CESSAZIONE
DEL
FALLIMENTO
A cura del Dott. Accettura Michelangelo
Conto della gestione: art. 116 l.f.
 Il curatore deve presentare il proprio rendiconto:



Compiuta la liquidazione dell’attivo, prima di chiedere la liquidazione
del compenso e di procedere al riparto finale.
Dopo l’omologazione del concordato fallimentare (art. 130, 2° co.
l.f.)
In ogni caso quando cessa dalle funzioni (dimissioni o sostituzione –
art. 38 l.f.).
 Le contestazioni al rendiconto devono essere specifiche,
es. eventuali errori od omissioni contabili, ma anche in
relazione alla violazione dei doveri di diligenza da parte
del curatore.
Rendiconto: il procedimento
 Il curatore presenta al G.D. il conto della gestione.
 Il G.D. ne ordina il deposito in cancelleria e fissa
l’udienza nella quale ogni interessato può presentare
le sue osservazioni o contestazioni.
 Il curatore procede all’immediata comunicazione al
fallito e ai creditori di quanto disposto dal G.D.
 Se all ’ udienza non sorgono contestazioni o se su
queste viene raggiunto un accordo, il G.D. approva il
conto con decreto.
 L’eventuale contenzioso viene rimesso al collegio.
Compenso del curatore: art. 39 l.f.
Approvato il rendiconto e prima di procedere al
riparto finale, il curatore deve richiedere la
liquidazione del compenso.
Il compenso è liquidato dal tribunale sulla base
di un D.M., che fissa a scaglioni le percentuali
minime e massime sull ’ attivo fallimentare e
quelle sul passivo (l ’ applicazione di queste
ultime è facoltativa).
Ripartizione finale: art. 117 l.f.
 Approvato il rendiconto e liquidato il compenso al
curatore, il G.D., sentite le proposte del curatore,
ordina il riparto finale (disarmonia con art. 110 l.f.).
 Nel riparto finale non sono previsti accantonamenti.
 Le somme spettanti ai creditori irreperibili sono
depositate su apposito libretto o conto bancario.
Decorsi 5 anni tali somme non rivendicate, o non
richieste da altri creditori, vengono acquisite dallo
Stato.
Chiusura del fallimento: CASI art. 118 l.f.
Assenza di domande di ammissione al passivo.
Pagamento od estinzione di tutti i crediti, ivi
incluso il compenso al curatore e le spese della
procedura.
Compimento della ripartizione finale dell ’ attivo
(ipotesi che ricorre nella maggior parte dei casi).
Carenza di attivo in misura tale da non consentire
di soddisfare, neppure in parte, i creditori
concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di
procedura.
Decreto di chiusura: art. 119 l.f.
 La chiusura del fallimento è dichiarata dal Tribunale.
 I soggetti istanti possono essere: il curatore, il fallito
oppure d’ufficio.
 Il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la
richiesta è impugnabile.
Effetti chiusura: art. 120 l.f.
 Cessano gli effetti di ordine patrimoniale (art. 42
l.f.), il fallito ritorna in bonis e riacquista il potere
di amministrazione e disposizione.
 Cessano le incapacità di ordine personale del
fallito (art. 48 l.f. corrispondenza e art. 49 l.f.
residenza).
 I creditori, salva l’ipotesi di esdebitazione (art.
142 l.f.), riacquistano il diritto di libero esercizio
delle azioni verso il debitore per la parte non
soddisfatta dei loro crediti.
Effetti chiusura: cause pendenti
 La pendenza di opposizioni o di verifiche tardive dei
crediti non impedisce la chiusura del fallimento,
causando la loro interruzione.
 Non possono, altresì, proseguire le cause esperite
dal curatore.
Riapertura del fallimento: art. 121 l.f.
 Può intervenire nei soli casi in cui la chiusura è
stata dichiarata per compiuta ripartizione
dell’attivo o per carenza dello stesso.
 Non debbono essere decorsi cinque anni dal
decreto di chiusura.
 Nel patrimonio del debitore devono esistere
attività tali da rendere utile il provvedimento,
ovvero il fallito deve offrire garanzie di pagare
almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.
 Può essere richiesta su istanza del debitore o di
qualunque creditore (mai d’ufficio).
Scarica

CESSAZIONE DEL FALLIMENTO