ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI a.a.2013/2014 Introduzione • Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi. Oltre al concordato preventivo, l'attuale ordinamento presenta due differenti istituti • il piano per il risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), 1f • .-gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis lf • Novità anche se NON strumento STRAGIUDIZIALE • Concordato con continuità (concordato)art 186 bis lf Esperti La disciplina di questi istituti prevede la figura un "esperto" chiamato 1. Ad attestare sulla veridicità dei dati aziendali a relazionare sulla idoneità e fattibilità del piano (art. 67 1.f.), al riequilibrio fin. 2. sulla veridicità dei dati aziendali sull'attuabilità dell'accordo - con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei - (art. 182 bis l.f.), 3. sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano presentato al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 161.lf). Concordato c/continuità 4. Prosecuzione dell’attività è • FUNZIONALE al miglio soddisfacimento dei creditori ART 67. LF Ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), non sono soggetti a revocatoria Art 67 3° comma lettera d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la veridicità dei dati e la fattibilità deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), l.f. ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c.c. Art 67 3° comma lettera d) • Il piano delineato nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., pertanto, dovrà avere come oggetto il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa in un'ottica di continuità della medesima. Art 67 3° comma lettera d) • La norma pertanto delinea 2 profili dell’esperto: • il profilo soggettivo, vale a dire i requisiti professionali dell'esperto; • il profilo oggettivo, vale a dire il contenuto e la funzione della relazione dell'esperto Art.67 • Come rilevato in dottrina varie e notevoli differenze esistono quanto alla natura tra questo istituto e quello descritto nell'art. 182 bis l.f. L'accordo di ristrutturazione è un contratto stipulato tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; il piano di ristrutturazione art.67, è un atto unilateralmente predisposto dal debitore e destinato al tentativo di risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria. Art.67 Va inoltre evidenziato che nella stesura e nell'approvazione del piano risulta assente qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accade con riferimento ai procedimenti descritti negli artt. 160 ss. e 182 bis 1.f. Art.67 l'accordo ex art. 182 bis 1.f. ha come obiettivo la ristrutturazione dei debiti, mentre il piano menzionato nell'art. 67, terzo comma, lett. d), 1.f. deve consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della medesima. • Sembrerebbe, quindi, che gli scopi perseguiti dagli istituti siano eterogenei, attese le differenze lessicali sopra evidenziate. Art-67 • Secondo alcuni autori tale differenza è meramente nominalistica e all'espressione "risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa" contenuta nell'art. 67, terzo comma, lett. d), 1.f. va assegnato il significato di ristrutturazione dei debiti,182 lf Art.67 • in quanto, avuto riguardo alle posizioni dei creditori, il risanamento non può realizzarsi prescindendo dall'utilizzo dì strumenti tipicamente utilizzati al fine della ristrutturazione, quali ad esempio, dilazioni di pagamento, rinunzie, emissioni di obbligazioni o di titoli di debito, concessione di nuova finanza, • La ristrutturazione fa seguito al deterioramento delle condizioni economico finanziarie dell'impresa e prevede una vera e propria riprogrammazione dei debiti • sia in termini di scadenza, che in termini quantitativi Art.67 il risanamento è volto a riequilibrare la situazione finanziaria dell'impresa a breve o a medio termine, vale a dire a consentire che le eventuali entrate fronteggino le eventuali uscite Art.67 quiindi è da ritenere che la maggior parte delle volte le misure poste in essere ai fini della risanamento saranno prodromiche al risanamento finanziario Art.67 • Relativamente al contenuto del piano ex art 67 , la lettera della legge omette qualsiasi specificazione. Art.67 Pertanto si è suggerito che il programma di risanamento debba prevedere analiticamente: 1. il piano industriale; 2. il piano economico; 3. il piano finanziario; 4. il prospetto dei flussi totali di cassa. Art.67 • Fatte queste precisazioni, come anticipato, la ragionevolezza oggi idoneità del piano, una volta confezionato, deve essere • attestata da un professionista dotato di particolari requisiti. Art.67 • Attestazione ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, c,c. che dispone che la relazione venga effettuata da uno o più esperti secondo ì criteri dettati dall'art. 2501 sexies c.c. E dunque ai fini del conferimento dell'incarico sarà necessaria una duplice iscrizione: 1. quella nell'albo professionale di appartenenza e 2. quella nel registro dei revisori,non sarà sufficiente essere revisore contabile per ottenere l'incarico, né basterà l'iscrizione in uno degli albi professionali indicati dall'art. 28 1.f. Art.67 La nomina dell'esperto spetta all'imprenditore e non all'autorità giudiziaria. Art.160 • Ai sensi dell‘art. 160 l.f, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: Art.160 • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; Art.160 • l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; Art.160 • Ai sensi art. 161, terzo comma, l.f., dal 1° gennaio 2008, il piano e la documentazione presentata dall'imprenditore con il ricorso per l'ammissione al C.P. devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3° c., lett. d), L.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Art.160 • Anche con riferimento al contenuto di questa relazione, il legislatore utilizza il verbo "attestare". Art.160 • Più precisamente si tratta di certificare/asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano". Quanto alla veridicità dei dati aziendali, vale a dire IN PRIMIS l'autenticità e la correttezza, degli elementi contabili ed extracontabili inerenti all'azienda e utili al fine della predisposizione del piano". C.Preventivo • L'intervento del professionista sarà diretto all'esame dei dati contabili contenuti nel piano, ma anche di quelli utilizzati per l'elaborazione del piano medesimo e all'esame dei documenti in esso citati. Si tratterà, in definitiva, di una precipua attività di audit della contabilità dell'impresa Art.160 • In proposito si segnala che la giurisprudenza di merito che per prima si e pronunciata sul punto, ha assimilato l'attività dell'esperto a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e e) dell'art. 2409 Ter c.c.. C.P. • Con riferimento, poi, alla struttura della relazione attestativa che la stessa deve essere contraddistinta da un adeguato livello di approfondimento e di chiarezza sulle verifiche svolte nonché debba contenere la specifica indicazione dell’ iter logico su cui si fonda il convincimento che i dati analizzati siano veritieri'''. C.P. • Quanto alla fattibilità del piano, l'esperto deve attestarne l'attendibilità e la realizzabilità. Si tratta, in altri termini, di un giudizio analiticamente e dettagliatamente elaborato sui dati riportati nel piano in un'ottica di presuntiva realizzabilità del medesimo. C. PREVENTIVO • E dunque, pur essendo un giudizio di tipo prognostico, l'attestazione deve essere corredata di valide prove da cui risulti il rispetto dei principi che in base alla scienza economica aziendale supportano il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa C.P. • in proposito, infatti, non va trascurata la circostanza che la relazione del professionista rileva nei confronti dei creditori chiamati a votare il concordato (art. 177 l.f.). C.P • Tanto è vero quanto sopra sostenuto che l'assenza del requisito di completezza e di analitica motivazione della Attestazione può indurre il Tribunale a dichiarare inammissibile la domanda di concordato Art.160, c.p. • Ai sensi dei novellato art. 162 1.f., infatti, il Tribunale può dichiarare inammissibile la proposta laddove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 160, commi primo e secondo, 1.f. e all'art. 161 I.f.'3. Art.160 Come è già stato riferito la relazione del professionista ha lo scopo principale di fornire al ceto creditorio un quadro completo e reale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore. Art.160 La veridicità dei dati aziendali non può essere confusa con l’asseverazione di una mera corrispondenza dei dati contabili a quelli del piano , occorrendo invece che il professionista attesti che essi siano effettivamente reali. Art.160 I dati contabili trattati dal professionista siano esposti secondo una due diligence che esponga con rigore e chiarezza le procedure di verifica eseguite e le possibilità di ripercorrere e riprodurre il medesimo procedimento di riscontro Art.160 L’asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta, infatti, una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano, il quale dovrà necessariamente fondarsi su dati veritieri che siano il più possibile affidabili e adeguati. un’espressa pronuncia del professionista sul principio di verità di cui all’art. 2423 c.c. dettato dal legislatore in tema di redazione del bilancio d’esercizio, È stato a tal l’asseverazione fine rappresenta un concetto alquanto simile alla precisato come certificazione Veridicita’ • L’interpretazione piu’ consolidata intende la norma nel • senso di “corrispondenza al vero” VERIDICITA’ • Parametri di riferimento: principi contabili nazionali (OIC) o e principi di revisione (tra cui ISAE 3400) al fine di verificare la • correttezza • e coerenza dei valori. internazionali (IASB) Attuabilita’ • Perimetro: dati rilevanti ai fini dell’attuabilita del piano (SP più rilevante di CE). Particolare attenzione a: • Elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti • • • rilevanti). Componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti). Elementi con profili di rischio elevato ai fini dell’attestazione (es. avviamenti di assets da dismettere, Fondi rischi e oneri). Elementi di sospetto circa l’affidabilita delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate). Sulla scorta di quanto sopra indicato, il professionista dovrà asseverare non solo la veridicità dei dati contabili contenuti nel piano ma anche di tutti quegli elementi necessari per la predisposizione dello stesso e degli eventuali documenti in esso contenuti di natura non meramente contabile soffermandosi quindi sulla verifica della esistenza dei beni materiali e immateriali, dei crediti, delle rimanenze, dei contratti, di tutti gli elementi quindi posti a fondamento della domanda e del piano, mentre non occorre che provveda alla revisione del bilancio ai fini della sua rispondenza ai canoni di verità Commissione procedure concorsuali • le Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, emanate nel dicembre 2005 dalla Commissione procedure concorsuali istituita dal Consiglio dei dottori commercialisti nelle quali è stato altresì precisato che Commissione procedure concorsuali • che nell'ipotesi in cui il piano sia contraddistinto da finalità prevalentemente liquidatorie, la relazione del professionista dovrà attestare l'appartenenza all'impresa dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, Art.160 • titolarità in capo alla medesima dei crediti commerciali, finanziari e tributari, compresi nel piano, • l'esistenza fisica delle giacenza di magazzino, • l'appartenenza e la legittimità in capo al debitore delle altre generiche componenti attive destinate al soddisfacimento dei creditori Art.160 A ciò aggiungasi come l'esperto deve altresì valutare la legalità delle operazioni previste nel piano mentre dovrà inoltre verificare la congruità delle terapie indicate nel piano e la verosimiglianza delle ipotesi assunte per la formulazione dei budgets, anche dal punto di vista dei tassi di crescita del fatturato, tenendo conto della evoluzione dei mercati. Art.160 Quanto alla attestazione di "fattibilità", il professionista deve in primo luogo comprendere la tipologia di crisi ed i relativi fattori causaliper verificare se le strategie proposte nel piano siano tali da lasciar fondatamente prevedere una regressione della crisi o comunque il perseguimento delle finalità dei singoli correttivi previsti. Art.160 • il professionista potrà concludere per la fattibiltà del piano allorquando il progetto di ristrutturazione del debito e • soddisfacimento dei creditori è “credibile”, nel senso che gli obiettivi che il medesimo si prefigge «possono concretamente realizzarsi non in termini di mera possibilità, ma di probabilità di successo QUINDI = • sostenibilità nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore”, da valutarsi “in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola Decreto sviluppo E’ previsto il CP con continuità : art.186 bis. Il piano del debitore va accompagnato da una relazione di professionista di cui all’art.161 -3°co,che deve attestare che la continuazione della attività prevista nel piano del concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori IN CASO DI CONTINUITA’ • In caso di presentazione di domanda di concordato con continuità aziendale il debitore PUO’ chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare i creditori anteriori se un PROFESSIONISTA –che ha i requisiti previsti nell’art.67- attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzioni delle attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori Decreto sviluppo l’ammissione al CP oggi non impedisce : 1. La continuazione dei contratti pubblici 2. La partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici • Nel primo caso vi è la nomina di un l’esperto designato dal debitore deve attestare che • la continuità di tali contratti è conforme al piano e che esiste una ragionevole capacità di adempimento • Nel secondo : nella gara pubblica il debitore deve depositare le stesse attestazioni del professionista viste prima • In più l’impresa deve depositare la dichiarazione di un altro operatore che si impegna a subentrare se questa fallisca…e dare regolare esecuzione all’appalto. LINEE GUIDA DEL TRIB.MILANO SETT/2012 • Modalità delle attestazioni speciali: le attestazioni speciali (concordati in continuità, contratti pubblici ecc.) presuppongono a loro volta la disponibilità di piani e proposte, che vanno allegati.