CURATORE • E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f. • E’ l’organo al quale il legislatore (art.31 1°co) affida l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie TUTTE le operazioni della procedura sotto la VIGILANZA non più la direzione del GD e del Comitato Creditori nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite • Tale potere quindi deriva direttamente dalla legge • Il curatore non è quindi un sostituto del fallito o dei creditori ma AUSILIARIO DEL GIUDICE CON FUNZIONE PUBBLICA PER QUANTO ATTIENE LE SUE FUNZIONI E’ PUBBLICO UFFICIALE (NON UFF.DI POLIZIA GIUDIZIARIA) ASSUME LA POSIZIONE DI TERZO • Nelle attività relative alla costituzione del patrimonio assoggettato al vincolo fallimentare, per esempio le iniziative dirette a far rientrare nel patrimonio alcuni beni che non ne facevano parte o quando esercita una azione revocatoria art 64 ss,o ancora azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita art 2394 bis cc ASSUME LA POSIZIONE DEL FALLITO • Nelle attività di custodia di amministrazione e liquidazione del patrimonio fall.re (riscuote i debiti,subentra nei contratti pendenti) Dal fatto che esercita funzioni proprie derivano alcune conseguenze 1. Se non esegue le operazioni della procedura il G.Delegato NON può sostituirsi a lui 2. All’esercizio di quelle funzioni corrispondono responsabilità personali:il curatore deve adempiere al proprio ufficio con la diligenza qualificata dalla natura professionale dell’attività dallo stesso svolta art.38 lf 3. Le sue funzioni sono intrasmissibili Novità 2008 E’ stato soppresso il comma 2°dell'art. 28 l,fall., che imponeva al Tribunale di indicare nel provvedimento di nomina le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Ma, quanto alla nomina, ben più rilevante è la modifica dell’art 37 bis l.:la sostituzione può essere chiesta, dai creditori «presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi», solo al termine dell'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso Novità 2008 correttivo • Resta affidato al giudice delegato, al quale spetta, tuttavia, il potere di revoca degli incarichi conferiti dal curatore fallimentare e quello di liquidarne i compensi (art. 25, comma 1°, nn. 4 e 6 1. fall.), nonché, in alcuni casi, il potere di nomina di taluni incaricati, come nel caso degli arbitri (art. 25, comma 1°, n. 7 l, fall.) o dell'apposizione dei sigilli (art. 84, comma 3° 1. fall.) o, secondo la prassi di qualche tribunale, degli stessi professionisti chiamati a difendere iI curatore fallimentare in giudizio. Quale gestore di un patrimonio altrui • Sia pure Pubblico ufficiale,il curatore deve rendere il conto della gestione • Se vi è esercizio provvisorio deve depositare in cancelleria ogni 6 mesi o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio un RENDICONTO Il curatore PUO’ avere collaboratori • DELEGATI (veri sostituti del curatore per lo Svolgimento di specifiche e temporanee mansioni • COAUDIUTORI nominati per lo svolgimento di incarichi più duraturi e generali di natura tecnica o manuale o intellettuale estranei alle attribuzioni proprie ma ugualmente necessarie e utili e in qualche misura INTEGRATIVE delle attribuzioni del curatore Art 32 1° co • Quanto all'esercizio delle attribuzioni del curatore il potere di delegare ad altri specifiche operazioni, in precedenza assegnato solo al Giudice è stato trasferito al comitato dei creditori con esclusione degli adempimenti di cui • All’art. 89 (elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio), • art.92 (avviso ai creditori ed agli altri interessati), Art 32 co.1 • Art.95 (progetto di stato passivo e udienza di discussione), • Art.97 (comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) Chi può essere curatore • Positivi: avvocati, dott.commercialisti,ragionieri e ragionieri commercialisti studi professionali (in questo caso deve essere designata la persona fisica responsabile) associati,società tra professionisti,chi ha svolto funzioni di amministrazione direzione,controllo di SPA dando prova di capacità imprenditoriali • Limiti negativi: coniuge parente ed affini fino al 4°grado creditori del fallito,chi ha conflitto di interessi,chi ha concorso al fallimento DOVERI • Nuovo regime di responsabilità : • DOVERI del proprio ufficio (ex D.Lgs.5/2006), • DOVERI imposti dalla legge, o derivati dal PIANO DI LIQUIDAZIONE approvato • DOVERI svolti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, quindi la diligenza è quella specifica tipica della gestione di una azienda commerciale art. 38 l.f DERELEZIONE DEI BENI • Il curatore previa autorizzazione del C.C. può NON acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare più beni,se l’attività NON appare conveniente • In tale caso il curatore né dà comunicazione ai creditori i quali in deroga a quanto previsto dall’art 51 lf possono iniziare esecuzioni o az.cautelari sui beni messi nella disponibilità del debitore.