ESPERTO PROCEDURE
CONCORSUALI
a.a.2013/2014
Introduzione
• Va riconosciuto al legislatore il merito di aver
favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di
risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla
volontà del debitore e dei creditori la
composizione dei contrapposti interessi.
Oltre al concordato preventivo, l'attuale
ordinamento presenta due differenti istituti
• il piano per il risanamento
dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67,
terzo comma, lett. d), 1f
• .-gli accordi di ristrutturazione ex art.
182 bis lf
• Novità anche se NON strumento
STRAGIUDIZIALE
• Concordato con continuità (concordato)art
186 bis lf
Esperti
La disciplina di questi istituti prevede la figura un
"esperto" chiamato
1. Ad attestare sulla veridicità dei dati aziendali a
relazionare sulla idoneità e fattibilità del piano (art. 67
1.f.), al riequilibrio fin.
2. sulla veridicità dei dati aziendali sull'attuabilità
dell'accordo - con particolare riferimento alla sua idoneità
ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei
- (art. 182 bis l.f.),
3. sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del
piano presentato al fine di accedere alla procedura di
concordato preventivo (art. 161.lf).
Concordato c/continuità
4. Prosecuzione dell’attività è
• FUNZIONALE al miglio soddisfacimento
dei creditori
ART 67. LF
Ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d),
non sono soggetti a revocatoria
Art 67 3° comma lettera d)
gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano
che appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la veridicità
dei dati e la fattibilità deve essere attestata da un
professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e
che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), l.f. ai
sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c.c.
Art 67 3° comma lettera d)
• Il piano delineato nell'art. 67, comma terzo,
lett. d), l.f., pertanto, dovrà avere come
oggetto
il raggiungimento dell'equilibrio economico e
finanziario dell'impresa in un'ottica di
continuità della medesima.
Art 67 3° comma lettera d)
• La norma pertanto delinea 2 profili
dell’esperto:
•
il profilo soggettivo, vale a dire i
requisiti professionali dell'esperto;
•
il profilo oggettivo, vale a dire il
contenuto e la funzione della relazione
dell'esperto
Art.67
• Come rilevato in dottrina varie e notevoli
differenze esistono quanto alla natura tra
questo istituto e quello descritto nell'art. 182
bis l.f.
L'accordo di ristrutturazione è un contratto stipulato
tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno
il 60% dei crediti;
il piano di ristrutturazione art.67, è un atto
unilateralmente predisposto dal debitore e
destinato al tentativo di risanamento
dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della
situazione finanziaria.
Art.67
Va inoltre evidenziato che nella stesura e
nell'approvazione del piano risulta assente
qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria,
a differenza di quanto accade con
riferimento ai procedimenti descritti negli
artt. 160 ss. e 182 bis 1.f.
Art.67
l'accordo ex art. 182 bis 1.f. ha come obiettivo
la ristrutturazione dei debiti, mentre il
piano menzionato nell'art. 67, terzo comma,
lett. d), 1.f. deve consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa ed
assicurare il riequilibrio della situazione
finanziaria della medesima.
• Sembrerebbe, quindi, che gli scopi
perseguiti dagli istituti siano eterogenei,
attese le differenze lessicali sopra
evidenziate.
Art-67
• Secondo alcuni autori tale differenza è
meramente nominalistica e all'espressione
"risanamento dell'esposizione debitoria
dell'impresa" contenuta nell'art. 67, terzo
comma, lett. d), 1.f. va assegnato il
significato di ristrutturazione dei debiti,182
lf
Art.67
• in quanto, avuto riguardo alle posizioni dei
creditori, il risanamento non può realizzarsi
prescindendo dall'utilizzo dì strumenti
tipicamente utilizzati al fine della
ristrutturazione, quali ad esempio,
dilazioni di pagamento, rinunzie, emissioni
di obbligazioni o di titoli di debito,
concessione di nuova finanza,
• La ristrutturazione fa seguito al
deterioramento delle condizioni economico
finanziarie dell'impresa e
prevede
una vera e propria riprogrammazione dei
debiti
• sia in termini di scadenza, che in termini
quantitativi
Art.67
il risanamento
è volto a riequilibrare la situazione
finanziaria dell'impresa a breve o a medio
termine, vale a dire a consentire che le
eventuali entrate fronteggino le eventuali
uscite
Art.67
quiindi
è da ritenere che la maggior parte delle
volte le misure poste in essere ai fini della
risanamento saranno prodromiche al
risanamento finanziario
Art.67
• Relativamente al contenuto del piano ex art
67 , la lettera della legge omette qualsiasi
specificazione.
Art.67
Pertanto si è suggerito che il programma di
risanamento debba prevedere
analiticamente:
1. il piano industriale;
2. il piano economico;
3. il piano finanziario;
4. il prospetto dei flussi totali di cassa.
Art.67
• Fatte queste precisazioni, come anticipato,
la ragionevolezza oggi idoneità del piano,
una volta confezionato, deve essere
• attestata da un professionista dotato di
particolari requisiti.
Art.67
• Attestazione ai sensi dell'art. 2501 bis,
quarto comma, c,c. che dispone che la
relazione venga effettuata da uno o più
esperti secondo ì criteri dettati dall'art. 2501
sexies c.c.
E dunque ai fini del conferimento dell'incarico
sarà necessaria una duplice iscrizione:
1. quella nell'albo professionale di
appartenenza e
2. quella nel registro dei revisori,non sarà
sufficiente essere revisore contabile per ottenere
l'incarico, né basterà l'iscrizione in uno degli albi
professionali indicati dall'art. 28 1.f.
Art.67
La nomina dell'esperto spetta
all'imprenditore
e non all'autorità giudiziaria.
Art.160
• Ai sensi dell‘art. 160 l.f, l'imprenditore che
si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che può prevedere:
Art.160
• la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a
società da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni,
o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
Art.160
• l'attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad
un assuntore; possono costituirsi come assuntori
anche i creditori o società da questi partecipate o
da costituire nel corso della procedura, le azioni
delle quali siano destinate ad essere attribuite ai
creditori per effetto del concordato;
Art.160
• Ai sensi art. 161, terzo comma, l.f., dal 1°
gennaio 2008, il piano e la documentazione
presentata dall'imprenditore con il ricorso
per l'ammissione al C.P. devono essere
accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art. 67, 3° c., lett. d), L.f. che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano
Art.160
• Anche con riferimento al contenuto di
questa relazione, il legislatore utilizza il
verbo "attestare".
Art.160
• Più
precisamente
si
tratta
di
certificare/asseverare la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano". Quanto
alla veridicità dei dati aziendali, vale a dire
IN PRIMIS l'autenticità e la correttezza,
degli elementi contabili ed extracontabili
inerenti all'azienda e utili al fine della
predisposizione del piano".
C.Preventivo
• L'intervento del professionista sarà diretto
all'esame dei dati contabili contenuti nel
piano, ma anche di quelli utilizzati per
l'elaborazione del piano medesimo e
all'esame dei documenti in esso citati. Si
tratterà, in definitiva, di una precipua
attività di audit della contabilità
dell'impresa
Art.160
• In proposito si segnala che la
giurisprudenza di merito che per prima si e
pronunciata sul punto, ha assimilato
l'attività dell'esperto a quella dell'incaricato
del controllo contabile e più precisamente
alle funzioni individuate nelle lett. b) e e)
dell'art. 2409 Ter c.c..
C.P.
• Con riferimento, poi, alla struttura della
relazione attestativa che la stessa
deve essere contraddistinta da un adeguato
livello di approfondimento e di chiarezza
sulle verifiche svolte nonché debba
contenere la specifica indicazione dell’ iter
logico su cui si fonda il convincimento che i
dati analizzati siano veritieri'''.
C.P.
• Quanto alla fattibilità del piano, l'esperto
deve attestarne l'attendibilità e la
realizzabilità. Si tratta, in altri termini, di un
giudizio analiticamente e dettagliatamente
elaborato sui dati riportati nel piano in
un'ottica di presuntiva realizzabilità del
medesimo.
C. PREVENTIVO
• E dunque, pur essendo un giudizio di tipo
prognostico, l'attestazione deve essere
corredata di valide prove da cui risulti il
rispetto dei principi che in base alla scienza
economica aziendale supportano il
ripristino dell'equilibrio economico e
finanziario dell'impresa
C.P.
• in proposito, infatti, non va trascurata la
circostanza che la relazione del
professionista rileva nei confronti dei
creditori chiamati a votare il concordato
(art. 177 l.f.).
C.P
• Tanto è vero quanto sopra sostenuto che
l'assenza del requisito di completezza e di
analitica motivazione della Attestazione
può indurre il Tribunale a dichiarare
inammissibile la domanda di concordato
Art.160,
c.p.
• Ai sensi dei novellato art. 162 1.f., infatti, il
Tribunale può dichiarare inammissibile la
proposta laddove non ricorrano i
presupposti di cui all'art. 160, commi primo
e secondo, 1.f. e all'art. 161 I.f.'3.
Art.160
Come è già stato riferito la relazione del
professionista ha lo scopo principale di
fornire al ceto creditorio un quadro completo
e reale della situazione
finanziaria, patrimoniale ed economica del
debitore.
Art.160
La veridicità dei dati aziendali
non può essere confusa con
l’asseverazione
di una mera corrispondenza dei dati
contabili a quelli del piano , occorrendo
invece che il
professionista attesti che essi siano
effettivamente reali.
Art.160
I dati contabili trattati dal professionista siano
esposti secondo una due diligence che
esponga con rigore e chiarezza le procedure
di verifica eseguite e le possibilità di
ripercorrere e riprodurre il medesimo
procedimento di riscontro
Art.160
L’asseverazione sulla veridicità dei dati
aziendali rappresenta, infatti, una
condizione prodromica e strumentale alla
formulazione del giudizio in merito alla
fattibilità del piano, il quale dovrà
necessariamente fondarsi su dati veritieri
che siano il più possibile affidabili e
adeguati.
un’espressa pronuncia del professionista sul
principio di verità di cui all’art. 2423 c.c.
dettato dal legislatore in tema di
redazione del bilancio d’esercizio,
È
stato a tal
l’asseverazione
fine
rappresenta un concetto
alquanto simile alla
precisato
come
certificazione
Veridicita’
• L’interpretazione piu’ consolidata intende la
norma nel
• senso di “corrispondenza al vero”
VERIDICITA’
• Parametri di riferimento: principi contabili nazionali (OIC) o
e principi di
revisione (tra cui ISAE 3400) al
fine di verificare la
• correttezza
• e coerenza dei valori.
internazionali (IASB)
Attuabilita’
• Perimetro: dati rilevanti ai fini dell’attuabilita del piano (SP più
rilevante di CE).
Particolare attenzione a:
• Elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti
•
•
•
rilevanti).
Componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte,
crediti, debiti, acconti).
Elementi con profili di rischio elevato ai fini dell’attestazione (es. avviamenti
di assets da dismettere, Fondi rischi e oneri).
Elementi di sospetto circa l’affidabilita delle operazioni di gestione (es.
operazioni con parti correlate).
Sulla scorta di quanto sopra indicato, il
professionista dovrà asseverare non
solo la veridicità dei dati contabili contenuti
nel piano ma anche di tutti quegli
elementi necessari per la predisposizione
dello stesso e degli eventuali documenti
in esso contenuti di natura non meramente
contabile
soffermandosi quindi sulla
verifica della esistenza dei beni materiali e
immateriali, dei crediti, delle rimanenze, dei
contratti, di tutti gli elementi quindi posti a
fondamento della domanda e del piano,
mentre non occorre che provveda alla
revisione del bilancio ai fini della sua
rispondenza ai canoni di verità
Commissione procedure concorsuali
• le Osservazioni sullo schema di decreto
legislativo recante la riforma organica
della disciplina delle procedure
concorsuali, emanate nel dicembre 2005
dalla Commissione procedure concorsuali
istituita dal Consiglio dei dottori
commercialisti nelle quali è stato altresì
precisato che
Commissione procedure concorsuali
• che nell'ipotesi in cui il piano sia
contraddistinto da finalità prevalentemente
liquidatorie, la relazione del professionista
dovrà attestare
l'appartenenza all'impresa dei beni
immobili e degli altri cespiti e la libera
disponibilità degli stessi,
Art.160
• titolarità in capo alla medesima dei crediti
commerciali, finanziari e tributari, compresi
nel piano,
• l'esistenza fisica delle giacenza di
magazzino,
• l'appartenenza e la legittimità in capo al
debitore delle altre generiche componenti
attive destinate al soddisfacimento dei
creditori
Art.160
A ciò aggiungasi come l'esperto deve altresì
valutare la legalità delle operazioni previste
nel piano
mentre dovrà inoltre verificare la congruità
delle terapie indicate nel piano e la
verosimiglianza delle ipotesi assunte per la
formulazione dei budgets, anche dal punto
di vista dei tassi di crescita del fatturato,
tenendo conto della evoluzione dei mercati.
Art.160
Quanto alla attestazione di "fattibilità", il
professionista deve in primo luogo
comprendere la tipologia di crisi ed i
relativi fattori causaliper verificare se le
strategie proposte nel piano siano tali da
lasciar fondatamente prevedere una
regressione della crisi o comunque il
perseguimento delle finalità dei singoli
correttivi previsti.
Art.160
• il professionista potrà concludere per la
fattibiltà del piano allorquando il progetto di
ristrutturazione del debito e
• soddisfacimento dei creditori è “credibile”,
nel senso che gli obiettivi che il medesimo
si prefigge «possono concretamente
realizzarsi non in termini di mera
possibilità, ma di probabilità di successo
QUINDI =
• sostenibilità nella coerenza del
programma di azione prospettato dal
debitore”, da valutarsi “in relazione alle
concrete modalità in cui questo si articola
Decreto sviluppo
E’ previsto il CP con continuità :
art.186 bis.
Il piano del debitore va accompagnato da una
relazione di professionista di cui
all’art.161 -3°co,che deve attestare che la
continuazione della attività prevista nel
piano del concordato è funzionale al
miglior soddisfacimento dei creditori
IN CASO DI CONTINUITA’
• In caso di presentazione di domanda di
concordato con continuità aziendale il debitore
PUO’ chiedere al tribunale di essere autorizzato a
pagare i creditori anteriori se un
PROFESSIONISTA –che ha i requisiti previsti
nell’art.67- attesti che tali prestazioni sono
essenziali per la prosecuzioni delle attività di
impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori
Decreto sviluppo
l’ammissione al CP oggi non impedisce :
1. La continuazione dei contratti pubblici
2. La partecipazione a procedure di
assegnazione di contratti pubblici
• Nel primo caso vi è la nomina di un
l’esperto designato dal debitore deve
attestare che
• la continuità di tali contratti è
conforme al piano e che esiste una
ragionevole capacità di
adempimento
• Nel secondo : nella gara pubblica il debitore
deve depositare le stesse attestazioni del
professionista viste prima
• In più l’impresa deve depositare la
dichiarazione di un altro operatore che si
impegna a subentrare se questa fallisca…e
dare regolare esecuzione all’appalto.
LINEE GUIDA DEL
TRIB.MILANO SETT/2012
• Modalità delle attestazioni speciali: le
attestazioni speciali (concordati in
continuità, contratti pubblici ecc.)
presuppongono a loro volta la disponibilità
di piani e proposte, che vanno allegati.
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esperto attestatore nella legge fallimentare 1