Inventario, custodia e reperimento delle attività Genova 28 marzo 2014 La gestione della crisi d’impresa Dott. Marco Abbondanza [email protected] Effetti sul patrimonio del fallito LO SPOSSESSAMENTO (art. 42 c.1 L.F.) LA DICHIARAZIONE • DETERMINA LO SPOSSESSAMENTO DI FALLIMENTO DEL FALLITO LO SPOSSESSAMENTO • NON PRIVA IL FALLITO DELLA PROPRIETA’ DEI BENI, MENTRE LO PRIVA DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA DISPONIBILITA’ (>CURATORE) I BENI SOPRAVVENUTI durante la procedura (art. 42 c.2 L.F.) Lo spossessamento investe anche i beni del fallito a questi pervenuti nel corso della procedura a seguito di : utili derivanti da nuove attività d’impresa del fallito donazioni eredità (con beneficio d’inventario) Accettazione spettante al curatore previa autorizzazione del comitato creditori (art. 35 L.F.). POSSIBILE RINUNCIA DELLA CURATELA AD ACQUISIRE I BENI, SE I COSTI DA SOSTENERE PER IL LORO ACQUISTO/CONSERVAZIONE SONO SUPERIORI AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO (previa autorizzazione del comitato creditori) Normativa di riferimento nella Legge Fallimentare Artt. 46 e 47 (Degli effetti del fallimento per il fallito) Artt. da 84 a 88 (Della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari) Artt. 104 e 104-bis (Dell’esercizio provvisorio dell’attivo) e della liquidazione Beni non compresi nel fallimento (art. 46 L.F.) 1) Beni e diritti di natura strettamente personale 2) Assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari del fallito, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia (> limiti fissati da decreto GD) 3) Frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i frutti di essi (eccezione art. 170 cpc per scopi estranei ai bisogni della famiglia) 4) Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (> art. 514 cpc) Alimenti al fallito e alla famiglia (art. 47 L.F.) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il GD (sentiti curatore e comitato dei creditori) PUO’ concedere un sussidio. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di questi e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività Alcuni casi particolari RISARCIMENTO DI DANNO • PATRIMONIALE > AL FALLIMENTO • BIOLOGICO, MORALE, ALLA REPUTAZIONE > AL FALLITO ASSICURAZIONE SULLA VITA • SOMME DOVUTE DALLL’ASSICURATORE (> NON SONO COMPRESE NEL FALLIMENTO, IN QUANTO NON PIGNORABILI ex ART. 1923 cc) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO • RIMANE AL FALLITO SE HA LA FUNZIONE DI REINTEGRARE ESSENZIALI ESPRESSIONI DI VITA MENOMATE Apposizione dei sigilli - inventario Dichiarato il fallimento, il curatore appone i sigilli (art. 84 L.F.) Rimossi i sigilli, si procede all’inventario (art. 87 L.F.) Apposizione dei sigilli – ad opera del curatore NOZIONE DI SIGILLO POSSIBILE RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA, CANCELLIERE E COADIUTORI SANZIONI PENALI FUNZIONE CAUTELARE Sigilli – Esclusione beni non compresi nel fallimento cespiti deteriorabili beni che devono essere consegnati direttamente alla curatela (v. slide successiva) Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione (art. 86 L.F.) Il fallito deve consegnare al curatore: il denaro contante (> apertura c/c o libretto) cambiali e altri titoli (compresi quelli scaduti) scritture contabili e ogni altra documentazione se non ancora depositati in cancelleria Il GD può autorizzare il deposito dei documenti/scritture in luogo idoneo, anche presso terzi. Esibizione della documentazione al fallito o altro avente diritto : ricorso dell’interessato al GD quando la curatela non ritiene di esibire. Operazioni di inventariazione (art. 87 L.F.) IL CURATORE, RIMOSSI I SIGILLI, REDIGE L’INVENTARIO NEL PIU’ BREVE TERMINE POSSIBILE PRESENTI O AVVISATI IL FALLITO E IL COMITATO CREDITORI PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI CON CANCELLIERE POSSIBILITA’ DI INTERVENTO (doppio originale DEI CREDITORI firmato dai presenti – un originale dep. in cancelleria) EVENTUALE NOMINA DI STIMATORE Adempimento del curatore in fase di chiusura dell’inventario PRIMA DI CHIUDERE L’INVENTARIO IL CURATORE INVITA IL FALLITO/L’AMMINISTRATORE A DICHIARARE SE HANNO NOTIZIA CHE ESISTANO ALTRE ATTIVITA’ AVVERTENDOLI DELLE PENE EX ART. 220 L.F. FALSA/OMESSA DICHIARAZIONE > reclusione da 6 a 18 mesi Beni di terzi - detentori (art. 87 bis L.F.) BENI MOBILI SU CUI I TERZI VANTANO DIRITTI REALI O PERSONALI CHIARAMENTE RICONOSCIBILI • Possono: 1) non essere inventariati 2) essere restituiti previo decreto GD su istanza di parte, con il consenso del curatore e del comitato creditori BENI DI PROPRIETA’ DEL FALLITO CON TERZO DETENTORE AVENTE DIRITTO DI RIMANERE NEL GODIMENTO • Se il diritto di godimento discende da titolo negoziale opponibile al fallimento, i beni si inventariano ma non sono soggetti alla presa in consegna da parte della curatela Presa in consegna dei beni (art. 88 c.1 L.F.) Dichiarazione di fallimento (SIGILLI) INVENTARIO PRESA IN CONSEGNA DEL CURATORE La trascrizione della sentenza fallimentare (art. 88 c.2 L.F.) ALTRI BENI SOGGETTI A PUBBLICA REGISTRAZIONE BENI IMMOBILI NOTIFICA ESTRATTO SENTENZA ad uso trascrizione Rapporto fra inventario e programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.) ENTRO 60 gg. • Il curatore DALLA predispone il REDAZIONE programma di DELL’ liquidazione INVENTARIO L’esercizio provvisorio (art. 104 L.F.) FINALITA’ : si cerca di non disperdere i valori aziendali (specie quelli immateriali – es. avviamento), di non far decadere autorizzazioni, di completare commesse, di evitare penali Può essere : 1) DISPOSTO DAL TRIBUNALE CON SENTENZA FALLIMENTARE 2) AUTORIZZATO DAL GD SU PROPOSTA DEL CURATORE (previo parere favorevole del comitato creditori) IL CURATORE SI SOSTITUISCE AL FALLITO NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA CONDIZIONI : 1) SE DALL’INTERRUZIONE DELL’IMPRESA PUO’ DERIVARE UN DANNO GRAVE 2) MANCANZA DI UN PREGIUDIZIO AI CREDITORI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL CURATORE : - Comitato almeno ogni 3 mesi - Rendiconto ogni 6 mesi e alla fine L’affitto di azienda (art. 104 bis L.F.) FINALITA’ : si cerca di non disperdere i valori aziendali evitando la soluzione più rischiosa dell’esercizio provvisorio Deve essere autorizzato dal GD su proposta del curatore: 1) PRIMA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (con parere favorevole com. creditori) 2) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA IL CURATORE STIPULA CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDALE (o lo trova già in essere) SCELTA DELL’AFFITTUARIO : Attraverso procedure competitive, sulla base di stima (nomina di STIMATORE) IL CONTRATTO DEVE AVERE FORMA DI ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (possibilità di diritto di prelazione per l’affittuario, purché autorizzato)