ESPERTO PROCEDURE
CONCORSUALI
a.a.2013/2014
Introduzione
• Va riconosciuto al legislatore il merito di aver
favorito
il
ricorso
agli
strumenti
stragiudiziali di risoluzione della crisi di
impresa, e rimettendo alla volontà del debitore e
dei creditori la composizione dei contrapposti
interessi.
oltre al
il piano per il risanamento art. 67, terzo
comma, lett. d), 1f
Ora abbiamo gli
• .gli
accordi di
ristrutturazione ex
art. 182 bis lf
ART.182 bis l.f.
• Ai sensi del novellato art. 182 bis l.f.,
l'imprenditore in stato di crisi può
domandare l'omologazione di un accordo
di ristrutturazione stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti,depositando la documentazione
di cui all'art. 161 I.
E quindi
• Aggiornata relazione sulla situazione
ec.patri.economica fin.
• Stato analitico estimativo delle attività
• elenco nominativo dei creditori con indicazione
crediti e cause di prelazione
• Elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni
di proprietà o in possesso del debitore
• Il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili
182 bis
• OLTRE a una relazione redatta da un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett.
d), l.f. relativa all'attuabilità dell'accordo, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale
pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei
seguenti termini:
1. Entro 120 gg dalla omologazione in caso di crediti
scaduti a quella data
2. Entro 120 gg dalla scadenza in caso di crediti non
ancora scaduti alla data della omologazione
Eventuale
e prima di DOMANDA art 182 bis 6°co lf
ISTANZA di sospensione apposita ** corredata dalla documentazione di cui
all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), - Al fine di
ottenere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
A tale istanza va unita una proposta di accordo (bozza di accordo)
A sua volta corredata
• da una dichiarazione ** dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i
creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una
• dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad
assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
182 bis 6°comma lf
L'istanza di sospensione di cui al presente comma 6,e'
pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto
del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e
cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di
prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Il Tribunale, verificata la completezza della documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di
trenta giorni dal deposito dell'istanza di proseguire o
iniziare azioni, disponendo la comunicazione ai creditori
della documentazione stessa.
Art.182 bis
L'accordo è pubblicato nel registro delle
imprese e acquista efficacia dal giorno della
sua pubblicazione.
• Dalla data della pubblicazione e per
sessanta giorni i creditori per titolo e causa
anteriore a tale data non possono iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul
patrimonio del debitore né acquisire titoli di
prelazione se non concordati
Art.182 bis
Ricordiamo qui
La relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lett. d), l.f. relativa all'attuabilità dell'accordo, con
particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale
pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
1.
Entro 120 gg dalla omologazione in caso di crediti scaduti a quella data
2.
Entro 120 gg dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla
data della omologazione
art.182 quinques
istanza** IMPORTANTE novità con cui puo' chiedere al tribunale di
essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a
contrarre finanziamenti, - NUOVA FINANZA- prededucibili ai sensi
dell'articolo 111,
con
•
RELAZIONE di un professionista che , verificato il complessivo fabbisogno
finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che
tali
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche finanziamenti
individuati soltanto per tipologia ed entita', e non ancora oggetto di trattative. Il
tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei
medesimi finanziamenti
Art.182 bis 1°comma
CONTENUTO DELLA RELAZIONE
Tale relazione del professionista
avrà per oggetto,
per un verso il piano illustrativo dell'accordo,
1. per un verso, la veridicità dei dati aziendali
utilizzati per la predisposizione del piano,
2. per altro verso l'attuabilità dell'accordo
medesimo con riferimento alla sua idoneità a
soddisfare integralmente i creditori estranei nei
120 gg indicati dalla norma
CONTENUTI RELAZIONE
• Al di là della mera formulazione letterale
delle disposizioni in commento, va notato in
prima istanza che il concetto di attuabilità
(previsto nell'ari. 182 bis l.f.)
• e quello di fattibilità (richiamato nell'art.
161 1.f.) recano significati identici,
• tanto più in considerazione della circostanza
che l'attuabilità dell'accordo comporta
l'analisi e la conseguente valutazione dei
dati aziendali su cui il piano di
ristrutturazione si fonda.
Contenuto Relazione
• Conseguentemente il contenuto delle
relazioni in esame dovrebbe essere
pressoché identico nonostante la carenza di
specificazioni in tal senso da parte del
legislatore, appare per cui nella relazione
ex art. 182 bis I.f venga attestata la
veridicità dei dati aziendali.
182 bis
• successivamente passare all'analisi del
piano di ristrutturazione medesimo e
dell'accordo di ristrutturazione stipulato con
in creditori, dato che il fine della stessa
relazione è quello di garantire che i creditori
estranei siano integralmente pagati nei
termini indicati nella norma.
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Art.182 bis