CURATORE
• E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
• E’ l’organo al quale il legislatore (art.31 1°co)
affida l’amministrazione del patrimonio
fallimentare e compie TUTTE le operazioni della
procedura sotto la VIGILANZA non più la
direzione del GD e del Comitato Creditori
nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite
• Tale potere quindi deriva direttamente dalla legge
• Il curatore non è quindi un sostituto del fallito o
dei creditori ma AUSILIARIO DEL GIUDICE
CON FUNZIONE PUBBLICA
PER QUANTO ATTIENE LE
SUE FUNZIONI
E’ PUBBLICO UFFICIALE
(NON UFF.DI POLIZIA
GIUDIZIARIA)
ASSUME LA POSIZIONE DI
TERZO
• Nelle attività relative alla costituzione del
patrimonio
assoggettato
al
vincolo
fallimentare, per esempio le iniziative
dirette a far rientrare nel patrimonio alcuni
beni che non ne facevano parte o quando
esercita una azione revocatoria art 64 ss,o
ancora azioni di responsabilità nei confronti
degli organi della società fallita art 2394 bis
cc
ASSUME LA POSIZIONE DEL
FALLITO
• Nelle attività di custodia di amministrazione
e liquidazione del patrimonio fall.re
(riscuote i debiti,subentra nei contratti
pendenti)
Dal fatto che esercita funzioni proprie
derivano alcune conseguenze
1. Se non esegue le operazioni della procedura il
G.Delegato NON può sostituirsi a lui
2. All’esercizio di quelle funzioni corrispondono
responsabilità personali:il curatore deve
adempiere al proprio ufficio con la diligenza
qualificata dalla natura professionale dell’attività
dallo stesso svolta art.38 lf
3. Le sue funzioni sono intrasmissibili
Novità 2008
E’ stato soppresso il comma 2°dell'art. 28 l,fall.,
che imponeva al Tribunale di indicare nel provvedimento di
nomina le specifiche caratteristiche e attitudini del
curatore.
Ma, quanto alla nomina, ben più rilevante è la modifica
dell’art 37 bis l.:la sostituzione può essere chiesta, dai
creditori «presenti, personalmente o per delega, che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi», solo
al termine dell'adunanza per l'esame dello stato passivo e
prima della dichiarazione di esecutività dello stesso
Novità 2008 correttivo
• Resta affidato al giudice delegato, al quale spetta,
tuttavia, il potere di revoca degli incarichi
conferiti dal curatore fallimentare e quello di
liquidarne i compensi (art. 25, comma 1°, nn. 4 e 6 1. fall.),
nonché, in alcuni casi, il potere di nomina di
taluni incaricati, come nel caso degli arbitri (art.
25, comma 1°, n. 7 l, fall.) o dell'apposizione dei sigilli
(art. 84, comma 3° 1. fall.) o, secondo la prassi di
qualche tribunale, degli stessi professionisti
chiamati a difendere iI curatore fallimentare in
giudizio.
Quale gestore di un patrimonio
altrui
• Sia pure Pubblico ufficiale,il curatore deve
rendere il conto della gestione
• Se vi è esercizio provvisorio deve
depositare in cancelleria ogni 6 mesi o
comunque alla conclusione del periodo di
esercizio provvisorio un RENDICONTO
Il curatore PUO’ avere collaboratori
• DELEGATI (veri sostituti del curatore per lo
Svolgimento di specifiche e temporanee mansioni
• COAUDIUTORI nominati per lo svolgimento di
incarichi più duraturi e generali di natura tecnica o
manuale o intellettuale estranei alle attribuzioni
proprie ma ugualmente necessarie e utili e in
qualche misura INTEGRATIVE delle attribuzioni
del curatore
Art 32 1° co
• Quanto all'esercizio delle attribuzioni del curatore
il potere di delegare ad altri specifiche
operazioni, in precedenza assegnato solo al
Giudice è stato trasferito al comitato dei
creditori con esclusione degli adempimenti di cui
• All’art. 89 (elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti reali mobiliari e bilancio),
• art.92 (avviso ai creditori ed agli altri interessati),
Art 32 co.1
• Art.95 (progetto di stato passivo e udienza
di discussione),
• Art.97 (comunicazione dell'esito del
procedimento di accertamento del passivo)
Chi può essere curatore
• Positivi: avvocati, dott.commercialisti,ragionieri e
ragionieri commercialisti studi professionali (in
questo caso deve essere designata la persona fisica
responsabile) associati,società tra
professionisti,chi ha svolto funzioni di
amministrazione direzione,controllo di SPA dando
prova di capacità imprenditoriali
• Limiti negativi: coniuge parente ed affini fino al
4°grado creditori del fallito,chi ha conflitto di
interessi,chi ha concorso al fallimento
DOVERI
• Nuovo regime di responsabilità :
• DOVERI del proprio ufficio (ex D.Lgs.5/2006),
• DOVERI imposti dalla legge, o derivati dal
PIANO DI LIQUIDAZIONE approvato
• DOVERI svolti con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico, quindi la diligenza è quella
specifica tipica della gestione di una azienda
commerciale art. 38 l.f
DERELEZIONE DEI BENI
• Il curatore previa autorizzazione del C.C. può
NON acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare
più beni,se l’attività NON appare conveniente
• In tale caso il curatore né dà comunicazione ai
creditori i quali in deroga a quanto previsto
dall’art 51 lf possono iniziare esecuzioni o
az.cautelari sui beni messi nella disponibilità del
debitore.
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e` pubblico ufficiale