Ai fini della liquidazione • Apposizione dei sigilli ad opera dl curatore sui beni del fallito • Redazione dell’inventario ad opera del curatore Entro 60 dall’inventario il curatore predispone un programma di liquidazione • Indicando le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo Nel Programma di Liquidazione il Curatore specifica: • Opportunità di disporre l’esercizio provvisorio della impresa o di singoli rami d’azienda ovvero di autorizzare l’affitto della azienda o di rami della stessa a terzi • La sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto • Le azioni risarcitorie recuperatorie e revocatorie da esercitare • Possibilità di vendere l’azienda intera a singoli rami e/o beni • Condizioni della vendita di singoli cespiti IL programma di liquidazione • Il programma di liquidazione costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo • E’ sottoposto all’esame del C.Creditori • IL COMITATO approva il Programma di Liquidazione liquidazione • La responsabilità di redazione e della approvazione del programma di liquidazione è affidata esclusivamente al curatore e al comitato creditori, il ruolo del G.Delegato è recuperato affidandogli la funzione di controllo di conformità degli atti di esecuzione del programma rispetto a quanto previsto e approvato liquidazione • art.104 ter l. fall. (programma di liquidazione); peraltro (solo) quest'ultima disposizione, nel comma 3°, prevede espressamente la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo ADEMPIMNETI IMMEDIATI: Dopo la sentenza di nomina predispone • Verifica e deposita elenco creditori con l’indicazione dei crediti e dei diritti di prelazione • Elenco di chi vanta diritti reali e personali,mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità del fallito con l’indicazione dei titoli Adempimenti iniziali • Senza indugio il curatore provvede alla comunicazione ai creditori sia ai creditori che ai titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, dell’AVVISO DI VERIFICA • Temporalmente è il primo adempimneto del curatore Dopo l’avviso di verifica del Passivo • I creditori possono depositare o spedire presso la cancelleria del Tribunale la DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN CREDITO • I titolari di diritti reali e personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito possono depositare o spedire presso la cancelleria del Tribunale la DOMANDA DI RESTITUZIONE O RIVENDICAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI chiedendo anche la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda Effetti della domanda • Il deposito della domanda (30 giorni prima della verifica del passivo)produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento Novità del correttivo Il correttivo ha opportunamente soppresso l'incombente dello «avviso ai creditori» dell'intervenuto deposito del progetto di stato passivo (art. 95, comma 2° «riformato») entro i 15 giorni dallo stesso deposito Almeno 15 giorni prima dell’esame dello stato passivo • I creditori o i titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso de fallito possono produrre documenti scritti • Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale. Almeno 5 giorni prima dell’udienza dell’esame dello stato passivo • I creditori o i titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito possono esaminare e presentare osservazioni scritte