Commissario G. SUOI COMPITI • Nominato con il decreto di ammissione alla procedura del debitore richiedente • Possono essere chiamati a svolgere il compito di CG gli stessi soggetti che possono rivestire la qualifica di curatore (art.163,artt.28,29 l.f) • Per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale • Si applicano le disposizioni degli artt.36,37,38 39 l.f. per quanto attiene reclamo contro i suoi atti,revoca,responsabilità e compenso. Compiti • Deve innanzitutto comunicare ai creditori con lettera raccomandata o telegramma un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte ove tale comunicazione sia difficile per il n.elevato dei creditori la proposta e la convocazione sono pubblicate nella G.Ufficiale,il Tribunale per tale pubblicazione autorizza il GD sentito il C.G. COMPITI • DEVE verificare che il debitore abbia provveduto al deposito previsto dall’art.163 • Deve verificare l’elenco dei creditori apportando le opportune modifiche • Deve redigere l’INVENTARIO del patrimonio del debitore Compiti( continua) • Deve redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto sulla condotta del debitore,sulle proposte di concordato sulle garanzie offerte • Tale relazione va depositata in Tribunale (cancelleria) tre giorni prima della udienza dei creditori • Dopo l’omologa sorveglia l’esecuzione del Concordato Valutazioni del CG sulla fattibilità del piano • La Relazione del C.G. ha importanza anche perché i creditori votano sulla base delle osservazioni e i rilievi in essa contenuti • Il punto cruciale è la fattibilità del PIANO di Risanamento, fattibilità che va poi riconfermata nel parere previsto dall’art.180 l.f che il C.G deve depositare 10 gg prima del udienza fissata dal Tribunale per l’omologa. Valutazioni sul Piano • Il piano è l’unico documento certificato dalla relazione del professionista ex art.161 l.f. nella quale è contenuta l’attestazione da cui la legge fa in sostanza dipendere l’ammissione alla procedura • Il C.G. inoltre può giudicare che la % DI SODDISFACIMENTO PROPOSTA nella domanda non si realizzi e il debitore non fa altro che integrare risorse C.G. art.38 l.f. • Adempie ai propri doveri con la diligenza richiesta dall’incarico,quindi la responsabilità dipende soprattutto dalla attività gestoria • In caso di violazione di detti doveri egli è soggetto ad azione di responsabilità che può essere esercitata solo dal debitore concordatario o da singoli creditori o dal curatore nel fallimento successivo Continua art.38 lf.applicato al CG • Nessuna azione di responsabilità può essere esercitata dal CG successivo dal Comitato Creditori se nominato nella ipotesi di cessio bonorum