ACCERTAMENTO PASSIVO E
DIRITTI DI TERZI SU BENI
Lorenzo Benatti
Parma, 6 maggio 2015
Accertamento del passivo - funzione
realizzazione del diritto a concorrere sul
patrimonio del fallito (quando non vi sono
prospettive di realizzazione, su istanza del
curatore, il tribunale, prima della data fissata per la
verifica del passivo, dispone “non farsi lungo al
procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali” – art. 102 l.f.);
 realizzazione
del diritto all’esclusione dal
patrimonio fallimentare di beni presenti nelle sedi
del fallito.

Procedimento di accertamento
Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie
che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché
l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e
immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con
l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in
cancelleria. (art. 89, 1° c., l.f.)
 Il curatore deve dare avviso della data dell’udienza e del termine per
presentare domanda tramite PEC o raccomandata(art. 92 l.f.).
 I creditori ed i titolari di diritti sui beni devono presentare domanda.
Le data dell’udienza e il termine per la presentazione della domanda
sono annotate nel registro imprese (art. 17, 2° co., l.f.).

Domanda creditore o titolare
diritto su beni
Va presentata con ricorso al G.D.
Possono essere sottoscritte anche direttamente dal richiedente
(non è necessario farsi rappresentare da un legale).
 Vanno presentate (istanze tempestive) almeno trenta giorni
prima di quello fissato per l’udienza di verifica (art. 93, 1° co.,
l.f.). Quelle presentate oltre quel termine si considerano tardive
(art. 101, 1° co., l.f.).
 Deve contenere l’indicazione della procedura, le generalità del
ricorrente, il petitum, la causa petendi, l’indicazione di eventuali
titoli di prelazione, eventuale elezione di domicilio anche tramite
PEC. La mancanza o l’incertezza relative ad elementi essenziali
della domanda ne comporta l’inammissibilità (art. 93, 4° co., l.f.).
La mancanza o l’incertezza sui titoli di prelazione ha come
conseguenza il mancato riconoscimento di questa.


Documenti dimostrativi
Il ricorso deve essere accompagnato dai
documenti che dimostrino le pretese
vantate (v. prassi tribunali).
 I documenti possono essere integrati
fino alla data dell’udienza (art. 95, 2°
co., l.f.).

Data certa documenti

Se il credito è fondato su prova scritta (normalmente
non è necessaria quando esiste una contabilità), la
data della scrittura (e in particolare la sua anteriorità
al fallimento) deve essere certa e computabile nei
riguardi dei terzi ai sensi dell’art. 2704 c.p.c.:
 atti pubblici,
 scritture private autenticate,
 scrittura private non autenticate
dal giorno della
registrazione, dal giorno in cui il contenuto è riportato in atti
pubblici, dal giorno della morte o dalla sopravvenuta
impossibilità fisica del sottoscrittore o da quello in cui si
verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente
certo l’anteriorità della formazione del documento (per es.
timbro postale).
Domande
restituzione/rivendicazione

Beni mobili:
 rivendicazione: deve essere dimostrata la
proprietà attuale del bene,
 restituzione (deposito, locazione, comodato):
basta prova contratto.

Beni immobili: possono essere decise
sulla base delle risultanze dei registri
immobiliari.
Beni irreperibili
Se il bene non è stato acquisito
all’attivo, il titolare del diritto può
chiedere l’ammissione al passivo del
controvalore del bene alla data di
apertura del concorso.
 Si ritiene che il curatore debba
riprendere il possesso dei beni perduto
dal fallito, quando ciò si riveli possibile

Credito fondato su atto giudiziale


Se il credito o il diritto sul bene risulta da sentenza o
decreto ingiuntivo passati in giudicato è comunque
necessaria verifica in sede concorsuale (anche per
accertare l’eventuale prelazione).
Se il credito o il diritto sul bene risulta da sentenza
non passata in giudicato il credito va ammesso o il
diritto va riconosciuto a meno che il curatore non
proponga o prosegua il giudizio di impugnazione (art.
93, 2° co., n.3, l.f.). Se il credito risulta da decreto
ingiuntivo opposto ancora non definito con sentenza
il curatore non ha l’onere di proporre o proseguire il
giudizio di opposizione.
Effetti domanda

La presentazione del ricorso produce gli
effetti della domanda giudiziale per tutto
il corso del fallimento (art. 94, l.f.):
interruzione decorso prescrizione e
sospensione termini decadenza.
Verifica del passivo
Nell’accertamento dei crediti e dei diritti
di restituzione e rivendicazione di beni
l’interesse di ogni ricorrente entra in
potenziale conflitto con quello di tutti gli
altri, rappresentati dal curatore che è
parte nella verifica.
 Non è parte invece il fallito, che può
chiedere di essere sentito e presentare
osservazioni al progetto di stato passivo.

Udienza di verifica





Possono partecipare tutti i creditori che hanno fatto istanza di
insinuazione, i quali possono interloquire su tutte le domande.
Il curatore deve predisporre un progetto di stato passivo che
deve essere depositato in cancelleria almeno quindici giorni
prima dell’udienza. Il curatore deve comunicare il deposito a tutti
gli istanti. Tutti gli interessati possono presentare osservazioni
fino al momento dell’udienza (art. 95, 2° co., l.f.).
Il contraddittorio si cristallizzerà solo al momento dell’udienza.
Il giudice può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle
parti.
Infine il G.D. decide su ciascuna domanda nei limiti delle
conclusioni formulate ed avendo riguardo alle eccezioni del
curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate da altri
interessati (art. 95, 5° co., l.f.)
Decisioni Giudice Delegato
Inammissibilità della domanda (art. 93, 4° co.,
l.f.). La domanda può essere riproposta.
 Oppure:

 ammissione totale,
 esclusione totale,
 ammissione/esclusione parziali del credito o della
prelazione,
 ammissione con riserva,

In tutti questi casi la decisione del G.D. è
definitiva se non viene impugnata ai sensi
dell’art. 99 l.f.
Ammissione con riserva (1)



Per i crediti condizionali e quelli che non possono
essere fatti valere se non previa escussione di un
obbligato principale (art. 96, 1° co., l.f.).
Per i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore (la
cambiale è ancora in possesso della banca).
Per i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale (per es. comm. trib.) non
passata in giudicato (art. 96, 2° co., l.f.)
Ammissione con riserva (2)
Al creditore ammesso con riserva non
possono essere attribuite quote di
riparto fino a quando non è ammesso
definitivamente.
A
suo
favore
devono
essere
accantonate
le
quote
che
gli
spetterebbero all’atto della ripartizione
dell’attivo.

Scioglimento riserva



Quando si verifica l’evento che ha determinato
l’accoglimento di una domanda con riserva, su
istanza del curatore o della parte interessata, il
giudice delegato modifica lo stato passivo con
decreto (art. 113 bis, l.f.).
Se ne è dedotto che quando è definitivamente
escluso che possa verificarsi l’evento che ha
determinato l’ammissione con riserva il G.D. debba
disporre che l’ammissione si intenda definitivamente
esclusa, svincolando le somme accantonate.
Il decreto del G.D. sarà impugnabile ex art. 26 l.f.
Esecutività stato passivo
Esaurita la verifica il G.D. forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con
decreto depositato in cancelleria (art.
96, 4° co., l.f.).
 Quanto disposto diviene definitivo (cosa
giudicata endofallimentare) a meno che
siano proposte impugnazioni ai sensi
dell’art. 98 l.f.
 L’esecutività dello stato passivo va
comunicata a tutti gli istanti dal curatore.

Impugnazioni stato passivo

Impugnazione ordinaria
 opposizione a mancato accoglimento propria
domanda,
 impugnazione accoglimenti domande di altri.
Impugnazione straordinaria: revocazione.
 Le impugnazioni possono riguardare sia
quanto stabilito in relazione ai crediti sia
quanto disposto con riferimento ai diritti
su beni.

Opposizione

Può essere proposta dal creditore o dal
titolare di diritti su beni mobili o immobili
che contesti la decisione, di mancata
ammissione o di non riconoscimento del
diritto totale o parziale, del G.D.
 Va proposta nei confronti del curatore
 In
caso di ammissione con riserva il
creditore può opporsi solo se aveva chiesto
l’ammissione piena.
Impugnazione
Può essere proposta dal curatore, dal
creditore o dal titolare di diritti su beni i quali
contestino che la domanda di un altro
soggetto sia stata accolta.
 Va proposta nei confronti del soggetto la cui
domanda è stata accolta.
 É parte del giudizio il curatore.

Revocazione

Può essere richiesta dal curatore, dal creditore e
dal titolare di diritti su beni quando sono decorsi i
termini per l’opposizione o l’impugnazione, per:
 falsità riferita alle prove,
 dolo (messa in opera di espedienti tali da fare apparire
artificiosamente una situazione reale),
 errore essenziale di fatto (falsa percezione materiale che
abbai indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto
che non esiste o l’insussistenza di un fatto che esiste),
 mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono
stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.
Termini
Impugnazione ordinaria: entro trenta
giorni
dal
ricevimento
della
comunicazione
del
curatore
di
esecutività dello stato passivo.
 Impugnazione straordinaria: entro trenta
giorni dalla scoperta del fatto o del
documento.

Istanze tardive

Sono tardive le domande presentate:
 oltre i trenta giorni precedenti la data dell’udienza di
verifica dello stato passivo,
 entro il dodicesimo mese (o diciottesimo in caso di
proroga disposta dal G.D.) dal deposito in cancelleria del
decreto di esecutività dello stato passivo.


Quelle presentate oltre quel termine sono
“ultratardive”. Esse saranno soggette alla disciplina
delle tardive solo se il ceditore dimostra che il
ritardo è incolpevole.
Deve trattarsi di una domanda non già avanzata
tempestivamente
Procedimento per le tardive
Le tardive (e ultratardive ammissibili) sono
esaminate ogni quattro mesi.
 Si procede come per le tempestive.
 Il curatore comunica la data dell’udienza ai
soli interessati.
 I provvedimenti relativi alle domande tardive
dovranno essere comunicati anche ai
creditori ammessi tempestivamente per
consentire loro un’eventuale impugnazione.

Effetti ammissione tardiva
Creditori privilegiati e chirografari che
dimostrino
incolpevolezza
ritardo
(riconosciuta nel decreto o nella
sentenza di ammissione): partecipano
anche ai riparti precedenti.
 Creditori chirografari che non dimostrino
incolpevolezza ritardo: partecipano solo
ai riparti successivi

Cessioni crediti e surroghe

Art. 115, 2° co., l.f.: il curatore provvede
alla rettifica formale dello stato passivo
qualora la cessione si stata comunicata,
unitamente alla documentazione che
attesti, con atto recante le sottoscrizioni
autenticate di cedente e cessionario,
l’intervenuta cessione. Nel caso di
surrogazione legale a risultare in forma
autentica dovrà essere la quietanza.
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20 L`accertamento del passivo