Ai fini della liquidazione
• Apposizione dei sigilli ad opera dl
curatore sui beni del fallito
• Redazione dell’inventario ad opera del
curatore
Entro 60 dall’inventario il
curatore predispone un
programma di liquidazione
• Indicando le modalità e i termini previsti
per la realizzazione dell’attivo
Nel Programma di Liquidazione
il Curatore specifica:
• Opportunità di disporre l’esercizio provvisorio della
impresa o di singoli rami d’azienda ovvero di autorizzare
l’affitto della azienda o di rami della stessa a terzi
• La sussistenza di proposte di concordato e il loro
contenuto
• Le azioni risarcitorie recuperatorie e revocatorie da
esercitare
• Possibilità di vendere l’azienda intera a singoli rami e/o
beni
• Condizioni della vendita di singoli cespiti
IL programma di liquidazione
• Il programma di liquidazione costituisce
l’atto di pianificazione e di indirizzo in
ordine alle modalità e ai termini previsti
per la realizzazione dell’attivo
• E’ sottoposto all’esame del C.Creditori
• IL COMITATO approva il Programma di
Liquidazione
liquidazione
• La responsabilità di redazione e della
approvazione del programma di
liquidazione è affidata esclusivamente al
curatore e al comitato creditori, il ruolo del
G.Delegato è recuperato affidandogli la
funzione di controllo di conformità degli
atti di esecuzione del programma rispetto a
quanto previsto e approvato
liquidazione
• art.104 ter l. fall. (programma di
liquidazione); peraltro (solo) quest'ultima
disposizione, nel comma 3°, prevede
espressamente la possibilità che il curatore
sia autorizzato dal giudice delegato ad
affidare ad altri professionisti alcune
incombenze della procedura di liquidazione
dell'attivo
ADEMPIMNETI IMMEDIATI:
Dopo la sentenza di nomina predispone
• Verifica e deposita elenco creditori con
l’indicazione dei crediti e dei diritti di
prelazione
• Elenco di chi vanta diritti reali e
personali,mobiliari e immobiliari su cose in
possesso o nella disponibilità del fallito con
l’indicazione dei titoli
Adempimenti iniziali
• Senza indugio il curatore provvede alla
comunicazione ai creditori sia ai creditori
che ai titolari di diritti reali e personali su
beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito, dell’AVVISO DI
VERIFICA
• Temporalmente è il primo adempimneto
del curatore
Dopo l’avviso di verifica del Passivo
• I creditori possono depositare o spedire presso la
cancelleria del Tribunale la DOMANDA DI
AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN
CREDITO
• I titolari di diritti reali e personali sui beni mobili e
immobili di proprietà o in possesso del fallito
possono depositare o spedire presso la cancelleria
del Tribunale la DOMANDA DI
RESTITUZIONE O RIVENDICAZIONE DI
BENI MOBILI E IMMOBILI chiedendo anche
la sospensione della liquidazione dei beni oggetto
della domanda
Effetti della domanda
• Il deposito della domanda (30 giorni
prima della verifica del passivo)produce
gli effetti della domanda giudiziale per
tutto il corso del fallimento
Novità del correttivo
Il correttivo ha opportunamente soppresso
l'incombente dello «avviso ai creditori»
dell'intervenuto deposito del progetto di
stato passivo (art. 95, comma 2°
«riformato») entro i 15 giorni dallo stesso
deposito
Almeno 15 giorni prima
dell’esame dello stato passivo
• I creditori o i titolari di
diritti reali e personali
su beni mobili e
immobili di proprietà
o in possesso de fallito
possono produrre
documenti scritti
• Il curatore deposita il
progetto di stato
passivo nella
cancelleria del
tribunale.
Almeno 5 giorni prima
dell’udienza dell’esame dello
stato passivo
• I creditori o i titolari di diritti reali e
personali su beni mobili e immobili di
proprietà o in possesso del fallito possono
esaminare e presentare osservazioni scritte
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Apposizione dei sigilli ad opera dl curatore sui beni del fallito