Commissario G.
• Corso TECNICA PROFESSIONALE
A.A.2013/2014
Commissario G.
SUOI COMPITI
• Nominato con il decreto di ammissione alla
procedura del debitore richiedente
• Possono essere chiamati a svolgere il compito di
CG gli stessi soggetti che possono rivestire la
qualifica di curatore (art.163,artt.28,29 l.f)
• Per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni è
un pubblico ufficiale
• Si applicano le disposizioni degli artt.36,37,38 39
l.f. per quanto attiene reclamo contro i suoi
atti,revoca,responsabilità e compenso.
COMPITI
• DEVE verificare che il debitore abbia
provveduto al deposito previsto dall’art.163
lf
• Deve redigere l’INVENTARIO del
patrimonio del debitore
• Deve verificare l’elenco dei creditori
apportando le opportune modifiche
• dopo aver proceduto alla verifica dell’elenco dei creditori e
dei debitori con la scorta delle scritture contabili
presentate, deve comunicare ai creditori “a mezzo PEC,
se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro
delle imprese e in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore, un avviso contenente la data di
convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il
decreto di ammissione, nonché:
• il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata, le cui variazioni è onere comunicare al
commissario” ove effettuare le successive comunicazioni;
• -l’avvertimento che, in caso di omessa indicazione di tale
indirizzo nel termine di quindici giorni e nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili0 al destinatario, le
successive comunicazioni saranno effettuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria
Compiti( continua)
• Deve ai sensi dell’art.172 lf. redigere una
relazione particolareggiata sulle cause del
dissesto sulla condotta del debitore,sulle proposte
di concordato sulle garanzie offerte
• Dopo l’omologa sorveglia l’esecuzione del
Concordato
La relazione ex art 172 lf
• questa in precedenza doveva essere
depositata in cancelleria almeno tre giorni
prima dell’adunanza dei creditori, nel
mentre ora, va “deposita in cancelleria
(secondo le modalità Telematiche) almeno
dieci giorni prima dell’adunanza dei
creditori”
• e nello stesso termine comunicata anche ai
creditori a mezzo posta elettronica
certificata a norma dell’articolo 171,
secondo comma.
Valutazioni del CG sulla
fattibilità del piano
• La Relazione del C.G. ha importanza anche perché
i creditori votano sulla base delle osservazioni e i
rilievi in essa contenuti
• Il punto cruciale è la fattibilità del PIANO di
concordato, fattibilità che va poi riconfermata nel
parere previsto dall’art.180 l.f che il C.G deve
depositare 10 gg prima del udienza fissata dal
Tribunale per l’omologa.
Valutazioni sul Piano
• Il piano è l’unico documento certificato dalla
relazione del professionista ex art.161 l.f. nella
quale è contenuta l’attestazione da cui la legge fa
in sostanza dipendere l’ammissione alla procedura
• Il C.G. inoltre può giudicare che la % di
SODDISFACIMENTO PROPOSTA nella
domanda non si realizzi e il debitore non fa altro
che integrare risorse
C.G. art.38 l.f.
• Adempie ai propri doveri con la diligenza
richiesta dall’incarico,quindi la responsabilità
dipende soprattutto dalla attività gestoria
• In caso di violazione di detti doveri egli è soggetto
ad azione di responsabilità che può essere
esercitata solo dal debitore concordatario o da
singoli creditori o dal curatore nel fallimento
successivo
Continua art.38 lf.applicato al
CG
• Nessuna azione di responsabilità può essere
esercitata dal CG successivo dal Comitato
Creditori se nominato nella ipotesi di cessio
bonorum
• Inoltre il commissario deve comunicare ai creditori, con il
sistema PEC , l’apertura del procedimento di revoca del
concordato a norma dell’art. 173 e, nel caso di concordato
con cessione di beni omologato, i rapporti che il
liquidatore redige con periodicità semestrale dalla
nomina e trasmette al comitato dei creditori e al
commissario, che provvede alla comunicazione ai
creditori, giusto il nuovo sesto comma dell’art. 182; una
copia della relazione va inserita dal commissario anche
nell’area riservata del sito del tribunale
Scarica

Commissario giudiziale