti previa informativa al G.D. (salvo integrazione
del programma di liquidazione, ove opportuno).
L’autorizzazione
all’avvio
di
azioni
recuperatorie/risarcitorie/revocatorie è opportuno che
venga concessa con provvedimento a latere, ai sensi
dell’art. 25 1° comma n. 6 L.F., data la necessità di
produrre in giudizio copia conforme del provvedimento
di autorizzazione (l’intenzione di avviare dette azioni ed
il loro contenuto dovranno comunque essere esplicitati
nel programma di liquidazione, per completezza dello
stesso).
Le modifiche (1), (2), e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
Vi è la possibilità per il curatore di presentare (al
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). Comitato dei creditori) istanza di deredizione di beni
fallimentari (rinuncia di acquisizione all’attivo o alla
vendita dei beni), nel caso di realizzo stimato inferiore
ai costi di acquisizione/vendita (la decisione va
comunicata ai creditori, che possono eventualmente
avviare/proseguire su tali beni procedure esecutive).
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 91 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Sezione II - DELLA VENDITA DEI BENI
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 105
Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in
blocco (1)
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli
articoli seguenti del presente capo è disposta quando
risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco non consenta una maggiore
soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello
stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo
107, in conformità a quanto disposto dall’articolo
2556 del codice civile.
Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al
trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i
rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del
rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva
diversa
convenzione,
è
esclusa
la
responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi
all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del
trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle
attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami,
nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in
blocco,
esclusa
comunque
la
responsabilità
dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice
civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute,
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Mentre nella scelta dell’affittuario dell’azienda (art. 104
bis) il curatore deve tenere in considerazione anche
l’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività
imprenditoriali e la conservazione
dei livelli
occupazionali, la vendita dell’azienda, di suoi rami, di
beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, va
finalizzata ad una maggiore soddisfazione dei creditori
(la contraddizione tra le due disposizioni è solo
apparente, in quanto il legislatore presuppone che la
conservazione dell’azienda e dei livelli occupazionali,
tramite l’affitto dell’azienda, possano
evitare di
disperdere il valore di avviamento insito nell’azienda in
fase di funzionamento e lasciare aperta la possibilità di
una maggiore soddisfazione dei creditori a seguito della
vendita dell’azienda stessa).
Il termine soddisfazione dei creditori sembra far
riferimento non solo alla percentuale di pagamento dei
loro crediti, ma anche ad altri benefici indiretti che i
creditori stessi potrebbero ritrarre dalla vendita
dell’azienda in blocco e dalla conseguente prosecuzione
dell’attività aziendale (es: conservazione del posto di
lavoro per i dipendenti; continuazione dei rapporti di
fornitura per i maggiori fornitori); salvo casi particolari,
il curatore dovrà comunque tenere come obiettivo
principale la massima percentuale di pagamento dei
creditori, sia per evitare valutazioni arbitrarie, che per
organizzare le procedure competitive di vendita sulla
base di elementi chiari e precisi.
La vendita va effettuata con le procedure competitive di
cui al successivo art. 107 L.F., ed in conformità all’art.
2556 del Codice Civile. Ciò comporta che, specie ove il
numero degli occupati dell’azienda comporti la necessità
di preventive consultazioni sindacali, la procedura di
vendita risulterà piuttosto complessa, dovendosi
articolare in varie fasi successive (vd. in proposito
quanto rilevato in nota all’art. 104 bis, con riferimento
all’affitto dell’azienda)
Le procedure e le condizioni di vendita debbono essere
chiaramente specificate nel bando di vendita, anche con
riferimento all’eventuale diritto di prelazione (legale o
convenzionale) a favore dell’affittuario ed alle modalità
di esercizio dello stesso.
Per le imprese con più di n. 15 dipendenti, nell’ambito
delle consultazioni sindacali, è possibile raggiungere un
accordo per il trasferimento solo di una parte dei
dipendenti in capo all’acquirente dell’azienda, onde
consentire a quest’ultimo di continuare l’attività con un
aggravio di costi inferiore.
In caso di mancato accordo, oppure di aziende fallite
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se
paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
cedente, conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche
mediante il conferimento in una o più società,
eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di
rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi
rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità
dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile
ed osservate le disposizioni inderogabili contenute
nella presente sezione. Sono salve le diverse
disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato
mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente
solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 92 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
con un numero di dipendenti inferiore (sino a 15), trova
applicazione l’art. 2112 del Codice Civile, con
conseguente responsabilità del cessionario per i debiti
aziendali verso i lavoratori il cui rapporto non sia
cessato.
In tali casi, per liquidare l’azienda, il curatore dovrà
preventivamente licenziare in blocco tutti i lavoratori in
carico all’impresa fallita, a meno di non poter realizzare
un trasferimento dell’azienda con tutta la forza lavoro o
trovare un accordo di tipo derogatorio con i singoli
lavoratori.
Salva diversa convenzione è espressamente esclusa la
responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi
all’esercizio
dell’azienda
sorti
anteriormente
al
trasferimento.
E’ possibile per il curatore procedere alla cessione dei
crediti relativi alle aziende cedute, anche senza il
rispetto delle norme previste dal Codice Civile (senza
notifica o accettazione, ma unicamente per effetto
dell’iscrizione nel Registro Imprese del trasferimento
dell’azienda); la seconda parte del 6° comma tutela
comunque il debitore ceduto, che è comunque liberato
se paga il cedente (la procedura) in buona fede.
La liquidazione dell’azienda può avvenire anche tramite
conferimento della stessa in una società di nuova
costituzione, al cui capitale potrebbero partecipare altri
soggetti interessati (clienti, dipendenti, fornitori e
creditori in genere, che potrebbero conferire i loro
crediti); in questo caso verrebbero poi collocate sul
mercato le partecipazioni nella società conferitaria. Il
conferimento dell’azienda in un newco, da affidare ad
amministratori di fiducia degli organi della procedura,
può consentire di mantenere operativa l’azienda stessa,
senza ricorrere agli strumenti dell’esercizio provvisorio e
dell’affitto d’azienda. Anche i crediti e le azioni di cui al
successivo art. 106 L.F. potrebbero essere oggetto di
conferimento in società, anziché di cessione a terzi.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato anche
mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente,
purchè non venga alterata la graduazione dei crediti
(es. accollo di debiti assistiti da garanzia ipotecaria o
verso dipendenti, nei limiti in cui gli stessi verrebbero
comunque soddisfatti prioritariamente in sede di
riparto); è necessario specificare espressamente che
l’accollo è liberatorio per la procedura.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Sezione II - Della vendita di cose mobili
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
[...]
Art. 106
Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle
azioni, mandato a riscuotere (1)
Art. 106
Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle
azioni, mandato a riscuotere (1)
Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di
natura fiscale o futuri, anche se oggetto di
contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie
concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a
responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del
codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma,
il curatore può stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti.
Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di
natura fiscale o futuri, anche se oggetto di
contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie
concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità
limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il
curatore può stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti.
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 93 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Sezione III - Della vendita dei beni immobili
(1) Rubrica modificata dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
[...]
Viene prevista la possibilità per il curatore di cedere i
crediti (compresi quelli fiscali o futuri, ed anche se
oggetto di contestazione) o di affidare la riscossione
degli stessi a un mandatario.
Possono essere cedute anche le azioni revocatorie, se
già pendenti, nonché le azioni o quote di società.
(Nel concordato fallimentare è prevista la cessione delle
azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal
G.D., con specifica indicazione dell’oggetto e del
fondamento della pretesa - vd. art. 124 - 5° comma
L.F)
La cessione delle azioni revocatorie presenta vari
problemi applicativi: 1) se sia applicabile ai vecchi
fallimenti aperti ante 16\07\2006 -trattandosi di norma
sostanziale e non processuale-; 2) la garanzia per il
contraente revocato di insinuarsi al passivo fallimentare,
atteso che nella maggior parte dei casi al momento del
passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la
domanda il fallimento é già stato chiuso.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 107
Art. 107
Modalità delle vendite (1)
Modalità delle vendite
Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono
effettuati dal curatore, tramite procedure competitive
anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base
di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto
valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con
pubblicità,
la
massima
adeguate
forme
di
informazione e partecipazione degli interessati.
Per i beni immobili, prima del completamento
delle operazioni di vendita, è data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei
creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il curatore può sospendere la vendita ove
pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa
per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando
in
cancelleria
la
relativa
documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore può
subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile; altrimenti su istanza
del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara
l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga
di cui all’articolo 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in
essere in esecuzione del programma di liquidazione
sono effettuati dal curatore tramite procedure
competitive
anche
avvalendosi
di
soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicità, la massima informazione e partecipazione
degli interessati. (1)
Il curatore può prevedere nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice
delegato secondo le disposizioni del codice di
procedura civile in quanto compatibili. (2)
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici
registri, prima del completamento delle operazioni di
vendita, è data notizia mediante notificazione da
parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o
comunque muniti di privilegio. (3) (4)
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo
offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando
in
cancelleria
la
relativa
documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore può
subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile; altrimenti su istanza
del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara
l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga
di cui all’articolo 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da
Appunti e note operative
Le operazioni di vendita (sia dei beni immobili, che di
quelli mobili) debbono essere svolte secondo procedure
competitive, organizzate dal curatore nel modo ritenuto
più opportuno (anche in relazione alle specifiche
situazioni), dovendosi comunque garantire la massima
informazione e partecipazione dei soggetti interessati.
Le vendite debbono basarsi su stime effettuate da parte
di operatori esperti, salvo nel caso di beni di modesto
valore (nel qual caso il prezzo base potrà essere
stabilito dal curatore, sulla base di informazioni assunte
presso terzi).
Le modalità di svolgimento delle procedure competitive
devono essere specificate in un regolamento, onde
evitare successive contestazioni.
Le procedure competitive possono essere effettuate
innanzi al notaio, che, successivamente alla gara, potrà
procedere al rogito. Tali modalità di vendita possono
essere applicate anche ai fallimenti vecchio rito.
Nel programma di liquidazione il curatore può prevedere
che determinate vendite vengano effettuate dal Giudice
Delegato secondo le disposizioni del codice di rito (le
stesse previste per le esecuzioni individuali), ove
compatibili. Si tratta di verificare, tenendo conto dei
tempi e delle spese correlate, quali siano le
modalità/condizioni di vendita che possano garantire i
migliori risultati, considerata la specificità della
procedura nell’ambito della quale le vendite debbano
esser effettuate.
Per i beni immobili e (secondo quanto precisato dal
D.Lgs. 169/2007) per gli altri beni iscritti in pubblici
registri, vi è la necessità di notifica preliminare del
provvedimento che autorizza la vendita ai creditori
ipotecari e privilegiati.
Il curatore può anche avvalersi di soggetti specializzati
(Istituti vendite giudiziarie, commissionari di vendita,
agenzie immobiliari, mediatori, etc.); il Ministero potrà
stabilire i requisiti di professionalità e onorabilità di tali
soggetti.
Dopo lo svolgimento della procedura competitiva e
prima del deposito in Cancelleria della relativa
documentazione (da effettuarsi ai sensi del comma 4°),
il curatore può sospendere la vendita, ove pervenga
offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al 10% del prezzo offerto.
Si
tratta
di
una
regola
generale,
che
va
necessariamente applicata, se il regolamento della
procedura competitiva non stabilisce diversamente.
Il regolamento stesso potrà comunque prevedere che il
curatore rinunci preventivamente alla predetta facoltà di
sospensione della vendita, e ciò potrebbe essere
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti
di
onorabilità
e
professionalità
dei
soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il
curatore può avvalersi ai sensi del primo comma,
nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle
operazioni di vendita.
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti
di
onorabilità
e
professionalità
dei
soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il
curatore può avvalersi ai sensi del primo comma,
nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle
operazioni di vendita.
opportuno in vari casi, perché dando “stabilità” alla
procedura di vendita svolta la stessa potrebbe risultare
di maggior gradimento per gli interessati.
Le modifiche all’art. 107 L.F. introdotte dal D.Lgs.
169/2007 si applicano anche alle procedure concorsuali
pendenti, e non solo a quelle aperte successivamente
alla sua entrata in vigore (1.1.2008).
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 94 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Comma sostituito dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma inserito dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(4) A differenza delle altre modifiche apportate dal d.
lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n.
241 del 16 ottobre 2007, che si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure
concorsuali e di concordato aperte successivamente,
quelle di cui alle note (1), (2) e (3) del presente articolo
si applicano anche alle procedure concorsuali
pendenti (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 108
Art. 108
Poteri del giudice delegato (1)
Poteri del giudice delegato
Per gravi e giustificati motivi, in qualunque momento,
su istanza del fallito, del Comitato dei creditori o di altri
interessati, e previo parere favorevole del Comitato dei
creditori, il Giudice Delegato può sospendere le
operazioni di vendita.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del
comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, può
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di
vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma
dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della
vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni
di mercato.
Per i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico e per i beni immobili, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il
giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché
delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 95 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del
comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, può
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di
vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma
dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della
vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni
di mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici
registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo. (1)
Su istanza presentata dai predetti soggetti entro 10 gg.
dal deposito da parte del curatore (ex art. 107 comma
4) della documentazione relativa alla procedura di
vendita svolta, il Giudice Delegato può impedire il
perfezionamento della vendita, se il prezzo offerto risulti
nettamente inferiore a quello di mercato.
La predetta disposizione va tenuta in considerazione,
anche nel caso in cui le vendite vengano effettuate
tramite asta pubblica, avvalendosi (come “soggetto
specializzato”) dell’Istituto Vendite Giudiziarie. In tal
caso:
1. prima dell’esecuzione dell’asta il direttore dell’I.V.G.
avrà cura di informare i partecipanti che la vendita è
sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e
quindi nell’interesse esclusivo della procedura, della
mancanza di eventuali opposizioni, presentate ai sensi
dell’art. 108 L.F.;
2. l’incasso del prezzo della vendita e l’emissione della
relativa fattura potranno essere effettuati dall’I.V.G.
immediatamente dopo la conclusione della vendita
stessa.
Analoga tempistica potrà valere per la consegna dei
beni oggetto della vendita, salvo particolari cautele che
l’I.V.G. dovesse ritenere opportune in specifiche
situazioni,
dovendo
però
essere
nominato
l’aggiudicatario custode dei beni consegnati, sino al
momento in cui la vendita assumerà definitività;
3. il curatore, presente all’asta o notiziato dall’I.V.G., si
farà parte diligente nel comunicare immediatamente
l’esito dell’asta stessa al Giudice Delegato ed al
Comitato dei creditori, depositando in Cancelleria la
relativa documentazione (ai sensi di quanto previsto dal
IV° comma dell’art. 107 L.F.). Ciò al fine di far
decorrere il termine (10 gg.) previsto per la
presentazione
di
istanze
di
opposizione
al
perfezionamento della vendita.
(Ove a seguito di eventuali opposizioni si dovesse
addivenire alla risoluzione della vendita all’asta
effettuata, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla
restituzione dei beni acquistati, l’I.V.G. a quella della
somma incassata, salvo trattenute per eventuali danni
arrecati alla procedura; sotto il profilo fiscale
l’operazione verrà stornata, tramite emissione di nota di
accredito, ai sensi dell’art. 26 II° comma del D.P.R.
633/72).
Per quanto alle vendite di immobili, è evidente che tra il
deposito di cui al 107 comma 4° ed il perfezionamento
della
vendita
tramite
rogito
notarile
debbono
intercorrere almeno 10 gg., senza che il risultato della
procedura di vendita sia stato nel frattempo oggetto di
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
censura con istanza al G.D.
Per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli al PRA
(vendita autoveicoli) ed in Conservatoria RR.II (vendita
immobili), è rimasta la competenza del Giudice
Delegato, il quale può provvedervi con decreto.
Laddove sia stata effettuata la vendita secondo le
modalità previste dal codice di procedura civile (con
incanto o senza incanto), a fronte della previsione
richiamata dal 2° comma dell’art. 107 L.F., il Giudice
Delegato provvederà all’emissione anche del decreto di
trasferimento.
Art. 108-bis
Art. 108-bis
Modalità della vendita di navi, galleggianti ed
aeromobili (1)
Modalità della vendita di navi, galleggianti ed
aeromobili (1)
La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili
iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso
codice, in quanto applicabili.
(articolo abrogato)
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 96 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
L’abrogazione da parte del correttivo consegue alla
modifiche apportate all’art.107 L.f..
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 108-ter (1)
Modalità della vendita di diritti sulle opere
dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento
dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il
trasferimento dei marchi e la cessione di banche di
dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 96 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 109
Procedimento di distribuzione della somma
ricavata
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della
somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni
del capo seguente.
Il tribunale stabilisce con decreto la somma da
attribuire, se del caso, al curatore in conto del
compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39.
Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese
di procedura e di amministrazione.
Per la distribuzione della somma ricavata, valgono le
disposizioni del capo VII.
Viene confermata la possibilità di assegnare acconti al
curatore (da parte del Tribunale, non più del G.D.),
anche con utilizzo delle somme derivanti dalle vendite
immobiliari.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo così modificato dall’art. 97 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Capo VII - DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Capo VII - DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 110
Art. 110
Procedimento di ripartizione (1)
Procedimento di ripartizione
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data
del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso
termine stabilito dal giudice delegato, presenta un
prospetto delle somme disponibili ed un progetto di
ripartizione
delle
medesime,
riservate
quelle
occorrenti per la procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il
deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i
quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98,
ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o altra modalità telematica, con
garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8,
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data
del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso
termine stabilito dal giudice delegato, presenta un
prospetto delle somme disponibili ed un progetto di
ripartizione
delle
medesime,
riservate
quelle
occorrenti per la procedura. Nel progetto sono
collocati anche i crediti per i quali non si applica il
divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo
51. (1)
Il giudice ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i
creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei
giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta
ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma
4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e
in
materia
di
documentazione
regolamentari
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
E’ stata portata a quattro mesi la frequenza con la quale
il curatore dovrebbe presentare i piani di riparto
parziale. Si tratta comunque di un termine ancora
ordinatorio, perché nelle specifiche situazioni va
valutato se l’entità delle somme disponibili da un lato,
quella delle spese necessarie per l’esecuzione del riparto
parziale dall’altro, giustifichino l’esecuzione di tale
adempimento con la frequenza indicata.
La previsione introdotta dal correttivo, che nel progetto
di stato passivo siano collocati anche i crediti per i quali
non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di
cui all’art. 51, conferma che essi godono di un privilegio
puramente processuale, ma non sono esentati dal
concorso, dovendo come ogni altro creditore essere
ammessi al passivo e collocati nei piani di riparto, per
il
ricavato
poter
trattenere
in
via
definitiva
dell’espropriazione individuale eseguita.
La nuova disciplina introduce cambiamenti rilevanti
rispetto alla precedente.
Il G.D. non può più apportare al progetto di riparto le
variazioni che ritenga opportune, ma si limita a
ordinarne il deposito in Cancelleria e a disporre che i
creditori ne siano avvisati (anche con mezzi telematici).
In base al D.Lgs. 5/2006 il G.D. deve previamente
sentire il Comitato dei creditori; tale disposizione non è
stata riprodotta dal D.Lgs. 169/2007 (in coerenza con la
previsione secondo la quale comunque il G.D. non può
apportare correzioni al progetto di riparto predisposto
dal curatore).
I creditori non possono più far pervenire le loro
osservazioni in Cancelleria, ma entro 15 gg. dal
ricevimento della comunicazione del curatore possono
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2)
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo al giudice
delegato contro il progetto di riparto ai sensi
dell’articolo 36. (3)
Decorso tale termine, il giudice delegato, su
proporre reclamo (al Tribunale, ai sensi dell’art. 26 L.F.,
in base a quanto previsto dal D.Lgs. 5/2006; al Giudice
Delegato, ai sensi dell’art. 36 L.F.,
in base alla
disposizione introdotta dal D.Lgs. 169/2007).
Il reclamo non impedisce la dichiarazione di esecutività
del
piano di
riparto
parziale,
ma
determina
l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti
oggetto di contestazione, la cui sorte dipende dal
provvedimento con il quale verrà deciso sul reclamo
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo contro il
progetto di riparto nelle forme di cui all’articolo 26.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su
richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
con
ripartizione
è
dichiarato
esecutivo
accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti
oggetto di contestazione. Il provvedimento che
decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione
delle somme accantonate.
richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione
è
dichiarato
esecutivo
con
accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti
oggetto di contestazione. Il provvedimento che
decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione
delle somme accantonate.
_____________________________
(1) Periodo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 98 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 111
Ordine di distribuzione delle somme
Art. 111
Ordine di distribuzione delle somme
Non vi sono novità rispetto alle precedenti disposizioni,
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo
sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili; (1)
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine
assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui
ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori
indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora
realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui
rimasero non soddisfatti da questa. (2)
Sono considerati debiti prededucibili quelli così
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma
n. 1).
_____________________________
(1) n. 1 modificato dall’art. 99 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) comma sostituito dall’art. 99 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo
sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine
assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui
ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori
indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora
realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui
rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma
n. 1). (1)
tranne una puntuale definizione dei crediti prededucibili,
che vanno soddisfatti con preferenza rispetto a tutti gli
altri. Rientrano tra i crediti prededucibili quelli così
definiti da specifiche disposizioni di legge (es. art. 792° comma, 80- 2° comma, 80 bis, 104-9° comma), i
debiti sorti dopo il fallimento per atti degli organi del
fallimento (spese di procedura, debiti contratti per
l’amministrazione del fallimento e per l’eventuale
continuazione dell’esercizio dell’impresa) e i debiti sorti
in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di
cui alla legge fallimentare (solo concordato preventivo,
non essendo classificabile come procedura concorsuale
l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182
bis).
Quanto ai crediti dei professionisti relativi all’I.V.A. sulle
fatture dagli stessi emesse, gli stessi verranno
riconosciuti in via chirografaria, come per il passato,
attesa la giurisprudenza della Corte Suprema che ne ha
ribadito detta natura, sia si tratti di fattura emessa ante
fallimento o post dichiarazione di fallimento.
Il decreto correttivo si limita a modificare, per
precisione lessicale, in “crediti”, anziché “debiti”, il
termine di cui al II° comma.
Fra i crediti prededucibili vanno annoverati i crediti dei
professionisti che hanno assistito il debitore per la
presentazione del ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo (compreso il
professionista che ha redatto la relazione di cui all’art.
161 comma 3), ma solo in caso di ammissione alla
procedura e nei limiti di quanto indicato nella proposta
di concordato.
Viene riconosciuto in prededuzione anche il credito per
Iva dei professionisti ammessi al passivo, che sorge in
sede di riparto e conseguente al
pagamento della
parcella, trattandosi di Iva di rivalsa.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 111-bis
Art. 111-bis
Disciplina dei crediti prededucibili (1)
Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere accertati con
le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli
non contestati per collocazione e ammontare, anche
se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti
a seguito di provvedimenti di liquidazione di
compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo
25; in questo ultimo caso, se contestati, devono
essere accertati con il procedimento di cui all’articolo
26.
Per i crediti prededucibili
verificazione dello stato
l’udienza alla quale essa
provvede all’accertamento
comma dell’articolo 101.
sorti dopo l’adunanza di
passivo ovvero dopo
sia stata differita, si
ai sensi del secondo
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,
secondo un criterio proporzionale, con esclusione di
quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento
del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se
sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi
dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in
questo ultimo caso, se contestati, devono essere
accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.
(abrogato il secondo comma) (1)
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,
tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei
beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi
cessa al momento del pagamento. (2)
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere
soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se
l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare
tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere
Appunti e note operative
I crediti prededucibili devono essere insinuati al passivo
e accertati con le modalità di cui al capo V, tranne:
a) quelli non contestati per collocazione e ammontare;
b) quelli riferiti a compensi liquidati ai sensi dell’art. 25
L.F. (compensi a delegati e coadiutori del curatore).
In base al D.Lgs. 5/2006 i pagamenti dei crediti di cui
alle lett. a) e b) vanno autorizzati dal Comitato dei
Creditori per importi inferiori a 25.000 Euro, dal Giudice
Delegato per importi superiori a tale limite.
Il correttivo ha modificato tale disposizione, per cui
l’autorizzazione va richiesta, per qualsiasi importo, o al
Giudice Delegato o al Comitato dei Creditori (il regime
introdotto non è affatto convincente, essendo improprio
che sia il curatore a scegliere l’organo che dovrà
autorizzare il pagamento).
Le medesime regole valgono per i crediti prededucibili
sorti dopo l’adunanza di verifica dello stato passivo
(debbono essere fatti valere con domanda tardiva, se
oggetto di contestazione; altrimenti possono essere
pagati direttamente, con l’autorizzazione del Comitato
dei creditori o del G.D.); la soppressione del secondo
comma della norma da parte del decreto correttivo è
stata effettuata solo per evitare ripetizioni.
Se l’attivo è capiente per tutti i crediti prededucibili sorti
in corso di fallimento, gli stessi possono essere pagati
anche al di fuori dei piani di riparto; se invece è
presumibile che non vi sia capienza sufficiente, la
distribuzione deve avvenire in sede di riparto, secondo
criteri di graduazione (in base ai diversi titoli di
prelazione
dei
vari
crediti
prededucibili)
e
proporzionalità (l’inciso aggiunto al III° comma dal
decreto correttivo conferma appunto che, anche per i
crediti prededucibili, valgono le
regole generali di
graduazione, nel rispetto delle cause di prelazione).
Il corso degli interessi sui crediti prededucibili decorre
dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile e
cessa solo al momento del pagamento; il tasso di
interesse applicabile è quello convenzionale, se pattuito.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere
soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se
l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare
tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere
autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal
giudice delegato se l’importo è superiore a euro
25.000,00; l’importo può essere aggiornato ogni
cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in
base agli indici ISTAT sul costo della vita.
autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal
giudice delegato. (3)
Al fine del pagamento dei crediti prededucibili, va
utilizzato il ricavato di tutti i beni mobili e immobili (in
modo proporzionale), con esclusione soltanto di quanto
ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti (i
quali sono comunque gravati del pagamento delle spese
specifiche e di quota parte di quelle generali imputabili
ai predetti beni, secondo il criterio enunciato dal
successivo art. 111 ter).
Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato
dalla legge.
_____________________________
Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato
dalla legge.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Comma abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 111-ter
Conti speciali (1)
La massa liquida attiva immobiliare è costituita
dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni
La norma chiarisce, opportunamente, come vada
considerata la massa attiva immobiliare, ivi dovendosi
comprendere anche i frutti e le pertinenze degli
immobili, oltre ad una quota proporzionale degli
interessi attivi maturati.
Tutto il residuo entra a far parte della massa attiva
mobiliare.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice
civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla
quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui
depositi delle relative somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da
tutte le altre entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle
vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio
speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo
di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con
analitica indicazione delle entrate e delle uscite di
carattere specifico e della quota di quelle di carattere
generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni
secondo un criterio proporzionale.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Dal punto di vista contabile va tenuto dal curatore un
conto autonomo per quanto riguarda i singoli immobili
oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e i beni mobili
(o gruppi di beni mobili) oggetto di pegno e privilegio
speciale, in modo da poter dare in qualsiasi momento
evidenza delle disponibilità derivanti dal realizzo di tali
beni, al netto delle spese specifiche e generali agli stessi
imputabili.
Resta per tale via chiarito, in linea con quanto la
giurisprudenza aveva comunque affermato, che le
spese specifiche (es. per la redazione della perizia di
stima, per la pubblicità della vendita, I.C.I., etc.) e
quelle generali per l’amministrazione della procedura
(compenso del curatore, spese per comunicazioni ai
creditori, spese di chiusura della procedura, etc.),
vanno imputate (le prime per intero, le seconde
secondo un criterio proporzionale) anche ai beni gravati
da ipoteca e/o pegno e/o privilegio speciale (mentre per
il residuo saranno assorbite dal realizzo di tutti i beni
non gravati da prelazioni).
Sul piano pratico, la tenuta dei conti speciali consente di
determinare con esattezza le disponibilità nette (delle
singole masse, nonché al loro interno dei beni gravati
da prelazioni e degli altri beni) per l’esecuzione dei piani
di riparto.
Art. 111-quater
Crediti assistiti da prelazione (1)
I crediti assistiti da privilegio generale hanno
diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli
interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul
prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio
mobiliare, sul quale concorrono in un’unica
graduatoria con i crediti garantiti da privilegio
speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla
La norma si adegua al sistema che era stato dettato
dalla Giurisprudenza, per quanto attiene agli interessi
sui
crediti assistiti da privilegio generale (Vari
interventi della Corte Costituzionale, nel 1986, 1989 e
2001, avevano esteso la prelazione anche agli interessi
sui crediti privilegiati; la Cassazione aveva specificato
che il decorso di tali interessi doveva cessare
gradualmente e proporzionalmente al procedere
dell’attività di liquidazione).
Non vi sono novità rispetto ai criteri che già erano
applicati nel vigore della precedente legge, anche per
quanto attiene alle modalità del concorso tra privilegiati
mobiliari speciali e generali, salvo per quanto attiene al
decorso degli interessi sui crediti assistiti da privilegio
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli
assistiti da privilegio speciale hanno diritto di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei
limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato
dai beni vincolati alla loro garanzia.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
generale, che (ai sensi dell’ultimo capoverso del terzo
comma dell’art. 54 L.F.) cessa alla data di deposito del
progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto
anche parzialmente.
Tale sistema fa dipendere l’entità degli interessi da
liquidare ai creditori con privilegio generale da scelte, in
parte anche discrezionali, del curatore.
E’ opportuno che quest’ultimo indirizzi le scelte attinenti
a tempi e modalità dei piani di riparto anche tenendo
conto di eventuali effetti negativi per i creditori derivanti
dalla precitata disposizione (Si pensi all’ipotesi in cui
venga eseguito a favore dei dipendenti un riparto
parziale di modesta entità percentuale, sulla base delle
somme disponibili, bloccando anche con largo anticipo
la maturazione degli interessi su tutto il credito residuo
dei dipendenti stessi), contemperando con criteri di
ragionevolezza eventuali esigenze contrastanti dei vari
creditori concorsuali.
Art. 112
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
(1)
I creditori ammessi a norma dell’articolo 101
concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro
ammissione in proporzione del rispettivo credito,
salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero
loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti
da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da
cause ad essi non imputabili.
_____________________________
Al di la di alcune correzioni terminologiche, è rimasto
invariato il sistema previsto dalla norma.
I creditori tardivi con prelazione non perdono il diritto
alle percentuali già distribuite con precedenti riparti; i
chirografari invece hanno analogo diritto
(a
recuperare quanto già oggetto di precedente riparto)
solo quando non siano responsabili del ritardo nella
presentazione dell’insinuazione
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
(1) Articolo sostituito dall’art. 101 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 113
Ripartizioni parziali (1)
Nelle ripartizioni parziali, che non possono
superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire,
devono essere trattenute e depositate, nei modi
stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono
state disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata
accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i
giudizi di impugnazione e di revocazione.
Le ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle
somme da ripartire, già detratte le spese prededucibili.
Tale misura va ridotta se risulta insufficiente rispetto
agli
accantonamenti
da
effettuare,
che
sono
specificamente previsti nel testo della disposizione.
Con riferimento alle trattenute da effettuare ai sensi
del primo comma, lett. 1-2-3-4, è opportuno chiedere
al Giudice Delegato le modalità di deposito delle
relative somme.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Le somme ritenute necessarie per spese future,
per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro
debito prededucibile devono essere trattenute; in
questo caso, l’ammontare della quota da ripartire
indicata nel primo comma del presente articolo deve
essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento
appare insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei
modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute
dalla procedura per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 113-bis
Scioglimento delle ammissioni con riserva (1)
Quando si verifica l’evento che ha determinato
l’accoglimento di una domanda con riserva, su
istanza del curatore o della parte interessata, il
giudice delegato modifica lo stato passivo, con
decreto, disponendo che la domanda deve intendersi
accolta definitivamente.
_____________________________
(1)
Articolo introdotto dall’art. 103 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n.
Viene specificato come si procede quando si verifica
l’evento che ha determinato l’ammissione con riserva
di un credito: con decreto del G.D., su istanza del
curatore o della parte interessata, viene modificato lo
stato passivo, diventando definitiva l’ammissione al
passivo del credito.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
91 del 16 gennaio 2006.
Art. 114
Restituzione di somme riscosse
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di
riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso
dell’accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non
dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli
interessi legali dal momento del pagamento
effettuato a loro favore.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
La regola generale (che i pagamenti effettuati in
esecuzione di riparti non sono ripetibili) subisce due solo
eccezioni (la prima delle quali era già prevista ante
riforma):
-accoglimento di domande di revocazione;
- pagamenti non dovuti
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 115
Pagamento ai creditori (1)
Il curatore provvede al pagamento delle somme
assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei
modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da
assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto
ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente
comunicata,
unitamente
alla
documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario,
l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore
provvede alla rettifica formale dello stato passivo.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 115
Pagamento ai creditori
Il curatore provvede al pagamento delle somme
assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei
modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da
assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto
ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente
comunicata,
unitamente
alla
documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario,
l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore
provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le
stesse disposizioni si applicano in caso di
surrogazione del creditore. (1)
_____________________________
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 105 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Appunti e note operative
(1) Periodo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Le modalità con le quali vanno pagati i creditori sono
stabilite dal G.D.; nulla esclude che il curatore indichi
come intende procedere (di regola bonifici bancari e/o
assegni circolari non trasferibili).
In caso di cessione del credito, il pagamento in
esecuzione del riparto va effettuato al cessionario, se la
cessione è stata tempestivamente comunicata ed è
documentata in modo idoneo (le sottoscrizioni del
relativo atto tra cedente e cessionario devono essere
autenticate).
Il D.Lgs. 169/2007 ha esteso la previsione anzidetta
anche ai casi di surrogazione previsti dal Codice civile o
da leggi speciali (molto frequente è il caso della surroga
legale dell’INPS, per anticipazioni ai dipendenti del TFR
e/o delle ultime tre mensilità di retribuzione).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 116
Rendiconto del curatore (1)
Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del
riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle
funzioni, il curatore presenta al giudice delegato
l’esposizione analitica delle operazioni contabili e
della attività di gestione della procedura.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria
e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può
presentare le sue osservazioni o contestazioni.
L’udienza non può essere tenuta prima che siano
decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell’avvenuto
deposito
e
della
fissazione
dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione
ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione
non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono
prende visione del rendiconto e presentare eventuali
osservazioni o contestazioni fino all’udienza.
Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o
su queste viene raggiunto un accordo, il giudice
approva il conto con decreto; altrimenti, fissa
l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera
di consiglio.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Va esposta nel rendiconto anche la descrizione delle
operazioni svolte, oltre alle risultanze sintetiche delle
stesse, facendo anche riferimento al programma di
liquidazione iniziale.
La comunicazione di avvenuto deposito del rendiconto
deve essere data a tutti i creditori, anche a quelli già
soddisfatti in sede di esecuzione di piani di riparto
parziale.
L’opposizione all’approvazione del rendiconto non
necessariamente preclude la chiusura del fallimento (ed
una successiva azione di responsabilità nei confronti del
curatore).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 106 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 117
Ripartizione finale (1)
Approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del
curatore, ordina il riparto finale secondo le norme
precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se
la condizione non si è ancora verificata ovvero se il
provvedimento non è ancora passato in giudicato, la
somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice
delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa
essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto
di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli
accantonamenti non impediscono la chiusura della
procedura.
Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di
prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi
consentono siano assegnati, in luogo delle somme
agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non
ancora rimborsati.
Non è previsto che il G.D., prima di ordinare il deposito
del piano di riparto finale, debba preventivamente
sentire il
parere del Comitato dei Creditori (pare
comunque opportuno che tale Comitato sia oggetto di
adeguata informativa da parte del curatore).
Viene favorita la chiusura della procedura fallimentare
senza pregiudizio per i creditori ammessi con riserva o
la cui ammissione non sia comunque ancora definitiva
(rif. art. 113 1° comma), con previsione di
accantonamento delle relative somme (con le modalità
stabilite dal G.D.)
E’ prevista la possibilità di assegnare a singoli creditori
che si rendano disponibili, in luogo delle somme a loro
spettanti e nel rispetto della cause di prelazione, crediti
di imposta del fallito non ancora rimborsati. A tal fine è
opportuno che il curatore, nell’avviso di deposito del
rendiconto finale o in separata comunicazione, richieda
ai creditori di manifestare il loro interesse rispetto alla
predetta soluzione.
Per i creditori irreperibili occorre procedere al deposito
delle somme
presso la medesima banca o ufficio
postale ove risultavano depositate (ex art. 34 L.F.) le
disponibilità della procedura, in modo da ricollegarle
direttamente ai predetti soggetti. Nel comma 4° viene
altresì specificato qual è la sorte di tali somme decorsi
cinque anni dal deposito, senza che gli aventi diritto le
abbiano riscosse (distribuzione ai creditori insoddisfatti
che ne abbiano fatto richiesta o, nel caso tale richiesta
non sia stata formulata da nessun creditore,
versamento a favore del bilancio dello Stato)
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Per i creditori che non si presentano o sono
irreperibili le somme dovute sono nuovamente
depositate presso l’ufficio postale o la banca già
indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni
dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi
diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri
creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del
depositario all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione
del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti
insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui
al quarto comma, dispone la distribuzione delle
somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli
richiedenti.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 107 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Capo VIII - DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
FALLIMENTARE
Sezione I - Della chiusura del fallimento
Art. 118
Casi di chiusura
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il
Capo VIII - DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
FALLIMENTARE
Sezione I - Della chiusura del fallimento
Art. 118
Casi di chiusura
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il
caso di concordato, la procedura di fallimento si
Il correttivo precisa che la richiesta di cancellazione va
presentata solo nel caso di chiusura del fallimento per
insufficienza di attivo o per avvenuta ripartizione
dell’attivo (nn 3 e 4). Negli altri casi di chiusura per
mancanza di passivo o per avvenuto soddisfacimento
integrale dei creditori possono residuare delle attività e
la società tornare in bonis. La società deve dunque deve
avere la possibiltià di riprendere l’attività o di proseguire
la liquidazione nelle forme ordinarie.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
caso di concordato, la procedura di fallimento si
chiude:
chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa
di fallimento non sono state proposte domande di
ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori
raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o
questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i
debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando è compiuta la ripartizione finale
dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la
sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure
in parte, i creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza
può essere, accertata con la relazione o con i
successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si
tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura
della procedura di fallimento della società nei casi di
cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della
procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147,
salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta
una procedura di fallimento come imprenditore
individuale. (1)
La modifica del secondo comma, relativamente alla
chiusura
del
fallimento
delle
società
con
la
specificazione ai casi di cui ai nn 1 e 2 serve a limitare
la chiusura dei fallimenti dei soci ai soli casi in cui non vi
siano debiti sociali, unica ipotesi in cui non si
giustificherebbe la permanenza dei fallimenti dei soci
illimitatamente responsabili.
Per “termine stabilito”si intende il termine temporale dei
30 giorni prima dell’udienza di verifica dello Stato
Passivo.
L’art. 118 comma 1 n. 4 prevede la chiusura della
procedura nel caso in cui, nel corso della stessa
procedura, venga accertata l’insufficienza di attivo che
non consenta la ripartizione, nemmeno in parte, a
favore dei creditori. Tale circostanza può essere
accertata con la relazione ex art. 33 LF, ovvero con i
rapporti riepilogativi semestrali.
L’art. 102 LF già prevede la possibilità per il Giudice
Delegato di non procedere all’
accertamento del
passivo se, almeno 20 giorni prima dell’udienza di
verifica, il Curatore, valutata l’insufficienza di attivo,
provvede a depositare apposita istanza.
L’art. 118 comma 2 introduce l’obbligo per il Curatore,
nel caso in cui si tratti di società, di richiedere la
cancellazione al Registro delle Imprese, coi limiti di cui
s’è detto.
1) se nel termine stabilito nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state proposte
domande di ammissione al passivo; (1)
2) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori
raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi,
o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti
i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; (2)
3) quando
dell’attivo;
è
compiuta
la
ripartizione
finale
4) quando nel corso della procedura si accerta che
la sua prosecuzione non consente di soddisfare,
neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza
può essere, accertata con la relazione o con i
successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.
(3)
Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne
chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La
chiusura della procedura di fallimento della società
determina anche la chiusura della procedura estesa ai
soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti
del socio non sia stata aperta una procedura di
fallimento come imprenditore individuale. (4)
_____________________________
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
(1) (2) (3) nn. 1, 2, 4 modificati dall’art. 108 del D.
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91
del 16 gennaio 2006.
(4) comma introdotto dall’art. 108 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 119
Decreto di chiusura
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto
motivato del tribunale su istanza del curatore o del
debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte nell’art. 17.
Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai
sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima
dell’approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito. (1)
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne
respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma
dell’articolo 26. (2)
Art. 119
Decreto di chiusura
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto
motivato del tribunale su istanza del curatore o del
debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte nell’art. 17.
Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai
sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima
dell’approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge
la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.
Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per
cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione
del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il
comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo
o è intervenuto nel procedimento; dal compimento
della pubblicità di cui all’articolo 17 per ogni altro
interessato.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è
decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo è
definitivamente rigettato. (1)
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le
disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della
Il correttivo ha introdotto una più completa disciplina
dei termini per il ricorso per cassazione contro il
provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto
di chiusura (decreto che può essere pronunciato anche
d’ufficio) . Da sottolineare il termine di gg.30 per il
ricorso per cassazione.
Tra le disposizioni esecutive indicate al quarto comma
rientrano ad esempio gli accantonamenti.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza di revoca del
fallimento o della definitività del decreto di
omologazione del concordato fallimentare.
_____________________________
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le
disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della
decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza di revoca del
fallimento o della definitività del decreto di
omologazione del concordato fallimentare. (3)
(1) Periodo aggiunto dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 109 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) (3) Comma introdotto dall’art. 109 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 120
Effetti della chiusura
Art. 120
Effetti della chiusura
Il correttivo precisa che le incapacità che colpiscono il
fallito cessano automaticamente con la chiusura del
fallimento.Gli effetti della chiusura hanno valenza non
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul
patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al
fallimento.
patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità
personali e decadono gli organi preposti al fallimento.
(1)
Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di
diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta
dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti. (1)
Il decreto o la sentenza con la quale il credito è
stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per
gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura
civile. (2)
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 110 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 110 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 121
Casi di riapertura del fallimento
Appunti e note operative
solamente endofallimentare in quanto, come previsto
al quarto comma, l’ammissione al passivo costituisce
prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c. Essi
concernono sia gli aspetti patrimoniali sia quelli
inerenti le incapacità personali del fallito che vengono
meno.
Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti
derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni
verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro
crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto
dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato
ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli
effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura
civile.
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 121
Casi di riapertura del fallimento
Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il
Il fallito persona fisica, nel caso in cui non abbia
ottenuto l’esdebitazione, può avere interesse a
richiedere la riapertura della procedura garantendo il
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura,
su istanza del debitore o di qualunque creditore, può
ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto,
quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano
attività in misura tale da rendere utile il
provvedimento o quando il fallito offre garanzia di
pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e
nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se
accoglie l’istanza: (1)
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il
curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente
abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già
ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono
chiedere
la
conferma
del
provvedimento di
ammissione salvo che intendano insinuare al passivo
ulteriori interessi. (2)
La sentenza può essere appellata a norma dell’art.
18. (3)
La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite
nei capi precedenti.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su
istanza del debitore o di qualunque creditore, può
ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto,
quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano
attività in misura tale da rendere utile il
provvedimento o quando il fallito offre garanzia di
pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e
nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se
accoglie l’istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore
o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell’articolo 16, eventualmente
abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già
ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono
chiedere
la
conferma
del
provvedimento
di
ammissione salvo che intendano insinuare al passivo
ulteriori interessi.
pagamento, nella percentuale del 10% dei crediti vecchi
e nuovi.
I creditori, in caso di riapertura della procedura,
possono chiedere la conferma del precedente
provvedimento di ammissione, salvo che non intendano
insinuare ulteriori interessi.
Il termine stabilito per la riapertura della procedura è di
5 anni.
La precisazione introdotta col correttivo che la sentenza
possa essere reclamata consegue alla modifica
apportata all’art. 18
La sentenza può essere reclamata a norma dell’art.
18. (1)
La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite
nei capi precedenti.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 111 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) n. 2 sostituito dall’art. 111 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(3) Comma introdotto dall’art. 111 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 122
Concorso dei vecchi e nuovi creditori
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le
somme loro dovute al momento della riapertura,
dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti
ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di
prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma
del Capo V. (1)
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 112 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
La riforma del 2006 è intervenuta con finalità di
coordinamento, sostituendo il II comma.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
Art. 123
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai
creditori
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni
revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo
la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt.
65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della
sentenza di riapertura. (1)
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli
atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 69,
posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del
fallimento. (2)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 113 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Comma sostituito dall’art. 113 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Sezione II - Del concordato
Sezione II - Del concordato
La proposta di concordato può essere presentata da uno
o più creditori o da un terzo; se depositata prima del
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 124
Art. 124
Proposta di concordato (1)
Proposta di concordato
La proposta di concordato può essere presentata
da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del
decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i
dati contabili e le altre notizie disponibili consentano
al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del
giudice delegato. Essa non può essere presentata dal
fallito, da società cui egli partecipi o da società
sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso
di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché
non siano decorsi due anni dal decreto che rende
esecutivo lo stato passivo.
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b)
trattamenti
differenziati
fra
creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei
trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di azioni,
quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni
o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di
diritto di prelazione
integralmente, purché
non vengano soddisfatti
il piano ne preveda la
La proposta di concordato può essere presentata da
uno o più creditori o da un terzo, anche prima del
decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché
sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da
essa e le altre notizie disponibili consentano al
curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del
giudice delegato. Essa non può essere presentata dal
fallito, da società cui egli partecipi o da società
sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso
di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché
non siano decorsi due anni dal decreto che rende
esecutivo lo stato passivo. (1)
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti
differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di azioni,
quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni
o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purchè il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di
Appunti e note operative
decreto di ammissione allo stato passivo il curatore
deve essere in grado (sulla scorta dei dati contabili e
delle notizie stabiliva il D.Lgs. 5/2006; sulla scorta dei
dati risultanti dalla contabilità dice il D.Lgs. 169/2007,
che sembra presupporre l’esistenza di un impianto
contabile completo e attendibile) di predisporre un
elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre
all’attenzione del Giudice Delegato.
Può inoltre essere presentata dallo stesso fallito, ma
(solo) in questo caso entro una finestra temporale ben
delimitata e cioè, secondo il D.Lgs. 169/2007, decorso
un anno dalla dichiarazione di fallimento e non oltre due
anni dal decreto di esecutività dello stato passivo
(secondo il D.Lgs. 5/2006 era decorsi sei mesi dalla
dichiarazione di fallimento e non oltre due anni dal
decreto di esecutività dello stato passivo).
La finestra temporale anzidetta, spostata in avanti e
ridotta dal decreto correttivo, è stata prevista per
indurre il debitore insolvente a privilegiare il ricorso al
concordato preventivo (o all’accordo di ristrutturazione
dei debiti).
Altre disposizioni non sembrano peraltro considerare
tale esigenza, e tendono a rendere il concordato
fallimentare più favorevole per il debitore rispetto alle
procedure sopra menzionate.
In base al D.Lgs. 5/2006 (e quindi per le procedure di
concordato fallimentare aperte entro il 31.12.2007), la
proposta di concordato poteva essere presentata anche
dal curatore (come emerge dal disposto dell’art. 129
L.F. ante decreto correttivo), al quale spettava valutare
se sussistevano le condizioni per assumere tale
iniziativa, nell’interesse dei creditori.
Con il D.Lgs. 169/2007 il curatore non è più legittimato
a presentare la proposta di concordato.
Ciò in linea con altri interventi (vd. correzioni apportate
agli art. 125 e 129 L.F.) che hanno ridotto l’importanza
del ruolo del curatore nelle procedure di concordato
fallimentare, a vantaggio di quello del Comitato dei
creditori (con conseguenze, di fatto, negative in termini
di tutela della massa dei creditori).
La proposta può assumere i contenuti più diversi, in
quanto gli effetti della stessa in termini di remissione
e/o dilazione dei debiti, possono essere perseguiti anche
tramite l’assegnazione ai creditori di beni, azioni/quote,
obbligazioni,
crediti,
con
eventuale
preliminare
conferimento di attività del debitore in società di nuova
costituzione (newco).
Ai sensi del III° comma dell’art. 124 L.F., é possibile il
soddisfacimento parziale dei creditori muniti di diritto di
prelazione su determinati beni (ipotecari, pignoratizi,
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile,
in
ragione
della
collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o
al credito oggetto della garanzia indicato nella
relazione giurata di un esperto o di un revisore
contabile o di una società di revisione designati dal
tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe
non può aver l’effetto di alterare l’ordine delle cause
legittime di prelazione.
cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal
tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe
non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause
legittime di prelazione. (2)
La proposta presentata da uno o più creditori o da un
terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di
pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice
delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del
fondamento della pretesa. Il proponente può limitare
gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori
ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a
quelli che hanno proposto opposizione allo stato
passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo
della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori
continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto
dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.
(3)
privilegiati speciali) in misura non inferiore a quella
realizzabile con la vendita del cespite/credito.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.
169/2007, vi la possibilità di soddisfare in modo parziale
anche i creditori privilegiati generali, nel caso in cui vi
sia un’incapienza del patrimonio del debitore ed il
mancato accoglimento della proposta di concordato
possa determinare una falcidia non inferiore dei loro
crediti.
In entrambi i casi è necessaria la presentazione di una
relazione giurata nel quale un professionista con i
requisiti di cui all’art. 67 3° comma lett. d (avvocato,
dottore commercialista, ragioniere commercialista,
iscritto all’albo dei revisori contabili) indichi il valore di
mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione (in base alla quale emerga che il
piano concordatario assicura la soddisfazione dei
creditori privilegiati, speciali e/o generali, in misura non
inferiore a quella che si verificherebbe nella liquidazione
fallimentare); ove la stima riguardi beni immobili o
macchinari/impianti/altri cespiti è opportuno che il
professionista designato si faccia assistere da un peritostimatore (ferma la propria responsabilità per la stima
effettuata).
Se nel corso della procedura è già stata redatta perizia
dei beni fallimentari, la stessa non può comunque
essere sostitutiva di quella prevista dall’art. 124 L.F.
Nel caso di soddisfacimento parziale dei creditori
privilegiati, gli stessi vanno obbligatoriamente inseriti in
specifiche classi, secondo posizione giuridica ed
interessi economici omogenei.
Le classi possono essere costituite da uno o più
creditori.
Nella determinazione del trattamento previsto per
ciascuna delle classi, non va violato l’ordine delle cause
legittime di prelazione
Ciò vale sia nel caso di parziale falcidia dei creditori con
diritto di prelazione su determinati beni (se viene
previsto il pagamento in percentuale di un privilegiato
speciale immobiliare, in misura non inferiore al valore
stimato del bene immobile oggetto del privilegio, non è
possibile prevedere il soddisfacimento integrale, o
comunque in percentuale superiore, dei creditori
ipotecari; nel caso di più creditori ipotecari, con
ipoteche di grado diverso iscritte su un medesimo
immobile, gli ipotecari di grado più elevato non possono
ottenere un trattamento deteriore rispetto a quelli con
ipoteca di grado inferiore), che di parziale falcidia dei
creditori con privilegio generale (i creditori di grado
successivo non possono ottenere un trattamento più
La proposta presentata da un terzo può prevedere
la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo
fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della
massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con
specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento
della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti
con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo,
anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o domanda di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale
caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il
fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e
seguenti in caso di esdebitazione.
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 114 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(3) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
favorevole di quello previsto per i creditori di grado
anteriore).
La proposta di concordato deve comunque sempre
prevedere un qualche soddisfacimento anche per i
creditori chirografari.
Vi è la possibilità di prevedere la cessione, oltre che dei
beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni
di pertinenza della massa, alle condizioni previste dalla
norma (autorizzazione del G.D., con specifica
indicazione dell’oggetto e del fondamento della
pretesa); ciò vale anche
nel caso di proposta di
concordato presentata dal curatore fallimentare (per le
procedure di concordato fallimentare in cui quest’ultimo
era legittimato alla presentazione della proposta, e cioè
quelle regolate dal D.Lgs. 5/2006).
Non sono ammissibili clausole di limitazione della
responsabilità se le proposta è depositata prima del
decreto che rende esecutivo lo stato passivo (la lettera
delle norma, che fa riferimento a tardive e opposizioni
non sembra consentire diversa interpretazione,
malgrado il favor dimostrato dal legislatore per
un’anticipazione dei tempi di deposito della domanda).
Art. 125
Art. 125
Esame della proposta e comunicazione ai creditori
(1)
Esame della proposta e comunicazione ai creditori
La proposta di concordato è presentata con ricorso
al giudice delegato, il quale chiede il parere del
comitato dei creditori e del curatore, con specifico
riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.
Qualora
la
proposta
contenga
condizioni
differenziate per singole classi di creditori, essa deve
essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma,
La proposta di concordato è presentata con ricorso al
giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore,
con specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione ed alle garanzie offerte. (1)
Una volta espletato tale adempimento preliminare, il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualità della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere
del curatore e del comitato dei creditori venga
comunicata ai creditori, specificando dove possono
I sistemi delineati dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs.
169/2007 sono nettamente diversi, in quanto nel primo
è fondamentale il ruolo del curatore, nel secondo quello
del comitato dei creditori.
In base al D.Lgs. 5/2006, il Giudice Delegato chiede il
parere del comitato dei creditori e del curatore, con
specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione; dopodichè (salvo il giudizio del Tribunale
sulla corretta formazione delle classi, ove previste nella
proposta di concordato), ordina che la proposta venga
comunicata ai creditori, acquisito il parere favorevole
del curatore (non è chiaro se il parere del curatore sia lo
stesso di cui al comma 1° e, ove diverso, su quali
ulteriori aspetti della proposta di concordato debba
vertere; è invece pacifico che il parere favorevole del
curatore è vincolante, in quanto la proposta di
concordato viene bloccata ove lo stesso dovesse essere
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo
dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma,
lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai
sensi dell’articolo 124, terzo comma.
essere reperiti i dati per la sua valutazione ed
informandoli che la mancata risposta sarà considerata
come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il
giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti
giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori
devono far pervenire nella cancelleria del tribunale
eventuali dichiarazioni di dissenso. (2)
In caso di presentazione di più proposte o se
comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il
giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato
quella
da
sottoporre
dei
creditori
sceglie
all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore,
il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai
creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte,
ritenute parimenti convenienti.
Si applica l'articolo 41, quarto comma. (3)
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate
per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i
pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del
tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui
all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)
tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo
124, terzo comma. (4)
Se la società fallita ha emesso obbligazioni o
strumenti finanziari oggetto della proposta di
concordato, la comunicazione è inviata agli organi che
hanno il potere di convocare le rispettive assemblee,
affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso.
Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per
consentire l’espletamento delle predette assemblee.
negativo).
Secondo il D.Lgs. 169/2007, il Giudice Delegato prima
chiede il parere (anche sulle garanzie offerte, il chè
conferma la possibilità di un concordato con garanzia)
del curatore (non vincolante) e poi quello del comitato
dei creditori (vincolante, in quanto lo stesso deve essere
favorevole, altrimenti la proposta viene bloccata);
dopodichè ordina che la proposta venga comunicata ai
creditori.
Il cambiamento di indirizzo è corente con l’impostazione
di fondo della disciplina del concordato accolta dalla
riforma (la valutazione di merito spetta al Comitato dei
creditori, essendo riservato al Giudice Delegato ed al
Tribunale il controllo di legittimità), come sottolineato
anche dalla relazione di accompagnamento al decreto
correttivo.
Nei fatti aumenta, all’evidenza, il rischio che possano
venir avanzate proposte lesive degli interessi della
massa dei creditori; spetta al curatore il ruolo, tutt’altro
che marginale, di fornire corretta e puntuale informativa
su tutti gli aspetti della proposta di concordato, onde
mettere i creditori nella condizione di assumere la
decisione più opportuna.
Il D.Lgs. 5/2006 regola il caso in cui le proposte di
concordato siano più d’una, prevedendo che le stesse
vadano poste in votazione contemporaneamente,
ponendo in evidenza gli elementi che le differenziano
(potendo la proposta assumere i contenuti più diversi, il
tutto può anche non esaurirsi in un semplice confronto
di percentuali e tempi di pagamento).
La proposta che avrà ottenuto più adesioni (rectius:
meno
manifestazioni
di
dissenso,
secondo
il
meccanismo di cui all’art. 128 III° comma L.F.) sarà
quella che verrà sottoposta al procedimento di omologa.
Se una proposta è già stata comunicata ai creditori e ne
pervengono altre, ritenute di possibile interesse, di
quest’ultime verrà data tempestiva notizia ai creditori,
ai fini di un’opportuna valutazione della convenienza
della prima proposta, che resterà l’unica assoggettata a
votazione, sino a scadenza del relativo termine.
Nel D.Lgs. 169/2007 non vi è più alcun riferimento alla
situazione nella quale siano pervenute più proposte di
concordato fallimentare; non sembra peraltro che, in
situazione di tal genere, il procedimento possa essere
diverso da quello delineato dal D.Lgs. 5/2006.
Nel caso di suddivisione dei creditori in classi, il
Tribunale deve valutare preliminarmente la corretta
formazione delle stesse (criteri: per i privilegiati vd.
nota a margine dell’art. 124 L.F.; per i chirografari, la
suddivisione non può essere del tutto arbitraria, e
Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai
creditori, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione. Nel medesimo
provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni né superiore a trenta,
entro il quale i creditori devono far pervenire nella
cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso. Se le proposte sono più di una, devono
essere portate in votazione contemporaneamente.
Se la società fallita ha emesso obbligazioni o
strumenti finanziari oggetto della proposta di
concordato, la comunicazione è inviata agli organi che
hanno il potere di convocare le rispettive assemblee,
affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso.
Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per
consentire l’espletamento delle predette assemblee.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 115 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati
aggiunti dall'art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 Supp. Ordinario n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio
2009.
(4) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
bisogna indicare le ragioni dei criteri utilizzati); ove i
criteri adottati non siano ritenuti corretti, la proposta
viene dichiarata inammissibile.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 126
Concordato nel caso di numerosi creditori (1)
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante
numero di destinatari, il giudice delegato può
autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di
concordato, anziché con comunicazione ai singoli
creditori, mediante pubblicazione del testo integrale
della medesima su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale o locale.
Risulta semplificata la possibilità di dare notizia della
proposta di concordato con mezzo alternativo a quello
della comunicazione diretta ai singoli creditori, sia per
la possibilità di sola pubblicazione della stessa su uno o
più quotidiani, che per la necessità della sola
autorizzazione del G.D.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 116 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 127
Voto nel concordato (1)
Se la proposta è presentata prima che lo stato
passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i
creditori
che
risultano
dall’elenco
provvisorio
predisposto dal curatore e approvato dal giudice
delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono
quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai
sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno
diritto
al
voto
anche
i
creditori
ammessi
Nel caso la proposta venga presentata prima che lo
stato passivo sia stato reso esecutivo, i creditori
ammessi al voto sono quelli risultanti dall’elenco
provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal
G.D.; tale elenco deve essere quindi correttamente
redatto, come già emerge dal dettato del precedente
art. 124 1° comma L.F., perché altrimenti verrebbe
falsato il raggiungimento della maggioranza per
l’approvazione della proposta.
Sono legittimati al voto i creditori chirografari e quelli
assistiti da titoli di prelazione (privilegio-pegno-ipoteca),
nella misura in cui risultino degradati a chirografari, per
effetto di rinuncia alla prelazione o proposta di
soddisfacimento non integrale.
L’esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze è
stata prevista anche per i crediti delle società
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
provvisoriamente e con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la
proposta
di
concordato
prevede
l’integrale
pagamento, non hanno diritto al voto se non
rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto
previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere
anche parziale, purché non inferiore alla terza parte
dell’intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione,
per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo
124, terzo comma, la soddisfazione non integrale,
sono considerati chirografari per la parte residua del
credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed
affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati
cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone
da meno di un anno prima della dichiarazione di
fallimento.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società
controllanti o controllate o sottoposte a comune
controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la
dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di
voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o
altri intermediari finanziari.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
controllanti o controllate o sottoposte a comune
controllo.
La previsione che i trasferimenti di crediti avvenuti
dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono
diritto di voto è stata resa inoperante nel caso di
cessione a favore di banche o altri Istituti di credito, con
un’eccezione scarsamente giustificabile sul piano
sistematico.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 117 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 128
Art. 128
Approvazione del concordato (1)
Approvazione del concordato
Il concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole
dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso
nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono
consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per
effetto di una sentenza emessa successivamente alla
scadenza del termine fissato dal giudice delegato per
le votazioni, non influisce sul calcolo della
maggioranza.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 118 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi. (1)
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso
nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono
consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per
effetto di un provvedimento emesso successivamente
alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato
per le votazioni, non influisce sul calcolo della
maggioranza. (2)
Quando il giudice delegato dispone il voto su più
proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125,
secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si
considera approvata quella tra esse che ha conseguito
il maggior numero di consensi a norma dei commi
precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata
per prima. (3)
_____________________________
(1) L’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb.
in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, ha sostituito
con il comma attuale i commi primo e secondo,con
Per l’approvazione del concordato è ora sufficiente la
maggioranza dei crediti ammessi al voto, il ché
consente ai creditori più importanti di avere un ruolo
nella procedura molto importante, spesso decisivo.
Il D.Lgs. 169/2007 ha chiarito che, in caso di proposta
con la previsione di classi, la maggioranza da
raggiungere è duplice, e cioè sia quella dei creditori (più
del 50% della totalità dei crediti ammessi al voto), che
quella delle classi.
Si deve ritenere, malgrado la non puntuale formulazione
dell’originario II° comma dell’art. 128 L.F., che il
medesimo requisito sia necessario anche nel sistema
previsto dal D.Lgs. 5/2006.
E’ quindi evidente che la formazione delle classi è
operazione molto delicata, in quanto può rendere più
difficile conseguire l’approvazione della proposta (anche
con riferimento a quanto previsto dall’art. 129, 5°
comma, L.F., in caso di opposizione di creditore
appartenente ad una classe dissenziente).
Come prima della riforma vale la regola del silenzioassenso; ciò rende più agevole il raggiungimento della
maggioranza dei crediti, rispetto a quanto avviene nella
procedura di concordato preventivo.
La Legge 69/2009 ha modificato l’articolo inserendo,
all’ultimo comma, la specifica previsione che, in caso di
più proposte di concordato, si considera approvata
quella che ha conseguito il maggior numero di consensi,
specificando altresì che, in caso di parità, viene
approvata quella presentata per prima.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 61 della legge 18 giugno 2009, n.
69, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 - Supp.
Ordinario n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.
Art. 129
Art. 129
Giudizio di omologazione (1)
Giudizio di omologazione (1)
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il
curatore presenta al giudice delegato una relazione
sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice
delegato dispone che ne sia data immediata
comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori
dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a trenta giorni per la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte
di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il
curatore presenta al giudice delegato una relazione sul
loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato
dispone
che
il
curatore
ne
dia
immediata
comunicazione al proponente, affinché richieda
l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori
dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma
dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a
quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte
di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte
In base al D.Lgs. 5/2006 la relazione conclusiva sulla
proposta di concordato è redatta dal curatore (dal
Comitato dei creditori in caso di proposta di concordato
presentata dal curatore).
Il D.Lgs. 169/2007 prevede che la relazione con il
parere definitivo sia invece redatta dal Comitato dei
creditori e, solo in caso di inerzia di quest’ultimo, dal
curatore.
Il D.Lgs. 5/2006 prevede l’apertura di un giudizio di
omologazione del concordato in caso di mancanza di
opposizioni, di approvazione in presenza delle stesse;
con il D.Lgs. 169/2007 si ha sempre l’apertura di un
giudizio di omologazione.
Se non vi sono opposizioni, il Tribunale si limita a
valutare la regolarità della procedura e l’esito della
votazione, ed approva il concordato con decreto
motivato.
Nel caso di opposizioni:
-secondo il D.Lgs. 5/2006 il Tribunale procede ai sensi
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
relazione conclusiva del curatore; se la proposta di
concordato è stata presentata dal curatore, la
relazione è redatta e depositata dal comitato dei
creditori. Analogamente si procede se sussiste la
maggioranza per somma e per classi di cui al settimo
comma e il proponente richiede che il tribunale
proceda all’approvazione del concordato.
del comitato dei creditori di una relazione motivata col
suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel
termine, la relazione è redatta e depositata dal
curatore nei sette giorni successivi.
dell’art. 26, commi 5, 6, 7, 8. L.F., in quanto
compatibili;
-tale disposizione non è stata confermata dal D.Lgs.
169/2007, che si limita e prevedere che il Tribunale
assuma i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d’ufficio, anche delegando uno dei suoi componenti.
In ogni caso il Tribunale dovrà orientare la propria
decisione in base a valutazioni di legittimità, non di
convenienza.
Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la
suddivisione dei creditori in classi, sia stata raggiunta la
maggioranza generale dei crediti e la maggioranza di
classi, ma la proposta non sia stata approvata da una o
più classi, si verifica quanto segue:
- in base al D.Lgs. 5/2006 il Tribunale deve (sempre)
verificare che i creditori delle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti nel concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili;
- analoga verifica (cosiddetto “cram down”) viene
prevista in base al D.Lgs. 169/2007, solo però nel caso
in cui un creditore appartenente ad una delle classi
dissenzienti contesti la proposta di concordato.
Si tratta di un giudizio che può comportare valutazioni
molto complesse.
Nel caso in cui debbano essere confrontate solo
percentuali e tempi di soddisfacimento diversi, sarà
sufficiente attualizzare i benefici previsti futuri per i
creditori, ed attuare i necessari confronti; ove il piano
concordatario e le ipotesi alternative siano invece
divergenti, l’analisi del Tribunale dovrà invece
svilupparsi in modo molto più articolato.
Si ripropone anche in questo caso la necessità di
stabilire se con il termine “soddisfacimento” il legislatore
abbia inteso riferirsi ad una semplice percentuale di
pagamento dei creditori, o invece entrino in tale
concetto anche elementi non puramente monetari (es.:
importanza per i dipendenti della conservazione del
posto di lavoro; per i fornitori della continuità aziendale
e, attraverso la stessa, delle forniture; etc.).
In linea teorica, sembra senz’altro doversi privilegiare
un’interpretazione più estensiva (“soddisfacimento” dei
creditori in senso ampio, tenendo conto anche di
elementi non monetari).
Sul piano applicativo, salvo situazioni particolari, andrà
considerata
la
percentuale
di
soddisfacimento
(pagamento in denaro o con assegnazione di beni) dei
creditori, nelle diverse ipotesi considerate, pena
un’eccessiva discrezionalità del Tribunale.
E‘ comunque pacifico che la mancanza del parere
L’opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell’articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte
opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della
procedura e l’esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame.
Se sono state proposte opposizioni ovvero se è
stata presentata la richiesta di omologazione, si
procede ai sensi dell’articolo 26, quinto, sesto,
settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.
Il tribunale provvede con decreto
pubblicato a norma dell’articolo 17.
motivato
Quando sono previste diverse classi di creditori, il
tribunale,
riscontrato
il
raggiungimento
della
maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma,
primo periodo, può omologare il concordato
nonostante il dissenso di una o più classi di creditori,
se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i
creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le
classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del
L'opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte
opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della
procedura e l'esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
di ufficio, anche delegando uno dei componenti del
collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del
primo comma dell’articolo 128, se un creditore
appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale può omologare
il concordato qualora ritenga che il credito possa
risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale provvede con decreto
pubblicato a norma dell'articolo 17.
motivato
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
secondo comma dell’articolo 127 sono considerate
favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza
delle classi.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 119 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
definitivo da parte del curatore, in vigenza del sistema
previsto dal D.Lgs. 169/2007, può privare il Tribunale di
elementi tecnici di supporto indispensabili per esprimere
le valutazioni di sua competenza, su un tema di così
rilevante complessità. Non è affatto escluso che in tali
situazioni, lo stesso Comitato dei creditori rinunci alla
stesura della propria relazione motivata, dando spazio a
quella (suppletiva) del curatore.
Art. 130
Efficacia del decreto (1)
La proposta di concordato diventa efficace dal
momento in cui scadono i termini per opporsi
La disposizione, che pospone l’efficacia della proposta di
concordato al momento di definitività del decreto di
omologa, si presta ad impugnazioni di carattere
strumentale.
Nella proposta di concordato andranno evidenziati gli
elementi dai quali poter desumere che l’assuntore ha un
effettivo interesse al buon esito della procedura (es.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
garanzie prestate) e non intende penalizzare i creditori
in caso di allungamento dei tempi della procedura
dovuto ad opposizioni all’omologa e successivi reclami
(es. previsione di riconoscimento interessi a tutti i
creditori).
Tali elementi dovranno essere oggetto di particolare
attenzione da parte del curatore e del Comitato dei
creditori nei pareri ex art. 125 L.F., nonché nella
relazione conclusiva di cui all’art. 128 L.F. (da parte del
curatore in vigenza del D.Lgs. 5/2006, del Comitato dei
creditori per le procedure di concordato fallimentare
aperte dopo il 31.12.2007).
all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono
le impugnazioni previste dall’articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa
definitivo, il curatore rende conto della gestione ai
sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il
fallimento.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 131
Art. 131
Reclamo (1)
Reclamo (1)
Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla
corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositare
presso la cancelleria della corte d’appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
decreto.
Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di
comparizione delle parti entro sessanta giorni dal
deposito, assegnando al ricorrente un termine
perentorio non inferiore a dieci giorni dalla
Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla
corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi
nella cancelleria della corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo
18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si
identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel
Avverso il decreto di omologa può essere proposto
reclamo, alla Corte d’Appello, entro 30 gg. dalla
comunicazione (in base al D.Lgs. 5/2006) o
notificazione (in base al D.Lgs. 169/2007) del predetto
decreto.
Il reclamo può essere proposto anche dal curatore.
Viene regolato dalla norma (in modo più puntuale con il
D.Lgs. 169/2007, che delinea uno schema di rito
camerale sul modello del rito del lavoro) il
procedimento avanti alla Corte d’Appello; il decreto di
quest’ultima può essere impugnato per Cassazione
(vale anche in questo caso il termine ridotto, di gg 30
dalla notificazione del decreto)
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e
del decreto al curatore e alle altre parti; assegna
altresì alle parti resistenti termine perentorio per il
deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.
proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l’esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può aver
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti, con le modalità per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 e
notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è
impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta
giorni dalla notificazione.
Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori
del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241
del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
La modifica si applica ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs.
cit.).
All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle
parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
prove necessarie, provvede con decreto motivato.
Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a
norma dell’articolo 17, può essere impugnato entro il
termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 121 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 132
Intervento del pubblico ministero (1)
(abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 133
Spese per omologazione (1)
(abrogato)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 134
Rendiconto del curatore (1)
(abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 135
Effetti del concordato
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli
che non hanno presentato domanda di ammissione al
passivo. A questi però non si estendono le garanzie
date nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero
credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli
obbligati in via di regresso.
Il contenuto dell’art. 135 L.F. è rimasto invariato.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori,
anche se non concorrenti. Per quelli non insinuati al
passivo può valere l’effetto della clausola limitativa
inserita nella proposta di concordato.
Gli effetti del concordato non si estendono ai
coobbligati, fideiussori del fallito ed obbligati in via di
regresso, onde sussiste una loro responsabilità per
l’intero credito, anche se il creditore ha aderito al
concordato.
Art. 136
Esecuzione del concordato
Dopo la omologazione del concordato il giudice
Non sono intervenute modifiche rispetto all’esecuzione
del concordato.
Gli organi del fallimento non decadono, ma restano
preposti al controllo degli obblighi assunti dal debitore e
dagli altri soggetti cointeressati.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
La cancellazione della società fallita dal Registro
Imprese non è prevista in caso di chiusura della
procedura per concordato fallimentare.
delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne
sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità
stabilite nel decreto di omologazione. (1)
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il
giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e
adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle
finalità del concordato. (2)
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi
dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 123 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006
Art. 137
Art. 137
Risoluzione del concordato (1)
Risoluzione del concordato (1)
Se le garanzie promesse non vengono costituite in
conformità del concordato o se il proponente non
adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno
dal termine fissato per l’ultimo adempimento previsto
dal concordato.
Vi è una differenza fondamentale tra i sistemi delineati
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007), in quanto nel
proponente non adempie regolarmente gli obblighi primo caso l’iniziativa può essere assunta anche dal
derivanti dal concordato, ciascun creditore può curatore e dal comitato dei creditori, mentre nel
secondo la legittimazione a chiedere la risoluzione è
chiederne la risoluzione.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
concordato e dal decreto di omologazione, il curatore
e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale.
Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto,
settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa
anche l’eventuale garante. Nello stesso modo
provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori
o anche d’ufficio.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto
compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche
l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la
procedura di fallimento ed è provvisoriamente
esecutiva.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
stata riservata ai soli creditori.
Il nuovo sistema non sembra assicurare idonea tutela ai
creditori, i quali non dispongono dell’informativa
necessaria per decidere con tempestività se richiedere
la risoluzione del concordato, nonché per supportare in
modo adeguato, sotto il profilo documentale, tale
iniziativa.
I singoli creditori, inoltre, potrebbero non avere
interesse a chiedere la risoluzione del concordato, in
quanto ciò li espone a rischi e spese, spesso non
proporzionati ai benefici derivanti dall’eventuale
accoglimento della loro istanza.
Il decreto che risolve il concordato riapre la
procedura di fallimento ed è provvisoriamente
esecutivo.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto nel concordato.
Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati
assunti dal proponente o da uno o più creditori con
liberazione immediata del debitore.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati
assunti da un terzo con liberazione immediata del
debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori
del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124,
non abbia assunto responsabilità per effetto del
concordato.
Non possono proporre istanza di risoluzione i
creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi
dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per
effetto del concordato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 124 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n.
241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1
gennaio 2008. La modifica si applica ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 138
Annullamento del concordato
Il concordato omologato può essere annullato dal
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 138
Annullamento del concordato (1)
Il concordato omologato può essere annullato dal
tribunale, su istanza del curatore o di qualunque
creditore, in contraddittorio del debitore, quando si
scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di
nullità. Si procede a norma dell’articolo 137. (1)
tribunale, su istanza del curatore o di qualunque
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si
scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di
nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
Il decreto che annulla il concordato riapre la
procedura di fallimento ed è provvisoriamente
esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell’articolo
131. (2)
La sentenza che annulla il concordato riapre la
procedura di fallimento ed è provvisoriamente
esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel
termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni
caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l’adempimento previsto nel concordato.
(3)
di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 125 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) (3) Comma sostituito dall’art. 125 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 139
Provvedimenti conseguenti alla riapertura (1)
La sentenza che riapre la procedura a norma degli
articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 126 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 140
Gli effetti della riapertura
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli
articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già
iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le
somme tuttora ad essi dovute in base al concordato
risolto o annullato e non sono tenuti a restituire
quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito,
detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del
concordato.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 141
Nuova proposta di concordato (1)
Reso
esecutivo
il
nuovo
stato
passivo,
il
proponente è ammesso a presentare una nuova
proposta di concordato. Questo non può tuttavia
essere omologato se prima dell’udienza a ciò
destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del
giudice delegato, le somme occorrenti per il suo
integrale adempimento o non sono prestate garanzie
equivalenti.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 127 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Capo IX - DELLA ESDEBITAZIONE (1)
Capo IX - DELLA ESDEBITAZIONE (1) (2) (3)
_____________________________
_____________________________
(1) Rubrica modificata dall’art. 128 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo
IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(1) Denominazione del capo modificata, con effetto dal
16 luglio 2006, dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, che
ha sostituito l’intero titolo II, capo IX del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
(2)A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio
2008, le disposizioni del presente capo IX “della
esdebitazione” si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di
entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art.
19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff.
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
n. 241 del 16 ottobre 2007).
(3)Si riporta il testo dell’art. 19 del d. lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, che detta una particolare disciplina transitoria in
materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria
in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al
Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni, si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le
procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
domanda di esdebitazione può essere presentata nel
termine di un anno dalla medesima data.»
Art. 142
Esdebitazione (1) (2)
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della
liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione
utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a
ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo
48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
L’istituto della esdebitazione, introdotto dall’art.. 142 e
seguenti, è nuovo nel nostro sistema fallimentare ed è
applicabile alle sole persone fisiche dichiarate fallite,
non al debitore civile insolvente. Il nuovo istituto
riconosce al fallito persona fisica, a conclusione della
procedura fallimentare, la possibilità di ottenere la
cancellazione dei debiti non soddisfatti attraverso la
liquidazione dell’attivo nell’ambito della procedura
fallimentare. Ciò, anche per consentire al fallito la
possibilità di intraprendere una nuova attività
imprenditoriale, operazione impossibile ante riforma, se
non ricorrendo ad artifici ed a prestanomi.
La norma in esame elenca sei requisiti richiesti per
beneficiare dell’istituto, che in sintesi consistono
nell’aver tenuto un comportamento collaborativo con gli
organi della procedura, nel non aver beneficiato di altra
esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta, nel
non aver posto in essere comportamenti fraudolenti
prima o dopo la dichiarazione di fallimento e nel non
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
dieci anni precedenti la richiesta;
Art. 142
Esdebitazione (1)
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della
liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione
utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per
il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito
a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo
48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti
contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio,
e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio
dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il
procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale
sospende il procedimento fino all’esito di quello
penale.
L’esdebitazione non può essere concessa qualora non
siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori
concorsuali.
Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e
comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei
all’esercizio dell’impresa; (3)
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di
coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati
in via di regresso.
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;
_____________________________
6) non sia stato condannato con sentenza passata
in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti
(1) A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
Appunti e note operative
essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o
per delitti compiuti nell’ambito di un’attività di impresa
con sentenza passato in giudicato, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
Pur in presenza di tali requisiti, l’esdebitazione non può
essere concessa, ai sensi del secondo comma, se non
siano stati soddisfatti, neppure in parte, tutti i creditori
concorsuali, ivi compresi i chirografari.
Essa comunque non opera nei confronti degli obblighi di
mantenimento e alimentari, nei confronti delle
obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio
dell’impresa e dei debiti per il risarcimento di danni
derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per
le sanzioni penali ed amministrative di tipo pecuniario,
che non siano accessorie a debiti estinti.
I creditori possono però continuare ad agire nei
confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e
degli obbligati in via di regresso, che rimangono
soggetti alle azioni esecutive individuali, detratta
ovviamente la quota soddisfatta in sede fallimentare,
senza possibilità di esserne liberati.
La dottrina ritiene che il beneficio dell’esdebitazione sia
applicabile a tutti i falliti persone fisiche, anche ai soci di
società di persone fallite, ovviamente in presenza di
tutti i requisiti previsti dalla norma.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio,
e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio
dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il
procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale
sospende il procedimento fino all’esito di quello
penale.
16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio
2008, le disposizioni del presente capo IX “della
esdebitazione” si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di
entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art.
19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff.
n. 241 del 16 ottobre 2007).
(2) Si riporta il testo dell’art. 19 del d. lgs. 12 settembre
L’esdebitazione non può essere concessa qualora
non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i
creditori concorsuali.
Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e
comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non
compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti
di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli
obbligati in via di regresso.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, che detta una particolare disciplina transitoria in
materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria
in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al
Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni, si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le
procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
domanda di esdebitazione può essere presentata nel
termine di un anno dalla medesima data.»
(3) Lettera modificata dall’art. 10 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio
2008, le disposizioni del presente capo IX “della
esdebitazione” si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di
entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art.
19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff.
n. 241 del 16 ottobre 2007).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 143
Procedimento di esdebitazione (1)
Il tribunale, con il decreto di chiusura del
fallimento o su ricorso del debitore presentato entro
l’anno successivo, verificate le condizioni di cui
all’articolo
142
e
tenuto
altresì
conto
dei
comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il
curatore ed il comitato dei creditori, dichiara
inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato
fallito
i
debiti
concorsuali
non
soddisfatti
integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il
debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque interessato possono
proporre reclamo a norma dell’articolo 26.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo
IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La pronuncia dell’esdebitazione può essere data sia con
il decreto di chiusura del fallimento che con un decreto
successivo, nekl termine di un anno dal momento in cui
il decreto di chiusura non è più impugnabile.
Anche se la norma nulla dice per il caso in cui
l’esdebitazione sia prevista nel decreto di chiusura del
fallimento, mentre prevede espressamente il ricorso del
debitore nel caso in cui sia richiesta successivamente,
non vi è dubbio che anche nella prima ipotesi sia
richiesta la domanda da parte del fallito, dato che in
nessun caso l’esdebitazione può essere pronunciata
d’ufficio.
Quanto
alla
legittimazione
passiva,
la
Corte
Costituzionale, con sentenza del 30 maggio 2008 n.
181, decidendo sulla questione sollevata dalla Corte di
Appello di Venezia del 13 luglio 2007, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 143 L.F.
“limitatamente alla parte in cui esso, in caso di
procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del
debitore già dichiarato fallito, nell’anno successivo al
decreto di chiusura del fallimento, non prevede la
notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme
previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura
civile,
ai
creditori
concorrenti
non
integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il
debitore chiede di essere ammesso al beneficio della
liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi
creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa
l’udienza in camera di consiglio.”
L’accertamento dei requisiti richiesti dalla norma per la
concessione dell’esdebitazione sarà fatto dal Tribunale,
sulla scorta dei documenti che l’istante avrà cura di
produrre e di altri documenti dei quali il Tribunale potrà
disporre l’acquisizione d’ufficio.
Prima di pronunciarsi, il Tribunale deve sentire il
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
curatore e il comitato dei creditori, allo scopo di
integrare il materiale informativo su cui basare la
propria decisione.
Accertata la presenza dei requisiti richiesti, il Tribunale
dichiara l’inesigibilità nei confronti del debitore ritornato
in bonis dei debiti concorsuali non soddisfatti
integralmente.
Legittimati ad impugnare il provvedimento del Tribunale
con reclamo proponibile a norma dell’articolo 26 sono il
debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque altro interessato.
Il reclamo deve essere presentato alla corte d’appello
entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono,
per il debitore, dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento, per i creditori, dalla notificazione del
provvedimento,
per
gli
altri
interessati,
dalla
pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento, se
l’esdebitazione è contenuta in detto decreto o
dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie ex art. 26,
terzo comma L.F., se contenuta in un successivo
decreto.
Per il pubblico ministero, mancando una specifica
previsione normativa, il termine per l’impugnativa
dovrebbe
decorrere
dalla
comunicazione
del
provvedimento da parte della cancelleria, ai sensi
dell’articolo 740 codice di procedura civile.
Per tutti i legittimati, qualora il provvedimento non
fosse stato comunicato o notificato, l’impugnativa deve
comunque essere proposta, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dal deposito del provvedimento in
cancelleria.
Le disposizioni relative all’esdebitazione si applicano
anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di
entrata in vigore del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Non
si applicano alle procedure di fallimento chiuse prima
del 16 luglio 2006, né a quelle chiuse tra tale data e il
31 dicembre 2007, se la domanda di esdebitazione non
è stata presentata entro il 31 dicembre 2008.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 144
Art. 144
Esdebitazione per i crediti concorsuali non
concorrenti (1)
Esdebitazione per i crediti concorsuali non
concorrenti
Il decreto di accoglimento della domanda di
esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei
creditori anteriori alla apertura della procedura di
liquidazione che non hanno presentato la domanda di
ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione
opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i
creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel
concorso.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo
IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il decreto di accoglimento della domanda di
esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei
creditori anteriori alla apertura della procedura di
liquidazione che non hanno presentato la domanda di
ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione
opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita
nel concorso ai creditori di pari grado. (1) (2) (3)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 10 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2)A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio
2008, le disposizioni del presente capo IX “della
esdebitazione” si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di
entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art.
19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff.
n. 241 del 16 ottobre 2007).
(3)Si riporta il testo dell’art. 19 del d. lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
Appunti e note operative
Nei confronti dei creditori anteriori all’apertura della
procedura non insinuati al passivo e dei creditori esclusi,
l’esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto alla
percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari
grado. Quindi i creditori non insinuati possono chiedere
il pagamento dei loro crediti nei limiti di quanto
avrebbero avuto diritto di ottenere nell’ambito della
procedura
concorsuale,
se
avessero
presentato
domanda di insinuazione al passivo.
In pratica, sarà necessario simulare il piano di riparto
che si sarebbe dovuto redigere se questi si fossero
insinuati e determinare così l’eccedenza colpita
dall’effetto esdebitatorio.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
2007, che detta una particolare disciplina transitoria in
materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria
in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al
Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni, si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le
procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
domanda di esdebitazione può essere presentata nel
termine di un anno dalla medesima data.»
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 145
Condanne penali che ostano alla riabilitazione (1)
(abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 129 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Capo X - DEL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ
Art. 146
Amministratori, direttori generali, componenti degli
organi di controllo, liquidatori e soci di società a
responsabilità limitata (1)
Gli amministratori e i liquidatori della società sono
tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49.
Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge
richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione
Il testo rimane invariato dopo la riforma del primo
comma, ma sono cambiati gli obblighi imposti agli
organi delle società fallite dal nuovo art. 49 in vigore
dal 16 gennaio 2006.
Al secondo comma invece il legislatore ha trasferito in
sede concorsuale le azioni civili di responsabilità degli
amministratori verso la società, come disciplinate
dagli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis.
Al terzo comma viene introdotto il nuovo principio
derivante dalla riforma delle società a responsabilità
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
Appunti e note operative
limitata, circa la possibilità di un’azione risarcitoria
contro i soci nei casi previsti dall’art. 2476, c. 7 del
c.c..
a) le azioni di responsabilità contro gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo,
i direttori generali e i liquidatori;
b) l’azione di responsabilità contro i soci della
società a responsabilità limitata, nei casi previsti
dall’articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 130 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 147
Art. 147
Società con soci a responsabilità illimitata (1)
Società con soci a responsabilità illimitata
La sentenza che dichiara il fallimento di una
società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non
persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non
può essere dichiarato decorso un anno dallo
scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione
della responsabilità illimitata anche in caso di
trasformazione, fusione o scissione, se sono state
osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti
indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo
se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in
parte, a debiti esistenti alla data della cessazione
La sentenza che dichiara il fallimento di una società
appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e
VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce
anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche,
illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può
essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento
del rapporto sociale o dalla cessazione della
responsabilità
illimitata
anche
in
caso
di
trasformazione, fusione o scissione, se sono state
osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti
indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo
se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in
parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della
responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci
Il nuovo articolo ha risolto in modo definitivo il
dibattito di dottrina e giurisprudenza in merito alla
fallibilità dei soci non persone fisiche illimitatamente
responsabili.
Il secondo e terzo comma recepiscono l’orientamento
della Corte Costituzionale.
In particolare il secondo comma, in presenza di
idonea pubblicità nel Registro Imprese, il socio non
può più essere dichiarato fallito decorso un anno dal
quale ha perso la responsabilità illimitata o la
qualifica di socio.
L’articolo in commento non ripropone più l’ipotesi di
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
della responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili, deve disporne la
convocazione a norma dell’articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di
un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento
dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore
individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una
società di cui il fallito è socio illimitatamente
responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso
appello a norma dell’articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto
del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte
d’appello a norma dell’articolo 22.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 131 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 148
Fallimento della società e dei soci (1)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
illimitatamente
responsabili,
deve
disporne
la
convocazione a norma dell’articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei
medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore
individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una
società di cui il fallito è socio illimitatamente
responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo
a norma dell’articolo 18. (1)
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto
del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte
d’appello a norma dell’articolo 22.
esclusione di fallibilità dei soci delle società
cooperative, in quanto il nuovo diritto societario (art.
2518 c.c.) non prevede più ipotesi di cooperative con
soci illimitatamente responsabili.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 11 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n.
241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1
gennaio 2008. La modifica si applica ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
L’unica modifica del D. Lgs. 169/2007 riguarda il
sesto comma ove la parola “appello” è sostituita con
“reclamo” come conseguenza del novellato art. 18,
modificato dal D.Lgs. 169.
L’istanza di fallimento in estensione presentata dal
Curatore non deve essere autorizzata dal Giudice
Delegato in quanto ciò comporterebbe la sua
incompatibilità a decidere a norma dell’art. 25 comma
2, L.F.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Rimane il principio che spetta al giudice delegato e
non al tribunale la nomina del comitato dei creditori.
Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale
nomina, sia per il fallimento della società, sia per
quello dei soci un solo giudice delegato e un solo
curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure.
Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci
sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel
fallimento della società si intende dichiarato per
l’intero e con il medesimo eventuale privilegio
generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il
creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le
ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il
regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in
più della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano
fallimento dei soci loro debitori.
soltanto
al
Ciascun creditore può contestare i crediti dei
creditori con i quali si trova in concorso.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 132 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 149
Il terzo comma chiarisce che un privilegio generale
della massa sociale si estende anche al fallimento dei
soci singoli per l’intero e con il medesimo privilegio.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Fallimento dei soci.
Il fallimento di uno o più soci illimitatamente
responsabili non produce il fallimento della società.
Art. 150
Versamenti dei soci a responsabilità limitata
Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità
limitata il giudice delegato può, su proposta del
curatore, ingiungere con decreto ai soci a
responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle
quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora
dovuti, quantunque non sia scaduto il termine
stabilito per il pagamento.
Contro il decreto emesso a norma del primo
comma può essere proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 645 del codice di procedura civile. (1)
_____________________________
(1) Comma introdotto dall’art. 133 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
La riforma ha modificato il secondo comma che
chiarisce la possibilità di opposizione ex art. 645
c.p.c. al decreto ingiuntivo (non richiama l’art. 26
L.F.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 151
Fallimento di società a responsabilità limitata:
polizza assicurativa e fideiussione bancaria (1)
Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il
giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il
curatore ad escutere la polizza assicurativa o la
fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo
2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
Il Curatore in caso di fallimento può essere
autorizzato dal Giudice Delegato ad escutere polizze
assicurative o fideiussioni bancarie stipulate dai soci
di srl in luogo dei versamenti di denaro a fronte del
capitale sociale.
_____________________________
(1)
Articolo sostituito dall’art. 134 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91
del 16 gennaio 2006.
Art. 152
Proposta di concordato
La proposta di concordato per la società fallita è
sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza
sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello
Il secondo comma consente agli amministratori di
chiedere in via autonoma il concordato della società,
anche se diversa è la volontà dei soci, purché non sia
prevista dall’atto costitutivo o dallo Statuto di
riservare all’Assemblea la proposta di concordato.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci
che rappresentano la maggioranza assoluta del
capitale;
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Rimane comunque l’obbligo di formalizzazione della
decisione nelle società di capitali con atto notarile e
relativa iscrizione al Registro Imprese.
b) nelle società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società
cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (1)
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui
alla lettera b), del secondo comma deve risultare da
verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta
nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436
del codice civile. (2)
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 135 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 135 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 153
Effetti del concordato della società
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una
società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia
anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.
Viene introdotto al secondo comma di tale articolo il
rito camerale per cui, contro il decreto di chiusura è
previsto il reclamo di cui all’art. 26 L.F.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
(1)
Contro il decreto di chiusura del fallimento del
socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.
(2)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 136 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 136 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 154
Concordato particolare del socio
Nel fallimento di una società con soci a
responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato
fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e
particolari concorrenti nel proprio fallimento.
Capo XI - DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE (1)
_____________________________
(1) Rubrica sostituita dall’art. 137 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 155
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Se è dichiarato il fallimento della società,
l’amministrazione del patrimonio destinato previsto
dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del
codice civile è attribuita al curatore che vi provvede
con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell’articolo 107 alla
cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne
la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile,
il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio
secondo le regole della liquidazione della società in
quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del
patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono
acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto
quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato
apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma,
lettera d), del codice civile. (1)
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 138 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
L’articolo richiama la disciplina civilistica la quale
chiarisce il concetto di separazione patrimoniale, per
cui la legge prevede che il titolare di specifici beni o di
un complesso di beni, possa essere sottratto
all’azione esecutiva dei creditori generali, rimanendo
gli stessi comunque esposti alla esecuzione forzata
limitatamente a una serie ristretta di creditori
particolari. Si crea pertanto una sorta di “privilegio
speciale” dei creditori particolari sul patrimonio
destinato.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
gennaio 2006.
Art. 156
Patrimonio destinato incapiente; violazione delle
regole di separatezza (1).
Se a seguito del fallimento della società o nel corso
della gestione il curatore rileva che il patrimonio
destinato
è
incapiente
provvede,
previa
autorizzazione del giudice delegato, alla sua
liquidazione secondo le regole della liquidazione della
società in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato
possono presentare domanda di insinuazione al
passivo del fallimento della società nei casi di
sussidiaria
o
illimitata
previsti
responsabilità
dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma,
del codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno
o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il
patrimonio della società medesima, il curatore può
agire in responsabilità contro gli amministratori e i
componenti degli organi di controllo della società ai
sensi dell’articolo 146.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 139 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
Nell’articolo in esame il legislatore ha chiarito il
trattamento del patrimonio destinato in caso di in
capienza dello stesso per il soddisfacimento dei
creditori particolari così come la sorte dello stesso
nell’ipotesi di fallimento della società (art. 2447
novies, comma 4, c.c.). Sarà il Curatore del
fallimento della società che avrà il compito di
provvedere alla liquidazione del patrimonio separato,
escludendo la possibilità di fallimento separato del
patrimonio destinato.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
gennaio 2006.
Art. 157
Accertamento del passivo (1)
(abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 158
Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili (1)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
(abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 159
Concordato (1)
(abrogato)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
TITOLO III
TITOLO III
DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (1)
DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Appunti e note operative
________________
(1) Rubrica modificata, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
Capo I - DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 160
Capo I - DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO
Condizioni per l'ammissione alla procedura (1)
Art. 160
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
Presupposti per l'ammissione alla procedura (1)
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che può prevedere:
La procedura di concordato preventivo è prevista solo
per i soggetti fallibili o ammissibili alla liquidazione
coatta amministrativa.
Non rilevano più i vecchi requisiti soggettivi né la
meritevolezza.
Dal punto di vista oggettivo rileva lo stato di crisi, non
necessariamente quello di insolvenza. L’ammissione alla
procedura comporta il non luogo a provvedere per le
eventuali procedure pre-fallimentari pendenti.
I crediti privilegiati devono essere comunque soddisfatti
integralmente, nel rispetto delle cause legittime di
prelazione (ciò ante D. Lgs. 169/2007).
Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha stabilito che
per le procedure di c.p., aperte dall’1-1-08 in poi, la
proposta possa prevedere che i creditori muniti di diritto
di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti nei limiti
della capienza dei beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione. E ancora: che il trattamento
stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine
delle cause legittime di prelazione.
Con tale previsione il c.p. è stato uniformato al
concordato fallimentare (v. art. 124 l.f.).
La relazione al D.Lgs. 169/2007 ha puntualizzato: “si
precisa, analogamente a quanto già previsto nel
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di azioni,
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un
assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i
creditori o società da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle
quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori
per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d)
trattamenti
differenziati
appartenenti a classi diverse.
tra
creditori
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
concordato fallimentare, che il debitore ha la possibilità
di offrire un pagamento in percentuale non solo ai
creditori muniti di un privilegio speciale, nella parte in
cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di
un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale
credito non risulti capiente.”
Da notare che il professionista che redige la relazione
giurata deve ora avere i requisiti di cui all’art. 67 3° c.
lett. d (revisore contabile).
Non è prevista una fase di liquidazione giudiziale (ciò
ante D. Lgs. 169/2007).
Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha disposto che
per le procedure di c.p., aperte dall’1.1.08 in poi, il
Tribunale nel decreto di omologazione potrà nominare
uno o più liquidatori e il comitato dei creditori (v. art.
182 l.f. modificato).
Il fatto che il piano e la documentazione di corredo al
ricorso di ammissione debbano essere accompagnati
dalla relazione del professionista esperto, che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano,
comporta la disponibilità di più tempo ed una maggior
cura nella predisposizione, rispetto alla previgente
normativa.
La nuova norma si differenza da quella ante riforma per
alcune caratteristiche salienti.
Eliminazione di qualsiasi condizione di ammissibilità,
salvo la fallibilità, quindi un accesso senza condizioni
ostative soggettive e oggettive.
Da ciò consegue anche l’eliminazione della condizione
del pagamento di una percentuale minima ai chirografi.
Attuazione con due possibili percorsi:
I. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti;
II. l’attribuzione delle attività ad un assuntore.
Sono all’uopo state introdotte due facilitazioni operative
che non sono condizioni o percorsi obbligatori:
•
la suddivisione dei crediti in classi secondo
posizione
giuridica
ed
interessi
economici
omogenei;
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si •
il possibile trattamento differenziato dei creditori
intende anche lo stato di insolvenza.
appartenenti a classi diverse.
1. La ristrutturazione si attua con:
a) Cessio bonorum;
_____________________________
b) Accollo (non necessariamente liberatorio);
c) Operazioni straordinarie che consistono in:
attribuzione diretta ai creditori o a società da
(1) Rubrica modificata dall’art. 12 del d.lgs. 12
questi partecipate:
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
1) di azioni, quote delle società debitrici o di
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
conferitarie, dei beni del debitore;
2) di obbligazioni anche convertibili in azioni
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di azioni,
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni,
o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un
assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i
creditori o società da questi partecipate o da costituire
nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti
a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di
diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda
la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di
alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (2)
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza. (2)
_____________________________
(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
(2) Comma inserito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
o strumenti finanziari o titoli di debito
della società debitrice o della conferitaria;
2. l’attribuzione si attua mediante trasferimento ad
un assuntore esistente (creditore o terzo) o da
costituire nel corso della procedura; in questo
ultimo caso le azioni o quote del costituendo
assuntore sono da assegnare ai creditori.
Nell’ipotesi di creditori privilegiati speciali che non
vengano soddisfatti integralmente, ma nei limiti del
valore dei beni su cui grava il privilegio, gli stessi per la
parte degradata a chirografo dovranno essere inseriti in
autonome classi al fine di consentire loro l’espressione
del voto a tutela della loro posizione.
Si ritiene obbligatoria l’indicazione della percentuale di
soddisfacimento dei crediti e del termine dei
pagamenti.
La percentuale proposta può peraltro discostarsi da
quella presumibile indicata dal Commissario, salvo che
lo scostamento non sia di particolare rilevanza o
importanza ( vedi sub art. 186 ) peraltro il voto
favorevole dei creditori vincola anche i dissenzienti
nella fase della delieberazione, ma non nella fase
esecutiva.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) Comma introdotto dall'art. 36 del D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - S. O.
n. 47.
Art. 161
Domanda di concordato(1)
La domanda per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l’impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell’anno
antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini
della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
Art. 161
Domanda di concordato
La domanda per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento
della stessa intervenuto nell’anno antecedente al
deposito del ricorso non rileva ai fini della
individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e
l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;
La domanda si propone con ricorso al Tribunale
competente rispetto al luogo della sede principale
tenendo presente che non influisce sulla determinazione
della competenza il trasferimento della sede da meno di
un anno. Ciò al fine di evitare trasferimenti “di comodo”.
Non è necessario spiegare le ragioni della crisi o
dell’insolvenza e le ragioni della proposta concordataria,
né depositare le scritture contabili (quindi il concordato
può essere richiesto anche da chi non ha tenuto le
scritture contabili). Per accedere alla procedura è
necessario depositare soltanto:
a) una
aggiornata
relazione
sulla
situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa,
con l’ovvia conseguenza che deve essere
depositata anche la situazione suddetta;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e
l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano dell’art. 160 e i documenti dell’art. 161 debbono
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e
l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti
devono
essere
accompagnati
dalla
relazione di un professionista in possesso dei requisiti
di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo. (1)
Per la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell’ articolo 152.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico
ministero. (2)
essere accompagnati da una relazione di un
professionista, con i requisiti di cui all’articolo 67 3° c.
lett. d, che attesti:
1) la
veridicità
dei
dati
aziendali,
quindi,
implicitamente, la corretta tenuta delle scritture
contabili ovvero, se la contabilità non è stata
tenuta o non è stata aggiornata, attesti la
corrispondenza
alla
realtà
delle
risultanze
rappresentate nel ricorso;
2) la fattibilità del piano nel senso che non vi siano
ostacoli giuridici e tecnici alla sua realizzazione ed
alla sua riuscita.
Il compito del professionista, con riguardo alla prima
attestazione (il professionista è garante della veridicità),
comporta un particolare impegno di verifica della
contabilità e/o dei dati aziendali. In caso di mancanza
della contabilità, comporta una ricostruzione contabile
ed una attenta verifica.
Il professionista non risponde penalmente in quanto non
è richiamata al riguardo alcuna norma che attribuisca al
medesimo una responsabilità penale, tuttavia potrebbe
incorrere in responsabilità civile verso la debitrice,
quindi per riflesso anche verso i creditori (responsabilità
extracontrattuale) se l’attestazione rilasciata dovesse
risultare non veritiera per imperizia o negligenza.
Ovviamente la colpa non è ravvisabile quando l’esperto
è stato ingannato dal comportamento omissivo della
stessa debitrice, che potrebbe aver nascosto passività o
esposto attività inesistenti, facendole apparire, ad
esempio, attraverso falsi documenti come vere.
In merito alla fattibilità del piano l’attestazione del
professionista deve estrinsecarsi in una prognosi
motivata circa la fattibilità del piano medesimo.
Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha introdotto la
previsione che la domanda di c.p. venga solo
comunicata al P.M., senza richiesta di suo parere
preventivo.
Il P.M. non è parte necessaria ma solo eventuale del
procedimento, nel caso ritenga di intervenire.
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati dalla
relazione di un professionista di cui all’ articolo 28 che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata
e sottoscritta a norma dell’ articolo 152 .
_____________________________
(1) Articolo modificato, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 162
Art. 162
Inammissibilità della domanda
Il tribunale, sentito il pubblico ministero e
occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a
reclamo dichiara inammissibile la proposta se non
ricorrono le condizioni previste dal primo comma
Inammissibilità della proposta (1)
Il Tribunale può concedere al debitore un termine
non
superiore
a
quindici
giorni
per
apportare
In merito alla valutazione, che il Tribunale è chiamato a
fare del ricorso e del suo contenuto, si ricorda che il
professionista incaricato deve rassegnare le due
attestazioni richieste dall’art. 160 (veridicità e
fattibilità).
Se le attestazioni ci sono, il ricorso dovrebbe poter
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato
non risponde alle condizioni indicate nel secondo
comma dello stesso articolo.
In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento
del debitore.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che
non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160,
commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in
camera di consiglio, con decreto non soggetto a
reclamo dichiara inammissibile la proposta di
concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero,
accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara
il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è
proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il
reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti
all’ammissibilità della proposta di concordato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 163
Art. 163
Appunti e note operative
essere accolto in quanto ogni valutazione in merito alla
veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano non
sarebbe demandata al Tribunale. Ciò non toglie che,
qualora il Tribunale consideri priva di sufficiente
chiarezza la proposta concordataria, ovvero la ritenga
lacunosa in uno o più dei suoi aspetti essenziali (a
cominciare dalle modalità e tempi di pagamento dei
creditori), o ancora quando giudichi la relazione del
professionista inidonea ad assolvere alla funzione
“certificativa” cui è diretta , debba essere dichiarata
l’inammissibilità della domanda (sempre che il debitore
non provveda in tempo utile ad emendare tali vizi con
opportune integrazioni).
Tutto questo ante D. Lgs. 169/2007.
Dall’1-1-08 il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007)
introduce, tra i presupposti per l’ammissibilità del c.p.,
anche quelli di cui all’art. 161, rendendo così molto più
pregnante la verifica da parte del Tribunale.
Il controllo dei presupposti di cui all’art. 161 è molto
rilevante, giacchè questa norma prevede la relazione
del professionista attestante la esattezza dei dati e la
fattibilità del concordato, per cui si apre la strada alla
possibilità di una verifica da parte del Tribunale della
stessa fattibilità del concordato. La nuova norma può,
infatti, leggersi, come attribuzione all’organo giudiziario
della semplice facoltà di verifica che la relazione sia
stata presentata; tuttavia, sparito il controllo sulla
regolarità e completezza della documentazione (v.
art.163, modificato dal decreto correttivo), non avrebbe
molto senso disporre che il giudice debba accertare che
la
relazione
sia
stata
presentata,
sicchè,
in
considerazione del fatto che i presupposti di cui all’art.
161 sono costituiti non solo da una relazione, ma da
una relazione che attesti la fattibilità del concordato,
nella verifica del Tribunale è più logico che rientri questo
controllo di merito sulla fattibilità, perché solo all’esito
positivo di tale verifica può dirsi che sussiste il requisito
di cui all’art. 161. In tal senso è orientata la prima
giurisprudenza disponibile.
Il decreto correttivo ha altresì chiarito che non è
ammissibile la dichiarazione d’ufficio del fallimento.
Necessita che lo stesso sia chiesto dal P.M. o da un
creditore.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Ammissione alla procedura (1)
Il
tribunale,
verificata
la
completezza
Ammissione alla procedura
e
la
regolarità della documentazione, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse
classi di creditori, il tribunale provvede analogamente
previa valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29 ;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma che si presume
necessaria per l’intera procedura.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma
dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto
non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura
di concordato preventivo; ove siano previste diverse
classi di creditori, il tribunale provvede analogamente
previa valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi. (1)
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29 ;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni
entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non
inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia
determinata dal giudice. Su proposta del commissario
giudiziale, il giudice delegato può disporre che le
somme riscosse vengano investite secondo quanto
previsto dall’articolo 34, primo comma. (2)
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo
173, primo comma. (3)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo
(2) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
Appunti e note operative
Oltre a quanto specificato all’art. 162, a seguito del
decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007), se sono previste
diverse classi di creditori il Tribunale esercita un
controllo oltre che di legalità anche di merito sulla
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Il termine per il deposito della somma necessaria per la
procedura è stato elevato da otto a quindici giorni.
In caso di mancato deposito nel termine assegnato non
si può dichiarare il fallimento senza aprire una fase
istruttoria e pertanto appare ammissibile una sanatoria
per il caso di ritardo nell’adempimento, in quanto il
ricorso può essere riproposto, non essendo stata
ripetuta la vecchia condizione (prevista dall’art. 160, c.
1, n. 2) per cui il concordato non poteva essere
proposto se non dopo almeno 5 anni.
Il decreto correttivo ha introdotto la previsione che si
debba depositare solo il 50% delle spese che si
presumono necessarie per l’intera procedura o la
diversa minor somma (non inferiore al 20% di tali
spese) che sia determinata dal giudice.
Il richiamo all’art. 173, quarto comma (inesistente) è
stato ora corretto rinviando all’art. 173 primo comma.
Con
il
decreto
di
ammissione
vengono
contemporaneamente dichiarate improcedibili eventuali
procedure per la dichiarazione di fallimento.
Inoltre ai fini della consecuzione delle procedure di
concordato preventivo e di fallimento si prevede che
nel decreto di ammissione sia fatto esplicito riferimento
alla situazione già in essere di insolvenza del
ricorrente.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
173, quarto comma.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
_____________________________
(1) Articolo modificato, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
(3) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti
per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 164
Decreti del giudice delegato (1)
I decreti del giudice delegato sono soggetti a
reclamo a norma dell’articolo 26.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 165
Commissario giudiziale
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli
36, 37, 38 e 39.
Art. 166
Art. 166
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Pubblicità del decreto (1)
Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere,
mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato
in via telematica per la iscrizione all’ufficio del
registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre,
disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da
esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, si applica la
disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 142 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Pubblicità del decreto
Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a
norma dell’articolo 17. (1) Il tribunale può, inoltre,
disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso
indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, si applica la
disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
La modifica del correttivo (D.Lgs.169/2007) richiama
per il decreto di apertura le formalità di pubblicità
previste per la sentenza di fallimento.
_____________________________
(1) Periodo sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Capo II - DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL
CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 167
Amministrazione dei beni durante la procedura
Durante la procedura di concordato, il debitore
conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio
dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario
giudiziale. (1)
Nel primo comma è stata tolta la “direzione del giudice
delegato” e conservata la “vigilanza del commissario
giudiziale”.
Nell’ultimo comma è previsto che il Tribunale possa
stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è
dovuta l’autorizzazione del Giudice Delegato.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le
transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni
immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le
fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti
di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di
pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in
genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione,
compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice
delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al concordato.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con
successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non è dovuta
l’autorizzazione di cui al secondo comma. (2)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 143 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 168
Effetti della presentazione del ricorso
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione
del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore
al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare
o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del
Art. 168
Effetti della presentazione del ricorso
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al
momento in cui il decreto di omologazione del
concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per
titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto
pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive
sul patrimonio del debitore. (1)
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
La modifica introdotta dal correttivo (D.Lgs.
169/2007) risponde all’ esigenza di coordinamento
con la norma di cui all’art. 180 l.f. poiché ora
l’omologazione avviene con decreto e non più con
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non
si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori
concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice
nei casi previsti dall'articolo precedente.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione
con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che
vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti
dall'articolo precedente.
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
sentenza.
Anche il creditore fondiario non può iniziare o
proseguire azioni esecutive, non essendo previsto dalla
legge bancaria in caso di C.P. il suo privilegio
processuale.
In ipotesi di concordato con cessio honorum non è
possibile iniziare o proseguire le azioni esecutive sui
beni destinati irrevocabilmente al soddisfacimento
concorrente di tutti i creditori.
Art. 169
Norme applicabili (1)
Si applicano, con riferimento alla data di
presentazione della domanda di concordato, le
disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63. (1)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 144 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
E’ stato aggiunto il richiamo all’art. 45 l.f.
Si precisa quanto alla cessione dei crediti agli Istituti
bancari che solo le datio in solutum sono opponibili alla
procedura, mentre nel caso di cessio pro solvendo le
banche sono solo facoltizzate all’incasso dei crediti,ma
non possono trattenere le somme atteso che dopo
l’ammissione al C.P. non può operare l’istituto della
compensazione.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Capo III - DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI
Art. 170
Scritture contabili
Il giudice delegato, immediatamente dopo il
decreto di ammissione al concordato, ne fa
annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri
presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a
disposizione del giudice delegato e del commissario
giudiziale.
Art. 171
Convocazione dei creditori
Il commissario giudiziale deve procedere alla
verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la
scorta delle scritture contabili presentate a norma
dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare
con raccomandata o con telegramma ai creditori
un'avviso contenente la data di convocazione dei
creditori e le proposte del debitore.
Quando la comunicazione prevista dal comma
precedente è sommamente difficile per il rilevante
numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli
tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale,
Si prevede il permanere dell’obbligo di deposito delle
scritture ai soli fini della annotazione da parte del G.D.,
ancorché non sia più previsto l’obbligo di depositarle
assieme alla domanda di C.P..Si prevederà l’obbligo
immediato di deposito nel decreto di ammissione.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto
dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere
raddoppiato.
In ogni caso l'avviso di convocazione per gli
obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante
comune.
Sono salve per le imprese esercenti il credito le
disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 172
Operazioni e relazione del commissario
Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio
del
debitore
e
una
relazione
particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla
condotta del debitore, sulle proposte di concordato e
sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in
cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei
creditori.
Su richiesta del commissario il giudice può
nominare uno stimatore che lo assista nella
valutazione dei beni.
Art. 173
Art. 173
Dichiarazione del fallimento nel corso della
procedura
Revoca dell’ammissione al concordato e
dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
(1)
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
ha occultato o dissimulato parte dell'attivo,
dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti,
esposto passività insussistenti o commesso altri atti
di frode, deve darne immediata notizia al giudice
delegato, il quale, fatte le opportune indagini,
promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
ha
occultato
o
dissimulato
parte
dell'attivo,
dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti,
esposto passività insussistenti o commesso altri atti di
frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il
quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca
dell’ammissione
al
concordato,
dandone
Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha riformulato la
procedura di revoca del c.p. e dichiarazione di
fallimento.
Ai sensi del primo comma, se il commissario giudiziale
accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte
dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più
crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri
atti di frode, deve riferire al Tribunale, il quale apre
d’ufficio
il
procedimento
di
revoca,
dandone
comunicazione al PM e ai creditori.
Analogo provvedimento verrà adottato dal Tribunale, ex
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme
di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
Il fallimento è dichiarato anche se il debitore
durante la procedura di concordato compie atti non
autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a
frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque
momento risulta che mancano le condizioni prescritte
per l'ammissibilità del concordato.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di
concordato compie atti non autorizzati a norma
dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni
dei creditori, o se in qualunque momento risulta che
mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del
concordato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Capo IV - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO
PREVENTIVO
Art. 174
Adunanza dei creditori
L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice
delegato.
Appunti e note operative
art. 173, terzo comma, ove emerga che, durante la
procedura di concordato, il debitore ha compiuto atti
non autorizzati a norma dell’art. 167 o comunque diretti
a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque
momento risulta che mancano le condizioni prescritte
per l’ammissibilità del concordato.
“Si prevede, pertanto, la revoca dell’ammissione al
concordato preventivo, ove si accertino i gravi fatti
indicati dalla norma o la mancanza delle condizioni di
ammissibilità. Si prevede altresì la dichiarazione di
fallimento, ma solo su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero e previo accertamento
dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, nel rispetto,
comunque, del diritto di difesa del debitore.” (testo
della relazione).
La partecipazione del PM è finalizzata alla richiesta
della dichiarazione di fallimento.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Ogni creditore può farsi rappresentare da un
mandatario speciale, con procura che può essere
scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza
deve intervenire personalmente. Solo in caso di
assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato,
può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Possono intervenire anche i coobbligati, i
fideiussori del debitore egli obbligati in via di
regresso.
Art. 175
Discussione della proposta di concordato
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore.
Ciascun creditore può esporre le ragioni per le
quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta
di concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a
sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice
gli opportuni chiarimenti.
Art. 175
Discussione della proposta di concordato
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore.
La proposta di concordato non può più essere
modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto. (1)
Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a
sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli
opportuni chiarimenti.
_____________________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Il decreto correttivo ha aggiunto il secondo comma.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 176
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Il
giudice
delegato
può
ammettere
provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati
ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze,
senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla
sussistenza dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione
in sede di omologazione del concordato nel caso in cui
la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla
formazione delle maggioranze.
Art. 177
Maggioranza per l'approvazione del concordato (1)
Art. 177
Maggioranza per l'approvazione del concordato (1)
Il concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano
previste diverse classi di creditori, il concordato è
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori
che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi
di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga
che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero delle classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la
proposta di concordato prevede l’integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od
in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto
o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
Ante correttivo (D.Lgs. 169/2007)
La maggioranza è ora solo quella di importo. Il
concordato è approvato con il voto favorevole di
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto (si tratta dei crediti chirografi ed in
qualche caso anche dei privilegiati, se rinunciano al
privilegio per almeno un terzo del loro credito).
Se (si veda l’art. 180 ove la norma è ripetuta) sono
previste classi, la maggioranza si deve raggiungere per
ciascuna classe.
Se la maggioranza non è stata raggiunta per qualche
classe, il Tribunale può approvare il concordato se è
stata raggiunta la maggioranza di importo complessivo
e la maggioranza del numero delle classi ha approvato
la proposta di concordato, sempre che il Tribunale
medesimo ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano conseguire dal concordato una
soddisfazione non inferiore a quella effettivamente
conseguibile dalla liquidazione operata da un eventuale
fallimento o procedura conseguente alla dichiarazione di
insolvenza.
Post correttivo (D.Lgs. 169/2007)
Col correttivo si è previsto, con ulteriore norma
incentivante, che nel caso di concordato con classi la
maggioranza prevista deve essere raggiunta anche nel
maggior numero delle classi.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto
al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La
rinuncia può essere anche parziale, purché non
inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale
ed accessori.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo
160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
E’ venuta meno la collocazione in questo articolo della
previsione della valutazione di convenienza nel caso di
classi dissenzienti, per la quale v. ora il nuovo testo
dell’art. 180.
Il nuovo testo tiene conto delle modifiche apportate al
l’art. 160, con la previsione dell’eventualità che taluni
privilegiati possano non essere soddisfatti per intero
nella misura in cui il loro credito sia incapiente.
E’ stato, inoltre chiarito, nel comma secondo, che non
hanno diritto al voto i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, dei quali la proposta di concordato
prevede l’integrale pagamento, se non rinunciano in
tutto o in parte alla prelazione.
Il nuovo terzo comma, analogamente alla disciplina già
in vigore relativamente al concordato fallimentare,
stabilisce
che
tali
crediti
vengano
considerati
chirografari per la parte destinata a non trovare
soddisfazione sui beni oggetto del diritto di prelazione e,
di conseguenza, votano.
I creditori postergati hanno comunque diritto al voto,
ma vanno inseriti in un’autonoma classe attesa la
peculiarità della loro posizione e del loro specifico
interesse.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione,
per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e
affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta di concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e
affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta di concordato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
_____________________________
(1) Articolo modificato, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
Art. 178
Art. 178
Adesioni alla proposta di concordato
Nel processo verbale dell'adunanza
sono inseriti i voti favorevoli e contrari
con
l'indicazione
nominativa
dei
dell'ammontare dei rispettivi crediti.
Il processo verbale è sottoscritto
dei creditori
dei creditori
votanti
e
dal giudice
Adesioni alla proposta di concordato
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare
dei rispettivi crediti.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice
Il decreto correttivo ha riformulato il comma quarto
eliminando gli errori della precedente stesura.
Nel caso che le maggioranze siano raggiunte prima del
passaggio dei 20 giorni o comunque anche in sede di
adunanza, sarà possibile richiedere anticipatamente la
fissazione dell’udienza per l’omologa.
Il termine di 20 giorni per il voto non è soggetto alla
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere
tutte le operazioni, la loro continuazione viene
rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre
otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per
lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al
medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla
maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza,
senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due
terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate
agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera
o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni
successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai
fini del computo della maggioranza dei crediti. (1)
Appunti e note operative
sospensione
processuale.
feriale
non
trattandosi
di
termine
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Capo V - DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE
DEL CONCORDATO PREVENTIVO
DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
(1)
Capo V - DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE
DEL CONCORDATO PREVENTIVO
DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (1)
_____________________________
_____________________________
(1) Rubrica modificata dall’art. 145 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
(1) Rubrica modificata dall’art. 145 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Il decreto correttivo
precedente stesura.
ha eliminato
gli
errori della
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 179
Art. 179
Mancata approvazione del concordato
Mancata approvazione del concordato
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le
maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo
177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al
tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162,
secondo comma. (1)
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le
maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice
delegato ne riferisce immediatamente al tribunale,
che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo
comma.
_____________________________
(1) Comma sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 180
Approvazione del concordato e giudizio di
omologazione (1)
Art. 180
Giudizio di omologazione (1)
Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio
Se il concordato è stato approvato a norma del
per la comparizione del debitore e del commissario
giudiziale.
primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato
riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera
di consiglio per la comparizione delle parti e del
commissario
giudiziale,
disponendo
che
il
provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo
17 e notificato, a cura del debitore, al commissario
giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo
del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori
dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
La fase dell’omologazione è stata completamente
modificata dalla riforma del 2005.
Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto
correttivo (D.Lgs. 169/2007) che ha riscritto l’intero
articolo 180.
Il primo comma, stabilisce che il giudice delegato, se il
concordato è stato approvato a norma del primo e del
secondo comma dell’articolo 177, riferisce al tribunale il
quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del commissario giudiziale. E’
stato usato il termine parti al posto di debitore per
comprendere oltre a questi l’eventuale diverso
proponente.
Il provvedimento di convocazione deve essere
pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura
del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
La notifica va effettuata ai creditori dissenzienti e la
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei
documenti prodotti. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio
motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume
anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove
necessarie, eventualmente delegando uno dei
componenti
del
collegio
per
l’espletamento
dell’istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma
dell’ articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con
decreto motivato. Quando sono previste diverse classi
di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell’ articolo 177 ,
può approvare il concordato nonostante il dissenso di
una o più classi di creditori, se la maggioranza delle
classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al
commissario giudiziale, che provvede a darne notizia
ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell’
articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e
le modalità per lo svincolo.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
prassi del primo periodo di applicazione ha ristretto i
dissenzienti ai soli creditori che hanno espresso voto
contrario sino all’adunanza dei creditori. I dissenzienti
successivi potranno comunque proporre opposizione
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, all’omologa.
verificata la regolarità della procedura e l'esito della Nella formulazione del secondo comma dell’art. 180
dovuto alla riforma del 2005 spiccavano tre elementi: la
votazione, omologa il concordato con decreto motivato mancanza di qualsiasi accenno alle opposizioni dei
non soggetto a gravame.
creditori, l’attribuzione a soggetti diversi delle stesse
modalità di costituzione, la configurazione della
costituzione in termini di obbligo, sancito dall’uso del
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale
verbo dovere.
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti Alcune di queste criticità sono state eliminate dal
di ufficio, anche delegando uno dei componenti del decreto correttivo (D.lgs. 169/2007), per cui oggi è
che
sia
stato
mantenuto
l’istituto
collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del pacifico
dell’opposizione, rimane però il problema che è fissato
primo comma dell’articolo 177 se un creditore
un unico termine per la costituzione di tutti coloro che
appartenente ad una classe dissenziente contesta la possono partecipare al giudizio, e, quindi, se un
convenienza della proposta, il tribunale può omologare creditore dissenziente può proporre opposizione
il concordato qualora ritenga che il credito possa costituendosi il decimo giorno prima dell’udienza, il
risultare soddisfatto dal concordato in misura non commissario, il debitore o altro interessato non ha
termine ulteriore per eventuali risposte, che vanno
inferiore rispetto alle alternative concretamente modulate sui motivi dell’opposizione. Questa situazione
praticabili.
può giustificarsi per il commissario, il quale ora deve nel
termine indicato soltanto presentare il suo parere
motivato, il che può significare che questo sia stato
Il tribunale provvede con decreto motivato
considerato come organo della procedura terzo e
comunicato al debitore e al commissario giudiziale, imparziale, al quale non tocca di difendere le ragioni del
che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è concordato, ma, indipendentemente dalla presenza
pubblicato
a
norma
dell'articolo
17
ed
è delle opposizioni, soltanto di fornire il proprio parere
circa la sussistenza delle condizioni di omologabilità del
provvisoriamente esecutivo.
concordato; tuttavia il problema rappresentato rimane
Le somme spettanti ai creditori contestati, per il debitore (e altri soggetti che, per esempio quali
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi assuntori abbiano partecipato alla proposta), che ha
stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le interesse, quale parte, a che l’opposisione sia rigettata
e omologato il concordato.
modalità per lo svincolo.
Il legislatore della riforma del 2005 non aveva distinto
le ipotesi in cui non fossero state presentate opposizioni
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del da quelle contrarie, nel mentre il procedimento si
creditore o su richiesta del pubblico ministero, articolava diversamente a seconda che si intendesse
realizzare una tutela autorizzativa-omologatoria, o una
accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara
tutela risolutiva di conflitti, che sono le situazioni che si
il fallimento del debitore, con separata sentenza, riproducono
di
omologazione
a
nel
giudizio
contradditorio eventuale, a seconda che non ci siano o
emessa contestualmente al decreto.
ci siano opposizioni.
Nel decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) queste due
_____________________________
versioni sono state distinte, sulla falsariga di quanto
stabilito nel concordato fallimentare.
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre Se non sono proposte opposizioni, il tribunale per
omologare il concordato deve verificare “la regolarità
fissata. Nel medesimo termine il commissario
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
_____________________________
(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
della procedura e l’esito della votazione” (comma terzo)
e provvede con decreto motivato non soggetto a
gravame.
In questo caso, quindi, il tribunale, secondo il testo
letterale della norma e ad una prima lettura, sembrava
non dover svolgere alcuna indagine nel merito circa la
fattibilità e convenienza del concordato, né in ordine alla
soddisfazione dei dissenzienti, né avrebbe potuto, in
base a una valutazione autonoma, negare l’omologa se
le maggioranze erano raggiunte.
La giurisprudenza del primo periodo di applicazione sta
però orientandosi nel senso di un ampliamento del
sindacato del tribunale sulla fattibilità del piano nel caso
in cui dalla relazione o dal parere del commissario
emergano nuovi o diversi elementi di valutazione.
Se sono state proposte opposizioni, il nuovo quarto
comma si limita a dire che “il tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio”.
Mentre nel caso di mancanza di opposizioni è stato
individuato il tipo di sindacato che deve svolgere il
giudice
(ampliato,
come
detto,
dalla
prima
giurisprudenza), nulla è detto per l’ipotesi in cui siano
state presentate opposizioni. A stretto rigore nulla
dovrebbe cambiare rispetto alla ipotesi precedente
perché non è stata dettata una diversa norma che segni
i confini del decidendum, tuttavia bisogna ritenere che il
legislatore abbia voluto definire il thema decidendum in
presenza di opposizione attraverso la possibilità data
agli interessati di svolgere attività istruttoria, pensando
che i confini del giudizio fossero dati dalla finalità dello
stesso, teso alla omologazione o non del concordato;
sarebbe infatti illogico ritenere che all’ampiezza di poteri
istruttori delle parti non segua una altrettanta ampiezza
di poteri del giudice nel momento della decisione, cui
l’attività istruttoria deve essere finalizzata.
In tal senso sta orientandosi la prima giurisprudenza.
Nella ipotesi in cui siano state previste diverse classi di
creditori viene riprodotta la disposizione inserita nell’art.
129 per il concordato fallimentare, ove l’esercizio del
potere del “cram down” da parte del tribunale non è più
collegato come, in precedenza, al dissenso di una o più
classi di creditori (ossia quando la proposta non ha
riportato la maggioranza in tutte le classi), e alla
condizione che la proposta abbia ricevuto la
maggioranza dei crediti ammessi al voto e la
maggioranza delle classi abbia approvato la proposta,
ma alla sola condizione che un creditore appartenente
ad una classe dissenziente contesti la convenienza della
proposta.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Il quinto comma non è stato modificato, se non per la
parte relativa alla pubblicazione, che deve avvenire ai
sensi dell’art. 17.
Anche il sesto comma è rimasto immutato.
E’ stato aggiunto un settimo comma, che prende in
considerazione l’ipotesi, in precedenza del tutto
negletta, che il concordato non sia omologato; in questo
caso,
come nel concordato fallimentare, la nuova
disposizione collega la dichiarazione di fallimento alla
iniziativa dei soggetti legittimati e all’accertamento delle
condizioni soggettive e oggettive per tale pronuncia,
precisando che in questo caso il tribunale decide
comunque con decreto sulla non omologazione e con
sentenza sulla dichiarazione di fallimento, anche se i
due provvedimenti sono emessi contestualmente.
Art. 181
Con l’omologazione il concordato si chiude, ma in caso
di concordato liquidatorio continua con la fase di
liquidazione ai sensi dell’art.182 L.F. così come
modificato dal Correttivo.
E’ stabilito per l’omologa un termine massimo di mesi 6
dalla presentazione del ricorso. Il termine può essere
prorogato dal tribunale, solo per una volta, di sessanta
giorni.
Il termine per l’omologa, nonostante quanto il
legislatore abbia voluto far apparire, è senza dubbio
ordinatorio. Non si vede, infatti, come possa
diversamente concludersi il concordato se non con un
decreto di omologa o di rigetto.
Ne consegue che non potendosi concepire uno stallo
della procedura e neppure un rigetto implicito, il
superamento del termine non inciderà in alcun modo se
non per l’eventuale, quanto mai remota, responsabilità
dei giudici che non hanno operato nel tempo massimo
assegnato.
Chiusura della procedura (1)
La procedura di concordato preventivo si chiude
con il decreto di omologazione ai sensi dell’ articolo
180 . L’omologazione deve intervenire nel termine di
sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’
articolo 161 ; il termine può essere prorogato per una
sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
_____________________________
(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
Art. 182
Art. 182
Provvedimenti in caso di cessione di beni (1)
Provvedimenti in caso di cessione di beni
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e il
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e
non dispone diversamente, il tribunale nomina nella
sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalità della
liquidazione.
_____________________________
(1) Articolo introdotto, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e
non dispone diversamente, il tribunale nomina nel
decreto di omologazione uno o più liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalità della
liquidazione. (1)
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38,
39 e 116 in quanto compatibili. (2)
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e
41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale. (2)
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni
immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché
le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni
o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori. (2)
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili. (2)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 16 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma aggiunto dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1
gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di
concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
Tribunale non dispone diversamente, il decreto
correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha ripristinato la
regolamentazione giudiziale della liquidazione postomologa, con la nomina di un liquidatore e di un
comitato dei creditori, del quale stabilisce, per rinvio
alle norme sul fallimento, i poteri, le modalità operative
e le responsabilità.
Qualora siano stati sottoscritti contratti preliminari
prima della presentazione del ricorso, non si ritiene
necessaria la procedura competitiva.
Qualora il liquidatore volontario sia in possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 L.F., il Tribunale potrà
confermarlo quale liquidatore giudiziale.
Il Commissario svolgerà attività di controllo esprimendo
di
straordinaria
il
proprio
parere
sugli
atti
amministrazione, sui piani di riparto e riferirà al
Tribunale
periodicamente
sull’andamento
della
liquidazione. Sarà riconosciuto al medesimo un
autonomo compenso sulla base dell’attivo per l’attività
svolta post omologa.
Tutti gli atti straordinari vanno autorizzati dal Comitato
dei creditori, ivi comprese eventuali transazioni.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 182 Bis
Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)
Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la
documentazione di cui all’ articolo 161 , un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
il regolare pagamento dei creditori estranei.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i
creditori ed ogni altro interessato possono proporre
opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all’omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto
applicabile,
entro
quindici
giorni
dalla
sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Art. 182-bis
Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)
L’imprenditore in stato di crisi può domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art.
168 secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale,
decise
le
opposizioni,
procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto
applicabile,
entro
quindici
giorni
dalla
sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
_____________________________
Plurimi gli interventi del correttivo sull’articolo in
esame. Si prevede che la domanda possa essere
presentata dall’imprenditore in crisi. Il concetto di crisi
ex art. 160 lf include l’insolvenza. In precedenza il
presupposto oggettivo non ea definito. Escluso
l’insolvente civile pare che all’istituto possa acedere
l’imprenditore agricolo e quello che non raggiunge i
livlli dimensionali di cui all’art. 1 lf. Il correttivo ha
anche stabilito la sospensione delle azioni esecutive e
cautelari dalla data della pubblicazione dell’accordo sul
registro delle imprese.
Anche per l’accordo in questione è previsto ora che la
relazione debba essere predisposta da professionista
in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 lf.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere
depositato dal debitore unitamente alla dichiarazione e
la documentazione di cui all’art.161 L.F. ( domanda di
concordato).
Dal tenore letterale della norma
che ricopia nella
definizione dell’istituto quanto previsto dall’art.160 c1
lett.a) L.F. “ la ristrutturazione dei debiti …e la
soddisfazione dei crediti”) e dal richiamo espresso alla
documentazione di cui all’art.161 – atteso che il
richiamo alla dichiarazione non trova alcun riscontro nel
citato art.161 ( salvo si voglia fare riferimento alla
domanda?!?) – potrebbe ritenersi la natura di
procedura
collegata
strettamente
a
quella
di
concordato preventivo, quasi una delle modalità ( con
le dovute qualificate maggioranze già raccolte in fase
stragiudiziale) con le quali può essere presentata la
domanda di concordato, fermi i presupposti soggettivi
ed oggettivi, nonché formali richiesti per tale domanda.
Sennonché vi sono ulteriori elementi formali e
sistematici che fanno ritenere maggiormente corretta
una qualificazione dell’istituto in esame quale
totalmente autonomo rispetto all’istituto concordatario
vero e proprio.
Innanzitutto il riferimento al debitore anziché
all’imprenditore quale soggetto facoltizzato alla
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
_____________________________
(1) Articolo introdotto, con effetto dal 17 marzo
2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.
111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
presentazione della domanda induce a far ritenere che
diversi siano i requisiti soggettivi dell’istituto: da un
lato per il concordato l’imprenditore fallibile o
sottoponibile a liquidazione coatta amministrativa,
dall’altro lato - posto che il richiamo alla
documentazione di cui all’art.161 fa riferimento alla
aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa – per l’accordo ex
art.182 bis l’imprenditore tout court e cioè anche il
piccolo imprenditore, l’artigiano e l’imprenditore
agricolo, seppure non sottoponibili a fallimento.
Diverso discorso vale relativamente all’interesse
sostanziale alla presentazione del ricorso e cioè quello
all’esenzione da revocatoria e quindi interesse che fa
capo solo all’imprenditore fallibile in stato di crisi; non
potrebbe peraltro escludersi un diverso ed ulteriore
interesse legittimante la domanda.
Va rilevata peraltro l’utilità del ricorso all’accordo di cui
all’art.182 bis L.F. anziché al piano di risanamento di
cui all’art.67c3 lett.d) L.F. in quanto nel primo caso vi è
un accertamento preventivo della non revocabilità dei
pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo, mentre
nel secondo caso ogni accertamento è rimesso al
giudice dell’azione revocatoria.
Va inoltre precisato, quanto alla natura dell’accordo in
esame, che lo stesso ha natura contrattuale, mentre il
concordato preventivo costituisce un procedimento ed
infine che la stessa legge ( cfr. art.67 c3 lett.g) L.F.)
non qualifica quale procedura concorsuale l’accordo di
cui all’art. 182 bis L.F.
La tesi maggiormente accettabile dell’autonomia del
procedimento in esame pone peraltro una ulteriore
serie di problemi in quanto la fase di omologazione, da
svolgersi con il rito camerale, in assenza di un richiamo
espresso alla procedura ex art.180 di omologazione del
concordato, non potrà che essere retta dalle norme
processuali generali del procedimento in camera di
consiglio così come regolato dal C.P.C..
L’imprenditore– se trattasi di società il legale
rappresentante potrà presentare
la domanda
nell’ambito dei poteri riconosciutigli dallo Statuto,
senza necessità di delibera assembleare, trattandosi di
stipulare un contratto - dovrà depositare con la
documentazione di cui all’art.161 anche l’accordo
stipulato con i creditori che rappresentino almeno il
60% dei crediti, nonché una relazione redatta da un
esperto sull’attuabilità dell’accordo, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
pagamento dei creditori estranei.
Dalla lettera della norma si può dedurre che il piano
andrà preliminarmente depositato presso il Registro
delle Imprese (si discute se da solo o con tutti gli
allegati, atteso da un lato il carattere pubblicitario della
iscrizione, da cui decorre il termine per le opposizioni, e
d’altro lato la circostanza che gli opponenti possono
sempre visionare gli allegati presso la Cancelleria del
Tribunale) e poi presso il Tribunale con la certificazione
del deposito già avvenuto presso il Registro.
Si discute inoltre se le dichiarazioni di adesione dei
creditori debbano essere rilasciate con l’autentica
notarile, apparendo ciò necessario ai fini della iscrizione
delle dichiarazioni medesime nel registro delle
Imprese; appare preferibile la tesi della non
necessarietà dell’autentica, in analogia a quanto già
avviene in sede concordataria e tenuto conto che le
adesioni dei creditori sono supportate dalla relazione
dell’esperto che ne garantisce la serietà e veridicità.
Il Tribunale in sede di omologa dell’accordo, oltre a
verificare la ricorrenza dei requisiti soggettivi e formali
relativi alla completezza della documentazione ed alla
presenza dell’adesione della maggioranza qualificata
dei creditori, potrà e dovrà verificare criticamente la
valutazione
espressa
dall’esperto
in
ordine
all’attuabilità dell’accordo ed alla sua specifica idoneità
ad assicurare il pagamento regolare dei creditori
estranei. In tal senso si ripropongono tutte le questioni
di analogo contenuto rilevabili in ordine ai poteri di
controllo del Tribunale posti dalla nuova procedura di
concordato.
L’esperto inoltre dovrà poi attestare nella sua relazione
anche la veridicità dei dati relativi all’elenco nominativo
dei creditori ed all’ammontare dei loro crediti, dovendo
egli attestare l’attuabilità dell’accordo.
Il Legislatore ha precisato che i creditori non aderenti
all’accordo restano impregiudicati nelle loro ragioni e
vanno pagati integralmente secondo le modalità
concordate originariamente. In tal senso non vi è
alcuna norma che impone una obbligatorietà erga
omnes dell’accordo; e questo elemento ancor più
giustifica una natura autonoma del procedimento ex
art.182 bis.
La previsione della sospensione delle azioni esecutive e
della loro temporanea non promovibilità agevola la
soluzione del problema che si poneva in precedenza
circa la necessità o meno che i creditori che avevano
già promosso esecuzioni dovessero necessariamente
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
aderire all’accordo, in considerazione del fatto che è
richiesto il pagamento dei creditori estranei all’accordo
in modo “regolare”, cosa che non sarebbe possibile
essendo già i crediti scaduti ed impagati.
Il Tribunale decide sulle eventuali opposizioni
presentate dai creditori con decreto motivato, così
come decide con lo stesso atto sull’omologazione
dell’accordo.
Solo per la fase di impugnazione del decreto la Legge
richiama, in quanto applicabili, le norme sul reclamo
alla Corte d’Appello, ribadendo in tal senso l’autonomia
del presente strumento concorsuale rispetto al
concordato preventivo.
Ulteriori
problemi
emergono
dalla
collocazione
sistematica dello strumento in esame e dalla scarna
disciplina normativa del medesimo.
In caso di rigetto ( o non omologazione ) andrà
valutato se il Tribunale debba procedere
alla
comunicazione al PM per la sua conseguente iniziativa
relativa
alla
dichiarazione
di
fallimento
dell’imprenditore.I
questo
caso
non
sussiste
l’automatismo previsto dagli artt.162 e 173 L.F., attesa
l’autonomia del presente procedimento e considerato
che la domanda di accordo può essere presentata
anche da imprenditore non fallibile ed anche in
condizioni di non insolvenza; conseguentemente il
Tribunale dovrà rimettere eventualmente di ufficio gli
atti al PM -se riterrà sussistente lo stato di insolvenzaper la proposizione della procedura prefallimentare
nell’ambito della quale verificare i presupposti per la
dichiarazione di fallimento.
Altro problema è costituito dalla possibilità o meno
della falcidia concordata dei crediti privilegiati. Pare
preferibile la risposta affermativa alla possibilità di
falcidia, atteso che nessuna esclusione vi è espressa
da parte della norma, in termini di accordo coi
creditori.
Ulteriore e non indifferente problema deriva come
corollario dalla natura autonoma della procedura in
esame in ordine agli effetti fiscali relativamente al
trattamento
fiscale
delle
plusvalenze
derivanti
dall’accordo per il debitore; sul punto nessun
chiarimento é fornito dalla norma e conseguentemente
allo stato non può trovare automatica applicazione la
normativa di detassazione delle sopravvenienze attive
prevista in materia concordataria dagli artt. 86 c V° e
88 c VII° T.U.I.R., con la conseguenza che le
plusvalenze saranno soggette a tassazione ordinaria.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
Con il correttivo è stato precisato che lo strumento
dell’accordo è utilizzabile dall’imprenditore e non da
qualsiasi debitore.
Inoltre è precisato che la relazione deve essere redatta
da un professionista che abbia i requisiti di cui all’art.67
c.3 lett.d) L.F. e cioè quelle di cui all’art.28 lett. a) e b)
e iscritto all’albo dei revisori.
E’ stato previsto , come per la presentazione della
domanda di concordato preventivo, una moratoria dei
procedimenti esecutivi e cautelari per il periodo di 60
gg. con sospensione della decorrenza della prescrizione
e di decadenze per lo stesso periodo di tempo.
Sono state infine precisate le modalità di impugnazione
del decreto di omologa dell’accordo.
Altra novità importante introdotta dal Correttivo è
quella della possibilità di inserire nell’accordo di
ristrutturazione anche l’eventuale transazione fiscale –
prima coordinata solo con la procedura di concordato
Preventivo-.
Art. 182-ter
Art. 182-ter
Transazione fiscale (1)
Transazione fiscale
Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può
proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, limitatamente alla quota di debito avente
natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad
eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione europea. La proposta può prevedere la
dilazione del pagamento. Se il credito tributario è
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno
un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno
una posizione giuridica ed interessi economici
omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito
tributario ha natura chirografaria, il trattamento non
può essere differenziato rispetto a quello degli altri
Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può
proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, limitatamente alla quota di debito avente
natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad
eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione europea. La proposta può prevedere la
dilazione del pagamento. Se il credito tributario è
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado
di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei a
quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha
natura chirografaria, il trattamento non può essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10
aprile 2009 ha chiarito alcuni effetti delle modifiche
apportate alla disciplina della transazione fiscale dal
Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito
con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2008 n. 2.
La transazione fiscale si applica soltanto ai tributi
amministrati dalla quattro Agenzie Fiscali a cui è
affidata la gestione del sistema finanziario e tributario
dello Stato; sono quindi da considerare transigibili, a
titolo di esempio, l’IRPEF, l’IRES, con le relative
addizionali ed imposte sostitutive, l’IRAP, le accise,
l’imposta di bollo, l’imposta di registro, le imposte
ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e
donazioni, le tasse automobilistiche, le tasse sui
contratti di borsa, le imposte demaniali, i dazi di
importazione ed esportazione. La transazione non si
applica invece alle entrate diverse da quelle di natura
tributaria gestite dalle Agenzie Fiscali.
La circolare ministeriale n. 40/E del 2008, richiamata
dalla circolare del 2009 sopra citata, ha riconosciuto
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
creditori chirografari.
Copia
della
domanda
e
della
relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso
il tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione
ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo
domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto
l’esito
dei
controlli
automatici
nonché
delle
dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla
data di presentazione della domanda, al fine di
consentire il consolidamento del debito fiscale. Il
concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l’entità del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso
termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi
risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi
avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione
attestante l’entità del debito derivante da atti di
accertamento ancorché non definitivi, per la parte
non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non
ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione
del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di
irregolarità e delle certificazioni devono essere
trasmessi
al
Commissario giudiziale
per
gli
adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma,
e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la
relativa documentazione prevista al primo periodo,
nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo
periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al
debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Copia
della
domanda
e
della
relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione
ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo
domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto
automatici
nonché
delle
l’esito
dei
controlli
dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla
data di presentazione della domanda, al fine di
consentire il consolidamento del debito fiscale. Il
concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l’entità del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso
termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi
risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi
avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione
attestante l’entità del debito derivante da atti di
accertamento ancorché non definitivi, per la parte non
iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora
consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del
decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di
irregolarità e delle certificazioni devono essere
trasmessi
al
Commissario
giudiziale
per
gli
adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma,
e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la
relativa documentazione prevista al primo periodo,
nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo
periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al
debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di
concordato è approvato con atto del direttore
dell’ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, ed è espresso mediante voto
Appunti e note operative
l’applicabilità della transazione fiscale anche
interessi, all’indennità di mora e alle sanzioni.
agli
Per quanto riguarda l’IVA, il legislatore, con l’art. 32,
comma 5 del D.L. 185/2008 ha modificato l’art. 182 ter,
stabilendo, fra l’altro, che la proposta di transazione
fiscale può prevedere solamente la dilazione di
pagamento del tributo IVA, non la falcidia del credito.
La proposta di transazione può riguardare sia i crediti
già iscritti a ruolo, sia quelli non iscritti.
Non possono essere oggetto di transazione i tributi
propri degli enti locali, non amministrati dalle Agenzie
Fiscali, quali l’ICI, la Tarsu/Tia, la Tosap/Cosap,
l’imposta comunale di pubblicità, i diritti sulle pubbliche
affissioni, ecc.Con le modifiche apportate dal Decreto Legge 29
novembre 2008 n. 185 sopra citato è stata prevista
l’estensione dell’applicazione delle disposizioni in tema
di transazione anche ai crediti contributivi amministrati
dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei relativi accessori.
La proposta di transazione fiscale deve essere
presentata unitamente al ricorso di cui all’art. 161 L.F.
al Tribunale, al Concessionario della riscossione e
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competenti. Alla
domanda devono essere allegate le copie delle
dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito
dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni
integrative
relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, per consentire l’esatta
quantificazione e il consolidamento del debito fiscale.
Il competente agente della riscossione è tenuto a
trasmettere al debitore la certificazione attestante
l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
Circa il perfezionamento della proposta di transazione,
l’art. 182- ter prevede due distinte situazioni:
1) tributi non iscritti a ruolo ovvero iscritti in ruoli vistati
ma non ancora consegnati al Concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
concordato è approvato con atto del direttore
dell’ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, ed è espresso mediante voto
favorevole o contrario in sede di adunanza dei
creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178,
primo comma.
favorevole o contrario in sede di adunanza dei
creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178,
primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già
consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della
domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto
in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del
direttore dell’ufficio, previo conforme parere della
competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell’articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di
cui al primo comma.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell’ambito delle trattative che
precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di
cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione
fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo
comma, che procedono alla trasmissione e alla
liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni
l’assenso alla proposta di transazione è espresso
relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non
ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su
conforme parere della competente direzione regionale,
e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già
consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della
domanda, con atto del concessionario su indicazione
del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L’assenso così
espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di
ristrutturazione. (1)
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già
consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della
domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto
in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del
direttore dell’ufficio, previo conforme parere della
competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell’articolo 181, determina la cessazione della
materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i
tributi di cui al primo comma.
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182bis.
_____________________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 146 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
_____________________________
(1) Comma sostituito, con effetto dal 29 novembre
2008, dall’art. 32, comma 5, lett. a) del D.L. 29
Appunti e note operative
della domanda;
2) tributi iscritti a ruolo e già consegnati al
Concessionario alla data di presentazione della
domanda.
Nel primo caso, l’adesione o il diniego alla proposta di
transazione vengono formalizzati con atto del Direttore
dell’Ufficio, su conforme parere della Direzione
Regionale e sono espressi mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori (ovvero
successivamente, ai sensi dell’art. 178 L.F.);
Nel secondo caso, il Concessionario esprime il voto in
sede di adunanza dei creditori, su indicazione del
Direttore dell’Ufficio, previo conforme parere della
Direzione Generale.
Per quanto riguarda i crediti privilegiati, la transazione
ha efficacia solo nel caso di voto favorevole.
Qualora venga prevista una suddivisione in classi che
preveda
un
trattamento
del
credito
tributario
differenziato rispetto agli altri crediti chirografari, ai fini
dell’ammissibilità, è necessaria la presentazione della
domanda di transazione fiscale.
L’eventuale diniego da parte dell’Ufficio, trattandosi di
un atto discrezionale, non dovrebbe essere impugnabile.
La chiusura della procedura di concordato, che ai sensi
dell’art. 181 si ha con il decreto di omologazione,
determina la cessazione della materia del contendere
nelle liti aventi ad oggetto i tributi per i quali si è
perfezionata la transazione. Si ritiene che i tributi
oggetto della transazione, per le annualità prese in
considerazione, debbano considerarsi definiti, senza
ulteriore possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di
emanare nuovi provvedimenti impositivi. E ciò,
contrariamente a quanto affermato dalla stessa
Amministrazione Finanziaria nella citata circolare n.
40/E, secondo cui
l’accettazione della proposta di
transazione non preclude l’esplicazione di ulteriori
attività di accertamento da parte della stessa.
Con la formulazione dell’ultimo comma del nuovo testo,
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
novembre
2008,
n.
185,
convertito,
con
modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in
Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n.
14.
come risulta modificato dal decreto correttivo, è stato
eliminato uno dei maggiori ostacoli all’utilizzo degli
accordi stragiudiziali, ovvero l’espresso divieto di
applicare ai debiti tributari amministrati dalle Agenzie
Fiscali le disposizioni di cui all’art. 182-bis in materia di
accordi di ristrutturazione dei debiti. La norma prevede
ora espressamente la possibilità per l’imprenditore in
stato di crisi che richieda l’omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che
rappresentino almeno il 60% dei crediti, di avvalersi
dello strumento della transazione fiscale di cui
all’articolo 182-ter L.F. e disciplina il procedimento per
la presentazione della proposta di transazione fiscale ed
il rilascio dell’eventuale assenso, che deve essere
espresso dagli organi competenti entro il termine di
trenta giorni dalla presentazione della proposta.
(2) L’art. 32, comma 6, lett. a) del D.L. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l.
28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. n. 22 del
28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14, con effetto dal 29
novembre 2008, ha aggiunto all'inizio del comma le
parole «Ai fini della proposta di accordo sui crediti
di natura fiscale».
(3) Comma sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12
ettembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione
di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 183
Art. 183
Appello contro la sentenza di omologazione
Reclamo (1)
Contro la sentenza che omologa o respinge il
concordato possono appellare gli opponenti e il
debitore entro quindici giorni dall'affissione.
L'atto di appello è notificato al debitore, al
commissario giudiziale e alle parti costituite in
giudizio.
La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il
termine per ricorrere per cassazione decorre dalla
data dell'affissione.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto
reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in
camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza
dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a
norma dell’articolo 180, settimo comma.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
L’assenso espresso nelle forme e nei tempi previsti
dall’ultimo
comma
dell’art.
182-ter
equivale
asottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 184
Effetti del concordato per i creditori
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura di concordato. Tuttavia essi conservano
impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori
del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.
Capo VI - DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E
DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO
Art. 185
Esecuzione del concordato
Dopo
l'omologazione
del
concordato,
il
commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento,
secondo le modalità stabilite nella sentenza di
omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto
dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Ante D.Lgs. 169/2007
Secondo il Tribunale di Treviso, la natura privatistica
della procedura di concordato preventivo comporta che
essa cessa con l’omologa.
Il controllo successivo sarà svolto dai creditori, che
potranno agire per la risoluzione o l’annullamento.
Ciò, anche se non sono stati abrogati gli artt. 182 e
185 l.f.
Post D.Lgs. 169/2007
Vedi ora l’art. 182 modificato, che, nel caso di
“cessione dei beni” consente la nomina di uno o più
liquidatori e di un comitato dei creditori. In tal caso i
poteri autorizzatori spettano al comitato dei creditori.
In tal caso i poteri autorizzatori spettano al comitato
dei creditori, mentre il Commissario continua a
svolgere solo compiti di vigilanza, specificatamente
indicati nel decreto di omologa.
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
La liquidazione delle competenze del Commissario
avverranno al termine dell’incarico su base equitativa.
Art. 186
Risoluzione e annullamento del concordato
Si
applicano
al
concordato
preventivo
le
disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi
sostituito al curatore il commissario giudiziale.
Nel caso di concordato mediante cessione dei beni
a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo
non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia
ricavata una percentuale inferiore a quaranta per
cento.
Con la sentenza che risolve o annulla il concordato
il tribunale dichiara il fallimento.
TITOLO IV
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (1)
Art. 186
Risoluzione e annullamento del concordato (1)
Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha riscritto la
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione norma sulla scia dell’art. 137 (concordato fallimentare),
per cui anche nel concordato preventivo sono i creditori
del concordato per inadempimento.
Il
concordato
non
si
può
risolvere
se che possono chiedere la risoluzione in caso di
inadempimento del debitore e presumibilmente anche
l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un dell’assuntore senza liberazione, dal momento che nel
anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo quarto comma si esclude la risoluzione solo nel caso in
cui gli obblighi derivanti dal concordato sono stati
adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano assunti da un terzo con liberazione immediata del
quando gli obblighi derivanti dal concordato sono debitore.
In coerenza con l’accentuata natura privatistica del
stati assunti da un terzo con liberazione immediata
concordato preventivo, la risoluzione del concordato è
del debitore.
condizionata (comma secondo), in conformità alla
regola generale posta dall’art. 1455 c.c., alla non
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138,
scarsa importanza dell’inadempimento.
in quanto compatibili, intendendosi sostituito al
Il ricorso per la risoluzione non è illimitato nel tempo,
curatore il commissario giudiziale.
dovendosi proporre entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal
_____________________________
concordato.
Per il resto vengono richiamate le disposizioni di cui
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del d.lgs. 12 settembre agli artt. 137 e 138.
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
_____________________________
(1) Titolo abrogato dall’art. 147 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006 che ha altresì soppresso tutti i
riferimenti alla amministrazione controllata contenuti
nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(L’INTERO TITOLO QUARTO E’ STATO ABROGATO)
Art. 187
Domanda di ammissione alla procedura
(abrogato)
Art. 188
Ammissione alla procedura
(abrogato)
Art. 189
Adunanza dei creditori
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
(abrogato)
Art. 190
Provvedimenti del giudice delegato
(abrogato)
Art. 191
Poteri di gestione del commissario giudiziale.
(abrogato)
Art. 192
Relazioni dell'amministrazione e revoca
dell'amministrazione controllata
(abrogato)
Art. 193
Fine dell'amministrazione controllata
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
(abrogato)
TITOLO V
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
Art. 194
Norme applicabili
La liquidazione coatta amministrativa è regolata
dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi
speciali dispongano diversamente.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali,
incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200,
201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Art. 195
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (1)
Art. 195
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o
più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza
sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza. Il trasferimento della sede principale
dell’impresa
intervenuto
nell’anno
antecedente
l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della
competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto
adotta i provvedimenti conservativi che ritenga
opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio
della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e
l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma
dell’articolo 136 del codice di procedura civile,
all’autorità
competente
perché
disponga
la
liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa
pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la
sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere proposto
appello da qualunque interessato, a norma degli
articoli 18 e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto
motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a
norma dell’articolo 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o
più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza
sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza. Il trasferimento della sede principale
dell’impresa
intervenuto
nell’anno
antecedente
l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della
competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto
adotta i provvedimenti conservativi che ritenga
opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della
procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e
l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma
dell’articolo 136 del codice di procedura civile,
all’autorità
competente
perché
disponga
la
liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa
pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza
dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere proposto
reclamo da qualunque interessato, a norma degli
articoli 18 e 19. (1)
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto
motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a
norma dell’articolo 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di
questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un’impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento, si verifica la cessazione della procedura e
sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il
procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli
enti pubblici.
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di
questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un’impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento, si verifica la cessazione della procedura e
sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso
il procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
agli enti pubblici.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 148 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 196
Concorso fra fallimento e liquidazione coatta
amministrativa
Per le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa, per le quali la legge non esclude la
procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento
preclude la liquidazione coatta amministrativa e il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
preclude la dichiarazione di fallimento.
Art. 197
Provvedimento di liquidazione
Il provvedimento che ordina la liquidazione entro
dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente,
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
_____________________________
(1) Comma modificato dall’art. 18 del d.lgs. 12
settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del
16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La
modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato
aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta
Ufficiale ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese, salve le altre forme di
pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 198
Organi della liquidazione amministrativa
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o
con altro successivo viene nominato con commissario
liquidatore. È altresì nominato un comitato di
sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone
particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato
dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli,
possono essere nominati tre commissari liquidatori.
In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la
rappresentanza è esercitata congiuntamente da due
di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina
del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Art. 199
Responsabilità del commissario liquidatore
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilità
contro il commissario liquidatore revocato è proposta
dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità
che vigila sulla liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le
disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma,
intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del
giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla
liquidazione.
Art. 200
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Effetti del provvedimento di liquidazione per
l'impresa
Dalla data del provvedimento che ordina la
liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e
se l'impresa è una società o una persona giuridica
cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di
amministrazione e di controllo, salvo per il caso
previsto dall'art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a
rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in
giudizio il commissario liquidatore.
Art. 201
Effetti della liquidazione per i creditori e sui
rapporti giuridici preesistenti
Dalla data del provvedimento che ordina la
liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II,
capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni
dell'art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del
giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila
sulla liquidazione, nei poteri del curatore il
commissario liquidatore e in quelli del comitato dei
creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 202
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la
liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa
non è stata preventivamente dichiarata a norma
dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha
la sede principale, su ricorso del commissario
liquidatore o su istanza del pubblico ministero,
accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio,
anche se la liquidazione è stata disposta per
insufficienza di attivo.
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Si applicano le norme dell'art.
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
195,
commi
Art. 203
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato
d'insolvenza
Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a
norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con
effetto dalla data del provvedimento che ordina la
liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III,
sezione III, anche nei riguardi dei soci a
responsabilità illimitata.
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti
in frode dei creditori compete al commissario
liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore
della Repubblica una relazione in conformità di
quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.
Art. 204
Commissario liquidatore
Il commissario liquidatore procede a tutte le
operazioni della liquidazione secondo le direttive
dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il
controllo del comitato di sorveglianza.
Egli prende in consegna i beni compresi nella
liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti
dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di
un notaio.
Il
commissario
liquidatore
forma
quindi
l'inventario, nominando se necessario, uno o più
stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 205
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Relazione del commissario
L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una
persona giuridica, gli amministratori devono rendere
al commissario liquidatore il conto della gestione
relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
Il commissario è dispensato dal formare il bilancio
annuale, ma deve presentare alla fine di ogni
semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e
sull'andamento della gestione accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza
Art. 206
Poteri del commissario
L'azione di responsabilità contro gli amministratori
e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in
liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del
codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore,
previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in
quanto siano di valore indeterminato o di valore
superiore a lire 2 milioni e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere
autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede
sentito il comitato di sorveglianza.
Art. 207
Comunicazione ai creditori e ai terzi
Entro un mese dalla nomina, il commissario
comunica a ciascun creditore mediante raccomandata
con avviso di ricevimento le somme risultanti a
credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende
fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
Analoga comunicazione è fatta a coloro che
possono far valere domande di rivendicazione,
restituzione e separazione su cose mobili possedute
dall'impresa.
Entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata i creditori e le altre persone indicate
nel comma precedente possono far pervenire al
commissario
mediante
raccomandata
le
loro
osservazioni o istanze.
Art. 208
Domande dei creditori e dei terzi
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo
precedente che non hanno ricevuto la comunicazione
prevista dal predetto articolo possono chiedere
mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei
propri crediti e la restituzione dei loro beni.
Art. 209
Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior
termine, entro novanta giorni dalla data del
provvedimento di liquidazione, il commissario forma
l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle
domande indicate nel secondo comma dell'art. 207
accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del
luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone
notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a
coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte
ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa
Art. 209
Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior
termine, entro novanta giorni dalla data del
provvedimento di liquidazione, il commissario forma
l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande
indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o
respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove
l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con
raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui
pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col
deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
esecutivo.
Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le
impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte
entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al
presidente del tribunale osservate le disposizioni del
secondo comma dell'art. 93.
Il presidente del tribunale nomina un giudice per
l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono
osservate le disposizioni degli artt. da 98 a 103, in
quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il
giudice istruttore e al curatore il commissario
liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le
domande di rivendica e di restituzione sono
disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al
giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il
commissario liquidatore. (1)
Art. 210
Liquidazione dell'attivo
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la
liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite
dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
In ogni caso per la vendita degli immobili e per la
vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del
comitato di sorveglianza.
Nel caso di società con soci a responsabilità
limitata il presidente del tribunale può, su proposta
del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai
soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari
delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti
ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine
stabilito per il pagamento.
_____________________________
(1) L’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169,
pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, ha
sostituito con il comma attuale i commi primo e
secondo, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
Art. 211
Società con responsabilità sussidiaria limitata o
illimitata dei soci
Nella liquidazione di una società con responsabilità
sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario
liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del
tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma
primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila
sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento
delle somme che egli ritiene necessarie per
l'estinzione delle passività. Si osservano per il
rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai
poteri del giudice delegato quelli del presidente del
tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed
escluso il reclamo a norma dell'art. 26.
Art. 212
Ripartizione dell'attivo
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo
sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art.
111.
Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con
l'autorizzazione
dell'autorità
che
vigila
sulla
liquidazione, il commissario può distribuire acconti
parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate tutte le
attività e accertate tutte le passività.
Le domande tardive per l'ammissione di crediti o
per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano
le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
Art. 211
Società con responsabilità sussidiaria limitata o
illimitata dei soci
(articolo abrogato) (1)
_____________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
valere sulle somme non ancora distribuite, osservate
le disposizioni dell'art. 112.
Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni
dell'art. 113.
Art. 213
Art. 213
Chiusura della liquidazione
Chiusura della liquidazione (1)
Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio
finale della liquidazione con il conto della gestione e il
piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza, devono essere
sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la
quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale (1) e nei giornali
che siano designati dall’autorità che vigila sulla
liquidazione.
Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre,
con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse
sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità
che vigila sulla liquidazione, al commissario
liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel
termine di venti giorni possono presentare nella
cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
presidente del tribunale nomina un giudice per
l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma
dell’art. 189 del codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano
proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione
e il piano di reparto si intendono approvati, e il
commissario provvede alle ripartizioni finali tra i
creditori. Si applicano le norme dell’art. 117, e se del
Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale
della liquidazione con il conto della gestione e il piano
di riparto tra i creditori, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza, devono essere
sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la
quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario
liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi
al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme
previste dall’articolo 26, terzo comma, ed è data
notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e
nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla
liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario a norma del primo comma per i creditori
e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro
interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura
del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione,
al commissario liquidatore e al comitato di
sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono
presentare nella cancelleria del tribunale le loro
osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in
camera di consiglio. Si applicano, in quanto
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
caso degli artt. 2494 e 2495 del codice civile. (2)
_____________________________
(1) Soppresse le parole “del Regno” (art. 149 del D.
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91
del 16 gennaio 2006).
(2) Comma modificato dall’art. 149 del D. Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16
gennaio 2006.
Art. 214
Concordato
Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209
l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato di
sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione
a proporre al tribunale un concordato, osservate le
disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato deve indicare le
condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata
nella cancelleria del tribunale col parere del
commissario
liquidatore
e
del
comitato
di
sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
giorni dal deposito gli interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni che vengono
comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila
sulla
proposta
di
sulla
liquidazione,
decide
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
compatibili, le disposizioni dell’articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte
contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
di riparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si
applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso
degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 214
Concordato (1)
L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato di
sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione,
uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale
un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le
disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato è depositata nella
cancelleria del tribunale col parere del commissario
liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata
dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo
nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, e
pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale
e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
sentenza in camera di consiglio. La sentenza che
approva il concordato è pubblicata a norma dell'art.
17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il
concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario
liquidatore e gli opponenti possono appellare entro
quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata
a norma del comma precedente e il termine per il
ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato.
I creditori e gli altri interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni nel termine
perentorio
di
trenta
giorni,
decorrente
dalla
comunicazione fatta dal commissario per i creditori e
dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al
secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila
sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
proposta di concordato con decreto in camera di
consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo
135.
Il commissario liquidatore con l’assistenza del
comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del
concordato.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) A differenza delle altre modifiche apportate dal d.
lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n.
241 del 16 ottobre 2007,, che si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure
concorsuali e di concordato aperte successivamente,
quella di cui alla nota (1) del presente articolo si
applica anche alle procedure concorsuali pendenti
Appunti e note operative
LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL
16/07/06
(D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
MODIFICHE APPORTATE DAL
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(in vigore dal 01/01/08)
(art. 22 d.lgs. cit.).
Art. 215
Risoluzione e annullamento del concordato
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su
ricorso del commissario liquidatore o di uno o più
creditori, pronuncia, con sentenza in camera di
consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del
concordato. Si applicano le disposizioni dei commi
terzo e quarto dell'art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il
concordato può essere annullato a norma dell'art.
138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la
liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla
liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.
Art. 215
Risoluzione e annullamento del concordato (1)
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su
ricorso del commissario liquidatore o di uno o più
creditori, pronuncia, con sentenza in camera di
consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le
disposizioni dei commi dal secondo al sesto
dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il
concordato può essere annullato a norma dell'articolo
138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la
liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla
liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.
_____________________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre
2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si
applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle
procedure
concorsuali
e
di
concordato
aperte
successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Appunti e note operative
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Testo storico