ESPERTO PROCEDURE
CONCORSUALI
introduzione
• Va riconosciuto al legislatore il merito di aver
favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di
risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla
volontà del debitore e dei creditori la
composizione dei contrapposti interessi.
oltre al concordato preventivo, l'attuale ordinamento
presenta due differenti istituti corredati ciascuno di
specifiche procedure:
• il piano per il risanamento dell'esposizione
debitoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett.
d), 11
• .- gli accordi di ristrutturazione ex art. 182
bis 11
• La disciplina di questi istituti prevede la figura un
"esperto"
chiamato
a
relazionare
sulla
ragionevolezza del piano (art. 67 1.f.),
sull'attuabilità dell'accordo - con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei - (art.
182 bis l.f.), ovvero sulla veridicità dei dati
aziendali e sulla fattibilità del piano presentato
al fine di accedere alla procedura di concordato
preventivo (art. 1611f).
ART 67 LF
• sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), non sono
soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che
appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da
un professionista iscritto nel registro dei revisori
contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28,
lett. a) e b), l.f. ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto
comma, c.c.
• Il piano delineato nell'art. 67, comma terzo,
lett. d), l.f., pertanto, dovrà avere come
oggetto il raggiungimento dell'equilibrio
economico e finanziario dell'impresa in
un'ottica di continuità della medesima'.
Art.67
• Gli argomenti di maggiore interesse, visto
quanto esposto nell'introduzione,
riguardano:
• - il profilo soggettivo, vale a dire i
requisiti professionali dell'esperto;
• - il profilo oggettivo, vale a dire il
contenuto e la funzione della relazione
dell'esperto
• Come rilevato in dottrina varie e notevoli
differenze esistono quanto alla natura tra
questo istituto e quello descritto nell'art. 182
bis l.f.
• L'accordo di ristrutturazione è un contratto
stipulato tra imprenditore e creditori
rappresentanti almeno il 60% dei erediti; il
piano di ristrutturazione art.67 , invece, si
presenta come atto unilateralmente
predisposto dal debitore e destinato al
tentativo di risanamento dell'esposizione
debitoria e al riequilibrio della situazione
finanziaria.
Art.67
• Va inoltre evidenziato che nella stesura e
nell'approvazione del piano risulta assente
qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria,
a differenza di quanto accade con
riferimento ai procedimenti descritti negli
artt. 160 ss. e 182 bis 1.f.
Art.67
• Si ribadisce che se il piano ex art. 67 l.f. sia
posto in essere con obiettivi diversi rispetto
agli altri due istituti.
• Infatti il piano menzionato dall'art. 160
1.f. è finalizzato alla ristrutturazione dei
debiti e alla soddisfazione dei crediti
Art.67
l'accordo ex art. 182 bis 1.f. ha come obiettivo
la ristrutturazione dei debiti, mentre il
piano menzionato nell'art. 67, terzo comma,
lett. d), 1.f. deve consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa ed
assicurare il riequilibrio della situazione
finanziaria della medesima.
• Sembrerebbe, quindi, che gli scopi
perseguiti dagli istituti siano eterogenei,
attese le differenze lessicali sopra
evidenziate.
Art-67
• Secondo alcuni autori tale differenza e
meramente nominalistica e all'espressione
"risanamento dell'esposizione debitoria
dell'impresa" contenuta nell'art. 67, terzo
comma, lett. d), 1.f. va assegnato il
significato di ristrutturazione dei debiti,
Art.67
• in quanto, avuto riguardo alle posizioni dei
creditori, il risanamento non può realizzarsi
prescindendo dall'utilizzo dì strumenti
tipicamente utilizzati al fine della
ristrutturazione, quali ad esempio, dilazioni
di pagamento, rinunzie, emissioni di
obbligazioni o di titoli di debito,
concessione di nuova finanza,
• Secondo altri, invece, i due vocaboli non
hanno significato analogo. La
ristrutturazione fa seguito al
deterioramento delle condizioni economico
finanziarie dell'impresa e prevede una vera
e propria riprogrammazione dei debiti sia in
termini di scadenza, che in termini
quantitativi
Art.67
il risanamento è volto a riequilibrare la
situazione finanziaria dell'impresa a breve o
a lungo termine, vale a dire a consentire che
le eventuali entrate fronteggino le eventuali
uscite, così da ritenere che la maggior parte
delle volte le misure poste in essere ai fini
della rìstrutturazione saranno
prodromiche al risanamento finanziario
dell'impresa6.
Art.67
• Relativamente al contenuto del piano ex art
67 , la lettera della legge omette qualsiasi
specificazione.
Art.67
• Pertanto si è suggerito che il programma di
risanamento debba prevedere
analiticamente:
• il piano industriale;
• il piano economico;
• il piano finanziario;
• il prospetto dei flussi totali di cassa.
Art.67
• Fatte queste precisazioni, come anticipato,
la ragionevolezza del piano, una volta
confezionato, deve essere attestata da un
professionista dotato di particolari requisiti.
Art.67
• La ragionevolezza del piano sia attestata ai
sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c,c.
• Che dispone che la relazione sulla
ragionevolezza venga effettuata da uno o
più esperti secondo ì criteri dettati dall'art.
2501 sexies c.c.8
• E dunque ai fini del conferimento
dell'incarico sarà necessaria una duplice
iscrizione: quella nell'albo professionale di
appartenenza e quella nel registro dei
revisori,non sarà sufficiente essere revisore
contabile per ottenere l'incarico, né basterà
l'iscrizione in uno degli albi professionali
indicati dall'art. 28 1.f.
Art.67
• Quanto al secondo profilo (vale a dire esatta
interpretazione delle previsioni di cui all'art.
2501 bis, quarto comma, c.c.-nomina), si
pone fine ai dubbi e alle perplessità che
hanno animato il dibattito degli ultimi mesi
Art.67
La nomina dell'esperto, allora, spetterà
all'imprenditore e non all'autorità
giudiziaria.
Art.160
• Ai sensi dell‘art. 160 l.f, l'imprenditore che
si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che può prevedere:
Art.160
• la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l'attribuzione ai ereditari, nonché
a società da questi partecipate, di azioni,
quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti
finanziari e titoli di debito;
Art.160
• l'attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad
un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o società da
questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per
effetto del concordato;
art160
• Ai sensi art. 161, terzo comma, l.f., dal 1°
gennaio 2008, il piano e la documentazione
presentata dall'imprenditore con il ricorso
per l'ammissione al C.P. devono essere
accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art. 67, 3° c., lett. d), L.f. che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano.
Art.160
• Anche con riferimento al contenuto di
questa relazione, il legislatore utilizza il
verbo "attestare".
Art.160
• Più precisamente si tratta di
certificare/asseverare la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano". Quanto
alla veridicità dei dati aziendali, vale a dire
l'autenticità e la correttezza, degli
elementi contabili ed extracontabili inerenti
all'azienda e utili al fine della
predisposizione del piano".
CP
• L'intervento del professionista sarà diretto
all'esame dei dati contabili contenuti nel
piano, ma anche di quelli utilizzati per
l'elaborazione del piano medesimo e
all'esame dei documenti in esso citati. Si
tratterà, in definitiva, di una precipua
attività di audit della contabilità
dell'impresa
C.P.
• In proposito si segnala che la
giurisprudenza di merito che per prima si e
pronunciata sul punto, ha assimilato
l'attività dell'esperto a quella dell'incaricato
del controllo contabile e più precisamente
alle funzioni individuate nelle lett. b) e e)
dell'art. 2409 Ter c.c.'.
C.P.
• Con riferimento, poi, alla struttura della
relazione attestativa che la stessa
deve essere contraddistinta da un adeguato
livello di approfondimento e di chiarezza
sulle verifiche svolte nonché debba
contenere la specifica indicazione del iter
logico su cui si fonda il convincimento che i
dati analizzati siano veritieri'''.
C.P.
• Quanto alla fattibilità del piano, l'esperto
deve attestarne l'attendibilità e la
realizzabilità, Si tratta, in altri termini, di un
giudizio analiticamente e dettagliatamente
elaborato sui dati riportati nel piano in
un'ottica di presuntiva realizzabilità del
medesimo.
C.P.
• . E dunque, pur essendo un giudizio di tipo
prognostico, l'attestazione deve essere
corredata di valide prove da cui risulti il
rispetto dei principi che in base alla scienza
economica aziendale supportano il ripristino
dell'equilibrio economico e finanziario
dell'impresa
C.P.
• in proposito, infatti, non va trascurata la
circostanza che la relazione del
professionista rileva nei confronti dei
creditori chiamati a votare il concordato
(art. 177 l.f.).
C.P
• Tanto è vero quanto sopra sostenuto che
l'assenza del requisito di completezza e di
analitica motivazione della Attestazione
può indurre il tribunale a dichiarare
inammissibile la domanda di concordato'''
Art.160-c.p.
• Ai sensi dei novellato art. 162 1.f., infatti, il
tribunale può dichiarare inammissibile la
proposta laddove non ricorrano i
presupposti di cui all'art. 160, commi primo
e secondo, 1.f. e all'art. 161 I.f.'3.
Art.160
• Come è già stato riferito la relazione del
professionista ha lo scopo principale di
• fornire al ceto creditorio un quadro
completo e reale della situazione
• finanziaria, patrimoniale ed economica
del debitore.
Art.160
• La veridicità dei dati aziendali non può
essere confusa con l’asseverazione
• di una mera corrispondenza dei dati
contabili, occorrendo invece che il
• professionista attesti che essi siano
effettivamente reali.
Art.160
• dati contabili trattati dal professionista siano
esposti secondo una due diligence che
esponga con rigore e chiarezza le procedure
di verifica eseguite e le possibilità di
ripercorrere e riprodurre il medesimo
procedimento di riscontro
Art.160
• L’asseverazione sulla veridicità dei dati
aziendali rappresenta, infatti, una
• condizione prodromica e strumentale alla
formulazione del giudizio in merito alla
• fattibilità del piano, il quale dovrà
necessariamente fondarsi su dati veritieri
chesiano il più possibile affidabili e
adeguati.
un’espressa pronuncia del professionista sul
• principio di verità di cui all’art. 2423 c.c.
dettato dal legislatore in tema di
• redazione del bilancio d’esercizio,
• È stato a tal fine precisato come
l’asseverazione rappresenta un concetto
• alquanto simile alla certificazione
• Sulla scorta di quanto sopra indicato, il
professionista dovrà asseverare non
• solo la veridicità dei dati contabili contenuti
nel piano ma anche di tutti quegli
• elementi necessari per la predisposizione
dello stesso e degli eventuali documenti
• in esso contenuti di natura non meramente
contabile
• soffermandosi quindi sulla verifica della
esistenza dei beni materiali e immateriali,
dei crediti, delle rimanenze, dei contratti, di
tutti gli elementi quindi posti a fondamento
della domanda e del piano, mentre non
occorre che provveda alla revisione del
• bilancio ai fini della sua rispondenza ai
canoni di verità
• le Osservazioni sullo schema di decreto
legislativo recante la riforma organica
della disciplina delle procedure
concorsuali, emanate nel dicembre 2005
dalla Commissione procedure concorsuali
istituita dal Consiglio dei dottori
commercialisti nelle quali è stato altresì
precisato che
• che nell'ipotesi in cui il piano sia
contraddistinto da finalità prevalentemente
liquidatorie, la relazione del professionista
dovrà attestare l'appartenenza all'impresa
dei beni immobili e degli altri cespiti e la
libera disponibilità degli stessi,
Art.160
• titolarità in capo alla medesima dei crediti
commerciali, finanziari e tributari, compresi
nel piano, l'esistenza fisica delle giacenza
di magazzino, nonché l'appartenenza e la
legittimità in capo al debitore delle altre
• generiche componenti attive destinate al
soddisfacimento del ceto creditori
Art.160
• A ciò aggiungasi come l'esperto deve altresì
valutare la legalità delle operazioni previste
nel piano, mentre dovrà inoltre verificare la
congruità delle terapie indicate nel piano e
la verosimiglianza delle ipotesi assunte per
la formulazione dei budgets, anche dal
punto di vista dei tassi di crescita del
fatturato, tenendo conto della evoluzione
dei mercati,
Art.160
• Quanto alla attestazione di "fattibilità", il
professionista deve in primo luogo
• comprendere la tipologia di crisi ed i
relativi fattori causali, per verificare se le
strategie proposte nel piano siano tali da
lasciar fondatamente prevedere una
regressione della crisi o comunque il
perseguimento delle finalità dei singoli
correttivi previsti.
Art.160
• il professionista potrà concludere per
l’attuabilità del piano allorquando il
progetto di ristrutturazione del debito e
• soddisfacimento dei creditori è “credibile”,
nel senso che gli obiettivi che il medesimo
si prefigge «possono concretamente
realizzarsi non in termini di mera
possibilità, ma di probabilità di successo
• QUINDI = “sostenibilità e nella coerenza
del programma di azione prospettato dal
debitore”, da valutarsi “in relazione alle
concrete modalità in cui questo si articola
ART.160
• Da ciò derivano, RESPONSABILITA’ di
una certa rilevanza a carico del
professionista che dovrà attestare la
veridicità dei dati indicati e allegati nel
piano di risanamento e la fattibilità della
proposta avanzata dal debitore in termini
economico-finanziari
ART.160
• Va infatti riferito come il professionista che
attestasse in modo infedele la veridicità dei dati
aziendali o la fattibilità del piano incorrerebbe
sicuramente nella responsabilità sancita dall'art.
2043 c.c.(risarc.fatto illecito) nei confronti di ogni
singolo creditore che abbia aderito alla proposta di
concordato facendo affidamento sul contenuto
della relazione del professionista
Art.160
• Sul piano penale il professionista potrebbe,
invece, rendersi responsabile,
• oltre che dei fatti sanzionati dall'art. 236 l.f.
a titolo di concorso con l'imprenditore,
anche del reato di cui all'alt. 483 c.p.
ART.182 bis l.f.
• Ai sensi del novellato art. 182 bis l.f.,
l'imprenditore ìn stato di crisi può
domandare l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, depositando la
documentazione di cui all'art. 161 I.
182 bis
• e una relazione redatta da un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'art. 67,
terzo comma, lett. d), l.f. relativa
all'attuabilità dell'accordo, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei
Art.182 bis
• L'accordo è pubblicato nel registro delle
imprese e acquista efficacia dal giorno della
sua pubblicazione.
• Dalla data della pubblicazione e per
sessanta giorni i creditori per titolo e causa
anteriore a tale data non possono iniziare o
proseguire azioni cautelar' o esecutive sul
patrimonio del debitore
Art.182 bis
• Entro trenta giorni dalla pubblicazione i
creditori e ogni altro interessato possono
proporre opposizione
Art.182 bis
• L'imprenditore, allora, deve esibire al
tribunale:
• - una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa;
• - uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l'elenco nominativo de creditori
con indicazione dei erediti e delle cause di
prelazione;
Art.182 bis
• l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprietà o in possesso
del debitore;
• il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente
responsabili (art. 161, secondo comma,
1.f.).
Art.182 bis
• Ma, visto il rinvio generico al citato art. 161
1.f., sembrerebbe anche che l'imprenditore
sia tenuto a depositare un piano nonché la
relazione che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del detto piano (art.
161, terzo comma>1.f, ).
• Tale relazione, infatti, volta a certificare la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano, sembrerebbe, quanto al contenuto
e alla provenienza, differente rispetto a
quella redatta dall'esperto nominato ai sensi
dell'art. 182 bis 1.f.
182 bis
• Pertanto alcuni commentatori hanno
ritenuto necessaria l'allegazione sia della
relazione sull'attuabilità dell'accordo, sia
della relazione ex art. 161 l.f. avente ad
oggetto la veridicità dei dati aziendali e
peraltro con notevoli costi per
l'imprenditore e sensibile aggravio per i
tempi della procedura.
Art.182 bis
• il legislatore precisa che l'esperto nominato
ai sensi dell'art. 182 bis 1.f. possiede
identici requisiti professionali di quello
nominato ai sensi dell'art. 67, comma terzo,
lett. d), e dunque dell'art. 161 1.f.81.
• Pertanto, l'esperto sarà un professionista
nominato ai sensi dell'art. 28, lett. a) e b),
1.f e iscritto al registro dei revisori
contabili.
182 bis
• Alla luce di ciò, stante l'identità dei requisiti
professionali richiesti in capo alle due
figure, è verosimile che si alleghi un'unica
relazione e che questa sia quella redatta ai
sensi dell'art. 182 bis l.f. da parte di un
professionista incaricato dall'imprenditore
richiedente l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione.
• Tale relazione avrà per oggetto,
1. per un verso il piano illustrativo dell'accordo,
2. per un verso, la veridicità dei dati aziendali
utilizzati per la predisposizione del piano,
3. per altro verso l'attuabilità dell'accordo
medesimo con riferimento alla soddisfazione dei
creditori estranei
CONTENUTI RELAZIONE
• Al di là della mera formulazione letterale
delle disposizioni in commento, va notato in
prima istanza che il concetto di attuabilità
(previsto nell'ari. 182 bis l.f.) e quello di
fattibilità (richiamato nell'art. 161 1.f.)
recano significati identici,
• tanto più in considerazione della circostanza
che l'attuabilità dell'accordo comporta
l'analisi e la conseguente valutazione dei
dati aziendali su cui il piano di
ristrutturazione si fonda.
Contenuto Relazione
• Conseguentemente il contenuto delle
relazioni in esame dovrebbe essere
pressoché identico nonostante la carenza di
specificazioni in tal senso da parte del
legislatore, appare opportuno, che anche
nella relazione ex art. 182 bis I.f venga
attestata la veridicità dei dati aziendali83.
182 bis
• successivamente passare all'analisi del
piano di ristrutturazione medesimo e
dell'accordo di ristrutturazione stipulato con
in creditori, dato che il fine della stessa
relazione è quello di garantire che i creditori
estranei siano regolarmente pagati.
• Pertanto, andranno valutati sia gli obiettivi
che con il piano si intende perseguire, sia i
mezzi messi a disposizione; andrà valutato
l'accordo sotto il profilo della sua validità e
idoneità a garantire il regolare pagamento
dei creditori estranei.
• V'è da dire, inoltre, che aderendo
all'impostazione per cui la causa
dell'accordo consiste nella ristrutturazione
del debito, si presuppone la continuità
dell'attività d'impresa, e non anche la sua
cessazione".
• una parte della relazione del professionista
potrebbe essere dedicata ad un'analisi sulla
futura previsione dell'andamento economico
e finanziario dell'impresa atta a dimostrare
che la stessa, a seguito della ristrutturazione
debitamente individuata tramite il piano,
possa riconseguire l'equilibrio patrimoniale,
economico e finanziario.
Proprio attraverso l'analisi dei flussi di cassa
previsionali l'esperto potrà attestare che i
creditori estranei potranno essere
regolarmente soddisfatti.
SI RIBADISCE :
• Come detto, l'esperto chiamato a redigere la
relazione ex art. 182 bis 1.f., oltre a
vagliarne l'attuabilità, nel senso
precedentemente indicato, è chiamato anche
a verificare che l'accordo sia idoneo ad
assicurare il regolare pagamento dei
creditori estranei
• solamente con riferimento a tale
attestazione possa rinvenirsi la più
significativa differenza tra le relazioni
introdotte nel sistema delle procedure
concorsuali dalla recente riforma.
• Resta infine da appurare da chi sia nominato
l'esperto incaricato della relazione ex art.
182 bis 1.f. e se lo stesso possa coincidere
con colui che sia stato incaricato di redigere
il piano industriale e finanziario -volto alla
ristrutturazione del debito dal quale
l'accordo non può prescindere.
• la lettera della norma che impone al
debitore di depositare con la dichiarazione e
la documentazione di cui all'art. 161 1.f.
l'accordo di ristrutturazione dei debiti
unitamente alla relazione, e la natura
dell'accordo medesimo che è
contrattuale, induce a ritenere che l'esperto
sia nominato o direttamente dal debitore o
da entrambe le parti di comune accordo
• secondo quesito =
• identità tra soggetto chiamato a redigere il
piano di ristrutturazione dei debiti e
soggetto investito della relazione?
• vista l'attività richiesta all'esperto che si
concretizza in un controllo sull'attuabilità
dell'accordo e dunque in un controllo sulla
validità degli strumenti concepiti ai fini
della ristrutturazione dell'esposizione
debitoria dell'imprenditore, è decisamente
da escludersi che uno stesso soggetto
possa effettuare l'uno e l'altra
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bis