Fallimento 2
Lorenzo Benatti
Parma, 27 febbraio 2014
Vincolo indisponibilità
 La
sentenza che dichiara il fallimento,
priva dalla sua data il fallito
dell'amministrazione
e
della
disponibilità dei suoi beni (art. 42, 1°
co, lf).
Sostituzione del curatore al
fallito ed ai creditori
• Il
curatore
si
sostituisce
al
fallito
nell’amministrazione del suo patrimonio.
• Il curatore si sostituisce anche ai singoli creditori
nell’esercizio delle azioni.
Siamo creditori di un fallimento
• Cosa dobbiamo fare?
• Prima di tutto occorre insinuarsi al passivo, che è il presupposto per
poter partecipare alla liquidazione dell’attivo.
– Può essere sottoscritta anche direttamente dal richiedente (non è
necessario farsi rappresentare da un legale).
– Va presentata (istanze tempestive) almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l’udienza di verifica (art. 93, 1° co., l.f.). Quelle presentate oltre
quel termine si considerano tardive (art. 101, 1° co., l.f.).
– Deve contenere l’indicazione della procedura, le generalità del ricorrente, il
petitum, la causa petendi, l’indicazione di eventuali titoli di prelazione. La
mancanza o l’incertezza relative ad elementi essenziali della domanda ne
comporta l’inammissibilità (art. 93, 4° co., l.f.). La mancanza o l’incertezza
sui titoli di prelazione ha come conseguenza il mancato riconoscimento di
questa.
– Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti che dimostrino le pretese
vantate (v. prassi tribunali).
– I documenti possono essere integrati fino alla data dell’udienza (art. 95, 2° co.,
l.f.).
Procedimento di accertamento
• Il curatore deve dare avviso ai creditori della data
dell’udienza di verifica dello stato passivo e del
termine per presentare domanda (art. 92 l.f.).
• Le data dell’udienza e del termine per la
presentazione della domanda sono annotate nel
registro imprese (art. 17, 2° co., l.f.).
Udienza di verifica
• Possono partecipare tutti i creditori che hanno fatto istanza di
insinuazione, i quali possono interloquire su tutte le domande.
• Il curatore deve predisporre un progetto di stato passivo che
deve essere depositato in cancelleria almeno quindici giorni
prima dell’udienza. Il curatore deve comunicare il deposito a tutti
gli istanti. Tutti gli interessati possono presentare osservazioni
fino al momento dell’udienza (art. 95, 2° co., l.f.).
• In udienza il G.D. decide su ciascuna domanda nei limiti delle
conclusioni formulate ed avendo riguardo alle eccezioni del
curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate da altri
interessati (art. 95, 5° co., l.f.).
• Esaurita la verifica il G.D. forma lo stato passivo e lo rende
esecutivo con decreto depositato in cancelleria (art. 96, 4° co.,
l.f.).
• L’esecutività dello stato passivo va comunicata a tutti gli istanti
dal curatore.
Decisioni Giudice Delegato
• Inammissibilità della domanda (art. 93, 4° co.,
l.f.). La domanda può essere riproposta.
• Oppure:
– Ammissione totale,
– Esclusione totale,
– Ammissione/esclusione parziali del credito o della
prelazione,
– Ammissione con riserva,
In tutti questi casi la decisione del G.D. è
definitiva se non viene impugnata ai sensi
dell’art. 99 l.f.
Istanze tardive
• Sono tardive le domande presentate:
– oltre i trenta giorni precedenti la data dell’udienza di
verifica dello stato passivo,
– entro il dodicesimo mese (o diciottesimo in caso di
proroga disposta dal G.D.) dal deposito in cancelleria del
decreto di esecutività dello stato passivo.
• Quelle presentate oltre quel termine sono
“ultratardive”. Esse saranno soggette alla disciplina
delle tardive solo se il ceditore dimostra che il
ritardo è incolpevole.
Procedimento per le tardive
• Le tardive (e ultratardive ammissibili) sono
esaminate ogni quattro mesi.
• Si procede come per le tempestive:
fissazione
udienza,
predisposizione
progetto, comunicazione, udienza, decreto
esecutività.
Effetti ammissione tardiva
• Creditori privilegiati e chirografari che
dimostrino
incolpevolezza
ritardo
(riconosciuta nel decreto o nella
sentenza di ammissione): partecipano
anche ai riparti precedenti.
• Creditori chirografari che non dimostrino
incolpevolezza ritardo: partecipano solo
ai riparti successivi
Liquidazione attivo
• Operazioni preliminari
– Identificazione beni,
– Materiale apprensione,
– Valutazione.
Identificazione beni
• Beni immobili: risultanze registri immobiliari.
Immobili e mobili registrati: il curatore deve far
trascrivere la sentenza di fallimento attuando una
pubblicità-notizia.
• Beni mobili: inventario. Con l’assistenza del
•
•
•
•
cancelliere, che redige il verbale.
Alla presenza del fallito e del comitato dei
creditori.
Mano a mano che si fa l’inventario il curatore
prende in consegna i beni.
Nell’inventario i beni vanno indicati con il valore.
Il valore è stabilito da uno stimatore.
Dichiarazione fallito
• Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il
fallito o gli amministratori della società fallita a
dichiarare se hanno notizia di altre attività da
inventariare, avvertendoli delle pene stabilite
dall’art. 220 l.f. per falsa od omessa
dichiarazione: è punito con la reclusione da sei a
diciotto mesi il fallito, il quale … omette di
dichiarare l'esistenza di altri beni da
comprendere nell'inventario… Se il fatto è
avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino
ad un anno.
Predisposizione P.L.
• Il curatore entro sessanta giorni dalla
redazione dell’inventario deve predisporre un
Programma di Liquidazione.
• Esso deve essere approvato dal comitato dei
creditori, che può proporre modifiche.
Contenuto P. L. (art. 104-ter l.f.)
a) l'opportunità
di
disporre
l'esercizio
provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda ovvero
l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami,
a terzi;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli
rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
• Tanto l’esercizio provvisorio e l’affitto come la vendita di
beni possono essere anche disposti prima della
presentazione del P.L., con l’autorizzazione del G.D.
Cedibilità crediti
• Il curatore può cedere i crediti, compresi
quelli di natura fiscale o futuri, anche se
oggetto di contestazione, e può altresì
cedere le azioni revocatorie concorsuali,
se i relativi giudizi sono già pendenti
(art. 106, 1° co., l.f.).
• Se il curatore opta per la riscossione può
stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti (art. 106, 3° co.,
l.f.)
Vendite beni mobili
• Le vendite dei beni mobili devono essere
effettuate sulla base di stime di operatori
esperti, salvo per i beni di modesto valore;
• Devono essere precedute da forme di
pubblicità per favorire la massima
informazione e partecipazione di interessati.
• Se possibile si tenta di vendere complessi
aziendali in blocco.
Vendite immobili
• Per la vendita degli immobili si possono seguire la
procedure previste dal c.p.c. (incanto) oppure seguire
le stesse regole viste per le vendite dei beni mobili
(compravendita). In tale secondo caso non vi è un
decreto di trasferimento del Giudice Delegato. Per
garantire che i beni siano privi di gravami il G.D. deve
ordinare, con apposito decreto la cancellazione delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.
Affitto azienda art. 104 bis

E’ finalizzato alla liquidazione (può
essere autorizzato solo quando paia
utile al fine di una più proficua vendita
dell’azienda o di parti della stessa).
Ipotesi inefficacia
 Atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.)
Pagamenti (art. 65 l.f.)
Revocatoria fallimentare atti anomali (art.
67 l.f., 1° co.)
Revocatoria fallimentare atti normali (art. 67
l.f., 2° co.) ed esenzioni (3° co.)
Riparti parziali e finale
• Dopo decreto esecutività stato passivo:
riparti parziali, ogni quattro mesi o nel
diverso termine stabilito dal G.D. (art. 10,
1° co., l.f.).
• Termine liquidazione attivo: ripartizione
finale.
PRIVILEGI
• Le somme vanno erogate ai creditori
privilegiati, secondo l’ordine assegnato
dalla legge, e successivamente ai
creditori chirografari.
• I privilegi possono riguardare beni
determinati oppure tutti i beni mobili o
anche immobili.
• Per cui ………
Chiusura del fallimento (art. 118, l.f.)
• Mancata presentazione di domande di ammissione al
passivo. Non rilevano a tal fine le domande di
restituzione o rivendicazione di beni.
• Pagamento od estinzione di tutti i crediti. Per chiudere il
fallimento devono però essere pagati il compenso al
curatore e le spese della procedura.
• Compimento della ripartizione finale dell’attivo.
• Mancanza di attivo (la prosecuzione del fallimento non
consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori
concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di
procedura).
• Il fallimento si può chiudere anche con un concordato
fallimentare.
Effetti chiusura
• Cessano effetti patrimoniali, il fallito torna in
bonis e riacquista il diritto di amministrazione
e disposizione.
• Cessano le incapacità speciali previste dagli
artt. 48-49 l.f.
• I creditori, salva l’ipotesi di esdebitazione,
riacquistano
il
diritto
di
procedere
individualmente contro il debitore per la parte
di credito non soddisfatta, oltre agli interessi.
• Cancellazione società ……….
Esdebitazione
• In seguito a concordato.
• Per meritevolezza delle sole persone fisiche:
– Devono avere tenuto un comportamento collaborativo.
– Devono essere stati soddisfatti almeno in parte i
creditori concorsuali (chirografari e quindi integralmente
quelli privilegiati).
– Non deve essere già stata accordata alla stessa
persona nel decennio precedente.
– La persona non deve avere subito condanne penali.
• L’esdebitazione può essere accordata con il decreto di
chiusura del fallimento o su ricorso che va presentata
entro l’anno successivo alla chiusura.
• Con l’esdebitazione restano salvi i diritti nei confronti di
coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Il fallimento 2
Lorenzo Benatti
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