Commissario G. • Corso TECNICA PROFESSIONALE A.A.2013/2014 Commissario G. SUOI COMPITI • Nominato con il decreto di ammissione alla procedura del debitore richiedente • Possono essere chiamati a svolgere il compito di CG gli stessi soggetti che possono rivestire la qualifica di curatore (art.163,artt.28,29 l.f) • Per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale • Si applicano le disposizioni degli artt.36,37,38 39 l.f. per quanto attiene reclamo contro i suoi atti,revoca,responsabilità e compenso. COMPITI • DEVE verificare che il debitore abbia provveduto al deposito previsto dall’art.163 lf • Deve redigere l’INVENTARIO del patrimonio del debitore • Deve verificare l’elenco dei creditori apportando le opportune modifiche • dopo aver proceduto alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate, deve comunicare ai creditori “a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese e in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, nonché: • il suo indirizzo di posta elettronica certificata; • l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario” ove effettuare le successive comunicazioni; • -l’avvertimento che, in caso di omessa indicazione di tale indirizzo nel termine di quindici giorni e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili0 al destinatario, le successive comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria Compiti( continua) • Deve ai sensi dell’art.172 lf. redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto sulla condotta del debitore,sulle proposte di concordato sulle garanzie offerte • Dopo l’omologa sorveglia l’esecuzione del Concordato La relazione ex art 172 lf • questa in precedenza doveva essere depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori, nel mentre ora, va “deposita in cancelleria (secondo le modalità Telematiche) almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori” • e nello stesso termine comunicata anche ai creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 171, secondo comma. Valutazioni del CG sulla fattibilità del piano • La Relazione del C.G. ha importanza anche perché i creditori votano sulla base delle osservazioni e i rilievi in essa contenuti • Il punto cruciale è la fattibilità del PIANO di concordato, fattibilità che va poi riconfermata nel parere previsto dall’art.180 l.f che il C.G deve depositare 10 gg prima del udienza fissata dal Tribunale per l’omologa. Valutazioni sul Piano • Il piano è l’unico documento certificato dalla relazione del professionista ex art.161 l.f. nella quale è contenuta l’attestazione da cui la legge fa in sostanza dipendere l’ammissione alla procedura • Il C.G. inoltre può giudicare che la % di SODDISFACIMENTO PROPOSTA nella domanda non si realizzi e il debitore non fa altro che integrare risorse C.G. art.38 l.f. • Adempie ai propri doveri con la diligenza richiesta dall’incarico,quindi la responsabilità dipende soprattutto dalla attività gestoria • In caso di violazione di detti doveri egli è soggetto ad azione di responsabilità che può essere esercitata solo dal debitore concordatario o da singoli creditori o dal curatore nel fallimento successivo Continua art.38 lf.applicato al CG • Nessuna azione di responsabilità può essere esercitata dal CG successivo dal Comitato Creditori se nominato nella ipotesi di cessio bonorum • Inoltre il commissario deve comunicare ai creditori, con il sistema PEC , l’apertura del procedimento di revoca del concordato a norma dell’art. 173 e, nel caso di concordato con cessione di beni omologato, i rapporti che il liquidatore redige con periodicità semestrale dalla nomina e trasmette al comitato dei creditori e al commissario, che provvede alla comunicazione ai creditori, giusto il nuovo sesto comma dell’art. 182; una copia della relazione va inserita dal commissario anche nell’area riservata del sito del tribunale