A TUTTI I CREDITORI DI COOPCA Concordato Preventivo n. 24/2014 C. P. “COOPCA - SOCIETA’ COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO” c sede i T e Via de a C perativa 11 c dice fisca e e P IVA 00188930309 REA UD # 83 A b S ciet& C perative A 101251 www c pca it Giudice Delegato: Dott. Lorenzo Massarelli Commissario Giudiziale: Dott.ssa Fabiola Beltramini C*+U,ICA-I*,E AI CREDIT*RI AI SE,SI DE..’ART 171 C* 2 DE..A . F La sottoscritta dott.ssa Fabiola Beltramini, con Studio in Udine, Via Giusti n. 24, tel. 0432.504036/294940 e fax 0432.507131, nominata Commissario Giudiziale nella procedura concorsuale sopra richiamata, premesso che la società “COOPCA - SOCIETA’ COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO” con sede in Tolmezzo, Via della Cooperativa 11, iscritta al Registro Imprese di Udine con Numero di Iscrizione 00188930309, Numero di repertorio economico amministrativo UD – 83, codice fiscale e P. IVA 00188930309 (di seguito la Società), ha depositato in data 17 marzo 2015 presso il competente Tribunale Ordinario di Udine il ricorso per Concordato Preventivo a scioglimento di riserva ex art. 161, co. 6 della L.F., con successiva integrazione di data 8 aprile 2015 ai sensi dell’art. 162 della L.F., comunica che il Tribunale Ordinario di Udine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 171 della L.F., • con il Decreto del 16 aprile 2015, depositato in data 20 aprile 2015, provvedendo a norma dell’art. 163 della L.F., ha ammesso alla procedura di Concordato Preventivo la Società ricorrente, nominando Giudice Delegato il Dott. Lorenzo Massarelli e Commissario Giudiziale la sottoscritta; • ha ordinato la convocazione dei Creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno 20 GIUG,* 2015 i 1. u g ed rari che sara successiva e te c u icati CONTENUTO DELLA PROPOSTA DEL DEBITORE AI CREDITORI La proposta di concordato depositata da “Coopca - Società Cooperativa Carnica di Consumo” presenta i contenuti essenziali qui di seguito riportati. Con riferimento ai pagamenti, la proposta concordataria prevede: - il pagamento integrale delle spese di procedura, di quelle di accesso alla medesima, dei costi di funzionamento e gestione futura e di ogni altro costo prededucibile; - il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegi, con l’eccezione del creditore ipotecario Banca Popolare di Vicenza, di cui è prevista la soddisfazione nel limite del prezzo ricavando dalla vendita dell’immobile gravato e di alcuni creditori titolari di privilegio speciale Iva di rivalsa, per i quali non sussiste più il bene gravato nel patrimonio della debitrice; - il pagamento parziale dei crediti chirografari, suddivisi in tre classi, sulla base dell’attivo residuo come segue: - istituti bancari 1% dell’attivo residuo; - fornitori e altri 32% dell’attivo residuo; - soci sovventori 67% dell’attivo residuo. La percentuale offerta ai chirografari (sul ricavato residuo, non sul credito) è vincolante. I flussi necessari al soddisfacimento delle spese prededucibili maturate e maturande, nonché delle diverse categorie di Creditori saranno ritratti dalla cessione, anche a più riprese, dell’intero patrimonio della Società costituito essenzialmente dai sotto indicati attivi patrimoniali: - punti di vendita (esercizi commerciali); - unità immobiliari; - beni mobili (attrezzature, arredamenti, macchine uff. autovetture, ecc); - partecipazioni e crediti finanziari; - introiti da Business Plan comprese le Rimanenze di magazzino; sulla base delle seguenti previsioni: C p e ti attivi Punti di vendita Unità Immobiliari Beni mobili Partecipazioni e Crediti finanziari Crediti dell’attivo circolante Introiti da BP comprese Rimanenze T*TA.E Va ri i Eur 12.176.920 19.461.000 653.184 11.111.239 4.825.057 8.366.490 56 593 890 La società Coopca proseguirà nella gestione dell’impresa per il periodo strettamente necessario alla migliore realizzazione degli attivi patrimoniali e presumibilmente fino al 31dicembre 2015. Nel corso di questo periodo Coopca dovrà trasferire alla procedura di concordato la somma di 8,37 milioni di euro (ivi comprese le Rimanenze di merci) da destinarsi alla massa dei creditori concorsuali ad integrazione dei realizzi attesi dal programma di liquidazione. Con riferimento alla tempistica necessaria alla realizzazione del piano, la Società ricorrente ha ritenuto di indicare come ragionevoli, subordinatamente all’omologazione, i seguenti termini di riparto: - i creditori prededucibili e i privilegiati alla conclusione delle operazioni di liquidazione progettate sui beni gravati dalla prelazione, previste entro il mese di luglio 2016; - i creditori chirografari entro il mese di settembre 2018, in via indicativa e non vincolante. 2. MODALITA’DI ACCESSO AI DOCUMENTI La proposta di concordato e il correlato piano economico e finanziario, come integrati con atto depositato in data 8 aprile 2015 ai sensi dell’art. 162 della L.F., unitamente al decreto di ammissione del 20 aprile 2015, sono consultabili dai Creditori con l’accesso all’area, appositamente istituita sul sito internet della Società www c pca it, come da autorizzazione del Giudice Delegato. 3 COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA L’indirizzo di PEC della Procedura in intestazione, al quale rivolgersi in futuro, è il seguente: [email protected]. Ogni Creditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171, 2° comma L.F., dovrà indicare all’indirizzo di cui sopra, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente avviso, un indirizzo di posta elettronica certificata “PEC”, al quale intende ricevere tutte le successive comunicazioni della Procedura. Eventuali variazioni del predetto indirizzo di PEC, dovranno essere tempestivamente comunicate al Commissario Giudiziale. In caso di omessa indicazione della PEC le successive comunicazioni saranno eseguite, come previsto dalla Legge, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria, senza ulteriori avvisi. 4 VERIFICA DELL’ELENCO DEI CREDITORI PREDISPOSTO DAL DEBITORE E COMUNICAZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO Per la verifica dell’esatto ammontare dei debiti della Società, anche ai fini del voto da esprimere, ogni creditore è invitato a far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R., ai recapiti della procedura sopra indicati, una dichiarazione attestante il credito vantato alla data del 16 novembre 2014 (modulo allegato sub “A”), con urgenza, e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015. Dovrà esser indicato il credito distinguendo l’importo dell’imponibile (distinguendo se si tratta di prestazione di servizi o fornitura di beni) l’importo dell’IVA, indicando l’eventuale natura privilegiata del credito, specificando la ragione della causa di prelazione e la norma di legge che la prevede, fornendo idonea documentazione in ordine all’effettiva sussistenza della causa legittima di prelazione indicata. Nel caso di creditori il cui contratto di fornitura preveda la corresponsione di premi sugli acquisti effettuati dalla Società, dovrà essere distintamente indicato l’importo di tali premi maturati alla data del 16 novembre 2014. In assenza di osservazioni e/o precisazioni del credito, lo stesso sarà assunto in base alle risultanze delle scritture contabili della Società, fatte salve le necessarie rettifiche operate dal Commissario Giudiziale, anche in forza di eventuali compensazioni. 5 RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F. Nei termini di legge lo scrivente Commissario Giudiziale provvederà a depositare presso la Cancelleria la relazione ex art. 172 L.F., contenente la valutazione della proposta; detta relazione sarà inoltre comunicata ai creditori che avranno reso noto il loro indirizzo di PEC, in conformità a quanto indicato nel precedente paragrafo 3. La relazione del Commissario, sarà altresì, pubblicata sul sito internet della Società. 6 ADUNANZA DEI CREDITORI E MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO Relativamente all’adunanza del 20 giugno 2015 si precisa che ogni Creditore potrà intervenire personalmente (munito di valido documento di riconoscimento), ovvero, a mezzo di un mandatario munito di procura speciale redatta, anche, compilando il modulo allegato sub “B”. Si ricordano le seguenti regole: 1. La mancata espressione del voto equivale, ai fini del computo delle maggioranze, a voto favorevole. 2. I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, per i quali la proposta di Concordato prevede l’integrale pagamento, non avranno diritto al voto, se non rinunciando in tutto od in parte al diritto di prelazione. La rinuncia avrà effetto ai soli fini del Concordato. Il voto espresso da detti Creditori comporterà la perdita del diritto di prelazione. 3. La partecipazione all’adunanza non è obbligatoria e il voto può essere espresso per corrispondenza – anche prima dell’adunanza purché successivamente al deposito della relazione ex art. 172 L.F. - di cui al paragrafo 5 -, e comunque entro i 20 giorni successivi all’adunanza stessa utilizzando il modulo allegato sub “C”, rubricato “Dichiarazione di voto”. La Dichiarazione di voto, corredata da una copia di un valido documento d’identità della persona fisica che la sottoscrive, ovvero, dai documenti comprovanti il potere di sottoscrivere tale dichiarazione nel caso in cui il creditore non sia una persona fisica (ad esempio statuto, visura camerale aggiornata, ecc) dovrà essere fatta pervenire a mezzo telegramma, lettera o telefax (Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di Udine al numero 0432-517933) o posta elettronica all’indirizzo di PEC della procedura di cui al precedente paragrafo 3. 4. I creditori che non hanno esercitato il voto possono, ai sensi dell’art. 178 L.F., far pervenire il proprio dissenso, con le modalità di cui al precedente n. 3), nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori. 5. Ai sensi dell’art. 177 della L.F., il Concordato sarà approvato se riporterà il voto favorevole dei Creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. RISERVATO AI SOCI PRESTATORI 1) VERIFICA DELL’ELENCO DEI CREDITORI PREDISPOSTO DAL DEBITORE E COMUNICAZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO Per la verifica dell’esatto ammontare dei debiti della Società, anche ai fini del voto da esprimere, ogni socio prestatore è invitato a far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R., ai recapiti della procedura sopra indicati, ovvero, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [email protected], una dichiarazione attestante il credito vantato alla data del 16 novembre 2014 (modulo allegato sub “D”), con urgenza, e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015. Dovrà essere distintamente indicato il credito per ciascun libretto di prestito sociale di cui il creditore sia titolare o contitolare, indicando, altresì, il numero del relativo libretto. In particolare, con riferimento al credito derivante dalla contitolarità di un libretto di prestito sociale, il socio prestatore dovrà indicare il credito nei limiti della propria quota. In assenza di osservazioni e/o precisazioni del credito, lo stesso sarà assunto in base alle risultanze delle scritture contabili della Società, fatte salve le necessarie rettifiche operate dal Commissario Giudiziale. 2) MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO Ai fini della votazione i soci prestatori contitolari con altri di un libretto di prestito sociale dovranno obbligatoriamente, di concerto, nominare un rappresentante comune e comunicarlo al Commissario Giudiziale agli indirizzi sopra indicati (anche all’indirizzo di posta elettronica [email protected] ) con urgenza, e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015, utilizzando il modulo allegato sub “E”, rubricato “Nomina Rappresentante Comune”. In caso di omessa indicazione del rappresentante comune i soci contitolari del libretto non potranno esprimere il proprio voto. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione riservata ai soci prestatori, vale quanto previsto con riferimento a tutti i creditori. Udine, li 4 maggio 2015 Il Commissario Giudiziale dott.ssa Fabiola Beltramini