ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI introduzione • Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi. oltre al concordato preventivo, l'attuale ordinamento presenta due differenti istituti corredati ciascuno di specifiche procedure: • il piano per il risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), 11 • .- gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 11 • La disciplina di questi istituti prevede la figura un "esperto" chiamato a relazionare sulla ragionevolezza del piano (art. 67 1.f.), sull'attuabilità dell'accordo - con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei - (art. 182 bis l.f.), ovvero sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano presentato al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 1611f). ART 67 LF • sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), l.f. ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c.c. • Il piano delineato nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., pertanto, dovrà avere come oggetto il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa in un'ottica di continuità della medesima'. Art.67 • Gli argomenti di maggiore interesse, visto quanto esposto nell'introduzione, riguardano: • - il profilo soggettivo, vale a dire i requisiti professionali dell'esperto; • - il profilo oggettivo, vale a dire il contenuto e la funzione della relazione dell'esperto • Come rilevato in dottrina varie e notevoli differenze esistono quanto alla natura tra questo istituto e quello descritto nell'art. 182 bis l.f. • L'accordo di ristrutturazione è un contratto stipulato tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei erediti; il piano di ristrutturazione art.67 , invece, si presenta come atto unilateralmente predisposto dal debitore e destinato al tentativo di risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria. Art.67 • Va inoltre evidenziato che nella stesura e nell'approvazione del piano risulta assente qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accade con riferimento ai procedimenti descritti negli artt. 160 ss. e 182 bis 1.f. Art.67 • Si ribadisce che se il piano ex art. 67 l.f. sia posto in essere con obiettivi diversi rispetto agli altri due istituti. • Infatti il piano menzionato dall'art. 160 1.f. è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti Art.67 l'accordo ex art. 182 bis 1.f. ha come obiettivo la ristrutturazione dei debiti, mentre il piano menzionato nell'art. 67, terzo comma, lett. d), 1.f. deve consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della medesima. • Sembrerebbe, quindi, che gli scopi perseguiti dagli istituti siano eterogenei, attese le differenze lessicali sopra evidenziate. Art-67 • Secondo alcuni autori tale differenza e meramente nominalistica e all'espressione "risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa" contenuta nell'art. 67, terzo comma, lett. d), 1.f. va assegnato il significato di ristrutturazione dei debiti, Art.67 • in quanto, avuto riguardo alle posizioni dei creditori, il risanamento non può realizzarsi prescindendo dall'utilizzo dì strumenti tipicamente utilizzati al fine della ristrutturazione, quali ad esempio, dilazioni di pagamento, rinunzie, emissioni di obbligazioni o di titoli di debito, concessione di nuova finanza, • Secondo altri, invece, i due vocaboli non hanno significato analogo. La ristrutturazione fa seguito al deterioramento delle condizioni economico finanziarie dell'impresa e prevede una vera e propria riprogrammazione dei debiti sia in termini di scadenza, che in termini quantitativi Art.67 il risanamento è volto a riequilibrare la situazione finanziaria dell'impresa a breve o a lungo termine, vale a dire a consentire che le eventuali entrate fronteggino le eventuali uscite, così da ritenere che la maggior parte delle volte le misure poste in essere ai fini della rìstrutturazione saranno prodromiche al risanamento finanziario dell'impresa6. Art.67 • Relativamente al contenuto del piano ex art 67 , la lettera della legge omette qualsiasi specificazione. Art.67 • Pertanto si è suggerito che il programma di risanamento debba prevedere analiticamente: • il piano industriale; • il piano economico; • il piano finanziario; • il prospetto dei flussi totali di cassa. Art.67 • Fatte queste precisazioni, come anticipato, la ragionevolezza del piano, una volta confezionato, deve essere attestata da un professionista dotato di particolari requisiti. Art.67 • La ragionevolezza del piano sia attestata ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c,c. • Che dispone che la relazione sulla ragionevolezza venga effettuata da uno o più esperti secondo ì criteri dettati dall'art. 2501 sexies c.c.8 • E dunque ai fini del conferimento dell'incarico sarà necessaria una duplice iscrizione: quella nell'albo professionale di appartenenza e quella nel registro dei revisori,non sarà sufficiente essere revisore contabile per ottenere l'incarico, né basterà l'iscrizione in uno degli albi professionali indicati dall'art. 28 1.f. Art.67 • Quanto al secondo profilo (vale a dire esatta interpretazione delle previsioni di cui all'art. 2501 bis, quarto comma, c.c.-nomina), si pone fine ai dubbi e alle perplessità che hanno animato il dibattito degli ultimi mesi Art.67 La nomina dell'esperto, allora, spetterà all'imprenditore e non all'autorità giudiziaria. Art.160 • Ai sensi dell‘art. 160 l.f, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: Art.160 • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai ereditari, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; Art.160 • l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; art160 • Ai sensi art. 161, terzo comma, l.f., dal 1° gennaio 2008, il piano e la documentazione presentata dall'imprenditore con il ricorso per l'ammissione al C.P. devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3° c., lett. d), L.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Art.160 • Anche con riferimento al contenuto di questa relazione, il legislatore utilizza il verbo "attestare". Art.160 • Più precisamente si tratta di certificare/asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano". Quanto alla veridicità dei dati aziendali, vale a dire l'autenticità e la correttezza, degli elementi contabili ed extracontabili inerenti all'azienda e utili al fine della predisposizione del piano". CP • L'intervento del professionista sarà diretto all'esame dei dati contabili contenuti nel piano, ma anche di quelli utilizzati per l'elaborazione del piano medesimo e all'esame dei documenti in esso citati. Si tratterà, in definitiva, di una precipua attività di audit della contabilità dell'impresa C.P. • In proposito si segnala che la giurisprudenza di merito che per prima si e pronunciata sul punto, ha assimilato l'attività dell'esperto a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e e) dell'art. 2409 Ter c.c.'. C.P. • Con riferimento, poi, alla struttura della relazione attestativa che la stessa deve essere contraddistinta da un adeguato livello di approfondimento e di chiarezza sulle verifiche svolte nonché debba contenere la specifica indicazione del iter logico su cui si fonda il convincimento che i dati analizzati siano veritieri'''. C.P. • Quanto alla fattibilità del piano, l'esperto deve attestarne l'attendibilità e la realizzabilità, Si tratta, in altri termini, di un giudizio analiticamente e dettagliatamente elaborato sui dati riportati nel piano in un'ottica di presuntiva realizzabilità del medesimo. C.P. • . E dunque, pur essendo un giudizio di tipo prognostico, l'attestazione deve essere corredata di valide prove da cui risulti il rispetto dei principi che in base alla scienza economica aziendale supportano il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa C.P. • in proposito, infatti, non va trascurata la circostanza che la relazione del professionista rileva nei confronti dei creditori chiamati a votare il concordato (art. 177 l.f.). C.P • Tanto è vero quanto sopra sostenuto che l'assenza del requisito di completezza e di analitica motivazione della Attestazione può indurre il tribunale a dichiarare inammissibile la domanda di concordato''' Art.160-c.p. • Ai sensi dei novellato art. 162 1.f., infatti, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta laddove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 160, commi primo e secondo, 1.f. e all'art. 161 I.f.'3. Art.160 • Come è già stato riferito la relazione del professionista ha lo scopo principale di • fornire al ceto creditorio un quadro completo e reale della situazione • finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore. Art.160 • La veridicità dei dati aziendali non può essere confusa con l’asseverazione • di una mera corrispondenza dei dati contabili, occorrendo invece che il • professionista attesti che essi siano effettivamente reali. Art.160 • dati contabili trattati dal professionista siano esposti secondo una due diligence che esponga con rigore e chiarezza le procedure di verifica eseguite e le possibilità di ripercorrere e riprodurre il medesimo procedimento di riscontro Art.160 • L’asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta, infatti, una • condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla • fattibilità del piano, il quale dovrà necessariamente fondarsi su dati veritieri chesiano il più possibile affidabili e adeguati. un’espressa pronuncia del professionista sul • principio di verità di cui all’art. 2423 c.c. dettato dal legislatore in tema di • redazione del bilancio d’esercizio, • È stato a tal fine precisato come l’asseverazione rappresenta un concetto • alquanto simile alla certificazione • Sulla scorta di quanto sopra indicato, il professionista dovrà asseverare non • solo la veridicità dei dati contabili contenuti nel piano ma anche di tutti quegli • elementi necessari per la predisposizione dello stesso e degli eventuali documenti • in esso contenuti di natura non meramente contabile • soffermandosi quindi sulla verifica della esistenza dei beni materiali e immateriali, dei crediti, delle rimanenze, dei contratti, di tutti gli elementi quindi posti a fondamento della domanda e del piano, mentre non occorre che provveda alla revisione del • bilancio ai fini della sua rispondenza ai canoni di verità • le Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, emanate nel dicembre 2005 dalla Commissione procedure concorsuali istituita dal Consiglio dei dottori commercialisti nelle quali è stato altresì precisato che • che nell'ipotesi in cui il piano sia contraddistinto da finalità prevalentemente liquidatorie, la relazione del professionista dovrà attestare l'appartenenza all'impresa dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, Art.160 • titolarità in capo alla medesima dei crediti commerciali, finanziari e tributari, compresi nel piano, l'esistenza fisica delle giacenza di magazzino, nonché l'appartenenza e la legittimità in capo al debitore delle altre • generiche componenti attive destinate al soddisfacimento del ceto creditori Art.160 • A ciò aggiungasi come l'esperto deve altresì valutare la legalità delle operazioni previste nel piano, mentre dovrà inoltre verificare la congruità delle terapie indicate nel piano e la verosimiglianza delle ipotesi assunte per la formulazione dei budgets, anche dal punto di vista dei tassi di crescita del fatturato, tenendo conto della evoluzione dei mercati, Art.160 • Quanto alla attestazione di "fattibilità", il professionista deve in primo luogo • comprendere la tipologia di crisi ed i relativi fattori causali, per verificare se le strategie proposte nel piano siano tali da lasciar fondatamente prevedere una regressione della crisi o comunque il perseguimento delle finalità dei singoli correttivi previsti. Art.160 • il professionista potrà concludere per l’attuabilità del piano allorquando il progetto di ristrutturazione del debito e • soddisfacimento dei creditori è “credibile”, nel senso che gli obiettivi che il medesimo si prefigge «possono concretamente realizzarsi non in termini di mera possibilità, ma di probabilità di successo • QUINDI = “sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore”, da valutarsi “in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola ART.160 • Da ciò derivano, RESPONSABILITA’ di una certa rilevanza a carico del professionista che dovrà attestare la veridicità dei dati indicati e allegati nel piano di risanamento e la fattibilità della proposta avanzata dal debitore in termini economico-finanziari ART.160 • Va infatti riferito come il professionista che attestasse in modo infedele la veridicità dei dati aziendali o la fattibilità del piano incorrerebbe sicuramente nella responsabilità sancita dall'art. 2043 c.c.(risarc.fatto illecito) nei confronti di ogni singolo creditore che abbia aderito alla proposta di concordato facendo affidamento sul contenuto della relazione del professionista Art.160 • Sul piano penale il professionista potrebbe, invece, rendersi responsabile, • oltre che dei fatti sanzionati dall'art. 236 l.f. a titolo di concorso con l'imprenditore, anche del reato di cui all'alt. 483 c.p. ART.182 bis l.f. • Ai sensi del novellato art. 182 bis l.f., l'imprenditore ìn stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, depositando la documentazione di cui all'art. 161 I. 182 bis • e una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. relativa all'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei Art.182 bis • L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. • Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelar' o esecutive sul patrimonio del debitore Art.182 bis • Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione Art.182 bis • L'imprenditore, allora, deve esibire al tribunale: • - una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; • - uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo de creditori con indicazione dei erediti e delle cause di prelazione; Art.182 bis • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili (art. 161, secondo comma, 1.f.). Art.182 bis • Ma, visto il rinvio generico al citato art. 161 1.f., sembrerebbe anche che l'imprenditore sia tenuto a depositare un piano nonché la relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del detto piano (art. 161, terzo comma>1.f, ). • Tale relazione, infatti, volta a certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sembrerebbe, quanto al contenuto e alla provenienza, differente rispetto a quella redatta dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 182 bis 1.f. 182 bis • Pertanto alcuni commentatori hanno ritenuto necessaria l'allegazione sia della relazione sull'attuabilità dell'accordo, sia della relazione ex art. 161 l.f. avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e peraltro con notevoli costi per l'imprenditore e sensibile aggravio per i tempi della procedura. Art.182 bis • il legislatore precisa che l'esperto nominato ai sensi dell'art. 182 bis 1.f. possiede identici requisiti professionali di quello nominato ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), e dunque dell'art. 161 1.f.81. • Pertanto, l'esperto sarà un professionista nominato ai sensi dell'art. 28, lett. a) e b), 1.f e iscritto al registro dei revisori contabili. 182 bis • Alla luce di ciò, stante l'identità dei requisiti professionali richiesti in capo alle due figure, è verosimile che si alleghi un'unica relazione e che questa sia quella redatta ai sensi dell'art. 182 bis l.f. da parte di un professionista incaricato dall'imprenditore richiedente l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. • Tale relazione avrà per oggetto, 1. per un verso il piano illustrativo dell'accordo, 2. per un verso, la veridicità dei dati aziendali utilizzati per la predisposizione del piano, 3. per altro verso l'attuabilità dell'accordo medesimo con riferimento alla soddisfazione dei creditori estranei CONTENUTI RELAZIONE • Al di là della mera formulazione letterale delle disposizioni in commento, va notato in prima istanza che il concetto di attuabilità (previsto nell'ari. 182 bis l.f.) e quello di fattibilità (richiamato nell'art. 161 1.f.) recano significati identici, • tanto più in considerazione della circostanza che l'attuabilità dell'accordo comporta l'analisi e la conseguente valutazione dei dati aziendali su cui il piano di ristrutturazione si fonda. Contenuto Relazione • Conseguentemente il contenuto delle relazioni in esame dovrebbe essere pressoché identico nonostante la carenza di specificazioni in tal senso da parte del legislatore, appare opportuno, che anche nella relazione ex art. 182 bis I.f venga attestata la veridicità dei dati aziendali83. 182 bis • successivamente passare all'analisi del piano di ristrutturazione medesimo e dell'accordo di ristrutturazione stipulato con in creditori, dato che il fine della stessa relazione è quello di garantire che i creditori estranei siano regolarmente pagati. • Pertanto, andranno valutati sia gli obiettivi che con il piano si intende perseguire, sia i mezzi messi a disposizione; andrà valutato l'accordo sotto il profilo della sua validità e idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei. • V'è da dire, inoltre, che aderendo all'impostazione per cui la causa dell'accordo consiste nella ristrutturazione del debito, si presuppone la continuità dell'attività d'impresa, e non anche la sua cessazione". • una parte della relazione del professionista potrebbe essere dedicata ad un'analisi sulla futura previsione dell'andamento economico e finanziario dell'impresa atta a dimostrare che la stessa, a seguito della ristrutturazione debitamente individuata tramite il piano, possa riconseguire l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario. Proprio attraverso l'analisi dei flussi di cassa previsionali l'esperto potrà attestare che i creditori estranei potranno essere regolarmente soddisfatti. SI RIBADISCE : • Come detto, l'esperto chiamato a redigere la relazione ex art. 182 bis 1.f., oltre a vagliarne l'attuabilità, nel senso precedentemente indicato, è chiamato anche a verificare che l'accordo sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei • solamente con riferimento a tale attestazione possa rinvenirsi la più significativa differenza tra le relazioni introdotte nel sistema delle procedure concorsuali dalla recente riforma. • Resta infine da appurare da chi sia nominato l'esperto incaricato della relazione ex art. 182 bis 1.f. e se lo stesso possa coincidere con colui che sia stato incaricato di redigere il piano industriale e finanziario -volto alla ristrutturazione del debito dal quale l'accordo non può prescindere. • la lettera della norma che impone al debitore di depositare con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161 1.f. l'accordo di ristrutturazione dei debiti unitamente alla relazione, e la natura dell'accordo medesimo che è contrattuale, induce a ritenere che l'esperto sia nominato o direttamente dal debitore o da entrambe le parti di comune accordo • secondo quesito = • identità tra soggetto chiamato a redigere il piano di ristrutturazione dei debiti e soggetto investito della relazione? • vista l'attività richiesta all'esperto che si concretizza in un controllo sull'attuabilità dell'accordo e dunque in un controllo sulla validità degli strumenti concepiti ai fini della ristrutturazione dell'esposizione debitoria dell'imprenditore, è decisamente da escludersi che uno stesso soggetto possa effettuare l'uno e l'altra