Nella liquidazione dell’attivo il curatore di regola procede • alla vendita dell’azienda, rami d’azienda, beni, rapporti in blocco per iscritto con scrittura privata autenticata depositata presso il Reg. imprese o atto pubblico • Il C. può procedere alla liquidazione anche mediante conferimento della azienda, di rami d’azienda di beni, di crediti. Trasferimento d’azienda Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda,il curatore,l’acquirente e i sindacalisti possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori e modifiche del rapporto di lavoro in rispetto delle norme SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE E’ esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento Cessione dei crediti Relativi alla azienda/e cedute anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione ha effetto nei confronti di terzi dal momento dell’iscrizione al reg.Imprese Il pagamento del prezzo della vendita Può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non venisse alterata la graduazione dei crediti QUANDO RISULTA PREVEDIBILE CHE LA VENDITA DELL’INTERO COMPLESSO AZ.LE O SINGOLI RAMI O RAPPORTI IN BLOCCO NON CONSENTA UNA MAGGIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI LIQUIDAZIONE SINGOLI BENI Liquidazione singoli beni mobili • Il curatore può cedere i crediti compresi quelli di natura fiscale o futuri anche se oggetto di contestazione • Può cedere le azioni revocatorie concorsuali se i giudizi sono già pendenti • Stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti Vendite forzate • Per le vendite forzate fallimentari il nuovo art. 107 1. fall ha disposto che le stesse, insieme agli «altri atti di liquidazione», siano effettuati «tramite procedure competitive»(aggiunto dalla Riforma), anche avvalendosi di soggetti specializzati, «sulla base di stime effettuate... da parte di operatori esperti». Liquidazione beni IMMOBILI • Tramite procedure competitive sulla base di stime,adeguate forme di pubblicità • Prima di completare le operaz.ni di vendita se ne dà notifica ai cred.ipotec.iscritti,informa il C.C. tramite deposito in cancelleria della relativa documentazione • Sospende la vendita se c’è offerta irrevocabile superiore al 10% del prezzo offerto Liquidazione beni IMMOBILI • Su istanza del fallito,del C.C. o di altri creditori e previo parere dello stesso CC, il Giudice delegato può sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita • Quando ci sono gravi e giustificati motivi • Quando il prezzo è notevolmente inferiore a quello giusto • Dopo la Vendita il GD ordina la cancellazione delle ipoteche Liquidazione beni IMMOBILI • II decreto legislativo «correttivo» precisa peraltro che non è esclusa l'opzione, attribuita al curatore, di prevedere («nel programma di liquidazione»: o, si deve ritenere, in una successiva integrazione dello stesso, sottoposta alla approvazione del comitato dei creditori) che le vendite siano effettuate dal giudice delegato, «secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili» (art. 107, comma 2°, 1. fall. «corretto»). L’affitto d’azienda nel fallimento • Nel documento programmatico la liquidazione previsto dall’art.104 ter co.2 il legislatore prevede che il curatore fra l’altro,deve indicare l’eventuale opportunità di autorizzare l’affitto della azienda o di rami, a terzi ai sensi dell’art.104 bis. L’affitto d’azienda nel fallimento • Inoltre la norma afferma stabilisce che anche prima della presentazione del programma “ su proposta del curatore, il Giudice delegato, previo parere favorevole del C.Creditori,autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita della azienda o di parti di essa” L’affitto d’azienda nel fallimento • L’affitto d’azienda è quindi funzionale alla vendita esclusivamente alla vendita della azienda o parti di essa a sua volta disciplinati dall’art.105 l.f. e non si pone altri obiettivi che quelli di una futura liquidazione unitaria delle stesse.Infatti la durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni L’affitto d’azienda nel fallimento • I problemi di cui si è occupato il legislatore sono quelli: 1. Scelta dell’affittuario, 2. Contenuto del contratto con riguardo ai diritti del curatore 3. Diritto di prelazione dell’affittuario Scelta dell’affittuario • La scelta deve avvenire a norma dell’art.107 l.f.cioè tramite procedure competitive,sulla base di una stima,assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati.La scelta dell’affittuario deve tener conto oltre che dell’ammontare del canone offerto,delle garanzie prestate, e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali,privilegiando la conservazione dei livelli occupazionali (peraltro soggetta ad una legislazione speciale giuslavoritica) quindi si preferisce la salvaguardia del livelli occupazionali CONTENUTO DEL CONTRATTO Il contratto deve prevedere 1. il diritto del curatore di procedere alle ispezioni della azienda, 2. La prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge 3. Il diritto di recesso del curatore che può essere esercitato sentito il C.C. con la corresponsione di un giusto indennizzo quale debito della massa Diritto di prelazione dell’affittuario Tale diritto può essere previsto nel contratto al da esercitare nella successiva vendita. Ciò per incentivare l’affittuario ad effettuare investimenti in azienda onde rafforzare poi il suo interesse ad acquistare. Per inserire tale clausola occorre parere C.C. e autorizzazione GD