Inventario, custodia e reperimento
delle attività
Genova 28 marzo 2014
La gestione della crisi d’impresa
Dott. Marco Abbondanza
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Effetti sul patrimonio del fallito
LO SPOSSESSAMENTO (art. 42 c.1 L.F.)
LA DICHIARAZIONE • DETERMINA LO
SPOSSESSAMENTO
DI FALLIMENTO
DEL FALLITO
LO
SPOSSESSAMENTO
• NON PRIVA IL FALLITO DELLA
PROPRIETA’ DEI BENI, MENTRE
LO PRIVA
DELL’AMMINISTRAZIONE E
DELLA DISPONIBILITA’
(>CURATORE)
I BENI SOPRAVVENUTI
durante la procedura (art. 42 c.2 L.F.)
Lo spossessamento investe anche i beni del fallito a questi
pervenuti nel corso della procedura a seguito di :
 utili derivanti da nuove attività d’impresa del fallito
 donazioni
 eredità (con beneficio d’inventario)
Accettazione spettante al curatore previa autorizzazione del
comitato creditori (art. 35 L.F.).
POSSIBILE RINUNCIA DELLA CURATELA AD ACQUISIRE I
BENI, SE I COSTI DA SOSTENERE PER IL LORO
ACQUISTO/CONSERVAZIONE SONO SUPERIORI AL
PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO
(previa autorizzazione del comitato creditori)
Normativa di riferimento
nella Legge Fallimentare
Artt. 46 e 47
(Degli effetti del fallimento per il fallito)
Artt. da 84 a 88
(Della custodia e dell’amministrazione delle attività
fallimentari)
Artt. 104 e 104-bis
(Dell’esercizio provvisorio
dell’attivo)
e
della
liquidazione
Beni non compresi nel fallimento (art. 46 L.F.)
1) Beni e diritti di natura strettamente personale
2) Assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari del
fallito, entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia (> limiti
fissati da decreto GD)
3) Frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei
figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i
frutti di essi (eccezione art. 170 cpc per scopi
estranei ai bisogni della famiglia)
4) Le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge (> art. 514 cpc)
Alimenti al fallito e alla famiglia
(art. 47 L.F.)
 Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il GD (sentiti curatore e comitato dei
creditori) PUO’ concedere un sussidio.
 La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è
necessaria all’abitazione di questi e della sua
famiglia, non può essere distratta da tale uso fino
alla liquidazione delle attività
Alcuni casi particolari
RISARCIMENTO DI
DANNO
• PATRIMONIALE > AL FALLIMENTO
• BIOLOGICO, MORALE, ALLA
REPUTAZIONE > AL FALLITO
ASSICURAZIONE
SULLA VITA
• SOMME DOVUTE DALLL’ASSICURATORE (>
NON SONO COMPRESE NEL FALLIMENTO,
IN QUANTO NON PIGNORABILI ex ART. 1923
cc)
INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
• RIMANE AL FALLITO SE HA LA FUNZIONE DI
REINTEGRARE ESSENZIALI ESPRESSIONI
DI VITA MENOMATE
Apposizione dei sigilli - inventario
Dichiarato il fallimento,
il curatore appone i sigilli
(art. 84 L.F.)
Rimossi i sigilli, si procede
all’inventario (art. 87 L.F.)
Apposizione dei sigilli – ad opera del curatore
NOZIONE DI
SIGILLO
POSSIBILE
RICHIESTA
DELLA FORZA
PUBBLICA,
CANCELLIERE E
COADIUTORI
SANZIONI
PENALI
FUNZIONE
CAUTELARE
Sigilli – Esclusione
 beni non compresi nel fallimento
 cespiti deteriorabili
 beni che devono essere consegnati
direttamente alla curatela
(v. slide successiva)
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione (art. 86 L.F.)
Il fallito deve consegnare al curatore:
 il denaro contante (> apertura c/c o libretto)
 cambiali e altri titoli (compresi quelli scaduti)
 scritture contabili e ogni altra documentazione se non
ancora depositati in cancelleria
Il GD può autorizzare il deposito dei documenti/scritture in
luogo idoneo, anche presso terzi.
Esibizione della documentazione al fallito o altro avente
diritto : ricorso dell’interessato al GD quando la curatela
non ritiene di esibire.
Operazioni di inventariazione (art. 87 L.F.)
IL CURATORE, RIMOSSI I SIGILLI, REDIGE
L’INVENTARIO NEL PIU’ BREVE TERMINE POSSIBILE
PRESENTI O
AVVISATI IL
FALLITO E IL
COMITATO
CREDITORI
PROCESSO
VERBALE DELLE
OPERAZIONI
CON
CANCELLIERE POSSIBILITA’ DI
INTERVENTO
(doppio originale DEI CREDITORI
firmato dai
presenti – un
originale dep. in
cancelleria)
EVENTUALE
NOMINA DI
STIMATORE
Adempimento del curatore in fase di chiusura
dell’inventario
PRIMA DI CHIUDERE L’INVENTARIO
IL CURATORE INVITA IL FALLITO/L’AMMINISTRATORE
A DICHIARARE
SE HANNO NOTIZIA CHE ESISTANO ALTRE ATTIVITA’
AVVERTENDOLI DELLE PENE EX ART. 220 L.F.
FALSA/OMESSA DICHIARAZIONE > reclusione da 6 a 18 mesi
Beni di terzi - detentori (art. 87 bis L.F.)
BENI MOBILI SU CUI
I TERZI VANTANO
DIRITTI REALI O
PERSONALI
CHIARAMENTE
RICONOSCIBILI
• Possono: 1) non essere
inventariati 2) essere restituiti
previo decreto GD su istanza di
parte, con il consenso del curatore
e del comitato creditori
BENI DI PROPRIETA’
DEL FALLITO CON
TERZO DETENTORE
AVENTE DIRITTO DI
RIMANERE NEL
GODIMENTO
• Se il diritto di godimento discende da
titolo negoziale opponibile al
fallimento, i beni si inventariano ma
non sono soggetti alla presa in
consegna da parte della curatela
Presa in consegna dei beni (art. 88 c.1 L.F.)
Dichiarazione
di fallimento
(SIGILLI)
INVENTARIO
PRESA IN
CONSEGNA
DEL
CURATORE
La trascrizione della sentenza fallimentare
(art. 88 c.2 L.F.)
ALTRI BENI
SOGGETTI A
PUBBLICA
REGISTRAZIONE
BENI IMMOBILI
NOTIFICA
ESTRATTO
SENTENZA
ad uso
trascrizione
Rapporto fra inventario e programma di
liquidazione (art. 104 ter L.F.)
ENTRO 60 gg.
•
Il
curatore
DALLA
predispone il
REDAZIONE
programma
di
DELL’
liquidazione
INVENTARIO
L’esercizio provvisorio (art. 104 L.F.)
FINALITA’ : si cerca di non disperdere
i valori aziendali (specie quelli
immateriali – es. avviamento), di non
far decadere autorizzazioni, di
completare commesse, di evitare
penali
Può essere :
1) DISPOSTO DAL TRIBUNALE CON
SENTENZA FALLIMENTARE
2) AUTORIZZATO DAL GD SU
PROPOSTA DEL CURATORE
(previo parere favorevole del comitato
creditori)
IL CURATORE SI
SOSTITUISCE AL
FALLITO NELLA
GESTIONE
DELL’IMPRESA
CONDIZIONI :
1) SE DALL’INTERRUZIONE
DELL’IMPRESA PUO’ DERIVARE UN
DANNO GRAVE
2) MANCANZA DI UN PREGIUDIZIO
AI CREDITORI
OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO
DEL CURATORE :
- Comitato almeno ogni 3 mesi
- Rendiconto ogni 6 mesi e alla fine
L’affitto di azienda (art. 104 bis L.F.)
FINALITA’ : si cerca di non disperdere
i valori aziendali evitando la soluzione
più rischiosa dell’esercizio provvisorio
Deve essere autorizzato dal GD su
proposta del curatore:
1) PRIMA DEL PROGRAMMA DI
LIQUIDAZIONE
(con parere favorevole com. creditori)
2) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
IL CURATORE
STIPULA CONTRATTO
DI AFFITTO
AZIENDALE (o lo trova
già in essere)
SCELTA DELL’AFFITTUARIO :
Attraverso procedure competitive,
sulla base di stima
(nomina di STIMATORE)
IL CONTRATTO DEVE AVERE
FORMA DI ATTO PUBBLICO O
SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA
(possibilità di diritto di prelazione per
l’affittuario, purché autorizzato)
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