LA COMPOSIZIONE
CONCORDATA DELLA
CRISI DI IMPRESA
Lorenzo Benatti
Parma, 7 febbraio 2014
Ipotesi previste dalla l.f.
Concordato preventivo (è un accordo
giudiziale).
 Accordi di ristrutturazione dei debiti
omologati dal tribunale (è una soluzione
ibrida).
 Piani di composizione stragiudiziale
della crisi attestati.

Finalità
Risanamento. Generalmente, anche
quando è possibile salvare l’azienda, è
difficile (impossibile) che si possa
salvare l’imprenditore.
 Liquidazione,
se
non
possibile
salvataggio azienda.

Per raggiungere accordo
Occorre individuare (senza esitazioni) le
cause
crisi.
Evitare
espedienti
di
dissimulazione.
 Bisogna affidarsi ad un professionista
specializzato.
 È necessario (preliminarmente) raggiungere
qualche forma di accordo con la banche (e i
creditori più forti).

Rilevanza giuridica dei piani
attestati

Art. 67, 2° co., lett. d), l.f.: non sono soggetti a revocatoria
gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano
che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che sia:
 avvocato o commercialista;
 studio professionale associato o società tra professionisti, sempre
che i soci siano avvocati o commercialisti. In tale caso, all'atto
dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona
fisica responsabile della procedura;
Quando funziona un accordo
stragiudiziale?
Quando è fatto per tempo.
 Quando è fatto bene:

 preparato da un buon professionista,
 basato su un valido piano di risanamento e
riorganizzazione; il che presuppone che sia
proposto per tempo, quando vi siano ancora
risorse sufficienti per concluderlo;
 concluso in tempi abbastanza rapidi.
Concordato preventivo:
Presupposto oggettivo

Stato di crisi (art. 160, 1° co., l.f.). Vi
rientrano:





lo stato di insolvenza,
la temporanea difficoltà ad adempiere,
il rischio di insolvenza,
lo sbilancio patrimoniale o sovra-indebitamento,
la riduzione del patrimonio netto al di sotto del
minimo legale.
Proposta di concordato

La proposta si deve basare su di un piano di regolazione della crisi
(art. 160, l.f.). Il contenuto non è precisato dalla legge:
 può prevedere la cessione dei beni ai creditori (classico concordato
liquidatorio, che può includere una cessione d’azienda);
 può prevedere la cessione dei beni ad un assuntore, che può essere anche
una società da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
da attribuire ai creditori per effetto del concordato;
 può consistere nell’attribuzione di obbligazioni o azioni, in una riduzione
concordata dei crediti, ecc.;
secondo posizione
giuridica ed interessi economici omogenei; e di trattamenti
differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse. Differenziati
non solo nella misura della soddisfazione, ma anche nella forma. In
tal caso però, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può
avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione (art. 160,
2° co., l.f.).
 può prevedere la suddivisione dei creditori in classi
Presentazione proposta

La proposta di concordato va presentata con ricorso
al tribunale unitamente a
 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e





finanziaria dell'impresa;
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili;
una relazione di un professionista che attesti, sotto la propria
responsabilità (per dolo o colpa), la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano.
Il professionista deve essere un avvocato, un
commercialista o uno studio professionale associato
o società tra queste tipologie di professionisti .
Veridicità dati aziendali
Non si tratta solo di attestare la conformità dei
dati alle risultanze delle scritture contabili, ma
che i dati sono reali. Occorre in sostanza una
vera e propria due diligence.
 L’attestatore deve essere indipendente dal
debitore.
 L’attestatore risponde di “falso in attestazione”
ai sensi dell’art. 236-bis L.F.

Fattibilità del piano

Deve essere valutata la concreta
possibilità di esecuzione del piano
proposto ai creditori.
Proposta in bianco (art. 161,
6° co., L.F.)


Può essere proposta una domanda di concordato
riservandosi di presentare in seguito il piano di
regolazione della crisi ed i documenti allegati.
Il tribunale:
 fissa un termine per l’integrazione della domanda da 60 a
120 giorni, prorogabile di altri 30-60; potrebbe trattarsi di una
proposta di concordato preventivo, ma anche di un accordo
di ristrutturazione dei debiti; quando pende il procedimento
per la dichiarazione di fallimento il termine per il deposito del
piano è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
 può richiedere ulteriori informazioni,
 può contestualmente nominare un commissario giudiziale (v.
portale fallimenti).
Contenuto domanda in bianco
La domanda concordataria in bianco deve contenere:
1. delibera di un organo amministrativo della società (salvo l’atto costitutivo o
lo statuto dispongano diversamente)
2. sottoscrizione del legale rappresentante
3. autocertificazione dell’imprenditore di non aver fatto ricorso al medesimo
procedimento, infruttuosamente, nel precedente biennio (La domanda «in
bianco» è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha
presentato altra domanda dello stesso tipo alla quale non abbia fatto
seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti).
A tali elementi va aggiunto un minimum di documentazione da allegare e, in
particolare:
 i bilanci degli ultimi tre esercizi (o documentazione sostitutiva),
 situazione patrimoniale aggiornata (o un bilancio infrannuale),
 elenco nominativo dei creditori,
 certificato del registro delle imprese.
Effetti presentazione
domanda in bianco

Dalla pubblicazione nel registro delle
imprese della domanda si verifica:
 l’interruzione/sospensione
delle
azioni
esecutive dei singoli creditori,
 l’interruzione/sospensione
delle
cautelari in corso e non.
azioni
Modifiche 2013
Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha occultato o
dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più
crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale che verificata la sussistenza delle
condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e,
su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza.
 Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del Concordato
Preventivo (vero e proprio) il debitore può compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale
può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del
commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria
amministrazione.
 Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria
dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle
imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tale obbligo, il
Tribunale dichiara inammissibile il concordato e, su istanza del creditore o
su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti dichiara il
fallimento del debitore.

Contratti in corso (art. 169-bis L.F.)

Il debitore può chiedere:
 di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in
corso di esecuzione alla data della presentazione del
ricorso;
 la sospensione del contratto per non più di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta (art. 169-bis, 1°
comma, L.F.).

In tali casi, la controparte ha diritto ad un
indennizzo equivalente al risarcimento del
danno conseguente al mancato adempimento,
che sarà soddisfatto come credito anteriore al
concordato (art. 169-bis, 2° co., L.F.).
Contratti che non possono
essere interrotti/sospesi
a. rapporti
di lavoro subordinato
b. contratti preliminari di compravendita
trascritti a norma dell’art.2645-bis c.c
c. contratti di finanziamento destinati ad uno
specifico affare ex art. 72-ter L.F.
d. contratti di locazione immobiliare, ogni
qual volta la procedura concordataria
venga
instaurata
dal
locatore
dell’immobile.
Dichiarazione inammissibilità
Il tribunale se all’esito del procedimento verifica
che non ricorrono le condizioni di legge, sentito il
debitore in camera di consiglio, dichiara
inammissibile la proposta di concordato.
 Si
ritiene
che
tale
verifica
includa
necessariamente anche quella completezza e
regolarità della documentazione richiesta.
 È incerta la sindacabilità della correttezza dei
criteri di formazione delle classi.
 Si discute se il tribunale possa anche valutare la
fattibilità del piano.

Decreto ammissione concordato

Con il decreto di ammissione, il tribunale
 nomina
gli organi della procedura (G.D. e
commissario giudiziale),
 convoca l’adunanza dei creditori,
 dispone il versamento nel termine di 15 giorni di
una somma pari al 50% delle spese che si
presumono necessarie per la procedura ovvero la
minor somma, non inferiore al 20%, determinata
dal giudice.
Conseguenze ammissione


A far data dalla presentazione del ricorso per ammissione
alla procedura sono vietate le azioni esecutive e di
acquisto di diritti di prelazione (art. 168, l.f.). Questo
divieto non copre però i patrimoni dei soci illimitatamente
responsabili.
Durante la procedura si attua lo spossessamento
attenuato (art. 167, l.f.): l’amministrazione del patrimonio
del debitore e l’esercizio dell’impresa sono sottoposti alla
vigilanza del commissario giudiziale. Per il compimento
degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (superiori
ad una somma stabilita dal tribunale) occorre
l’autorizzazione del giudice delegato. Gli atti compiuti
senza autorizzazione (quando richiesta) sono inefficaci.
Commissario giudiziale





Il commissario giudiziale ha il compito di informare i creditori sia al fine
di esprimere il voto, sia per valutare l’opportunità di opporsi
all’omologazione.
Egli dovrà predisporre una relazione da depositare prima dell’adunanza
dei creditori contenente queste informazioni acquisite nell’attività di
vigilanza sulla gestione, la redazione dell’inventario, la verifica
dell’elenco dei creditori, ecc.
Fino all’adunanza i creditori non dispongono di mezzi per interloquire od
intervenire nella procedura.
Il C.G. ha la funzione di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria
quando si rilevi il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti o di
malagestio. L’intervento del Tribunale conduce all’interruzione della
procedura, cui presumibilmente conseguirà la dichiarazione di
fallimento, su istanza di un creditore o del P.M.
Il Tribunale può inoltre disporre la cessazione della procedura, quando
risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissione.
Adunanza dei creditori



Art. 175, 1° co., l.f.: nell’adunanza dei creditori il
commissario giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore. La proposta ed il
piano possono essere modificati fino all’apertura delle
operazioni di voto.
Legittimati al voto sono i creditori chirografari
antecedenti alla presentazione della proposta di
concordato.
Il voto va espresso personalmente o per delega
nell’adunanza o nei venti giorni successivi (art.178
l.f.).
Voto della proposta


Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato è approvato se
tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior
numero di classi.
Vige il principio del silenzio assenso. Il mancato
esercizio del diritto di voto equivale ad un
assenso.
Omologazione

Se la proposta è stata approvata, il proponente ne deve
chiedere l’omologazione. Ai creditori dissenzienti viene fissato
un termine per proporre eventuali opposizioni:
 se non vengono proposte opposizioni il tribunale omologa il
concordato,
 se vengono proposte opposizioni, il tribunale, assunti i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio,
provvede con decreto impugnabile con reclamo.

L’omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione del ricorso per ammissione
al concordato preventivo (art. 181 l.f.).
Omologazione


Se il concordato non viene omologato, deve essere
dichiarato contestualmente il fallimento, ma non
d’ufficio, bensì su richiesta di un creditore o del P.M.
Se il concordato viene omologato la procedura di
concordato preventivo si chiude.
Esecuzione concordato
Art. 185, l.f.: il C.G. sorveglia l’adempimento secondo le
modalità stabilite nella sentenza di omologa e riferisce al
giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori.
 La risoluzione può essere richiesta solo da uno o più
creditori e presuppone l’inadempimento. Tuttavia il
concordato preventivo, diversamente da quello
fallimentare, non può essere risolto se l’inadempienza è
di poco conto.
 La risoluzione del concordato ha efficacia retroattiva e fa
venir meno l’effetto dell’esdebitazione. Restano tuttavia
irripetibili i pagamenti effettuati in esecuzione del
concordato.

Concordato in continuità (186- bis)


Introdotto con una modifica del 2012
Può essere attuato attraverso:
1.
2.
3.
prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;
cessione dell’azienda in esercizio;
conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società,
anche di nuova costituzione.
Consente una moratoria per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio.
 Può essere richiesta l’autorizzazione a pagare crediti
anteriori per prestazioni di beni o servizi ritenuti
strategici.
 Sono
previste disposizioni per consentire la
conservazione di contratti per appalti pubblici.

Accordi di Ristrutturazione del
Debito
 Sono
accordi
sostanzialmente
stragiudiziali, ai quali possono essere
attribuiti determinati effetti qualora ne sia
ottenuta l’omologazione del tribunale.
 Presupposto, come per il concordato
preventivo, è lo stato di crisi (art. 182-bis,
1° co., l.f.).
Caratteristiche A.R.D.
Non richiede il rispetto della par condicio.
Potranno essere raggiunti accordi con condizioni
differenziate per soggetti con lo stesso grado di
privilegio o gli stessi interessi.
 L’accordo deve essere raggiunto con la
maggioranza (60%), ma non a maggioranza.
Esso perciò vincola solo i creditori che vi hanno
aderito. Gli altri dovranno essere soddisfatti
integralmente. Nel calcolo della maggioranza tutti
i creditori sono equiparati indipendentemente dal
grado di prelazione.
 Non vi è una votazione dell’accordo.

Iter A.R.D.
L'imprenditore domanda al tribunale l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti (l’accordo è già stato raggiunto
stragiudizialmente), e deve depositare:
 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
 uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
 l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
 il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili;
 una relazione redatta da un professionista (iscritto nel registro dei
revisori contabili e che sia avvocato, commercialista o uno studio
professionale associato o società tra queste tipologie di professionisti)
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (art.
182 bis, 1° co., l.f.).
 L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal
giorno della sua pubblicazione (art. 182 bis, 2° co., l.f.).

Azioni individuali
É stato previsto il divieto per i creditori anteriori di
iniziare e proseguire azioni cautelari ed esecutive
sul patrimonio del debitore per un periodo di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell’accordo nel registro delle imprese (art. 182 bis,
3° co., l.f.).
 A determinate condizioni è possibile anche che
l’ombrello protettivo contro le azioni esecutive
individuali sia anticipato.
 Ma soprattutto è possibile depositare, in previsione
di un ARD, una domanda di concordato in bianco,
che consente il blocco delle esecuzioni e dei
cautelari per il periodo assegnato entro il quale va
depositato l’accordo.

Opposizione


Le opposizioni possono essere proposte entro
trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle
imprese.
Legittimati:
 creditori estranei all’accordo,
 creditori che hanno aderito (diversamente da C.P.),
 ogni interessato.
Omologazione



Da parte del tribunale con decreto motivato, decise
le opposizioni.
In mancanza di opposizioni provvede senza
udienza.
Il tribunale non deve valutare l’attuabilità
dell’A.R.D.. Deve verificare che sia stata presentata
la documentazione richiesta e che la domanda sia
stata pubblicata nel registro delle imprese.
Probabilmente deve verificare che sia stata
raggiunta la percentuale del 60% dei crediti.
Esecuzione A.R.D.

Dopo l’omologazione si possono verificare
due situazioni negative:
 inadempimento delle obbligazioni assunte con
l’accordo nei confronti dei creditori aderenti,
 mancato pagamento regolare dei creditori
estranei all’A.R.D.
LA COMPOSIZIONE
CONCORDATA DELLA CRISI DI
IMPRESA
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Diritto delle procedure concorsuali