I finanziamenti alle imprese e l’evoluzione del rapporto
banca-impresa: un inquadramento della situazione attuale
Relatore: Prof. Vincenzo Capizzi
Università degli Studi del Piemonte Orientale
SDA Bocconi – School of Management
Milano, 7/10/2011
Indice
 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico
nazionale
 Alternative giudiziali al fallimento
 Il business plan
 Raccomandazioni e best practices
 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico
nazionale
 Alternative giudiziali al fallimento
 Il business plan
 Raccomandazioni procedurali
La rilevanza del tema attuale nel contesto
economico nazionale (1/4)
•
Il contesto di riferimento, innescatosi a partire dalla crisi dell’economia finanziarie e reale in atto
(innescatasi nel 2007) ha avuto impatti “tremendi” sul sistema industriale e imprenditoriale nazionale
•
Le statistiche ufficiali di riferimento (Cerved, Bocconi, Ministero Giustizia, UnionCamere) segnalano che:
– Nel 2009 sono fallite oltre 9.000 imprese (+27%)
– Nel 2010 oltre 10.000 imprese sono fallite (+11%)
– Nei primi sei mesi del 2011 sono fallite oltre 6.400 imprese (+10%)
– Nel 2009 11.500 imprese circa sono state interessate da procedure giudiziarie (+46%)
– Nel 2010 sono oltre 12.000 le imprese interessate da procedure giudiziarie
– Nei primi sei mesi del 2011 le aziende che hanno avuto accesso al concordato preventivo sono
diminuite del 5,5%
– I fallimenti hanno interessato soprattutto il Centro-Sud (+24%) e il Nord-Ovest, meno il Nord-Est
– I fallimenti hanno interessato soprattutto le società di capitali e meno le società di persone
– I fallimenti hanno interessato soprattutto i comparti: costruzioni ed edilizia, gomma e materie
plastiche, tessile e abbigliamento, manifatturiero
– Il 75% dei fallimenti ha riguardato imprese con un attivo medio (nei 3 anni precedenti) non
superiore a 3 milioni di euro.
La rilevanza del tema attuale nel contesto
economico nazionale (2/4)
Tassi di insolvenza delle imprese italiane
Imprese medie e grandi
Imprese piccole
3,0%
3,0%
2,5%
2,5%
2,0%
2,0%
1,5%
1,5%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Banca d’Italia, 2010
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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La rilevanza del tema attuale nel contesto
economico nazionale (3/4)
 I dati mostrano uno stato di difficoltà del settore industriale
italiano.
 Sottostimano il fenomeno in quanto non contano le imprese
che versano in uno stato di tensione finanziaria ma non hanno
fatto ricorso a procedure giudiziali o stragiudiziali.
 In ogni caso, la rete di protezione verso le imprese di grandi
dimensione ha reso la crisi particolarmente “dura” per le PMI,
anche per il contemporaneo effetto di Basilea2
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La rilevanza del tema attuale nel contesto
economico nazionale (4/4)
 Molte imprese versano in una condizione di crisi temporanea
e reversibile.
 È importante individuare queste situazioni in tempo per
evitare l’aggravarsi della crisi.
 Le procedure stragiudiziali di gestione della crisi sono lo
strumento più importante a disposizione delle imprese in stato
di crisi reversibile.
Indice
 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico
nazionale
 Alternative giudiziali al fallimento
 Il business plan
 Raccomandazioni procedurali
Alternative giudiziali al fallimento (1/17)
Due tipi di soluzione:
•
•
Giudiziale
Stragiudiziale (contemplata anche giuridicamente)
Il confronto per la scelta dell’alternativa deve basarsi sui costi diretti e indiretti della
crisi
Il ruolo della regolamentazione
•
•
Dal punto di vista della scelta tra una procedura giudiziaria e una stragiudiziale, un
ruolo determinante è giocato dal contesto normativo di riferimento.
Nella maggior parte dei paesi esistono due forme di regolamentazione della crisi
d’impresa:
1. procedure con intento liquidatorio
2. procedure orientate alla prosecuzione dell’attività aziendale sia pure sotto il
controllo del giudice.
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Alternative giudiziali al fallimento (2/17)
SOLUZIONI
GIUDIZIALI
LIQUIDATORIE
- Fallimento
- Concordato fallimentare
NON LIQUIDATORIE
- Ex art. 67 l.f.
- Ex art. 182-bis l.f.
- Concordato preventivo
- Prospettico
- Continuità aziendale
- Piano di risanamento
NON GIUDIZIALI
- Ristrutturazione dei debiti in ambito privatistico
- Asset restructuring
- M&A
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Alternative giudiziali al fallimento (3/17)
• Strumenti tecnici disponibili ai sensi del nuovo diritto fallimentare (in
ordine progressivo per “peso” della componente giudiziale):
1. Piani attestati ex art. 67 l.f.
2. Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.
3. Concordato preventivo c.d. di risanamento
• Tipicamente potranno essere adottate azioni sia di tipo finanziario
che industriale
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Alternative giudiziali al fallimento (4/17)
Il piano di risanamento – ex art. 67 l.f. (1/6)
• Soluzione negoziale alla crisi che vuole evitare l’azione revocatoria
• Non ha requisiti predeterminati ex lege
• Può riferirsi ai soli creditori indispensabili e strategici per il
risanamento e il riequilibrio dell’azienda in crisi
• Certificato da un revisore contabile o da un professionista
nominabile curatore (c.d. “attestatore”)
• Premia l’imprenditore che prende tempestivamente l’iniziativa
• Non necessita di accordi coi creditori o con l’autorità giudiziaria
• Simile al concordato stragiudiziale, ma tempistiche e iter
procedurale diverso
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Alternative giudiziali al fallimento (6/17)
Il piano di risanamento – ex art. 67 l.f. (3/6)
• In particolare, il vantaggio di questa procedura è dato dalla deducibilità, cioè
dall’esclusione dalla revocatoria di atti, pagamenti e garanzie in applicazione del
piano.
• L’art. 67, comma 3°, lett. d) recita infatti: “non sono soggetti all’azione revocatoria:
(…) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28,
lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile”.
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Alternative giudiziali al fallimento (7/17)
Il piano di risanamento – ex art. 67 l.f. (4/6)
•
•
•
•
•
La norma in oggetto richiede all’esperto incaricato di esprimere il giudizio di ragionevolezza,
ovvero un giudizio professionale di razionalità e fattibilità sull’idoneità del piano a consentire
il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria (da intendersi quale equilibrio tra fabbisogni e fonti di finanziamento
nel breve e medio termine) in ordine al risanamento dalla crisi economica - finanziaria.
L’attenzione deve dunque focalizzarsi sulla sostenibilità delle assunzioni economiche,
patrimoniali e finanziarie alla base del piano nell’ipotesi di garantire la continuità aziendale.
La ragionevolezza del piano è un elemento fondamentale per i creditori (in particolare le
banche), in quanto l’esclusione dalla responsabilità (concessione abusiva di credito e/o
interruzione abusiva di credito) è subordinata alla presenza di ragionevoli prospettive di
risanamento.
In questo contesto non è quindi importante l’esito della crisi (ex-post), ma il fatto che la crisi
possa essere considerata reversibile tenendo conto delle cause sottostanti e del piano di
ristrutturazione adottato.
I creditori devono effettuare un’oculata e attenta analisi delle condizioni patrimoniali e
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reddituali dell’impresa che abbiano fatto intravedere serie e credibili prospettive di recupero.
Alternative giudiziali al fallimento (10/17)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182-bis (1/3)
•
•
•
•
Tramite tale istituto, l’imprenditore commerciale in crisi mira a ridurre la propria
esposizione debitoria
L’esecuzione dell’accordo comporta l’integrale pagamento dei creditori a esso
estranei
L’accordo è concluso con l’approvazione del 60% dei crediti, accompagnato da una
relazione del professionista che ne certifichi l’idoneità
Il nuovo art. 217-bis l.f. esenta dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta
semplice le operazioni effettuate in esecuzione di un concordato preventivo, di un
accordo di ristrutturazione omologato ovvero di un piano ex art. 67, comma 3, l.f.
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Alternative giudiziali al fallimento (11/17)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182-bis (2/3)
finanza ponte
60 giorni
standstill
convenzionale
standstill
legale
Manifestazione
della crisi
Negoziazione
dell’accordo di
ristrutturazione
(3-6 mesi)
Registrazione
dell’accordo di
ristrutturazion
e nel Registro
delle Imprese
Omologa del
Tribunale
Eventuale
reclamo dei
creditori
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 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico
nazionale
 Alternative giudiziali al fallimento
 Il business plan
 Raccomandazioni procedurali
 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico
nazionale
 Alternative giudiziali al fallimento
 Il business plan
 Raccomandazioni e best practices
Raccomandazioni e best practices (1/7)
Le seguenti raccomandazioni sono tratte da Assonime, (Linee guida per il
finanziamento delle imprese in crisi, (2010) e integrate tenendo conto delle best
practices riscontrate nella prassi professionale.
1)Contesto del risanamento e percorsi protetti: in presenza di un’impresa in crisi per la quale
sussista un rischio rilevante di insolvenza, ove non si ricorra a procedure concorsuali, è
opportuno che l’erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il
compimento di atti potenzialmente revocabili siano effettuati nell’ambito di un piano attestato
o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
2)Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento. Il
professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società
di revisione che svolgono l’attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto
all’impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e
comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo
intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni,
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sia soggetto diverso dal consulente.
Raccomandazioni e best practices (2/7)
3) Verifica dei dati aziendali di partenza. Il professionista, sia nel piano attestato, sia
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono
attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e
l’assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue
4) Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. Il piano deve contenere
l’esplicitazione delle ipotesi poste a base dell’analisi, delle fonti informative utilizzate
nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all’attestatore e ai terzi di
verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l’elaborazione
quantitativa del piano
5) Arco temporale del piano. L’arco temporale del piano entro il quale l’impresa deve
raggiungere l’equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre i 3/5 anni a
meno di non motivare adeguatamente la scelta; occorre comunque inserire nel piano
alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto
meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili
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Raccomandazioni e best practices (3/7)
6) Risanamento aziendale e corretta gestione societaria. Qualora sussista una
perdita di capitale rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai
sensi dell’art. 2484 n. 4) c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se
il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge
7) Esplicitazione del grado di solidità dei risultati. Il piano deve contenere
specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei
risultati economico-finanziari indicati
8) Esplicitazione degli obiettivi intermedi. Il piano deve contenere un
dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche
“milestones” qualitative e quantitative
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Raccomandazioni e best practices (4/7)
9) Indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano. Il piano deve
indicare espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti
in essere in sua “esecuzione”
10) Struttura dell’attestazione. L’attestazione ha la struttura di una relazione di
verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un
piano. L’attestazione non deve ripetere i contenuti del piano
11) Motivazione dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione deve indicare
le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare
l’idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un’adeguata
motivazione della conclusione raggiunta.
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Raccomandazioni e best practices (5/7)
12) Indicazioni cautelative, oggetto dell’attestazione e condizioni sospensive
dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta
a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece
essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi
prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole.
13) Monitoraggio dell’esecuzione del piano. È necessario che l’andamento del
piano sia costantemente monitorato dall’imprenditore per verificare il
puntuale raggiungimento delle “milestones”. Quando le condizioni
giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio
anche un soggetto terzo o comitato tecnico costituito ad hoc, al fine di
fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato
flusso informativo.
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Raccomandazioni e best practices (6/7)
14) Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento. In caso di
significativo scostamento fra la realtà e le previsioni gli effetti protettivi
dell’attestazione vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione
successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti
protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello
scostamento. Il piano resta invece eseguibile, con effetto protettivo anche
per gli atti ancora da compiere, qualora preveda già meccanismi di
aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti.
15) Riattestazione del piano divenuto ineseguibile. In caso di modifica del piano
è necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre,
qualora si intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua
esecuzione, all’attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all’omologazione
ex art. 182-bis.
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Raccomandazioni e best practices (7/7)
 Il piano di risanamento può essere assimilato ad un business plan sia come
contenuti che come finalità.
 La redazione di un business plan è il primo passo verso il risanamento.
 Un business plan corretto e completo può aiutare l’azienda in crisi a coinvolgere
attivamente i creditori.
 Nella stesura di un business plan l’azienda può avvalersi di un consulente che la
aiuti a chiarire i punti critici.
 Il piano rappresenta la prova che, in ogni caso, l’azienda ha avviato un processo
di pianificazione strategica orientato al futuro
 Le banche, dal canto loro, devono adeguare le loro procedure e i loro sistemi
organizzativi per garantire che la gestione dei processi di risanamento avvenga a
valle di una piena comprensione dei piani (soprattutto del piano industriale) e
delle loro implicazioni (es. la “nuova finanza”…).
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