Nella liquidazione dell’attivo il
curatore di regola procede
• alla vendita dell’azienda, rami d’azienda,
beni, rapporti in blocco per iscritto con
scrittura privata autenticata depositata
presso il Reg. imprese o atto pubblico
• Il C. può procedere alla liquidazione anche
mediante conferimento della azienda, di
rami d’azienda di beni, di crediti.
Trasferimento d’azienda
Nell’ambito delle consultazioni
sindacali relative al trasferimento
d’azienda,il curatore,l’acquirente e i
sindacalisti possono convenire il
trasferimento solo parziale dei
lavoratori e modifiche del rapporto di
lavoro in rispetto delle norme
SALVA DIVERSA
DISPOSIZIONE
E’ esclusa la responsabilità
dell’acquirente per i debiti relativi
all’esercizio delle aziende cedute
sorti prima del trasferimento
Cessione dei crediti
Relativi alla azienda/e cedute anche
in mancanza di notifica al debitore o
di sua accettazione ha effetto nei
confronti di terzi dal momento
dell’iscrizione al reg.Imprese
Il pagamento del prezzo della
vendita
Può essere effettuato mediante
accollo di debiti da parte
dell’acquirente solo se non venisse
alterata la graduazione dei crediti
QUANDO RISULTA
PREVEDIBILE CHE LA VENDITA
DELL’INTERO COMPLESSO
AZ.LE O SINGOLI RAMI O
RAPPORTI IN BLOCCO NON
CONSENTA UNA MAGGIORE
SODDISFAZIONE DEI CREDITORI
LIQUIDAZIONE SINGOLI BENI
Liquidazione singoli beni mobili
• Il curatore può cedere i crediti compresi
quelli di natura fiscale o futuri anche se
oggetto di contestazione
• Può cedere le azioni revocatorie
concorsuali se i giudizi sono già pendenti
• Stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti
Vendite forzate
• Per le vendite forzate fallimentari il nuovo
art. 107 1. fall ha disposto che le stesse,
insieme agli «altri atti di liquidazione»,
siano effettuati «tramite procedure
competitive»(aggiunto dalla Riforma),
anche avvalendosi di soggetti specializzati,
«sulla base di stime effettuate... da parte di
operatori esperti».
Liquidazione beni IMMOBILI
• Tramite procedure competitive sulla base di
stime,adeguate forme di pubblicità
• Prima di completare le operaz.ni di vendita se ne
dà notifica ai cred.ipotec.iscritti,informa il C.C.
tramite deposito in cancelleria della relativa
documentazione
• Sospende la vendita se c’è offerta irrevocabile
superiore al 10% del prezzo offerto
Liquidazione beni IMMOBILI
• Su istanza del fallito,del C.C. o di altri creditori e
previo parere dello stesso CC, il Giudice
delegato può sospendere con decreto motivato le
operazioni di vendita
• Quando ci sono gravi e giustificati motivi
• Quando il prezzo è notevolmente inferiore a
quello giusto
• Dopo la Vendita il GD ordina la cancellazione
delle ipoteche
Liquidazione beni IMMOBILI
• II decreto legislativo «correttivo» precisa peraltro
che non è esclusa l'opzione, attribuita al curatore,
di prevedere («nel programma di liquidazione»: o,
si deve ritenere, in una successiva integrazione
dello stesso, sottoposta alla approvazione del
comitato dei creditori) che le vendite siano
effettuate dal giudice delegato, «secondo le
disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili» (art. 107, comma 2°, 1. fall.
«corretto»).
L’affitto d’azienda nel
fallimento
• Nel documento programmatico la
liquidazione previsto dall’art.104 ter co.2 il
legislatore prevede che il curatore fra
l’altro,deve indicare l’eventuale
opportunità di autorizzare l’affitto della
azienda o di rami, a terzi ai sensi
dell’art.104 bis.
L’affitto d’azienda nel
fallimento
• Inoltre la norma afferma stabilisce che
anche prima della presentazione del
programma “ su proposta del curatore, il
Giudice delegato, previo parere favorevole
del C.Creditori,autorizza l’affitto
dell’azienda del fallito a terzi anche
limitatamente a specifici rami quando
appaia utile al fine della più proficua
vendita della azienda o di parti di essa”
L’affitto d’azienda nel
fallimento
• L’affitto d’azienda è quindi funzionale alla
vendita esclusivamente alla vendita della
azienda o parti di essa a sua volta
disciplinati dall’art.105 l.f. e non si pone
altri obiettivi che quelli di una futura
liquidazione unitaria delle stesse.Infatti la
durata dell’affitto deve essere compatibile
con le esigenze della liquidazione dei beni
L’affitto d’azienda nel
fallimento
•
I problemi di cui si è occupato il
legislatore sono quelli:
1. Scelta dell’affittuario,
2. Contenuto del contratto con riguardo ai
diritti del curatore
3. Diritto di prelazione dell’affittuario
Scelta dell’affittuario
•
La scelta deve avvenire a norma dell’art.107
l.f.cioè tramite procedure competitive,sulla base
di una stima,assicurando con adeguate forme di
pubblicità la massima informazione e
partecipazione degli interessati.La scelta
dell’affittuario deve tener conto oltre che
dell’ammontare del canone offerto,delle
garanzie prestate, e della attendibilità del piano
di prosecuzione delle attività
imprenditoriali,privilegiando la conservazione
dei livelli occupazionali (peraltro soggetta ad una
legislazione speciale giuslavoritica) quindi si preferisce la
salvaguardia del livelli occupazionali
CONTENUTO DEL
CONTRATTO
Il contratto deve prevedere
1. il diritto del curatore di procedere alle ispezioni
della azienda,
2. La prestazione di idonee garanzie per tutte le
obbligazioni dell’affittuario derivanti dal
contratto e dalla legge
3. Il diritto di recesso del curatore che può essere
esercitato sentito il C.C. con la corresponsione di
un giusto indennizzo quale debito della massa
Diritto di prelazione
dell’affittuario
Tale diritto può essere previsto nel
contratto al da esercitare nella
successiva vendita.
Ciò per incentivare l’affittuario ad effettuare
investimenti in azienda onde rafforzare
poi il suo interesse ad acquistare.
Per inserire tale clausola occorre parere C.C. e
autorizzazione GD
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L`affitto d`azienda nel fallimento